Articolo 43 della Legge 29 ottobre 1971, n. 889
Articolo 42
Versione
1 dicembre 1971
Art. 43. (Entrata in vigore ed abrogazioni)

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Con effetto dal 1 luglio 1969, sono abrogati l'articolo 28 del regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 , modificato dall' articolo 1 della legge 1 agosto 1941, n. 1063 , e il decreto ministeriale 5 dicembre 1945.
Con effetto dalla data di cui al primo comma del presente articolo sono abrogati gli articoli 19 , 20 , 21 , 22 e 35 della legge 28 luglio 1961, n. 830 , nonche' l' articolo 5 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435 , e successive modificazioni. E' altresi' abrogata qualsiasi altra disposizione che risulti in contrasto con quelle contenute nella presente legge.

Entrata in vigore il 1 dicembre 1971
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente