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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/03/2025, n. 1992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1992 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26266/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26266/2024 promossa da:
MARE S.R.L. SOCIETA' BENEFIT (O IN FORMA ABBREVIATA: “MARE S.R.L. SB” (C.F. 08493680964) AN PA (C.F. [...]), entrambi con il patrocinio dell'avv. NICOTERA GIOVANNA CARLA e dell'avv. CARNEVALE LUCIANO ([...]) FORO BUONAPARTE, 70 20121 MILANO;
PO CA ([...]) FORO BUONAPARTE, 70 20121 MILANO, elettivamente domiciliato in FORO BUONAPARTE, 70 20121 MILANO presso il difensore avv. NICOTERA GIOVANNA CARLA ATTORI contro INTRUM ITALY S.P.A. (C.F. 10311000961), con il patrocinio dell'avv. SARDO DANIELE GIANCAIO, elettivamente domiciliato in VIA SPARTACO, 23 20135 MILANO presso il difensore avv. SARDO DANIELE GIANCAIO CONVENUTO CONCLUSIONI
Per “MARE S.R.L. SOCIETA' BENEFIT” O IN FORMA ABBREVIATA: “MARE S.R.L. SB” E per AN PA Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, previo ogni necessario accertamento e declaratoria del caso: Preliminarmente: - Rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Nel merito, in via principale: - Revocare, e/o annullare, e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 6841 dell'11.5.2024 (R.G. 14973/2024) depositato il 16.5.2024, notificato col provvedimento di correzione del Tribunale di Milano del 22.5.2024 a Mare il 30.5.2024 e ad DR AL il 5.7.2024. In ogni caso: - Rigettare, con la miglior formula, ogni diversa domanda comunque formulata da Intesa Sanpaolo S.p.a. nei confronti di Mare S.r.l. e/o di DR AL, per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese e competenze professionali di causa. Per INTRUM ITALY S.P.A.
Voglia il Tribunale l'Ill.mo, contrariis reiectiis e premessa ogni più opportuna declaratoria: - concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 6841/2024 r.g. 14973/2024 emesso dal Tribunale di
Milano in data 11/5/2024 notificato unitamente al provvedimento di correzione in data 22/5/2024 alla società debitrice e il 5/7/2024 garante non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione in presenza del riconoscimento di debito operato dai debitori;
confermare il decreto ingiuntivo opposto n.
6841/2024 r.g. 14973/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 11/5/2024 notificato unitamente al provvedimento di correzione in data 22/5/2024 alla società debitrice e il 5/7/2024, ritenuto che Mare s.r.l. i.s. e il signor AL DR sono debitori di Intesa Sanpaolo s.p.a.. condannarli al pagamento a favore della CA pagina 1 di 7 quanto alla società debitrice, dell'importo di euro 698.075,30 di cui euro 399.228,71 quale saldo debitore per capitale residuo, rate insolute e interessi alla data del 27/2/2024 relativo al contratto di finanziamento n.
6000/57539782 di originari euro 500.000 concesso il 27/10/2015 oltre interessi convenzionali dal 28/2/2024 ed euro 298.846,59 quale saldo debitore per capitale residuo, rate insolute e interessi alla data dell'1/1/2024 relativo al contratto di finanziamento n. 6000/57539783 di originari euro 350.000 oltre ad interessi convenzionali dal 2/1/2024, quanto al garante il minor importo di euro 170.000 il tutto oltre ad interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 4 c.c. dal 19/4/2024 e oltre ad euro 2.606,50 per spese di fase monitoria pari ad euro 5.600,00 per compensi ed euro 870,00 per spese esenti o alla somma che verrà accertata in corso di causa;
- respingere le domande tutte avversarie perché infondate in fatto e in diritto - con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Opposizione al decreto ingiuntivo n. 6841/2024 emesso da questo tribunale a favore di Intesa sanpaolo s.p.a., rappresentata nel corso del processo da Intrum Italy s.r.l., avverso Mare s.r.l. (debitrice) e DR AL (fideiussore), in forza di due distinti contratti di finanziamento. Entrami gli ingiunti hanno svolto opposizione. I contratti per i quali è stato accolto il ricorso sono due;
sono stati stipulati il 27.10.2015 e il 20.5.2016, asseritamente per € 500.000,00 e per € 350.000,00. Il secondo contratto è comprovato dal doc.
