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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/07/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. 36/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 36/2025, avente per oggetto “modifica delle condizioni
di divorzio-contenzioso”, promossa
da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. TANIA Parte_1 C.F._1
DECORTES, presso il cui studio è elettivamente domiciliata,
RICORRENTE
contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c pagina 1 di 6 CONCLUSIONI: v. Memoria ex art. 473 bis 17, comma 1 c.p.c. del 28.05.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8.01.2025 la sig.ra ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Parte_1
Tribunale il sig. per la modifica delle condizioni di divorzio-scioglimento del loro CP_1
matrimonio, celebrato in Nughedu Santa Vittoria (OR) in data 24.09.2005, trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n.3, p.I, anno 2005, ed ha allegato: a) che le condizioni definite dal Tribunale di Oristano
con sentenza n.303 del 24.04.2018, pubblicata in data 08.05.2018 dal seguente tenore: “a. affida le minori
Per_
e ad entrambi i genitori;
b. il padre veda e tenga con sé le figlie a fine settimana alternati, Per_1
prendendole all'uscita da scuola il venerdì, alle ore 16.30 e riaccompagnandole a casa della madre la domenica,
entro le 20.30; inoltre, potrà vederle nelle festività natalizie e pasquali, suddividendo equamente, con l'altro
genitore i periodi di vacanza scolastica ed alterni;
nel periodo estivo, giorni 20 anche non continuativi, in periodo
da concordare tra i coniugi, entro il 20 giugno;
c. dispone che la madre garantisca regolari contatti telefonici tra il
padre e le minori;
d. dispone che versi, a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie, CP_1
l'importo mensile di 250,00 euro (125,00 euro per ciascuna), oltre il 50% delle spese straordinarie” non erano più
corrispondenti alla situazione di fatto attuale, ben diversa da quella vigente nel momento in cui esse vennero stabilite;
b) che la situazione lavorativa ed economica del marito aveva registrato un miglioramento rispetto al passato in quanto si recava spesso all'estero per lavoro, mentre in sede di divorzio aveva affermato di essere disoccupato, e prima ancora in fase di separazione di svolgere la professione di fabbro con una capacità reddituale pari ad € 1.000,00/2.000,00 al mese;
c) che, sempre in sede di divorzio, aveva dichiarato di avere un'ingente esposizione debitoria nei confronti di Equitalia nella misura di € 12.000,00, che avrebbe dovuto estinguere in sette anni;
d) che per il fatto di essere spesso all'estero per lavoro, non aveva esercitato regolarmente sin dall'anno 2021
il diritto-dovere di visita nei confronti delle due figlie nate dal matrimonio, (nata il [...]) ed Per_1 Per_2
(nata il [...]); e) che l'ultimo incontro con le figlie risaliva al mese di marzo 2024 e da allora i contatti erano stati solo telefonici;
f) che le esigenze delle figlie, all'epoca del divorzio di anni 12 ed 11, accresciute per via pagina 2 di 6 dell'età, non potevano essere pienamente soddisfatte dall'assegno corrisposto dal padre, dell'importo complessivo di € 250,00 stabilito dalla sentenza di divorzio;
g) che, pertanto la madre doveva sopperire in toto alle esigenze quotidiane delle figlie, ma con forti limitazioni imposte dal regime di ristrettezze economiche che ricadevano persino sulle necessarie cure mediche;
h) che in passato l'assenza del marito le era stata d'ostacolo nei rapporti con la pubblica amministrazione circa la posizione della figlia minore laddove si era reso necessario il consenso Per_2
del padre per sottoporla ad un intervento chirurgico (intervento che era stato infatti riprogrammato) e per farle intraprendere un percorso di sostegno psicologico.
Sulla base di tali premesse, la ricorrente ha quindi concluso chiedendo: “disporre l'affidamento esclusivo della
Per_ figlia minore alla madre;
in subordine, disporre l'affidamento congiunto della minore Parte_1 Per_3
ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e facoltà della stessa di agire autonomamente,
[...]
nell'interesse della figlia, nei rapporti con tutte la amministrazioni pubbliche (in particolare sanitarie, assistenziali,
e scolastiche) e nei confronti dei privati (società sportive, insegnanti, ripetizioni etc.); disporre a carico di
[...]
a titolo di mantenimento delle figlie, eventualmente previo accertamento della sua situazione CP_1
patrimoniale ed economica, da parte della guardia di finanza, l'importo di euro 700,00 mensili, rivalutabile
annualmente su base ISTAT;
e ciò con decorrenza dal momento di proposizione della domanda;
disporre che tutte
le spese straordinarie, previamente documentate, siano ripartite tra i genitori nella misura del 50%, secondo
quanto stabilito dal Protocollo redatto dal CNF, in uso presso il Tribunale di Sassari;
tali somme dovranno essere
corrisposte alla madre previa presentazione di documentazione giustificativa, entro 15 giorni;
disporre che
l'assegno unico universale sia percepito interamente da;
spese del presente giudizio integralmente Parte_1
rifuse, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.”.
