TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 15/12/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di CO IC, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Raffaele Agostini Pres.
Dott.ssa Rita De NG Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 1004/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 17/09/2025 da
, C.F.: nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
21/08/1968 ed ivi residente in [...], 93, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredina Grelli del Foro di CO IC e , C.F.: Controparte_1
, nata ad [...] il [...] ed ivi residente in C.F._2
Frazione Lisciano, 93, rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Gagliardi del Foro di CO IC
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 04/11/2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: omologa separazione consensuale dei coniugi CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/09/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 23/05/1998 avevano contratto matrimonio con rito concordatario in CO
IC, scegliendo il regime patrimoniale della comunione legale dei beni (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 1998 al N.
13 parte 1);
- dall'unione coniugale sono nati due figli: , nato il Persona_1
02/12/1999 in CO IC (AP), C.F. e C.F._3 Parte_2
nato il [...] in [...], C.F. ,
[...] C.F._4
maggiorenni ma economicamente non autosufficienti;
- la sig.ra svolge attività di impiegata presso come Controparte_1 Controparte_2
da dichiarazioni reddituali allegate;
- il sig. è titolare di Impresa di Pulizie - Ditta Individuale Nettex di Parte_1
e contestualmente svolge la medesima attività alle dipendenze della Parte_1
società COMPASS GROUP SPA come da dichiarazioni reddituali allegate al ricorso introduttivo sub doc. 5;
- in data 20/09/2022 il sig. nell'interesse della propria Ditta Nettex Parte_1
di , sottoscriveva con la BNL contratto di finanziamento Parte_1
Artigiancassa N. 204974, sottoscritto anche da quale garante del Controparte_1
coniuge;
- da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, non hanno più un'unione affettiva e sentimentale e pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, è divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto. Tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse omologata la separazione tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'Ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2) la casa coniugale sita in CO IC Frazione Lisciano 93, viene assegnata alla sig.ra , la quale continuerà a viverci unitamente ai figli maggiorenni Controparte_1
ma non economicamente autosufficienti;
3) Il sig. contribuirà al mantenimento ordinario dei figli mediante versamento Pt_1
mensile a favore della di euro 400,00 da rivalutarsi annualmente a decorrere dal CP_1
Luglio 2026 secondo gli indici Istat come per legge;
4) la sin da ora chiede e il IG non si oppone acchè l'assegno di CP_1 Pt_1
mantenimento di cui al punto 3) venga trattenuto dal datore di lavoro del IG. Pt_1
sull'importo dello stipendio mensile dovuto e versato direttamente alla IG.ra
[...]
sul conto corrente a quest'ultima intestato e contraddistinto dal seguente CP_1
IBAN: [...];
5) i genitori si impegnano a contribuire alle spese straordinarie si rendessero necessarie per i figli nella misura del 50% cadauno, da regolamentare secondo il protocollo siglato in Ancona dalla Conferenza Distrettuale il 10.07.2024.
6) Il sig. si impegna a lasciare la casa coniugale entro il 30.09.2025, liberandola Pt_1
dalle proprie cose mobili;
7) L'automobile marca DACIA modello Lodgy 1.5 DCI targata FR660KG intestata a
, già in uso al medesimo, essendo funzionale alla sua attività Parte_1
lavorativa, resterà di sua esclusiva proprietà;
8) l'automobile marca DACIA modello SANDERO, targata GY576JH, intestata a e già in uso alla medesima, resterà di esclusiva proprietà di Controparte_1
quest'ultima; 9) i coniugi essendo economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
10) i coniugi danno atto di aver diviso tutti i loro beni mobili ad eccezione dei beni personali del IG. che verranno prelevati al momento del suo trasferimento Pt_1
entro il 30.09.2025;
11) si impegna a saldare tutte le rate del finanziamento Artigiancassa Parte_1
N. 204974 del 20.09.2022 di cui in premessa e a tenere indenne La IG.ra
[...]
