Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/04/2025, n. 1869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1869 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3662/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Specializzata in materia di Impresa
in composizione collegiale, in persona di:
- dott.ssa Maria Luciana Dughetti Presidente
- dott.ssa Ludovico Sburlati Giudice
- dott. Stefano Demontis Giudice rel.
sentito il giudice relatore nella camera di consiglio del 21.2.2025,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
Indivisa, con Controparte_1 Controparte_2 sede a Torino, Via Perrone n. 3, C.F.: rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro P.IVA_1
SCIOLLA (C.F.: , Sergio VIALE (C.F.: ), Giovanni CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2
Battista BRAMARD (C.F.: ), (C.F.: ) CodiceFiscale_3 Parte_1 CodiceFiscale_4 ed C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_2 CodiceFiscale_5 in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 92
RICORRENTE
Contro
nata in [...] il [...], residente in [...] CP_3
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Simona PIOLATTO ed C.F._6 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Collegno (TO), via Minghetti 3;
RESISTENTE
OGGETTO: , rapporti sociali, esclusione socio, Controparte_2
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE:
“A) in via istruttoria: ammettere, occorrendo, la prova per interpello formale della convenuta e la prova per testi sui capitoli sovra dedotti in narrativa dal n. 1) al n. 13) tutti preceduti da “vero che”; sin d'ora si indica a teste il IG. , domiciliato in Torino, Via Perrone n. 3; Tes_1
B) nel merito:
1) accertare e dichiarare che, nella seduta del 21/04/2023, il Consiglio di Amministrazione della
Cooperativa ricorrente ha escluso la convenuta IG.ra da socia della Cooperativa, ex CP_3 art. 9, comma 1, lett. b) dello Statuto sociale, per la grave situazione di morosità, e che,
2) dichiarare pertanto tenuta e condannare la convenuta IG.ra a rilasciare CP_3 immediatamente il predetto alloggio sociale n. 16 sito in Torino, Via Tasca n. 9/B, piano 3°, comprensivo di cantina n. 16 e di box auto n. 25, libero da persone e sgombero da cose, e ad immettere la ricorrente nel possesso del medesimo;
CP_1
3) dichiarare altresì tenuta e condannare la convenuta IG.ra a corrispondere alla CP_3
ricorrente l'importo di €. 8.383,06 per i canoni di godimento non liquidati per i mesi di CP_1 ottobre e dicembre 2021, per i mesi da gennaio a giugno 2022 compresi e per i mesi da agosto 2022 ad aprile 2023 compresi;
4) dichiarare altresì tenuta e condannare la convenuta IG.ra a corrispondere alla CP_3 Cooperativa ricorrente l'importo di €. 6.514,29 per l'occupazione sine titulo relativa ai mesi da maggio 2023 a dicembre 2023 compresi e per i mesi di aprile, agosto, ottobre, novembre e dicembre 2024, nella misura pari al canone sociale per la prefata assegnazione in godimento e corrispondente, allo stato, ad
€ 490,31 per il mese di maggio 2023, ad € 490,31 (a cui vanno dedotti € 2,63) per il mese di giugno 2023, ad € 521,31 per il mese di luglio 2023, ad € 521,31 per il mese di agosto 2023, ad € 521,31 per il mese di settembre 2023, ad € 521,31 per il mese di ottobre 2023, ad € 521,31 per il mese di novembre
2023, ad € 492,29 per il mese di dicembre 2023, ad € 490,98 per il mese di aprile 2024, ad € 487,98 per il mese di agosto 2024, ad € 487,98 per il mese di ottobre 2024, ad € 487,98 per il mese di novembre
2024 e ad € 487,98 per il mese di dicembre 2024, così come mensilmente determinato dalla
, ovvero, in alternativa, al risarcimento del danno per la ritardata restituzione CP_1 dell'immobile, dovuto per la perdurante occupazione dello stesso successivamente all'intervenuta decadenza, da liquidarsi nella misura pari al canone sociale per l'assegnazione in godimento, ovvero ancora in altra veriore somma accertanda dal Giudicante in corso di causa, anche in via di equità;
5) dichiarare altresì tenuta e condannare la convenuta IG.ra a corrispondere alla CP_3
ricorrente le indennità di occupazione senza titolo ulteriori che matureranno nelle more CP_1 del giudizio sino alla emanazione della sentenza, nella misura calcolata secondo gli stessi criteri sub 4) e con riserva di quantificare con precisione l'importo; 6) il tutto, maggiorato con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze dei pagamenti sino al saldo effettivo come per legge. Con vittoria di spese ed onorari di causa.”
