Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1726/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1726/2022 promossa da:
(CF ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. MARIA DI ROCCO (CF: C.F._2
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
FRANCESCO PISELLI (CF C.F._3
APPELLATA avverso la sentenza n. 701/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il
28/07/2022
CONCLUSIONI
In data 10.10.2024, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 13
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto per i motivi tutti sopra enunciati ed in totale riforma della sentenza n.701/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia: in via preliminare: a) dichiarare la carenza di legittimazione attiva della
[...]
b) dichiarare la carenza di legittimazione passiva della sig.ra Controparte_1
; Pt_1
nel merito: A) in tesi: disattesa ogni contraria istanza, revocare, in quanto illegittimo, il decreto ingiuntivo opposto;
B) in ipotesi subordinata, sempre previa revoca del decreto, Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, accertare il minor importo eventualmente dovuto dalla sig.ra quale residuo per il parziale Pt_1 soddisfacimento del credito nella procedura esecutiva Rg Es 7/2015.
Con vittoria di spese e competenze professionali ed accessori di legge, sia del giudizio di primo grado che del presente giudizio.
Per la parte appellata:
In questa sede, la scrivente difesa, in ottemperanza al provvedimento della Corte di Appello, intende in questa sede richiamare tutto quanto dedotto ed eccepito nella propria comparsa di costituzione e risposta, ivi comprese le conclusioni ivi rassegnate, impugnando e contestando per i motivi già svolti nei propri scritti la totale infondatezza dei motivi di appello avversari (Piaccia all'Ecc.ma Corte Adita, - accertata e dichiarata la inammissibilità dell'appello per quanto sopra dedotto ex artt. 342 e 348 bis c.p.c e la sua improponibilità ex art. 345 c.p.c., oltreché la sua infondatezza, si chiede il rigetto dell'appello anche perché infondato e la conferma della sentenza del Tribunale di Pistoia del 28 luglio 2022 n. 701/2022; in via subordinata, si richiamano tutte le conclusioni formulate negli scritti difensivi depositati in primo grado dall'avv. Alberto Gualandi, la comparsa di costituzione e risposta e le memorie istruttorie, da intendersi qui riportate e trascritte, ivi comprese le note e le istanze istruttorie, eccezioni e documenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 701/2022 pubblicata il 28/07/2022, il Tribunale di Pistoia ha così deciso:
1) respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il d.i. n. 1289/2020 emesso pagina 2 di 13 dall'intestato Tribunale in data 24.12.2020;
2) condanna parte attrice opponente alla refusione, in favore di parte convenuta opposta, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro
9.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge.
Tale sentenza è stata emessa sulla opposizione proposta da Parte_1 avverso il D.I. n. 1289/2020 emesso dal Tribunale di Pistoia in data
[...]
24.12.2020, in favore di per l'importo di € Controparte_1
69.982,25 - a titolo di saldo debitore del contratto di mutuo ipotecario fondiario del 9.08.2007, originariamente stipulato da Parte_2 con e relativamente al quale l'opponente aveva rilasciato garanzia Controparte_2 fideiussoria - oltre interessi e spese di procedura.
A fondamento della opposizione la DU aveva eccepito:
a) la propria carenza di legittimazione passiva rispetto all'avvenuta cessione del credito da a Controparte_2 Controparte_1
b) L'illegittimità della pretesa creditoria perché incerta nel quantum e inesigibile, stante la pendenza di procedura esecutiva nei confronti della debitrice principale.
Si era costituita in giudizio contestando Controparte_1
l'opposizione poiché infondata e chiedendone il rigetto, con conferma del provvedimento monitorio opposto.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
(di seguito anche APPELLANTE o ) ha convenuto in giudizio, innanzi CP_3 questa Corte di Appello (di seguito solo o Controparte_1 CP_1 anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1. Autonomia della garanzia fideiussoria ed inoperatività della stessa a pagina 3 di 13 seguito di cessione del contratto-credito - assenza di rituale comunicazione al debitore garante ceduto, ex art. 1264 cc. – carenza di legittimazione passiva e legittimazione attiva errata interpretazione art.58 TUB, per la modifica della motivazione rubricata alla lettera a) e b) della sentenza 701/22;
2. Mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della convenuta opposta, in relazione alla dimostrazione dell'esatto quantum dovuto dal fideiussore, a seguito dell'inadempimento del debitore principale – violazione art. 50 TUB, per la modifica della motivazione rubricata alla lettera c) della sentenza
701/22.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, ha preliminarmente CP_1 eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis e ter c.p.c. e ha contestato, nel merito, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, la conferma.
