TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/07/2025, n. 2946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2946 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.8928/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8166/2023 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
e domiciliato in Baronissi (SA), alla Via Ma
[...] io degli avv.ti Flavio Capuozzo ed Enrico Siniscalchi che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], C.F. , CP_1 CodiceFiscale_2 omiciliata in Salerno al C.so V. Eman presso lo studio dell'avv. Lucia Vicinanza che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione RESISTENTE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali e atti di causa FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 26 ottobre 2022, , premesso Parte_1 di avere contratto matrimonio concordatario c n data 16 CP_1 dicembre 1990 nel Comune di Pellezzano (SA) e che, d ugale, erano nati tre figli: EM (24.10.1991), (06.12.1995) e 05.09.2000), Per_1 Per_2 chiedeva pronunciarsi la cessazione tti civili del ma , precisando che, con sentenza nr. 1215/2017, il Tribunale di Salerno aveva pronunciato la separazione personale. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, il ricorrente chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, in particolare con la previsione della riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia ormai Per_2 maggiorenne, al fine di adeguare il predetto assegno a quello corrisposto dal ricorrente agli altri due figli, pari a € 420,00 ciascuno, chiedendo altresì il versamento della somma direttamente nelle mani di Per_2
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costit che, pur CP_1 aderendo alla domanda di divorzio, contestava quanto oniuge e precisava che non aveva ancora raggiunto l'indipendenza economica, Per_2 essendo la ste ora studentessa universitaria, precisando che la stessa viveva ancora presso la propria abitazione;
pertanto, chiedeva l'aumento della misura del mantenimento prevista in ragione delle accresciute esigenze della ragazza o, in subordine la conferma della misura già disposta, così come rivalutata.
2. In data 18 aprile 2023, le parti erano comparse dinanzi al Giudice delegato che adottava i provvedimenti provvisori e urgenti. Espletata l'istruttoria, il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 5806/2023, il Tribunale di Salerno ha prnunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria; pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti in merito ai provvedimenti accessori e conseguenziali alla citata pronuncia. Provvedimenti accessori Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Giudice delegato ha confermato quanto disposto in sede di separazione, in assenza di riscontri probatori in merito al mutamento della situazione economica preesistente. Mantenimento della figlia maggiorenne Al riguardo, deve precisarsi che parte ricorrente ha richiesto una riduzione della misura del mantenimento prevista in sede di separazione, mentre la resistente ha richiesto un aumento in ragione delle accresciute esigenze della figlia o, in subordine, la conferma della somma disposta rivalutata;
pertanto, occorre valutare le suddette domande, essendo incontestato che non è Per_2 economicamente indipendente in quanto ancora studentessa universitaria. A tal proposito, la Suprema Corte ha di recente avuto modo di specificare che, “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ingiustificata l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, alla moglie sul mero presupposto, pur inserito in un contesto di crisi economica e sociale, dello stato di disoccupazione dei loro due figli, entrambi ultraquarantenni)” (Cassazione civile, sez. I, 20/08/2014, n. 18076, in Giustizia Civile Massimario 2014). In definitiva “(…) la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord. n. 17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonchè, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ. sez. VI-1 n. 5088 del 5 marzo 2018 e Cass. civ. sez. I n. 12952 del 22 giugno 2016) (…)” (cfr. Cassazione – Sezione Prima Civile ordinanza 17 luglio 2019 n. 19135). Inoltre, è stato rilevato che il figlio maggiorenne una volta entrato effettivamente nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta che prelude alla successiva spendita della capacità lavorativa perde il diritto al mantenimento da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass. Civ. n. 19696/2019). In effetti, come più volte specificato dalla giurisprudenza, posto che l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori, la cessazione di tale obbligo deve fondarsi su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, alle condizioni di salute, alla complessiva condotta personale tenuta dal figlio a partire dal raggiungimento della maggiore età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso l'acquisizione di una occupazione lavorativa;
in particolare, il figlio che abbia portato a termine il prescelto percorso formativo scolastico è onerato della prova di essersi impegnato attivamente per trovare una occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni. Pertanto, L'obbligo di mantenimento della prole da parte dei genitori perdura oltre la maggiore età dei figli, laddove questi non risultino in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita, né siano esistenzialmente svincolati dall'habitat domestico, inteso quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Ciò posto, nel caso di specie, il Tribunale osserva in primo luogo che come Per_2 dimostrato dalle ricevute di pagamento della tassa regionale per allo studio, è ancora studentessa universitaria e, pertanto, deve ancora completare il proprio percorso di studi;
