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Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/02/2024, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1021/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere dott. Achille Reali Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1021/2018 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. LAGHI NICOLA;
Pt_1 C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA;
APPELLATO
Con l'intervento del Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Generale presso la Corte
d'Appello di Bologna
Avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna, Sez. II, del 24/2/2018 nel procedimento R.G. n. 7856/2017, in materia di protezione internazionale
La causa è stata assegnata a decisione all'udienza cartolare del 19.12.2023 sulle seguenti
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da atto d'appello; il appellato come da comparsa di risposta;
CP_1
il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna è intervenuto, con atto dell'8/10/2018, chiedendo il rigetto dell'appello.
pagina 1 di 11 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il Sig. nato il [...], a [...], nella regione di Kindia, in Guinea, proponeva Parte_2
ricorso al Tribunale di Bologna, ai sensi dell'art. 35 D.lgs. n.25/08, avverso il provvedimento di diniego della di Organizzazione_1
Bologna, Sezione Forlì-Cesena, del 3/04/2017, notificato il 26/4/2017, con cui era stata rigettata la sua domanda di protezione internazionale.
2) In precedenza, nel verbale delle dichiarazioni degli stranieri che chiedono in Italia il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, il Mod C/3, presentato il 14.10.2016 alla Questura di Ravenna, il Sig. aveva rilasciato le Parte_2
dichiarazioni qui di seguito riportate.
; Persona_1 Per_2 Persona_3Persona_4
data di nascita: 1.03.1992; città-Stato: GUINEA - Guinea;
Ultima residenza abituale nel Paese di origine: cittadinanza alla nascita: Guinea;
attuale: Guinea apolide: NO;
gruppo etnico: OU;
religione: MUSULMANA;
documenti d'identità di cui è in possesso: - - - - - - - - -;
Esigenze specifiche/vulnerabilità emersa o dichiarata dal richiedente;
NESSUNA ESIGENZA SPECIFICA INDIVIDUATA O DICHIARATA
Condizioni di salute:
Documentazione medica allegata: NO;
stato di famiglia: celibe;
coniuge: / ; figli attualmente in Italia: / ; figli rimasti in patria o in altri paesi: M, nato il [...], Conakry, Guinea Persona_5
se ha (altri) familiari o conviventi in Italia: / ; se ha altri parenti fuori del proprio Paese: / ; periodi e luoghi di residenza del richiedente dalla nascita: / ;
Titolo di Studio o livello di istruzione: STUDI SECONDARI SCIENZA STRUMENTALE lingue parlate, inclusi i dialetti: FRANCESE;
pagina 2 di 11 specificare la lingua con la quale il richiedente preferisce sostenere il colloquio in Commissione
Territoriale: FRANCESE;
servizio militare;
NO ; data o periodo di riferimento dalla partenza dal Paese d'origine: 07/05/2016; ha transitato o soggiornato in altri Paesi prima di venire in Italia?: , ; Tes_1 Tes_2 Tes_3
quando è entrato in Italia?: 12/09/2016; attraverso quale ?: Org_2 Tes_4
proveniente da: con quale documento?: - - - ; eventuali visti o permessi di soggiorno di cui è in possesso: - - - ; ha subito condanne in Italia?: NO;
ha già presentato domanda di protezione internazionale? ;
Or in altro Paese ? ; in Italia? NO;
appartenenza ad organizzazioni politiche, sociali, religiose, ecc. . . : - - - ; motivi per i quali ha lasciato il suo Paese d'origine e possibili conseguenze di un eventuale rientro nel
Paese di origine: DISAGIO SOCIALE POVERTA'; indicare eventuale documentazione prodotta dal richiedente: ; specificare a quale indirizzo devono essere notificate eventuali comunicazioni:
[...]
VIA ROMEA NORD 272 RAVENNA - RA.” Organizzazione_4
3) In seguito, in data 3/4/2017, innanzi alla Organizzazione_1
di Bologna, Sezione Forlì-Cesena, il Sig. dopo avere corretto
[...] Parte_2
il proprio cognome ( e non , e la data di nascita (1/3/1987 e non 1/3/1992) indicati nelle Pt_2 Per_1
dichiarazioni rese presso la Questura di Ravenna con il Mod. C/3, ha reso in lingua francese, con l'ausilio dell'interprete, la seguente dichiarazione.
“D. Come sta ?
R. Ho un problema al ginocchio dx
D. l'ha visitata un medico italiano ?
R. Quando ero a Bologna lo avevo detto agli operatori che mi avevano rassicurato dicendo che avrei dovuto fare la radiografia. Ma a Ravenna non mi hanno ancora fatto nulla
D. Capisce bene l'interprete ?
R. Sì
D. Ha capito quanto le è stato detto prima sulla procedura di asilo in Italia e sullo scopo della presente intervista ?
R. Sì
pagina 3 di 11 D. Ha con sé documenti che mi vuol far vedere e che mi possono essere utili ai fini della decisione?
R. Lascio copia della mia memoria
D. Ricorda quando ha fatto ingresso in Italia per la prima volta ?
R. Il 12 settembre 2016
D. Mi sa dire quando è partito ?
R. Il 7 maggio 2016
D. Mi dice dove è nato ?
R. Nel villaggio di Bahonyi
D. Lei ha perso i genitori nel 2013 per un incidente stradale. E' sposato con un figlio. Ma ha fratelli o sorelle naturali ?
