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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/06/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I T E R M I N I I M E R E S E
S E Z I O N E U N I C A C I V I L E
in persona del Giudice, dott. ssa Maria Margiotta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 2193 del registro generale affari civili dell'anno 2020
TRA
(cf: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15.10.1960, elettivamente domiciliata a Gangi in corso G.F. Vitale n. 85, presso lo studio dell'avv. Peppino Barreca, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti allegata all'atto introduttivo
OPPONENTE
E
(p. iva ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Petralia Sottana in via Duomo n. 29, presso lo studio dell'avv. Francesco Costantino, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
OPPOSTO
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
conclusioni delle parti: come da note scritte depositate (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 751/2020 con il quale il Tribunale di Termini
Imerese l'ha condannata al pagamento della somma di € 6.588,00 in favore di
[...]
a titolo di saldo debitore delle fatture nn. 3 del Controparte_1
31.12.2018, 4 dell'1.10.2019 e 5 del 4.12.2019 emesse per lo stallaggio di un asino di nome presso il predetto centro equestre. Per_1
pagina 1 di 7 A tale riguardo deduceva di essere stata già destinataria di altro provvedimento monitorio, posto in esecuzione mediante pignoramento presso terzi, conclusosi con il pagamento “al solo fine di sbloccare i conti […] con animo di rivalsa”, contestando per altro verso di essere stata proprietaria dell'asino di nome “ ” ospitato dal Per_1 Controparte_1
Affermava, infatti, che la dichiarazione di vendita richiamata da quest'ultimo – mai accettata dall'opponente – non aveva dato luogo al trasferimento dell'animale, giammai consegnatole, che peraltro non risultava annotato a suo nome nel registro dell'anagrafe equina, non avendo stipulato alcun contratto di stallaggio con la controparte.
Sulla scorta di tali allegazioni eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla pretesa creditoria, rilevando, per altro verso, di essere titolare di un'azienda agro-tecnica attiva avendo a disposizione 70 ettari di terreno nei quali avrebbe ben potuto ospitare l'animale senza alcun onere economico, facendolo altresì assistere dal proprio veterinario di fiducia.
Deduceva, in ogni caso, l'insufficienza della documentazione offerta a fornire adeguata dimostrazione del credito e dunque dell'esecuzione della prestazione da cui era sorto l'obbligo di pagamento e il suo esatto ammontare, domandando la revoca del decreto ingiuntivo.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.11.2020
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 contestava le deduzioni avversarie invocando la comunicazione di dichiarazione di vendita del 27.6.2018 a firma del dott. da cui risultava l'acquisto dell'asino da parte Per_2 dell'opponente dall'Istituto di Istruzione Superiore “Domina” di Petralia Sottana nel mese di febbraio dell'anno 2011, corroborato dalla reversale di incasso n. 8 del 21.2.2011 da cui risultava il corrispettivo pagato di € 300,00.
Secondo la prospettazione dell'opposto, il difetto di legittimazione passiva eccepito dalla controparte non poteva, in ogni caso, fondarsi sulla mancata intestazione dell'animale all'opponente nel registro dell'anagrafe equina, non soccorrendo neanche la mancanza di microchippatura dell'animale, adempimento gravante sull'acquirente o comunque sulle parti della compravendita – per la quale l'ordinamento non prevedeva alcuna formalità, potendo essere conclusa anche oralmente –, mediante la trasmissione della “comunicazione di vendita dell'animale agli Enti competenti (APA/MIPAAF/UNIRE) entro 7 giorni dalla conclusione del contratto, ai fini di una corretta intestazione del passaporto identificativo”.
Quanto al merito della pretesa, affermava di essere stato contattato telefonicamente dall'opponente nel febbraio 2011 al fine di ottenere informazioni sul mantenimento dell'asino maschio nero acquistato in asta pubblica, data la natura aggressiva, pericolosa e tendente alla fuga di tale specie di animali e che, durante il successivo incontro con il Responsabile tecnico pagina 2 di 7 e membro del Consiglio Direttivo del Centro Equestre, Controparte_2 Parte_1 aveva manifestato la volontà di affidare l'asino in maneggio, in box – occasione nella
[...] quale era stato inoltre pattuito il compenso di € 10,00 al giorno per un totale di € 300,00 mensili –, non provvedendo tuttavia a consegnare i documenti identificati e sanitari dell'animale richiesti dal tecnico, necessari al carico sul registro stalla, che si era impegnata a fornire.
