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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/11/2025, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
R.G. 398/2024
La Corte di Appello di Ancona composta dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Est.
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 398/24 RG e promossa con atto di citazione
DA
Parte_1
Part ( ) (C.F. ), con sede in Milano, via
[...] P.IVA_1
Domenichino n. 5 (all. A), rappresentata e difesa, dall'avv. Paolo Bonalume con studio (LMS) in Milano, corso Magenta 84
- Appellante -
CONTRO
C.F. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2
Direttore Generale pro-tempore Dr.ssa , corrente in 60124 Ancona (AN) CP_2 via S. Margherita n. 5 rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico RM del Foro di
Macerata e con lui elettivamente domiciliato presso lo studio legale RM &
Associati in 62012 Civitanova Marche (MC) via Silvio Pellico n. 8
- Appellato - Oggetto: Appello avverso Sentenza del Tribunale di Ancona n. 61/2024 pubblicata in data 15.01.2024 in materia di cessione credito
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Voglia la Corte d'Appello di Ancona, previo annullamento e riforma della sentenza impugnata n. 61/24 emessa dal Tribunale di Ancona e pubblicata il 15 gennaio 2024 nel giudizio RG 4475/21 instaurato – nuova denominazione di Parte_1 [...]
– nei confronti dell' Parte_1 Controparte_3
e notificata il 12 marzo 2024
[...]
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di ei confronti dell'Istituto: Parte_1
Part
• € 3.566,70 quale sorte capitale, portata dalle seguenti 6 fatture cedute a dalle seguenti società, già decurtate le note di credito ivi parimenti indicate:
FORNITRICE NUMERO DATA EMISSIONE DATA SCADENZA IMPORTO
BAXTER SP 20128082 07/10/2020 06/12/2020 290.00
BAXTER SP 20237558 29/12/2020 27/02/2021 1248.00
12101328 31/03/2021 20/06/2021 7999.00 Controparte_4
31210031 19/01/2021 23/03/2021 7.50 Controparte_4
92100308 24/02/2021 16/05/2021 1825.60 Controparte_4
92100543 29/03/2021 15/06/2021 2021.20 Controparte_4
12102601 21/06/2021 21/06/2021 -7999.00 Controparte_4
31210332 05/05/2021 05/05/2021 -1825.60 Controparte_4
• gli interessi di mora maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e – con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nel predetto elenco pag. 2/16 (colonna “Data Scadenza”) e già riportata nell'elenco prodotto sin dalla citazione sub doc. 2 – sino alla data di pagamento
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data d notifica dell'atto di citazione
• gli interessi di mora, maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e pagata dall' ma in ritardo e portata dalle fatture riepilogate nell'elenco che si produce Pt_2 sub doc. 1: interessi al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nel predetto elenco (colonna “Data Scadenza”) – e già riportata nell'elenco prodotto con la citazione sub doc. 2 sino alla data di pagamento (indicata anche nel predetto elenco sub doc. 1)
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale azionata con la citazione e pagata dall ma in ritardo e portata dalle Pt_2 fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 1: interessi moratori che alla data di notifica dell'atto di citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' , oltre interessi su ciascun Pt_2 importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento di ciascuna fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo
• € 5.036,76 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi pag. 3/16 di mora sono già stati fatturati mediante i documenti denominati Note Debito, riepilogate negli elenchi prodotti con l'atto di citazione sub doc. 5A -5B (ora DOC. 4
PARTE 1, 2,3), di cui: Part
- € 4.377,88, di cui alle Note Debito emesse da che aveva acquistato (oltre al capitale anche) gli interessi di mora da una serie di società fornitrici analiticamente indicate nel dettaglio allegato a ciascuna Nota Debito. Tali Note sono riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 4A (ora DOC. 4 PARTE 1) Part
- € 321,82 di cui alla Nota Debito emessa da in relazione ad interessi di mora che erano stati ad essa ceduti dalla società ZE s.r.l. (le Note Debito sono, infatti, precedute da “PF”). Tali Note Debito sono riepilogate nell'elenco prodotto sub doc.
4B (ora DOC. 4 PARTE 2)
- € 337,06 sono portati dalle Note Debito emesse dalla società BFF SPV s.r.l. che ha Part ceduto le Note Debito a . Tali Note Debito sono riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 4B (ora DOC. 4 PARTE 3)
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note
Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
• € 7.760,00 dovuti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, portato dalle fatture prodotte sub doc. 5 e riepilogate sub doc. 6
(ora DOC. 5), corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle sottostanti fatture (indicate in ciascuna fattura) il cui termine di pagamento non è stato rispettato, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo condannare l' al relativo pagamento in favore di CP_1 Parte_1 oltre alle spese del giudizio di primo grado e con condanna dell' a restituire a CP_1
Part
le somme da essa eventualmente pagate/da pagare a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata:
pag. 4/16 IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1 confronti dell' della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare CP_1
l' a pagare a la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di CP_1 Parte_1 sorte capitale, interessi di mora e interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D.
Lgs. n. 231/02.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M.
n. 55/14, oltre CPA e successive.
Per l'appellato
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona Adita, contrariis rejectis,
1) dichiarare nullo e/o improcedibile e/o inammissibile e/o comunque infondato l'appello proposto dalla società nel presente contenzioso per i Parte_1 motivi esposti nella narrativa del presente atto e per l'effetto, respingere l'appello, così come proposto nei confronti della sentenza n. 61/2024 del
15.01.2024 in R.G. 4475/2024 Repert. 138/2024 del 15.01.2024 del Tribunale di
Ancona e respingere tutte le domande proposte da parte avversa in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti nella superiore narrativa e/o comunque nel corso del presente giudizio;
per l'ulteriore effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado n.
61/2024 del 15.01.2024 del Tribunale di Ancona R.G. 4475/2024; in via subordinata, solo per la denegata ipotesi di mancato accoglimento della conclusione n.
1) che precede, anche in parte, si chiede comunque l'accoglimento delle seguenti conclusioni,
(già avanzate nel giudizio di primo grado R.G. 4475/2024):
a) previo accertamento dell'infondatezza di tutte le domande dell'attrice e previo accertamento dell'inesistenza di tutti i crediti azionati nel presente giudizio dalla società avverso l' Parte_1 Controparte_1 per le ragioni illustrate nel superiore atto e/o nel corso del presente
[...] contenzioso, per l'effetto dei detti accertamenti, rigettare tutte le domande pag. 5/16 avversarie e respingere ogni pretesa creditoria dell'attrice;
b) in ogni caso, respingere tutte le domande spiegate nel corso del presente giudizio dalla società attrice avverso la convenuta;
c) in ogni caso con vittoria di spese, compensi, competenze ed onorari di lite.
