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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 19/02/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Fatima F.
Mallamaci, disposta la sostituzione dell'udienza del 18 febbraio 2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la comparizione delle parti mediante il deposito delle suddette note nei termini di cui al decreto del 31 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3295 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Parte_1
Polifrone, giusta procura in atti;
ricorrente
E
, in persona del suo Controparte_1
presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Laganà, Dario
Adornato, Ettore Triolo, Valeria Grandizio, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Persona_1
resistente oggetto: revoca del reddito di cittadinanza- ripetizione di indebito conclusioni delle parti come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.11.2024, la ricorrente in epigrafe, titolare di reddito di cittadinanza, esponeva che, con note comunicate in data 11.10.2024, l' disponeva la revoca del beneficio CP_2
con conseguente addebito e richiesta di restituzione di quanto percepito da gennaio 2021 a giugno 2022 per l'importo di euro 12.914,95 e da novembre 2022 a dicembre 2023 per l'importo od euro 10.602,78, per un totale di euro 23.517,73.
1 Allegata l'illegittimità del provvedimento e affermata la sussistenza dei requisiti per godere della prestazione, adiva il Tribunale di Palmi in funzione di giudice del Lavoro e della Previdenza al fine di sentire accertare l'irrepetibilità della somma erogata in favore della ricorrente nel periodo da gennaio 2021 a giugno 2022 per l'importo di euro 12.914,95 e da novembre 2022 a dicembre
2023 per l'importo od euro 10.602,78, per un totale di euro 23.517,73, o per il diverso periodo, o per il diverso importo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, ed annullare il relativo provvedimento restitutorio;
- Si costituiva in giudizio l' che, illustrata la normativa vigente CP_2
in materia, concludeva per il rigetto del ricorso.
Precisava che la ricorrente aveva presentato sei domande di Reddito di cittadinanza dal
17/04/2019 al 07/10/2022, di cui due sono state respinte e quattro accolte.
Tra queste ultime, una risulta decaduta e tre revocate ( del CodiceFiscale_1
17/04/2019; del 09/12/2020; del Controparte_3 Controparte_4
07/10/2022) per la mancanza del requisito della residenza decennale nel territorio italiano, in quanto ella era stata dichiarata “irreperibile”, per un periodo di 3 anni e 10 mesi, dal 27/11/2013 al 21/09/2017, facendo venire meno, di conseguenza, il requisito della residenza decennale per come richiesto dall'art. 2 co. 1 a) 2) DL. 4/2019.
Oggetto del presente giudizio sono le prestazioni erogate e poi revocate, in relazione alle domande del 9.12.2020 e 7.10.2022.
In punto di diritto, si osserva che il reddito di cittadinanza è una prestazione, di natura indubbiamente assistenziale, introdotta dal dl 4/2019 convertito nella legge 26/2019. A mente dell'art. 1, rubricato “Reddito di cittadinanza” si legge “1. E' istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché' diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili…”. L'art. 2 individua i beneficiari, sulla base di requisiti anagrafici, sociali e reddituali e l'art. 3 ne stabilisce la composizione “1. Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi: a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4; b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in
2 abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui”.
L'art. 2 co. 1 lett “a” n. 1 individua la platea dei beneficiari limitando la provvidenza a coloro che sono: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero un suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.
Avuto riguardo alla specifica normativa inerente al RDC, la fattispecie per cui è causa conduce a ritenere che il difetto di una delle condizioni previste, esclude in radice il diritto, con conseguenze anche penalistiche in caso di false dichiarazioni finalizzate a conseguire quanto non spettante.
Nel caso in esame, la prestazione è stata revocata per mancanza del requisito della residenza continuativa in Italia per un periodo di almeno dieci anni, mentre non risultano contestati i requisiti socioeconomici.
In materia di indebito assistenziale la Corte di Legittimità (cfr. Sez. U, Sentenza n. 18046 del
2010) ha affermato il seguente principio di diritto: “Deve allora essere affermato il principio secondo cui in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto.”