A supporto della tesi prospettata deduceva che la controparte, a fronte della conclusione del contratto di deposito a titolo oneroso, avente ad oggetto la scuderizzazione completa dell'animale, aveva regolarmente corrisposto il compenso pattuito fino all'anno 2017, avendo poi “abbandonato” l'animale che era ancora custodito presso il Centro di Addestramento.
Sulla scorta di tali allegazioni domandava il rigetto dell'opposizione avversaria, previa concessione di esecutorietà del decreto ingiuntivo.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e prove testimoniali, con ordinanza del
21.2.2025, emessa in seguito alle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
************
Così prospettate le posizioni delle parti, deve, innanzitutto, ricordarsi che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – quale è quello per cui è causa – l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte “raggiunta” dal decreto ingiuntivo, sicché – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cass. n. 77/1969; Cass. n. 18453/2007).
Nel caso di specie, il credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, pari a complessivi
€ 6.588,00, oltre interessi e spese, trova il suo fondamento nelle fatture nn. 3 del 31.12.2018, 4 dell'1.10.2019 e 5 del 4.12.2019 emesse da nei confronti di Controparte_1 [...] per le prestazioni di scuderizzazione completa – comprensiva del Parte_1 mantenimento, quindi di paglia per lettiera, foraggiamento (fieno per due razioni al giorno e mangime), governo della mano, prime cure veterinarie e personale addetto – rese nei mesi da luglio a dicembre 2018 e nell'anno 2019.
Prima di addentrarsi nell'indagine sulla fondatezza della pretesa azionata in via monitoria, è utile osservare che non coglie nel segno il riferimento alla legittimazione passiva contenuto nell'atto introduttivo, atteso che la legittimazione processuale va tenuta distinta dalla pagina 3 di 7 titolarità della posizione giuridica sostanziale fatta valere;
mentre la prima si inscrive nella cornice del diritto all'azione e serve dunque ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio, sulla base della prospettazione fatta nell'atto introduttivo, la seconda attiene al merito della decisione e quindi alla fondatezza della domanda, dovendosi stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio, o colui contro il quale viene promossa l'azione nel caso della legittimazione passiva, ne sia effettivamente il titolare (cfr. sul punto Cass., S.U. n. 2951/2016; si veda anche Cass. n. 7776/2017: “La "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite. Ne consegue che il difetto di "legitimatio ad causam", riguardando la regolarità del contraddittorio, costituisce un "error in procedendo" ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo”).
Invero, secondo la prospettazione dell'opposta la controparte assume la veste di debitore rispetto alla pretesa fatta valere.
Ebbene, al fine di suffragare quest'ultima, ha depositato le Controparte_3 fatture elettroniche, corredate dall'estratto dei registri delle fatture, nonché dalla dichiarazione di registrazione contabile nel registro iva fatture emesse, oltre che della comunicazione di vendita del 27.6.2018 proveniente dall'Istituto di Istruzione superiore Pietro
Domina di Petralia Sottana e indirizzata al , nella quale si Controparte_1 comunica che nell'anno scolastico 2010/2011 l'istituzione scolastica ha provveduto alla vendita di un asino alla professoressa docente in servizio presso Parte_1
l'istituzione scolastica per la somma di € 300,00 (cfr. produzione del procedimento monitorio, all. n. 2) come comprovato dalla reversale di incasso n. 8 del 21.2.2011 (all. n. 3 alla produzione). ha inoltre prodotto taluni assegni emessi Controparte_3 dall'opponente tra il 2015 e il 2016 – per un totale di € (all. nn.
1-9 alla memoria ex art. 183, co.
6, n. 2 cpc) – in favore di Controparte_2
A fronte di tali dati documentali, l'opponente ha dapprima negato di essere proprietaria dell'animale escludendo qualsivoglia efficacia alla comunicazione di vendita del 27.6.2018, allegando la mancata registrazione nell'anagrafe nazionale equina in capo a sé e affermando, in ogni caso, di non averlo mai ricevuto in consegna, per poi – nella memoria ex art. 183, co. 6,
n. 1 cpc – correggere parzialmente il tiro riconoscendo di aver corrisposto € 300,00 all'Istituto
Pietro Domina di Petralia Sottana per l'acquisto di un asino di razza “ragusana””, rilevando tuttavia che l'animale non le era mai stato consegnato “poiché lo stesso era scappato dal recinto della Scuola di Castellana Sicula per cui si era reso impossibile consegnare il predetto animale”.
