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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 07/12/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO ________________________________________________________________________________________________________________________________
IL TRIBUNALE DI VASTO
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabrizio Pasquale, alla pubblica udienza del 10/11/2025, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429
c.p.c., sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 972/2022 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: RISARCIMENTO DANNI EX ART. 2050 C.C.
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. IARLORI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA, presso il cui studio, con sede in Vasto, in C.so Mazzini n. 340/E, è
elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
(p.iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. IULIANO ANTONIO e dall'avv. DE RITIS LUCA, presso il cui studio, con sede in Lanciano, alla Via San Francesco
D'assisi n. 4, è elettivamente domiciliata;
TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 2 Setto re Civile
RESISTENTE
*****************
LETTI gli atti e la documentazione di causa;
ASCOLTATE le conclusioni rassegnate dai difensori delle parti;
PREMESSO IN FATTO CHE
1. ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la Parte_1 [...]
per ivi sentire dichiarare la convenuta responsabile dell'illecito Controparte_1
trattamento dei propri dati personali e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni che ne sono conseguiti, per lesione del diritto alla riservatezza, quantificati nella complessiva somma di € 50.000,00 – o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia -
oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese di lite.
A sostegno delle proprie ragioni, la ricorrente ha dedotto che: a) in data 03/10/2011, la resistente provvedeva a rilasciare copia di referti medici, relativi ad esami CP_1
ematochimici da lei eseguiti tra i mesi di marzo e giugno 2010, a mani del coniuge richiedente, , sprovvisto di apposita delega e in assenza del consenso Parte_2
dell'interessata; b) tale documentazione veniva utilizzata dal di lei marito nel giudizio di separazione all'epoca in corso, con il fine di ottenere l'assegnazione della casa coniugale con collocazione dei figli minori presso il padre, sull'assunto che dai referti medici fosse inferibile lo stato di soggetto dedito all'uso di alcol della c) la condotta Parte_1
perpetrata dal personale del nosocomio ha determinato un lesione del diritto alla riservatezza della ricorrente - in violazione ai dettami di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196 e succ. mod. e al G.D.P.R. n. 679/2016 - posto che le certificazioni rilasciate dai laboratori di analisi o dagli altri organismi sanitari possono essere ritirate da persone diverse dai diretti interessati, solo sulla base di una delega scritta e mediante la consegna
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delle stesse in busta chiusa, circostanze non rinvenibili nel caso di specie;
d) a causa dell'illecita divulgazione dei predetti dati personali, la ricorrente è stata esposta al rischio di vedersi negata la collocazione abitativa dei figli minori ed è incorsa in uno stato di profonda agitazione e disagio, con consequenziale lesione del diritto a vivere serenamente e danno all'immagine e alla reputazione nell'ambito del contesto familiare;
e) per tali ragioni, la stessa avrebbe, a suo dire, patito danni non patrimoniali, prudenzialmente quantificati nella somma di € 50.000,00.
2. La costituitasi in giudizio, ha contestato le Controparte_1
circostanze allegate dall'attore ed ha specificamente eccepito: a) in via preliminare, la decadenza dall'azione per intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno, ex art. 2947 c.c.; b) nel merito, la legittimità dell'operato del personale amministrativo, per aver rilasciato la copie dei predetti referti al coniuge della in osservanza alla disposizione di cui all'art. 82, D.Lgs. n. Parte_1
196/2003, vigente all'epoca del fatto, stante le ragioni di urgenza paventate dal coniuge
(ricovero urgente della moglie nel reparto di ginecologia); c) il difetto di Parte_2
prova del danno risarcibile, nonché del nesso di causalità tra la condotta e il danno;
d) il difetto di prova in ordine al quantum debeatur della richiesta risarcitoria.