Posto che l'azione giudiziaria si configura quale azione di accertamento del diritto a prestazione previdenziale, avente ad oggetto il diritto ed il rapporto e non l'impugnazione/contestazione del provvedimento amministrativo dell'Ente) in base ai principi generali, compete alla parte che agisce in giudizio fornire prova dei presupposti della sussistenza del diritto.
Parte ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto provare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. A della legge n.26/2019.
La difesa della signora afferma la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge per Parte_1 la concessione del beneficio, affermando che la stessa ha avuto residenza “per sommatoria” in
Italia per dieci anni e continuativamente negli ultimi due anni, richiamando come prova un certificato di residenza storico che ha omesso di allegare.
3 L' , dal canto suo, ha allegato le risultanze del documento (archivio anagrafico CP_2 CP_5 unico) dal quale risulta che la è stata dichiarata “irreperibile”, dal comune di Brugherio Parte_1
per un periodo di 3 anni e 10 mesi, dal 27/11/2013 al 21/09/2017.
Per quanto attiene al requisito della residenza ritiene il giudice che, al fine di dimostrare la titolarità del requisito di residenza decennale, non rilevi la residenza risultante dai registri anagrafici essendo sufficiente provare che il richiedente abbia risieduto in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in maniera continuativa, privilegiando, quindi, il dato della residenza effettiva in Italia, con onere di prova a carico del richiedente.
Tale lettura interpretativa trova del resto conforto nella nota del 19 febbraio 2020 del Ministero del Lavoro ove si affermava che “in assenza del requisito formale di iscrizione anagrafica, si ritiene che il requisito sostanziale possa essere accertato limitatamente ai richiedenti che risultano precedentemente cancellati dai registri anagrafici di un comune a seguito di uno dei procedimenti di cancellazione per irreperibilità previsti dall'art. 11, comma 1, lett. C) del vigente
Regolamento anagrafico (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223)”. La suddetta nota precisava che il requisito della residenza in Italia può considerarsi soddisfatto qualora sia dimostrabile l'elemento obiettivo della permanenza continuativa in un Comune italiano. Con nota del 14aprile 2020 il
Ministero del Lavoro specificava che, ai fini dell'accertamento del requisito della residenza continuativa, “i competenti servizi comunali possono chiedere ai soggetti, con regolare titolo di soggiorno, richiedenti il RdC, di dimostrare –qualora non risultasse sufficiente il ricorso alle verifiche anagrafiche –la sussistenza della residenza effettiva, mediante oggettivi ed univoci elementi di riscontro”; a tal fine, “i servizi anagrafici deputati alla verifica del requisito di residenza potranno chiedere ai beneficiari di RdC di dimostrare la sussistenza della residenza effettiva decennale (e di quella della biennale continuativa prima della domanda), […] in collaborazione con il cittadino ed anche con altri Comuni e, solo in esito all'inesistenza, di riscontro obiettivi potrà ritenersi non soddisfatto il requisito di ordine anagrafico”.
Pertanto, parte ricorrente, a fronte della specifica contestazione dell' , avrebbe dovuto far CP_2
emergere, con adeguate allegazioni e produzioni documentali (contratti di lavoro, estratto contributivo, documenti medici, scolastici, contratti di affitto e quant'altro utile), il dato obbiettivo dell'effettiva residenza per il periodo richiesto, di cui la registrazione nei registri anagrafici costituisce una mera presunzione, superabile con altri oggettivi ed univoci elementi di riscontro che attestino la regolare presenza sul territorio.
In atti non si rinviene alcun documento (nemmeno il certificato storico di residenza che si assume allegato) che consenta al giudice di ritenere provato il requisito contestato.
Ciò comporta la reiezione della domanda.
4 Nulla sulle spese, attesa la natura della prestazione oggetto di giudizio.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso;
nulla sulle spese.
Palmi lì, 19 febbraio 2025
IL GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
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