9. Gli opponenti contestano il punto, osservando che il contratto è privo di numero identificativo e piano di ammortamento. Tuttavia la mancanza di un numero identificato è irrilevante;
la relativa mancanza non è idonea a revocare in dubbio l'identificazione del contratto (né si tratta di un elemento essenziale del stesso, tenuto conto che sovente viene attribuito a mero uso interno dalla banca, senza che entri formalmente a fare parte del testo contrattuale: cfr. in questo senso anche il doc. 15 fascicolo monitorio, che al punto 6 attribuisce al contratto stipulato in data 27.10.2015 un numero, i.e. quello indicato in ricorso monitorio, espressamente ai soli fini contabili e amministrativi). Del pari è irrilevante il piano di ammortamento, posto che lo stesso integra un mero sviluppo esplicativo di clausole già presenti nel regolamento contrattuale. Il doc. 10, del pari, comprova l'intervenuta erogazione del finanziamento, trattandosi di atto di erogazione e quietanza sottoscritto dal debitore. Gli opponenti contestano il punto, osservando che l' “atto di erogazione e quietanza” avrebbe data (16.6.2016) e numero identificativo diversi rispetto a quelli menzionati da Intesa nel ricorso, oltre ad avere un contenuto diverso dal contratto sub doc.
9. Ora, a parte la genericità di quest'ultima contestazione, si osserva quanto segue. Così prevedono le clausole principali del contratto:
pagina 2 di 7 pagina 3 di 7 Così invece l'atto di erogazione e quietanza (doc. 10):
Non emergono discordanze che possano far dubitare del collegamento tra i due atti. Circa il contratto di finanziamento del 27.10.2015, lo stesso è comprovato dai docc. 5 e 15 di pagina 4 di 7 cui al ricorso monitorio (il secondo dei quali, integrante un atto di rinegoziazione, assegna esplicitamente il numero del contratto allegato nel ricorso). Vi è inoltre atto di erogazione e quietanza (doc. 6 monitorio). Trattandosi di contratti di finanziamento, essenziale e sufficiente è che sia provata l'erogazione della somma in favore del finanziato. Di seguito, sarà onere di questi provare un debito inferiore a quello preteso da parte finanziatrice;
ciò in ragione del fatto che spetta al debitore provare il fatto estintivo, anche solo parziale, del proprio debito. Ora, parte attrice ha provato l'erogazione delle somme: cfr. gli atti di erogazione e quietanza sub docc. 5 e 10 di cui al ricorso monitorio.
Circa l'esigibilità del credito, gli opponenti eccepiscono che i decreti sono stati emessi anche in relazione alle rate c.d. a scadere benché difettassero gli estremi per rendere attuali il relativo credito;
infatti il rapporto non sarebbe stato risolto, né vi sarebbe stata decadenza dal beneficio del termine. Parte convenuta ha replicato che “a tal proposito la Cassazione ha statuito che in tema di mutui e finanziamenti, sussiste il diritto del creditore di esigere immediatamente l'adempimento restitutorio da parte del mutuatario, laddove quest'ultimo sia divenuto insolvente, risultando invece superflua la preventiva la fissazione giudiziale di un termine per l'adempimento (Cass. n. 11437 del 8/4/2022 Cass 24330/2011 – Trib. Brindisi 6/5/2024 – Trib. Vicenza 29/8/2023)”.