Ai fini della legge istitutiva del contributo unificato e successive modifiche, si dichiara che il valore della presente controversia ha lo stesso valore dichiarato dalla controparte/attrice e che rientra nello stesso scaglione dichiarato dall'attrice”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio Parte_1
l' chiedendo, sulla premessa Controparte_5 di essere cessionaria delle società fornitrici dell'ente convenuto, il pagamento di crediti per sorte capitale per un importo pari ad euro 192.439,42, oltre interessi di mora anatocistici e rimborso ex art. 6 d.lgs 231/02, e dell'importo di € 5.036,76 quale ulteriore somma, maturata a titolo di interessi di mora per tardivo pagamento di crediti diversi dalla sorte nonché interessi anatocistici ed il rimborso ex art. 6 d.lgs 231/02.
Si costituiva con comparsa di risposta l' Controparte_1 contestando tutte le affermazioni avversarie e chiedendo il rigetto della domanda. Part Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. comma sesto la riduceva la pretesa del proprio credito per sorte principale da € 192.439,42 richiesta in citazione ad € 17.692,75 per le fatture riepilogate nell'elenco di cui al doc. n. 11 avversario e che detto importo Part veniva ulteriormente ridotto nel foglio di precisazione delle conclusioni laddove la chiedeva l'importo per sorte di € 14.911,55.
Con la Sentenza n. 61/2024 pubblicata in data 15.01.2024 il Tribunale di Ancona così decideva
P.Q.M.
Respinge tutte le domande di parte attrice e condanna alla rifusione delle spese Pt_1 di costituzione e rappresentanza in favore di che liquida in euro 22.457 per CP_3 compensi, oltre esborsi documentati ed accessori di legge, e rimborso forfettario 15%. pag. 6/16 Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza di Parte_1 primo grado per i motivi meglio specificati nel prosieguo.
L' si è costituito chiedendo in rito Controparte_1
l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello e, nel merito, il suo rigetto.
Sulla precisazione delle conclusioni ed il deposito delle memorie di cui all'art. 190 cpc la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione ex art. 342 c.p.c. di inammissibilità in rito del gravame proposto, che non implica un giudizio avente ad oggetto la sua fondatezza, attenendo unicamente alla redazione delle argomentazioni a sostegno della domanda di riforma della sentenza di primo grado ed imponendo che il gravame non sia meramente devolutivo, ma si esplichi in una richiesta di revisione della decisione in chiave critica delle argomentazioni del giudice a quo.
La sollevata eccezione dev'essere disattesa anche alla luce dei principi affermati da
Cass. SS.UU. n. 27199/2017 tenuto conto del fatto che l'appellante ha sufficientemente indicato e chiarito i capi della sentenza che intende impugnare e i relativi motivi, idoneamente e comprensibilmente sviluppando la parte volitiva e quella argomentativa.
La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. non pare, infatti, comportare una significativa novità dei principi già in precedenza stabiliti in materia di specificità dei motivi d'appello, né la osservanza di particolari tecniche redazionali, dovendosi sempre tenere presente l'obiettivo della previsione che è quello di porre sia il giudice sia la parte appellata in grado di compiutamente conoscere le critiche svolte rispetto alla sentenza, per quest'ultima al fine di poter esplicare il suo esercizio di difesa in merito. Che tali requisiti siano nella specie soddisfatti si evince dalla piena estrinsecazione del contraddittorio, essendo risultato che i motivi di appello sono stati inequivocabilmente e pienamente intesi dall'appellata.
Con plurimi motivi di appello la censura la sentenza di primo grado per aver Pt_1 il Giudice di primo grado, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., rigettato la domanda avente ad oggetto il pagamento di crediti per sorte capitale oltre interessi di mora, pag. 7/16 anatocistici ed il rimborso ex art. 6 d.lgs 231/02, in ragione del mancato assolvimento da parte dell'istituto di credito appellante del proprio onere probatorio, in ordine alla cessione dei crediti da parte delle società fornitrici alla e per quanto riguarda Pt_1 il rapporto sottostante tra le società fornitrici e l' Controparte_1
stante la produzione documentale frammentaria, lacunosa e, peraltro, non
[...] conforme ai principi di legge che prevedono che, quando la domanda si fonda su documenti, l'attore ha l'onere di indicare in modo specifico nell'atto introduttivo del giudizio (art. 163 c.p.c., comma 3, n. 5) quelli che offre in comunicazione e, altresì, di inserirli nel fascicolo di parte e di elencarli nel relativo indice, che deve essere sottoscritto dal cancelliere ex art. 74 disp. att. c.p.c., e comunicato alle altre parti ex art. 87 disp. att. c.p.c.
Eccepisce invece la l'avvenuto deposito della documentazione idonea a Pt_1 provare la pretesa creditoria, consistente nell'elenco dei crediti, negli atti di cessione delle fatture, nei contratti/delibere di aggiudicazione della gara/ordinativi con i quali l' ha richiesto alle società fornitrici le Controparte_1 forniture/prestazioni, nei documenti comprovanti l'erogazione delle forniture/prestazioni a favore dell' medesimo e nelle fatturazioni emesse nei suoi CP_1 confronti. Inoltre la si duole della mancata pronuncia del giudice di prime Pt_1 cure sulla domanda ad avente ad oggetto l'ulteriore somma, maturata a titolo di interessi di mora per tardivo pagamento di crediti diversi dalla sorte capitale, meglio indicata nelle Note di debito emesse, nonché degli interessi anatocistici ed il rimborso ex art. 6
d.lgs 231/02. Infine la impugna la statuizione giudiziale sulla liquidazione Pt_1 delle spese di lite.
Con comparsa di risposta l' nel Controparte_1 chiedere nel merito il rigetto del gravame, ripropone le medesime argomentazioni, eccezioni e controdeduzioni già svolte in primo grado a confutazione della domanda avversaria consistenti nella nullità delle cessioni dei crediti e, conseguente, la mancanza di legittimazione attiva della , in alcuni casi per indeterminatezza Pt_1 dell'oggetto e genericità della domanda , stante l'omessa indicazione negli atti di cessione dei crediti ceduti e la non determinabilità dei crediti futuri ed incerti, in altri, pag. 8/16 per l'omessa produzione delle cessioni stesse nonchè delle notifiche delle medesime;
nella violazione delle formalità previste dall'art. 69, comma 1 e 3 del R.D. n. 2440/1923 per le cessioni di credito nei confronti della P.A.; nella nullità dei contratti originari sottesi al rapporto di fornitura tra le società cedenti e l'istituto di ricovero appellato per carenza di forma scritta ad substantiam prevista per i contratti stipulati con la PA, attesa la mancata produzione in giudizio dei medesimi da parte della;
nella non Pt_1 debenza delle ulteriori voci di credito richieste avente ad oggetto gli interessi di mora, anatocistici ed il rimborso forfettario ex art. 6 d.lgs 231/02, sia per quanto riguarda la sorte capitale, sia per le Note di debito emesse per il tardivo pagamenti di crediti diversi.