da ogni eventuale pretesa della BNL dove la stessa risulta garante;
CP_1
12) Ai fini della risoluzione della crisi coniugale, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, e Parte_1 Controparte_1
convengono di effettuare la seguente operazione immobiliare, precisando espressamente sin d'ora che tale disposizione è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e alla definizione dei rapporti economico- patrimoniali fra i coniugi:
- Il IG. si impegna ed obbliga, con atto pubblico notarile da Parte_1
stipularsi nel termine di 3 (tre) mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione, a trasferire in favore della IG.ra , la quota di sua Controparte_1
piena proprietà pari al 1/2 della casa coniugale con corte e terreni annessi, così catastalmente identificati (doc.7 visure catastali):
- Comune di CO IC Catasto Fabbricati Foglio 125, particella 58 sub 6, graffata con la particella 59, Zona Cens. 2, Categoria A/3, Classe 3, Consistenza
8 vani, Superficie Catastale 187 mq, totale escluse aree scoperte 183 mq, -rendita
Euro 219,80, situata Frazione Lisciano n. 93 piano T-1-2;
- Comune di CO IC Catasto Terreni, Foglio 125 Particella 651, qualità
Seminativo, Classe 04, Sup are 17, ca 65, Reddito Dominicale Euro 6,38-
Agrario Euro 8,66;
Foglio 125, Particella 653, qualità Seminativo, Classe 04, Sup are 00, ca 10,
Reddito Dominicale Euro 0,04- Agrario Euro 0,05; Foglio 125 Particella 963 qualità Seminativo arb, Classe 03, Sup are 01, ca 53,
Reddito Dominicale Euro 0,59- Agrario Euro 0,75;
Foglio 125 Particella 964 qualità Seminativo arb, Classe 03, Sup are 00, ca 07,
Reddito Dominicale Euro 0,03- Agrario Euro0,03;
Foglio 125 Particella 226, qualità Seminativo, Classe 04, Sup are 04, ca 10,
Reddito Dominicale Euro 1,48- Agrario Euro 2,01;
Foglio 125 Particella 665 qualità Seminativo Arb, Classe 03, Sup are 11, ca 25,
Reddito Dominicale Euro 4,36- Agrario Euro 5,52;
Foglio 125 Particella 409 qualità Seminativo arb, Classe 04, Sup are 00, ca 84,
Reddito Dominicale Euro 0,26- Agrario Euro 0,26; nonché la quota di proprietà pari a 24/64 della seguente particella di terreno così catastalmente identificata al Catasto Terreni del Comune di CO IC:
Foglio 125 Particella 962, qualità Seminativo Arb, Classe 04, Sup are 00, ca 30,
Reddito Dominicale Euro 0,09- Agrario Euro 0,09.
Che i sopra elencati beni immobili sono stati acquistati dalle parti con atto del Notaio del 15.12.2006, registrato il giorno 08.01.2007, repertorio 15638 e Persona_2
oggetto, per quanto riguarda l'abitazione, a variazione (doc.
8 - variazione catastale del
7.9.2007) del 07.9.2007 Pratica n. AP0260828 in atti dal 07/09/2007 Fusione-Diversa distribuzione degli spazi interni (n. 7974.1/2007);
13) Le spese notarili e ogni onere derivante dalla cessione delle quote immobiliari sopra indicate saranno a carico della IG.ra ; Controparte_1
14) I ricorrenti dichiarano di aver già provveduto alla definizione di ogni altra questione patrimoniale inerente il pregresso rapporto di coniugio, per cui non hanno reciprocamente alcunché da pretendere l'uno dall'altra, fatto salvo quanto sopra stabilito.
15) Le spese legali del presente atto sono compensate tra i coniugi. A tal fine, i rispettivi legali sottoscrivono il presente atto per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 68
L.P.. Il Presidente del Tribunale nominava, quale Giudice relatore, il magistrato dott.ssa Rita
De NG e fissava per il giorno 20/11/2025 l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi alla stessa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile, sicché sussistono le condizioni per una pronuncia di separazione personale.
Le condizioni della separazione stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse e quelli dei figli e Per_1
, maggiorenni ma economicamente non autosufficienti. Pt_2
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Omologa la separazione consensuale tra i coniugi ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di CO IC di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di CO IC (AP) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396, in quanto il matrimonio è stato trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 1998 al N. 13 parte 1;
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad CO IC nella camera di consiglio del giorno 15/12/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De NG Dott. Raffaele Agostini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di CO IC, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Raffaele Agostini Pres.
