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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/04/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1085/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione III Civile
Composta dai magistrati:
Dr.ssa Rita RIGONI Presidente
Dr.ssa Raffaella MARZOCCA ConSIliere
Dr.ssa M. Gabriella PENNETTA ConSIliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTE NZ A
Nella causa promossa in appello con citazione notificata il 17.06.2024
Da
, nata a [...], il [...], ivi residente in [...]
Bruno Giusti, 26 - c.f. , con i procc. dom.ri. avv.ti Emanuel Fogale del Foro C.F._1
(c.f. ) e Riccardo Zamperin (c.f. ), in Castelfranco C.F._2 C.F._3 NE (TV), Piazzetta delle Clarisse 3 Sc. A, Int. 1 (P.E.C.
e , Email_1 Email_2
per procura in calce alla citazione d'appello appellante
contro
:
, nata a [...] l'[...] (C.F. ), Parte_2 C.F._4
residente in [...], con il proc. dom. Alessandro Gallo
(C.F. , in Noale (VE), Via della Bova n.10, (fax n.041.440876; pec: C.F._5
per procura in calce alla comparsa di costituzione Email_3
del giudizio di primo grado avanti il Tribunale di Treviso (R.G. n.7630/2021)
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 2387/2023 - Giudice dr.ssa
Veronica Marchiori - pubblicata il 18.12.2023, emessa nel procedimento R.G. n. 7630/2021, non notificata
in punto: contratti e obbligazioni varie.
Causa trattata all'udienza del 24.03.2025.
CONCLUSIONI:
Il procuratore dell'appellante ha così concluso:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Accertare e dichiarare la nullità del contratto del 24/10/2013 a rogito del notaio di RI NE (TV), Rep. 103.838 stipulato tra il SI. Persona_1
e la SI.ra , per tutti i motivi in atti e per l'effetto condannare la Parte_3 Parte_2
medesima SI.ra alla restituzione di quanto formalmente ricevuto in virtù del Parte_2
citato contratto in favore della SI.ra , quale unica erede del defunto SI. Parte_1 [...] ossia i seguenti immobili: COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO – Parte_3 [...]
M.N. 844 sub 4 – via Provera n. 3 – piano T 1 – cat. A/3 – cl. 2 – vani 7 – R.C.E. Parte_4
361,52 M.N. 844 sub 3 – via Provera – piano T 1 – cat. C/6 – cl. 1 – mq 37 – R.C.E. 89,81;
– 7 51 - ha Controparte_1 Pt_4 Parte_5 CP_2
00.00.25 – R.D.E. 0,12 – R.A.E. 0,08 47 - ha 00.01.96 – R.D.E. 0,91 – R.A.E. 0,66. CP_2
Ordinare all'Ufficio del Territorio di Servizio di Pubblicità Immobiliare di Treviso di procedere alla trascrizione e/o annotazione nei Pubblici Registri dell'emananda sentenza, con esonero per il
Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
IN OGNI CASO Spese e compenso professionale di primo e secondo grado integralmente rifusi.
Il procuratore dell'appellata ha così concluso:
IN VIA PRELIMINARE Dichiararsi inammissibile l'appello per violazione dei requisiti di cui all'art.342, comma 1, c.p.c.
NEL MERITO, IN PRINCIPALITA'
Per le ragioni tutte esposte, accertato e dichiarato che il contratto sottoscritto in data 24.10.2013
tra i Sig.ri e , a ministero Notaio di Parte_3 Parte_2 Persona_1
RI NE (TV), Rep. n.103.838, registrato in data 12.11.2013, è un valido contratto atipico di vitalizio improprio e/o assistenziale, respingersi le domande tutte di parte appellante poiché
infondate sia in fatto che in diritto, non essendo detto contratto nullo per difetto di alea e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza di primo grado n.2387/2023 del Tribunale di
Treviso.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA
1) Solo nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adita Corte di Appello ritenesse sussistente una sproporzione tra contenuto economico delle prestazioni e valore del bene alienato, anche in conseguenza della mancanza di aleatorietà nel contratto sottoscritto in data 24.10.2013 tra i
Sig.ri e , a ministero Notaio di RI Parte_3 Parte_2 Persona_1
NE (TV), Rep. n.103.838, registrato in data 12.11.2013, riqualificarsi in via interpretativa detto contratto, anche ai sensi dell'art.1424 c.c., come valida donazione modale avente ad oggetto i seguenti beni immobili: Comune di San Pietro di Feletto – Catasto Fabbricati - Foglio 7 mappale
844 sub 2 – Via Provera – bene non censibile comune ai sottodescritti subb. 3 e 4 (area scoperta di mq.348); mappale 844 sub 4 – Via Provera n.3 – piano T1 – cat. A/3 – classe 2 – vani 7- R.C.
euro 361,52 (abitazione); mappale 844 sub 3 – Via Provera – piano T – cat. C/6 – classe 1 – mq
37- R.C. euro 89,81 (garage); Comune di San Pietro di Feletto – Catasto Terreni – Foglio 7
mappale 51 – pr. arb.
3 - Ha 00.00.25 - R.D. 0,12 – R.A. 0,08 mappale 847 – sem. arb.
3 - Ha
00.01.96 - R.D. 0,91 – R.A. 0,66. 2) Per l'effetto, respingersi le domande di parte appellante.
3) Ordinarsi al competente conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della emananda sentenza con esonero da ogni responsabilità.
IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio,
oltre rimborso forfetario 15% ed oneri. Si chiede sin d'ora che l'adita Corte di Appello in sede di liquidazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. provveda d'ufficio a condannare l'appellante al pagamento in favore della Sig.ra di una somma equitativamente Parte_2
determinata, ai sensi dell'art.96, comma 3, c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte di cui alla memoria ex art.183, 6° comma, n.2 c.p.c. datata 01.06.2022, opponendosi all'ammissione delle istanze avversarie per i motivi già dedotti nella memoria ex art.183, 6°comma, n. 3 c.p.c. datata
16.06.2022 e poiché non riproposte e pertanto da considerarsi rinunciate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 2387/2023 pubblicata il 18.12.2023 il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa RG. n. 7630/2021 promossa da con citazione Parte_1
notificata il 17.06.2024 – con la quale l'attrice conveniva in giudizio premettendo Parte_2
di essere l'unica figlia ed erede legittima di , deceduto in data 17.06.2021 il Parte_3
quale, con atto notarile del 24.10.2013, aveva trasferito a la nuda proprietà Parte_2
dell'abitazione con terreno e garage pertinenziali sita in Comune di San Pietro di Feletto (TV), via
Provera n. 3, del valore di € 81.000,00, a fronte dell'assunzione da parte della stessa dell'obbligo di provvedere al suo mantenimento vita natural durante, invocando la nullità del contratto qualificato come contratto atipico di mantenimento per mancanza di alea, nella quale si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attorea per la sussistenza dell'alea del Parte_2
contratto concluso e, in via subordinata, che l'atto venisse qualificato come donazione modale –
respingeva le domande attoree, ordinava al conservatore dei registri immobiliari competente per territorio di procedere alla trascrizione della sentenza e condannava l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite.
Avverso la sentenza – pronunciata nel contraddittorio delle parti e all'esito di un'istruttoria con acquisizioni documentali – ha proposto appello censurandola per il seguente Parte_1
unico motivo:
1) omessa ed errata valutazione da parte del Tribunale delle prove documentali e conseguente errata declaratoria della validità del contratto di vitalizio oggetto di causa.
L'appellata si è costituita nel giudizio d'appello preliminarmente chiedendo Parte_2
dichiararsene l'inammissibilità per violazione dei requisiti di cui all'art. 342, comma 1, c.p.c.
Nel merito, ha chiesto accertarsi la validità del contratto oggetto di causa quale contratto atipico di vitalizio improprio o assistenziale, respingersi le domande di parte appellante e, in via subordinata, nell'ipotesi in cui la Corte d'Appello ritenesse sussistente una sproporzione tra contenuto economico delle prestazioni e valore del bene alienato e la mancanza di aleatorietà del contratto, di riqualificare lo stesso anche ai sensi dell'art. 1424 Cod. Civ. come valida donazione modale dell'immobile oggetto di causa.
Depositate le note scritte nei termini assegnati dal G.A. deSInato con proprio decreto del
28.01.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel giudizio di primo grado, promosso con citazione notificata il 17.06.2024, , Parte_1
premettendo di essere l'unica figlia ed erede legittima del SInor deceduto in Parte_3
data 17.06.2021, esponeva che con atto del 24.10.2013 del Notaio di Persona_1
RI NE (TV) il padre aveva trasferito a la nuda proprietà dell'abitazione Parte_2
con terreno e garage pertinenziali sita in Comune di San Pietro di Feletto (TV), via Provera n. 3,
del valore di € 81.000,00 a fronte dell'assunzione da parte della stessa, a titolo di corrispettivo,
dell'obbligo di provvedere al suo mantenimento vita natural durante fornendogli vitto, vestiario,
alloggio cure, mediche, farmaceutiche ed ospedaliere di carattere ordinario e straordinario e quant'altro necessario per il suo normale tenore di vita, non essendo a ciò sufficienti i redditi del cedente, all'epoca pari a circa € 1.100,00.
Sosteneva che tale contratto atipico di mantenimento era nullo per mancanza di alea, in quanto la controprestazione della convenuta sarebbe consistita nell'assunzione di un non meglio precisato obbligo di mantenimento meramente materiale in favore di soggetto che per età (88
anni) e patologie cliniche (Cardiopatia degenerativa e Carcinoma della vescica) aveva una limitatissima aspettativa di vita e disponeva di un proprio reddito.
La convenuta si costituiva in giudizio sostenendo di avere avuto fin dal 1995 una relazione sentimentale con il SInor , il quale si era trasferito presso la sua abitazione Parte_3
lasciando l'immobile oggetto di causa nella disponibilità della figlia attrice, con la quale non aveva un buon rapporto. Successivamente l'attrice si era trasferita altrove e il padre era rientrato nel possesso dell'immobile, che aveva locato a terzi per un canone di circa € 600,00 mensili, continuando a vivere presso l'abitazione della SInora Pt_2
aveva introitato i canoni di locazione dell'immobile da aprile 2010 a Parte_1
novembre 2011; il 07.10.2011 aveva inoltre prelevato dal conto cointestato con il padre la somma di € 63.000,00, costituente tutti i risparmi del genitore, per cui doveva ritenersi evidente l'alea relativa al contratto concluso dal padre.
In via subordinata, chiedeva che l'atto impugnato di nullità venisse riqualificato come donazione modale, sussistendone i presupposti formali e sostanziali.
Con la sentenza impugnata il Tribunale respingeva la domanda attorea evidenziando che,
secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'alea, quale elemento essenziale del contratto di vitalizio atipico e che lo distingue dalla donazione, va riferita alle condizioni del disponente con riferimento alla data della conclusione del contratto.
Nel contratto oggetto di causa, qualificabile come contratto atipico di vitalizio improprio, l'alea era costituita dal fatto che al momento della sottoscrizione dell'atto il SInor , se pure Parte_3
anziano e affetto da patologie comuni nei soggetti della sua età, non era in fin di vita, avendo vissuto per altri otto anni (cfr. doc. 2 primo grado appellata), durante i quali, dal 16 al 26 ottobre
2018, aveva anche affrontato un faticoso viaggio negli USA, prima a Philadelphia poi a Toronto
(cfr. doc. 7 primo grado appellata) insieme alla compagna, convenuta nel giudizio.
Nel corso della loro relazione sentimentale, durata complessivamente ventisei anni, la convenuta aveva provveduto al vitto, all'alloggio e all'accudimento del SInor , le cui condizioni di Pt_3
salute erano peggiorate soltanto negli ultimi tempi a causa di un episodio ischemico, che aveva reso necessarie maggiori cure da parte della convivente, la quale soltanto nell'ultimissimo periodo lo aveva trasferito per poco tempo in una struttura, non essendo più in grado di accudirlo adeguatamente.
L'attrice non aveva contestato l'assistenza prestata al padre dalla SInora né le Pt_2
circostanze dalla stessa dedotte in giudizio, e neppure aveva negato di essersi disinteressata del padre e di avergli sottratto somme di denaro costituite da canoni di locazione e dai risparmi versati sul conto corrente bancario (cfr. docc. 1, 3 e 4 primo grado appellata).