R. Ho una sorella
D. Che lavoro faceva suo padre ?
R. Muratore
D. E il padre di sua moglie ?
R. Autista
D. Lei aiutava suo padre come muratore. Perché dopo la sua morte non ha continuato ?
R. Perché la matrigna e i suoi figli non mi lasciavano in pace
D. Poteva andare a fare il muratore nel villaggio dove è tornata sua moglie
R. Quando la matrigna ci ha cacciato di casa, non avendo i soldi per l'affitto, lei è tornata dai suoi genitori mentre io ho continuato a vivere nella casa della mia matrigna
D. Ripeto la domanda: perché lei non è andato a fare il muratore nel villaggio dei genitori di sua moglie ?
R. Non sono andato perché è un piccolo villaggio e non conoscevo nessuno. Solo nella capitale si poteva trovare questo lavoro
D. Ed allora perché non ha continuato nella capitale oppure in un'altra città. A quel punto era solo, sua moglie era dai suoi parenti e lei poteva arrangiarsi, in attesa di avere soldi a sufficienza per unirsi
a sua moglie e a suo figlio. Era inutile rimanere nella casa della matrigna dove lei veniva maltrattato
R. Non era facile trovare questo lavoro. Non ero esperto, visto che aiutavo semplicemente mio padre
D. Poteva continuare a fare l'apprendista, in attesa di svolgere il lavoro da solo
R. Da noi è molto difficile
D. Non poteva pretendere che la matrigna la potesse ospitare senza che lei contribuisse al reddito della famiglia
pagina 4 di 11 R. Comunque non era lei che mi manteneva. Mi maltrattava. Mio zio mi manteneva e se avevo dei problemi era con lui che mi spiegavo
D. E suo zio che lavoro faceva ?
R. Era trafficante alla stazione degli autobus. Aiutava al carico delle auto
D. E non poteva rimanere con suo zio fino a quando trovava lavoro ?
R. Non guadagnava tanto nel suo lavoro. Gli ho chiesto i soldi per poter andare da mio cugino a Gao
D. E quanti soldi le ha dato ?
R. Non saprei dire: lui mi ha messo in un auto e mi ha fatto andare a Gao
D. Non ho altre domande. Vuole aggiungere altro ?
R. Sono venuto a chiedere la protezione internazionale per quello che ho subito. Ringrazio l'Italia per avermi salvato e aiutato”.
La di Bologna, Sezione Organizzazione_1
di Forlì-Cesena, con provvedimento in data 3/04/2017, notificato il 26/04/2017, ha ritenuto di respingere la domanda di protezione internazionale in quanto nel caso di specie non vi erano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato politico, né sussisteva il rischio per il richiedente asilo in caso di ritorno nel Paese di origine di essere sottoposto a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti, né vi erano fondati motivi di minaccia grave e individuale alla vita e alla persona derivante dalla violenza indiscriminata causata da conflitto armato interno o internazionale tali da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria, né i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria ex art. 5, comma 6, del D.Lgs. n.286/1998.
4) Nel giudizio innanzi al Tribunale, a seguito del ricorso presentato avverso al predetto provvedimento di diniego della , nel quale si costituivano sia la che Organizzazione_1 Organizzazione_1 il , che chiedevano il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento Controparte_1
impugnato, si è tenuta, in data 4/12/2017, l'audizione personale del Sig. nella quale Parte_2
l'odierno appellante, alla presenza del difensore e con l'ausilio dell'interprete sig. , Persona_6
ha reso in lingua francese le seguenti dichiarazioni.
“Quando ha lasciato il suo Paese ?
Il 7.5.2016
Quali Paesi ha attraversato per arrivare in Italia ?
e poi Tes_1 Tes_2 Tes_3
Quanto è arrivato in Italia ?
12.09.2016
pagina 5 di 11 Ha pagato qualcuno per venire in Italia ?
In ho lavorato per due mesi poi ho preso contatti con i contrabbandieri che mi hanno fatto Tes_2
arrivare in . Lì ho fatto un mese prima di arrivare in Italia. Tes_3
Dove ha fatto la domanda di asilo ?
Ravenna
In quale città è nato ?
Nel villaggio di Bahonyi nella prefettura Dubreca che è la regione. Sono nato il [...]
E' sempre vissuto lì o si è spostato durante la sua permanenza nel Paese d'origine ?
Si ho sempre vissuto lì poi sono andato a a fare la scuola. Al villaggio sono stato 12 anni. Org_5
E' andato a scuola ?
Sì
Per quanti anni ?
Ho fatto 11 anni di scuola.
Con chi viveva prima di lasciare il Paese ?
Vivevo con i miei genitori prima della loro morte. Il 17.08.2013 sia la mamma che il papà hanno fatto un incidente stradale. Ho una sorella.
Dove sono ora i suoi familiari ?
Dopo il decesso dei miei genitori vivevamo con la matrigna che cercava di farci stare male a me, mia sorella e mia moglie, lo zio non ha saputo tenere sotto controllo la situazione così mia sorella e anche mia moglie sono andate via di casa.
Dove sono ora ?
Mia moglie è tornata dai suoi genitori, sempre in Guinea mentre mia sorella è andata a vivere con delle amiche sempre in Guinea.
Ha tenuto legami con i suoi famigliari ?
Da quanto sono arrivato non ho avuto modo di contattare mia moglie, non sa neppure che sono in
Italia perché prima di partire ci eravamo già separati.
E' sposato ?
Ero spostato ora sono separato
Ha figli ?
Ho un figlio di nome . E' con la mamma. Per_5
Al suo Paese lavorava ? Che lavoro faceva ?
Durante il week end aiutavo mio padre nel suo lavoro perché io studiavo. Mio papà era muratore.
