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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 26/06/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 242 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(p.i. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Caiaffa, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Eros Capraro, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 17 aprile 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Proc. n. 242/2022 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 29/07/2019, ha adito il Tribu- Controparte_1
nale di Lecce al fine di ottenere la condanna della a Controparte_2
corrisponderle un indennizzo, in virtù di polizza n. 1/2271/30/154939404, per effetto del furto dell'autovettura Fiat Punto tg. FB560PZ.
Ha dedotto che l'auto in questione, noleggiata a per il periodo CP_3
21/02/2018-26/02/2018, non veniva riconsegnata alla scadenza stabilita e l'istante perciò, in data 28/02/2018, contattava il , il quale in data CP_4
01/03/2018 contattava il noleggiatore giustificando il ritardo per le avverse si-
tuazioni meteorologiche in quel di Bologna, dove si trovava, e, in data
03/03/2018, lo ricontattava annunciando che l'auto era stata oggetto di furto in data 02/03/2018, sempre in Bologna, per cui aveva presentato regolare denuncia.
Inutile era stata la richiesta rivolta alla compagnia del pagamento dell'indennizzo dovuto in caso di furto dell'auto de qua.
Si è costituita la compagnia contestando sia l'an che il quantum debeatur
dell'avversa domanda. In particolare, con riferimento all'an, ha rilevato, in via principale, l'inoperatività della polizza ex adverso azionata in quanto l'autovettura era stata oggetto di appropriazione indebita, evento che non rientrava tra quelli assicurati (art. F.2, lett. D).
La causa istruita a mezzo produzione documentale e a mezzo interrogatorio formale del legale rappresentante della è stata decisa con Controparte_1
sentenza n. 3402/2021 pubblicata in data 14/12/2021 con la quale il Tribunale
di Lecce ha accolto la domanda condannando la al pagamento CP_2
dell'indennizzo pari alla somma di € 9.602,02 e alle spese del giudizio.
Proc. n. 242/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Con riferimento all'an il giudice ha così motivato: “Entrando nel vivo della difesa,
disconosce il diritto della di ottenere l'indennizzo per il furto Pt_1 CP_1
dell'auto, in quanto sostiene che l'auto non sia stata rubata, ma sia stata oggetto di appropria-
zione indebita da parte di ossia la persona che dopo averla noleggiata in data CP_3
21.2.2018 ne avrebbe poi denunciato il furto il 3.3.2018 presso il Commissario di Bolognina
Pontevecchio. giunge a tali conclusioni, in quanto a suo dire, dai report della scatolina Pt_1
Unibox installata sull'auto la stessa si trovava in sosta in data 01.03.2018 già in Serbia e,
precisamente, a Belgrado. Quindi il quando il 3.3.2018 ne denunciò il furto, di- CP_3
chiarando che ignoti la aveva sottratta dal parcheggio in cui l'aveva lasciata la sera prima, stava
mentendo perché l'auto due giorni prima si trovava già a Belgrado. Tale assunto difensivo è ri-
masto tuttavia privo di riscontro probatorio. Il report che è stato prodotto dall CP_5
allegato n. 4 comparsa di costituzione e risposta) non presenta infatti,
[...]
alcun riferimento o indicazione da cui possa emergere con certezza il col-
legamento con l'autovettura Fiat Punto tg. FB560PZ oggetto del presente
giudizio. Non potendosi pertanto ritenere provata la tesi di (ossia Pt_1
che l'auto sia stata sottratta da ) deve condividersi la versione forni- CP_3
ta dalla con riferimento alla quale vi è oltretutto rego- CP_1
lare denuncia di furto. Né sposta i termini della vicenda, la denuncia di appropriazione
indebita sporta dalla odierna attrice nei confronti del , atteso che, detta denuncia fa rife- CP_3
rimento solo alle chiavi dell'auto e non all'auto in sé”.
Avverso la sentenza non notificata ha proposto appello Controparte_2
con atto di citazione notificato in data 22/03/2022 chiedendone la riforma
[...]
con due motivi.
Si è costituita esistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Proc. n. 242/2022 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. All'udienza Collegiale del 17 aprile 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza per violazione dell'artt. 2697 e 2729 cod. civ..