All'udienza del 19.06.2025, il resistente non si è costituito ed il Giudice relatore, accertata la regolare notificazione
(nelle forme degli irreperibili) ne ha dichiarato la contumacia;
sentita la ricorrente, la quale ha confermato la domanda, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle riferite conclusioni.
*
pagina 3 di 6 La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Osserva il Tribunale che l'affidamento esclusivo del minore a un solo genitore costituisce ipotesi residuale, rispetto al regime generale di affidamento condiviso privilegiato dal legislatore, in presenza di ragioni che lo rendano necessario;
in particolare, l'applicazione dell'affidamento esclusivo presuppone la duplice verifica, da un lato,
dell'inadeguatezza di un genitore e, dall'altro lato, della capacità dell'altro genitore di esercitare in autonomia la responsabilità genitoriale sul minore. In sostanza occorre perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità
educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
Venendo al caso di specie, la ricorrente deduce (senza essere stata smentita) una totale noncuranza del resistente verso i doveri connessi alla sua responsabilità genitoriale che si limita a coltivare il rapporto con le figlie con delle telefonate.
Detto disinteresse del sig. appare peraltro ulteriormente confermato dalla condotta processuale assunta nel CP_1
presente giudizio in cui lo stesso ha scelto di rimanere contumace e ciò rappresenta un ulteriore indice di una disaffezione ed indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sulla idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento ed attenzione, verso la prole.
Sulla base di queste premesse, il Collegio dispone pertanto l'affidamento esclusivo della minore alla madre;
Per_2
il padre, peraltro, dovrà partecipare ed essere, quindi, previamente informato delle decisioni di maggiore interesse da adottarsi nell'interesse della figlia, mantenendo il diritto - dovere di vigilare sulla sua educazione e formazione,
secondo quando stabilito dall'art. 337 quater, c.c.
Resta ferma la possibilità per la figlia minore di incontrare il padre, previo opportuno accordo fra i genitori e nel rispetto delle esigenze, sia personali che scolastiche e di studio, della bambina;
invece, la figlia incontrerà Per_1
il padre liberamente, in quanto maggiore d'età.
pagina 4 di 6 Circa le questioni economiche per quanto riguarda la misura del contributo al mantenimento delle figlie da imporsi al sig. il Collegio reputa equo e congruo rideterminare l'importo dovuto nella misura di € 400,00 oltre CP_1
rivalutazione Istat, dovendosi valorizzare le seguenti circostanze:
-il lasso di tempo trascorso dalla sentenza di divorzio (2018) e le accresciute esigenze delle figlie connesse all'età
(sono entrambe studentesse delle scuole superiori: di anni 19, ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente, è ancora minore d'età); Per_2
-il mancato esercizio del diritto di visita da parte del padre che comporta che le figlie stiano sempre a carico della madre, genitore collocatario;
-il miglioramento della condizione reddituale del sig. che secondo le deduzioni della ricorrente lavora CP_1
all'estero (anche se non costituendosi nel giudizio si è sottratto alla possibilità di una verifica dell'esatto ammontare del reddito).
L'assegno unico INPS verrà interamente percepito dalla sig.ra come per legge essendo stato disposto Pt_1
l'affidamento esclusivo della figlia minore.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, in parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 303 del 24.04.2018,
pubblicata in data 08.05.2018, resa dal Tribunale di Oristano, così decide:
1) dispone l'affidamento esclusivo della figlia alla madre ex art. 337 quater c.c., con la quale Per_2
continuerà ad abitare, con diritto di visita del padre previo accordo con la madre e nel rispetto delle esigenze, sia personali che scolastiche e di studio, della minore;
2) ridetermina a carico del sig. l'importo da versare alla sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1
mantenimento per le figlie nella misura di € 400,00, oltre alla rivalutazione annuale ISTAT e oltre al
50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato dal C.N.F.;
pagina 5 di 6 3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio di questo Tribunale il 11 luglio 2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 6 di 6