Art. 2.
Le somme di cui al precedente articolo saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1951-52 sul capitolo 53.
Alla copertura della spesa sara' provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento sul capitolo 51 del predetto stato di previsione.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Le somme di cui al precedente articolo saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1951-52 sul capitolo 53.
Alla copertura della spesa sara' provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento sul capitolo 51 del predetto stato di previsione.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.