Di seguito, parte convenuta ha prodotto il doc. 33, comprovante l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine posta in essere dalla creditrice nei confronti del debitore e del fideiussore (il documento, indirizzato a entrambi, risulta pervenuto all'indirizzo del secondo, presso la sede del primo. Il fideiussore è il legale rappresentante della società debitrice, come si desume dagli atti di finanziamento nonché dalla visura camerale, aggiornata al gennaio 2025, prodotta sub doc. 36). Ciò in relazione al contratto di finanziamento per l'importo di € 500.000,00 (mutuo identificato in via numerica con le cifre finali eguali a 82). Parte attrice opponente ha replicati che “in relazione al (solo) contratto di finanziamento “di originari euro 500.000.00”, con la seconda memoria la CA ha dato atto dell'esistenza di una “lettera raccomandata in data 30.5.2024” (doc. 33 ex adverso) con cui avrebbe fatto valere la decadenza di Mare dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto. Tuttavia, tale allegazione (e connessa produzione) è inammissibile, poiché tardiva. Infatti: - si tratta di una comunicazione risalente al maggio 2024, quindi successiva alla presentazione del ricorso per d.i.; - la circostanza ben poteva (e doveva) essere prospettata dalla CA (attore sostanziale) in modo tempestivo in comparsa: infatti la legge (art. 163 c.p.c.) impone
“l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti […] costituenti le ragioni della domanda”, quali appunto quelli su cui si fonda l'(asserita) esigibilità del credito;
- a tutto voler concedere, il fatto doveva essere esposto dalla CA nella prima memoria: ma ciò non è avvenuto, sicché la CA è decaduta e anche la corrispondente prova è preclusa”. Ora, è vero che parte convenuta, attrice in senso sostanziale, non ha mai allegato di avere inoltrato una formale comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, nonostante parte opponente avesse eccepito la circostanza già in sede di costituzione. La relativa pagina 5 di 7 allegazione sarebbe dunque dovuta avvenire al più tardi con la prima memoria ex art. 171-ter c.p.c., che invece parte convenuta opposta non ha depositato. Esaurendosi quindi la fase assertiva senza richiamo all'intervenuta, espressa dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, il documento 33 è processualmente irrilevante. È però vero che la difesa, in sede di costituzione, di parte opposta è stata nel senso che “in tema di mutui e finanziamenti, sussiste il diritto del creditore di esigere immediatamente l'adempimento restitutorio da parte del mutuatario, laddove quest'ultimo sia divenuto insolvente”. Ora, si osserva quanto segue. In diritto, anzitutto, il punto è pacifico. Secondo la giurisprudenza di legittimità, ”agli effetti dell'art. 1186 c.c. la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma” (Cass. 24330/2011). Ancora: “La possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, ai sensi dell'art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale sull'insolvenza di quest'ultimo, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo il diritto al pagamento immediato ritenersi virtualmente dedotto con la domanda giudiziale” (Cass. n. 20042/2020). Si tratta allora di verificare se posso dirsi verificato lo stato di insolvenza al momento della presentazione del ricorso monitorio (depositato il 19.4.2024). Ora, si osserva che sub doc. 16 allegato al fascicolo monitorio vi è intimazione di pagamento relativamente ai debiti scaduti per entrambi i finanziamenti in contestazione. Certo, non è vero un mancato pagamento si spiega necessariamente in ragione del fatto che il debitore non sia stato in grado di pagare;
può anche darsi il caso che non abbia inteso pagare;
ma nel primo caso, se l'inadempimento si protrae, è difficile non riscontrare l'insolvenza ex art. 1186 c.c. Ora, che il debitore non sia stato in grado di pagare si desume da una serie di circostanze: 1) non vi sono state anzitutto contestazioni nel periodo successivo all'agosto 2023, data dell'intimazione; 2) inoltre l'ultimo bilancio disponibile risulta risalire al 31.12.2022 (doc. 35) e dallo stesso risultano perdite per € 40.872,00: “non di poco conto per una società a responsabilità limitata semplificata”; 3) non risultano depositati i bilanci successivi;
