CA
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/03/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 417/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze, sezione Iª civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Isabella Mariani Presidente, rel., est.
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliera
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
Nella causa iscritta al ruolo generale n. 417/2023, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sull'appello come in atti proposto da
, rappresentata e difesa dall'avv. Ivan Marchetto del Foro di Lucca Parte_1
Appellante nei confronti di
, rappresentata da Controparte_1 Controparte_2
Appellata - contumace
avente ad oggetto: appello avverso ordinanza ex art. 702 bis cpc del Tribunale di
Lucca, emessa il 30.01.2023
Visto il decreto ex art. 127 ter cod. proc. civ., con il quale la Presidente di Sezione ha sostituto l'udienza del 18.03.2025 con lo scambio ed il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
Letti gli atti;
1 Rilevato che parte appellata non si è costituita;
E che, come da atto depositato telematicamente il 15.05.2023, per mezzo Parte_1
del suo procuratore autorizzato, aveva rinunciato agli atti del giudizio, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi dell'a. 306 c.p.c.
Ritenuto che vada conseguentemente dichiarata l'estinzione del presente processo di appello ai sensi dell'art. 306 cod. proc. civ., non essendo necessaria l'accettazione della rinuncia da parte dell'appellata;
P. Q. M.
Letto l'a. 306 c.p.c.,
DICHIARA l'estinzione del presente processo di appello.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Firenze, 18.03.2025
La presidente, relat., estens.
Dott.ssa Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
2
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze, sezione Iª civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Isabella Mariani Presidente, rel., est.
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliera
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
Nella causa iscritta al ruolo generale n. 417/2023, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sull'appello come in atti proposto da
, rappresentata e difesa dall'avv. Ivan Marchetto del Foro di Lucca Parte_1
Appellante nei confronti di
, rappresentata da Controparte_1 Controparte_2
Appellata - contumace
avente ad oggetto: appello avverso ordinanza ex art. 702 bis cpc del Tribunale di
Lucca, emessa il 30.01.2023
Visto il decreto ex art. 127 ter cod. proc. civ., con il quale la Presidente di Sezione ha sostituto l'udienza del 18.03.2025 con lo scambio ed il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
Letti gli atti;
1 Rilevato che parte appellata non si è costituita;
E che, come da atto depositato telematicamente il 15.05.2023, per mezzo Parte_1
del suo procuratore autorizzato, aveva rinunciato agli atti del giudizio, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi dell'a. 306 c.p.c.
Ritenuto che vada conseguentemente dichiarata l'estinzione del presente processo di appello ai sensi dell'art. 306 cod. proc. civ., non essendo necessaria l'accettazione della rinuncia da parte dell'appellata;
P. Q. M.
Letto l'a. 306 c.p.c.,
DICHIARA l'estinzione del presente processo di appello.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Firenze, 18.03.2025
La presidente, relat., estens.
Dott.ssa Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
2