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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 16/07/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1752/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1752/2025 promossa congiuntamente da:
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
IN AC
e da
, , rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
RA CA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e , con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto Parte_1 Parte_2
e depositato in data 26/06/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la modifica della sentenza di divorzio n. 2185/2018 del Tribunale di Milano, pubblicata il 27.02.2018 e passata in giudicato il
07.03.2018, alle seguenti condizioni:
1) Essendo la IA maggiorenne, seppure non economicamente indipendente ed Per_1
autosufficiente, le frequentazioni tra i genitori e la IA sono libere e quest'ultima resterà libera di deciderne modalità e tempistiche.
2) A partire dal mese di Giugno dell'anno 2025 il signor non sarà più tenuto Parte_1 al versamento in favore della signora dell'assegno di mantenimento per la Parte_2 IA , in ragione del venir meno dei presupposti per cui esso era stato concesso, per le Per_1
motivazioni di cui in premessa, conseguentemente concordandone e disponendone i coniugi, di comune accordo, la revoca.
3) Il signor terrà a proprio carico il 100% (cento per cento) delle spese Parte_1 straordinarie relative alla IA , secondo le “Linee Guida spese extra assegno” Per_1
approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre
2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
4) I ricorrenti si esonerano espressamente e reciprocamente dal deposito di copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
copia degli estratti dei conti correnti e dei rapporti finanziari degli ultimi 3 anni;
della documentazione attestante la titolarità di diritti reali e su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali.
5) I ricorrenti dichiarano di nulla più avere a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altra, a qualsivoglia titolo o ragione, essendo economicamente indipendenti, godendo entrambi di redditi propri e danno atto di avere già integralmente regolato e definito ogni questione economico-patrimoniale.
6) Le odierne condizioni sostituiscono integralmente le precedenti statuite nella sentenza di divorzio tra i coniugi, da considerarsi così del tutto modificate e sostituite.
7) I coniugi dichiarano di voler integralmente compensare le spese di lite.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. La domanda congiunta delle parti, volta a ottenere la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 2185/2018 del Tribunale di Milano, è meritevole di accoglimento, essendo le condizioni conformi all'interesse della IA maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
3. Compensa le spese di procedura tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza n. 2185/2018 del
Tribunale di Milano, così dispone:
1) prende atto delle statuizioni concordate tra le parti;
2) compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi, il 15.07.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1752/2025 promossa congiuntamente da:
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
IN AC
e da
, , rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
RA CA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e , con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto Parte_1 Parte_2
e depositato in data 26/06/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la modifica della sentenza di divorzio n. 2185/2018 del Tribunale di Milano, pubblicata il 27.02.2018 e passata in giudicato il
07.03.2018, alle seguenti condizioni:
1) Essendo la IA maggiorenne, seppure non economicamente indipendente ed Per_1
autosufficiente, le frequentazioni tra i genitori e la IA sono libere e quest'ultima resterà libera di deciderne modalità e tempistiche.
2) A partire dal mese di Giugno dell'anno 2025 il signor non sarà più tenuto Parte_1 al versamento in favore della signora dell'assegno di mantenimento per la Parte_2 IA , in ragione del venir meno dei presupposti per cui esso era stato concesso, per le Per_1
motivazioni di cui in premessa, conseguentemente concordandone e disponendone i coniugi, di comune accordo, la revoca.
3) Il signor terrà a proprio carico il 100% (cento per cento) delle spese Parte_1 straordinarie relative alla IA , secondo le “Linee Guida spese extra assegno” Per_1
approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre
2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
4) I ricorrenti si esonerano espressamente e reciprocamente dal deposito di copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
copia degli estratti dei conti correnti e dei rapporti finanziari degli ultimi 3 anni;
della documentazione attestante la titolarità di diritti reali e su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali.
5) I ricorrenti dichiarano di nulla più avere a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altra, a qualsivoglia titolo o ragione, essendo economicamente indipendenti, godendo entrambi di redditi propri e danno atto di avere già integralmente regolato e definito ogni questione economico-patrimoniale.
6) Le odierne condizioni sostituiscono integralmente le precedenti statuite nella sentenza di divorzio tra i coniugi, da considerarsi così del tutto modificate e sostituite.
7) I coniugi dichiarano di voler integralmente compensare le spese di lite.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. La domanda congiunta delle parti, volta a ottenere la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 2185/2018 del Tribunale di Milano, è meritevole di accoglimento, essendo le condizioni conformi all'interesse della IA maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
3. Compensa le spese di procedura tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza n. 2185/2018 del
Tribunale di Milano, così dispone:
1) prende atto delle statuizioni concordate tra le parti;
2) compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi, il 15.07.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello