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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/09/2025, n. 1695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1695 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2192/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
26.3.2025, assunto in decisione in data 19.9.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
Cinzia Adele Colombo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, Via Oslavia n. 11;
RICORRENTE
e tra
(c.f. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 con l'Avvocato Karin Nicoletta Vercellino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 46;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Nelle more del procedimento, le parti hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
Voglia l'adito Tribunale Civile di Monza, respinta ogni contraria istanza, eccezioni e deduzione così giudicare:
NEL MERITO:
1)pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori
[...]
e a Milano in data 08/04/2000 (trascritto presso l'Ufficio dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile del Comune di Milano: Anno 2000, atto n. 339, parte II, serie A) ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Milano di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2)disporre l'affidamento condiviso fra i genitori del figlio minore con collocamento alternato e Per_1 paritetico fra gli stessi e residenza anagrafica presso l'abitazione paterna in Carugate. I tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore saranno così regolamentati: FR trascorrerà con i genitori fine settimana alternati dal termine delle lezioni scolastiche del venerdì prelevandolo da scuola, oppure dalle ore 12:00 del venerdì nei periodi di chiusura della scuola, sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola oppure entro le ore 12:00 presso l'abitazione dell'altro genitore nei giorni di chiusura della scuola;
-nella settimana che segue il fine settimana di competenza paterna, trascorrerà con la madre i giorni da lunedì al Per_1 termine delle lezioni scolastiche, oppure dalle ore 12:00 nei periodi in cui non vi è scuola, sino al mercoledì mattina con accompagnamento a scuola oppure entro le ore 12:00 presso l'abitazione paterna nei giorni in cui non vi è scuola. Il signor terrà con sé il figlio minore dal termine delle lezioni scolastiche del Parte_1 mercoledì, oppure dalle 12:00 nei giorni in cui non vi è scuola, fino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola oppure entro le ore 12:00 presso l'abitazione materna nei periodi in cui non vi è scuola;
-nella settimana che segue il fine settimana di competenza materna, trascorrerà con il padre i giorni da Per_1 lunedì al termine delle lezioni scolastiche, oppure dalle ore 12:00 nei periodi in cui non vi è scuola, sino al mercoledì mattina con accompagnamento a scuola oppure entro le ore 12:00 presso l'abitazione materna nei giorni in cui non vi è scuola. La signora terrà con sé il figlio minore dal termine delle lezioni CP_1 scolastiche del mercoledì, oppure dalle 12:00 nei giorni in cui non vi è scuola, fino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola oppure entro le ore 12:00 presso l'abitazione paterna nei periodi in cui non vi è scuola. Nei giorni di competenza materna, la signora gestirà dall'uscita da scuola;
-le CP_1 Per_1 vacanze natalizie, suddivise nei periodi dal termine delle lezioni scolastiche al 30/12 e dal 30/12 alla ripresa delle lezioni scolastiche, saranno trascorse dal figlio minore alternativamente un anno con l'uno ed un anno con l'altro genitore, salvo diverso accordo scritto fra gli stessi;
-le vacanze scolastiche pasquali verranno trascorse dal figlio minore alternativamente un anno con l'uno ed un anno con l'altro genitore, salvo diverso accordo scritto fra gli stessi;
-per quanto riguarda le vacanze estive e più precisamente il mese di agosto, i genitori si accorderanno, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, per trascorrere un periodo di due pagina 2 di 7 settimane consecutive ciascuno con il figlio minore nell'indicato mese convenendo, sin da ora, di trascorrere, ad anni alterni, con i periodi dal 01 al 16 agosto oppure dal 16 al 31 agosto, salvo diverso accordo Per_1 scritto fra gli stessi. I signori e avranno, poi, la possibilità di trascorrere un'ulteriore Parte_1 CP_1 settimana di vacanza con il figlio minore durante il periodo di sospensione delle lezioni scolastiche (da giugno a settembre), previo accordo tra i genitori da prendersi entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, a condizione che tale settimana non sia in prossimità di altri periodi di permanenza e/o vacanza con l'altro genitore e/o periodi di vacanze dei figli senza i genitori.