L'appello va parzialmente accolto, seppur nei limiti di cui al prosieguo.
Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida” che “(...) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n°
1113/15).
Viene in primo luogo in rilievo la questione inerente alla nullità dei contratti originari sottesi al rapporto di fornitura tra le società cedenti e l'istituto di ricovero appellato poiché carenti della forma scritta ad substantiam prevista per i contratti stipulati con la
PA.
Tale questione ha trovato ingresso nel presente giudizio sin dalla comparsa di risposta di primo grado dell' dal cui tenore si Controparte_6 evince quanto segue. Part
“C) Inesistenza del diritto di credito della pag. 9/16 C1) Nullità dei contratti e dei rapporti giuridici sottesi alle cessioni di credito
(mancanza di forma scritta).
I crediti per sorte vantanti nella presente causa civile dalla sia in Parte_1 ordine alla richiesta di € 192.439,42 sia quelli per i cosiddetti “ulteriori interessi” di €
5.036,76, (quest'ultimo importo a loro volta deriverebbe da diversa sorte capitale/crediti diversi), sono del tutto inesistenti e le relative domande andranno senz'altro rigettate poiché vi è la più completa carenza della forma scritta dei contratti originari intercorsi con l' , odierna convenuta: in questo modo, a fronte della CP_3 nullità ex art. 1418 c.c. dei contratti e/o dei rapporti giuridici e/o degli accordi sottesi alle cessioni di credito invocate dall'attrice nella citazione introduttiva, deriva l'inesistenza del credito per sorte e dei relativi accessori (interessi e risarcimento). Part Tra l'altro, la nullità dei contratti di fornitura azionati da per carenza di forma scritta ad substantiam è rilevabile d'ufficio poiché l' ha natura di Istituto di diritto CP_3 pubblico ex legge R.M. n. 21/2006 e quindi, assoggettata alla disciplina del codice dei contratti pubblici e con necessaria stipula dei contratti in forma scritta ad substantiam...
C2) Mancanza di documentazione e dei contratti quale prova delle forniture e delle prestazioni di servizi da cui deriverebbero i crediti sottesi al presente contenzioso.
Vengono, poi, anche ad essere contestate le forniture e prestazioni di servizi che l'attrice sostiene essere state eseguite in favore dell' rilevando che non è stata CP_3 fornita alcuna prova né dei contratti sottesi alle forniture/prestazioni di servizi, né è stata fornita alcuna prova e/o indizio circa le avvenute consegne dei beni e/o in merito all'esecuzione delle singole prestazioni di servizi.”
Con la memoria ex art. 183 VI comma cpc la ha controeccepito quanto Pt_1 segue:
“Con riferimento all'eccezione di nullità dei contratti per difetto di forma scritta ad substantiam, è infondata per le seguenti ragioni.
Ciò precisato, si rileva che Controparte ha sempre ricevuto le forniture per il cui pagamento sono state emesse le fatture azionate, senza mai rifiutarle (sul presupposto dell'assenza di contratto).
pag. 10/16 Tra l'altro, sarebbe inimmaginabile pensare che per un così lungo periodo temporale
Controparte fosse priva di un contratto con i fornitori, contratto volto al ricevimento di prestazioni indispensabili per la collettività. Inoltre, si ribadisce e rileva quanto segue:
− controparte non ha mai contestato di aver ricevuto le forniture per il cui pagamento le predette società avevano emesso le fatture − nessuna contestazione è stata sollevata neppure a seguito del ricevimento delle fatture, delle cessioni dei crediti e delle intimazioni di pagamento − mai Controparte ha rifiutato l'erogazione delle forniture, come sarebbe invece dovuto accedere per l'ipotesi di assenza di un contratto. Tale comportamento sostanziale, ante processuale, di Controparte, costituisce chiaramente una conferma circa l'esistenza del rapporto contrattuale.
Solo per scrupolo, si rileva che tale comportamento - accettazione delle forniture - peraltro integrerebbe gli estremi di una ratifica del contratto per facta concludentia”
Alla luce delle contrapposte tesi suindicate, va sottoposto al vaglio delibativo il compendio documentale prodotto dalla a conforto della propria domanda, Pt_1 posto come acclarato che in forza della interpretazione data all'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923, i contratti della pubblica amministrazione richiedono la forma scritta ad substantiam.
Va premesso come per quanto riguarda i crediti derivanti dal mancato pagamento della sorte capitale questi, all'esito della riduzione della pretesa operata dalla in Pt_1 sede di appello, hanno per oggetto le sole fatture emesse dalle società AX ed
[...]
; mentre per quanto riguarda le Note di Debito (n. 90001487, 90010774, CP_4
90006443, PF90016688, 260, 261 e 262) emesse per i crediti dovuti per gli interessi di mora a seguito del tardivo pagamento di altre forniture, queste riguardano le fatture emesse dalle società AX SP, MP AL SP, CA International SR,
Brystol Myers Squibb SR, Ge Healthcare SR, Telecom AL SP, Alifax SR,
Althea AL SP, Hikma AL SP, Servizi Ospedalieri SP, ZE SR , ME
GN SR e PI SP.
Dallo scrutinio della documentazione versata in atti dalla si rinviene quanto Pt_1 segue. pag. 11/16 Per tutte le società fornitrici sono state depositate le fatture emesse nonché, in parte, gli ordinativi di acquisto effettuati dall' Controparte_1
Per quanto attiene alle società AX SP, Brystol Myers Squibb SR, Ge Healthcare
SR, Telecom AL SP, Alifax SR, Althea AL SP, Servizi Ospedalieri SP,
ZE SR, ME GN SR e PI SP non è stato depositato alcun contratto attuativo / integrativo.
Per quanto riguarda la società Hikma è stata depositata la Determina di aggiudicazione della gara di appalto emessa dall' . CP_3
Per quanto riguarda la società CA AL è stata depositata la Determina di aggiudicazione della gara di appalto nonché il contratto attuativo ma solo in copia, privo di data e di sottoscrizione.
Occorre a questo punto rilevare come le fatture, i documenti di trasporto e singoli ordinativi di acquisto non rivestono valenza probatoria idonea a superare il mancato deposito dei contratti stipulati tra le società fornitrici cedenti e l' , non CP_3 costituendo prova, se non presuntiva (inammissibile in caso di contratti con forma scritta ad substantiam), del rapporto sottostante (contratto di fornitura).
