TRIB
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/02/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1633/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
a seguito di sentenza non definitiva n. 1858/2023 del 29.9.2023 nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1633/2022, promossa da: la Sig.ra nata a [...], [...] (c.f. CP_1
), residente in [...], in proprio C.F._1
e quale erede del defunto sig. nato a [...] il [...] Persona_1
(c.f. , deceduto in data 12/07/20218, rappresentata e difesa, C.F._2 anche disgiuntamente, ai fini del presente giudizio, dagli Avv.ti Anna Maria Prati (c.f.
– PEC comunicata: e Leonardo C.F._3 Email_1
Rosati (c.f. – PEC comunicata: C.F._4
, appartenenti al Foro di Velletri, elettivamente Email_2 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Prati, sito in Genzano di MA (RM), Via G. R. Lordi n. 83, cap. 00045 (indicazione per comunicazioni fax: 06.9362309 -
- Email_1 Email_2
contro società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia Controparte_2 ai sensi dell'art. 3 della Legge n.130 del 30 aprile 1999, con sede legale in MA, via Curtatone n.3, capitale sociale di Euro 10.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di MA , P.IVA_1 iscritta al n. 35412.6 dell'elenco delle società veicolo tenuto dalla ai sensi CP_3 del regolamento del 7 giugno 2017, rappresentata da a socio unico, con CP_4 sede legale in , Strada Statale 73 Levante n. 14, codice fiscale e partita IV A n. CP_2
, giusta procura del 31/08/2018. registrata il 04/09/2018, autenticata dal P.IVA_2
Notaio Dott. da MA, (Rep. 57298 - Racc. 2900: DOC.1), e per essa la Persona_2 sua procuratrice speciale con sede in Parte_1
AN DO SE (MI), Via dell'Unione Europea 6/A –6/B, iscritta nel registro delle pagina 1 di 16 Imprese d Milano, Monza, Brianza, Lodi al numero e codice fiscale REA P.IVA_3
n. 1888273, giusta procura speciale del 12/03/2019 a rogito Dott.ssa Persona_3
Notaio in AN DO SE (MI), registrata in data 13/03/2019 (Rep. 548 - Racc. 396: DOC.2), in persona dell'Avv. Giuseppe Amodeo (C.F. n. , C.F._5 nato a [...] il [...], giusta procura speciale conferita con atto del 25/09/2020, in autentica per Notaio Avv. Elio Bergamo (Rep. 22298 - Racc. 10843: DOC. 3), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Pesenti (C.F. n.
- indirizzo P.E.C. - fax n. C.F._6 Email_3
0248011624) e Francesco Concio (C.F. n. - indirizzo P.E.C. C.F._7
- fax n. 0248011624) con domicilio eletto Email_4 presso lo studio dell'Avv. Pietro Costa (C.F n. - indirizzo P.E.C. C.F._8
- FAX 06 96155424) in Via Artemisia Mammucari n. Email_5
137/A, 00049 Velletri (RM)
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 752/2019 emesso dal Tribunale di Velletri nel procedimento R.G. n. 1970/2019
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. Parte attrice:
“A) RISERVA D'APPELLO Per scrupolo difensivo si reitera la riserva d'appello formulata e depositata in atti avverso la sentenza non definitiva n. 1858/2023, emessa in data 29/09/2023 e pubblicata in data 02/10/2023, non notificata.
B) SULLE RISULTANZE DELLA CTU E SULLE OSSERVAZIONI FORMULATE ALLA RELAZIONE PRELIMINARE Parte attrice opponente si riporta alle osservazioni formulate alla relazione preliminare del CTU da intendersi qui per richiamate e trascritte. C) REITARAZIONE RICHIESTA INTEGRAZIONE QUESITI AL CTU VOLTI ALLA VERIFICA DEGLI ADDEBITI / ACCREDITI DELLE CAMBIALI Come già esposto nei precedenti scritti, si chiede che l'Ill.mo Giudice Voglia prendere atto delle seguenti osservazioni e formulare ulteriori quesiti:
1) verifichi il CTU se dalla documentazione dei rapporti in atti risulti lo sconto della cambiale di € 8.000,00, ovvero, se risulti in altro modo contabilizzato l'esborso della somma in favore dell'emittente;
2) verifichi il CTU se risulti contabilizzato nei rapporti in discussione il rimborso (come documentato in atti - all. 4 citazione) delle 10 cambiali di € 500,00 con scadenza mensile a decorrere dal mese di aprile 2012 a febbraio 2013 (eccetto il mese di agosto 2012 mancante) e della cambiale di € 3.000,00 con scadenza ad aprile 2012 tutte emesse in data 05/03/2012. D) SULLE ISTANZE ISTRUTTORIE
pagina 2 di 16 Si reitera l'istanza di ammissione delle istanze istruttorie formulate in atti, non rinunciate e da intendersi richiamate integralmente, a cui ci si riporta e da darsi qui trascritte. E) CONCLUSIONI Ferma la riserva d'appello formulata, si precisano le conclusioni chiedendo preliminarmente l'integrazione sia dei quesiti al Consulente Tecnico d'Ufficio per come indicato nelle presenti note, sia dell'istruttoria per il tramite dell'ammissione delle prove richieste in atti, non rinunciate e reiterate. In esito, ci si riporta alle conclusioni rassegnate in atti e scritti difensivi, da intendersi qui integralmente riportare, trascritte e confermate, di cui si chiede l'integrale accoglimento. Con particolare riferimento alle conclusioni formulate dal CTU, ferma la richiesta di integrazione dei quesiti da sottoporgli e ferme le osservazioni proposte alla relazione preliminare, si chiede l'accoglimento di quelle rese nella “integrazione definitiva di consulenza contabile” laddove il CTU alle pagg. 23 e 24 dichiara che “…dai nuovi ricalcoli effettuati “è emerso un saldo finale del c/c n. 2713.78 alla data del 30 agosto 2016 di - € 8.830,78 (a debito per il cliente correntista). Detto saldo si discosta rispetto a quello di - € 30.265,31 individuato dalla … con un recupero complessivo di + € 21.434,53 a favore del CP_3 cliente correntista (All. 15 – Tabella nuovo ricalcolo c/c n. 2713.78).”. Si chiede il rigetto di ogni difesa, eccezione, domanda e produzione documentale della convenuta e delle conclusioni rassegante dalla stessa.
In relazione alle spese di CTU liquidate in via provvisoria e definitiva e con riferimento a quelle inerenti a tutti gli elaborati sviluppati (ivi quindi comprese le relazioni integrative), stante l'esito delle perizie si chiede che vengano poste a carico della controparte. Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, respinta ogni contraria difesa, eccezione od istanza ed in accoglimento del presente atto così giudicare: In via preliminare: 1) Revocare o comunque sospendere, anche inaudita altera parte, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 752/2019 (RG 1970/2019), Tribunale di Velletri, in ragione delle contestazioni esposte nel presente atto, da darsi qui trascritte, con evidenza dell'assenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, nonché stante la ricorrenza dei gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c.; 2) Accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 752/2019 (RG 1970/2019), Tribunale di Velletri, per violazione degli art. 633, 634, 50 T.U.B., nonché per inclusione di importi non dovuti, ovvero per tutti i motivi così come esposti nella narrativa del presente atto e da intendersi qui riportati e trascritti e, quindi, revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
A) Nel merito in via principale:- in accoglimento della presente opposizione accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità e/o l'infondatezza del credito ex adverso azionato per tutti i motivi così come esposti nel pagina 3 di 16 presente atto e da intendersi qui riportati e trascritti e, per l'effetto, annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 752/2019 (RG 1970/2019) dal Tribunale Ordinario di Velletri;
- In relazione ai contratti di fideiussione in via principale: Dichiarare la nullità dei contratti per violazione della normativa antitrust conseguente all'utilizzo del modello ABI del 2003 che, sottoposto al controllo della , è stato dichiarato CP_3 contrario al contenuto dell'articolo 2, comma 2, lettera a, l. 287/1990, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 752/2019. In via subordinata: Dichiarare la nullità parziale dei contratti limitatamente agli articoli posti in violazione della normativa antitrust conseguente all'utilizzo del modello ABI del 2003 che, sottoposto al controllo della , è stato dichiarato CP_3 contrario al contenuto dell'articolo 2, comma 2, lettera a, l. 287/1990, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 752/2019
- In relazione ai rapporti contestati- Accertare e dichiarare l'assenza e/o la nullità del contratto originario di apertura di credito fondante il rapporto tra le parti;
per l'effetto, dichiarare che il rapporto in discorso è nullo e/o inesistente e/o illegittimo, in ogni caso, privo di causa;
conseguentemente, accertare e dichiarare che la convenuta ha proceduto all'applicazione di tassi, condizioni, spese e commissioni illegittime in quanto non contrattualizzate (per assenza di contratto ex art. 1842 c.c.) o pattuite;
per l'effetto rideterminare il saldo del rapporto procedendo al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, spese e commissioni e differenze per valuta dal sorgere del rapporto alla data di chiusura senza applicazione di alcun tipo di interesse, ovvero, applicando i tassi previsti ex lege;
- in ogni caso di pattuizione e/o applicazione di tessi, spese, oneri, commissione e di qualsiasi altra voce di costo che sia riconosciuta illegittima, accertare e dichiarare, previa rettifica dell'effettivo saldo contabile espunto da tali voci, l'esatto dare – avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile del rapporto in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di ogni ulteriore competenza non dovuta e rilevata;
- Accertare e dichiarare la mala fede in contraendo della banca convenuta nella determinazione ed applicazione del costo effettivo applicato ai contestati rapporti, per le ragioni di cui al presente atto e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia e la nullità della garanzia fideiussoria rilasciate in favore della correntista, con conseguente liberazione dei garanti, in conformità con la previsione di cui all'art. 1956 c.c.;
- accertare e dichiarare la violazione da parte della Controparte_5 delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti impugnati, ai
[...] fini della dichiarazione di nullità dei relativi danni e del risarcimento dei danni. Con riserva di azione risarcitoria in separata sede. - In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi ai sottoscritti legali. B) Nel merito in via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di somme in favore dell'opposta, accertare e dichiarare l'illegittimità degli addebiti posti in danno del correntista e del pagina 4 di 16 fideiussore, ivi compresa degli interessi, per le ragioni esposte nel presente atto e da darsi qui trascritte;
per l'effetto, rideterminare l'effettiva somma da corrispondere espunta degli importi che verranno riconosciuti come illegittimi e non dovuti.