in definitiva, non potendosi considerare la ragazza economicamente indipendente, deve confermarsi l'obbligo a carico del padre di versare una somma per il suo mantenimento. Quanto alla misura del mantenimento, si osserva, che, all'udienza presidenziale, il ricorrente ha dichiarato di percepire, mediamente, circa € 3.000,00 al mese e di non avere alcun rapporto con i figli, mentre la resistente ha dichiarato di essere un'insegnante e di guadagnare circa € 1.700,00 al mese (cfr. dichiarazioni in atti); inoltre, parte ricorrente ha depositato una dichiarazione dei redditi, dalla quale emerge un complessivo reddito, per l'anno 2021, di euro 90.419,00, per il 2022 di euro 87.242,00; per il 2023, di euro 100.999,00. Inoltre, risulta titolare di un terreno non concesso in affitto e, dall'ultimo 730, anche di tre immobili. La resistente, invece, dalla certificazione unica del 2021 risulta aver percepito un reddito di lavoro dipendente pari ad euro 28.308,92; dalla CU del 2022, ancora, un reddito di 28.177,55; dalla CU del 2023 risulta aver percepito un reddito di euro 29.430,70; infine, dalla CU del 2024 emerge un reddito di euro 32.284,51 (cfr. documentazione in atti). Orbene, tenuto conto della complessiva condizione economica delle parti e tenuto conto, in ragione dell'età di che sono aumentato soprattutto le esigenze Per_2 che comportano esborsi di re straordinario, il Tribunale ritiene equo confermare quanto già disposto, tenendo conto dell'applicazione della rivalutazione monetaria, e disporre che corrisponda, entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, direttamente a la somma di € 721,00, Parte_2 oltre rivalutazione annuale secondo g titolo di mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, non coperte dal SSN, universitarie, ricreative, sportive etc..) da concordare (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentare. Inoltre, per ciò che concerne il pagamento della somma direttamente alla figlia, il Tribunale evidenzia che, con una recente pronuncia, la S.C. ha statuito che “In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda” (cfr. Cass. civ., sez. I, 12/11/2021, n. 34100). I giudici di legittimità hanno evidenziato che il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, sia il genitore con cui viva sono legittimati iure proprio a pretendere quanto dovuto dall'altro genitore per il mantenimento del figlio stesso: quest'ultimo in quanto titolare del diritto al mantenimento, il genitore convivente in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore - obbligato assieme a lui ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c. - alle spese necessarie per tale mantenimento, cui egli materialmente provvede, trattandosi di due diritti autonomi, ancorché concorrenti, non già del medesimo diritto attribuito a più persone. Per tale ragione si è ritenuto che non possa disporsi, in modifica delle condizioni previste in sentenza, il versamento diretto in favore del figlio maggiorenne – convivente con l'altro genitore – in assenza di domanda di quest'ultimo. Tale principio, ad avviso del Collegio, va tuttavia coordinato con il principio per cui il genitore del figlio maggiorenne è legittimato iure proprio ad ottenere il contributo al mantenimento del figlio solo se questi è con lui convivente (cfr. Cass. civ., sez. I, 8/09/2014, n. 18869) e con quello secondo cui “Il versamento diretto dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne, invece che al genitore convivente, non è una facoltà dell'obbligato, ma può essere disposto solo da un provvedimento del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. I, 13/04/2021, n. 9700). Al riguardo, deve rilevarsi che la figlia maggiorenne ma non ancora Per_2 economicamente indipendente, risulta co ncora con la madre e, pertanto, il ricorrente non è legittimato a richiedere il versamento diretto in suo favore della suddetta somma. Ulteriori domande Occorre precisare che parte ricorrente ha richiesto, nella comparsa conclusionale, la revoca dell'obbligo a proprio carico di corrispondere ai due figli maggiore la somma di € 450,00 ciascuno a titolo di mantenimento, deducendo la loro autosufficienza economica. Al riguardo, deve rilevarsi che, in merito alla suddetta domanda, nulla può statuire questo Tribunale, considerato che, nella sentenza n. 1215/2017 resa nel procedimento di separazione e le cui statuizioni sono state confermate con i provvedimenti presidenziali resi nel presente giudizio di divorzio, non è stato previsto alcun obbligo a carico del ricorrente di corrispondere ai suddetti figli le somme per il loro mantenimento. Spese di lite Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: A) dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese, a € 721,00, oltre rivalutazione annuale Parte_2 secondo gli i o di mantenimento della figlia Per_2
B) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribu misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ludiche, sportive etc..) da concordare (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentare;
C) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 30 giugno 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Aldo Di Dario
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8166/2023 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
e domiciliato in Baronissi (SA), alla Via Ma
[...] io degli avv.ti Flavio Capuozzo ed Enrico Siniscalchi che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], C.F. , CP_1 CodiceFiscale_2 omiciliata in Salerno al C.so V. Eman presso lo studio dell'avv. Lucia Vicinanza che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione RESISTENTE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali e atti di causa FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 26 ottobre 2022, , premesso Parte_1 di avere contratto matrimonio concordatario c n data 16 CP_1 dicembre 1990 nel Comune di Pellezzano (SA) e che, d ugale, erano nati tre figli: EM (24.10.1991), (06.12.1995) e 05.09.2000), Per_1 Per_2 chiedeva pronunciarsi la cessazione tti civili del ma , precisando che, con sentenza nr. 1215/2017, il Tribunale di Salerno aveva pronunciato la separazione personale. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, il ricorrente chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, in particolare con la previsione della riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia ormai Per_2 maggiorenne, al fine di adeguare il predetto assegno a quello corrisposto dal ricorrente agli altri due figli, pari a € 420,00 ciascuno, chiedendo altresì il versamento della somma direttamente nelle mani di Per_2
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costit che, pur CP_1 aderendo alla domanda di divorzio, contestava quanto oniuge e precisava che non aveva ancora raggiunto l'indipendenza economica, Per_2 essendo la ste ora studentessa universitaria, precisando che la stessa viveva ancora presso la propria abitazione;
pertanto, chiedeva l'aumento della misura del mantenimento prevista in ragione delle accresciute esigenze della ragazza o, in subordine la conferma della misura già disposta, così come rivalutata.
2. In data 18 aprile 2023, le parti erano comparse dinanzi al Giudice delegato che adottava i provvedimenti provvisori e urgenti. Espletata l'istruttoria, il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 5806/2023, il Tribunale di Salerno ha prnunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria; pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti in merito ai provvedimenti accessori e conseguenziali alla citata pronuncia. Provvedimenti accessori Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Giudice delegato ha confermato quanto disposto in sede di separazione, in assenza di riscontri probatori in merito al mutamento della situazione economica preesistente. Mantenimento della figlia maggiorenne Al riguardo, deve precisarsi che parte ricorrente ha richiesto una riduzione della misura del mantenimento prevista in sede di separazione, mentre la resistente ha richiesto un aumento in ragione delle accresciute esigenze della figlia o, in subordine, la conferma della somma disposta rivalutata;
pertanto, occorre valutare le suddette domande, essendo incontestato che non è Per_2 economicamente indipendente in quanto ancora studentessa universitaria. A tal proposito, la Suprema Corte ha di recente avuto modo di specificare che, “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ingiustificata l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, alla moglie sul mero presupposto, pur inserito in un contesto di crisi economica e sociale, dello stato di disoccupazione dei loro due figli, entrambi ultraquarantenni)” (Cassazione civile, sez. I, 20/08/2014, n. 18076, in Giustizia Civile Massimario 2014). In definitiva “(…) la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord. n. 17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonchè, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ. sez. VI-1 n. 5088 del 5 marzo 2018 e Cass. civ. sez. I n. 12952 del 22 giugno 2016) (…)” (cfr. Cassazione – Sezione Prima Civile ordinanza 17 luglio 2019 n. 19135). Inoltre, è stato rilevato che il figlio maggiorenne una volta entrato effettivamente nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta che prelude alla successiva spendita della capacità lavorativa perde il diritto al mantenimento da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass. Civ. n. 19696/2019). In effetti, come più volte specificato dalla giurisprudenza, posto che l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori, la cessazione di tale obbligo deve fondarsi su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, alle condizioni di salute, alla complessiva condotta personale tenuta dal figlio a partire dal raggiungimento della maggiore età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso l'acquisizione di una occupazione lavorativa;
in particolare, il figlio che abbia portato a termine il prescelto percorso formativo scolastico è onerato della prova di essersi impegnato attivamente per trovare una occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni. Pertanto, L'obbligo di mantenimento della prole da parte dei genitori perdura oltre la maggiore età dei figli, laddove questi non risultino in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita, né siano esistenzialmente svincolati dall'habitat domestico, inteso quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Ciò posto, nel caso di specie, il Tribunale osserva in primo luogo che come Per_2 dimostrato dalle ricevute di pagamento della tassa regionale per allo studio, è ancora studentessa universitaria e, pertanto, deve ancora completare il proprio percorso di studi;