Perché ha lasciato il suo Paese ?
pagina 6 di 11 Ho lasciato la Guinea dopo la morte dei miei genitori per i problemi avuti con la matrigna e la sua famiglia. La vita era diventata un infermo per me e per mia moglie a casa a causa della matrigna.
Maltrattava mia moglie, mia sorella in maniera insopportabile. A causa sua mia moglie ha deciso di andare dai suoi genitori perché aveva provato a chiedermi di andare via a vivere e di prendere una casa. Con il decesso dei miei genitori che mi aiutavano mi sono ritrovato senza poter sostenere economicamente la mia famiglia. Quando la matrigna ha capito che ero stato abbandonato da mia moglie e da mia sorella, ha messo la sua famiglia contro di me per farmi andare via ed un giorno che ho avuto un diverbio sono stato attaccato dai suoi figli che mi hanno ferito. Tutto è accaduto davanti agli occhi di mio zio che non ha fatto niente per impedire che accadesse. Davanti a lui hanno anche giurato che se non lasciavo la casa mi avrebbero ucciso. E' difficile vivere senza supporto dei parenti essendo un ambito dove la vita era minacciata. Ho chiesto a mio zio almeno di aiutarmi ad andare a
Gao da mio cugino. Quando sono arrivato a Gao dopo due settimane il 17 maggio 2016 ci fu un attacco contro i caschi blu. Il Paese era sotto tensione e ho avuto paura e sono andato via per arrivare in . Tes_2
Se dovesse tornare al suo Paese di cosa ha paura ?
Se dovessi tornare ho solo la casa di famiglia dove non posso entrare a causa delle minacce di morte e non ho più nessuno che mi può dare una mano a vivere lì.
Che lavoro faceva lo zio?
Lavorava nella stazione degli autobus come “organizzatore” che aiutava a far salire le persone e sistemare i bagagli di partire. Tipo steward.
Ora dove abita qui in Italia ?
CP_3
Con chi abita ?
In una struttura
Come si mantiene ?
Non lavoro faccio volontariato
Sta facendo o ha fatto corsi di italiano ?
Sì
Ha partecipato a qualche progetto di accoglienza in Italia e/o ha fatto qualche lavoro socialmente utile?
Sì”.
All'esito del procedimento, quindi, il Tribunale di Bologna ha rilevato che si trattava di una vicenda privata, che il motivo dell'espatrio riguardava i difficili rapporti parentali del richiedente asilo, che il pagina 7 di 11 timore in caso di rientro in Guinea era riferito alle minacce, peraltro verbali e del tutto generiche, ricevute dagli stessi parenti, che non erano emersi profili di vulnerabilità e, pertanto, ritenendo che nella fattispecie non fossero sussistenti i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato politico, né vi erano fondati motivi di minaccia grave e individuale alla vita e alla persona derivante dalla violenza indiscriminata causata da conflitto armato interno o internazionale tali da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria, né i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria ex art. 5, comma 6, del D.Lgs.
n.286/1998, ha respinto il ricorso.
5) Il Sig. ha quindi proposto il presente appello avverso la sopra citata ordinanza Parte_2
formulando due motivi di censura:
- errata motivazione circa il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria non essendo stata correttamente analizzata la situazione politica della Guinea;
- errata motivazione circa l'insussistenza dei requisiti per ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
L'appellante, pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere per il motivo dedotto in narrativa il presente appello e, per effetto di ciò, in riforma dell'ordinanza impugnata emessa dal Tribunale di Bologna sez.
I Dott.sa Caglio, nell'ambito del procedimento n. 7856/2017, notificata in data 26.02.2018, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“in via principale, annullando il provvedimento di diniego emesso dalla , Organizzazione_1 voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Bologna accertare e dichiarare il diritto per il ricorrente di vedersi riconosciuta la protezione internazionale di cui al D. Lgs. 251/2007, nella forma ritenuta più adeguata al caso concreto: in via subordinata, e in pedissequo allineamento con quanto disposto dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite, voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Bologna riconoscere nel sig. persona il cui Parte_2 rimpatrio ne determinerebbe grave pregiudizio, determinato dall'inevitabile pericolo alla propria incolumità ed al diritto alla salute e all'alimentazione e quindi riconosca lo stesso meritevole della tutela umanitaria, con ogni conseguenza di legge.
Con espressa riserva istruttoria di presentazione di motivi aggiunti, a termini di legge.
Con vittoria di spese e onorari”.
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato d'innanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
pagina 8 di 11
2. con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre a IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituito il con apposita memoria con cui ha contestato la fondatezza Controparte_1 dell'impugnazione e chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza impugnata.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna è intervenuto con atto di intervento del
9/10/2018, con cui ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
La causa era trattenuta in decisione all'udienza del 7 marzo 2023, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Successivamente, il Presidente del Collegio è stato esonerato dalle funzioni giurisdizionali a seguito della nomina con delibera del plenum del CSM del 25/10/2023 a componente della commissione del
Concorso indetto con D.M. 18/10/2021 e, quindi, la causa è stata rimessa sul ruolo e all'udienza del 19 dicembre 2023, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni con espressa rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
6) Questa Corte, esaminati gli atti, ritiene di condividere la valutazione del Giudice di prime cure riguardo la natura privata della vicenda narrata e la motivazione dell'espatrio esclusivamente circoscritta ai conflittuali rapporti familiari.
Inoltre, il timore manifestato dall'appellante in caso di ritorno in Guinea appare del tutto generico e limitato a mere minacce verbali, peraltro non circostanziate, di alcuni suoi parenti, né risulta in alcun modo che lo stesso sia stato perseguitato per la sua razza, religione, cittadinanza, appartenenza a gruppo sociale o partito e, pertanto, evidentemente non si ravvisano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), D. Lgs. n. 251/2007.