3. Con ordinanza del 28/04/2023, il giudice ha rigettato le istanze istruttorie formulate dalle parti, per tutti i motivi ivi indicati, con contestuale fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi il 10/11/2025 in modalità
telematica, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
In tale sede, parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti:
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa:
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- rimettere la causa in istruttoria ai fini dell'ammissione e dell'acquisizione delle prove
per testi capitolate e ritualmente richieste nel ricorso introduttivo, al fine di provare i concreti pregiudizi allegati a titolo di danno non patrimoniale subito dalla ricorrente,
per i motivi di cui tutti in narrativa;
rigettare la richiesta di parte resistente di dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto della ricorrente al risarcimento danni
derivante dalla violazione privacy, per i motivi di cui tutti in narrativa. Nel merito: accertare e dichiarare l'illiceità del trattamento dei dati personali effettuato
dall' in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., per avere comunicato informazioni personali, relative alla salute
della ricorrente, ad un soggetto terzo, in violazione dei principi base e degli obblighi in
materia di sicurezza del trattamento;
e, per l'effetto: dichiarare illegittima ed ingiustificata la diffusione dei dati personali relativi alla salute della ricorrente, con
conseguente vulnerazione del diritto alla riservatezza della signora Parte_1
condannare l' in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., al risarcimento dei danni patiti dalla sig.ra per Parte_1
effetto della lesione al diritto alla riservatezza cagionato alla stessa dalla condotta
illecita tenuta dalla resistente che possono quantificarsi in € 50.000,00
(cinquantamila//00) od in quell'altra somma maggiore o minore che verrà accertata o
valutata anche in via equitativa;
rigettare la domanda di parte resistente volta ad accertare e dichiarare la responsabilità della ricorrente per asserita lite temeraria ex
art.96 c.p.c., per difetto dei presupposti, per i motivi di cui tutti in narrativa;
rigettare tutte le ulteriori domande, richieste ed eccezioni formulate da parte resistente, per i
motivi di cui tutti in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre
accessori, come per legge”.
4. Parte resistente ha formulato le seguenti
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CONCLUSIONI
“a) In via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dalla presunta violazione della privacy configuratasi in
data 03.10.2011, atteso che il risarcimento oggetto del giudizio e derivante dalla violazione del codice della privacy è di natura extracontrattuale assoggettato, pertanto,
al termine di prescrizione quinquennale e non sussistono atti interruttivi della prescrizione a decorrere dall'esperita negoziazione assistita del 27.05.2015 promossa
dalla parte ricorrente;
b) nel merito ed in via principale, accertare e dichiarare il difetto di prova del danno e del nesso di causalità tra danno ed evento. In particolare, il caso
che ci occupa ha ad oggetto il rilascio di documentazione sanitaria avvenuto nell'anno
2011, periodo in cui vigeva la disciplina di cui al D.lgs n. 196 del 30.06.2003 denominato codice della privacy. Dalla relazione del Dott. (depositata in atti) è emerso Per_1
che i referti della ricorrente sono stati consegnati al marito senza alcuna delega, in quanto costui avrebbe rappresentato la necessità di farli visionare ai sanitari del reparto
di ginecologia ove la moglie era stata ricoverata con urgenza, dichiarando di aver eseguito tale incombente in perfetta buona fede al fine di evitare, sulla base del
sollecito del marito, sia che la stessa non potesse ottenere le tempestive cure mediche, sia condotte astrattamente assimilabili all'omissione di soccorso e/o di atti di ufficio.
Vieppiù, in base all'art. 82 del D.lgs n. 196/2003 all'epoca vigente, i predetti certificati potevano essere rilasciati anche ad un familiare o convivente, come è accaduto nel caso
di specie. Si inferisce che, in base a quanto espressamente dichiarato nel promemoria scritto nel 2012 dal Dott. , “visto il carattere d'urgenza della Persona_2
richiesta, il sottoscritto ha provveduto alla ristampa degli esami in laboratorio”, il
rilascio della documentazione al marito della sarebbe avvenuto secondo le Parte_1
previsioni di cui all'art. 84 del codice privacy menzionato, che prevedeva che in caso di
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urgenza e necessità, nell'impossibilità dell'interessato, i dati siano comunicati ai
soggetti elencati all'art. 82 comma 2, tra cui vi è anche il coniuge. La circostanza, poi, che il marito abbia utilizzato la documentazione sanitaria per finalità diverse da quelle
Con dichiarate ne rende illegittimo l'uso da parte di quest'ultimo, ma non certo della convenuta in giudizio, pertanto il ricorrente ometteva di provare la gravità della lesione
Con e la serietà del danno riportato, nonché il nesso di causalità tra la condotta della ed il danno;
c) sempre in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza
della gravità della lesione e della serietà del danno non imputabili alla condotta della resistente ASL Lanciano-Vasto-Chieti; d) in via subordinata, accertare e dichiarare sotto
il profilo del quantum debeatur non provata e fondata la richiesta risarcitoria di €.
50.000,00 avanzata da controparte nel ricorso introduttivo del giudizio, atteso che priva di fondamento e sostegno probatorio;
e) sempre in via subordinata, accertare e
dichiarare l'insussistenza del petitum e della causa petendi oggetto del ricorso della ricorrente e conseguentemente accertare e dichiarare la responsabilità della ricorrente
Sig.ra per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. con condanna al risarcimento Parte_1
dei danni, sussistendo nel caso di specie sia i presupposti soggettivi che oggettivi della
lite temeraria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
RITENUTO IN DIRITTO CHE
1. Occorre, preliminarmente, vagliare la sollevata eccezione di decadenza dall'azione per decorso del termine di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno per fatto illecito, al fine di dichiararne l'infondatezza.