in definitiva, non potendosi considerare la ragazza economicamente indipendente, deve confermarsi l'obbligo a carico del padre di versare una somma per il suo mantenimento. Quanto alla misura del mantenimento, si osserva, che, all'udienza presidenziale, il ricorrente ha dichiarato di percepire, mediamente, circa € 3.000,00 al mese e di non avere alcun rapporto con i figli, mentre la resistente ha dichiarato di essere un'insegnante e di guadagnare circa € 1.700,00 al mese (cfr. dichiarazioni in atti); inoltre, parte ricorrente ha depositato una dichiarazione dei redditi, dalla quale emerge un complessivo reddito, per l'anno 2021, di euro 90.419,00, per il 2022 di euro 87.242,00; per il 2023, di euro 100.999,00. Inoltre, risulta titolare di un terreno non concesso in affitto e, dall'ultimo 730, anche di tre immobili. La resistente, invece, dalla certificazione unica del 2021 risulta aver percepito un reddito di lavoro dipendente pari ad euro 28.308,92; dalla CU del 2022, ancora, un reddito di 28.177,55; dalla CU del 2023 risulta aver percepito un reddito di euro 29.430,70; infine, dalla CU del 2024 emerge un reddito di euro 32.284,51 (cfr. documentazione in atti). Orbene, tenuto conto della complessiva condizione economica delle parti e tenuto conto, in ragione dell'età di che sono aumentato soprattutto le esigenze Per_2 che comportano esborsi di re straordinario, il Tribunale ritiene equo confermare quanto già disposto, tenendo conto dell'applicazione della rivalutazione monetaria, e disporre che corrisponda, entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, direttamente a la somma di € 721,00, Parte_2 oltre rivalutazione annuale secondo g titolo di mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, non coperte dal SSN, universitarie, ricreative, sportive etc..) da concordare (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentare. Inoltre, per ciò che concerne il pagamento della somma direttamente alla figlia, il Tribunale evidenzia che, con una recente pronuncia, la S.C. ha statuito che “In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda” (cfr. Cass. civ., sez. I, 12/11/2021, n. 34100). I giudici di legittimità hanno evidenziato che il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, sia il genitore con cui viva sono legittimati iure proprio a pretendere quanto dovuto dall'altro genitore per il mantenimento del figlio stesso: quest'ultimo in quanto titolare del diritto al mantenimento, il genitore convivente in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore - obbligato assieme a lui ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c. - alle spese necessarie per tale mantenimento, cui egli materialmente provvede, trattandosi di due diritti autonomi, ancorché concorrenti, non già del medesimo diritto attribuito a più persone. Per tale ragione si è ritenuto che non possa disporsi, in modifica delle condizioni previste in sentenza, il versamento diretto in favore del figlio maggiorenne – convivente con l'altro genitore – in assenza di domanda di quest'ultimo. Tale principio, ad avviso del Collegio, va tuttavia coordinato con il principio per cui il genitore del figlio maggiorenne è legittimato iure proprio ad ottenere il contributo al mantenimento del figlio solo se questi è con lui convivente (cfr. Cass. civ., sez. I, 8/09/2014, n. 18869) e con quello secondo cui “Il versamento diretto dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne, invece che al genitore convivente, non è una facoltà dell'obbligato, ma può essere disposto solo da un provvedimento del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. I, 13/04/2021, n. 9700). Al riguardo, deve rilevarsi che la figlia maggiorenne ma non ancora Per_2 economicamente indipendente, risulta co ncora con la madre e, pertanto, il ricorrente non è legittimato a richiedere il versamento diretto in suo favore della suddetta somma. Ulteriori domande Occorre precisare che parte ricorrente ha richiesto, nella comparsa conclusionale, la revoca dell'obbligo a proprio carico di corrispondere ai due figli maggiore la somma di € 450,00 ciascuno a titolo di mantenimento, deducendo la loro autosufficienza economica. Al riguardo, deve rilevarsi che, in merito alla suddetta domanda, nulla può statuire questo Tribunale, considerato che, nella sentenza n. 1215/2017 resa nel procedimento di separazione e le cui statuizioni sono state confermate con i provvedimenti presidenziali resi nel presente giudizio di divorzio, non è stato previsto alcun obbligo a carico del ricorrente di corrispondere ai suddetti figli le somme per il loro mantenimento. Spese di lite Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: A) dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese, a € 721,00, oltre rivalutazione annuale Parte_2 secondo gli i o di mantenimento della figlia Per_2
B) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribu misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ludiche, sportive etc..) da concordare (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentare;
C) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 30 giugno 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Aldo Di Dario