Dott.ssa Rita De NG Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 1004/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 17/09/2025 da
, C.F.: nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
21/08/1968 ed ivi residente in [...], 93, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredina Grelli del Foro di CO IC e , C.F.: Controparte_1
, nata ad [...] il [...] ed ivi residente in C.F._2
Frazione Lisciano, 93, rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Gagliardi del Foro di CO IC
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 04/11/2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: omologa separazione consensuale dei coniugi CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/09/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 23/05/1998 avevano contratto matrimonio con rito concordatario in CO
IC, scegliendo il regime patrimoniale della comunione legale dei beni (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 1998 al N.
13 parte 1);
- dall'unione coniugale sono nati due figli: , nato il Persona_1
02/12/1999 in CO IC (AP), C.F. e C.F._3 Parte_2
nato il [...] in [...], C.F. ,
[...] C.F._4
maggiorenni ma economicamente non autosufficienti;
- la sig.ra svolge attività di impiegata presso come Controparte_1 Controparte_2
da dichiarazioni reddituali allegate;
- il sig. è titolare di Impresa di Pulizie - Ditta Individuale Nettex di Parte_1
e contestualmente svolge la medesima attività alle dipendenze della Parte_1
società COMPASS GROUP SPA come da dichiarazioni reddituali allegate al ricorso introduttivo sub doc. 5;
- in data 20/09/2022 il sig. nell'interesse della propria Ditta Nettex Parte_1
di , sottoscriveva con la BNL contratto di finanziamento Parte_1
Artigiancassa N. 204974, sottoscritto anche da quale garante del Controparte_1
coniuge;
- da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, non hanno più un'unione affettiva e sentimentale e pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, è divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto. Tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse omologata la separazione tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'Ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2) la casa coniugale sita in CO IC Frazione Lisciano 93, viene assegnata alla sig.ra , la quale continuerà a viverci unitamente ai figli maggiorenni Controparte_1
ma non economicamente autosufficienti;
3) Il sig. contribuirà al mantenimento ordinario dei figli mediante versamento Pt_1
mensile a favore della di euro 400,00 da rivalutarsi annualmente a decorrere dal CP_1
Luglio 2026 secondo gli indici Istat come per legge;
4) la sin da ora chiede e il IG non si oppone acchè l'assegno di CP_1 Pt_1
mantenimento di cui al punto 3) venga trattenuto dal datore di lavoro del IG. Pt_1
sull'importo dello stipendio mensile dovuto e versato direttamente alla IG.ra
[...]
sul conto corrente a quest'ultima intestato e contraddistinto dal seguente CP_1
IBAN: [...];
5) i genitori si impegnano a contribuire alle spese straordinarie si rendessero necessarie per i figli nella misura del 50% cadauno, da regolamentare secondo il protocollo siglato in Ancona dalla Conferenza Distrettuale il 10.07.2024.
6) Il sig. si impegna a lasciare la casa coniugale entro il 30.09.2025, liberandola Pt_1
dalle proprie cose mobili;
7) L'automobile marca DACIA modello Lodgy 1.5 DCI targata FR660KG intestata a
, già in uso al medesimo, essendo funzionale alla sua attività Parte_1
lavorativa, resterà di sua esclusiva proprietà;
8) l'automobile marca DACIA modello SANDERO, targata GY576JH, intestata a e già in uso alla medesima, resterà di esclusiva proprietà di Controparte_1
quest'ultima; 9) i coniugi essendo economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
10) i coniugi danno atto di aver diviso tutti i loro beni mobili ad eccezione dei beni personali del IG. che verranno prelevati al momento del suo trasferimento Pt_1
entro il 30.09.2025;
11) si impegna a saldare tutte le rate del finanziamento Artigiancassa Parte_1
N. 204974 del 20.09.2022 di cui in premessa e a tenere indenne La IG.ra
[...]