Continuava, d'altra parte, ad escludere qualsivoglia accordo verbale con la controparte in relazione al ricovero dell'animale, rinvenuto da – gestore di fondi di Controparte_2
pagina 4 di 7 proprietà del comune limitrofi della Azienda Botindari di proprietà dell'Istituto Pietro
Domina Sezione Tecnico Agrario di Castellana Siculo –, che – secondo le deduzioni di
[...]
– si era reso disponibile alla sua custodia temporanea, senza specificare Parte_1 le spese per il servizio che andava a rendere.
Invocava inoltre la natura reale del contratto, escludendo di aver eseguito altri pagamenti, ed eccezione di quelli relativi al decreto ingiuntivo non opposto “per motivi di salute” e “con animo di rivalsa”. “. Circostanza questa contrastante con quanto affermato nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc, dove si legge che l'animale – mai visto dall'opponente – era stato acquistato
“per sottrarlo a macellazione sicura” (così anche nelle note scritte depositate il 17.2.2025).
A fronte di tali generiche e contraddittorie contestazioni, non sorrette da alcun dato documentale e probatorio, la tesi dell'opposta – secondo cui le prestazioni sarebbero state eseguite in esecuzione di un contratto concluso oralmente tra le parti nel gennaio 2013 – ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai testimoni escussi all'udienza del 20.10.2021:
e . Controparte_2 Testimone_1
Invero, il primo ha affermato che l'asino gli è stato consegnato dalla parte tecnica della scuola, su incarico dell'opponente; anche , pur non avendo assistito alla Testimone_1 consegna dell'animale, ha confermato la sua presenza nel maneggio, in box, dichiarando di avergli anche dato da mangiare (cap. 1).
poi, ha confermato l'accordo verbale avente ad oggetto il compenso di € Controparte_2
300,00 mensili (cap. 2), non potendosi d'altra parte sul punto tenere conto delle dichiarazioni rese dalla moglie , aventi ad oggetto circostanze riferitele dal Testimone_1 marito.
Quanto ai pagamenti relativi alle annualità precedenti rispetto a quelle oggetto del decreto monitorio – comprovati dagli assegni prodotti dall'opposta –, ha affermato: Controparte_2
“Questi assegni li giravo all'associazione oppure li versavo nella cassa, la firma sugli assegni è mia. Lei ha pagato per anni regolarmente, per sette anni, non mi ha mai portato i documenti dell'asino, i pagamenti che non sono negli assegni sono stati fatti con altri assegni oppure in contanti. Onestamente non ricordo se qualche pagamento è stato fatto in contanti. Inizialmente pagava con cadenza mensile, poi anche ogni due, tre mesi. Non ricordo come rimettevo le somme al centro, se con giroconti o in contanti. Esistono fatture dei pagamenti, non mi occupavo io dell'emissione delle fatture, non so dire se siano state emesse per tutti i pagamenti”.
Di analogo tenore a tale riguardo le dichiarazioni dell'altra testimone: “è vero, riconosco gli assegni che mi vengono esibiti, riconosco la firma di mio marito, la signora pagava tramite contanti o tramite assegni che poi mio marito versava nel conto del maneggio, venivano emesse fatture che io sappia, ma io non me ne sono mai occupata, le fatture le emette mio marito o il nostro consulente dott.
[…]”. Persona_3
pagina 5 di 7 Ebbene, ad avviso di chi giudica, le deposizioni testimoniali appena passate in rassegna consentono di ritenere provata l'esecuzione della prestazione resa da Controparte_3 in favore di (cfr. risposte al cap. 4).
[...] Parte_1
A conclusioni differenti, invero, non può pervenirsi sulla scorta dei rilievi mossi dall'opponente sulla non concordanza delle dichiarazioni rese dai predetti in ordine alle modalità con cui intestatario degli assegni prodotti, rimetteva le somme al Controparte_2
Centro.
