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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 16/05/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 781/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Di Varese
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 473BIS.49 C.P.C.
nella causa R.G. n. 781/2025, promossa con ricorso depositato il 26.02.2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...],
cittadina italiana, C.F.: , C.F._1
residente in [...],
con l'Avv. Mattia Novello;
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...],
cittadino italiano, C.F.: , C.F._2
residente in [...],
con l'Avv. Mattia Novello;
pagina 1 di 5
7 parte I); con la figlia maggiorenne nata il [...] a [...], e con la Persona_1
figlia minorenne nata il [...] a [...]_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 26/02/2025, richiedevano pronuncia cumulativa ex art. 473bis.49 c.p.c. di separazione personale e successivo scioglimento del matrimonio civile.
La pronuncia di separazione personale veniva richiesta alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. la dimora coniugale sita in Malnate (Va) alla Via Etna n. 4 di proprietà di entrambi i coniugi è stata messa in vendita ed il ricavato verrà suddiviso al 50% tra i coniugi i quali provvederanno successivamente a trovare nuova dimora;
3. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e quindi nessun mantenimento reciproco viene disposto;
Per_ 4. La figlia , maggiorenne ma non economicamente auto sufficiente, sarà libera di decidere dove trasferire la propria residenza. I Sigg.ri ed sono già sin d'ora Parte_2 Pt_1 concordi che il genitore non affidatario verserà all'altro a titolo di mantenimento la somma di € 150,00/mese tramite bonifico su conto corrente bancario entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, detta somma sarà aggiornata automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
5. la figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori i quali eserciteranno Per_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporto con entrambe le linee parentali;
pagina 2 di 5 6. la figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna, ad oggi sita in Per_2
Malnate alla Via Etna n. 4, il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti modalità:
- dal sabato mattina alle ore 09.00 e sino alla domenica sera alle ore 22.00 quando la riporterà presso la dimora materna;
- il martedì ed il giovedì di ogni settimana dalle ore 18.00 alle ore 22.00;
- nell'anno in cui passerà il periodo di vacanze natalizie che va dal 24 dicembre al 30 Per_2 dicembre con la madre, passerà quello che va dal 31 dicembre all'Epifania con il padre e viceversa ad anni alterni salvo diverso accordo tra i genitori. Allo stesso modo Per_2 nell'anno in cui trascorrerà la Pasqua con la madre, passeranno il Lunedì dell'Angelo con il padre e viceversa ad anni alterni sempre salvo diverso accordo tra i genitori;
- trascorrerà con ogni genitore due settimane, anche non continuative, durante le Per_2
vacanze estive da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno;
7. Il Sig. verserà alla Sig.ra la somma di € 150,00 a titolo di mantenimento Parte_2 Pt_1
della figlia minore Il suddetto versamento avverrà su conto corrente bancario Per_2
intestato alla Sig.a entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese. Tale importo sarà Pt_1
aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
8. Quanto alle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche occorrenti per le figlie, il genitore che le avrà anticipate avrà diritto al rimborso da arte dell'altro genitore secondo le regole e le modalità stabilite con specifico protocollo della Corte d'Appello di
Milano, che le parti dichiarano di conoscere e da intendersi qui integralmente trascritto.
9. i coniugi si danno reciprocamente atto che nel caso in cui per impegni lavorativi o di salute nessuno dei due possa occuparsi delle figlie e nemmeno in nonni paterni o materni possano farlo, le spese occorrenti per una baby-sitter, previo avviso reciproco, saranno equamente divise tra loro al 50%;
10. il tutto salvo diverso accordi tra le parti
ALTRE DISPOSIZIONI
pagina 3 di 5 11. Entrambi i coniugi prestano reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia minore ai fini della validità per l'espatrio.
12. le spese di questo giudizio saranno divise equamente tra il Sig. e la Sig.ra Parte_2 Pt_1
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 10/03/2025).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
Poiché il ricorso al Tribunale è stato svolto ex art. 473bis.49 c.p.c., con contestuale richiesta anche della pronuncia divorzile, sub specie di cessazione degli effetti civili del vincolo religioso/scioglimento del vincolo civile, deve essere disposta la contestuale remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile (6 mesi, atteso il ricorso congiunto, decorrenti dalla scadenza del termine per le note, e quindi dal 17/04/2025).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale di , Persona_3
nata a [...] il [...], e , nato a [...]_2
(MT) il 06/08/1983, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data
30/04/2007 in Malnate (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Malnate (anno 2007, atto n. 7, parte I, serie /) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
pagina 4 di 5 2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) DISPONE per la prosecuzione del giudizio come da separata contestuale ordinanza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 08 maggio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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