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi ai sottoscritti legali.”
Parte convenuta: “- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte in atti e, per l'effetto, condannare la sig.ra al pagamento in favore della convenuta CP_1 opposta, della somma di Euro 30.365,31 oltre interessi convenzionali di mora dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione. Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Velletri, con decreto ingiuntivo n. 752/2019, provvisoriamente esecutivo, ingiungeva all'odierna opponente, in solido con il Sig. , quali Persona_1 fideiussori del Sig. , di pagare in favore di , in nome e per Parte_2 CP_4 conto di , la somma di € 58.708,87, oltre interessi, nonché le Controparte_2 spese, competenze ed onorari della procedura di ingiunzione, liquidati in euro 406,50 per esborsi ed euro 1630,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali i.v.a. e c.p.a..
Il credito ingiunto, successivamente ceduto pro soluto all'odierna opposta in data 20.12.2017, trova titolo nei seguenti rapporti, accesi presso la Controparte_5
, filiale n. 8690 di Colleferro, dal Sig. , poi deceduto: €
[...] Parte_2
30.265,31 quale saldo debitore al 30/08/2016 del contratto di conto corrente n. 271378, acceso in data 20/12/2004; € 20.443,56 quale saldo debitore al 29/08/2016 del contratto conto anticipi fatture n. 40738308, concesso in data 19/02/2008; € 8.000,00, somma portata dalla cambiale emessa il 05/03/2012, scadenza 30/04/2013 dal sig.
ed avallata dai signori e . Parte_2 Persona_1 CP_1
La Sig.ra proponeva opposizione, eccependo in via di estrema CP_1 sintesi: la carenza di prova scritta del credito azionato;
la carenza di titolarità attiva della società opposta;
la nullità della lettera di fideiussione, ovvero delle sole clausole redatte in conformità al modello ABI del 2003 e, quindi, in violazione dell'articolo 2, comma 2, lettera a, L. 287/1990; la decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c.; l'incertezza quantitativa del credito azionato;
l'assenza del contratto di apertura di credito;
l'illegittimità delle condizioni, oneri e tassi applicati al rapporto di conto corrente;
l'incapacità del sig. al momento della firma della ricognizione di Persona_1 credito.
Si costituiva in giudizio la in qualità Parte_1 di procuratrice di contestando quanto ex adverso dedotto. Controparte_2
pagina 5 di 16 Con ordinanza dell'08.06.2022, il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza sulla domanda di accertamento della nullità “dei contratti di fideiussione per violazione della normativa antitrust conseguente all'utilizzo del modello ABI del 2003 che, sottoposto al controllo della , è stato dichiarato contrario al contenuto CP_3 dell'articolo 2, comma 2, lettera a, l. 287/1990, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005” nonché sulla domanda subordinata di accertamento della “nullità parziale dei contratti di fideiussione limitatamente agli articoli posti in violazione della normativa antitrust conseguente all'utilizzo del modello ABI del 2003..”, individuando quale
Tribunale competente il Tribunale di MA presso il quale è istituita la Sezione
Specializzata in materia di Impresa di cui al d.lgs. n. 168/2003 (cfr. nella giurisprudenza di legittimità, Cass. civ. n. 6523/2021), avanti al quale ha rimesso le parti, previa separazione. Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione allo scadere dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con propria sentenza non definitiva in data 29.9.23, questo Giudice accoglieva parzialmente l'opposizione nei termini di seguito:
“1. Non meritano accoglimento i motivi di opposizione fondati sulla inidoneità della documentazione prodotta in fase monitoria e indeterminatezza della somma ivi ingiunta (sub 1 e 2 dell'atto di opposizione).
La parte opponente ha sostenuto che, benché l'art. 50 T.U.B. richiedesse, quale presupposto per la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo sia la presenza dell'estratto conto sia la sua certificazione di conformità ad opera di un dirigente bancario, nella specie la banca aveva depositato solo una sintesi dell'importo presumibilmente dovuto e non, quindi, l'estratto conto.
Ha inoltre rilevato come l'autocertificazione ex art. 50 TUB effettuata dalla banca avesse rilevanza probatoria sufficiente limitatamente alla fase monitoria ed ha argomentato riportando la seguente giurisprudenza: ““L'estratto di saldaconto prodotto dalla parta ha efficacia probatoria e costituisce prova documentale limitatamente nel procedimento per decreto ingiuntiva, risultando inidoneo a fornire la prova del credito intimato, nel procedimento civile ordinario, scaturito a seguito di eventuale apposizione a decreto ingiuntivo” (Cass. Civ. Sez. Unite, sent. n. 6707 del. 18/07/1994; Cass. Civ,, Sez. 1, sent. n. 75499 del 12/05/2005; tra le pronunce di merito, Tribunale di Nocera Inferiore, Sez. I, sent. n. 183 del 17/02/2010).”
Ha dunque sostenuto che la non aveva prodotto gli estratti conto relativi ai CP_3 rapporti azionati.
Ciò detto, si osserva che, in punto di onere della prova, si deve rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto pagina 6 di 16 esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (ex multis, Cass. civ., n. 22489/2006; n. 16911/2005). Sicché, se il credito risulta fondato, il giudice deve accogliere la domanda, indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere in tale sede (Cass. civ., n. 419/2006).
Orbene, in base al consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. Un. n. 13533/2001), il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Siffatto principio trova applicazione anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto alla base della domanda di ingiunzione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto che assume la veste di attore.
Nel caso di specie, l'opposta, già in sede monitoria, ha depositato copia del contratto di conto corrente n. 271378 e del relativo estratto di saldaconto, copia del contratto conto anticipi fatture n. 40738308 e del relativo estratto di saldaconto, copia delle fatture cedute, copia di n. 5 effetti cambiari insoluti, copia dell'effetto cambiario azionato, copia del contratto di fideiussione sottoscritto dai Sig.ri e Persona_1 [...]
e successive modifiche, copia delle lettere di messa in mora inviate dalla CP_1 al debitore e ai garanti, copia della proposta di rientro sottoscritta dal debitore CP_3 principale e dai fideiussori in data 23.4.2013, l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale seconda parte, n. 151 del 23.12.2017. Nel corso del presente giudizio, l'opposta ha depositato, inoltre, copia dei contratti di apertura di credito afferenti al rapporto di conto corrente azionato nel periodo dal 24/12/2004 al 27/03/2012 e copia degli estratti conto integrali del c/c n. 2713.28.
Tale documentazione deve ritenersi idonea a costituire piena prova del credito azionato in sede monitoria. Ed invero, è stata depositata, non solo la documentazione contrattuale e negoziale sottoscritta dal debitore principale e dai fideiussori, inclusi i contratti di apertura di credito, la cui mancata produzione era stata rilevata con l'atto di opposizione a fondamento di diverse difese afferenti all'inesistenza stessa dei contratti ed alla conseguente illegittimità degli addebiti a titolo di interessi e commissioni ad essi afferenti (punti 7, 8 e 9 dell'atto di citazione), ma anche l'estratto conto relativo all'intera durata del rapporto di conto corrente, nonché il piano di rientro con espresso riconoscimento di debito sottoscritto, oltre che dal debitore principale, anche dai garanti ingiunti. pagina 7 di 16 In relazione a quest'ultimo documento, giova rilevare che la paventata incapacità del debitore principale al momento della sua sottoscrizione non risulta dirimente se si considera che la stessa garante opponente ha sottoscritto il medesimo riconoscimento di debito con annesso piano di rientro (cfr. DOC. 13 fascicolo monitorio).
2. Quanto ai motivi di opposizione afferenti alla legittimazione dell'odierna opposta, con specifico riferimento alla “omessa notifica della cessione dei crediti e per carenza di titolarità attiva della società opposta”, appare necessario sottolineare che la questione della titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione attiene al merito della decisione, cioè, alla fondatezza della domanda (Cass. Sez. Unite, 2951/2016), dovendosi verificare se il diritto azionato in giudizio appartenga effettivamente a chi assume di esserne titolare. Quindi, rappresentando la titolarità del diritto azionato in giudizio un elemento costitutivo della domanda, la parte che promuove un giudizio, in base alla regola probatoria contenuta nell'art. 2697 c.c, deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva dedotta in lite.