Si tratta, infatti, di lievi discrasie, non significative avuto riguardo al contenuto complessivo delle dichiarazioni rese da due testimoni sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare in ragione della qualità di soci del , né dello svolgimento da parte loro Controparte_3 di attività lavorativa presso il medesimo, che non sottende un interesse ai sensi dell'art. 246 cpc (Cass., n. 15197/2004).
Ad ogni modo, il dato documentale – costituito dagli assegni prodotti dall'opposta e dalle altre risultanze sopra passate in rassegna – consente di superare ogni dubbio in ordine all'avvenuto pagamento delle somme in favore del , non apparendo Controparte_1 dirimente l'intestazione dei titoli in favore di che potrebbe tuttalpiù sottendere profili CP_2 di ordine contabile e fiscale che esulano dal presente giudizio.
Non coglie nel segno, per altro verso, il riferimento dell'opponente alla Circolare 16804/2018, che riguarda il trasporto di equidi per competizioni sportive o finalità ludiche, apparendo del pari priva superflua la documentazione di cui all'istanza di esibizione formulata da
[...]
peraltro in parte genericamente formulata e in parte inerente documenti Parte_1 privi di rilevanza ai fini del giudizio.
Per altro verso, a fronte della prova della prestazione, la pretesa creditoria non può arretrare in ragione della mancata registrazione dell'animale all'anagrafe nazionale – della quale peraltro non è stata fornita alcuna dimostrazione –, il cui onere in effetti è a carico dell'acquirente ai sensi della normativa di riferimento (contenuta nel d.l. n. 147/2003 conv. in l. n. 200/2003 e nei regolamenti attuativi), che da parte sua non ha provato neanche la mancata consegna dell'asino né il dedotto smarrimento dello stesso dopo l'acquisto, né tanto meno che si trattava di un equide da macello (art. 2, co. 1, lett. i, d.m. 5.5.2006) sprovvisto di microchip, fondando la propria tesi difensiva su deduzioni oltremodo generiche e contraddittorie come sopra esposto.
In forza delle argomentazioni che precedono l'opposizione proposta va rigettata, con conseguente declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 653 cc.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio alla regola della soccombenza, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1 dichiara, per l'effetto, definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 751/2020; condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite e le liquida in € 2.538,5, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge.
Termini Imerese, 16 giugno 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L
22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
pagina 7 di 7
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I T E R M I N I I M E R E S E
S E Z I O N E U N I C A C I V I L E
in persona del Giudice, dott. ssa Maria Margiotta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 2193 del registro generale affari civili dell'anno 2020
TRA
(cf: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15.10.1960, elettivamente domiciliata a Gangi in corso G.F. Vitale n. 85, presso lo studio dell'avv. Peppino Barreca, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti allegata all'atto introduttivo
OPPONENTE
E
(p. iva ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Petralia Sottana in via Duomo n. 29, presso lo studio dell'avv. Francesco Costantino, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
OPPOSTO
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
conclusioni delle parti: come da note scritte depositate (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 751/2020 con il quale il Tribunale di Termini
Imerese l'ha condannata al pagamento della somma di € 6.588,00 in favore di
[...]
a titolo di saldo debitore delle fatture nn. 3 del Controparte_1
31.12.2018, 4 dell'1.10.2019 e 5 del 4.12.2019 emesse per lo stallaggio di un asino di nome presso il predetto centro equestre. Per_1
pagina 1 di 7 A tale riguardo deduceva di essere stata già destinataria di altro provvedimento monitorio, posto in esecuzione mediante pignoramento presso terzi, conclusosi con il pagamento “al solo fine di sbloccare i conti […] con animo di rivalsa”, contestando per altro verso di essere stata proprietaria dell'asino di nome “ ” ospitato dal Per_1 Controparte_1
Affermava, infatti, che la dichiarazione di vendita richiamata da quest'ultimo – mai accettata dall'opponente – non aveva dato luogo al trasferimento dell'animale, giammai consegnatole, che peraltro non risultava annotato a suo nome nel registro dell'anagrafe equina, non avendo stipulato alcun contratto di stallaggio con la controparte.
Sulla scorta di tali allegazioni eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla pretesa creditoria, rilevando, per altro verso, di essere titolare di un'azienda agro-tecnica attiva avendo a disposizione 70 ettari di terreno nei quali avrebbe ben potuto ospitare l'animale senza alcun onere economico, facendolo altresì assistere dal proprio veterinario di fiducia.