A tal proposito, ha dedotto la resistente che, dal giorno in cui il fatto illecito è stato posto in essere (03/10/2011), l'unico atto interruttivo della prescrizione - precedente alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio – sarebbe rappresentato dall'invito alla
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stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita, incontestatamente pervenutole in data 27/05/2015.
Occorre, pertanto, valutare se vi è stato un atto interruttivo della prescrizione nel lasso temporale 27/05/2015 – 27/05/2020 e, comunque, sino all'atto della notifica del ricorso introduttivo.
Parte ricorrente ha sostenuto di aver inviato due distinte e-mail, rispettivamente nelle date del 14/07/2017 e dell'11/07/2022 (cfr. doc. 3, fasc. ricorrente), con le quali ha espressamente interrotto la decorrenza del termine. A ben vedere, può ritenersi che tali e-mail siano qualificabili come atti di costituzione in mora, per l'espresso rimando che esse contengono alla richiesta di risarcimento danni già avanzata dalla (cfr. Parte_1
doc. 3, pagg. 8 e 7: “rif vs prot 355/LAN del 13/06/12 nei vs confronti”), nonché per l'espressa indicazione che le comunicazioni inoltrate erano valevoli “ai fini
dell'interruzione della prescrizione” della domanda risarcitoria.
Viene, quindi, in rilievo il tema della idoneità del messaggio di posta elettronica,
contenente la costituzione in mora del debitore, a fungere da atto interruttivo della prescrizione.
Non vi è dubbio che l'atto di costituzione in mora, interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 1219 c.c., deve essere redatto per iscritto. In punto di diritto, si osserva che la giurisprudenza più recente e condivisa da questo giudice ha affermato che la e-mail con firma elettronica ordinaria costituisce un documento informatico con firma elettronica
“semplice”, ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 20, comma 1 bis, D.Lgs. n. 82/05. Quest'ultima disposizione prevede che “l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito
della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in
relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora
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di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in
conformità alle Linee guida”. Secondo la Suprema Corte, il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma “semplice” è un documento informatico ai sensi dell'art. 2712 c.c.;
se non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, esso forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate;
se ne sono contestati la provenienza od il contenuto, il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve valutarlo in una con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità, avendo riguardo al formato del file in cui il messaggio di posta è stato salvato, alle proprietà di esso, alla sintassi adottata,
alla grafica (cfr., Cass. n. 14046/24).
1.1. Nella specie, occorre osservare che alcuna contestazione specifica è stata mai sollevata dalla resistente, né rispetto alla provenienza o al contenuto delle predette e-
mail, né soprattutto rispetto alla effettiva ricezione ad un indirizzo di posta verosimilmente ad essa riconducibile (urp@asl2abruzzo.it). La difatti, si è limitata CP_1
ad asserire genericamente che dalla data del 27/05/2025 “non vi sono stati atti interruttivi della prescrizione, che è così maturata e decorsa oltre i cinque anni previsti
per legge”, nulla argomentando rispetto alla documentazione tempestivamente versata in atti dalla ricorrente;
a fronte di siffatta contestazione generica – del tutto equivalente a una non contestazione, in virtù di consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., 04/11/2021, n. 31837) - può ritenersi dimostrato che le e-mail in questione sono state inviate e sottoscritte dal difensore della ricorrente e giunte a destinazione, nella piena sfera di conoscibilità della resistente, interrompendo così la decorrenza dei termini di prescrizione quinquennale nelle date del 14/07/2017 e dell'11/07/2022.
Sulla scorta di tali considerazioni, deve ritenersi tempestiva la proposizione della
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domanda risarcitoria avanzata nel ricorso introduttivo depositato il 16/10/2022 e certamente notificato in data antecedente allo spirare del termine di prescrizione, in ragione dell'avvenuta costituzione di controparte in data 20/03/2023.
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente, pertanto, non è degna di accoglimento e deve essere rigettata.
2. Passando alla disamina del merito, la domanda di parte ricorrente è infondata e, pertanto, non merita di essere accolta.
La totale carenza di prova in merito all'an e al quantum debeautur dei pregiudizi asseritamente subiti rende ultronea ogni ulteriore valutazione, imponendo il rigetto della domanda.
