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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/06/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 190/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore nel procedimento iscritto al n. 190/2024 R.G., avente ad oggetto: “adozione di maggiorenne” promosso da:
, codice fiscale nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Cuba) il 9.12.1962, residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio ELl'avvocato Simona Caramagno, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
per l'adozione di
, nato a [...] il [...], Testimone_1
residente in [...], Calle Elio Llerena n. 319; ha emesso la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso depositato in data 15.1.2024 ha chiesto al Parte_1
Tribunale adito di procedere alla pronuncia di adozione da parte sua EL maggiorenne pagina 1 di 4 Testimone_1
A fondamento ELla domanda la ricorrente ha dedotto:
-che l'adottando è nato a [...] il [...] ed è figlio di
[...]
(sorella ELla ricorrente) e di , entrambi Persona_1 Persona_2
residenti a [...];
- che essa adottante ha contratto matrimonio in data 30.9.2005 con (v. Persona_3
documentazione in atti) e dalla loro unione non sono nati figli;
- che possiede la doppia cittadinanza, sia Italiana che Cubana e risiede nel Comune di
Augusta dal 16.3.2006 (cfr. documenti in atti);
- che ha già adottato il nipote , nato il [...] a [...] Persona_4
(Cuba), che ormai ha costruito il proprio nucleo familiare e vive e lavora a Roma;
-che l'adottando ha instaurato con lei, sin da piccolo, un legame affettivo e di stima e negli anni i loro incontri tra Cuba e l'Italia sono stati costanti;
- che l'adottando ha raggiunto la propria indipendenza economica e ha da tempo lasciato la casa ELla propria famiglia di origini;
- che i genitori ELl'adottando hanno prestato il loro consenso all'adozione, con dichiarazione di assenso rilasciata all'Ambasciata d'Italia all'Avana (v. documento in atti);
-che il figlio legittimo ELl'adottante ha prestato il proprio consenso all'adozione ai sensi ELl'art. 297 c.c. (cfr. dichiarazione in atti).
All'udienza ex art. 311 c.c. dinanzi al Presidente tenutasi in data 21.5.2024 sono comparsi personalmente l'adottando, l'adottante, il coniuge ELl'adottante , nonché il Persona_3
figlio legittimo ELl'adottante , i quali hanno prestato il consenso Persona_4 all'adozione.
All'esito ELl'udienza, il Presidente, preso atto EL consenso libero e incondizionato manifestato dalle parti, nonché ELla dichiarazione di consenso manifestata dai genitori ELl'adottando depositata in atti, ha rimesso gli atti al Giudice relatore per la prosecuzione ELla causa.
All'udienza EL 29.5.2025 il difensore ELl'adottante ha insistito in domanda ed il Giudice relatore, preso atto, ha posta la causa in decisione dinanzi al Collegio, senza termini.
pagina 2 di 4 2.Passando al merito, sulla base ELla documentazione acquisita risultano dimostrate tutte le condizioni previste dall'art. 291 c.c..
Infatti, la distanza di età l'adottante e l'adottando è superiore al minimo previsto e all'udienza di comparizione ELle parti sono stati acquisiti i consensi all'adozione ELl'adottante e ELl'adottando, nonché l'assenso dei genitori di quest'ultimo, EL figlio legittimo ELl'adottante e EL coniuge ELla . Per_4
Sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento ELla domanda di adozione, che appare conveniente per l'adottando, attesa la solidità EL legame affettivo istaurato con l'adottante fin dalla tenera età e EL supporto, morale ed economico, che quest'ultimo è riuscito a fornirle per tutto il corso ELla sua vita.
In conclusione, l'adozione richiesta può essere pronunciata, anche tenendo conto ELl'evoluzione generale ELl'istituto a seguito degli orientamenti costituzionali e di legittimità ed agli interventi comunitari che ne hanno ampliato l'originaria ratio codicistica, da non ritenersi più ferma soltanto all'interesse legato alla trasmissione EL cognome e di eventuali benefici ereditari, ma estesa ormai, anche alla necessità di tutela di situazioni familiari consolidatesi da lungo tempo e fondate su una comprovata affectio familiaris (cfr, ex multis, Cass 7667/2020) ovvero alla verifica EL requisito ELla "convenienza" per l'adottando, spesso ravvisata dalla giurisprudenza allorché "l'interesse ELl'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza - eventualmente da apprezzare all'esito ELl'acquisizione anche ELle opportune informazioni - nella comunione di intenti di tutti i membri ELla famiglia” (Cass n. 2426/2006).
Tali elementi sono rimasti tutti comprovati dalle concordi dichiarazioni ELle parti interessate come risulta dal verbale di udienza.
3. In ragione ELla natura EL procedimento ed in fattispecie ove non si ravvisano interessi contrastanti fra le parti, nulla occorre statuire sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, visti gli articoli 299 e ss. c.c.: pronuncia l'adozione EL maggiorenne nato a [...] Testimone_1
ST (Cuba) il 13.2.2002, residente in [...], Calle Elio Llerena n. 319, da parte pagina 3 di 4 di codice fiscale nata a [...] il Parte_1 C.F._1
9.12.1962, residente in [...]; nulla sulle spese.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni ai sensi ELl'art. 314 c.c..