La decisione sarebbe errata perché il giudice, invertendo l'onere probatorio,
avrebbe erroneamente ritenuto provati i fatti solo sulla base del mancato assol-
vimento dell'onere probatorio da parte della convenuta in ordine alle contesta-
zioni sollevate. Ed ancora, ferma la violazione dell'onere probatorio, incombente sull'attrice, il giudice avrebbe erroneamente ritenuto, in violazione dell'art. 2729
cod. civ., che l'evento oggetto di copertura avesse trovato riscontro attraverso l'unico elemento indiziario ossia la denuncia querela sporta da un soggetto che secondo la prospettazione dell'attrice si era appropriato dell'auto e di converso avrebbe., con illogica ed errata motivazione, non attribuito corretto peso proba-
torio al dossier della , anche ai fini della esclusione Controparte_6
della garanzia.
Il motivo di appello è fondato.
La Cassazione con sentenza n. 32637/2022 ha confermato che: “poiché il fatto co-
stitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipenden-
za di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di
lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di dimostrare che si è verificato un even-
to coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro"
(da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 21dicembre 2017, n. 30656, Rv. 647120- 01), ed inoltre che
Proc. n. 242/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare
l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati" (Cass. Sez. 3, sent. 10 febbraio 2003, n.
1935, Rv. 560329-01”.
Dunque, incombeva sulla società attrice dimostrare il fatto costitutivo della do-
manda, ossia il furto nei termini allegati e oggetto di garanzia, onere che non ri-
sulta affatto assolto.
L'attrice, infatti, si è limitata a produrre la sola denuncia querela, presentata dal
, che non è sufficiente a provare l'evento allegato. CP_3
Detta denuncia, che risulta assolutamente generica e niente affatto circostanziata,
è stata presentata da una persona che per le ragioni di seguito esplicitate non ap-
pare attendibile, essendovi elementi fondati per ritenere che il denunciante si sia appropriato dell'auto avallando giustificazioni varie e dimostrando di non avere riferito la verità al noleggiatore.
Ed infatti dal dossier “ , allegato in atti al fascicolo Controparte_6
della risulta – sulla base del sistema di rilevazione satellitare - che in data Pt_1
01/03/2018 alle ore 13:58, allorché in base alla versione del l'auto si tro- CP_3
vava ancora in Bologna, la stessa auto si trovava in Serbia a Sencanski put Subo-
tica. Allegato al report risulta la dettagliata movimentazione dell'auto in Serbia in tutta la giornata del 01/03/2018 a partire dalle ore 2:56.
Il dossier risulta, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, chiaramente collegato all'auto de qua. Infatti, vi sono riportati i dati dell'auto Fiat Punto tg
FB560PZ, della polizza, del dispositivo installato. L'attore, a fronte del report,
che risulta inequivocabilmente collegato all'auto, e munito di dettagliata movi-
mentazione, si è limito a contestazioni assolutamente generiche, sollevate solo
Proc. n. 242/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. con le memorie ex art. 183 co. VI n. 1 cod. proc. civ., deducendo che non vi sa-
rebbe stato collegamento del documento col mezzo (circostanza smentita per ta-
bulas) e mancherebbe l'intera serie delle posizioni (elemento questo non rilevante essendo sufficiente allo scopo la serie delle posizioni con riguardo al giorno indi-
cato), e non allegando nemmeno il possibile malfunzionamento del dispositivo,
che secondo il report, invece, risultava perfettamente funzionante.
Ne deriva che non vi è affatto prova dell'evento dedotto a rischio come allegato in citazione, sicché la domanda deve essere rigettata.
Il secondo motivo attinente al quantum è assorbito dalla decisione.
Ne deriva l'accoglimento dell'appello e la condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado e alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza, oltre interessi dal dì del pagamento al soddisfo
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la do-
manda;
condanna alla restituzione delle somme pagate in esecu- Controparte_1
zione della sentenza oltre accessori come da parte motiva;
condanna al pagamento in favore dell'appellante delle Controparte_1
spese del doppio grado che liquida quanto al primo in complessivi € 2.800,00 ol-
tre IVA, CAP e RF al 15% e quanto al secondo grado in complessivi € 2.355,00
di cui € 355,50 per spese oltre IVA, CAP e RF al 15%.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 242/2022 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 242 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(p.i. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Caiaffa, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Eros Capraro, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 17 aprile 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Proc. n. 242/2022 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 29/07/2019, ha adito il Tribu- Controparte_1
nale di Lecce al fine di ottenere la condanna della a Controparte_2
corrisponderle un indennizzo, in virtù di polizza n. 1/2271/30/154939404, per effetto del furto dell'autovettura Fiat Punto tg. FB560PZ.
