Art. 1. Articolo unico.
Nei procedimenti penali a carico di ufficiali generali, il grado massimo del presidente e dei giudici militari del collegio giudicante, ai sensi e per gli effetti dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 , e successive modificazioni, e del decreto legislativo 25 gennaio 1946, n. 73 , e' quello di generale di corpo d'armata o corrispondente.
Nei procedimenti penali a carico di ufficiali generali, il grado massimo del presidente e dei giudici militari del collegio giudicante, ai sensi e per gli effetti dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 , e successive modificazioni, e del decreto legislativo 25 gennaio 1946, n. 73 , e' quello di generale di corpo d'armata o corrispondente.