A maggior ragione le determine emanate dall' appellato non si prospettano CP_1 quali elementi sufficienti ad integrare il requisito della forma scritta richiesta per i negozi stipulati con Enti pubblici, trattandosi di meri documenti interni, unilaterali e di natura meramente propedeutica alla manifestazione esterna della volontà negoziale, e che necessitano quindi di essere trasfusi in un atto sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto obbligatorio con le indispensabili determinazioni assunte in ordine alle prestazioni da eseguire e alla remunerazione da corrispondere (cfr. Cass. n. 5234 del 15/03/2004 “Tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione - anche quando essa agisca "iure privatorum" - richiedono la forma scritta "ad substantiam", non potendo a tal fine venire in rilievo la deliberazione dell'organo collegiale dell'Ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura (costituente atto pag. 12/16 interno preparatorio del negozio) non tradottasi in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed al compenso da corrispondere. Da ciò consegue che il contratto privo della forma scritta "ad substantiam" è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive, nonché a manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi”; e anche Cass. n. 15488 del 06/12/2001 e Cass. n. 13385 del
22/06/2005; cfr. altresì Cass. Sez.Un.ord. n. 13849 del 19/05/2023).
Assume, la che l' ha sempre Pt_1 Controparte_7 Parte_3 ricevuto le forniture senza mai rifiutarle né contestarle così come le fatturazioni emesse dalle società fornitrici che ha provveduto in larga parte a saldare, riconoscendo quindi implicitamente il debito assunto, e che “Tale comportamento sostanziale, ante processuale, di Controparte, costituisce chiaramente una conferma circa l'esistenza del rapporto contrattuale. Solo per scrupolo, si rileva che tale comportamento - accettazione delle forniture - peraltro integrerebbe gli estremi di una ratifica del contratto per facta concludentia”.
Tale argomentazione risulta priva di pregio.
Il contratto privo della forma scritta, prevista ad substantiam, risulta nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi escludere, dunque, l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive nonché a manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi. Per giurisprudenza costante infatti “La volontà di obbligarsi della p.a. non può dedursi per implicito da singoli atti (nella specie, di fatturazione di forniture), dovendo essere manifestata nelle forme, necessariamente rigide, richieste dalla legge, tra cui la forma scritta "ad substantiam", anche in caso di rinnovo o di proroga del contratto), con la conseguenza che, qualora non sopravvenga la formale stipulazione, il privato fornitore non può far valere alcuna responsabilità per colpe della controparte, derivando l'invalidità del negozio da disposizioni generali, da presumersi note agli interessati, che pag. 13/16 escludono l'affidamento incolpevole della parte adempiente, fatta salva, ovviamente,
l'azione di arricchimento in caso di provata utilitas della prestazione in favore della p.a
(Cassazione civile sez. I, 27/07/2004, n.14099, Cass. 15 marzo 2004, n. 5234; Cass. 14 dicembre 2006, n. 26826; Cass. 26 ottobre 2007, n. 22537). Ciò atteso che “la forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A. è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia nell'interesse della stessa P.A., agevolando detta forma l'espletamento della funzione di controllo, ed è, quindi, espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione previsti dall'art. 97 della costituzione, con la conseguenza che la sentenza del giudice di pace che abbia escluso la necessità della predetta forma scritta è ricorribile per cassazione (Cass. Civ. 15720/00); non può supplire alla forma scritta né la condotta della P.A., anche ove essa si traduca in un comportamento concludente protrattosi nel tempo (Cass., sez. 6-3, 23 giugno 2011, n.
13886), né la delibera dell'ente, costituendo essa un mero atto interno e preparatorio
(Cass., sez. 1, 22 febbraio 2008, n. 4532).
Solo con riferimento alla cessione che riguarda la società MP AL RL è stato depositato dalla il contratto di affidamento Rep. 4786/2015 sottoscritto dalla Pt_1 società fornitrice e dall' Tale documento Controparte_1 negoziale riporta all'art. 2 (Durata del contratto) “Il contratto avrà la durata di 5
(cinque) anni, con decorrenza dalla data effettiva di collaudo positivo del sistema”. Le fatture cedute, i cui crediti sono stati azionati in questa sede dalla siccome Pt_1 emesse negli anni 2018, 2019 e 2020, rientrano tutte nel periodo di vigenza del predetto contratto che pertanto deve considerarsi a tutti gli effetti fonte generatrice dell'azionata pretesa creditoria in riferimento al rapporto negoziale sorto tra MP AL RL e dall' Controparte_1
Dai documenti rubricati come “ND 2021_90006443 (dettaglio)” e “ND 2021_90001487
(dettaglio)”, riportanti le fatture tardivamente pagate dall' e quindi la somma CP_3 degli interessi di mora dovuti, si evince che le fatture emesse dalla MP AL RL
pag. 14/16 hanno generato un credito complessivo di euro 1.240,30, somma quindi dovuta alla Pt_1 da parte dell' Su tale somma
[...] Controparte_1 saranno dovuti, altresì, gli interessi anatocistici da calcolarsi secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002 - ovvero solo dal giorno della domanda giudiziale (in assenza di convenzione posteriore alla loro scadenza) e solamente sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi (cfr. Cassazione civile sez. III 30 novembre 2010 n. 24267).
Sarà dovuto altresì il rimborso forfettario di cui all'art. 6 del d.lgs 231/2002 : il secondo comma del richiamato art.6 prevede infatti che “Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”. In difetto di prova di un danno in misura maggiore, questo può essere liquidato in misura forfettaria nel solo complessivo importo di € 40,00 previsto dalla legge, non prevedendo questa alcun criterio di adeguamento, moltiplicata per il numero di fatture emesse da MP AL
e tardivamente saldate dall' , pari ad euro 240,00 (euro 40 x 6). CP_3
L'appello va quindi parzialmente accolto;
resta assorbita ogni ulteriore doglianza.
L'esito finale del presente grado di giudizio, che ha visto l'accoglimento dell'appello solo in termini esigui e residuali, giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
PQM
la Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1
Part
) (C.F. , contro l'
[...] P.IVA_1 [...]
(C.F. ), avverso la Sentenza del Tribunale di Controparte_1 P.IVA_2
Ancona n. 61/2024 pubblicata in data 15.01.2024
così decide pag. 15/16 - accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata
- condanna l' al pagamento in favore di Controparte_1
l'importo di euro 1.240,30 a titolo di interessi moratori determinati ex Parte_1 artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/02, come novellato dal d.lgs. n. 192/12, oltre agli interessi anatocistici sugli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi prima della domanda giudiziale e all'importo di euro 240,00 ex art. 6, comma 2 d.lgs. n. 231/02;
- compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 4.11.2025
Il Presidente Est.