Dall'applicazione di tali principi alla fattispecie in esame discende che l'opposta ha l'onere di dimostrare la propria legittimazione sostanziale, fornendo la prova dell'intervenuta cessione e dell'inclusione del credito nell'ambito della suddetta operazione: “la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù̀ di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. 1° dicembre 1993, n. 385, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così Cass. 22/02/2022, n. 5857; Cass. 05/11/2020, n. 24798)” (Cass. Civ. Sez. III, n. 4277 del 10/02/2023).
Del pari, occorre rammentare che il menzionato art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel consentire “la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco” detta una disciplina derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (cfr. Cass. 31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi
“blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già̀ singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità̀ (da ultimo, Cass. 16/04/2021, n. 10200).
Alla luce di siffatte peculiari caratteristiche dell'istituto, la Corte di Cassazione ha più̀ volte affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità̀ del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché́ sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in pagina 8 di 16 questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. 31118 del 2017, cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884).
Alla luce di ciò, deve osservarsi che, nel caso in esame, la prova dell'inclusione del diritto azionato in sede monitoria tra quelli oggetto dell'operazione di cessione pro soluto in favore della è stata pienamente raggiunta. Ed invero, Controparte_2 la parte opposta ha prodotto l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale seconda parte, n. 151 del 23.12.2017, contenente un'indicazione precisa e puntuale delle categorie dei crediti inclusi nella cessione che consente di ricondurre la posizione soggettiva per cui è causa nell'alveo dei rapporti ceduti.
L'avviso, in particolare, è da ritenersi sufficiente in quanto consente di individuare i crediti ceduti in base alla pendenza ad una certa data nonché la possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze. Inverso si tratta di:
“(ii) rapporti giuridici sorti in capo a (o a banche dalla stessa incorporate), CP_6 antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017.”
Pertanto, il credito oggetto del presente giudizio indubbiamente rientra tra i crediti acquistati da nella menzionata operazione di cessione, Controparte_2 trattandosi di rapporti sorti in capo alla Controparte_5 antecedentemente al 31 dicembre 2016 e sicuramente a sofferenza a quella data (il piano di rientro risale già al 2013 e la lettera di revoca degli affidamenti ad agosto 2016).
Dalla lettura dell'avviso di cessione emerge, altresì, che “i dati indicativi di ciascuno dei Crediti nonche' la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno CP_6 richiesta, dell'avvenuta cessione, sono messi a disposizione sul sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html e resteranno a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto”. Ed invero, come dimostrato dall'opposta nel presente giudizio, consultando il suddetto sito Internet ed inserendo il numero identificativo del credito per cui è causa, ossia il n. FG 2408658 - ovvero il “numero del Servizio Fidi e Garanzie (FG) per Banca MPS” risultante anche dalle lettere di messa in mora - nel sistema di tracciamento dei crediti ceduti da Controparte_5
a è possibile verificare l'effettiva e sicura cessione
[...] Controparte_2 dello stesso.
Da ultimo va aggiunto che la banca ha allegato la dichiarazione di cessione rilasciata dalla cedente (vedi documento n. 2 allegato alla memoria istruttoria pagina 9 di 16 depositata dalla banca), “elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” (Cass. n. 10200/21)
3. In relazione alla prospettata nullità delle clausole della fideiussione sottoscritta dalla opponente ed alla decadenza dalla garanzia eccepita ai sensi dell'art. 1957 c.c. (punto 4 e 5 dell'atto di opposizione), si osserva che la domanda di accertamento e declaratoria della nullità è stata rimessa al Tribunale di MA, Sezione specializzata imprese, competente per materia (ordinanza 8.6.23). La relativa pronuncia, tuttavia, non risulta pregiudiziale rispetto al presente giudizio, in quanto l'eccezione di decadenza ex art. 1957 cc - norma derogata tramite una delle clausole asseritamente viziate -, non risulta comunque fondata. In sostanza, anche a voler ritenere colpita da nullità parziale la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., emerge che la Banca cedente ha comunque rispettato il termine codicistico previsto dalla norma in questione. Ed invero,
è documentato che la ha comunicato ai fideiussori la revoca di tutti gli CP_3 affidamenti accordati al debitore principale in data 30.8.2016 con comunicazione recapitata alla sig.ra in data 10/10/2016, contestualmente costituendola in CP_1 mora ed intimandole il pagamento di quanto già richiesto al debitore (cfr.DOC.12 fascicolo monitorio).
Al riguardo giova evidenziare in diritto che, ove le parti abbiano convenuto, come nella specie, che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (Cass. 22346/2017).
4. Passando alle contestazioni afferenti alla quantificazione del credito ingiunto, con specifico riferimento alla cambiale azionata, parte opponente sostiene che per il relativo pagamento è stato versato “un totale di € 11.500,00 (salvo un ulteriore versamento di € 500,00 di marzo 2013 di cui non si comprende se sia stato effettivamente corrisposto e/o accreditato)” ed allega le ricevute di versamento, decorrenti dal mese di aprile 2013, mese di scadenza della cambiale, di € 500,00 mensili fino a febbraio 2015 (all. 5). Lamenta, dunque, la mancata restituzione della cambiale, pur avendo versato più dell'importo richiesto.
La banca ha replicato e dimostrato che i versamenti in questione erano confluiti nel diverso rapporto di conto corrente (vedi estratti conto corrispondenti agli indicati periodi di versamento).
L'opposizione, dunque, anche sul punto va respinta. In merito, giova ricordare che la cambiale, quale titolo di credito, contiene una promessa di pagamento, idonea ad invertire l'onere della prova, con la conseguenza che, in applicazione dell'art. 1988 cod. proc. civ., grava il debitore dell'onere di provare l'inesistenza di tale rapporto, ovvero l'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti (Cass. n. 19860/2011). In particolare, il pagina 10 di 16 principio secondo cui il creditore il quale replica all'eccezione di pagamento del debitore, affermando che la somma riscossa è relativa ad un diverso debito, è tenuto a specificare quest'ultimo e a dimostrarlo, non opera quando il credito sia portato da cambiali, o da altro titolo di credito, perché in tal caso il possesso del titolo, da parte del creditore, fa presumere che esso non sia stato pagato, ed è onere del debitore provare il contrario (Cass. n. 2401/1999).
Parte opponente sostiene inoltre che la aveva Controparte_5 preteso dal sig. il rilascio di n. 12 (dodici) cambiali avallate dai signori Parte_2
e , tutte emesse in data 05/03/2012, di cui dieci avevano Persona_1 CP_1 importo di € 500,00 con scadenza mensile a decorrere dal mese di aprile 2012 a quello di febbraio 2013 (eccetto il mese di agosto 2012 mancante) ed una di importo di € 3.000,00 con scadenza ad aprile 2012, tutte incassate dalla banca, come confermato dalla ricevuta di restituzione allegata alle stesse (cfr. all. 4). Lamenta, dunque, che tali versamenti non risultavano contabilizzati dagli estratti del rapporto di c/c n. 271378.
La banca ha replicato che la domanda monitoria non aveva riguardato l'ulteriore rapporto di cui ai titoli menzionati dalla opponente, pertanto, richiamati i principi sopra menzionati, l'opposizione anche sul punto è rimasta indimostrata.
5. Le contestazioni sollevate sulla dedotta inesistenza dei contratti di apertura di credito (punto 7 atto di opposizione) sono state superate dalla produzione in giudizio delle relative schede negoziali.
6. Parte opponente ha contestato l'usurarietà dei tassi applicati, in via dubitativa, al fine, cioè, di provocare in tale sede gli accertamenti necessari alla relativa verifica
(punto 8 atto introduttivo).
Con specifico riferimento all'usurarietà denunciata in relazione al contratto di conto corrente, si osserva che dal contratto di credito si evince l'applicazione di un tasso nominale annuo del 13,45% al quale corrisponde un tasso annuo effettivo – capitalizzazione trimestrale del 14,14% (cfr. pag.13 DOC.7), quindi al di sotto del tasso soglia previsto per il trimestre ottobre-dicembre 2004 come indicato dalla stessa opponente. Ne consegue che risulta superflua oltre che esplorativa l'indagine peritale invocata a tal fine dalla opponente. Né, per altro verso, va condivisa l'affermazione della difesa attorea per cui nel calcolo del T.E.G. “devono essere ricompresi interessi di mora e la commissione di massimo scoperto (CSM)”.
La Suprema Corte a Sezioni Unite, infatti, ha chiarito che “Con riferimento ai rapporti svoltisi all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – pagina 11 di 16 rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.” (Cass., Sez. Un. sentenza n.16303/2018) e, con riguardo agli interessi di mora, che “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento.” (Cass. n. 31615/2021).
7. In ordine all'anatocismo, pure contestato dalla opponente (punto 10 atto di opposizione), si osserva che il contratto di conto corrente è stato stipulato nel 2004, dunque successivamente all'entrata in vigore della normativa che ha introdotto l'anatocismo in materia bancaria a condizione di identica periodicità di conteggio degli interessi debitori e creditori, alla quale la Banca risulta essersi uniformata (vedi art. 9 delle condizioni genarli di contratto sub doc. 4 fascicolo monitorio).