Per quanto concerne la situazione generale del paese di provenienza ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, il Collegio osserva che occorre effettuare una valutazione in ordine alla sussistenza di un serio e concreto pericolo per il ricorrente in caso di rientro nel Paese d'origine di subire una delle forme di danno grave elencate dall'art. 14 D. Lgs. n.251/2007.
Il danno grave, che deve essere concreto ed attuale, non si ravvisa nel caso di specie anche alla luce di quanto risulta dalle più recenti informazioni internazionali reperibili sul web dal sito del
[...]
(www.viaggiaresicuri.it), da cui risulta che “A seguito di un colpo di stato, il 5 Organizzazione_6
settembre 2021, i militari hanno deposto il Presidente della Repubblica (. . .) Nonostante la normalizzazione politico-istituzionale degli ultimi anni e una vita sociale nel Paese relativamente stabile, le condizioni di vita della popolazione rimangono precarie, alimentando malcontento. Vengono regolarmente indette, anche senza preavviso, manifestazioni nell'area della grande che Org_7
pagina 9 di 11 sfociano spesso in violenze urbane. In tale quadro di tensione costante, persiste il rischio, specie nella capitale che le manifestazioni degenerino in scontri con morti e feriti. Tali dimostrazioni Org_7
nella capitale solitamente possono interessare l'asse stradale Persona_7 Org_8
e strade limitrofe) nonché l'area urbana tra e , dove possono avere luogo
[...] Org_9 Per_8
improvvisi scontri, con proiettili vaganti e lanci di pietre che, in alcune occasioni, hanno colpito anche persone che non partecipavano alle dimostrazioni”.
Si tratta, quindi, di scontri circoscritti all'area della capitale del paese e, quindi, lontani dalla zona di provenienza dell'appellante, originario di Bahonji, sito nella prefettura di Dubreca, regione di Kindia, che dista circa Km 135 da come lontani sono anche gli episodi di banditismo violento Org_7
segnalati limitatamente alle zone di confine con il Senegal e Guinea Bissau.
Non sussiste, pertanto, il pericolo di minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, di cui all'art. 14, comma 1, lett. c), D.Lgs. n.251/2007, e ciò trova indiretta conferma dalla circostanza che la famiglia del ricorrente risiede ancora in Guinea.
Per quanto riguarda più specificamente la richiesta di concessione del permesso per motivi umanitari, questa Corte ritiene che non sussistano i presupposti di “gravità e serietà dei motivi” di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs n.286/1998.
Il riconoscimento del permesso per motivi umanitari, infatti, è una misura funzionale ad un'esigenza di protezione correlata ad una specifica situazione di “vulnerabilità “, in relazione al caso concreto, né correlata alla condizione del paese di rimpatrio o alla posizione personale del richiedente, ha natura complementare ed eccezionale, ed è una misura di carattere contingente e suscettibile di miglioramento in tempi relativamente rapidi tale per cui venga meno l'esigenza stessa.
Non si ravvisa nel caso di specie alcuna situazione di “vulnerabilità” che possa giustificare il permesso umanitario.
I motivi rilevanti per il riconoscimento del permesso umanitario, infatti, devono avere la connotazione di serietà e gravità (Cassazione, sentenza n.25075/2017) e le situazioni di “vulnerabilità” devono emergere sia da indici soggettivi che oggettivi, riferibili alle “condizioni di partenza di privazione o violazione dei diritti umani nel Paese di origine” (Cassazione, sentenza n.4455/2018), che nel caso di specie difettano stante la motivazione di natura privata che ha determinato l'espatrio.
Al riguardo, il Collegio osserva che il Sig. non può ritenersi integrato nel tessuto sociale Parte_2
e lavorativo in Italia, in quanto dalla documentazione in atti il suo percorso di integrazione in oltre sei anni di permanenza risulta limitato a un corso di lingua italiana, a uno di sicurezza sul lavoro e varia pagina 10 di 11 attività di volontariato, peraltro risalenti al 2017, e a un reddito complessivo nel biennio 2018/2019 pari a circa Euro 3.200,00, che evidentemente non può garantire un'esistenza dignitosa in Italia.
L'integrazione sociale e lavorativa può concorrere a determinare la situazione di vulnerabilità personale, ma si deve verificare l'intero impianto argomentativo, per la concessione della protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, D.Lgs.. n.286/98 (sentenza Cassazione n. 4455/18), ma non può essere motivo indipendente dalla condizione di origine del richiedente asilo.
Si rappresenta che laddove il Sig. rientrasse nel suo paese di origine, lo stesso potrebbe Parte_2
ricongiungersi con la moglie e il figlio, nonché con il resto della sua famiglia, e riprendere a lavorare come muratore, come avvenuto in passato prima dell'espatrio dalla Guinea.
Questa Corte, pertanto, in ottemperanza al suo potere dovere d'integrazione istruttoria e all'accertamento delle condizioni del Paese di origine ritiene che il rimpatrio non determinerebbe la privazione della titolarità o dell'esercizio di diritti umani (Cassazione, Civile, SS.UU., sentenza n.29460/2019).