4) infine al gennaio 2025 (doc. 36) la società risulta inattiva. Tanto basta per delineare il quadro di una società che, al momento del ricorso, era insolvente. Consegue l'accoglimento della pretesa di parte ricorrente e la conferma del decreto. Spese a carico degli opponenti, in solido tra di loro, pari a € 30.000,00, avuto riguardo al valore della causa e alla modestia della fase istruttoria, oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta pagina 6 di 7 RESPINGE L'opposizione e per l'effetto DICHIARA Confermato il decreto ingiuntivo n. 6841/2024 emesso da questo tribunale e già dichiarato esecutivo ON Mare s.r.l. società benefit e DR AL, in solido, al pagamento di € 30.000,00 oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. in favore di Intesa sanpaolo s.p.a. Milano, 11 marzo 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26266/2024 promossa da:
MARE S.R.L. SOCIETA' BENEFIT (O IN FORMA ABBREVIATA: “MARE S.R.L. SB” (C.F. 08493680964) AN PA (C.F. [...]), entrambi con il patrocinio dell'avv. NICOTERA GIOVANNA CARLA e dell'avv. CARNEVALE LUCIANO ([...]) FORO BUONAPARTE, 70 20121 MILANO;
PO CA ([...]) FORO BUONAPARTE, 70 20121 MILANO, elettivamente domiciliato in FORO BUONAPARTE, 70 20121 MILANO presso il difensore avv. NICOTERA GIOVANNA CARLA ATTORI contro INTRUM ITALY S.P.A. (C.F. 10311000961), con il patrocinio dell'avv. SARDO DANIELE GIANCAIO, elettivamente domiciliato in VIA SPARTACO, 23 20135 MILANO presso il difensore avv. SARDO DANIELE GIANCAIO CONVENUTO CONCLUSIONI
Per “MARE S.R.L. SOCIETA' BENEFIT” O IN FORMA ABBREVIATA: “MARE S.R.L. SB” E per AN PA Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, previo ogni necessario accertamento e declaratoria del caso: Preliminarmente: - Rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Nel merito, in via principale: - Revocare, e/o annullare, e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 6841 dell'11.5.2024 (R.G. 14973/2024) depositato il 16.5.2024, notificato col provvedimento di correzione del Tribunale di Milano del 22.5.2024 a Mare il 30.5.2024 e ad DR AL il 5.7.2024. In ogni caso: - Rigettare, con la miglior formula, ogni diversa domanda comunque formulata da Intesa Sanpaolo S.p.a. nei confronti di Mare S.r.l. e/o di DR AL, per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese e competenze professionali di causa. Per INTRUM ITALY S.P.A.
Voglia il Tribunale l'Ill.mo, contrariis reiectiis e premessa ogni più opportuna declaratoria: - concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 6841/2024 r.g. 14973/2024 emesso dal Tribunale di
Milano in data 11/5/2024 notificato unitamente al provvedimento di correzione in data 22/5/2024 alla società debitrice e il 5/7/2024 garante non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione in presenza del riconoscimento di debito operato dai debitori;
confermare il decreto ingiuntivo opposto n.
6841/2024 r.g. 14973/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 11/5/2024 notificato unitamente al provvedimento di correzione in data 22/5/2024 alla società debitrice e il 5/7/2024, ritenuto che Mare s.r.l. i.s. e il signor AL DR sono debitori di Intesa Sanpaolo s.p.a.. condannarli al pagamento a favore della CA pagina 1 di 7 quanto alla società debitrice, dell'importo di euro 698.075,30 di cui euro 399.228,71 quale saldo debitore per capitale residuo, rate insolute e interessi alla data del 27/2/2024 relativo al contratto di finanziamento n.
6000/57539782 di originari euro 500.000 concesso il 27/10/2015 oltre interessi convenzionali dal 28/2/2024 ed euro 298.846,59 quale saldo debitore per capitale residuo, rate insolute e interessi alla data dell'1/1/2024 relativo al contratto di finanziamento n. 6000/57539783 di originari euro 350.000 oltre ad interessi convenzionali dal 2/1/2024, quanto al garante il minor importo di euro 170.000 il tutto oltre ad interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 4 c.c. dal 19/4/2024 e oltre ad euro 2.606,50 per spese di fase monitoria pari ad euro 5.600,00 per compensi ed euro 870,00 per spese esenti o alla somma che verrà accertata in corso di causa;
- respingere le domande tutte avversarie perché infondate in fatto e in diritto - con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Opposizione al decreto ingiuntivo n. 6841/2024 emesso da questo tribunale a favore di Intesa sanpaolo s.p.a., rappresentata nel corso del processo da Intrum Italy s.r.l., avverso Mare s.r.l. (debitrice) e DR AL (fideiussore), in forza di due distinti contratti di finanziamento. Entrami gli ingiunti hanno svolto opposizione. I contratti per i quali è stato accolto il ricorso sono due;
sono stati stipulati il 27.10.2015 e il 20.5.2016, asseritamente per € 500.000,00 e per € 350.000,00. Il secondo contratto è comprovato dal doc.