Successivamente al deposito dei contratti di apertura di credito, la parte opponente ha contestato l'assenza della condizione di reciprocità in relazione a tali contratti. Invero, come replicato dalla banca, l'art. 1 delle Condizioni Generali del contratto di apertura di credito statuisce che “quando trovano regolamento contabile in conto corrente, le linee di credito concesse sono altresì regolate dalle disposizioni che regolano il conto corrente bancario intrattenuto dal cliente presso la Banca, disposizioni che devono qui intendersi integralmente richiamate ed approvate, inclusa la sezione “Condizioni giuridiche – sez. servizio di incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni”. Ebbene l'art. 2 delle Condizioni giuridiche – Sez. affidamenti, rinvia all'applicazione di quanto disposto dall'art. 9 delle Condizioni Giuridiche – Sezione Conto Corrente Bancario.
Non si condivide, invece, la difesa della banca in relazione alle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2014. L'art. 120 T.U.B., come modificato dalla legge n. 147 del 2013 (c.d. legge di stabilità 2014), esclude l'anatocismo dai rapporti bancari;
dal testo della norma non emerge, inoltre, alcuna forma di subordinazione logica o temporale del dato normativo al successivo intervento regolamentare del C.I.C.R., pur dalla norma medesima richiamato;
la scelta, che sia stata fatta dalle banche, di mantenere in essere delle clausole contrattuali superate dall'intervento abrogativo del pagina 12 di 16 legislatore concreta una condotta omissiva contraria alla correttezza dovuta nei rapporti contrattuali ed evidenziata proprio dal disallineamento rispetto al testo di legge;
d'altro canto, la perdurante applicazione di tali clausole porta al cliente il diritto di ripetere le somme così addebitategli in conto per il periodo successivo all'1° gennaio
2014 (Trib. Alessandria n. 255/2023).
In relazione alle somme azionate sulla base del rapporto di conto corrente, va dunque disposta una CTU volta all'epurazione del relativo saldo dall'anatocismo illegittimamente addebitato successivamente alla data suddetta.
8. Alle medesime conclusioni si deve giungere con riguardo all'applicazione delle CMS (punto 9 dell'atto introduttivo), Ed invero, deve ritenersi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, come avvenuto nella specie (doc 4 fascicolo monitorio), senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata (Cass. n. 19825/2022).
Il nominando CTU, dunque, dovrà epurare il saldo di conto corrente azionato anche delle CMS addebitate.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ritenute fondate le eccezioni svolte dalla opponente limitatamente alle CMS e all'anatocismo applicati al rapporto di conto corrente, il secondo solo in relazione a quello praticato successivamente al 1° gennaio 2014, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, la opponente va condannata a pagare alla banca l'importo di € 20.443,56 a titolo di saldo debitore al 29/08/2016 del contratto conto anticipi fatture n. 40738308, oltre interessi al tasso legale dal 30.8.2016 nonché la somma di € 8.000,00, in virtù della cambiale emessa il 05/03/2012, con scadenza al 30/04/2013 dal sig. ed avallata dai signori Parte_2 Persona_1
e . CP_1
Il saldo di conto corrente va invece rideterminato previa esclusione degli addebiti a titolo di anatocismo praticato successivamente al 1° gennaio 2014 e di quelli a titolo di CMS.”
Previa rimessione della causa in istruttoria, è stata dunque disposta una CTU al fine di rideterminare il saldo di conto corrente, previa esclusione degli addebiti a titolo di anatocismo praticato successivamente al 1° gennaio 2014 e di quelli a titolo di CMS.
Il CTU nominato, dopo aver rilevato che non risultavano “versati agli atti di causa gli estratti di c/c ed i relativi riassunti scalari riferiti al periodo che va dal 20 dicembre 2004, ovvero dalla accensione del rapporto di c/c, al 30 giugno 2005 (IV trimestre 2004
- II trimestre 2005) e quelli riferiti al periodo che va dal 1 gennaio 2016 al 31 marzo 2016 (I trimestre 2016)”, ha individuato il nuovo saldo del c/c n. 2713.78 alla data del 30 agosto 2016 di - € 23.367,20 (a debito per il cliente correntista), evidenziando che
“Detto saldo si discosta rispetto a quello di - € 30.265,31 individuato dalla (cfr. CP_3
pagina 13 di 16 Certificazione c/c n. 2713.78 ex art. 50 TUB del 30 agosto 2016), con un recupero complessivo di + € 6.898,11 a favore della parte attrice”.
In tema di rapporti bancari regolati in conto corrente, ove la banca agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda,
a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo per la condanna dell'istituto di credito a pagare la differenza in proprio favore o per l'accoglimento della domanda principale in misura inferiore, l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: a) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: a.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda;
a.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi, intendendosi con tale espressione che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile;
b) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: b.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;
b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale;
in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera;
così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo (Cass. n. 1763/24).
Il CTU ha dunque provveduto al ricalcolo del saldo dovuto.
L'Ausiliario, in particolare, ha premesso che dall'esame della documentazione contabile, ha potuto riscontrare la presenza della totalità degli estratti di conto corrente e dei relativi riassunti scalari trimestrali per il periodo che va dal 1 luglio 2005 al 31 pagina 14 di 16 dicembre 2015 (III trimestre 2005 – IV trimestre 2015) e per il periodo che va dal 1 aprile 2016 alla data del 30 agosto 2016 (II trimestre 2016 - III trimestre 2016), data questa corrispondente all'ultimo saldo individuato sul rapporto (All. 6 – Estratti c/c n. 2713.78 della CTU del 02/03/2024). Precisamente, a tale ultima data il rapporto registrava la somma complessiva di - € 30.265,31 (a debito per il cliente correntista), come confermato anche dalla certificazione ex art. 50 TUB del 30 agosto 2016 (All. 7 – Certificazione c/c n. 2713.78 ex art. 50 TUB del 30/08/2016 della CTU del 02/03/2024). Non risultavano versati agli atti di causa gli estratti di c/c ed i relativi riassunti scalari riferiti al periodo che va dal 20 dicembre 2004, ovvero dalla accensione del rapporto di c/c, al 30 giugno 2005 (IV trimestre 2004 – II trimestre 2005) e quelli riferiti al periodo che va dal 1° gennaio 2016 al 31 marzo 2016 (I trimestre 2016).
Ciò posto, l'Ausiliario ha ricalcolato il saldo del c/c dalla data del 1° luglio 2005 e sino alla data del 30 agosto 2016, azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile, ovvero quello del 1° luglio 2005, pari a - € 2.197,96 (a debito per il cliente correntista). Inoltre, poiché risulta mancante l'estratto di c/c trimestrale relativo al periodo intermedio che va 1 gennaio 2016 al 31 marzo 2016 (I trimestre 2016), considerato che il saldo finale al 31 dicembre 2015 era pari ad - € 25.456,34 (a debito per il cliente correntista) ed il saldo iniziale al 1 aprile 2016 era pari ad - € 27.040,17 (a debito per il cliente correntista), ha azzerato lo scarto tra i due saldi, maturato nel periodo non coperto dagli estratti prodotti, pari ad € 1.583,83, ripartendo da quanto risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile.
Fatte tali premesse, il CTU ha ricalcolato l'esatto ammontare del rapporto dare/avere finale tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi (in applicazione, ovvero, del criterio della capitalizzazione semplice) a partire dalla data del 1° gennaio 2014 e gli addebiti per CMS, giungendo ad un saldo finale del c/c n. 2713.78 alla data del 30 agosto 2016 di - € 8.830,78 (a debito per il cliente correntista), saldo che si discosta rispetto a quello di - € 30.265,31 individuato dalla (cfr. Certificazione CP_3
c/c n. 2713.78 ex art. 50 TUB del 30 agosto 2016), con un recupero complessivo di + € 21.434,53 a favore del cliente correntista (All. 15 – Tabella nuovo ricalcolo c/c n. 2713.78).
Per tale minore importo la opponente va condannata a pagare alla banca opposta.
Le spese di lite possono essere compensate, stante la reciproca soccombenza, che si configura anche in caso di parziale accoglimento della domanda.
Anche le spese di CTU restano a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, richiamata la propria sentenza non definitiva n. 1858 del 29.09.2023, con la quale, oltre ad accogliere parzialmente la domanda della banca condannando parte opponente a pagina 15 di 16 pagare alla banca opposta l'importo di € 20.443,56 a titolo di saldo debitore al 29/08/2016 del contratto conto anticipi fatture n. 40738308 oltre interessi al tasso legale dal 30.8.2016 al saldo nonché l'importo di € 8.000,00, in virtù della cambiale emessa il 05/03/2012, con scadenza al 30/04/2013, in parziale accoglimento dell'opposizione, ha dichiarato l'illegittimità dell'anatocismo applicato al rapporto di conto corrente successivamente al 1° gennaio 2014 e la nullità della previsione delle CMS nel contratto di conto corrente, revocando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 752/2019 e rimettendo la causa in istruttoria per la rideterminazione del saldo di conto corrente, così dispone:
- in ulteriore parziale accoglimento della domanda della banca ricorrente, condanna parte opponente a pagare alla banca opposta il minor importo, rispetto a quello ingiunto, di € 8.830,78, a titolo di saldo debitore al 30/08/2016 del contratto conto n. 2713.78 oltre interessi al tasso legale dal 30.8.2016 al saldo;
- spese di lite compensate;
- spese di CTU a carico di entrambe le parti in pari misura.
Velletri, 04.02.2025
Il Giudice
Dott. Francesca Aratari
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
a seguito di sentenza non definitiva n. 1858/2023 del 29.9.2023 nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1633/2022, promossa da: la Sig.ra nata a [...], [...] (c.f. CP_1
), residente in [...], in proprio C.F._1
e quale erede del defunto sig. nato a [...] il [...] Persona_1
(c.f. , deceduto in data 12/07/20218, rappresentata e difesa, C.F._2 anche disgiuntamente, ai fini del presente giudizio, dagli Avv.ti Anna Maria Prati (c.f.
– PEC comunicata: e Leonardo C.F._3 Email_1
Rosati (c.f. – PEC comunicata: C.F._4
, appartenenti al Foro di Velletri, elettivamente Email_2 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Prati, sito in Genzano di MA (RM), Via G. R. Lordi n. 83, cap. 00045 (indicazione per comunicazioni fax: 06.9362309 -
- Email_1 Email_2
contro società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia Controparte_2 ai sensi dell'art. 3 della Legge n.130 del 30 aprile 1999, con sede legale in MA, via Curtatone n.3, capitale sociale di Euro 10.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di MA , P.IVA_1 iscritta al n. 35412.6 dell'elenco delle società veicolo tenuto dalla ai sensi CP_3 del regolamento del 7 giugno 2017, rappresentata da a socio unico, con CP_4 sede legale in , Strada Statale 73 Levante n. 14, codice fiscale e partita IV A n. CP_2
, giusta procura del 31/08/2018. registrata il 04/09/2018, autenticata dal P.IVA_2
Notaio Dott. da MA, (Rep. 57298 - Racc. 2900: DOC.1), e per essa la Persona_2 sua procuratrice speciale con sede in Parte_1
AN DO SE (MI), Via dell'Unione Europea 6/A –6/B, iscritta nel registro delle pagina 1 di 16 Imprese d Milano, Monza, Brianza, Lodi al numero e codice fiscale REA P.IVA_3
n. 1888273, giusta procura speciale del 12/03/2019 a rogito Dott.ssa Persona_3
Notaio in AN DO SE (MI), registrata in data 13/03/2019 (Rep. 548 - Racc. 396: DOC.2), in persona dell'Avv. Giuseppe Amodeo (C.F. n. , C.F._5 nato a [...] il [...], giusta procura speciale conferita con atto del 25/09/2020, in autentica per Notaio Avv. Elio Bergamo (Rep. 22298 - Racc. 10843: DOC. 3), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Pesenti (C.F. n.
- indirizzo P.E.C. - fax n. C.F._6 Email_3
0248011624) e Francesco Concio (C.F. n. - indirizzo P.E.C. C.F._7
- fax n. 0248011624) con domicilio eletto Email_4 presso lo studio dell'Avv. Pietro Costa (C.F n. - indirizzo P.E.C. C.F._8
- FAX 06 96155424) in Via Artemisia Mammucari n. Email_5
137/A, 00049 Velletri (RM)
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 752/2019 emesso dal Tribunale di Velletri nel procedimento R.G. n. 1970/2019
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. Parte attrice:
“A) RISERVA D'APPELLO Per scrupolo difensivo si reitera la riserva d'appello formulata e depositata in atti avverso la sentenza non definitiva n. 1858/2023, emessa in data 29/09/2023 e pubblicata in data 02/10/2023, non notificata.
B) SULLE RISULTANZE DELLA CTU E SULLE OSSERVAZIONI FORMULATE ALLA RELAZIONE PRELIMINARE Parte attrice opponente si riporta alle osservazioni formulate alla relazione preliminare del CTU da intendersi qui per richiamate e trascritte. C) REITARAZIONE RICHIESTA INTEGRAZIONE QUESITI AL CTU VOLTI ALLA VERIFICA DEGLI ADDEBITI / ACCREDITI DELLE CAMBIALI Come già esposto nei precedenti scritti, si chiede che l'Ill.mo Giudice Voglia prendere atto delle seguenti osservazioni e formulare ulteriori quesiti:
1) verifichi il CTU se dalla documentazione dei rapporti in atti risulti lo sconto della cambiale di € 8.000,00, ovvero, se risulti in altro modo contabilizzato l'esborso della somma in favore dell'emittente;
2) verifichi il CTU se risulti contabilizzato nei rapporti in discussione il rimborso (come documentato in atti - all. 4 citazione) delle 10 cambiali di € 500,00 con scadenza mensile a decorrere dal mese di aprile 2012 a febbraio 2013 (eccetto il mese di agosto 2012 mancante) e della cambiale di € 3.000,00 con scadenza ad aprile 2012 tutte emesse in data 05/03/2012. D) SULLE ISTANZE ISTRUTTORIE
pagina 2 di 16 Si reitera l'istanza di ammissione delle istanze istruttorie formulate in atti, non rinunciate e da intendersi richiamate integralmente, a cui ci si riporta e da darsi qui trascritte. E) CONCLUSIONI Ferma la riserva d'appello formulata, si precisano le conclusioni chiedendo preliminarmente l'integrazione sia dei quesiti al Consulente Tecnico d'Ufficio per come indicato nelle presenti note, sia dell'istruttoria per il tramite dell'ammissione delle prove richieste in atti, non rinunciate e reiterate. In esito, ci si riporta alle conclusioni rassegnate in atti e scritti difensivi, da intendersi qui integralmente riportare, trascritte e confermate, di cui si chiede l'integrale accoglimento. Con particolare riferimento alle conclusioni formulate dal CTU, ferma la richiesta di integrazione dei quesiti da sottoporgli e ferme le osservazioni proposte alla relazione preliminare, si chiede l'accoglimento di quelle rese nella “integrazione definitiva di consulenza contabile” laddove il CTU alle pagg. 23 e 24 dichiara che “…dai nuovi ricalcoli effettuati “è emerso un saldo finale del c/c n. 2713.78 alla data del 30 agosto 2016 di - € 8.830,78 (a debito per il cliente correntista). Detto saldo si discosta rispetto a quello di - € 30.265,31 individuato dalla … con un recupero complessivo di + € 21.434,53 a favore del CP_3 cliente correntista (All. 15 – Tabella nuovo ricalcolo c/c n. 2713.78).”. Si chiede il rigetto di ogni difesa, eccezione, domanda e produzione documentale della convenuta e delle conclusioni rassegante dalla stessa.
In relazione alle spese di CTU liquidate in via provvisoria e definitiva e con riferimento a quelle inerenti a tutti gli elaborati sviluppati (ivi quindi comprese le relazioni integrative), stante l'esito delle perizie si chiede che vengano poste a carico della controparte. Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, respinta ogni contraria difesa, eccezione od istanza ed in accoglimento del presente atto così giudicare: In via preliminare: 1) Revocare o comunque sospendere, anche inaudita altera parte, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 752/2019 (RG 1970/2019), Tribunale di Velletri, in ragione delle contestazioni esposte nel presente atto, da darsi qui trascritte, con evidenza dell'assenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, nonché stante la ricorrenza dei gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c.; 2) Accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 752/2019 (RG 1970/2019), Tribunale di Velletri, per violazione degli art. 633, 634, 50 T.U.B., nonché per inclusione di importi non dovuti, ovvero per tutti i motivi così come esposti nella narrativa del presente atto e da intendersi qui riportati e trascritti e, quindi, revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
A) Nel merito in via principale:- in accoglimento della presente opposizione accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità e/o l'infondatezza del credito ex adverso azionato per tutti i motivi così come esposti nel pagina 3 di 16 presente atto e da intendersi qui riportati e trascritti e, per l'effetto, annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 752/2019 (RG 1970/2019) dal Tribunale Ordinario di Velletri;
- In relazione ai contratti di fideiussione in via principale: Dichiarare la nullità dei contratti per violazione della normativa antitrust conseguente all'utilizzo del modello ABI del 2003 che, sottoposto al controllo della , è stato dichiarato CP_3 contrario al contenuto dell'articolo 2, comma 2, lettera a, l. 287/1990, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 752/2019. In via subordinata: Dichiarare la nullità parziale dei contratti limitatamente agli articoli posti in violazione della normativa antitrust conseguente all'utilizzo del modello ABI del 2003 che, sottoposto al controllo della , è stato dichiarato CP_3 contrario al contenuto dell'articolo 2, comma 2, lettera a, l. 287/1990, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 752/2019
- In relazione ai rapporti contestati- Accertare e dichiarare l'assenza e/o la nullità del contratto originario di apertura di credito fondante il rapporto tra le parti;
per l'effetto, dichiarare che il rapporto in discorso è nullo e/o inesistente e/o illegittimo, in ogni caso, privo di causa;
conseguentemente, accertare e dichiarare che la convenuta ha proceduto all'applicazione di tassi, condizioni, spese e commissioni illegittime in quanto non contrattualizzate (per assenza di contratto ex art. 1842 c.c.) o pattuite;
per l'effetto rideterminare il saldo del rapporto procedendo al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, spese e commissioni e differenze per valuta dal sorgere del rapporto alla data di chiusura senza applicazione di alcun tipo di interesse, ovvero, applicando i tassi previsti ex lege;
- in ogni caso di pattuizione e/o applicazione di tessi, spese, oneri, commissione e di qualsiasi altra voce di costo che sia riconosciuta illegittima, accertare e dichiarare, previa rettifica dell'effettivo saldo contabile espunto da tali voci, l'esatto dare – avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile del rapporto in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di ogni ulteriore competenza non dovuta e rilevata;
- Accertare e dichiarare la mala fede in contraendo della banca convenuta nella determinazione ed applicazione del costo effettivo applicato ai contestati rapporti, per le ragioni di cui al presente atto e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia e la nullità della garanzia fideiussoria rilasciate in favore della correntista, con conseguente liberazione dei garanti, in conformità con la previsione di cui all'art. 1956 c.c.;
- accertare e dichiarare la violazione da parte della Controparte_5 delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti impugnati, ai
[...] fini della dichiarazione di nullità dei relativi danni e del risarcimento dei danni. Con riserva di azione risarcitoria in separata sede. - In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi ai sottoscritti legali. B) Nel merito in via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di somme in favore dell'opposta, accertare e dichiarare l'illegittimità degli addebiti posti in danno del correntista e del pagina 4 di 16 fideiussore, ivi compresa degli interessi, per le ragioni esposte nel presente atto e da darsi qui trascritte;
per l'effetto, rideterminare l'effettiva somma da corrispondere espunta degli importi che verranno riconosciuti come illegittimi e non dovuti.