Dr.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
R.G. 398/2024
La Corte di Appello di Ancona composta dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Est.
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 398/24 RG e promossa con atto di citazione
DA
Parte_1
Part ( ) (C.F. ), con sede in Milano, via
[...] P.IVA_1
Domenichino n. 5 (all. A), rappresentata e difesa, dall'avv. Paolo Bonalume con studio (LMS) in Milano, corso Magenta 84
- Appellante -
CONTRO
C.F. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2
Direttore Generale pro-tempore Dr.ssa , corrente in 60124 Ancona (AN) CP_2 via S. Margherita n. 5 rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico RM del Foro di
Macerata e con lui elettivamente domiciliato presso lo studio legale RM &
Associati in 62012 Civitanova Marche (MC) via Silvio Pellico n. 8
- Appellato - Oggetto: Appello avverso Sentenza del Tribunale di Ancona n. 61/2024 pubblicata in data 15.01.2024 in materia di cessione credito
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Voglia la Corte d'Appello di Ancona, previo annullamento e riforma della sentenza impugnata n. 61/24 emessa dal Tribunale di Ancona e pubblicata il 15 gennaio 2024 nel giudizio RG 4475/21 instaurato – nuova denominazione di Parte_1 [...]
– nei confronti dell' Parte_1 Controparte_3
e notificata il 12 marzo 2024
[...]
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di ei confronti dell'Istituto: Parte_1
Part
• € 3.566,70 quale sorte capitale, portata dalle seguenti 6 fatture cedute a dalle seguenti società, già decurtate le note di credito ivi parimenti indicate:
FORNITRICE NUMERO DATA EMISSIONE DATA SCADENZA IMPORTO
BAXTER SP 20128082 07/10/2020 06/12/2020 290.00
BAXTER SP 20237558 29/12/2020 27/02/2021 1248.00
12101328 31/03/2021 20/06/2021 7999.00 Controparte_4
31210031 19/01/2021 23/03/2021 7.50 Controparte_4
92100308 24/02/2021 16/05/2021 1825.60 Controparte_4
92100543 29/03/2021 15/06/2021 2021.20 Controparte_4
12102601 21/06/2021 21/06/2021 -7999.00 Controparte_4
31210332 05/05/2021 05/05/2021 -1825.60 Controparte_4
• gli interessi di mora maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e – con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nel predetto elenco pag. 2/16 (colonna “Data Scadenza”) e già riportata nell'elenco prodotto sin dalla citazione sub doc. 2 – sino alla data di pagamento
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data d notifica dell'atto di citazione
• gli interessi di mora, maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e pagata dall' ma in ritardo e portata dalle fatture riepilogate nell'elenco che si produce Pt_2 sub doc. 1: interessi al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nel predetto elenco (colonna “Data Scadenza”) – e già riportata nell'elenco prodotto con la citazione sub doc. 2 sino alla data di pagamento (indicata anche nel predetto elenco sub doc. 1)
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale azionata con la citazione e pagata dall ma in ritardo e portata dalle Pt_2 fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 1: interessi moratori che alla data di notifica dell'atto di citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' , oltre interessi su ciascun Pt_2 importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento di ciascuna fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo
• € 5.036,76 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi pag. 3/16 di mora sono già stati fatturati mediante i documenti denominati Note Debito, riepilogate negli elenchi prodotti con l'atto di citazione sub doc. 5A -5B (ora DOC. 4
PARTE 1, 2,3), di cui: Part
- € 4.377,88, di cui alle Note Debito emesse da che aveva acquistato (oltre al capitale anche) gli interessi di mora da una serie di società fornitrici analiticamente indicate nel dettaglio allegato a ciascuna Nota Debito. Tali Note sono riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 4A (ora DOC. 4 PARTE 1) Part
- € 321,82 di cui alla Nota Debito emessa da in relazione ad interessi di mora che erano stati ad essa ceduti dalla società ZE s.r.l. (le Note Debito sono, infatti, precedute da “PF”). Tali Note Debito sono riepilogate nell'elenco prodotto sub doc.
4B (ora DOC. 4 PARTE 2)
- € 337,06 sono portati dalle Note Debito emesse dalla società BFF SPV s.r.l. che ha Part ceduto le Note Debito a . Tali Note Debito sono riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 4B (ora DOC. 4 PARTE 3)
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note
Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
• € 7.760,00 dovuti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, portato dalle fatture prodotte sub doc. 5 e riepilogate sub doc. 6
(ora DOC. 5), corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle sottostanti fatture (indicate in ciascuna fattura) il cui termine di pagamento non è stato rispettato, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo condannare l' al relativo pagamento in favore di CP_1 Parte_1 oltre alle spese del giudizio di primo grado e con condanna dell' a restituire a CP_1
Part
le somme da essa eventualmente pagate/da pagare a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata:
pag. 4/16 IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1 confronti dell' della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare CP_1
l' a pagare a la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di CP_1 Parte_1 sorte capitale, interessi di mora e interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D.
Lgs. n. 231/02.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M.
n. 55/14, oltre CPA e successive.
Per l'appellato
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona Adita, contrariis rejectis,
1) dichiarare nullo e/o improcedibile e/o inammissibile e/o comunque infondato l'appello proposto dalla società nel presente contenzioso per i Parte_1 motivi esposti nella narrativa del presente atto e per l'effetto, respingere l'appello, così come proposto nei confronti della sentenza n. 61/2024 del
15.01.2024 in R.G. 4475/2024 Repert. 138/2024 del 15.01.2024 del Tribunale di
Ancona e respingere tutte le domande proposte da parte avversa in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti nella superiore narrativa e/o comunque nel corso del presente giudizio;
per l'ulteriore effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado n.
61/2024 del 15.01.2024 del Tribunale di Ancona R.G. 4475/2024; in via subordinata, solo per la denegata ipotesi di mancato accoglimento della conclusione n.
1) che precede, anche in parte, si chiede comunque l'accoglimento delle seguenti conclusioni,
(già avanzate nel giudizio di primo grado R.G. 4475/2024):
a) previo accertamento dell'infondatezza di tutte le domande dell'attrice e previo accertamento dell'inesistenza di tutti i crediti azionati nel presente giudizio dalla società avverso l' Parte_1 Controparte_1 per le ragioni illustrate nel superiore atto e/o nel corso del presente
[...] contenzioso, per l'effetto dei detti accertamenti, rigettare tutte le domande pag. 5/16 avversarie e respingere ogni pretesa creditoria dell'attrice;
b) in ogni caso, respingere tutte le domande spiegate nel corso del presente giudizio dalla società attrice avverso la convenuta;
c) in ogni caso con vittoria di spese, compensi, competenze ed onorari di lite.