Rileva il fatto che parte ricorrente non abbia sufficientemente provato i danni subiti in conseguenza della condotta asseritamente illecita posta in essere dalla resistente. La
domanda di parte attrice è, infatti, sprovvista di ogni valida prova idonea a comprovare, non solo la sussistenza di qualsiasi pregiudizio non patrimoniale - qualificato come
“esposizione al reale e concreto pregiudizio di vedersi negata la collocazione abitativa dei figli minori” e come danno “al suo diritto a vivere serenamente […], sulla sfera
emotiva dell'istante, sulla sua immagine e sulla reputazione sociale nell'ambito del contesto familiare” – ma anche la sua esatta entità, genericamente quantificata nella somma di € 50.000,00 nell'atto di citazione in giudizio.
3. Orbene, la fattispecie in questione attiene al tema della risarcibilità del danno non patrimoniale da illecito trattamento dei dati personali, disciplinata dall'art. 15, D.Lgs. n.
196 del 2003, applicabile rationae temporis nel caso di specie.
Il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass.,
08/01/2019, n. 207; Cass., 17/09/2020, n.19328; Cass., 10/02/2020, n.3133), riconduce
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l'illecito trattamento di dati personali ad un'ipotesi di responsabilità oggettiva, anche alla luce dell'esplicito rinvio compiuto dalla legge (cfr., testo art. 15, D.Lgs. n. 196 del 2003), all'art. 2050 c.c. Pertanto, il danneggiato che lamenti la lesione dell'interesse non patrimoniale può limitarsi a dimostrare l'esistenza del danno e del nesso di causalità rispetto al trattamento illecito, mentre spetta al danneggiante titolare del trattamento,
eventualmente in solido col responsabile, dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee per evitare il danno. Questo schema è parzialmente confermato anche nel nuovo
GDPR (art. 82.3 GDPR) che, sulla base del principio di responsabilizzazione
(accountability), addossa al titolare del trattamento dei dati - eventualmente in solido con il responsabile - il rischio tipico di impresa (art. 2050 c.c.).
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di onere della prova, in caso di illecito trattamento dei dati personali, il pregiudizio non patrimoniale non è in re ipsa,
ma deve essere allegato e provato da parte dell'attore, a pena di uno snaturamento della funzione della responsabilità aquiliana. La posizione attorea è, tuttavia, agevolata dal regime più favorevole dell'onere della prova, descritto all'art. 2050 c.c., rispetto alla regola generale del danno aquiliano, nonché dalla possibilità di dimostrare il danno anche solo tramite presunzioni semplici e dal risarcimento secondo equità (cfr. Cass.,
08/01/2019, n. 207; Cass., 25/01/2017, n. 1931; Cass., 23/05/2016, n. 10638).
Per altro verso, il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della C.E.D.U., non si sottrae alla verifica della gravità della lesione e della serietà del danno (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato), alla stregua dei parametri generali scolpiti dalle sentenze gemelle delle Sezioni Unite n. 26972-26975 dell'11/11/2008; infatti, anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di
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solidarietà ex art. 2 Cost., di cui la regola di tolleranza della lesione minima costituisce intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto, non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 del codice della privacy, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva. Il relativo accertamento di fatto è, tuttavia, rimesso al giudice di merito e resta ancorato alla concretezza della vicenda materiale portata alla cognizione giudiziale ed al suo essere maturata in un dato contesto temporale e sociale (cfr. Cass., 15/07/2014, n. 16133; Cass., 13/10/2016, n.
20615; Cass., 08/01/2019, n. 227).
Il titolare del trattamento, per non incorrere in responsabilità, deve dimostrare che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile e non può limitarsi alla prova negativa di non aver violato le norme (e, quindi, di essersi conformato ai precetti), occorrendo la prova positiva di aver valutato autonomamente il rischio di impresa, purché tipico, cioè
prevedibile, e attuato le misure organizzative e di sicurezza tali da eliminare o ridurre il rischio connesso alla sua attività. In ogni caso, l'accertamento del danno non patrimoniale
è un accertamento di fatto, "rimesso al giudice di merito e resta ancorato alla concretezza della vicenda materiale portata alla cognizione giudiziale ed al suo essere
maturata in un dato contesto temporale e sociale" (cfr. Cass. n.16133/2014, citata).
3.1. Nel caso di specie, come innanzi evidenziato, la non ha assolto agli oneri Parte_1
probatori su di essa incombenti. La stessa non ha fornito sufficienti elementi atti a dimostrare la sussistenza di un danno risarcibile, essendosi essa limitata alla mera allegazione del danno non patrimoniale come sofferenza personale per il rischio di non ottenere presso di sé la collocazione dei figli minori, nel corso del giudizio di separazione,
a fronte di un asserito stato di alcolismo, oltreché per il sentimento di vergogna e frustrazione derivante dal timore che i propri congiunti potessero reputarla un'etilista.