9. Gli opponenti contestano il punto, osservando che il contratto è privo di numero identificativo e piano di ammortamento. Tuttavia la mancanza di un numero identificato è irrilevante;
la relativa mancanza non è idonea a revocare in dubbio l'identificazione del contratto (né si tratta di un elemento essenziale del stesso, tenuto conto che sovente viene attribuito a mero uso interno dalla banca, senza che entri formalmente a fare parte del testo contrattuale: cfr. in questo senso anche il doc. 15 fascicolo monitorio, che al punto 6 attribuisce al contratto stipulato in data 27.10.2015 un numero, i.e. quello indicato in ricorso monitorio, espressamente ai soli fini contabili e amministrativi). Del pari è irrilevante il piano di ammortamento, posto che lo stesso integra un mero sviluppo esplicativo di clausole già presenti nel regolamento contrattuale. Il doc. 10, del pari, comprova l'intervenuta erogazione del finanziamento, trattandosi di atto di erogazione e quietanza sottoscritto dal debitore. Gli opponenti contestano il punto, osservando che l' “atto di erogazione e quietanza” avrebbe data (16.6.2016) e numero identificativo diversi rispetto a quelli menzionati da Intesa nel ricorso, oltre ad avere un contenuto diverso dal contratto sub doc.
9. Ora, a parte la genericità di quest'ultima contestazione, si osserva quanto segue. Così prevedono le clausole principali del contratto:
pagina 2 di 7 pagina 3 di 7 Così invece l'atto di erogazione e quietanza (doc. 10):
Non emergono discordanze che possano far dubitare del collegamento tra i due atti. Circa il contratto di finanziamento del 27.10.2015, lo stesso è comprovato dai docc. 5 e 15 di pagina 4 di 7 cui al ricorso monitorio (il secondo dei quali, integrante un atto di rinegoziazione, assegna esplicitamente il numero del contratto allegato nel ricorso). Vi è inoltre atto di erogazione e quietanza (doc. 6 monitorio). Trattandosi di contratti di finanziamento, essenziale e sufficiente è che sia provata l'erogazione della somma in favore del finanziato. Di seguito, sarà onere di questi provare un debito inferiore a quello preteso da parte finanziatrice;
ciò in ragione del fatto che spetta al debitore provare il fatto estintivo, anche solo parziale, del proprio debito. Ora, parte attrice ha provato l'erogazione delle somme: cfr. gli atti di erogazione e quietanza sub docc. 5 e 10 di cui al ricorso monitorio.
Circa l'esigibilità del credito, gli opponenti eccepiscono che i decreti sono stati emessi anche in relazione alle rate c.d. a scadere benché difettassero gli estremi per rendere attuali il relativo credito;
infatti il rapporto non sarebbe stato risolto, né vi sarebbe stata decadenza dal beneficio del termine. Parte convenuta ha replicato che “a tal proposito la Cassazione ha statuito che in tema di mutui e finanziamenti, sussiste il diritto del creditore di esigere immediatamente l'adempimento restitutorio da parte del mutuatario, laddove quest'ultimo sia divenuto insolvente, risultando invece superflua la preventiva la fissazione giudiziale di un termine per l'adempimento (Cass. n. 11437 del 8/4/2022 Cass 24330/2011 – Trib. Brindisi 6/5/2024 – Trib. Vicenza 29/8/2023)”.