Ciascuno dei genitori si impegna, quando ha con sé il figlio minore, a comunicare all'altro genitore i recapiti della località di villeggiatura prescelta;
-le ulteriori festività religiose e/o civili saranno trascorse da alternativamente un anno con l'uno Per_1 ed un anno con l'altro genitore, salvo diverso accordo scritto fra gli stessi.
3)disporre che , nel caso si presentasse la necessità, segua un percorso di supporto psicologico Per_1 presso uno psicoterapeuta individuato di comune accordo fra i genitori che provvederanno, ciascuno in ragione del 50%, al pagamento delle competenze professionali dello stesso;
4)dare atto che il figlio , maggiorenne, studente, non economicamente indipendente, Persona_2 continuerà a vivere con il padre presso la casa familiare di Carugate ove manterrà la residenza anagrafica.
incontrerà la madre secondo accordi che assumerà direttamente con la stessa;
Persona_2
5)disporre a carico della signora con decorrenza dal 05/10/2025, l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento ordinario del figlio versando al signor a mezzo bonifico bancario, Persona_2 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 100,00#, per 12 mensilità all'anno, sino all'indipendenza economica dello stesso. L'indicata somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT con prima rivalutazione trascorso un anno dalla data di pubblicazione della sentenza.
Le parti convengono che il signor potrà indicare, a mezzo e-mail, alla signora con congruo Parte_1 CP_1 anticipo, eventuali mensilità nelle quali l'assegno di contributo al mantenimento di potrà Persona_2 essere versato direttamente dalla madre al figlio maggiorenne. In assenza di tale comunicazione, l'assegno di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne dovrà essere versato dalla signora al signor CP_1
I genitori convengono, altresì, che provvederanno a versare direttamente a , entro Parte_1 Persona_2 il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario e/o in contanti, la somma di € 50,00# mensile ciascuno per un totale di € 100,00#, per 12 mensilità all'anno, a titolo di argent de poche;
6)disporre che i genitori provvedano al mantenimento diretto del figlio minore per il tempo in cui Per_1 lo hanno con sé. Dare atto che sono comprese nel mantenimento diretto le spese per vitto, farmaci da banco, contributi alle spese di abitazione, cancelleria e materiali didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
pagina 3 di 7 7)disporre che i genitori provvedano, ciascuno nella misura del 50%, al pagamento delle seguenti spese ordinarie per i figli e : abbonamento a trasporti per esigenze di istruzione, Persona_2 Per_1 abbigliamento, mensa e spese per il tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola;
8)disporre a carico dei genitori l'onere di provvedere, nella misura del 60% il padre e nella misura del 40% la madre, al pagamento delle spese straordinarie per i figli e nel rispetto di quanto Persona_2 Per_1 previsto dalle Linee Guida del 7/05/2018 in uso presso il Tribunale di Monza e, in particolare:
Spese straordinarie erogabili senza preventivo accordo
Spese mediche:
- Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi i farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate.
- Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato.
- Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale, se prescritti dal medico curante (ad es. fisioterapia).
- Spese mediche urgenti.
Spese scolastiche e di istruzione:
- Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica.
- Libri di testo, materiali di cancelleria ed attrezzature didattiche ed informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata.
- Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali ed attrezzature didattiche o informatiche richieste dalla scuola anche in corso di anno.
- Corsi di recupero o lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
- Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
- Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (ad es. Comune) o dai suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fini di lucro (ad es. oratori).
Spese per le quali è necessario il preventivo accordo
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche:
- Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze.
- Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato.
pagina 4 di 7 - Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato.
- Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali.
Altre spese:
- Gite scolastiche o viaggi di istruzione con pernottamento.
- Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati.
- Iscrizione, frequenza e materiali didattici, per corsi extra scolastici (ad es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore.
- Iscrizione, frequenza e materiali didattici, percorsi universitari o post – universitari;
alloggi e permanenza presso la sede universitaria.
Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
- Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori.
- Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
Documentazione della spesa
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
Modalità di richiesta e prestazione del consenso
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata all'altro genitore in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni 15 – salvo urgenze – rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività. Entro giorni 7 dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
Richiesta del rimborso e modalità di adempimento
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp) con i relativi giustificativi almeno 15 giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso, il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo.
Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al pagina 5 di 7 versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a Euro 500,00 ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi a versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza.
Benefici fiscali e assicurativi
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
9)dare atto che non verranno suddivise tra i genitori le spese mediche per i figli per le quali il signor Parte_1 percepirà il rimborso dalla propria Compagnia di assicurazione, nel limite del rimborso e fatta eccezione per eventuali franchigie che verranno sostenute da entrambi i genitori nel rispetto delle quote di partecipazione alle spese straordinarie indicate al precedente punto 8);
10)disporre che l'importo mensile che la Regione Lombardia carica sulla tessera sanitaria di , Persona_2 affetto da celiachia, per l'acquisto di generi alimentari, verrà trattenuto integralmente dal signor in Parte_1 quanto genitore convivente con il ragazzo. Disporre, altresì, che i signori e con Parte_1 CP_1 decorrenza dal 01/10/2025, suddivideranno, in ragione del 50% ciascuno, l'importo mensile che la Regione
Lombardia carica sulla tessera sanitaria di , per l'acquisto di prodotti alimentari per la celiachia;
Per_1
11)disporre che l'assegno unico per i figli venga percepito dai genitori in ragione del 50% ciascuno;
12)dare atto che le parti sono entrambe economicamente indipendenti e, dunque, nulla hanno da pretendere l'una dall'altra a titolo di assegno divorzile;
13)dare atto che le parti rinunciano alla impugnazione della sentenza che verrà emessa;
14)spese legali compensate.
Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1 data 8.4.2000 a Milano;
- Dall'unione sono nati in data 14.3.2005 e in data 23.5.2012. Per_2 Per_1
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata dal Tribunale di Monza in data 11.5.2023.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti nel procedimento di separazione non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
pagina 6 di 7 Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , 14.3.2005, maggiorenne non economicamente autosufficiente e Per_2
, 23.5.2012) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato Per_1 contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 26.3.2025, così provvede: Controparte_1
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1 in Milano in data 8.4.2000 (Atto n. 339, Parte II, Serie A Controparte_1 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 25.9.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
26.3.2025, assunto in decisione in data 19.9.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
Cinzia Adele Colombo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, Via Oslavia n. 11;
RICORRENTE
e tra
(c.f. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 con l'Avvocato Karin Nicoletta Vercellino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 46;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Nelle more del procedimento, le parti hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
Voglia l'adito Tribunale Civile di Monza, respinta ogni contraria istanza, eccezioni e deduzione così giudicare:
NEL MERITO:
1)pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori
[...]
e a Milano in data 08/04/2000 (trascritto presso l'Ufficio dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile del Comune di Milano: Anno 2000, atto n. 339, parte II, serie A) ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Milano di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2)disporre l'affidamento condiviso fra i genitori del figlio minore con collocamento alternato e Per_1 paritetico fra gli stessi e residenza anagrafica presso l'abitazione paterna in Carugate. I tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore saranno così regolamentati: FR trascorrerà con i genitori fine settimana alternati dal termine delle lezioni scolastiche del venerdì prelevandolo da scuola, oppure dalle ore 12:00 del venerdì nei periodi di chiusura della scuola, sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola oppure entro le ore 12:00 presso l'abitazione dell'altro genitore nei giorni di chiusura della scuola;
-nella settimana che segue il fine settimana di competenza paterna, trascorrerà con la madre i giorni da lunedì al Per_1 termine delle lezioni scolastiche, oppure dalle ore 12:00 nei periodi in cui non vi è scuola, sino al mercoledì mattina con accompagnamento a scuola oppure entro le ore 12:00 presso l'abitazione paterna nei giorni in cui non vi è scuola. Il signor terrà con sé il figlio minore dal termine delle lezioni scolastiche del Parte_1 mercoledì, oppure dalle 12:00 nei giorni in cui non vi è scuola, fino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola oppure entro le ore 12:00 presso l'abitazione materna nei periodi in cui non vi è scuola;
