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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2025, n. 15458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15458 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
n. 21086/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso il termine perentorio del 4 novembre 2025, assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21086/2024 del Ruolo Generale e promossa da
, nata in [...], il [...], e Parte_1 [...]
, nato in [...], il [...], elettivamente Parte_2
domiciliati in Palermo, via r.l. 24, n. 8, presso lo studio dell'Avv. La Malfa Maria Stella, dalla quale sono rappresentati e difesi;
- ricorrenti -
nei confronti di
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona dei Ministri in carica pro tempore, rappresentati e difesi ex P.IVA_2 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistenti - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO;
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…voglia codesto Ill.mo Tribunale[:] rigettate ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano in favore di
, nata a [...], (SP), Brasile, il 26.11.1990, (C.F. Parte_1
CPF n° ) residente in [...], Vina Del Mar, Valparaiso, Cile, C.F._1 momentaneamente domiciliata in Rua Dr Bley Zornig 3012 Boqueirao, Curitiba (PR);
[...] , nata a [...], Brasile, il 16.08.1986 (C.F. Parte_2
C.P.F. ), e residente in [...], n. 54, Curitiba (PR), Brasile;
C.F._2 per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autor ità consolari competenti […] con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio';
Per parte resistente:
'…[si] chiede, in caso di riconoscimento della cittadinanza, di compensare le spese di giudizio'; fatto e diritto
Con la presente azione, i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da cittadino Persona_1 italiano nato a [...] il [...], successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Resistono in giudizio il ed il nulla Controparte_1 Controparte_2 eccependo nel merito, limitandosi a chiedere la compensazione delle spese di lite.
***
Va preliminarmente osservato che le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in riferimento agli articoli 1 e 3 della Costituzione sollevate con decreto del 17 aprile 2025 debbono intendersi superate dalla pronuncia della Corte del 31 luglio 2025 n. 142, con la quale tali questioni sono state dichiarate inammissibili e/o non fondate.
Sempre in via preliminare, deve evidenziarsi che la pendenza del procedimento amministrativo non è circostanza idonea ad escludere in radice la sussistenza dell'interesse ad agire degli odierni ricorrenti. Ed invero, il disposto dell'art. 3 del d.p.r. 18 aprile 1994 n. 362 secondo cui '...per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti [amministrativi di acquisto della cittadinanza italiana] è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda' non costituisce, in difetto di un'inequivoca previsione normativa, una condizione di ammissibilità, proponibilità e/o procedibilità del ricorso in sede giurisdizionale.
Con riferimento alla pendenza del procedimento amministrativo, deve altresì osservarsi che il lungo lasso temporale trascorso dalla presentazione da parte dei ricorrenti della domanda alla pubblica amministrazione, debitamente documentato in atti, nonché i tempi necessari all'esame delle domande di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis da parte del consolato generale di Curitiba, circostanza che costituisce ormai fatto notorio, comportano una lesione del diritto sotteso alla domanda e giustificano l'interesse al ricorso giurisdizionale.
Ciò posto e venendo al merito, la domanda degli istanti è fondata e deve pertanto trovare accoglimento. Deve anzi tutto premettersi, in punto di diritto, per quello che qui interessa, che ai sensi dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, '...è cittadino per nascita [...] il figlio di padre o di madre cittadini'.
Come agevolmente desumibile dalla lettura della norma in esame, lo status di cittadino italiano per discendenza è dunque determinato dalla ricorrenza di due fatti costitutivi, ovvero la titolarità della cittadinanza in capo all'avo ed il rapporto di discendenza in linea retta da quest'ultimo. Trattandosi di fatti costitutivi del diritto, il relativo onere probatorio, secondo quanto prescritto dall'art. 2697 cod. civ., grava interamente sulla parte che chiede l'accertamento del suo status di cittadino italiano.
In ossequio ai principi espressi dalla disposizione richiamata compete per contro al CP_1 convenuto l'onere di dimostrare la sussistenza di atti modificativi e/o estintivi (in tal senso, Cassazione Civile, Sezione I, 11 febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n. 25317) e ciò anche quando l'accertamento giudiziario, che ha sempre ad oggetto il rapporto sostanziale sottostante, sia stato provocato da un provvedimento avverso dell'autorità amministrativa o dal silenzio serbato da quest'ultima.
Ciò detto, rileva il Tribunale come la linea di discendenza riportata nel ricorso trovi esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. In tal senso debbono ritenersi comprovati i fatti costitutivi del diritto rivendicato. Non appaiono per contro dimostrate nel caso di specie vicende estintive dello status civitatis nel corso del tempo. Non risulta, in particolare, che l'avo italiano, o i suoi discendenti, abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana né che sia occorsa la perdita di quest'ultima per effetto di naturalizzazione (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc. 4 fascicolo di parte ricorrente).
Alla luce di tutto quanto detto deve dunque dichiararsi la cittadinanza delle odierne parti istanti ed ordinata al l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Controparte_1
Poiché il ricorso all'autorità giurisdizionale si è reso necessario in ragione dell'elevato numero delle richieste amministrative, che oggettivamente non ne consente la tempestiva evasione, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 cod. proc. civ. per la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
1. dichiara che gli istanti sono cittadini italiani;
2. ordina al , e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Roma, 4 novembre 2025. il Giudice dott. Marco Giuliano Agozzino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso il termine perentorio del 4 novembre 2025, assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21086/2024 del Ruolo Generale e promossa da
, nata in [...], il [...], e Parte_1 [...]