Deduceva, in ogni caso, l'insufficienza della documentazione offerta a fornire adeguata dimostrazione del credito e dunque dell'esecuzione della prestazione da cui era sorto l'obbligo di pagamento e il suo esatto ammontare, domandando la revoca del decreto ingiuntivo.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.11.2020
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 contestava le deduzioni avversarie invocando la comunicazione di dichiarazione di vendita del 27.6.2018 a firma del dott. da cui risultava l'acquisto dell'asino da parte Per_2 dell'opponente dall'Istituto di Istruzione Superiore “Domina” di Petralia Sottana nel mese di febbraio dell'anno 2011, corroborato dalla reversale di incasso n. 8 del 21.2.2011 da cui risultava il corrispettivo pagato di € 300,00.
Secondo la prospettazione dell'opposto, il difetto di legittimazione passiva eccepito dalla controparte non poteva, in ogni caso, fondarsi sulla mancata intestazione dell'animale all'opponente nel registro dell'anagrafe equina, non soccorrendo neanche la mancanza di microchippatura dell'animale, adempimento gravante sull'acquirente o comunque sulle parti della compravendita – per la quale l'ordinamento non prevedeva alcuna formalità, potendo essere conclusa anche oralmente –, mediante la trasmissione della “comunicazione di vendita dell'animale agli Enti competenti (APA/MIPAAF/UNIRE) entro 7 giorni dalla conclusione del contratto, ai fini di una corretta intestazione del passaporto identificativo”.
Quanto al merito della pretesa, affermava di essere stato contattato telefonicamente dall'opponente nel febbraio 2011 al fine di ottenere informazioni sul mantenimento dell'asino maschio nero acquistato in asta pubblica, data la natura aggressiva, pericolosa e tendente alla fuga di tale specie di animali e che, durante il successivo incontro con il Responsabile tecnico pagina 2 di 7 e membro del Consiglio Direttivo del Centro Equestre, Controparte_2 Parte_1 aveva manifestato la volontà di affidare l'asino in maneggio, in box – occasione nella
[...] quale era stato inoltre pattuito il compenso di € 10,00 al giorno per un totale di € 300,00 mensili –, non provvedendo tuttavia a consegnare i documenti identificati e sanitari dell'animale richiesti dal tecnico, necessari al carico sul registro stalla, che si era impegnata a fornire.
A supporto della tesi prospettata deduceva che la controparte, a fronte della conclusione del contratto di deposito a titolo oneroso, avente ad oggetto la scuderizzazione completa dell'animale, aveva regolarmente corrisposto il compenso pattuito fino all'anno 2017, avendo poi “abbandonato” l'animale che era ancora custodito presso il Centro di Addestramento.
Sulla scorta di tali allegazioni domandava il rigetto dell'opposizione avversaria, previa concessione di esecutorietà del decreto ingiuntivo.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e prove testimoniali, con ordinanza del
21.2.2025, emessa in seguito alle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
************
Così prospettate le posizioni delle parti, deve, innanzitutto, ricordarsi che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – quale è quello per cui è causa – l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte “raggiunta” dal decreto ingiuntivo, sicché – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cass. n. 77/1969; Cass. n. 18453/2007).
Nel caso di specie, il credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, pari a complessivi
€ 6.588,00, oltre interessi e spese, trova il suo fondamento nelle fatture nn. 3 del 31.12.2018, 4 dell'1.10.2019 e 5 del 4.12.2019 emesse da nei confronti di Controparte_1 [...] per le prestazioni di scuderizzazione completa – comprensiva del Parte_1 mantenimento, quindi di paglia per lettiera, foraggiamento (fieno per due razioni al giorno e mangime), governo della mano, prime cure veterinarie e personale addetto – rese nei mesi da luglio a dicembre 2018 e nell'anno 2019.
Prima di addentrarsi nell'indagine sulla fondatezza della pretesa azionata in via monitoria, è utile osservare che non coglie nel segno il riferimento alla legittimazione passiva contenuto nell'atto introduttivo, atteso che la legittimazione processuale va tenuta distinta dalla pagina 3 di 7 titolarità della posizione giuridica sostanziale fatta valere;
mentre la prima si inscrive nella cornice del diritto all'azione e serve dunque ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio, sulla base della prospettazione fatta nell'atto introduttivo, la seconda attiene al merito della decisione e quindi alla fondatezza della domanda, dovendosi stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio, o colui contro il quale viene promossa l'azione nel caso della legittimazione passiva, ne sia effettivamente il titolare (cfr. sul punto Cass., S.U. n. 2951/2016; si veda anche Cass. n. 7776/2017: “La "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite. Ne consegue che il difetto di "legitimatio ad causam", riguardando la regolarità del contraddittorio, costituisce un "error in procedendo" ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo”).