Ha dedotto che l'auto in questione, noleggiata a per il periodo CP_3
21/02/2018-26/02/2018, non veniva riconsegnata alla scadenza stabilita e l'istante perciò, in data 28/02/2018, contattava il , il quale in data CP_4
01/03/2018 contattava il noleggiatore giustificando il ritardo per le avverse si-
tuazioni meteorologiche in quel di Bologna, dove si trovava, e, in data
03/03/2018, lo ricontattava annunciando che l'auto era stata oggetto di furto in data 02/03/2018, sempre in Bologna, per cui aveva presentato regolare denuncia.
Inutile era stata la richiesta rivolta alla compagnia del pagamento dell'indennizzo dovuto in caso di furto dell'auto de qua.
Si è costituita la compagnia contestando sia l'an che il quantum debeatur
dell'avversa domanda. In particolare, con riferimento all'an, ha rilevato, in via principale, l'inoperatività della polizza ex adverso azionata in quanto l'autovettura era stata oggetto di appropriazione indebita, evento che non rientrava tra quelli assicurati (art. F.2, lett. D).
La causa istruita a mezzo produzione documentale e a mezzo interrogatorio formale del legale rappresentante della è stata decisa con Controparte_1
sentenza n. 3402/2021 pubblicata in data 14/12/2021 con la quale il Tribunale
di Lecce ha accolto la domanda condannando la al pagamento CP_2
dell'indennizzo pari alla somma di € 9.602,02 e alle spese del giudizio.
Proc. n. 242/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Con riferimento all'an il giudice ha così motivato: “Entrando nel vivo della difesa,
disconosce il diritto della di ottenere l'indennizzo per il furto Pt_1 CP_1
dell'auto, in quanto sostiene che l'auto non sia stata rubata, ma sia stata oggetto di appropria-
zione indebita da parte di ossia la persona che dopo averla noleggiata in data CP_3
21.2.2018 ne avrebbe poi denunciato il furto il 3.3.2018 presso il Commissario di Bolognina
Pontevecchio. giunge a tali conclusioni, in quanto a suo dire, dai report della scatolina Pt_1
Unibox installata sull'auto la stessa si trovava in sosta in data 01.03.2018 già in Serbia e,
precisamente, a Belgrado. Quindi il quando il 3.3.2018 ne denunciò il furto, di- CP_3
chiarando che ignoti la aveva sottratta dal parcheggio in cui l'aveva lasciata la sera prima, stava
mentendo perché l'auto due giorni prima si trovava già a Belgrado. Tale assunto difensivo è ri-
masto tuttavia privo di riscontro probatorio. Il report che è stato prodotto dall CP_5
allegato n. 4 comparsa di costituzione e risposta) non presenta infatti,
[...]
alcun riferimento o indicazione da cui possa emergere con certezza il col-
legamento con l'autovettura Fiat Punto tg. FB560PZ oggetto del presente
giudizio. Non potendosi pertanto ritenere provata la tesi di (ossia Pt_1
che l'auto sia stata sottratta da ) deve condividersi la versione forni- CP_3
ta dalla con riferimento alla quale vi è oltretutto rego- CP_1
lare denuncia di furto. Né sposta i termini della vicenda, la denuncia di appropriazione
indebita sporta dalla odierna attrice nei confronti del , atteso che, detta denuncia fa rife- CP_3
rimento solo alle chiavi dell'auto e non all'auto in sé”.
Avverso la sentenza non notificata ha proposto appello Controparte_2
con atto di citazione notificato in data 22/03/2022 chiedendone la riforma
[...]
con due motivi.
Si è costituita esistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Proc. n. 242/2022 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. All'udienza Collegiale del 17 aprile 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza per violazione dell'artt. 2697 e 2729 cod. civ..
