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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/06/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE composto dai magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 552 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Molfese; ricorrente
E
Controparte_1
Controparte_2
resistenti-contumaci
Con l'intervento del PM
OGGETTO: modifica condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente chiedeva la modifica delle condizioni statuite in sede di divorzio, pronunciato con sentenza del 10/02/2021, nello specifico, la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio
, in ragione della sopravvenuta indipendenza economica. Controparte_2
I resistenti non si costituivano.
pagina 1 di 2 All'udienza del 6.6.2025, il Giudice delegato, sentita la parte personalmente, tratteneva la causa a sentenza, riservando la decisione al collegio.
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Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di e di Controparte_1 Controparte_2
i quali, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si sono costituiti.
[...]
La domanda va accolta.
Risulta dagli atti che , figlio dell'istante, svolge attività Controparte_2
lavorativa, con contratto part-time a tempo indeterminato sottoscritto in data 04/10/2021, con una retribuzione mensile di circa di € 900,00 (cfr. contratto di assunzione e busta paga).
L'intrapresa attività lavorativa di oltre ad essere indicativa di Controparte_2
una indipendenza economica dello stesso, conduce a ritenere cessata la funzione c.d. educativa del mantenimento, essendo, tale istituto, giustificato nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione.
Pertanto, in difetto di elementi di segno contrario, il cui onere era a carico della secondo CP_1 il principio in base al quale l'onere di dimostrare la permanenza delle condizioni che giustificano il diritto al mantenimento grava sul beneficiario (cfr. Cass. n. 2685/23), la domanda deve accogliersi e disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore di Controparte_2
[...]
Le ragioni della decisione e la mancata opposizione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- A modifica delle condizioni di divorzio revoca l'assegno di mantenimento disposto in favore di;
Controparte_2
- compensa le spese.
Cosenza, nella camera di consiglio del 25.06.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Antonio Giovanni Provazza Dott. Andrea Palma
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