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Difatti, la documentazione versata in atti dalla ricorrente consta unicamente dei referti degli esami ematochimici da lei eseguiti tra i mesi di marzo e giugno 2010 e del mero stralcio di un quesito al c.t.u., avente ad oggetto la valutazione delle capacità genitoriali di entrambi i coniugi, anche con particolare riferimento all'asserito (e - per quanto evincibile dal corredo probatorio a disposizione di questo giudice - non sufficientemente provato) stato di alcolismo della madre. Nulla ha dimostrato in merito al paventato rischio di collocazione dei figli minori presso l'abitazione del padre – circostanza verosimilmente non verificatasi, in quanto non addotta dalla ricorrente - né tantomeno rispetto alla conoscenza dell'asserito abuso di alcol da parte dei congiunti della i quali Parte_1
non risulta neppure che ne siano stati informati, perché, ad esempio, sottoposti ad escussione testimoniale sui fatti di causa (e, quindi, sull'etilismo) nel giudizio di separazione.
Da tali considerazioni discende che non può desumersi, neppure in via presuntiva, che la abbia patito i lamentati pregiudizi, con grave compromissione della propria Parte_1
sfera emotiva e relazionale, a causa della comunicazione dei propri dati sanitari al di lei marito, da parte del personale della resistente. CP_1
Per lo stesso motivo, neppure l'eventuale espletamento della prova orale richiesta da parte ricorrente le avrebbe consentito di dimostrare la sussistenza dei predetti presupposti risarcitori, essendo le circostanze articolate nei capitoli di prova di carattere puramente valutativo o dedotte in modo generico o estranee al thema decidendum della controversia o tali che, quantunque provate, non sarebbero state idonee a dimostrare la fondatezza della domanda, come già chiarito nell'ordinanza emessa in data 28/04/2023.
In assenza di prove sul lamentato danno non patrimoniale, la domanda risarcitoria è
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inesorabilmente destinata al rigetto, non essendo, oltretutto, consentito al giudice - a fronte dell'assoluto difetto di prova circa i fatti costitutivi del diritto azionato - di supplire alle lacune probatorie della parte.
Deve essere, infatti, chiarito che un simile vuoto di allegazione e di prova non può essere validamente surrogato dal ricorso ad una liquidazione equitativa dei danni.
Invero, il potere discrezionale che l'art. 1226 cod. civ. conferisce al giudice del merito è rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare, e non può ritenersi idoneo a surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (cfr. Cass., 11/05/2010, n. 11368; Cass., 18/04/2007, n. 9244).
Nella fattispecie, avendo parte ricorrente omesso qualsiasi prova sui lamentati danni (e non avendo, comunque, dedotto nulla sulla impossibilità o particolare difficoltà di provare il danno nel suo preciso ammontare), la domanda risarcitoria deve essere necessariamente rigettata.
4. La resistente ha avanzato domanda di condanna della al CP_1 Parte_1
risarcimento dei danni per lite temeraria, la quale - a sua volta - non può essere accolta perché sfornita di prova, sia in ordine all'an che al quantum delle pretese risarcitorie.
Giova in proposito ricordare che, in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, il principio ripetutamente affermato in giurisprudenza
è quello per cui "la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente alla parte istante, sia dell' "an" che del "quantum debeatur" o che, pur
essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili
dagli atti di causa" (cfr., ex plurimis, Cass., 08.06.2007, n. 13395).
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5. Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza: questo implica che al rigetto della domanda principale segue la condanna di parte attrice al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo. In
particolare, tenuto conto della natura della controversia, nonché della importanza, della difficoltà e del numero delle questioni giuridiche affrontate, come pure dell'attività
svolta dall'avvocato davanti al giudice, il calcolo dei compensi professionali è stato effettuato sulla base dei valori tariffari medi applicabili allo scaglione di riferimento, ai sensi del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni diversa
[...]
richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
RIGETTA la domanda di cui in epigrafe;
CONDANNA al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_3
delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 8.758,40 (di cui €
[...]
0,00 per spese documentate, € 7.616,00 per compensi professionali ed € 1.142,40 per rimborso forfettario spese generali, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, aggiornato al
D.M. n. 147 del 13 agosto 2022), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, 07/12/2025.
IL GIUDICE dott. Fabrizio Pasquale
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