In data 10.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt.
342 e 348 bis e ter c.p.c. avendo l'atto di appello consentito di cogliere la portata delle censure mosse alla sentenza impugnata ed essendo stata la causa assunta in decisione proprio in ragione della non manifesta infondatezza del gravame.
pagina 4 di 13 Nel merito, l'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col primo motivo di gravame l'APPELLANTE censura la sentenza per quanto concerne l'autonomia della garanzia fideiussoria da essa prestata e l'inoperatività della stessa, a seguito di cessione del contratto-credito, l'assenza di rituale comunicazione al debitore garante ceduto, ex art. 1264 c.c., la ritenuta carenza di legittimazione passiva e legittimazione attiva, nonché l'errata interpretazione art. 58 TUB.
La DU impugna le parti della motivazione della sentenza appellata rubricate alle lettere a) e b), con le quali il Tribunale si è rispettivamente così espresso:
“a) sulla carenza di legittimazione passiva dell'opponente, sollevata sin dall'atto di citazione, si rileva come da un lato l'attrice abbia meramente dedotto ma in alcun modo argomentato né provato la natura autonoma della garanzia fideiussoria de qua, ché anzi dal testo dell'atto di fideiussione prodotto (anche) sub doc. 2 fasc. attoreo si evince come lo stesso configuri piuttosto – salvo talune clausole particolari, quale quella del pagamento cd. a prima richiesta (“a semplice richiesta scritta”) – una ordinaria fideiussione, fisiologicamente accessoria, mancando riferimento alcuno ad una vera e propria clausola cd. senza eccezioni (tale non è, per scrupolo di chiarezza, quella di cui all'art. 7 atto fideiussorio che riguarda invece, significativamente, la impossibilità di sollevare eccezioni con riguardo esclusivamente al “momento in cui la Banca esercita la sua facoltà di risolvere i rapporti con il debitore” e non già relativamente al contenuto del rapporto principale garantito. Per tal motivo, non vi è alcun appiglio testuale (né, tantomeno, concernente il comportamento tenuto dalle parti del contratto, nulla pagina 5 di 13 essendo stato dedotto sul punto) e, di riflesso, interpretativo tale da poter sostenere che la fideiussione sia rimasta “estranea” alla vicenda della cessione del credito e dunque non abbia mantenuto la propria validità anche nei riguardi del cessionario, odierna parte convenuta. Dall'altro lato, per quanto attiene all'eccepita mancata notifica dell'avvenuta cessione al fideiussore ex art. 1264
c.c. ma solo al debitore ceduto, valga su tutto il richiamo a principi consolidati nella giurisprudenza anche di legittimità circa l'effetto notificatorio insito nella stessa introduzione della domanda giudiziale, quale nella specie l'avvenuto deposito del ricorso monitorio e successiva notifica del decreto ingiuntivo emesso;
b) sulla carenza di legittimazione attiva della parte opposta, sollevata da parte attrice per la prima volta in memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., al di là dei profili di ammissibilità o meno dell'eccezione che risulta superfluo in questa sede vagliare (e per i quali si rimanda ai principi espressi in materia da Cass. S.U. n.
2951/2016), la stessa risulta infondata nel merito alla luce della documentazione versata in atti dalla parte opposta la quale, unitariamente considerata, vale a radicare idonea prova della relativa titolarità della creditoria azionata in via monitoria (avviso in G.U. di cui al doc. c) fasc. monitorio, dichiarazione dell'istituto di credito cedente allegata alla mem. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta, possesso del titolo esecutivo da parte della convenuta, prodotto sub doc. 2 fasc. monitorio), aderendosi in argomento a quanto condivisibilmente enunciato di recente da Cass. ord. n. 10200/2021 per cui, ferma l'insufficienza dell'avviso di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B. ove esso non rechi indici tali da poter individuare specificamente e senza incertezze i rapporti oggetto di cessione, in ogni caso posto che “la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile” allora “ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con pagina 6 di 13 documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario”; al qual proposito, sostiene la Corte, “nella descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello
(Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.)” ai fini della prova della titolarità del credito, la quale è dunque da ritenere raggiunta nella vicenda che ci occupa”.