La decisione sarebbe errata perché il giudice, invertendo l'onere probatorio,
avrebbe erroneamente ritenuto provati i fatti solo sulla base del mancato assol-
vimento dell'onere probatorio da parte della convenuta in ordine alle contesta-
zioni sollevate. Ed ancora, ferma la violazione dell'onere probatorio, incombente sull'attrice, il giudice avrebbe erroneamente ritenuto, in violazione dell'art. 2729
cod. civ., che l'evento oggetto di copertura avesse trovato riscontro attraverso l'unico elemento indiziario ossia la denuncia querela sporta da un soggetto che secondo la prospettazione dell'attrice si era appropriato dell'auto e di converso avrebbe., con illogica ed errata motivazione, non attribuito corretto peso proba-
torio al dossier della , anche ai fini della esclusione Controparte_6
della garanzia.
Il motivo di appello è fondato.
La Cassazione con sentenza n. 32637/2022 ha confermato che: “poiché il fatto co-
stitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipenden-
za di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di
lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di dimostrare che si è verificato un even-
to coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro"
(da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 21dicembre 2017, n. 30656, Rv. 647120- 01), ed inoltre che
Proc. n. 242/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare
l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati" (Cass. Sez. 3, sent. 10 febbraio 2003, n.
1935, Rv. 560329-01”.
Dunque, incombeva sulla società attrice dimostrare il fatto costitutivo della do-
manda, ossia il furto nei termini allegati e oggetto di garanzia, onere che non ri-
sulta affatto assolto.
L'attrice, infatti, si è limitata a produrre la sola denuncia querela, presentata dal
, che non è sufficiente a provare l'evento allegato. CP_3
Detta denuncia, che risulta assolutamente generica e niente affatto circostanziata,
è stata presentata da una persona che per le ragioni di seguito esplicitate non ap-
pare attendibile, essendovi elementi fondati per ritenere che il denunciante si sia appropriato dell'auto avallando giustificazioni varie e dimostrando di non avere riferito la verità al noleggiatore.
Ed infatti dal dossier “ , allegato in atti al fascicolo Controparte_6
della risulta – sulla base del sistema di rilevazione satellitare - che in data Pt_1
01/03/2018 alle ore 13:58, allorché in base alla versione del l'auto si tro- CP_3
vava ancora in Bologna, la stessa auto si trovava in Serbia a Sencanski put Subo-
tica. Allegato al report risulta la dettagliata movimentazione dell'auto in Serbia in tutta la giornata del 01/03/2018 a partire dalle ore 2:56.
Il dossier risulta, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, chiaramente collegato all'auto de qua. Infatti, vi sono riportati i dati dell'auto Fiat Punto tg
FB560PZ, della polizza, del dispositivo installato. L'attore, a fronte del report,
che risulta inequivocabilmente collegato all'auto, e munito di dettagliata movi-
mentazione, si è limito a contestazioni assolutamente generiche, sollevate solo
Proc. n. 242/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. con le memorie ex art. 183 co. VI n. 1 cod. proc. civ., deducendo che non vi sa-
rebbe stato collegamento del documento col mezzo (circostanza smentita per ta-
bulas) e mancherebbe l'intera serie delle posizioni (elemento questo non rilevante essendo sufficiente allo scopo la serie delle posizioni con riguardo al giorno indi-
cato), e non allegando nemmeno il possibile malfunzionamento del dispositivo,
che secondo il report, invece, risultava perfettamente funzionante.
Ne deriva che non vi è affatto prova dell'evento dedotto a rischio come allegato in citazione, sicché la domanda deve essere rigettata.
Il secondo motivo attinente al quantum è assorbito dalla decisione.
Ne deriva l'accoglimento dell'appello e la condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado e alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza, oltre interessi dal dì del pagamento al soddisfo
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la do-
manda;
condanna alla restituzione delle somme pagate in esecu- Controparte_1
zione della sentenza oltre accessori come da parte motiva;
condanna al pagamento in favore dell'appellante delle Controparte_1
spese del doppio grado che liquida quanto al primo in complessivi € 2.800,00 ol-
tre IVA, CAP e RF al 15% e quanto al secondo grado in complessivi € 2.355,00
di cui € 355,50 per spese oltre IVA, CAP e RF al 15%.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 242/2022 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.