Secondo il Tribunale l'alea del contratto doveva inoltre ritenersi provata dalla mancanza di sproporzione tra il valore complessivo delle prestazioni di vitto, alloggio, cura ed assistenza di cui si era fatta carico l'obbligata e il valore degli immobili alla stessa trasferiti, pacificamente pari ad €
81.000,00.
Così inquadrati i fatti, deve preliminarmente respingersi l'eccezione dell'appellata di inammissibilità dell'appello ai densi dell'art. 342 c.p.c., atteso che l'atto di impugnazione consente di individuare le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva. Va, invero, osservato che “la specificità dei motivi, ex art. 342 cod. proc.
civ., per la rituale proposizione dell'atto di appello, eSIe, anche quando la sentenza di primo grado sia stata integralmente censurata, che, alle argomentazioni in essa svolte, vengano contrapposte quelle dell'appellante volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico poiché la parte volitiva dell'appello deve accompagnarsi ad una componente argomentativa diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. n. 22781 del 27.10.2014; cfr.
anche Cass. ord. n. 13535 del 30.05.2018). E ciò è senz'altro ravvisabile nella specie.
Nel merito l'appello si profila infondato e non meritevole di accoglimento.
Con il primo e unico motivo l'appellante lamenta l'errore del Tribunale nella valutazione delle prove documentali, che avrebbe comportato l'errata declaratoria della validità del contratto di vitalizio oggetto di causa. Sostiene che il Tribunale, dopo aver astrattamente richiamato l'istituto del contratto atipico di vitalizio assistenziale, avrebbe erroneamente ravvisato l'esistenza dell'alea contrattuale nel fatto che all'epoca della stipula del contratto il SInor , nonostante fosse anziano e affetto da Parte_3
alcune patologie, non versava in pericolo di vita, tanto da aver vissuto ulteriori otto anni, oltre che nella proporzionalità delle prestazioni rispettivamente assunte dalle parti.
Tale convincimento non terrebbe conto di dati documentali univoci, quali la sussistenza dei redditi del SInor (cfr. doc. 3 primo grado appellante) e la sua situazione sanitaria (cfr. doc. 2 Parte_3
primo grado appellante), che comproverebbero pacificamente l'assenza dell'alea negoziale.
All'epoca della sottoscrizione del contratto il SInor aveva già 88 anni, per cui Parte_3
non aveva un'aspettativa di vita a lungo termine, avendo ampiamente superato l'aspettativa di vita media (cfr. doc. 6 primo grado appellante) e non godeva di buona salute, essendo affetto da gravi patologie cliniche quali “Cardiopatia degenerativa” e “Carcinoma della vescica” (cfr. doc. 2
primo grado appellante).
La controprestazione prevista nel contratto del 24.10.2013 a fronte dell'immediato trasferimento a parte del SInor della nuda proprietà dell'immobile, del valore di € 81.000,00, sarebbe Parte_3
stata di fatto insussistente rispetto al cespite immobiliare ricevuto dall'odierna appellata in forza del medesimo contratto, anche in considerazione del fatto che il SInor disponeva di Parte_3
entrate mensili certe, pari a complessivi € 1.170,00 (cfr. doc. 3 primo grado appellante).
La SInora avrebbe quindi assunto un'obbligazione priva di effettivo valore economico e Pt_2
non proporzionata al valore dell'immobile ricevuto, per cui il contratto sarebbe privo dell'elemento dell'alea negoziale.
La censura è infondata.
Deve in primo luogo rilevarsi che l'appellante non ha specificatamente contestato, neppure nel presente grado, la ricostruzione dei fatti dedotti dall'appellata come accertati nel giudizio mediante l'allegazione di circostanze contrarie, incompatibili con quelle dedotte dalla controparte,
per cui in merito a tali fatti si è formato il giudicato.
L'iter argomentativo del Tribunale appare logico e coerente con le risultanze documentali e istruttorie e va, pertanto, condiviso.
Deve osservarsi che la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che il contratto con il quale una parte si obbliga a prestare ad un'altra, per tutta la durata della vita, servizi, assistenza e cure personali in corrispettivo della cessione di un bene immobile, va qualificato come negozio atipico,
il quale, pur essendo affine a quello di rendita vitalizia, se ne differenzia per l'intuitus personae
che determina la scelta dell'obbligato, nonché per il carattere non meramente patrimoniale e per l'infungibilità delle prestazioni (cfr. Cass. Civ. Ord. 20.01.2020 n. 1080), consistenti in un “facere”
invece che in un “dare”, come nel vitalizio tipico, e, cioè, in una serie di prestazioni di carattere essenzialmente morale e spirituale, quali la compagnia, l'accompagnamento ed il sostegno morale in favore dell'anziano
L'appellante pone, in sostanza, una questione di interpretazione del contratto in senso diverso da quello ritenuto dal Tribunale, non tenendo conto, in primo luogo, che per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data al contratto dal giudice del merito non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più
interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l'altra (Cass. 12 luglio
2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. 14 novembre 2003, n. 17248).
La sentenza di primo grado ha correttamente stabilito, motivando in maniera del tutto condivisibile, che la censura di nullità del contratto di cessione di immobile a fronte della costituzione di vitalizio per mancanza di causa in ragione dell'asserita assenza di aleatorietà è,
nella specie, infondata. Anche a mente della più recente giurisprudenza, il contratto atipico oggetto della presente lite –
che può qualificarsi come “vitalizio improprio”, “vitalizio alimentare o assistenziale” o “contratto di mantenimento” – differisce dal contratto tipico di rendita vitalizia ex art. 1872 ss. Cod. Civ. “per
l'accentuata spiritualità delle prestazioni assistenziali che ne costituiscono il contenuto, come tali
eseguibili solo da un vitaliziante specificamente individuato alla luce delle sue proprie qualità
personali, e per il carattere più marcato dell'alea che lo riguarda, correlata non solo alla durata
della vita del beneficiario ma anche alla variabilità e discontinuità elle prestazioni suddette,
suscettibili di modificarsi secondo i bisogni (anche in relazione all'età e alla salute del
beneficiario” (Cass. 22009/2016; Cass. 8209/2016).