Ai fini della legge istitutiva del contributo unificato e successive modifiche, si dichiara che il valore della presente controversia ha lo stesso valore dichiarato dalla controparte/attrice e che rientra nello stesso scaglione dichiarato dall'attrice”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio Parte_1
l' chiedendo, sulla premessa Controparte_5 di essere cessionaria delle società fornitrici dell'ente convenuto, il pagamento di crediti per sorte capitale per un importo pari ad euro 192.439,42, oltre interessi di mora anatocistici e rimborso ex art. 6 d.lgs 231/02, e dell'importo di € 5.036,76 quale ulteriore somma, maturata a titolo di interessi di mora per tardivo pagamento di crediti diversi dalla sorte nonché interessi anatocistici ed il rimborso ex art. 6 d.lgs 231/02.
Si costituiva con comparsa di risposta l' Controparte_1 contestando tutte le affermazioni avversarie e chiedendo il rigetto della domanda. Part Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. comma sesto la riduceva la pretesa del proprio credito per sorte principale da € 192.439,42 richiesta in citazione ad € 17.692,75 per le fatture riepilogate nell'elenco di cui al doc. n. 11 avversario e che detto importo Part veniva ulteriormente ridotto nel foglio di precisazione delle conclusioni laddove la chiedeva l'importo per sorte di € 14.911,55.
Con la Sentenza n. 61/2024 pubblicata in data 15.01.2024 il Tribunale di Ancona così decideva
P.Q.M.
Respinge tutte le domande di parte attrice e condanna alla rifusione delle spese Pt_1 di costituzione e rappresentanza in favore di che liquida in euro 22.457 per CP_3 compensi, oltre esborsi documentati ed accessori di legge, e rimborso forfettario 15%. pag. 6/16 Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza di Parte_1 primo grado per i motivi meglio specificati nel prosieguo.
L' si è costituito chiedendo in rito Controparte_1
l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello e, nel merito, il suo rigetto.
Sulla precisazione delle conclusioni ed il deposito delle memorie di cui all'art. 190 cpc la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione ex art. 342 c.p.c. di inammissibilità in rito del gravame proposto, che non implica un giudizio avente ad oggetto la sua fondatezza, attenendo unicamente alla redazione delle argomentazioni a sostegno della domanda di riforma della sentenza di primo grado ed imponendo che il gravame non sia meramente devolutivo, ma si esplichi in una richiesta di revisione della decisione in chiave critica delle argomentazioni del giudice a quo.
La sollevata eccezione dev'essere disattesa anche alla luce dei principi affermati da
Cass. SS.UU. n. 27199/2017 tenuto conto del fatto che l'appellante ha sufficientemente indicato e chiarito i capi della sentenza che intende impugnare e i relativi motivi, idoneamente e comprensibilmente sviluppando la parte volitiva e quella argomentativa.
La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. non pare, infatti, comportare una significativa novità dei principi già in precedenza stabiliti in materia di specificità dei motivi d'appello, né la osservanza di particolari tecniche redazionali, dovendosi sempre tenere presente l'obiettivo della previsione che è quello di porre sia il giudice sia la parte appellata in grado di compiutamente conoscere le critiche svolte rispetto alla sentenza, per quest'ultima al fine di poter esplicare il suo esercizio di difesa in merito. Che tali requisiti siano nella specie soddisfatti si evince dalla piena estrinsecazione del contraddittorio, essendo risultato che i motivi di appello sono stati inequivocabilmente e pienamente intesi dall'appellata.
Con plurimi motivi di appello la censura la sentenza di primo grado per aver Pt_1 il Giudice di primo grado, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., rigettato la domanda avente ad oggetto il pagamento di crediti per sorte capitale oltre interessi di mora, pag. 7/16 anatocistici ed il rimborso ex art. 6 d.lgs 231/02, in ragione del mancato assolvimento da parte dell'istituto di credito appellante del proprio onere probatorio, in ordine alla cessione dei crediti da parte delle società fornitrici alla e per quanto riguarda Pt_1 il rapporto sottostante tra le società fornitrici e l' Controparte_1
stante la produzione documentale frammentaria, lacunosa e, peraltro, non
[...] conforme ai principi di legge che prevedono che, quando la domanda si fonda su documenti, l'attore ha l'onere di indicare in modo specifico nell'atto introduttivo del giudizio (art. 163 c.p.c., comma 3, n. 5) quelli che offre in comunicazione e, altresì, di inserirli nel fascicolo di parte e di elencarli nel relativo indice, che deve essere sottoscritto dal cancelliere ex art. 74 disp. att. c.p.c., e comunicato alle altre parti ex art. 87 disp. att. c.p.c.
Eccepisce invece la l'avvenuto deposito della documentazione idonea a Pt_1 provare la pretesa creditoria, consistente nell'elenco dei crediti, negli atti di cessione delle fatture, nei contratti/delibere di aggiudicazione della gara/ordinativi con i quali l' ha richiesto alle società fornitrici le Controparte_1 forniture/prestazioni, nei documenti comprovanti l'erogazione delle forniture/prestazioni a favore dell' medesimo e nelle fatturazioni emesse nei suoi CP_1 confronti. Inoltre la si duole della mancata pronuncia del giudice di prime Pt_1 cure sulla domanda ad avente ad oggetto l'ulteriore somma, maturata a titolo di interessi di mora per tardivo pagamento di crediti diversi dalla sorte capitale, meglio indicata nelle Note di debito emesse, nonché degli interessi anatocistici ed il rimborso ex art. 6
d.lgs 231/02. Infine la impugna la statuizione giudiziale sulla liquidazione Pt_1 delle spese di lite.
Con comparsa di risposta l' nel Controparte_1 chiedere nel merito il rigetto del gravame, ripropone le medesime argomentazioni, eccezioni e controdeduzioni già svolte in primo grado a confutazione della domanda avversaria consistenti nella nullità delle cessioni dei crediti e, conseguente, la mancanza di legittimazione attiva della , in alcuni casi per indeterminatezza Pt_1 dell'oggetto e genericità della domanda , stante l'omessa indicazione negli atti di cessione dei crediti ceduti e la non determinabilità dei crediti futuri ed incerti, in altri, pag. 8/16 per l'omessa produzione delle cessioni stesse nonchè delle notifiche delle medesime;
nella violazione delle formalità previste dall'art. 69, comma 1 e 3 del R.D. n. 2440/1923 per le cessioni di credito nei confronti della P.A.; nella nullità dei contratti originari sottesi al rapporto di fornitura tra le società cedenti e l'istituto di ricovero appellato per carenza di forma scritta ad substantiam prevista per i contratti stipulati con la PA, attesa la mancata produzione in giudizio dei medesimi da parte della;
nella non Pt_1 debenza delle ulteriori voci di credito richieste avente ad oggetto gli interessi di mora, anatocistici ed il rimborso forfettario ex art. 6 d.lgs 231/02, sia per quanto riguarda la sorte capitale, sia per le Note di debito emesse per il tardivo pagamenti di crediti diversi.