Così deciso, in Siracusa nella Camera di Consiglio ELla Prima Sezione EL Tribunale in data 3.6.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore nel procedimento iscritto al n. 190/2024 R.G., avente ad oggetto: “adozione di maggiorenne” promosso da:
, codice fiscale nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Cuba) il 9.12.1962, residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio ELl'avvocato Simona Caramagno, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
per l'adozione di
, nato a [...] il [...], Testimone_1
residente in [...], Calle Elio Llerena n. 319; ha emesso la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso depositato in data 15.1.2024 ha chiesto al Parte_1
Tribunale adito di procedere alla pronuncia di adozione da parte sua EL maggiorenne pagina 1 di 4 Testimone_1
A fondamento ELla domanda la ricorrente ha dedotto:
-che l'adottando è nato a [...] il [...] ed è figlio di
[...]
(sorella ELla ricorrente) e di , entrambi Persona_1 Persona_2
residenti a [...];
- che essa adottante ha contratto matrimonio in data 30.9.2005 con (v. Persona_3
documentazione in atti) e dalla loro unione non sono nati figli;
- che possiede la doppia cittadinanza, sia Italiana che Cubana e risiede nel Comune di
Augusta dal 16.3.2006 (cfr. documenti in atti);
- che ha già adottato il nipote , nato il [...] a [...] Persona_4
(Cuba), che ormai ha costruito il proprio nucleo familiare e vive e lavora a Roma;
-che l'adottando ha instaurato con lei, sin da piccolo, un legame affettivo e di stima e negli anni i loro incontri tra Cuba e l'Italia sono stati costanti;
- che l'adottando ha raggiunto la propria indipendenza economica e ha da tempo lasciato la casa ELla propria famiglia di origini;
- che i genitori ELl'adottando hanno prestato il loro consenso all'adozione, con dichiarazione di assenso rilasciata all'Ambasciata d'Italia all'Avana (v. documento in atti);
-che il figlio legittimo ELl'adottante ha prestato il proprio consenso all'adozione ai sensi ELl'art. 297 c.c. (cfr. dichiarazione in atti).
All'udienza ex art. 311 c.c. dinanzi al Presidente tenutasi in data 21.5.2024 sono comparsi personalmente l'adottando, l'adottante, il coniuge ELl'adottante , nonché il Persona_3
figlio legittimo ELl'adottante , i quali hanno prestato il consenso Persona_4 all'adozione.
All'esito ELl'udienza, il Presidente, preso atto EL consenso libero e incondizionato manifestato dalle parti, nonché ELla dichiarazione di consenso manifestata dai genitori ELl'adottando depositata in atti, ha rimesso gli atti al Giudice relatore per la prosecuzione ELla causa.
All'udienza EL 29.5.2025 il difensore ELl'adottante ha insistito in domanda ed il Giudice relatore, preso atto, ha posta la causa in decisione dinanzi al Collegio, senza termini.
pagina 2 di 4 2.Passando al merito, sulla base ELla documentazione acquisita risultano dimostrate tutte le condizioni previste dall'art. 291 c.c..
Infatti, la distanza di età l'adottante e l'adottando è superiore al minimo previsto e all'udienza di comparizione ELle parti sono stati acquisiti i consensi all'adozione ELl'adottante e ELl'adottando, nonché l'assenso dei genitori di quest'ultimo, EL figlio legittimo ELl'adottante e EL coniuge ELla . Per_4
Sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento ELla domanda di adozione, che appare conveniente per l'adottando, attesa la solidità EL legame affettivo istaurato con l'adottante fin dalla tenera età e EL supporto, morale ed economico, che quest'ultimo è riuscito a fornirle per tutto il corso ELla sua vita.
In conclusione, l'adozione richiesta può essere pronunciata, anche tenendo conto ELl'evoluzione generale ELl'istituto a seguito degli orientamenti costituzionali e di legittimità ed agli interventi comunitari che ne hanno ampliato l'originaria ratio codicistica, da non ritenersi più ferma soltanto all'interesse legato alla trasmissione EL cognome e di eventuali benefici ereditari, ma estesa ormai, anche alla necessità di tutela di situazioni familiari consolidatesi da lungo tempo e fondate su una comprovata affectio familiaris (cfr, ex multis, Cass 7667/2020) ovvero alla verifica EL requisito ELla "convenienza" per l'adottando, spesso ravvisata dalla giurisprudenza allorché "l'interesse ELl'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza - eventualmente da apprezzare all'esito ELl'acquisizione anche ELle opportune informazioni - nella comunione di intenti di tutti i membri ELla famiglia” (Cass n. 2426/2006).
Tali elementi sono rimasti tutti comprovati dalle concordi dichiarazioni ELle parti interessate come risulta dal verbale di udienza.
3. In ragione ELla natura EL procedimento ed in fattispecie ove non si ravvisano interessi contrastanti fra le parti, nulla occorre statuire sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, visti gli articoli 299 e ss. c.c.: pronuncia l'adozione EL maggiorenne nato a [...] Testimone_1
ST (Cuba) il 13.2.2002, residente in [...], Calle Elio Llerena n. 319, da parte pagina 3 di 4 di codice fiscale nata a [...] il Parte_1 C.F._1
9.12.1962, residente in [...]; nulla sulle spese.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni ai sensi ELl'art. 314 c.c..
Così deciso, in Siracusa nella Camera di Consiglio ELla Prima Sezione EL Tribunale in data 3.6.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
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