L'aleatorietà del vitalizio deve essere verificata sulla base di un criterio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione, che il giudice del merito deve effettuare con riferimento al momento di conclusione del contratto, nonché al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza all'epoca esistenti in ordine alla durata della vita ed alle eSIenze assistenziali del vitaliziato (Cass.
23895/2016; Cass. 22009/2016).
La mancanza di alea – e, quindi, la nullità del contratto per difetto di causa – è riscontrabile tutte le volte in cui l'entità della prestazione assicurata sia inferiore o pari ai frutti o agli utili ricavabili dal cespite dovuto, ovvero quando il beneficiario della rendita sia da ritenere prossimo alla morte per malattia o età (Cass. 4825/2016), di modo che “l'alea è esclusa soltanto se, al momento della
conclusione del contratto, il beneficiario era affetto da malattia che, per natura e gravità, rendeva
estremamente probabile un rapido esito letale e che ne abbia determinato la morte dopo breve
tempo, ovvero se il beneficiario abbia un'età talmente avanzata da non potere certamente
sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile”
(Cass. 15848/2016).
Nel caso di specie, come correttamente evidenziato nella motivazione della sentenza impugnata,
al momento della sottoscrizione dell'atto il SInor “pur anziano e affetto da patologie Pt_3 peraltro diffuse tra le persone della sua età, non era affatto in fin di vita. Egli ha vissuto altri 8
anni, durante i quali dal 16 al 26 ottobre 2018 con la Sig.ra ha effettuato anche un Parte_2
impegnativo viaggio negli USA, prima a Philadelphia poi a Toronto”.
La natura delle prestazioni oggetto del vitalizio, essendo esse multiformi e non limitate in qualità
e in quantità quali vitto, alloggio, vestiario, assistenza e cure mediche, farmaceutiche e ospedaliere di carattere ordinario e straordinario e quant'altro potesse occorrere, appare perfettamente compatibile con l'aleatorietà dell'accordo.
A giudizio di questa Corte, se si esaminano le prestazioni a carico di ciascuna parte, si deve giungere alla conclusione che, in considerazione della ragionevole incertezza sulle possibilità di sopravvivenza del beneficiario e sulla natura delle prestazioni assunte dall'appellata, ben può
ravvisarsi l'elemento dell'alea, costituito dall'impossibilità di prevedere in anticipo i vantaggi e le perdite ai quali le parti andavano incontro con la stipulazione dell'atto. Più precisamente, nel valutare se sussista o meno squilibrio tra il valore delle prestazioni offerte dalla vitaliziante ed il valore dell'immobile ceduto dal vitaliziato - e proprio in considerazione della natura aleatoria del contratto di vitalizio assistenziale, che è caratterizzato dalla indeterminatezza della prestazione complessiva cui risulterà obbligato il debitore, commisurata all'incerta durata della vita umana e alla variabilità dei bisogni alimentari, di cura e di assistenza del vitaliziato, e che pertanto postula l'esistenza di una situazione di incertezza circa il vantaggio o lo svantaggio che potrà
alternativamente realizzarsi nello svolgimento e nella durata del rapporto - si deve evidenziare che nel caso concreto:
- si è limitato a cedere la nuda proprietà dell'abitazione con terreno e garage Parte_3
pertinenziali sita in Comune di San Pietro di Feletto (TV), via Provera n. 3, del valore di €
81.000,00;
- non è stato allegato alcun elemento che consenta di affermare che il valore di mercato del compendio ceduto al momento della stipulazione era superiore al prezzo indicato nell'atto; - non è risultato che le condizioni di salute di , di anni 88 all'epoca della stipula Parte_3
dell'atto, fossero tali da farne prevedere il decesso a distanza di breve tempo, tanto è vero che lo stesso è deceduto otto anni dopo la conclusione del contratto;
- le prestazioni assistenziali che la convivente si è obbligata a fornire hanno un Parte_2
contenuto assai ampio e multiforme, essendo di natura non soltanto patrimoniale ma anche morale, come tali non suscettibili di predeterminazione in un ammontare certo, ma variabili a seconda dei bisogni del beneficiario;
- essendosi l'appellante limitata a sostenere che vi era stato soltanto un brevissimo periodo in cui il rapporto di convivenza del padre con l'appellata si era interrotto, è risultato provato che
[...]
aveva accolto nella sua abitazione il SInor e che gli aveva prestato Parte_2 Persona_2
assistenza e cure per circa ventisei anni, per cui il presunto valore della rendita vitalizia di €
250,00 mensili in favore del vitaliziato non può ritenersi sproporzionato rispetto al valore dell'immobile ceduto.
A ciò aggiungasi che l'appellante non ha contestato di essersi sempre disinteressata del padre, di essersi appropriata di somme di denaro dello stesso, costituite da canoni di locazione di locazione dell'immobile da aprile 2010 a novembre 2011 per circa € 4.000,00 e di avere prelevato il 07.10.2011 dal conto cointestato con il padre presso la Banca delle Prealpi di San Pietro di
Feletto risparmi per € 63.000,00, la cui restituzione le era stata richiesta dal padre senza alcun riscontro da parte sua (cfr. docc. 3 e 4 primo grado appellata).
Tali circostanze confermano anche l'equità delle presumibili valutazioni sottese alla cessione da parte del SInor della nuda proprietà dell'immobile alla convivente odierna Persona_2
appellata.
Va, quindi, confermata la validità e l'efficacia del contratto di vitalizio oggetto del presente giudizio e l'appello va rigettato. Le spese vanno poste a carico dell'appellante soccombente nella misura liquidata in dispositivo in base al D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni in base ai valori medi, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel procedimento d'appello di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
1) respinge l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di Treviso n. 2387/2023;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese Parte_6 Parte_2
del presente grado di giudizio che liquida in € 6.946.00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, e oltre a CPNA e IVA.
Si dà atto che sussistono, a carico dell'appellante, i presupposti applicativi dell'art. 13, co. 1
quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. sensi dell'art. 1 comma
17 della Legge n. 228/2012 con effetto decorrente dal 30.01.2013.
Così deciso in Venezia in data 03.04.2025.
