Articolo 2 della Legge 20 ottobre 1952, n. 1347
Articolo 1
Versione
22 novembre 1952
Art. 2.
Le somme di cui al precedente articolo saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1951-52 sul capitolo 53.
Alla copertura della spesa sara' provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento sul capitolo 51 del predetto stato di previsione.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 22 novembre 1952