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi ai sottoscritti legali.”
Parte convenuta: “- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte in atti e, per l'effetto, condannare la sig.ra al pagamento in favore della convenuta CP_1 opposta, della somma di Euro 30.365,31 oltre interessi convenzionali di mora dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione. Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Velletri, con decreto ingiuntivo n. 752/2019, provvisoriamente esecutivo, ingiungeva all'odierna opponente, in solido con il Sig. , quali Persona_1 fideiussori del Sig. , di pagare in favore di , in nome e per Parte_2 CP_4 conto di , la somma di € 58.708,87, oltre interessi, nonché le Controparte_2 spese, competenze ed onorari della procedura di ingiunzione, liquidati in euro 406,50 per esborsi ed euro 1630,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali i.v.a. e c.p.a..
Il credito ingiunto, successivamente ceduto pro soluto all'odierna opposta in data 20.12.2017, trova titolo nei seguenti rapporti, accesi presso la Controparte_5
, filiale n. 8690 di Colleferro, dal Sig. , poi deceduto: €
[...] Parte_2
30.265,31 quale saldo debitore al 30/08/2016 del contratto di conto corrente n. 271378, acceso in data 20/12/2004; € 20.443,56 quale saldo debitore al 29/08/2016 del contratto conto anticipi fatture n. 40738308, concesso in data 19/02/2008; € 8.000,00, somma portata dalla cambiale emessa il 05/03/2012, scadenza 30/04/2013 dal sig.
ed avallata dai signori e . Parte_2 Persona_1 CP_1
La Sig.ra proponeva opposizione, eccependo in via di estrema CP_1 sintesi: la carenza di prova scritta del credito azionato;
la carenza di titolarità attiva della società opposta;
la nullità della lettera di fideiussione, ovvero delle sole clausole redatte in conformità al modello ABI del 2003 e, quindi, in violazione dell'articolo 2, comma 2, lettera a, L. 287/1990; la decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c.; l'incertezza quantitativa del credito azionato;
l'assenza del contratto di apertura di credito;
l'illegittimità delle condizioni, oneri e tassi applicati al rapporto di conto corrente;
l'incapacità del sig. al momento della firma della ricognizione di Persona_1 credito.
Si costituiva in giudizio la in qualità Parte_1 di procuratrice di contestando quanto ex adverso dedotto. Controparte_2
pagina 5 di 16 Con ordinanza dell'08.06.2022, il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza sulla domanda di accertamento della nullità “dei contratti di fideiussione per violazione della normativa antitrust conseguente all'utilizzo del modello ABI del 2003 che, sottoposto al controllo della , è stato dichiarato contrario al contenuto CP_3 dell'articolo 2, comma 2, lettera a, l. 287/1990, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005” nonché sulla domanda subordinata di accertamento della “nullità parziale dei contratti di fideiussione limitatamente agli articoli posti in violazione della normativa antitrust conseguente all'utilizzo del modello ABI del 2003..”, individuando quale
Tribunale competente il Tribunale di MA presso il quale è istituita la Sezione
Specializzata in materia di Impresa di cui al d.lgs. n. 168/2003 (cfr. nella giurisprudenza di legittimità, Cass. civ. n. 6523/2021), avanti al quale ha rimesso le parti, previa separazione. Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione allo scadere dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con propria sentenza non definitiva in data 29.9.23, questo Giudice accoglieva parzialmente l'opposizione nei termini di seguito:
“1. Non meritano accoglimento i motivi di opposizione fondati sulla inidoneità della documentazione prodotta in fase monitoria e indeterminatezza della somma ivi ingiunta (sub 1 e 2 dell'atto di opposizione).
La parte opponente ha sostenuto che, benché l'art. 50 T.U.B. richiedesse, quale presupposto per la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo sia la presenza dell'estratto conto sia la sua certificazione di conformità ad opera di un dirigente bancario, nella specie la banca aveva depositato solo una sintesi dell'importo presumibilmente dovuto e non, quindi, l'estratto conto.
Ha inoltre rilevato come l'autocertificazione ex art. 50 TUB effettuata dalla banca avesse rilevanza probatoria sufficiente limitatamente alla fase monitoria ed ha argomentato riportando la seguente giurisprudenza: ““L'estratto di saldaconto prodotto dalla parta ha efficacia probatoria e costituisce prova documentale limitatamente nel procedimento per decreto ingiuntiva, risultando inidoneo a fornire la prova del credito intimato, nel procedimento civile ordinario, scaturito a seguito di eventuale apposizione a decreto ingiuntivo” (Cass. Civ. Sez. Unite, sent. n. 6707 del. 18/07/1994; Cass. Civ,, Sez. 1, sent. n. 75499 del 12/05/2005; tra le pronunce di merito, Tribunale di Nocera Inferiore, Sez. I, sent. n. 183 del 17/02/2010).”
Ha dunque sostenuto che la non aveva prodotto gli estratti conto relativi ai CP_3 rapporti azionati.
Ciò detto, si osserva che, in punto di onere della prova, si deve rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto pagina 6 di 16 esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (ex multis, Cass. civ., n. 22489/2006; n. 16911/2005). Sicché, se il credito risulta fondato, il giudice deve accogliere la domanda, indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere in tale sede (Cass. civ., n. 419/2006).
Orbene, in base al consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. Un. n. 13533/2001), il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Siffatto principio trova applicazione anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto alla base della domanda di ingiunzione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto che assume la veste di attore.
Nel caso di specie, l'opposta, già in sede monitoria, ha depositato copia del contratto di conto corrente n. 271378 e del relativo estratto di saldaconto, copia del contratto conto anticipi fatture n. 40738308 e del relativo estratto di saldaconto, copia delle fatture cedute, copia di n. 5 effetti cambiari insoluti, copia dell'effetto cambiario azionato, copia del contratto di fideiussione sottoscritto dai Sig.ri e Persona_1 [...]
e successive modifiche, copia delle lettere di messa in mora inviate dalla CP_1 al debitore e ai garanti, copia della proposta di rientro sottoscritta dal debitore CP_3 principale e dai fideiussori in data 23.4.2013, l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale seconda parte, n. 151 del 23.12.2017. Nel corso del presente giudizio, l'opposta ha depositato, inoltre, copia dei contratti di apertura di credito afferenti al rapporto di conto corrente azionato nel periodo dal 24/12/2004 al 27/03/2012 e copia degli estratti conto integrali del c/c n. 2713.28.
Tale documentazione deve ritenersi idonea a costituire piena prova del credito azionato in sede monitoria. Ed invero, è stata depositata, non solo la documentazione contrattuale e negoziale sottoscritta dal debitore principale e dai fideiussori, inclusi i contratti di apertura di credito, la cui mancata produzione era stata rilevata con l'atto di opposizione a fondamento di diverse difese afferenti all'inesistenza stessa dei contratti ed alla conseguente illegittimità degli addebiti a titolo di interessi e commissioni ad essi afferenti (punti 7, 8 e 9 dell'atto di citazione), ma anche l'estratto conto relativo all'intera durata del rapporto di conto corrente, nonché il piano di rientro con espresso riconoscimento di debito sottoscritto, oltre che dal debitore principale, anche dai garanti ingiunti. pagina 7 di 16 In relazione a quest'ultimo documento, giova rilevare che la paventata incapacità del debitore principale al momento della sua sottoscrizione non risulta dirimente se si considera che la stessa garante opponente ha sottoscritto il medesimo riconoscimento di debito con annesso piano di rientro (cfr. DOC. 13 fascicolo monitorio).
2. Quanto ai motivi di opposizione afferenti alla legittimazione dell'odierna opposta, con specifico riferimento alla “omessa notifica della cessione dei crediti e per carenza di titolarità attiva della società opposta”, appare necessario sottolineare che la questione della titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione attiene al merito della decisione, cioè, alla fondatezza della domanda (Cass. Sez. Unite, 2951/2016), dovendosi verificare se il diritto azionato in giudizio appartenga effettivamente a chi assume di esserne titolare. Quindi, rappresentando la titolarità del diritto azionato in giudizio un elemento costitutivo della domanda, la parte che promuove un giudizio, in base alla regola probatoria contenuta nell'art. 2697 c.c, deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva dedotta in lite.
Dall'applicazione di tali principi alla fattispecie in esame discende che l'opposta ha l'onere di dimostrare la propria legittimazione sostanziale, fornendo la prova dell'intervenuta cessione e dell'inclusione del credito nell'ambito della suddetta operazione: “la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù̀ di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. 1° dicembre 1993, n. 385, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così Cass. 22/02/2022, n. 5857; Cass. 05/11/2020, n. 24798)” (Cass. Civ. Sez. III, n. 4277 del 10/02/2023).
Del pari, occorre rammentare che il menzionato art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel consentire “la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco” detta una disciplina derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (cfr. Cass. 31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi
“blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già̀ singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità̀ (da ultimo, Cass. 16/04/2021, n. 10200).
Alla luce di siffatte peculiari caratteristiche dell'istituto, la Corte di Cassazione ha più̀ volte affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità̀ del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché́ sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in pagina 8 di 16 questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. 31118 del 2017, cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884).
Alla luce di ciò, deve osservarsi che, nel caso in esame, la prova dell'inclusione del diritto azionato in sede monitoria tra quelli oggetto dell'operazione di cessione pro soluto in favore della è stata pienamente raggiunta. Ed invero, Controparte_2 la parte opposta ha prodotto l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale seconda parte, n. 151 del 23.12.2017, contenente un'indicazione precisa e puntuale delle categorie dei crediti inclusi nella cessione che consente di ricondurre la posizione soggettiva per cui è causa nell'alveo dei rapporti ceduti.
L'avviso, in particolare, è da ritenersi sufficiente in quanto consente di individuare i crediti ceduti in base alla pendenza ad una certa data nonché la possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze. Inverso si tratta di:
“(ii) rapporti giuridici sorti in capo a (o a banche dalla stessa incorporate), CP_6 antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017.”
Pertanto, il credito oggetto del presente giudizio indubbiamente rientra tra i crediti acquistati da nella menzionata operazione di cessione, Controparte_2 trattandosi di rapporti sorti in capo alla Controparte_5 antecedentemente al 31 dicembre 2016 e sicuramente a sofferenza a quella data (il piano di rientro risale già al 2013 e la lettera di revoca degli affidamenti ad agosto 2016).
Dalla lettura dell'avviso di cessione emerge, altresì, che “i dati indicativi di ciascuno dei Crediti nonche' la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno CP_6 richiesta, dell'avvenuta cessione, sono messi a disposizione sul sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html e resteranno a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto”. Ed invero, come dimostrato dall'opposta nel presente giudizio, consultando il suddetto sito Internet ed inserendo il numero identificativo del credito per cui è causa, ossia il n. FG 2408658 - ovvero il “numero del Servizio Fidi e Garanzie (FG) per Banca MPS” risultante anche dalle lettere di messa in mora - nel sistema di tracciamento dei crediti ceduti da Controparte_5
a è possibile verificare l'effettiva e sicura cessione
[...] Controparte_2 dello stesso.
Da ultimo va aggiunto che la banca ha allegato la dichiarazione di cessione rilasciata dalla cedente (vedi documento n. 2 allegato alla memoria istruttoria pagina 9 di 16 depositata dalla banca), “elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” (Cass. n. 10200/21)
3. In relazione alla prospettata nullità delle clausole della fideiussione sottoscritta dalla opponente ed alla decadenza dalla garanzia eccepita ai sensi dell'art. 1957 c.c. (punto 4 e 5 dell'atto di opposizione), si osserva che la domanda di accertamento e declaratoria della nullità è stata rimessa al Tribunale di MA, Sezione specializzata imprese, competente per materia (ordinanza 8.6.23). La relativa pronuncia, tuttavia, non risulta pregiudiziale rispetto al presente giudizio, in quanto l'eccezione di decadenza ex art. 1957 cc - norma derogata tramite una delle clausole asseritamente viziate -, non risulta comunque fondata. In sostanza, anche a voler ritenere colpita da nullità parziale la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., emerge che la Banca cedente ha comunque rispettato il termine codicistico previsto dalla norma in questione. Ed invero,
è documentato che la ha comunicato ai fideiussori la revoca di tutti gli CP_3 affidamenti accordati al debitore principale in data 30.8.2016 con comunicazione recapitata alla sig.ra in data 10/10/2016, contestualmente costituendola in CP_1 mora ed intimandole il pagamento di quanto già richiesto al debitore (cfr.DOC.12 fascicolo monitorio).
Al riguardo giova evidenziare in diritto che, ove le parti abbiano convenuto, come nella specie, che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (Cass. 22346/2017).
4. Passando alle contestazioni afferenti alla quantificazione del credito ingiunto, con specifico riferimento alla cambiale azionata, parte opponente sostiene che per il relativo pagamento è stato versato “un totale di € 11.500,00 (salvo un ulteriore versamento di € 500,00 di marzo 2013 di cui non si comprende se sia stato effettivamente corrisposto e/o accreditato)” ed allega le ricevute di versamento, decorrenti dal mese di aprile 2013, mese di scadenza della cambiale, di € 500,00 mensili fino a febbraio 2015 (all. 5). Lamenta, dunque, la mancata restituzione della cambiale, pur avendo versato più dell'importo richiesto.
La banca ha replicato e dimostrato che i versamenti in questione erano confluiti nel diverso rapporto di conto corrente (vedi estratti conto corrispondenti agli indicati periodi di versamento).
L'opposizione, dunque, anche sul punto va respinta. In merito, giova ricordare che la cambiale, quale titolo di credito, contiene una promessa di pagamento, idonea ad invertire l'onere della prova, con la conseguenza che, in applicazione dell'art. 1988 cod. proc. civ., grava il debitore dell'onere di provare l'inesistenza di tale rapporto, ovvero l'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti (Cass. n. 19860/2011). In particolare, il pagina 10 di 16 principio secondo cui il creditore il quale replica all'eccezione di pagamento del debitore, affermando che la somma riscossa è relativa ad un diverso debito, è tenuto a specificare quest'ultimo e a dimostrarlo, non opera quando il credito sia portato da cambiali, o da altro titolo di credito, perché in tal caso il possesso del titolo, da parte del creditore, fa presumere che esso non sia stato pagato, ed è onere del debitore provare il contrario (Cass. n. 2401/1999).
Parte opponente sostiene inoltre che la aveva Controparte_5 preteso dal sig. il rilascio di n. 12 (dodici) cambiali avallate dai signori Parte_2
e , tutte emesse in data 05/03/2012, di cui dieci avevano Persona_1 CP_1 importo di € 500,00 con scadenza mensile a decorrere dal mese di aprile 2012 a quello di febbraio 2013 (eccetto il mese di agosto 2012 mancante) ed una di importo di € 3.000,00 con scadenza ad aprile 2012, tutte incassate dalla banca, come confermato dalla ricevuta di restituzione allegata alle stesse (cfr. all. 4). Lamenta, dunque, che tali versamenti non risultavano contabilizzati dagli estratti del rapporto di c/c n. 271378.
La banca ha replicato che la domanda monitoria non aveva riguardato l'ulteriore rapporto di cui ai titoli menzionati dalla opponente, pertanto, richiamati i principi sopra menzionati, l'opposizione anche sul punto è rimasta indimostrata.
5. Le contestazioni sollevate sulla dedotta inesistenza dei contratti di apertura di credito (punto 7 atto di opposizione) sono state superate dalla produzione in giudizio delle relative schede negoziali.
6. Parte opponente ha contestato l'usurarietà dei tassi applicati, in via dubitativa, al fine, cioè, di provocare in tale sede gli accertamenti necessari alla relativa verifica
(punto 8 atto introduttivo).
Con specifico riferimento all'usurarietà denunciata in relazione al contratto di conto corrente, si osserva che dal contratto di credito si evince l'applicazione di un tasso nominale annuo del 13,45% al quale corrisponde un tasso annuo effettivo – capitalizzazione trimestrale del 14,14% (cfr. pag.13 DOC.7), quindi al di sotto del tasso soglia previsto per il trimestre ottobre-dicembre 2004 come indicato dalla stessa opponente. Ne consegue che risulta superflua oltre che esplorativa l'indagine peritale invocata a tal fine dalla opponente. Né, per altro verso, va condivisa l'affermazione della difesa attorea per cui nel calcolo del T.E.G. “devono essere ricompresi interessi di mora e la commissione di massimo scoperto (CSM)”.
La Suprema Corte a Sezioni Unite, infatti, ha chiarito che “Con riferimento ai rapporti svoltisi all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – pagina 11 di 16 rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.” (Cass., Sez. Un. sentenza n.16303/2018) e, con riguardo agli interessi di mora, che “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento.” (Cass. n. 31615/2021).
7. In ordine all'anatocismo, pure contestato dalla opponente (punto 10 atto di opposizione), si osserva che il contratto di conto corrente è stato stipulato nel 2004, dunque successivamente all'entrata in vigore della normativa che ha introdotto l'anatocismo in materia bancaria a condizione di identica periodicità di conteggio degli interessi debitori e creditori, alla quale la Banca risulta essersi uniformata (vedi art. 9 delle condizioni genarli di contratto sub doc. 4 fascicolo monitorio).