La Presidente
Dott. Rita Rigoni
Il ConSIliere Estensore
Dott. Maria Gabriella Pennetta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione III Civile
Composta dai magistrati:
Dr.ssa Rita RIGONI Presidente
Dr.ssa Raffaella MARZOCCA ConSIliere
Dr.ssa M. Gabriella PENNETTA ConSIliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTE NZ A
Nella causa promossa in appello con citazione notificata il 17.06.2024
Da
, nata a [...], il [...], ivi residente in [...]
Bruno Giusti, 26 - c.f. , con i procc. dom.ri. avv.ti Emanuel Fogale del Foro C.F._1
(c.f. ) e Riccardo Zamperin (c.f. ), in Castelfranco C.F._2 C.F._3 NE (TV), Piazzetta delle Clarisse 3 Sc. A, Int. 1 (P.E.C.
e , Email_1 Email_2
per procura in calce alla citazione d'appello appellante
contro
:
, nata a [...] l'[...] (C.F. ), Parte_2 C.F._4
residente in [...], con il proc. dom. Alessandro Gallo
(C.F. , in Noale (VE), Via della Bova n.10, (fax n.041.440876; pec: C.F._5
per procura in calce alla comparsa di costituzione Email_3
del giudizio di primo grado avanti il Tribunale di Treviso (R.G. n.7630/2021)
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 2387/2023 - Giudice dr.ssa
Veronica Marchiori - pubblicata il 18.12.2023, emessa nel procedimento R.G. n. 7630/2021, non notificata
in punto: contratti e obbligazioni varie.
Causa trattata all'udienza del 24.03.2025.
CONCLUSIONI:
Il procuratore dell'appellante ha così concluso:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Accertare e dichiarare la nullità del contratto del 24/10/2013 a rogito del notaio di RI NE (TV), Rep. 103.838 stipulato tra il SI. Persona_1
e la SI.ra , per tutti i motivi in atti e per l'effetto condannare la Parte_3 Parte_2
medesima SI.ra alla restituzione di quanto formalmente ricevuto in virtù del Parte_2
citato contratto in favore della SI.ra , quale unica erede del defunto SI. Parte_1 [...] ossia i seguenti immobili: COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO – Parte_3 [...]
M.N. 844 sub 4 – via Provera n. 3 – piano T 1 – cat. A/3 – cl. 2 – vani 7 – R.C.E. Parte_4
361,52 M.N. 844 sub 3 – via Provera – piano T 1 – cat. C/6 – cl. 1 – mq 37 – R.C.E. 89,81;
– 7 51 - ha Controparte_1 Pt_4 Parte_5 CP_2
00.00.25 – R.D.E. 0,12 – R.A.E. 0,08 47 - ha 00.01.96 – R.D.E. 0,91 – R.A.E. 0,66. CP_2
Ordinare all'Ufficio del Territorio di Servizio di Pubblicità Immobiliare di Treviso di procedere alla trascrizione e/o annotazione nei Pubblici Registri dell'emananda sentenza, con esonero per il
Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
IN OGNI CASO Spese e compenso professionale di primo e secondo grado integralmente rifusi.
Il procuratore dell'appellata ha così concluso:
IN VIA PRELIMINARE Dichiararsi inammissibile l'appello per violazione dei requisiti di cui all'art.342, comma 1, c.p.c.
NEL MERITO, IN PRINCIPALITA'
Per le ragioni tutte esposte, accertato e dichiarato che il contratto sottoscritto in data 24.10.2013
tra i Sig.ri e , a ministero Notaio di Parte_3 Parte_2 Persona_1
RI NE (TV), Rep. n.103.838, registrato in data 12.11.2013, è un valido contratto atipico di vitalizio improprio e/o assistenziale, respingersi le domande tutte di parte appellante poiché
infondate sia in fatto che in diritto, non essendo detto contratto nullo per difetto di alea e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza di primo grado n.2387/2023 del Tribunale di
Treviso.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA
1) Solo nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adita Corte di Appello ritenesse sussistente una sproporzione tra contenuto economico delle prestazioni e valore del bene alienato, anche in conseguenza della mancanza di aleatorietà nel contratto sottoscritto in data 24.10.2013 tra i
Sig.ri e , a ministero Notaio di RI Parte_3 Parte_2 Persona_1
NE (TV), Rep. n.103.838, registrato in data 12.11.2013, riqualificarsi in via interpretativa detto contratto, anche ai sensi dell'art.1424 c.c., come valida donazione modale avente ad oggetto i seguenti beni immobili: Comune di San Pietro di Feletto – Catasto Fabbricati - Foglio 7 mappale
844 sub 2 – Via Provera – bene non censibile comune ai sottodescritti subb. 3 e 4 (area scoperta di mq.348); mappale 844 sub 4 – Via Provera n.3 – piano T1 – cat. A/3 – classe 2 – vani 7- R.C.
euro 361,52 (abitazione); mappale 844 sub 3 – Via Provera – piano T – cat. C/6 – classe 1 – mq
37- R.C. euro 89,81 (garage); Comune di San Pietro di Feletto – Catasto Terreni – Foglio 7
mappale 51 – pr. arb.
3 - Ha 00.00.25 - R.D. 0,12 – R.A. 0,08 mappale 847 – sem. arb.
3 - Ha
00.01.96 - R.D. 0,91 – R.A. 0,66. 2) Per l'effetto, respingersi le domande di parte appellante.
3) Ordinarsi al competente conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della emananda sentenza con esonero da ogni responsabilità.
IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio,
oltre rimborso forfetario 15% ed oneri. Si chiede sin d'ora che l'adita Corte di Appello in sede di liquidazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. provveda d'ufficio a condannare l'appellante al pagamento in favore della Sig.ra di una somma equitativamente Parte_2
determinata, ai sensi dell'art.96, comma 3, c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte di cui alla memoria ex art.183, 6° comma, n.2 c.p.c. datata 01.06.2022, opponendosi all'ammissione delle istanze avversarie per i motivi già dedotti nella memoria ex art.183, 6°comma, n. 3 c.p.c. datata
16.06.2022 e poiché non riproposte e pertanto da considerarsi rinunciate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 2387/2023 pubblicata il 18.12.2023 il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa RG. n. 7630/2021 promossa da con citazione Parte_1
notificata il 17.06.2024 – con la quale l'attrice conveniva in giudizio premettendo Parte_2
di essere l'unica figlia ed erede legittima di , deceduto in data 17.06.2021 il Parte_3
quale, con atto notarile del 24.10.2013, aveva trasferito a la nuda proprietà Parte_2
dell'abitazione con terreno e garage pertinenziali sita in Comune di San Pietro di Feletto (TV), via
Provera n. 3, del valore di € 81.000,00, a fronte dell'assunzione da parte della stessa dell'obbligo di provvedere al suo mantenimento vita natural durante, invocando la nullità del contratto qualificato come contratto atipico di mantenimento per mancanza di alea, nella quale si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attorea per la sussistenza dell'alea del Parte_2
contratto concluso e, in via subordinata, che l'atto venisse qualificato come donazione modale –
respingeva le domande attoree, ordinava al conservatore dei registri immobiliari competente per territorio di procedere alla trascrizione della sentenza e condannava l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite.
Avverso la sentenza – pronunciata nel contraddittorio delle parti e all'esito di un'istruttoria con acquisizioni documentali – ha proposto appello censurandola per il seguente Parte_1
unico motivo:
1) omessa ed errata valutazione da parte del Tribunale delle prove documentali e conseguente errata declaratoria della validità del contratto di vitalizio oggetto di causa.
L'appellata si è costituita nel giudizio d'appello preliminarmente chiedendo Parte_2
dichiararsene l'inammissibilità per violazione dei requisiti di cui all'art. 342, comma 1, c.p.c.
Nel merito, ha chiesto accertarsi la validità del contratto oggetto di causa quale contratto atipico di vitalizio improprio o assistenziale, respingersi le domande di parte appellante e, in via subordinata, nell'ipotesi in cui la Corte d'Appello ritenesse sussistente una sproporzione tra contenuto economico delle prestazioni e valore del bene alienato e la mancanza di aleatorietà del contratto, di riqualificare lo stesso anche ai sensi dell'art. 1424 Cod. Civ. come valida donazione modale dell'immobile oggetto di causa.
Depositate le note scritte nei termini assegnati dal G.A. deSInato con proprio decreto del
28.01.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel giudizio di primo grado, promosso con citazione notificata il 17.06.2024, , Parte_1
premettendo di essere l'unica figlia ed erede legittima del SInor deceduto in Parte_3
data 17.06.2021, esponeva che con atto del 24.10.2013 del Notaio di Persona_1
RI NE (TV) il padre aveva trasferito a la nuda proprietà dell'abitazione Parte_2
con terreno e garage pertinenziali sita in Comune di San Pietro di Feletto (TV), via Provera n. 3,
del valore di € 81.000,00 a fronte dell'assunzione da parte della stessa, a titolo di corrispettivo,
dell'obbligo di provvedere al suo mantenimento vita natural durante fornendogli vitto, vestiario,
alloggio cure, mediche, farmaceutiche ed ospedaliere di carattere ordinario e straordinario e quant'altro necessario per il suo normale tenore di vita, non essendo a ciò sufficienti i redditi del cedente, all'epoca pari a circa € 1.100,00.
Sosteneva che tale contratto atipico di mantenimento era nullo per mancanza di alea, in quanto la controprestazione della convenuta sarebbe consistita nell'assunzione di un non meglio precisato obbligo di mantenimento meramente materiale in favore di soggetto che per età (88
anni) e patologie cliniche (Cardiopatia degenerativa e Carcinoma della vescica) aveva una limitatissima aspettativa di vita e disponeva di un proprio reddito.
La convenuta si costituiva in giudizio sostenendo di avere avuto fin dal 1995 una relazione sentimentale con il SInor , il quale si era trasferito presso la sua abitazione Parte_3
lasciando l'immobile oggetto di causa nella disponibilità della figlia attrice, con la quale non aveva un buon rapporto. Successivamente l'attrice si era trasferita altrove e il padre era rientrato nel possesso dell'immobile, che aveva locato a terzi per un canone di circa € 600,00 mensili, continuando a vivere presso l'abitazione della SInora Pt_2
aveva introitato i canoni di locazione dell'immobile da aprile 2010 a Parte_1
novembre 2011; il 07.10.2011 aveva inoltre prelevato dal conto cointestato con il padre la somma di € 63.000,00, costituente tutti i risparmi del genitore, per cui doveva ritenersi evidente l'alea relativa al contratto concluso dal padre.
In via subordinata, chiedeva che l'atto impugnato di nullità venisse riqualificato come donazione modale, sussistendone i presupposti formali e sostanziali.
Con la sentenza impugnata il Tribunale respingeva la domanda attorea evidenziando che,
secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'alea, quale elemento essenziale del contratto di vitalizio atipico e che lo distingue dalla donazione, va riferita alle condizioni del disponente con riferimento alla data della conclusione del contratto.
Nel contratto oggetto di causa, qualificabile come contratto atipico di vitalizio improprio, l'alea era costituita dal fatto che al momento della sottoscrizione dell'atto il SInor , se pure Parte_3
anziano e affetto da patologie comuni nei soggetti della sua età, non era in fin di vita, avendo vissuto per altri otto anni (cfr. doc. 2 primo grado appellata), durante i quali, dal 16 al 26 ottobre
2018, aveva anche affrontato un faticoso viaggio negli USA, prima a Philadelphia poi a Toronto
(cfr. doc. 7 primo grado appellata) insieme alla compagna, convenuta nel giudizio.
Nel corso della loro relazione sentimentale, durata complessivamente ventisei anni, la convenuta aveva provveduto al vitto, all'alloggio e all'accudimento del SInor , le cui condizioni di Pt_3
salute erano peggiorate soltanto negli ultimi tempi a causa di un episodio ischemico, che aveva reso necessarie maggiori cure da parte della convivente, la quale soltanto nell'ultimissimo periodo lo aveva trasferito per poco tempo in una struttura, non essendo più in grado di accudirlo adeguatamente.
L'attrice non aveva contestato l'assistenza prestata al padre dalla SInora né le Pt_2
circostanze dalla stessa dedotte in giudizio, e neppure aveva negato di essersi disinteressata del padre e di avergli sottratto somme di denaro costituite da canoni di locazione e dai risparmi versati sul conto corrente bancario (cfr. docc. 1, 3 e 4 primo grado appellata).