PARTE RESISTENTE:
“Piaccia la Tribunale Ill.mo, valutato quanto in comparsa di costituzione e risposta ed i documenti prodotti, considerato
l'interesse della parte convenuta a sanare la morosità,
- fissare udienza di comparizione delle parti in presenza, anche onde procedere al tentativo di conciliazione delle stesse,
- ove non accolta l'istanza di cui sopra ed in ogni caso ove non raggiunta la conciliazione tra le parti,
• considerata la morosità incolpevole e valutata la situazione personale e familiare della convenuta, in particolare la presenza nel nucleo della figlia minore , disabile al 100%, condannare Persona_1 la signora al rilascio non immediato dell'immobile de quo, non prima di un anno dalla CP_3 pubblicazione del provvedimento;
• dato atto che in data 7 marzo 2024 la signora ha provveduto al pagamento CP_3 dell'indennità di occupazione per il mese di gennaio 2024 pari ad € 490,98, dichiarare tenuta e condannare la medesima al versamento in favore della ricorrente del minor importo, per
l'occupazione sine titulo, di € 4.105,85 (€ 4.596,83 dedotti in giudizio - € 490,98); • dare atto che la convenuta ha pagato l'indennità di occupazione per il mese di febbraio 2024 pari ad € 520,00 e le mensilità successive di maggio, giugno, luglio, settembre e ottobre 2024, per l'effetto limitare la condanna alle mensilità successive alla notifica del ricorso ove effettivamente non corrisposte;
• respingere la domanda relativa alla condanna della convenuta al pagamento della rivalutazione monetaria sugli importi dovuti, trattandosi di debito di valuta e non di valore;
• compensare integralmente le spese di lite”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso del febbraio 20204, introdotto con rito semplificato, la Controparte_1 prospetta, in sintesi, le seguenti circostanze:
- la IG.ra socia della cooperativa dal 20.05.2019 (doc. 1 ricorrente), dal CP_3
16.04.2020 gode dell'assegnazione dell'alloggio sociale sito in Torino, Via Tasca n. 9/B, piano 3°, comprensivo di cantina n. 16 e di box n. 25 (doc. 2 ricorrente);
- le norme interne (doc. 4 ricorrente) prevedono a carico dell'assegnatario il pagamento di un canone di godimento costituito da una quota destinata all'ammortamento dei mutui utilizzati per la costruzione depurata dal contributo statale e regionale, da una quota destinata all'ammortamento di capitali utilizzati per la costruzione oltre a quelli mutuati, da una quota corrispondente agli oneri di manutenzione straordinaria, da una quota delle spese generali di amministrazione, ed è soggetto a variazione in aumento o diminuzione ogni biennio secondo andamento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati;
- dal mese di settembre 2020 la socia ha smesso di corrispondere il canone mensile dovuto;
- con lettera del 20.01.2023 (doc. 6 ricorrente), la socia è stata messa in mora per il pagamento dei mesi di settembre 2020, ottobre e dicembre 2021, per i mesi da gennaio a giugno 2022 e da agosto 2022 a gennaio 2023, per un importo complessivo di € 7.158,21, nel termine perentorio di 30 giorni pena l'esclusione da socia e la decadenza dall'assegnazione;
- la socia non ha corrisposto quanto dovuto, rendendosi ulteriormente morosa dei canoni di godimento successivi e relativi ai mesi da febbraio 2023 ad aprile 2023;
- con delibera del C.d.A. del 21.04.2023 (doc. 7 ricorrente), la Cooperativa ha deliberato la sua esclusione da socia e, conseguentemente, la decadenza dal diritto di assegnazione in godimento dell'immobile sociale;
- in pari data, la Cooperativa ha annotato l'esclusione sul libro Soci (doc. 8 ricorrente);
- l'esclusione è stata comunicata alla IG.ra con lettera raccomandata del 11.07.2023 CP_3
(doc. 7 ricorrente), unitamente all'avviso che, ai sensi dell'art. 9 comma 2 dello Statuto, avrebbe potuto proporre opposizione al Tribunale nel termine di 60 giorni;
- nessuna opposizione è stata proposta in tale termine;
- al mese di gennaio 2024, la risulta morosa dei canoni di godimento relativi ai mesi CP_3 da ottobre a dicembre 2021, da gennaio a giugno 2022 e da agosto 2022 ad aprile 2023, per complessivi € 8.383,06 (doc. 9 ricorrente).
- dal mese di maggio 2023, la continua ad occupare l'immobile senza titolo, CP_3 rendendosi morosa delle indennità di occupazione fino al mese di gennaio 2024, per ulteriori e complessivi € 4.596,83 (doc. 9 ricorrente). 2) Pertanto, parte ricorrente chiede l'accertamento dell'avvenuta esclusione dalla Cooperativa della socia e la condanna al rilascio dell'immobile, al pagamento dei canoni scaduti (per i mesi di ottobre e dicembre 2021, per i mesi da gennaio a giugno 2022 e per i mesi da agosto 2022 ad aprile 2023 per
€ 8.383,06) e dell'indennità di occupazione per il periodo successivo all'esclusione (per i mesi da maggio 2023 a gennaio 2024 per ulteriori € 4.596,83, calcolati in base all'art. 7 del regolamento della Cooperativa, che determina l'indennità in misura pari al canone precedentemente dovuto).