La peculiarità e la delicatezza della materia trattata costituiscono giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, così dispone:
1) respinge l'appello proposto dal Sig. avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna, Parte_2
Sez. II, del 24.02.2018 nel procedimento R.G. n.7856/2017;
2) compensa integralmente le spese relative al presente giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 24 gennaio 2024
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Achille Reali Dott. Giuseppe De Rosa
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere dott. Achille Reali Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1021/2018 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. LAGHI NICOLA;
Pt_1 C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA;
APPELLATO
Con l'intervento del Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Generale presso la Corte
d'Appello di Bologna
Avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna, Sez. II, del 24/2/2018 nel procedimento R.G. n. 7856/2017, in materia di protezione internazionale
La causa è stata assegnata a decisione all'udienza cartolare del 19.12.2023 sulle seguenti
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da atto d'appello; il appellato come da comparsa di risposta;
CP_1
il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna è intervenuto, con atto dell'8/10/2018, chiedendo il rigetto dell'appello.
pagina 1 di 11 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il Sig. nato il [...], a [...], nella regione di Kindia, in Guinea, proponeva Parte_2
ricorso al Tribunale di Bologna, ai sensi dell'art. 35 D.lgs. n.25/08, avverso il provvedimento di diniego della di Organizzazione_1
Bologna, Sezione Forlì-Cesena, del 3/04/2017, notificato il 26/4/2017, con cui era stata rigettata la sua domanda di protezione internazionale.
2) In precedenza, nel verbale delle dichiarazioni degli stranieri che chiedono in Italia il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, il Mod C/3, presentato il 14.10.2016 alla Questura di Ravenna, il Sig. aveva rilasciato le Parte_2
dichiarazioni qui di seguito riportate.
; Persona_1 Per_2 Persona_3Persona_4
data di nascita: 1.03.1992; città-Stato: GUINEA - Guinea;
Ultima residenza abituale nel Paese di origine: cittadinanza alla nascita: Guinea;
attuale: Guinea apolide: NO;
gruppo etnico: OU;
religione: MUSULMANA;
documenti d'identità di cui è in possesso: - - - - - - - - -;
Esigenze specifiche/vulnerabilità emersa o dichiarata dal richiedente;
NESSUNA ESIGENZA SPECIFICA INDIVIDUATA O DICHIARATA
Condizioni di salute:
Documentazione medica allegata: NO;
stato di famiglia: celibe;
coniuge: / ; figli attualmente in Italia: / ; figli rimasti in patria o in altri paesi: M, nato il [...], Conakry, Guinea Persona_5
se ha (altri) familiari o conviventi in Italia: / ; se ha altri parenti fuori del proprio Paese: / ; periodi e luoghi di residenza del richiedente dalla nascita: / ;
Titolo di Studio o livello di istruzione: STUDI SECONDARI SCIENZA STRUMENTALE lingue parlate, inclusi i dialetti: FRANCESE;
pagina 2 di 11 specificare la lingua con la quale il richiedente preferisce sostenere il colloquio in Commissione
Territoriale: FRANCESE;
servizio militare;
NO ; data o periodo di riferimento dalla partenza dal Paese d'origine: 07/05/2016; ha transitato o soggiornato in altri Paesi prima di venire in Italia?: , ; Tes_1 Tes_2 Tes_3
quando è entrato in Italia?: 12/09/2016; attraverso quale ?: Org_2 Tes_4
proveniente da: con quale documento?: - - - ; eventuali visti o permessi di soggiorno di cui è in possesso: - - - ; ha subito condanne in Italia?: NO;
ha già presentato domanda di protezione internazionale? ;
Or in altro Paese ? ; in Italia? NO;
appartenenza ad organizzazioni politiche, sociali, religiose, ecc. . . : - - - ; motivi per i quali ha lasciato il suo Paese d'origine e possibili conseguenze di un eventuale rientro nel
Paese di origine: DISAGIO SOCIALE POVERTA'; indicare eventuale documentazione prodotta dal richiedente: ; specificare a quale indirizzo devono essere notificate eventuali comunicazioni:
[...]
VIA ROMEA NORD 272 RAVENNA - RA.” Organizzazione_4
3) In seguito, in data 3/4/2017, innanzi alla Organizzazione_1
di Bologna, Sezione Forlì-Cesena, il Sig. dopo avere corretto
[...] Parte_2
il proprio cognome ( e non , e la data di nascita (1/3/1987 e non 1/3/1992) indicati nelle Pt_2 Per_1
dichiarazioni rese presso la Questura di Ravenna con il Mod. C/3, ha reso in lingua francese, con l'ausilio dell'interprete, la seguente dichiarazione.
“D. Come sta ?
R. Ho un problema al ginocchio dx
D. l'ha visitata un medico italiano ?
R. Quando ero a Bologna lo avevo detto agli operatori che mi avevano rassicurato dicendo che avrei dovuto fare la radiografia. Ma a Ravenna non mi hanno ancora fatto nulla
D. Capisce bene l'interprete ?
R. Sì
D. Ha capito quanto le è stato detto prima sulla procedura di asilo in Italia e sullo scopo della presente intervista ?
R. Sì
pagina 3 di 11 D. Ha con sé documenti che mi vuol far vedere e che mi possono essere utili ai fini della decisione?
R. Lascio copia della mia memoria
D. Ricorda quando ha fatto ingresso in Italia per la prima volta ?
R. Il 12 settembre 2016
D. Mi sa dire quando è partito ?
R. Il 7 maggio 2016
D. Mi dice dove è nato ?
R. Nel villaggio di Bahonyi
D. Lei ha perso i genitori nel 2013 per un incidente stradale. E' sposato con un figlio. Ma ha fratelli o sorelle naturali ?