da ogni eventuale pretesa della BNL dove la stessa risulta garante;
CP_1
12) Ai fini della risoluzione della crisi coniugale, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, e Parte_1 Controparte_1
convengono di effettuare la seguente operazione immobiliare, precisando espressamente sin d'ora che tale disposizione è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e alla definizione dei rapporti economico- patrimoniali fra i coniugi:
- Il IG. si impegna ed obbliga, con atto pubblico notarile da Parte_1
stipularsi nel termine di 3 (tre) mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione, a trasferire in favore della IG.ra , la quota di sua Controparte_1
piena proprietà pari al 1/2 della casa coniugale con corte e terreni annessi, così catastalmente identificati (doc.7 visure catastali):
- Comune di CO IC Catasto Fabbricati Foglio 125, particella 58 sub 6, graffata con la particella 59, Zona Cens. 2, Categoria A/3, Classe 3, Consistenza
8 vani, Superficie Catastale 187 mq, totale escluse aree scoperte 183 mq, -rendita
Euro 219,80, situata Frazione Lisciano n. 93 piano T-1-2;
- Comune di CO IC Catasto Terreni, Foglio 125 Particella 651, qualità
Seminativo, Classe 04, Sup are 17, ca 65, Reddito Dominicale Euro 6,38-
Agrario Euro 8,66;
Foglio 125, Particella 653, qualità Seminativo, Classe 04, Sup are 00, ca 10,
Reddito Dominicale Euro 0,04- Agrario Euro 0,05; Foglio 125 Particella 963 qualità Seminativo arb, Classe 03, Sup are 01, ca 53,
Reddito Dominicale Euro 0,59- Agrario Euro 0,75;
Foglio 125 Particella 964 qualità Seminativo arb, Classe 03, Sup are 00, ca 07,
Reddito Dominicale Euro 0,03- Agrario Euro0,03;
Foglio 125 Particella 226, qualità Seminativo, Classe 04, Sup are 04, ca 10,
Reddito Dominicale Euro 1,48- Agrario Euro 2,01;
Foglio 125 Particella 665 qualità Seminativo Arb, Classe 03, Sup are 11, ca 25,
Reddito Dominicale Euro 4,36- Agrario Euro 5,52;
Foglio 125 Particella 409 qualità Seminativo arb, Classe 04, Sup are 00, ca 84,
Reddito Dominicale Euro 0,26- Agrario Euro 0,26; nonché la quota di proprietà pari a 24/64 della seguente particella di terreno così catastalmente identificata al Catasto Terreni del Comune di CO IC:
Foglio 125 Particella 962, qualità Seminativo Arb, Classe 04, Sup are 00, ca 30,
Reddito Dominicale Euro 0,09- Agrario Euro 0,09.
Che i sopra elencati beni immobili sono stati acquistati dalle parti con atto del Notaio del 15.12.2006, registrato il giorno 08.01.2007, repertorio 15638 e Persona_2
oggetto, per quanto riguarda l'abitazione, a variazione (doc.
8 - variazione catastale del
7.9.2007) del 07.9.2007 Pratica n. AP0260828 in atti dal 07/09/2007 Fusione-Diversa distribuzione degli spazi interni (n. 7974.1/2007);
13) Le spese notarili e ogni onere derivante dalla cessione delle quote immobiliari sopra indicate saranno a carico della IG.ra ; Controparte_1
14) I ricorrenti dichiarano di aver già provveduto alla definizione di ogni altra questione patrimoniale inerente il pregresso rapporto di coniugio, per cui non hanno reciprocamente alcunché da pretendere l'uno dall'altra, fatto salvo quanto sopra stabilito.
15) Le spese legali del presente atto sono compensate tra i coniugi. A tal fine, i rispettivi legali sottoscrivono il presente atto per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 68
L.P.. Il Presidente del Tribunale nominava, quale Giudice relatore, il magistrato dott.ssa Rita
De NG e fissava per il giorno 20/11/2025 l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi alla stessa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile, sicché sussistono le condizioni per una pronuncia di separazione personale.
Le condizioni della separazione stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse e quelli dei figli e Per_1
, maggiorenni ma economicamente non autosufficienti. Pt_2
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Omologa la separazione consensuale tra i coniugi ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di CO IC di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di CO IC (AP) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396, in quanto il matrimonio è stato trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 1998 al N. 13 parte 1;
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad CO IC nella camera di consiglio del giorno 15/12/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De NG Dott. Raffaele Agostini