Articolo 80 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1096
Articolo 79Articolo 81
Versione
14 febbraio 1970
Art. 80. Le spese ordinarie e straordinarie del bi-
lancio dell'azienda predetta, accertate
nell'esercizio finanziario 1963-64 per la
competenza propria dell'esercizio medesimo,
sono stabilite in.......................... L. 9.044.393.087
delle quali furono pagate.................. " 1.787.858.700
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e rimasero da pagare....................... L. 7.256.534.387
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Entrata in vigore il 14 febbraio 1970