-nella settimana che segue il fine settimana di competenza materna, trascorrerà con il padre i giorni da Per_1 lunedì al termine delle lezioni scolastiche, oppure dalle ore 12:00 nei periodi in cui non vi è scuola, sino al mercoledì mattina con accompagnamento a scuola oppure entro le ore 12:00 presso l'abitazione materna nei giorni in cui non vi è scuola. La signora terrà con sé il figlio minore dal termine delle lezioni CP_1 scolastiche del mercoledì, oppure dalle 12:00 nei giorni in cui non vi è scuola, fino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola oppure entro le ore 12:00 presso l'abitazione paterna nei periodi in cui non vi è scuola. Nei giorni di competenza materna, la signora gestirà dall'uscita da scuola;
-le CP_1 Per_1 vacanze natalizie, suddivise nei periodi dal termine delle lezioni scolastiche al 30/12 e dal 30/12 alla ripresa delle lezioni scolastiche, saranno trascorse dal figlio minore alternativamente un anno con l'uno ed un anno con l'altro genitore, salvo diverso accordo scritto fra gli stessi;
-le vacanze scolastiche pasquali verranno trascorse dal figlio minore alternativamente un anno con l'uno ed un anno con l'altro genitore, salvo diverso accordo scritto fra gli stessi;
-per quanto riguarda le vacanze estive e più precisamente il mese di agosto, i genitori si accorderanno, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, per trascorrere un periodo di due pagina 2 di 7 settimane consecutive ciascuno con il figlio minore nell'indicato mese convenendo, sin da ora, di trascorrere, ad anni alterni, con i periodi dal 01 al 16 agosto oppure dal 16 al 31 agosto, salvo diverso accordo Per_1 scritto fra gli stessi. I signori e avranno, poi, la possibilità di trascorrere un'ulteriore Parte_1 CP_1 settimana di vacanza con il figlio minore durante il periodo di sospensione delle lezioni scolastiche (da giugno a settembre), previo accordo tra i genitori da prendersi entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, a condizione che tale settimana non sia in prossimità di altri periodi di permanenza e/o vacanza con l'altro genitore e/o periodi di vacanze dei figli senza i genitori.
Ciascuno dei genitori si impegna, quando ha con sé il figlio minore, a comunicare all'altro genitore i recapiti della località di villeggiatura prescelta;
-le ulteriori festività religiose e/o civili saranno trascorse da alternativamente un anno con l'uno Per_1 ed un anno con l'altro genitore, salvo diverso accordo scritto fra gli stessi.
3)disporre che , nel caso si presentasse la necessità, segua un percorso di supporto psicologico Per_1 presso uno psicoterapeuta individuato di comune accordo fra i genitori che provvederanno, ciascuno in ragione del 50%, al pagamento delle competenze professionali dello stesso;
4)dare atto che il figlio , maggiorenne, studente, non economicamente indipendente, Persona_2 continuerà a vivere con il padre presso la casa familiare di Carugate ove manterrà la residenza anagrafica.
incontrerà la madre secondo accordi che assumerà direttamente con la stessa;
Persona_2
5)disporre a carico della signora con decorrenza dal 05/10/2025, l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento ordinario del figlio versando al signor a mezzo bonifico bancario, Persona_2 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 100,00#, per 12 mensilità all'anno, sino all'indipendenza economica dello stesso. L'indicata somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT con prima rivalutazione trascorso un anno dalla data di pubblicazione della sentenza.
Le parti convengono che il signor potrà indicare, a mezzo e-mail, alla signora con congruo Parte_1 CP_1 anticipo, eventuali mensilità nelle quali l'assegno di contributo al mantenimento di potrà Persona_2 essere versato direttamente dalla madre al figlio maggiorenne. In assenza di tale comunicazione, l'assegno di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne dovrà essere versato dalla signora al signor CP_1
I genitori convengono, altresì, che provvederanno a versare direttamente a , entro Parte_1 Persona_2 il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario e/o in contanti, la somma di € 50,00# mensile ciascuno per un totale di € 100,00#, per 12 mensilità all'anno, a titolo di argent de poche;
6)disporre che i genitori provvedano al mantenimento diretto del figlio minore per il tempo in cui Per_1 lo hanno con sé. Dare atto che sono comprese nel mantenimento diretto le spese per vitto, farmaci da banco, contributi alle spese di abitazione, cancelleria e materiali didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
pagina 3 di 7 7)disporre che i genitori provvedano, ciascuno nella misura del 50%, al pagamento delle seguenti spese ordinarie per i figli e : abbonamento a trasporti per esigenze di istruzione, Persona_2 Per_1 abbigliamento, mensa e spese per il tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola;
8)disporre a carico dei genitori l'onere di provvedere, nella misura del 60% il padre e nella misura del 40% la madre, al pagamento delle spese straordinarie per i figli e nel rispetto di quanto Persona_2 Per_1 previsto dalle Linee Guida del 7/05/2018 in uso presso il Tribunale di Monza e, in particolare:
Spese straordinarie erogabili senza preventivo accordo
Spese mediche:
- Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi i farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate.
- Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato.
- Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale, se prescritti dal medico curante (ad es. fisioterapia).
- Spese mediche urgenti.
Spese scolastiche e di istruzione:
- Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica.
- Libri di testo, materiali di cancelleria ed attrezzature didattiche ed informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata.
- Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali ed attrezzature didattiche o informatiche richieste dalla scuola anche in corso di anno.
- Corsi di recupero o lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
- Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
- Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (ad es. Comune) o dai suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fini di lucro (ad es. oratori).
Spese per le quali è necessario il preventivo accordo
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche:
- Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze.
- Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato.
pagina 4 di 7 - Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato.
- Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali.
Altre spese:
- Gite scolastiche o viaggi di istruzione con pernottamento.
- Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati.
- Iscrizione, frequenza e materiali didattici, per corsi extra scolastici (ad es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore.
- Iscrizione, frequenza e materiali didattici, percorsi universitari o post – universitari;
alloggi e permanenza presso la sede universitaria.
Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
- Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori.
- Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
Documentazione della spesa
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
Modalità di richiesta e prestazione del consenso
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata all'altro genitore in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni 15 – salvo urgenze – rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività. Entro giorni 7 dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
Richiesta del rimborso e modalità di adempimento
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp) con i relativi giustificativi almeno 15 giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso, il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo.
Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al pagina 5 di 7 versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a Euro 500,00 ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi a versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza.
Benefici fiscali e assicurativi
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
9)dare atto che non verranno suddivise tra i genitori le spese mediche per i figli per le quali il signor Parte_1 percepirà il rimborso dalla propria Compagnia di assicurazione, nel limite del rimborso e fatta eccezione per eventuali franchigie che verranno sostenute da entrambi i genitori nel rispetto delle quote di partecipazione alle spese straordinarie indicate al precedente punto 8);
10)disporre che l'importo mensile che la Regione Lombardia carica sulla tessera sanitaria di , Persona_2 affetto da celiachia, per l'acquisto di generi alimentari, verrà trattenuto integralmente dal signor in Parte_1 quanto genitore convivente con il ragazzo. Disporre, altresì, che i signori e con Parte_1 CP_1 decorrenza dal 01/10/2025, suddivideranno, in ragione del 50% ciascuno, l'importo mensile che la Regione
Lombardia carica sulla tessera sanitaria di , per l'acquisto di prodotti alimentari per la celiachia;
Per_1
11)disporre che l'assegno unico per i figli venga percepito dai genitori in ragione del 50% ciascuno;
12)dare atto che le parti sono entrambe economicamente indipendenti e, dunque, nulla hanno da pretendere l'una dall'altra a titolo di assegno divorzile;
13)dare atto che le parti rinunciano alla impugnazione della sentenza che verrà emessa;
14)spese legali compensate.
Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1 data 8.4.2000 a Milano;
- Dall'unione sono nati in data 14.3.2005 e in data 23.5.2012. Per_2 Per_1
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata dal Tribunale di Monza in data 11.5.2023.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti nel procedimento di separazione non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
pagina 6 di 7 Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , 14.3.2005, maggiorenne non economicamente autosufficiente e Per_2
, 23.5.2012) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato Per_1 contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 26.3.2025, così provvede: Controparte_1
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1 in Milano in data 8.4.2000 (Atto n. 339, Parte II, Serie A Controparte_1 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 25.9.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
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