Articolo 1323 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1325 bisArticolo 1323 bis
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Art. 1323. (Attribuzione della qualifica di primo luogotenente ai luogotenenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare) (( 1. Per l'attribuzione della qualifica di primo luogotenente sono inseriti in un'aliquota determinata con decreto dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i luogotenenti in possesso dei seguenti requisiti: )) ((alla data di formazione dell'aliquota)) ((secondo i criteri definiti dalla Direzione generale per il personale militare)) ((nel biennio precedente alla data di formazione dell'aliquota)) 2. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado previsto dal comma 1, lettera a).
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 173)) .
4. Al personale escluso dalle aliquote di cui ((al comma 1)) per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.
(( 4-bis. I luogotenenti esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale e' conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data. ))
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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