Di seguito, parte convenuta ha prodotto il doc. 33, comprovante l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine posta in essere dalla creditrice nei confronti del debitore e del fideiussore (il documento, indirizzato a entrambi, risulta pervenuto all'indirizzo del secondo, presso la sede del primo. Il fideiussore è il legale rappresentante della società debitrice, come si desume dagli atti di finanziamento nonché dalla visura camerale, aggiornata al gennaio 2025, prodotta sub doc. 36). Ciò in relazione al contratto di finanziamento per l'importo di € 500.000,00 (mutuo identificato in via numerica con le cifre finali eguali a 82). Parte attrice opponente ha replicati che “in relazione al (solo) contratto di finanziamento “di originari euro 500.000.00”, con la seconda memoria la CA ha dato atto dell'esistenza di una “lettera raccomandata in data 30.5.2024” (doc. 33 ex adverso) con cui avrebbe fatto valere la decadenza di Mare dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto. Tuttavia, tale allegazione (e connessa produzione) è inammissibile, poiché tardiva. Infatti: - si tratta di una comunicazione risalente al maggio 2024, quindi successiva alla presentazione del ricorso per d.i.; - la circostanza ben poteva (e doveva) essere prospettata dalla CA (attore sostanziale) in modo tempestivo in comparsa: infatti la legge (art. 163 c.p.c.) impone
“l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti […] costituenti le ragioni della domanda”, quali appunto quelli su cui si fonda l'(asserita) esigibilità del credito;
- a tutto voler concedere, il fatto doveva essere esposto dalla CA nella prima memoria: ma ciò non è avvenuto, sicché la CA è decaduta e anche la corrispondente prova è preclusa”. Ora, è vero che parte convenuta, attrice in senso sostanziale, non ha mai allegato di avere inoltrato una formale comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, nonostante parte opponente avesse eccepito la circostanza già in sede di costituzione. La relativa pagina 5 di 7 allegazione sarebbe dunque dovuta avvenire al più tardi con la prima memoria ex art. 171-ter c.p.c., che invece parte convenuta opposta non ha depositato. Esaurendosi quindi la fase assertiva senza richiamo all'intervenuta, espressa dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, il documento 33 è processualmente irrilevante. È però vero che la difesa, in sede di costituzione, di parte opposta è stata nel senso che “in tema di mutui e finanziamenti, sussiste il diritto del creditore di esigere immediatamente l'adempimento restitutorio da parte del mutuatario, laddove quest'ultimo sia divenuto insolvente”. Ora, si osserva quanto segue. In diritto, anzitutto, il punto è pacifico. Secondo la giurisprudenza di legittimità, ”agli effetti dell'art. 1186 c.c. la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma” (Cass. 24330/2011). Ancora: “La possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, ai sensi dell'art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale sull'insolvenza di quest'ultimo, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo il diritto al pagamento immediato ritenersi virtualmente dedotto con la domanda giudiziale” (Cass. n. 20042/2020). Si tratta allora di verificare se posso dirsi verificato lo stato di insolvenza al momento della presentazione del ricorso monitorio (depositato il 19.4.2024). Ora, si osserva che sub doc. 16 allegato al fascicolo monitorio vi è intimazione di pagamento relativamente ai debiti scaduti per entrambi i finanziamenti in contestazione. Certo, non è vero un mancato pagamento si spiega necessariamente in ragione del fatto che il debitore non sia stato in grado di pagare;
può anche darsi il caso che non abbia inteso pagare;
ma nel primo caso, se l'inadempimento si protrae, è difficile non riscontrare l'insolvenza ex art. 1186 c.c. Ora, che il debitore non sia stato in grado di pagare si desume da una serie di circostanze: 1) non vi sono state anzitutto contestazioni nel periodo successivo all'agosto 2023, data dell'intimazione; 2) inoltre l'ultimo bilancio disponibile risulta risalire al 31.12.2022 (doc. 35) e dallo stesso risultano perdite per € 40.872,00: “non di poco conto per una società a responsabilità limitata semplificata”; 3) non risultano depositati i bilanci successivi;
4) infine al gennaio 2025 (doc. 36) la società risulta inattiva. Tanto basta per delineare il quadro di una società che, al momento del ricorso, era insolvente. Consegue l'accoglimento della pretesa di parte ricorrente e la conferma del decreto. Spese a carico degli opponenti, in solido tra di loro, pari a € 30.000,00, avuto riguardo al valore della causa e alla modestia della fase istruttoria, oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta pagina 6 di 7 RESPINGE L'opposizione e per l'effetto DICHIARA Confermato il decreto ingiuntivo n. 6841/2024 emesso da questo tribunale e già dichiarato esecutivo ON Mare s.r.l. società benefit e DR AL, in solido, al pagamento di € 30.000,00 oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. in favore di Intesa sanpaolo s.p.a. Milano, 11 marzo 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
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