R. Ho una sorella
D. Che lavoro faceva suo padre ?
R. Muratore
D. E il padre di sua moglie ?
R. Autista
D. Lei aiutava suo padre come muratore. Perché dopo la sua morte non ha continuato ?
R. Perché la matrigna e i suoi figli non mi lasciavano in pace
D. Poteva andare a fare il muratore nel villaggio dove è tornata sua moglie
R. Quando la matrigna ci ha cacciato di casa, non avendo i soldi per l'affitto, lei è tornata dai suoi genitori mentre io ho continuato a vivere nella casa della mia matrigna
D. Ripeto la domanda: perché lei non è andato a fare il muratore nel villaggio dei genitori di sua moglie ?
R. Non sono andato perché è un piccolo villaggio e non conoscevo nessuno. Solo nella capitale si poteva trovare questo lavoro
D. Ed allora perché non ha continuato nella capitale oppure in un'altra città. A quel punto era solo, sua moglie era dai suoi parenti e lei poteva arrangiarsi, in attesa di avere soldi a sufficienza per unirsi
a sua moglie e a suo figlio. Era inutile rimanere nella casa della matrigna dove lei veniva maltrattato
R. Non era facile trovare questo lavoro. Non ero esperto, visto che aiutavo semplicemente mio padre
D. Poteva continuare a fare l'apprendista, in attesa di svolgere il lavoro da solo
R. Da noi è molto difficile
D. Non poteva pretendere che la matrigna la potesse ospitare senza che lei contribuisse al reddito della famiglia
pagina 4 di 11 R. Comunque non era lei che mi manteneva. Mi maltrattava. Mio zio mi manteneva e se avevo dei problemi era con lui che mi spiegavo
D. E suo zio che lavoro faceva ?
R. Era trafficante alla stazione degli autobus. Aiutava al carico delle auto
D. E non poteva rimanere con suo zio fino a quando trovava lavoro ?
R. Non guadagnava tanto nel suo lavoro. Gli ho chiesto i soldi per poter andare da mio cugino a Gao
D. E quanti soldi le ha dato ?
R. Non saprei dire: lui mi ha messo in un auto e mi ha fatto andare a Gao
D. Non ho altre domande. Vuole aggiungere altro ?
R. Sono venuto a chiedere la protezione internazionale per quello che ho subito. Ringrazio l'Italia per avermi salvato e aiutato”.
La di Bologna, Sezione Organizzazione_1
di Forlì-Cesena, con provvedimento in data 3/04/2017, notificato il 26/04/2017, ha ritenuto di respingere la domanda di protezione internazionale in quanto nel caso di specie non vi erano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato politico, né sussisteva il rischio per il richiedente asilo in caso di ritorno nel Paese di origine di essere sottoposto a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti, né vi erano fondati motivi di minaccia grave e individuale alla vita e alla persona derivante dalla violenza indiscriminata causata da conflitto armato interno o internazionale tali da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria, né i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria ex art. 5, comma 6, del D.Lgs. n.286/1998.
4) Nel giudizio innanzi al Tribunale, a seguito del ricorso presentato avverso al predetto provvedimento di diniego della , nel quale si costituivano sia la che Organizzazione_1 Organizzazione_1 il , che chiedevano il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento Controparte_1
impugnato, si è tenuta, in data 4/12/2017, l'audizione personale del Sig. nella quale Parte_2
l'odierno appellante, alla presenza del difensore e con l'ausilio dell'interprete sig. , Persona_6
ha reso in lingua francese le seguenti dichiarazioni.
“Quando ha lasciato il suo Paese ?
Il 7.5.2016
Quali Paesi ha attraversato per arrivare in Italia ?
e poi Tes_1 Tes_2 Tes_3
Quanto è arrivato in Italia ?
12.09.2016
pagina 5 di 11 Ha pagato qualcuno per venire in Italia ?
In ho lavorato per due mesi poi ho preso contatti con i contrabbandieri che mi hanno fatto Tes_2
arrivare in . Lì ho fatto un mese prima di arrivare in Italia. Tes_3
Dove ha fatto la domanda di asilo ?
Ravenna
In quale città è nato ?
Nel villaggio di Bahonyi nella prefettura Dubreca che è la regione. Sono nato il [...]
E' sempre vissuto lì o si è spostato durante la sua permanenza nel Paese d'origine ?
Si ho sempre vissuto lì poi sono andato a a fare la scuola. Al villaggio sono stato 12 anni. Org_5
E' andato a scuola ?
Sì
Per quanti anni ?
Ho fatto 11 anni di scuola.
Con chi viveva prima di lasciare il Paese ?
Vivevo con i miei genitori prima della loro morte. Il 17.08.2013 sia la mamma che il papà hanno fatto un incidente stradale. Ho una sorella.
Dove sono ora i suoi familiari ?
Dopo il decesso dei miei genitori vivevamo con la matrigna che cercava di farci stare male a me, mia sorella e mia moglie, lo zio non ha saputo tenere sotto controllo la situazione così mia sorella e anche mia moglie sono andate via di casa.
Dove sono ora ?
Mia moglie è tornata dai suoi genitori, sempre in Guinea mentre mia sorella è andata a vivere con delle amiche sempre in Guinea.
Ha tenuto legami con i suoi famigliari ?
Da quanto sono arrivato non ho avuto modo di contattare mia moglie, non sa neppure che sono in
Italia perché prima di partire ci eravamo già separati.
E' sposato ?
Ero spostato ora sono separato
Ha figli ?
Ho un figlio di nome . E' con la mamma. Per_5
Al suo Paese lavorava ? Che lavoro faceva ?
Durante il week end aiutavo mio padre nel suo lavoro perché io studiavo. Mio papà era muratore.