Deduce, in particolare, la DU che il documento che avrebbe CP_1 depositato al fine di contestare l'assenza di una rituale comunicazione al debitore ceduto ex art.1264 c.c. consisterebbe in una corrispondenza/dichiarazione emessa dalla solo in data 14.04.2021, anziché in relazione ad un Controparte_2 contratto di acquisto del credito e che non avrebbe neppure prodotto la CP_1 fideiussione da ella rilasciata rispetto al mutuo fondiario contratto che la CP_4 [...] aveva concluso con la Pt_3 Controparte_5
replica richiamando sul punto, la giurisprudenza di legittimità, secondo la
[...] quale “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. n. 21821/2023; Cass.
29 dicembre 2017 n. 31118) e deduce che, nel caso di specie, non essendo in contestazione che il credito azionato presenti le caratteristiche del credito “in pagina 7 di 13 sofferenza”, esso può essere senza dubbio ricondotto al blocco di cui agli atti di cessione indicati, con conseguente idoneità degli avvisi di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale a provare l'intervenuta cessione del credito per cui è lite.
L'APPELLATA ha, inoltre, asserito di aver prodotto in giudizio la dichiarazione da parte della cedente dalla quale si evince che il credito relativo Controparte_2 alla posizione della suddetta mutuataria è tra quelli inclusi nella suddetta cessione affermando, quindi, la propria titolarità del medesimo credito e di avere la disponibilità del titolo esecutivo.
Ciò posto, rileva il Collegio in linea generale che, nel caso di cessione di crediti in blocco, la cessionaria sia tenuta alla prova dell'inclusione del credito oggetto di contenzioso e che tale prova possa essere fornita mediante la produzione:
a) dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto (con indicazione del “NDG” specifico);
b) del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
c) delle eventuali comunicazioni stragiudiziali (si pensi alla missiva) con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
d) delle dichiarazioni confessorie della cedente.
Infatti, come afferma la giurisprudenza di legittimità (Cass. Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020) “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale”.
Inoltre, effettivamente la Corte di legittimità, come sostenuto dall'APPELLATA, in una recente pronuncia (n. 21821 del 20/07/2023) ha avuto modo di osservare che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi pagina 8 di 13 dell'art. 58 TUB, è, dunque, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione
(Cass. n. 31188 del 2017, che ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva ritenuto insufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito azionato fosse o meno riconducibile ad una delle predette categorie: la Corte, in particolare, dopo aver evidenziato che “la trascrizione dello avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, riportata a corredo del motivo di impugnazione, consente … di rilevare che i crediti ceduti erano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base alla pendenza ad una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, conformemente alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, … “, ha, di conseguenza, ritenuto che “non avrebbe dunque potuto sottrarsi il Tribunale al compito di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di chiusura del conto ed alle altre caratteristiche del rapporto, la pretesa azionata rientrasse tra quelle trasferite alla cessionaria (e da quest'ultima trasferite all'attrice, per effetto dell'incorporazione) o fosse annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”; conf., più di recente, Cass. n. 4277 del 2023, la quale, invece, ha confermato una sentenza con la quale il giudice di merito aveva “ritenuto l'idoneità asseverativa dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale … in ordine a plurime circostanze: l'esistenza di una cessione di crediti «in blocco» …, la chiara determinazione dell'oggetto della stessa, riferita ai crediti «in sofferenza», la univoca definizione di siffatta categoria di crediti, l'inclusione nell'ambito di essa della pretesa creditoria azionata con il contestato precetto”).
pagina 9 di 13 Nella fattispecie, nell'avviso pubblicato in G.U. (Parte Seconda n.93 del 8-8-2017) si legge: “La societa' con sede legale in Viale Majno Controparte_1
45, 20122 Milano, Italia, comunica che, nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da CP_2
in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1
[...] della Legge 130 concluso in data 14 luglio 2017 e con effetto in data 14 luglio
2017, ha acquistato pro-soluto da con sede legale in via Via Controparte_2
Alessandro Specchi, 16, 00186 Italia, codice fiscale n. , Pt_3 P.IVA_2 partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di n. Pt_3
, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, P.IVA_2 spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da Controparte_2 contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di- cartolarizzazione/fino e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto”.