3) La resistente regolarmente costituita, non contesta di essere stata esclusa dalla CP_3
Cooperativa e di essere pertanto decaduta dall'assegnazione del relativo alloggio, né la sua situazione debitoria, limitandosi ad affermare di trovarsi in una situazione di morosità incolpevole a causa di circostante personali, dovute in particolare alla presenza nel proprio nucleo familiare di figlia minorenne invalida al 100% (docc. 2 e 3 resistente).
Inoltre, essa rappresenta di aver corrisposto alla resistente, nelle more del presente giudizio, le indennità di occupazione per i mesi da gennaio a marzo 2024 (docc. 7 e 8 resistente), chiedendo pertanto che i relativi importi vengano decurtati dalle somme che sarà dichiarata tenuta a versare alla manifestando inoltre la propria disponibilità ad estinguere gradualmente il debito, così CP_1 da poter riacquistare la qualità di socia.
4) All'udienza di discussione, sostituita da note scritte ex art. 127ter c.p.c., è stato concesso un primo rinvio su concorde richiesta delle parti, per la pendenza di trattative.
5) Concesso il rinvio richiesto, le trattative non hanno però avuto buon esito, e all'udienza del
18.2.2025 le parti hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe e discusso la causa.
Parte ricorrente, in pari data ha depositato prospetto aggiornato delle morosità, che, tenuto conto dei pagamenti parziali effettuati dalla convenuta in pendenza di giudizio, ammontano in conclusione a €
8.383,06 a titolo di canoni non corrisposti e a € 5.016,65 a titolo di indennità di occupazione (riferite ai mesi da agosto a dicembre 2023, aprile 2024, giugno 2024 per soli €5,44, agosto 2024, ottobre
2024, novembre 2024 e gennaio 2025) .
6) Le domande di parte ricorrente sono fondate, essendo circostanze provate dai documenti prodotti prima l'assegnazione del bene al convenuto e poi la sua esclusione da socio della cooperativa (docc. da 1 a 8 ricorrente).
La resistente non ha invece dimostrato il versamento delle somme dovute per il godimento dell'alloggio e delle sue pertinenze ma, al contrario, ha ammesso e confermato di non aver corrisposto gran parte dei canoni di godimento tra il 2021 e 2023, di essere stata esclusa dalla cooperativa e dichiarata decaduta dall'assegnazione dell'alloggio (cfr. pag. 1 comparsa di costituzione e risposta).
Anche l'indennità di occupazione per il periodo successivo all'esclusione è dovuta, non solo in forza dell'art. 7 del regolamento adottato dalla Cooperativa il 29/06/2007 per disciplinare le morosità e l'esclusione dei soci (doc. 10), ma anche in applicazione analogica dell'art. 1591 c.c., considerato quale “espressione di un principio riferibile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l'utilizzazione del bene dietro corrispettivo” (cfr. Cass. 9977/2011; Cass. 15301/2000).
Sul punto, parte resistente nulla ha eccepito, limitandosi, nelle more del presente giudizio, a corrispondere a controparte soltanto alcune delle indennità di occupazione dovute, per come provato dalle allegazioni di cui ai docc. da 7 a 9 resistente. Tali somme, come osservato, sono state già scontate dal conteggio del dovuto prodotto dalla ricorrente in concomitanza dell'udienza di discussione orale. 7) Pertanto, accertata l'intervenuta esclusione dalla Cooperativa e la conseguente decadenza dal diritto di assegnazione in godimento dell'immobile, la resistente dovrà rilasciare l'immobile ed inoltre, sulla base dei conteggi da ultimo prospettati dalla ricorrente e mai contestati (cfr. prospetto depositato in data 18.02.2025), deve essere condannata a pagare alla resistente € 8.383,06 a titolo di canoni non corrisposti ed € 5.016,65 a titolo di indennità di occupazione.
Su tali somme sono dovuti interessi legali dalla scadenza al saldo, non invece la rivalutazione monetaria richiesta, non essendo stato provato il maggior danno.
8) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in misura prossima ai parametri minimi previsti per il valore della causa, tenuto conto della sua semplicità e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
- condanna a rilasciare immediatamente alla CP_3 Controparte_1
l'alloggio sito in Torino, Via Tasca n. 9/B, piano 3°, comprensivo di cantina n.
[...]
16 e di box n. 25, libero da persone e cose;
- condanna a pagare alla ”, a titolo di CP_3 Controparte_1 canoni di godimento scaduti, la somma di € 8.383,06 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- Condanna a pagare alla ”, a titolo di CP_3 CP_1 Controparte_1 indennità di occupazione, la somma di € 5.016,65, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna a rimborsare alla ” le spese CP_3 Controparte_1 di lite, che liquida in € 2.600 per compensi ed € 501,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, Cpa e Iva.
Torino, 11.4.2025
Giudice rel.
Stefano Demontis
Presidente
Maria Luciana Dughetti