Successivamente al deposito dei contratti di apertura di credito, la parte opponente ha contestato l'assenza della condizione di reciprocità in relazione a tali contratti. Invero, come replicato dalla banca, l'art. 1 delle Condizioni Generali del contratto di apertura di credito statuisce che “quando trovano regolamento contabile in conto corrente, le linee di credito concesse sono altresì regolate dalle disposizioni che regolano il conto corrente bancario intrattenuto dal cliente presso la Banca, disposizioni che devono qui intendersi integralmente richiamate ed approvate, inclusa la sezione “Condizioni giuridiche – sez. servizio di incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni”. Ebbene l'art. 2 delle Condizioni giuridiche – Sez. affidamenti, rinvia all'applicazione di quanto disposto dall'art. 9 delle Condizioni Giuridiche – Sezione Conto Corrente Bancario.
Non si condivide, invece, la difesa della banca in relazione alle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2014. L'art. 120 T.U.B., come modificato dalla legge n. 147 del 2013 (c.d. legge di stabilità 2014), esclude l'anatocismo dai rapporti bancari;
dal testo della norma non emerge, inoltre, alcuna forma di subordinazione logica o temporale del dato normativo al successivo intervento regolamentare del C.I.C.R., pur dalla norma medesima richiamato;
la scelta, che sia stata fatta dalle banche, di mantenere in essere delle clausole contrattuali superate dall'intervento abrogativo del pagina 12 di 16 legislatore concreta una condotta omissiva contraria alla correttezza dovuta nei rapporti contrattuali ed evidenziata proprio dal disallineamento rispetto al testo di legge;
d'altro canto, la perdurante applicazione di tali clausole porta al cliente il diritto di ripetere le somme così addebitategli in conto per il periodo successivo all'1° gennaio
2014 (Trib. Alessandria n. 255/2023).
In relazione alle somme azionate sulla base del rapporto di conto corrente, va dunque disposta una CTU volta all'epurazione del relativo saldo dall'anatocismo illegittimamente addebitato successivamente alla data suddetta.
8. Alle medesime conclusioni si deve giungere con riguardo all'applicazione delle CMS (punto 9 dell'atto introduttivo), Ed invero, deve ritenersi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, come avvenuto nella specie (doc 4 fascicolo monitorio), senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata (Cass. n. 19825/2022).
Il nominando CTU, dunque, dovrà epurare il saldo di conto corrente azionato anche delle CMS addebitate.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ritenute fondate le eccezioni svolte dalla opponente limitatamente alle CMS e all'anatocismo applicati al rapporto di conto corrente, il secondo solo in relazione a quello praticato successivamente al 1° gennaio 2014, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, la opponente va condannata a pagare alla banca l'importo di € 20.443,56 a titolo di saldo debitore al 29/08/2016 del contratto conto anticipi fatture n. 40738308, oltre interessi al tasso legale dal 30.8.2016 nonché la somma di € 8.000,00, in virtù della cambiale emessa il 05/03/2012, con scadenza al 30/04/2013 dal sig. ed avallata dai signori Parte_2 Persona_1
e . CP_1
Il saldo di conto corrente va invece rideterminato previa esclusione degli addebiti a titolo di anatocismo praticato successivamente al 1° gennaio 2014 e di quelli a titolo di CMS.”
Previa rimessione della causa in istruttoria, è stata dunque disposta una CTU al fine di rideterminare il saldo di conto corrente, previa esclusione degli addebiti a titolo di anatocismo praticato successivamente al 1° gennaio 2014 e di quelli a titolo di CMS.
Il CTU nominato, dopo aver rilevato che non risultavano “versati agli atti di causa gli estratti di c/c ed i relativi riassunti scalari riferiti al periodo che va dal 20 dicembre 2004, ovvero dalla accensione del rapporto di c/c, al 30 giugno 2005 (IV trimestre 2004
- II trimestre 2005) e quelli riferiti al periodo che va dal 1 gennaio 2016 al 31 marzo 2016 (I trimestre 2016)”, ha individuato il nuovo saldo del c/c n. 2713.78 alla data del 30 agosto 2016 di - € 23.367,20 (a debito per il cliente correntista), evidenziando che
“Detto saldo si discosta rispetto a quello di - € 30.265,31 individuato dalla (cfr. CP_3
pagina 13 di 16 Certificazione c/c n. 2713.78 ex art. 50 TUB del 30 agosto 2016), con un recupero complessivo di + € 6.898,11 a favore della parte attrice”.
In tema di rapporti bancari regolati in conto corrente, ove la banca agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda,
a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo per la condanna dell'istituto di credito a pagare la differenza in proprio favore o per l'accoglimento della domanda principale in misura inferiore, l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: a) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: a.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda;
a.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi, intendendosi con tale espressione che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile;
b) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: b.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;
b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale;
in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera;
così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo (Cass. n. 1763/24).
Il CTU ha dunque provveduto al ricalcolo del saldo dovuto.
L'Ausiliario, in particolare, ha premesso che dall'esame della documentazione contabile, ha potuto riscontrare la presenza della totalità degli estratti di conto corrente e dei relativi riassunti scalari trimestrali per il periodo che va dal 1 luglio 2005 al 31 pagina 14 di 16 dicembre 2015 (III trimestre 2005 – IV trimestre 2015) e per il periodo che va dal 1 aprile 2016 alla data del 30 agosto 2016 (II trimestre 2016 - III trimestre 2016), data questa corrispondente all'ultimo saldo individuato sul rapporto (All. 6 – Estratti c/c n. 2713.78 della CTU del 02/03/2024). Precisamente, a tale ultima data il rapporto registrava la somma complessiva di - € 30.265,31 (a debito per il cliente correntista), come confermato anche dalla certificazione ex art. 50 TUB del 30 agosto 2016 (All. 7 – Certificazione c/c n. 2713.78 ex art. 50 TUB del 30/08/2016 della CTU del 02/03/2024). Non risultavano versati agli atti di causa gli estratti di c/c ed i relativi riassunti scalari riferiti al periodo che va dal 20 dicembre 2004, ovvero dalla accensione del rapporto di c/c, al 30 giugno 2005 (IV trimestre 2004 – II trimestre 2005) e quelli riferiti al periodo che va dal 1° gennaio 2016 al 31 marzo 2016 (I trimestre 2016).
Ciò posto, l'Ausiliario ha ricalcolato il saldo del c/c dalla data del 1° luglio 2005 e sino alla data del 30 agosto 2016, azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile, ovvero quello del 1° luglio 2005, pari a - € 2.197,96 (a debito per il cliente correntista). Inoltre, poiché risulta mancante l'estratto di c/c trimestrale relativo al periodo intermedio che va 1 gennaio 2016 al 31 marzo 2016 (I trimestre 2016), considerato che il saldo finale al 31 dicembre 2015 era pari ad - € 25.456,34 (a debito per il cliente correntista) ed il saldo iniziale al 1 aprile 2016 era pari ad - € 27.040,17 (a debito per il cliente correntista), ha azzerato lo scarto tra i due saldi, maturato nel periodo non coperto dagli estratti prodotti, pari ad € 1.583,83, ripartendo da quanto risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile.
Fatte tali premesse, il CTU ha ricalcolato l'esatto ammontare del rapporto dare/avere finale tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi (in applicazione, ovvero, del criterio della capitalizzazione semplice) a partire dalla data del 1° gennaio 2014 e gli addebiti per CMS, giungendo ad un saldo finale del c/c n. 2713.78 alla data del 30 agosto 2016 di - € 8.830,78 (a debito per il cliente correntista), saldo che si discosta rispetto a quello di - € 30.265,31 individuato dalla (cfr. Certificazione CP_3
c/c n. 2713.78 ex art. 50 TUB del 30 agosto 2016), con un recupero complessivo di + € 21.434,53 a favore del cliente correntista (All. 15 – Tabella nuovo ricalcolo c/c n. 2713.78).
Per tale minore importo la opponente va condannata a pagare alla banca opposta.
Le spese di lite possono essere compensate, stante la reciproca soccombenza, che si configura anche in caso di parziale accoglimento della domanda.
Anche le spese di CTU restano a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, richiamata la propria sentenza non definitiva n. 1858 del 29.09.2023, con la quale, oltre ad accogliere parzialmente la domanda della banca condannando parte opponente a pagina 15 di 16 pagare alla banca opposta l'importo di € 20.443,56 a titolo di saldo debitore al 29/08/2016 del contratto conto anticipi fatture n. 40738308 oltre interessi al tasso legale dal 30.8.2016 al saldo nonché l'importo di € 8.000,00, in virtù della cambiale emessa il 05/03/2012, con scadenza al 30/04/2013, in parziale accoglimento dell'opposizione, ha dichiarato l'illegittimità dell'anatocismo applicato al rapporto di conto corrente successivamente al 1° gennaio 2014 e la nullità della previsione delle CMS nel contratto di conto corrente, revocando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 752/2019 e rimettendo la causa in istruttoria per la rideterminazione del saldo di conto corrente, così dispone:
- in ulteriore parziale accoglimento della domanda della banca ricorrente, condanna parte opponente a pagare alla banca opposta il minor importo, rispetto a quello ingiunto, di € 8.830,78, a titolo di saldo debitore al 30/08/2016 del contratto conto n. 2713.78 oltre interessi al tasso legale dal 30.8.2016 al saldo;
- spese di lite compensate;
- spese di CTU a carico di entrambe le parti in pari misura.
Velletri, 04.02.2025
Il Giudice
Dott. Francesca Aratari
pagina 16 di 16