Ebbene, il contratto di mutuo fondiario, garantito dalla DU in pari data, è stato pacificamente concluso in data 09.08.2007, di talché rientra senza dubbio nelle posizioni cedute a , in quanto, che si fosse trattato di una posizione CP_1 deteriorata, lo evince dall'atto di pignoramento immobiliare eseguito nel 2014, dalla cedente nei confronti della debitrice principale, il cui possesso da parte di suffraga ulteriormente il presente convincimento. CP_1
pagina 10 di 13 Peraltro, a fronte del suddetto avviso di cessione cartolare dei crediti, nessuna comunicazione al debitore garante ceduto, ex art. 1264 c.c., risultava essere necessaria.
La sentenza impugnata merita pertanto sul punto piena conferma avendo il primo giudice correttamente ritenuto 1 legittimata ad agire per la riscossione del CP_1 proprio credito cedutole da , anche nei confronti della CP_2 Pt_1
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col secondo motivo di gravame la si duole del preteso mancato CP_3 assolvimento, da parte della convenuta opposta, dell'onere della prova, in relazione alla dimostrazione dell'esatto quantum da essa dovuto, a seguito dell'inadempimento del debitore principale, denunciando, al riguardo, la violazione art. 50 TUB ed impugnando la sentenza di prime cure relativamente alla parte di motivazione rubricata alla lettera c), con cui il Tribunale si è così espresso: “c) quanto alla pretesa incertezza nel quantum e inesigibilità del credito consacrato nel d.i. opposto, stante la pendenza di procedura esecutiva immobiliare in danno della creditrice principale trattasi di considerazione irricevibile Parte_2 non potendosi confondere il piano della messa in esecuzione di un credito già azionabile in executivis con il piano della formazione, a monte, di un titolo azionabile esecutivamente che costituisce l'oggetto proprio di questo giudizio e, ancor prima, dell'avvio del procedimento monitorio. Da ciò discende che un'eventuale, totale o parziale, soddisfazione del credito nell'ambito del procedimento esecutivo instaurato contro la debitrice principale non incide in alcun modo – restandovi del tutto estranea – sul profilo della formazione di un titolo esecutivo anche nei riguardi del fideiussore, sì da poterlo azionare all'occorrenza: semmai, e coerentemente con la diversità o analogia di ambiti anche processuali, la soddisfazione totale o parziale del credito da parte del creditore principale, sia pur coattivamente tramite la procedura esecutiva, avrà
pagina 11 di 13 riflessi su un'eventuale futura azione esecutiva che in ipotesi venga azionata anche in danno del fideiussore ma per poter avviare la quale il creditore necessita appunto, a monte, di dotarsi nei confronti di costui di un valido titolo esecutivo, che è ciò di cui (unicamente) si discute nella presente sede”.
Rileva la Corte in primo luogo che l'estratto ex art. 50 TUB costituisce prova adeguata del credito in sede monitoria e che il beneficium excussionis opera sul piano esecutivo e, dunque, nei limiti di cui all'art. 1944 comma 2 c.c., che prevede che le parti possano convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale e che in tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, debba indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione.
Del tutto irrilevante risulta essere dunque l'intentata esecuzione nei confronti della società debitrice principale, di talché anche sotto tale profilo la sentenza appellata merita di essere confermata.
III. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa 1) le spese processuali del CP_1 presente grado del giudizio devono essere poste a carico dell'APPELLANTE nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 701/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia e
[...]
pagina 12 di 13 pubblicata il 28/07/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. RESPINGE l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. CONDANNA l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
3. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 14.01.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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