L'appello va parzialmente accolto, seppur nei limiti di cui al prosieguo.
Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida” che “(...) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n°
1113/15).
Viene in primo luogo in rilievo la questione inerente alla nullità dei contratti originari sottesi al rapporto di fornitura tra le società cedenti e l'istituto di ricovero appellato poiché carenti della forma scritta ad substantiam prevista per i contratti stipulati con la
PA.
Tale questione ha trovato ingresso nel presente giudizio sin dalla comparsa di risposta di primo grado dell' dal cui tenore si Controparte_6 evince quanto segue. Part
“C) Inesistenza del diritto di credito della pag. 9/16 C1) Nullità dei contratti e dei rapporti giuridici sottesi alle cessioni di credito
(mancanza di forma scritta).
I crediti per sorte vantanti nella presente causa civile dalla sia in Parte_1 ordine alla richiesta di € 192.439,42 sia quelli per i cosiddetti “ulteriori interessi” di €
5.036,76, (quest'ultimo importo a loro volta deriverebbe da diversa sorte capitale/crediti diversi), sono del tutto inesistenti e le relative domande andranno senz'altro rigettate poiché vi è la più completa carenza della forma scritta dei contratti originari intercorsi con l' , odierna convenuta: in questo modo, a fronte della CP_3 nullità ex art. 1418 c.c. dei contratti e/o dei rapporti giuridici e/o degli accordi sottesi alle cessioni di credito invocate dall'attrice nella citazione introduttiva, deriva l'inesistenza del credito per sorte e dei relativi accessori (interessi e risarcimento). Part Tra l'altro, la nullità dei contratti di fornitura azionati da per carenza di forma scritta ad substantiam è rilevabile d'ufficio poiché l' ha natura di Istituto di diritto CP_3 pubblico ex legge R.M. n. 21/2006 e quindi, assoggettata alla disciplina del codice dei contratti pubblici e con necessaria stipula dei contratti in forma scritta ad substantiam...
C2) Mancanza di documentazione e dei contratti quale prova delle forniture e delle prestazioni di servizi da cui deriverebbero i crediti sottesi al presente contenzioso.
Vengono, poi, anche ad essere contestate le forniture e prestazioni di servizi che l'attrice sostiene essere state eseguite in favore dell' rilevando che non è stata CP_3 fornita alcuna prova né dei contratti sottesi alle forniture/prestazioni di servizi, né è stata fornita alcuna prova e/o indizio circa le avvenute consegne dei beni e/o in merito all'esecuzione delle singole prestazioni di servizi.”
Con la memoria ex art. 183 VI comma cpc la ha controeccepito quanto Pt_1 segue:
“Con riferimento all'eccezione di nullità dei contratti per difetto di forma scritta ad substantiam, è infondata per le seguenti ragioni.
Ciò precisato, si rileva che Controparte ha sempre ricevuto le forniture per il cui pagamento sono state emesse le fatture azionate, senza mai rifiutarle (sul presupposto dell'assenza di contratto).
pag. 10/16 Tra l'altro, sarebbe inimmaginabile pensare che per un così lungo periodo temporale
Controparte fosse priva di un contratto con i fornitori, contratto volto al ricevimento di prestazioni indispensabili per la collettività. Inoltre, si ribadisce e rileva quanto segue:
− controparte non ha mai contestato di aver ricevuto le forniture per il cui pagamento le predette società avevano emesso le fatture − nessuna contestazione è stata sollevata neppure a seguito del ricevimento delle fatture, delle cessioni dei crediti e delle intimazioni di pagamento − mai Controparte ha rifiutato l'erogazione delle forniture, come sarebbe invece dovuto accedere per l'ipotesi di assenza di un contratto. Tale comportamento sostanziale, ante processuale, di Controparte, costituisce chiaramente una conferma circa l'esistenza del rapporto contrattuale.
Solo per scrupolo, si rileva che tale comportamento - accettazione delle forniture - peraltro integrerebbe gli estremi di una ratifica del contratto per facta concludentia”
Alla luce delle contrapposte tesi suindicate, va sottoposto al vaglio delibativo il compendio documentale prodotto dalla a conforto della propria domanda, Pt_1 posto come acclarato che in forza della interpretazione data all'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923, i contratti della pubblica amministrazione richiedono la forma scritta ad substantiam.
Va premesso come per quanto riguarda i crediti derivanti dal mancato pagamento della sorte capitale questi, all'esito della riduzione della pretesa operata dalla in Pt_1 sede di appello, hanno per oggetto le sole fatture emesse dalle società AX ed
[...]
; mentre per quanto riguarda le Note di Debito (n. 90001487, 90010774, CP_4
90006443, PF90016688, 260, 261 e 262) emesse per i crediti dovuti per gli interessi di mora a seguito del tardivo pagamento di altre forniture, queste riguardano le fatture emesse dalle società AX SP, MP AL SP, CA International SR,
Brystol Myers Squibb SR, Ge Healthcare SR, Telecom AL SP, Alifax SR,
Althea AL SP, Hikma AL SP, Servizi Ospedalieri SP, ZE SR , ME
GN SR e PI SP.
Dallo scrutinio della documentazione versata in atti dalla si rinviene quanto Pt_1 segue. pag. 11/16 Per tutte le società fornitrici sono state depositate le fatture emesse nonché, in parte, gli ordinativi di acquisto effettuati dall' Controparte_1
Per quanto attiene alle società AX SP, Brystol Myers Squibb SR, Ge Healthcare
SR, Telecom AL SP, Alifax SR, Althea AL SP, Servizi Ospedalieri SP,
ZE SR, ME GN SR e PI SP non è stato depositato alcun contratto attuativo / integrativo.
Per quanto riguarda la società Hikma è stata depositata la Determina di aggiudicazione della gara di appalto emessa dall' . CP_3
Per quanto riguarda la società CA AL è stata depositata la Determina di aggiudicazione della gara di appalto nonché il contratto attuativo ma solo in copia, privo di data e di sottoscrizione.
Occorre a questo punto rilevare come le fatture, i documenti di trasporto e singoli ordinativi di acquisto non rivestono valenza probatoria idonea a superare il mancato deposito dei contratti stipulati tra le società fornitrici cedenti e l' , non CP_3 costituendo prova, se non presuntiva (inammissibile in caso di contratti con forma scritta ad substantiam), del rapporto sottostante (contratto di fornitura).