Secondo il Tribunale l'alea del contratto doveva inoltre ritenersi provata dalla mancanza di sproporzione tra il valore complessivo delle prestazioni di vitto, alloggio, cura ed assistenza di cui si era fatta carico l'obbligata e il valore degli immobili alla stessa trasferiti, pacificamente pari ad €
81.000,00.
Così inquadrati i fatti, deve preliminarmente respingersi l'eccezione dell'appellata di inammissibilità dell'appello ai densi dell'art. 342 c.p.c., atteso che l'atto di impugnazione consente di individuare le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva. Va, invero, osservato che “la specificità dei motivi, ex art. 342 cod. proc.
civ., per la rituale proposizione dell'atto di appello, eSIe, anche quando la sentenza di primo grado sia stata integralmente censurata, che, alle argomentazioni in essa svolte, vengano contrapposte quelle dell'appellante volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico poiché la parte volitiva dell'appello deve accompagnarsi ad una componente argomentativa diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. n. 22781 del 27.10.2014; cfr.
anche Cass. ord. n. 13535 del 30.05.2018). E ciò è senz'altro ravvisabile nella specie.
Nel merito l'appello si profila infondato e non meritevole di accoglimento.
Con il primo e unico motivo l'appellante lamenta l'errore del Tribunale nella valutazione delle prove documentali, che avrebbe comportato l'errata declaratoria della validità del contratto di vitalizio oggetto di causa. Sostiene che il Tribunale, dopo aver astrattamente richiamato l'istituto del contratto atipico di vitalizio assistenziale, avrebbe erroneamente ravvisato l'esistenza dell'alea contrattuale nel fatto che all'epoca della stipula del contratto il SInor , nonostante fosse anziano e affetto da Parte_3
alcune patologie, non versava in pericolo di vita, tanto da aver vissuto ulteriori otto anni, oltre che nella proporzionalità delle prestazioni rispettivamente assunte dalle parti.
Tale convincimento non terrebbe conto di dati documentali univoci, quali la sussistenza dei redditi del SInor (cfr. doc. 3 primo grado appellante) e la sua situazione sanitaria (cfr. doc. 2 Parte_3
primo grado appellante), che comproverebbero pacificamente l'assenza dell'alea negoziale.
All'epoca della sottoscrizione del contratto il SInor aveva già 88 anni, per cui Parte_3
non aveva un'aspettativa di vita a lungo termine, avendo ampiamente superato l'aspettativa di vita media (cfr. doc. 6 primo grado appellante) e non godeva di buona salute, essendo affetto da gravi patologie cliniche quali “Cardiopatia degenerativa” e “Carcinoma della vescica” (cfr. doc. 2
primo grado appellante).
La controprestazione prevista nel contratto del 24.10.2013 a fronte dell'immediato trasferimento a parte del SInor della nuda proprietà dell'immobile, del valore di € 81.000,00, sarebbe Parte_3
stata di fatto insussistente rispetto al cespite immobiliare ricevuto dall'odierna appellata in forza del medesimo contratto, anche in considerazione del fatto che il SInor disponeva di Parte_3
entrate mensili certe, pari a complessivi € 1.170,00 (cfr. doc. 3 primo grado appellante).
La SInora avrebbe quindi assunto un'obbligazione priva di effettivo valore economico e Pt_2
non proporzionata al valore dell'immobile ricevuto, per cui il contratto sarebbe privo dell'elemento dell'alea negoziale.
La censura è infondata.
Deve in primo luogo rilevarsi che l'appellante non ha specificatamente contestato, neppure nel presente grado, la ricostruzione dei fatti dedotti dall'appellata come accertati nel giudizio mediante l'allegazione di circostanze contrarie, incompatibili con quelle dedotte dalla controparte,
per cui in merito a tali fatti si è formato il giudicato.
L'iter argomentativo del Tribunale appare logico e coerente con le risultanze documentali e istruttorie e va, pertanto, condiviso.
Deve osservarsi che la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che il contratto con il quale una parte si obbliga a prestare ad un'altra, per tutta la durata della vita, servizi, assistenza e cure personali in corrispettivo della cessione di un bene immobile, va qualificato come negozio atipico,
il quale, pur essendo affine a quello di rendita vitalizia, se ne differenzia per l'intuitus personae
che determina la scelta dell'obbligato, nonché per il carattere non meramente patrimoniale e per l'infungibilità delle prestazioni (cfr. Cass. Civ. Ord. 20.01.2020 n. 1080), consistenti in un “facere”
invece che in un “dare”, come nel vitalizio tipico, e, cioè, in una serie di prestazioni di carattere essenzialmente morale e spirituale, quali la compagnia, l'accompagnamento ed il sostegno morale in favore dell'anziano
L'appellante pone, in sostanza, una questione di interpretazione del contratto in senso diverso da quello ritenuto dal Tribunale, non tenendo conto, in primo luogo, che per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data al contratto dal giudice del merito non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più
interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l'altra (Cass. 12 luglio
2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. 14 novembre 2003, n. 17248).
La sentenza di primo grado ha correttamente stabilito, motivando in maniera del tutto condivisibile, che la censura di nullità del contratto di cessione di immobile a fronte della costituzione di vitalizio per mancanza di causa in ragione dell'asserita assenza di aleatorietà è,
nella specie, infondata. Anche a mente della più recente giurisprudenza, il contratto atipico oggetto della presente lite –
che può qualificarsi come “vitalizio improprio”, “vitalizio alimentare o assistenziale” o “contratto di mantenimento” – differisce dal contratto tipico di rendita vitalizia ex art. 1872 ss. Cod. Civ. “per
l'accentuata spiritualità delle prestazioni assistenziali che ne costituiscono il contenuto, come tali
eseguibili solo da un vitaliziante specificamente individuato alla luce delle sue proprie qualità
personali, e per il carattere più marcato dell'alea che lo riguarda, correlata non solo alla durata
della vita del beneficiario ma anche alla variabilità e discontinuità elle prestazioni suddette,
suscettibili di modificarsi secondo i bisogni (anche in relazione all'età e alla salute del
beneficiario” (Cass. 22009/2016; Cass. 8209/2016).