Perché ha lasciato il suo Paese ?
pagina 6 di 11 Ho lasciato la Guinea dopo la morte dei miei genitori per i problemi avuti con la matrigna e la sua famiglia. La vita era diventata un infermo per me e per mia moglie a casa a causa della matrigna.
Maltrattava mia moglie, mia sorella in maniera insopportabile. A causa sua mia moglie ha deciso di andare dai suoi genitori perché aveva provato a chiedermi di andare via a vivere e di prendere una casa. Con il decesso dei miei genitori che mi aiutavano mi sono ritrovato senza poter sostenere economicamente la mia famiglia. Quando la matrigna ha capito che ero stato abbandonato da mia moglie e da mia sorella, ha messo la sua famiglia contro di me per farmi andare via ed un giorno che ho avuto un diverbio sono stato attaccato dai suoi figli che mi hanno ferito. Tutto è accaduto davanti agli occhi di mio zio che non ha fatto niente per impedire che accadesse. Davanti a lui hanno anche giurato che se non lasciavo la casa mi avrebbero ucciso. E' difficile vivere senza supporto dei parenti essendo un ambito dove la vita era minacciata. Ho chiesto a mio zio almeno di aiutarmi ad andare a
Gao da mio cugino. Quando sono arrivato a Gao dopo due settimane il 17 maggio 2016 ci fu un attacco contro i caschi blu. Il Paese era sotto tensione e ho avuto paura e sono andato via per arrivare in . Tes_2
Se dovesse tornare al suo Paese di cosa ha paura ?
Se dovessi tornare ho solo la casa di famiglia dove non posso entrare a causa delle minacce di morte e non ho più nessuno che mi può dare una mano a vivere lì.
Che lavoro faceva lo zio?
Lavorava nella stazione degli autobus come “organizzatore” che aiutava a far salire le persone e sistemare i bagagli di partire. Tipo steward.
Ora dove abita qui in Italia ?
CP_3
Con chi abita ?
In una struttura
Come si mantiene ?
Non lavoro faccio volontariato
Sta facendo o ha fatto corsi di italiano ?
Sì
Ha partecipato a qualche progetto di accoglienza in Italia e/o ha fatto qualche lavoro socialmente utile?
Sì”.
All'esito del procedimento, quindi, il Tribunale di Bologna ha rilevato che si trattava di una vicenda privata, che il motivo dell'espatrio riguardava i difficili rapporti parentali del richiedente asilo, che il pagina 7 di 11 timore in caso di rientro in Guinea era riferito alle minacce, peraltro verbali e del tutto generiche, ricevute dagli stessi parenti, che non erano emersi profili di vulnerabilità e, pertanto, ritenendo che nella fattispecie non fossero sussistenti i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato politico, né vi erano fondati motivi di minaccia grave e individuale alla vita e alla persona derivante dalla violenza indiscriminata causata da conflitto armato interno o internazionale tali da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria, né i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria ex art. 5, comma 6, del D.Lgs.
n.286/1998, ha respinto il ricorso.
5) Il Sig. ha quindi proposto il presente appello avverso la sopra citata ordinanza Parte_2
formulando due motivi di censura:
- errata motivazione circa il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria non essendo stata correttamente analizzata la situazione politica della Guinea;
- errata motivazione circa l'insussistenza dei requisiti per ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
L'appellante, pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere per il motivo dedotto in narrativa il presente appello e, per effetto di ciò, in riforma dell'ordinanza impugnata emessa dal Tribunale di Bologna sez.
I Dott.sa Caglio, nell'ambito del procedimento n. 7856/2017, notificata in data 26.02.2018, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“in via principale, annullando il provvedimento di diniego emesso dalla , Organizzazione_1 voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Bologna accertare e dichiarare il diritto per il ricorrente di vedersi riconosciuta la protezione internazionale di cui al D. Lgs. 251/2007, nella forma ritenuta più adeguata al caso concreto: in via subordinata, e in pedissequo allineamento con quanto disposto dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite, voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Bologna riconoscere nel sig. persona il cui Parte_2 rimpatrio ne determinerebbe grave pregiudizio, determinato dall'inevitabile pericolo alla propria incolumità ed al diritto alla salute e all'alimentazione e quindi riconosca lo stesso meritevole della tutela umanitaria, con ogni conseguenza di legge.
Con espressa riserva istruttoria di presentazione di motivi aggiunti, a termini di legge.
Con vittoria di spese e onorari”.
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato d'innanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
pagina 8 di 11
2. con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre a IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituito il con apposita memoria con cui ha contestato la fondatezza Controparte_1 dell'impugnazione e chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza impugnata.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna è intervenuto con atto di intervento del
9/10/2018, con cui ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
La causa era trattenuta in decisione all'udienza del 7 marzo 2023, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Successivamente, il Presidente del Collegio è stato esonerato dalle funzioni giurisdizionali a seguito della nomina con delibera del plenum del CSM del 25/10/2023 a componente della commissione del
Concorso indetto con D.M. 18/10/2021 e, quindi, la causa è stata rimessa sul ruolo e all'udienza del 19 dicembre 2023, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni con espressa rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
6) Questa Corte, esaminati gli atti, ritiene di condividere la valutazione del Giudice di prime cure riguardo la natura privata della vicenda narrata e la motivazione dell'espatrio esclusivamente circoscritta ai conflittuali rapporti familiari.
Inoltre, il timore manifestato dall'appellante in caso di ritorno in Guinea appare del tutto generico e limitato a mere minacce verbali, peraltro non circostanziate, di alcuni suoi parenti, né risulta in alcun modo che lo stesso sia stato perseguitato per la sua razza, religione, cittadinanza, appartenenza a gruppo sociale o partito e, pertanto, evidentemente non si ravvisano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), D. Lgs. n. 251/2007.