A maggior ragione le determine emanate dall' appellato non si prospettano CP_1 quali elementi sufficienti ad integrare il requisito della forma scritta richiesta per i negozi stipulati con Enti pubblici, trattandosi di meri documenti interni, unilaterali e di natura meramente propedeutica alla manifestazione esterna della volontà negoziale, e che necessitano quindi di essere trasfusi in un atto sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto obbligatorio con le indispensabili determinazioni assunte in ordine alle prestazioni da eseguire e alla remunerazione da corrispondere (cfr. Cass. n. 5234 del 15/03/2004 “Tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione - anche quando essa agisca "iure privatorum" - richiedono la forma scritta "ad substantiam", non potendo a tal fine venire in rilievo la deliberazione dell'organo collegiale dell'Ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura (costituente atto pag. 12/16 interno preparatorio del negozio) non tradottasi in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed al compenso da corrispondere. Da ciò consegue che il contratto privo della forma scritta "ad substantiam" è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive, nonché a manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi”; e anche Cass. n. 15488 del 06/12/2001 e Cass. n. 13385 del
22/06/2005; cfr. altresì Cass. Sez.Un.ord. n. 13849 del 19/05/2023).
Assume, la che l' ha sempre Pt_1 Controparte_7 Parte_3 ricevuto le forniture senza mai rifiutarle né contestarle così come le fatturazioni emesse dalle società fornitrici che ha provveduto in larga parte a saldare, riconoscendo quindi implicitamente il debito assunto, e che “Tale comportamento sostanziale, ante processuale, di Controparte, costituisce chiaramente una conferma circa l'esistenza del rapporto contrattuale. Solo per scrupolo, si rileva che tale comportamento - accettazione delle forniture - peraltro integrerebbe gli estremi di una ratifica del contratto per facta concludentia”.
Tale argomentazione risulta priva di pregio.
Il contratto privo della forma scritta, prevista ad substantiam, risulta nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi escludere, dunque, l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive nonché a manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi. Per giurisprudenza costante infatti “La volontà di obbligarsi della p.a. non può dedursi per implicito da singoli atti (nella specie, di fatturazione di forniture), dovendo essere manifestata nelle forme, necessariamente rigide, richieste dalla legge, tra cui la forma scritta "ad substantiam", anche in caso di rinnovo o di proroga del contratto), con la conseguenza che, qualora non sopravvenga la formale stipulazione, il privato fornitore non può far valere alcuna responsabilità per colpe della controparte, derivando l'invalidità del negozio da disposizioni generali, da presumersi note agli interessati, che pag. 13/16 escludono l'affidamento incolpevole della parte adempiente, fatta salva, ovviamente,
l'azione di arricchimento in caso di provata utilitas della prestazione in favore della p.a
(Cassazione civile sez. I, 27/07/2004, n.14099, Cass. 15 marzo 2004, n. 5234; Cass. 14 dicembre 2006, n. 26826; Cass. 26 ottobre 2007, n. 22537). Ciò atteso che “la forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A. è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia nell'interesse della stessa P.A., agevolando detta forma l'espletamento della funzione di controllo, ed è, quindi, espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione previsti dall'art. 97 della costituzione, con la conseguenza che la sentenza del giudice di pace che abbia escluso la necessità della predetta forma scritta è ricorribile per cassazione (Cass. Civ. 15720/00); non può supplire alla forma scritta né la condotta della P.A., anche ove essa si traduca in un comportamento concludente protrattosi nel tempo (Cass., sez. 6-3, 23 giugno 2011, n.
13886), né la delibera dell'ente, costituendo essa un mero atto interno e preparatorio
(Cass., sez. 1, 22 febbraio 2008, n. 4532).
Solo con riferimento alla cessione che riguarda la società MP AL RL è stato depositato dalla il contratto di affidamento Rep. 4786/2015 sottoscritto dalla Pt_1 società fornitrice e dall' Tale documento Controparte_1 negoziale riporta all'art. 2 (Durata del contratto) “Il contratto avrà la durata di 5
(cinque) anni, con decorrenza dalla data effettiva di collaudo positivo del sistema”. Le fatture cedute, i cui crediti sono stati azionati in questa sede dalla siccome Pt_1 emesse negli anni 2018, 2019 e 2020, rientrano tutte nel periodo di vigenza del predetto contratto che pertanto deve considerarsi a tutti gli effetti fonte generatrice dell'azionata pretesa creditoria in riferimento al rapporto negoziale sorto tra MP AL RL e dall' Controparte_1
Dai documenti rubricati come “ND 2021_90006443 (dettaglio)” e “ND 2021_90001487
(dettaglio)”, riportanti le fatture tardivamente pagate dall' e quindi la somma CP_3 degli interessi di mora dovuti, si evince che le fatture emesse dalla MP AL RL
pag. 14/16 hanno generato un credito complessivo di euro 1.240,30, somma quindi dovuta alla Pt_1 da parte dell' Su tale somma
[...] Controparte_1 saranno dovuti, altresì, gli interessi anatocistici da calcolarsi secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002 - ovvero solo dal giorno della domanda giudiziale (in assenza di convenzione posteriore alla loro scadenza) e solamente sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi (cfr. Cassazione civile sez. III 30 novembre 2010 n. 24267).
Sarà dovuto altresì il rimborso forfettario di cui all'art. 6 del d.lgs 231/2002 : il secondo comma del richiamato art.6 prevede infatti che “Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”. In difetto di prova di un danno in misura maggiore, questo può essere liquidato in misura forfettaria nel solo complessivo importo di € 40,00 previsto dalla legge, non prevedendo questa alcun criterio di adeguamento, moltiplicata per il numero di fatture emesse da MP AL
e tardivamente saldate dall' , pari ad euro 240,00 (euro 40 x 6). CP_3
L'appello va quindi parzialmente accolto;
resta assorbita ogni ulteriore doglianza.
L'esito finale del presente grado di giudizio, che ha visto l'accoglimento dell'appello solo in termini esigui e residuali, giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
PQM
la Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1
Part
) (C.F. , contro l'
[...] P.IVA_1 [...]
(C.F. ), avverso la Sentenza del Tribunale di Controparte_1 P.IVA_2
Ancona n. 61/2024 pubblicata in data 15.01.2024
così decide pag. 15/16 - accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata
- condanna l' al pagamento in favore di Controparte_1
l'importo di euro 1.240,30 a titolo di interessi moratori determinati ex Parte_1 artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/02, come novellato dal d.lgs. n. 192/12, oltre agli interessi anatocistici sugli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi prima della domanda giudiziale e all'importo di euro 240,00 ex art. 6, comma 2 d.lgs. n. 231/02;
- compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 4.11.2025
Il Presidente Est.
Dr.ssa Annalisa Gianfelice
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