L'aleatorietà del vitalizio deve essere verificata sulla base di un criterio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione, che il giudice del merito deve effettuare con riferimento al momento di conclusione del contratto, nonché al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza all'epoca esistenti in ordine alla durata della vita ed alle eSIenze assistenziali del vitaliziato (Cass.
23895/2016; Cass. 22009/2016).
La mancanza di alea – e, quindi, la nullità del contratto per difetto di causa – è riscontrabile tutte le volte in cui l'entità della prestazione assicurata sia inferiore o pari ai frutti o agli utili ricavabili dal cespite dovuto, ovvero quando il beneficiario della rendita sia da ritenere prossimo alla morte per malattia o età (Cass. 4825/2016), di modo che “l'alea è esclusa soltanto se, al momento della
conclusione del contratto, il beneficiario era affetto da malattia che, per natura e gravità, rendeva
estremamente probabile un rapido esito letale e che ne abbia determinato la morte dopo breve
tempo, ovvero se il beneficiario abbia un'età talmente avanzata da non potere certamente
sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile”
(Cass. 15848/2016).
Nel caso di specie, come correttamente evidenziato nella motivazione della sentenza impugnata,
al momento della sottoscrizione dell'atto il SInor “pur anziano e affetto da patologie Pt_3 peraltro diffuse tra le persone della sua età, non era affatto in fin di vita. Egli ha vissuto altri 8
anni, durante i quali dal 16 al 26 ottobre 2018 con la Sig.ra ha effettuato anche un Parte_2
impegnativo viaggio negli USA, prima a Philadelphia poi a Toronto”.
La natura delle prestazioni oggetto del vitalizio, essendo esse multiformi e non limitate in qualità
e in quantità quali vitto, alloggio, vestiario, assistenza e cure mediche, farmaceutiche e ospedaliere di carattere ordinario e straordinario e quant'altro potesse occorrere, appare perfettamente compatibile con l'aleatorietà dell'accordo.
A giudizio di questa Corte, se si esaminano le prestazioni a carico di ciascuna parte, si deve giungere alla conclusione che, in considerazione della ragionevole incertezza sulle possibilità di sopravvivenza del beneficiario e sulla natura delle prestazioni assunte dall'appellata, ben può
ravvisarsi l'elemento dell'alea, costituito dall'impossibilità di prevedere in anticipo i vantaggi e le perdite ai quali le parti andavano incontro con la stipulazione dell'atto. Più precisamente, nel valutare se sussista o meno squilibrio tra il valore delle prestazioni offerte dalla vitaliziante ed il valore dell'immobile ceduto dal vitaliziato - e proprio in considerazione della natura aleatoria del contratto di vitalizio assistenziale, che è caratterizzato dalla indeterminatezza della prestazione complessiva cui risulterà obbligato il debitore, commisurata all'incerta durata della vita umana e alla variabilità dei bisogni alimentari, di cura e di assistenza del vitaliziato, e che pertanto postula l'esistenza di una situazione di incertezza circa il vantaggio o lo svantaggio che potrà
alternativamente realizzarsi nello svolgimento e nella durata del rapporto - si deve evidenziare che nel caso concreto:
- si è limitato a cedere la nuda proprietà dell'abitazione con terreno e garage Parte_3
pertinenziali sita in Comune di San Pietro di Feletto (TV), via Provera n. 3, del valore di €
81.000,00;
- non è stato allegato alcun elemento che consenta di affermare che il valore di mercato del compendio ceduto al momento della stipulazione era superiore al prezzo indicato nell'atto; - non è risultato che le condizioni di salute di , di anni 88 all'epoca della stipula Parte_3
dell'atto, fossero tali da farne prevedere il decesso a distanza di breve tempo, tanto è vero che lo stesso è deceduto otto anni dopo la conclusione del contratto;
- le prestazioni assistenziali che la convivente si è obbligata a fornire hanno un Parte_2
contenuto assai ampio e multiforme, essendo di natura non soltanto patrimoniale ma anche morale, come tali non suscettibili di predeterminazione in un ammontare certo, ma variabili a seconda dei bisogni del beneficiario;
- essendosi l'appellante limitata a sostenere che vi era stato soltanto un brevissimo periodo in cui il rapporto di convivenza del padre con l'appellata si era interrotto, è risultato provato che
[...]
aveva accolto nella sua abitazione il SInor e che gli aveva prestato Parte_2 Persona_2
assistenza e cure per circa ventisei anni, per cui il presunto valore della rendita vitalizia di €
250,00 mensili in favore del vitaliziato non può ritenersi sproporzionato rispetto al valore dell'immobile ceduto.
A ciò aggiungasi che l'appellante non ha contestato di essersi sempre disinteressata del padre, di essersi appropriata di somme di denaro dello stesso, costituite da canoni di locazione di locazione dell'immobile da aprile 2010 a novembre 2011 per circa € 4.000,00 e di avere prelevato il 07.10.2011 dal conto cointestato con il padre presso la Banca delle Prealpi di San Pietro di
Feletto risparmi per € 63.000,00, la cui restituzione le era stata richiesta dal padre senza alcun riscontro da parte sua (cfr. docc. 3 e 4 primo grado appellata).
Tali circostanze confermano anche l'equità delle presumibili valutazioni sottese alla cessione da parte del SInor della nuda proprietà dell'immobile alla convivente odierna Persona_2
appellata.
Va, quindi, confermata la validità e l'efficacia del contratto di vitalizio oggetto del presente giudizio e l'appello va rigettato. Le spese vanno poste a carico dell'appellante soccombente nella misura liquidata in dispositivo in base al D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni in base ai valori medi, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel procedimento d'appello di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
1) respinge l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di Treviso n. 2387/2023;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese Parte_6 Parte_2
del presente grado di giudizio che liquida in € 6.946.00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, e oltre a CPNA e IVA.
Si dà atto che sussistono, a carico dell'appellante, i presupposti applicativi dell'art. 13, co. 1
quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. sensi dell'art. 1 comma
17 della Legge n. 228/2012 con effetto decorrente dal 30.01.2013.
Così deciso in Venezia in data 03.04.2025.
La Presidente
Dott. Rita Rigoni
Il ConSIliere Estensore
Dott. Maria Gabriella Pennetta