Invero, secondo la prospettazione dell'opposta la controparte assume la veste di debitore rispetto alla pretesa fatta valere.
Ebbene, al fine di suffragare quest'ultima, ha depositato le Controparte_3 fatture elettroniche, corredate dall'estratto dei registri delle fatture, nonché dalla dichiarazione di registrazione contabile nel registro iva fatture emesse, oltre che della comunicazione di vendita del 27.6.2018 proveniente dall'Istituto di Istruzione superiore Pietro
Domina di Petralia Sottana e indirizzata al , nella quale si Controparte_1 comunica che nell'anno scolastico 2010/2011 l'istituzione scolastica ha provveduto alla vendita di un asino alla professoressa docente in servizio presso Parte_1
l'istituzione scolastica per la somma di € 300,00 (cfr. produzione del procedimento monitorio, all. n. 2) come comprovato dalla reversale di incasso n. 8 del 21.2.2011 (all. n. 3 alla produzione). ha inoltre prodotto taluni assegni emessi Controparte_3 dall'opponente tra il 2015 e il 2016 – per un totale di € (all. nn.
1-9 alla memoria ex art. 183, co.
6, n. 2 cpc) – in favore di Controparte_2
A fronte di tali dati documentali, l'opponente ha dapprima negato di essere proprietaria dell'animale escludendo qualsivoglia efficacia alla comunicazione di vendita del 27.6.2018, allegando la mancata registrazione nell'anagrafe nazionale equina in capo a sé e affermando, in ogni caso, di non averlo mai ricevuto in consegna, per poi – nella memoria ex art. 183, co. 6,
n. 1 cpc – correggere parzialmente il tiro riconoscendo di aver corrisposto € 300,00 all'Istituto
Pietro Domina di Petralia Sottana per l'acquisto di un asino di razza “ragusana””, rilevando tuttavia che l'animale non le era mai stato consegnato “poiché lo stesso era scappato dal recinto della Scuola di Castellana Sicula per cui si era reso impossibile consegnare il predetto animale”.
Continuava, d'altra parte, ad escludere qualsivoglia accordo verbale con la controparte in relazione al ricovero dell'animale, rinvenuto da – gestore di fondi di Controparte_2
pagina 4 di 7 proprietà del comune limitrofi della Azienda Botindari di proprietà dell'Istituto Pietro
Domina Sezione Tecnico Agrario di Castellana Siculo –, che – secondo le deduzioni di
[...]
– si era reso disponibile alla sua custodia temporanea, senza specificare Parte_1 le spese per il servizio che andava a rendere.
Invocava inoltre la natura reale del contratto, escludendo di aver eseguito altri pagamenti, ed eccezione di quelli relativi al decreto ingiuntivo non opposto “per motivi di salute” e “con animo di rivalsa”. “. Circostanza questa contrastante con quanto affermato nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc, dove si legge che l'animale – mai visto dall'opponente – era stato acquistato
“per sottrarlo a macellazione sicura” (così anche nelle note scritte depositate il 17.2.2025).
A fronte di tali generiche e contraddittorie contestazioni, non sorrette da alcun dato documentale e probatorio, la tesi dell'opposta – secondo cui le prestazioni sarebbero state eseguite in esecuzione di un contratto concluso oralmente tra le parti nel gennaio 2013 – ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai testimoni escussi all'udienza del 20.10.2021:
e . Controparte_2 Testimone_1
Invero, il primo ha affermato che l'asino gli è stato consegnato dalla parte tecnica della scuola, su incarico dell'opponente; anche , pur non avendo assistito alla Testimone_1 consegna dell'animale, ha confermato la sua presenza nel maneggio, in box, dichiarando di avergli anche dato da mangiare (cap. 1).
poi, ha confermato l'accordo verbale avente ad oggetto il compenso di € Controparte_2
300,00 mensili (cap. 2), non potendosi d'altra parte sul punto tenere conto delle dichiarazioni rese dalla moglie , aventi ad oggetto circostanze riferitele dal Testimone_1 marito.