Per quanto concerne la situazione generale del paese di provenienza ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, il Collegio osserva che occorre effettuare una valutazione in ordine alla sussistenza di un serio e concreto pericolo per il ricorrente in caso di rientro nel Paese d'origine di subire una delle forme di danno grave elencate dall'art. 14 D. Lgs. n.251/2007.
Il danno grave, che deve essere concreto ed attuale, non si ravvisa nel caso di specie anche alla luce di quanto risulta dalle più recenti informazioni internazionali reperibili sul web dal sito del
[...]
(www.viaggiaresicuri.it), da cui risulta che “A seguito di un colpo di stato, il 5 Organizzazione_6
settembre 2021, i militari hanno deposto il Presidente della Repubblica (. . .) Nonostante la normalizzazione politico-istituzionale degli ultimi anni e una vita sociale nel Paese relativamente stabile, le condizioni di vita della popolazione rimangono precarie, alimentando malcontento. Vengono regolarmente indette, anche senza preavviso, manifestazioni nell'area della grande che Org_7
pagina 9 di 11 sfociano spesso in violenze urbane. In tale quadro di tensione costante, persiste il rischio, specie nella capitale che le manifestazioni degenerino in scontri con morti e feriti. Tali dimostrazioni Org_7
nella capitale solitamente possono interessare l'asse stradale Persona_7 Org_8
e strade limitrofe) nonché l'area urbana tra e , dove possono avere luogo
[...] Org_9 Per_8
improvvisi scontri, con proiettili vaganti e lanci di pietre che, in alcune occasioni, hanno colpito anche persone che non partecipavano alle dimostrazioni”.
Si tratta, quindi, di scontri circoscritti all'area della capitale del paese e, quindi, lontani dalla zona di provenienza dell'appellante, originario di Bahonji, sito nella prefettura di Dubreca, regione di Kindia, che dista circa Km 135 da come lontani sono anche gli episodi di banditismo violento Org_7
segnalati limitatamente alle zone di confine con il Senegal e Guinea Bissau.
Non sussiste, pertanto, il pericolo di minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, di cui all'art. 14, comma 1, lett. c), D.Lgs. n.251/2007, e ciò trova indiretta conferma dalla circostanza che la famiglia del ricorrente risiede ancora in Guinea.
Per quanto riguarda più specificamente la richiesta di concessione del permesso per motivi umanitari, questa Corte ritiene che non sussistano i presupposti di “gravità e serietà dei motivi” di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs n.286/1998.
Il riconoscimento del permesso per motivi umanitari, infatti, è una misura funzionale ad un'esigenza di protezione correlata ad una specifica situazione di “vulnerabilità “, in relazione al caso concreto, né correlata alla condizione del paese di rimpatrio o alla posizione personale del richiedente, ha natura complementare ed eccezionale, ed è una misura di carattere contingente e suscettibile di miglioramento in tempi relativamente rapidi tale per cui venga meno l'esigenza stessa.
Non si ravvisa nel caso di specie alcuna situazione di “vulnerabilità” che possa giustificare il permesso umanitario.
I motivi rilevanti per il riconoscimento del permesso umanitario, infatti, devono avere la connotazione di serietà e gravità (Cassazione, sentenza n.25075/2017) e le situazioni di “vulnerabilità” devono emergere sia da indici soggettivi che oggettivi, riferibili alle “condizioni di partenza di privazione o violazione dei diritti umani nel Paese di origine” (Cassazione, sentenza n.4455/2018), che nel caso di specie difettano stante la motivazione di natura privata che ha determinato l'espatrio.
Al riguardo, il Collegio osserva che il Sig. non può ritenersi integrato nel tessuto sociale Parte_2
e lavorativo in Italia, in quanto dalla documentazione in atti il suo percorso di integrazione in oltre sei anni di permanenza risulta limitato a un corso di lingua italiana, a uno di sicurezza sul lavoro e varia pagina 10 di 11 attività di volontariato, peraltro risalenti al 2017, e a un reddito complessivo nel biennio 2018/2019 pari a circa Euro 3.200,00, che evidentemente non può garantire un'esistenza dignitosa in Italia.
L'integrazione sociale e lavorativa può concorrere a determinare la situazione di vulnerabilità personale, ma si deve verificare l'intero impianto argomentativo, per la concessione della protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, D.Lgs.. n.286/98 (sentenza Cassazione n. 4455/18), ma non può essere motivo indipendente dalla condizione di origine del richiedente asilo.
Si rappresenta che laddove il Sig. rientrasse nel suo paese di origine, lo stesso potrebbe Parte_2
ricongiungersi con la moglie e il figlio, nonché con il resto della sua famiglia, e riprendere a lavorare come muratore, come avvenuto in passato prima dell'espatrio dalla Guinea.
Questa Corte, pertanto, in ottemperanza al suo potere dovere d'integrazione istruttoria e all'accertamento delle condizioni del Paese di origine ritiene che il rimpatrio non determinerebbe la privazione della titolarità o dell'esercizio di diritti umani (Cassazione, Civile, SS.UU., sentenza n.29460/2019).
La peculiarità e la delicatezza della materia trattata costituiscono giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, così dispone:
1) respinge l'appello proposto dal Sig. avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna, Parte_2
Sez. II, del 24.02.2018 nel procedimento R.G. n.7856/2017;
2) compensa integralmente le spese relative al presente giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 24 gennaio 2024
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Achille Reali Dott. Giuseppe De Rosa
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