, nato in [...], il [...], elettivamente Parte_2
domiciliati in Palermo, via r.l. 24, n. 8, presso lo studio dell'Avv. La Malfa Maria Stella, dalla quale sono rappresentati e difesi;
- ricorrenti -
nei confronti di
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona dei Ministri in carica pro tempore, rappresentati e difesi ex P.IVA_2 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistenti - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO;
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…voglia codesto Ill.mo Tribunale[:] rigettate ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano in favore di
, nata a [...], (SP), Brasile, il 26.11.1990, (C.F. Parte_1
CPF n° ) residente in [...], Vina Del Mar, Valparaiso, Cile, C.F._1 momentaneamente domiciliata in Rua Dr Bley Zornig 3012 Boqueirao, Curitiba (PR);
[...] , nata a [...], Brasile, il 16.08.1986 (C.F. Parte_2
C.P.F. ), e residente in [...], n. 54, Curitiba (PR), Brasile;
C.F._2 per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autor ità consolari competenti […] con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio';
Per parte resistente:
'…[si] chiede, in caso di riconoscimento della cittadinanza, di compensare le spese di giudizio'; fatto e diritto
Con la presente azione, i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da cittadino Persona_1 italiano nato a [...] il [...], successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Resistono in giudizio il ed il nulla Controparte_1 Controparte_2 eccependo nel merito, limitandosi a chiedere la compensazione delle spese di lite.
***
Va preliminarmente osservato che le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in riferimento agli articoli 1 e 3 della Costituzione sollevate con decreto del 17 aprile 2025 debbono intendersi superate dalla pronuncia della Corte del 31 luglio 2025 n. 142, con la quale tali questioni sono state dichiarate inammissibili e/o non fondate.
Sempre in via preliminare, deve evidenziarsi che la pendenza del procedimento amministrativo non è circostanza idonea ad escludere in radice la sussistenza dell'interesse ad agire degli odierni ricorrenti. Ed invero, il disposto dell'art. 3 del d.p.r. 18 aprile 1994 n. 362 secondo cui '...per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti [amministrativi di acquisto della cittadinanza italiana] è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda' non costituisce, in difetto di un'inequivoca previsione normativa, una condizione di ammissibilità, proponibilità e/o procedibilità del ricorso in sede giurisdizionale.
Con riferimento alla pendenza del procedimento amministrativo, deve altresì osservarsi che il lungo lasso temporale trascorso dalla presentazione da parte dei ricorrenti della domanda alla pubblica amministrazione, debitamente documentato in atti, nonché i tempi necessari all'esame delle domande di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis da parte del consolato generale di Curitiba, circostanza che costituisce ormai fatto notorio, comportano una lesione del diritto sotteso alla domanda e giustificano l'interesse al ricorso giurisdizionale.
Ciò posto e venendo al merito, la domanda degli istanti è fondata e deve pertanto trovare accoglimento. Deve anzi tutto premettersi, in punto di diritto, per quello che qui interessa, che ai sensi dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, '...è cittadino per nascita [...] il figlio di padre o di madre cittadini'.
Come agevolmente desumibile dalla lettura della norma in esame, lo status di cittadino italiano per discendenza è dunque determinato dalla ricorrenza di due fatti costitutivi, ovvero la titolarità della cittadinanza in capo all'avo ed il rapporto di discendenza in linea retta da quest'ultimo. Trattandosi di fatti costitutivi del diritto, il relativo onere probatorio, secondo quanto prescritto dall'art. 2697 cod. civ., grava interamente sulla parte che chiede l'accertamento del suo status di cittadino italiano.
In ossequio ai principi espressi dalla disposizione richiamata compete per contro al CP_1 convenuto l'onere di dimostrare la sussistenza di atti modificativi e/o estintivi (in tal senso, Cassazione Civile, Sezione I, 11 febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n. 25317) e ciò anche quando l'accertamento giudiziario, che ha sempre ad oggetto il rapporto sostanziale sottostante, sia stato provocato da un provvedimento avverso dell'autorità amministrativa o dal silenzio serbato da quest'ultima.
Ciò detto, rileva il Tribunale come la linea di discendenza riportata nel ricorso trovi esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. In tal senso debbono ritenersi comprovati i fatti costitutivi del diritto rivendicato. Non appaiono per contro dimostrate nel caso di specie vicende estintive dello status civitatis nel corso del tempo. Non risulta, in particolare, che l'avo italiano, o i suoi discendenti, abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana né che sia occorsa la perdita di quest'ultima per effetto di naturalizzazione (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc. 4 fascicolo di parte ricorrente).
Alla luce di tutto quanto detto deve dunque dichiararsi la cittadinanza delle odierne parti istanti ed ordinata al l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Controparte_1
Poiché il ricorso all'autorità giurisdizionale si è reso necessario in ragione dell'elevato numero delle richieste amministrative, che oggettivamente non ne consente la tempestiva evasione, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 cod. proc. civ. per la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
1. dichiara che gli istanti sono cittadini italiani;
2. ordina al , e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Roma, 4 novembre 2025. il Giudice dott. Marco Giuliano Agozzino