Quanto ai pagamenti relativi alle annualità precedenti rispetto a quelle oggetto del decreto monitorio – comprovati dagli assegni prodotti dall'opposta –, ha affermato: Controparte_2
“Questi assegni li giravo all'associazione oppure li versavo nella cassa, la firma sugli assegni è mia. Lei ha pagato per anni regolarmente, per sette anni, non mi ha mai portato i documenti dell'asino, i pagamenti che non sono negli assegni sono stati fatti con altri assegni oppure in contanti. Onestamente non ricordo se qualche pagamento è stato fatto in contanti. Inizialmente pagava con cadenza mensile, poi anche ogni due, tre mesi. Non ricordo come rimettevo le somme al centro, se con giroconti o in contanti. Esistono fatture dei pagamenti, non mi occupavo io dell'emissione delle fatture, non so dire se siano state emesse per tutti i pagamenti”.
Di analogo tenore a tale riguardo le dichiarazioni dell'altra testimone: “è vero, riconosco gli assegni che mi vengono esibiti, riconosco la firma di mio marito, la signora pagava tramite contanti o tramite assegni che poi mio marito versava nel conto del maneggio, venivano emesse fatture che io sappia, ma io non me ne sono mai occupata, le fatture le emette mio marito o il nostro consulente dott.
[…]”. Persona_3
pagina 5 di 7 Ebbene, ad avviso di chi giudica, le deposizioni testimoniali appena passate in rassegna consentono di ritenere provata l'esecuzione della prestazione resa da Controparte_3 in favore di (cfr. risposte al cap. 4).
[...] Parte_1
A conclusioni differenti, invero, non può pervenirsi sulla scorta dei rilievi mossi dall'opponente sulla non concordanza delle dichiarazioni rese dai predetti in ordine alle modalità con cui intestatario degli assegni prodotti, rimetteva le somme al Controparte_2
Centro.
Si tratta, infatti, di lievi discrasie, non significative avuto riguardo al contenuto complessivo delle dichiarazioni rese da due testimoni sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare in ragione della qualità di soci del , né dello svolgimento da parte loro Controparte_3 di attività lavorativa presso il medesimo, che non sottende un interesse ai sensi dell'art. 246 cpc (Cass., n. 15197/2004).
Ad ogni modo, il dato documentale – costituito dagli assegni prodotti dall'opposta e dalle altre risultanze sopra passate in rassegna – consente di superare ogni dubbio in ordine all'avvenuto pagamento delle somme in favore del , non apparendo Controparte_1 dirimente l'intestazione dei titoli in favore di che potrebbe tuttalpiù sottendere profili CP_2 di ordine contabile e fiscale che esulano dal presente giudizio.
Non coglie nel segno, per altro verso, il riferimento dell'opponente alla Circolare 16804/2018, che riguarda il trasporto di equidi per competizioni sportive o finalità ludiche, apparendo del pari priva superflua la documentazione di cui all'istanza di esibizione formulata da
[...]
peraltro in parte genericamente formulata e in parte inerente documenti Parte_1 privi di rilevanza ai fini del giudizio.
Per altro verso, a fronte della prova della prestazione, la pretesa creditoria non può arretrare in ragione della mancata registrazione dell'animale all'anagrafe nazionale – della quale peraltro non è stata fornita alcuna dimostrazione –, il cui onere in effetti è a carico dell'acquirente ai sensi della normativa di riferimento (contenuta nel d.l. n. 147/2003 conv. in l. n. 200/2003 e nei regolamenti attuativi), che da parte sua non ha provato neanche la mancata consegna dell'asino né il dedotto smarrimento dello stesso dopo l'acquisto, né tanto meno che si trattava di un equide da macello (art. 2, co. 1, lett. i, d.m. 5.5.2006) sprovvisto di microchip, fondando la propria tesi difensiva su deduzioni oltremodo generiche e contraddittorie come sopra esposto.
In forza delle argomentazioni che precedono l'opposizione proposta va rigettata, con conseguente declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 653 cc.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio alla regola della soccombenza, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1 dichiara, per l'effetto, definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 751/2020; condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite e le liquida in € 2.538,5, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge.
Termini Imerese, 16 giugno 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L
22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
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