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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/06/2025, n. 2821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2821 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Nicoletta Aloj, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12925/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
sito in Alpignano (TO), via Delù n. 9 Parte_1
(c.f. ), in persona dell'amministratore P.IVA_1 Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Federico Franceschi
ATTORE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._1
Margherita Paola Caramello
CONVENUTA
E
(c.f. e (c.f. CP_2 CodiceFiscale_2 CP_3
), rappresentati e difesi dall'avv. Emanuele Cavallo C.F._3
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice all'udienza dell'8.05.2025 ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita ex art. 476 c.c. da parte dei signori
1 , e dell'eredità dismessa CP_1 CP_2 CP_3
del defunto marito e padre con le conseguenti declaratorie CP_2
di legge e spese compensate.
Parte convenuta ha concluso chiedendo di accertare la propria CP_1
qualità di coerede unitamente ai propri due figli e CP_2 CP_3
e accertare che la sua quota è di 1/3 ex art. 581 c.c. a spese compensate.
[...]
I terzi chiamati e hanno concluso chiedendo CP_2 CP_3
di accertare la loro qualità di coeredi insieme a per la quota ciascuno di CP_1
1/3 dell'eredità dismessa dal de cuius ai sensi dell'art. 581 c.c. e CP_2
a spese compensate.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., il , Parte_3
premesso:
- di essere creditore di in forza di decreto ingiuntivo CP_1
provvisoriamente esecutivo n. 2144/2024 emesso dal Giudice di Pace di
Torino in data 13.02.2024, depositato in data 15.02.2024 e notificato a mani in data 28.02.2024, e di aver sottoposto a pignoramento i beni immobili di cui la debitrice è proprietaria, sito in Alpignano (TO),
[...]
, distinto al Catasto Fabbricati della provincia di Torino al foglio Parte_1
22, particella 592, subalterno 19, categoria A/2, classe 2, consistenza 4 vani;
- che detto immobile è ancora intestato al defunto marito della debitrice esecutata, in quanto la signora ha omesso di CP_2 CP_1
presentare denuncia di successione a seguito del decesso del predetto avvenuto in data 13.11.2008;
- che la debitrice esecutata, è qualificabile come erede del CP_1
defunto marito, atteso che a partire dal 4.02.2005 vive stabilmente
2 all'interno dell'immobile in questione, caduto in successione, sostenendone (anche se non con regolarità) le spese;
- che l'accettazione tacita si desume altresì dalla mancata opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 2144/2024, emesso dal Giudice di Pace di
Torino in data 13.02.2024, notificato a mani proprie;
- di voler ottenere un provvedimento giudiziale che dichiari l'accettazione tacita dell'eredità da parte di al fine di poter procedere CP_1 all'espropriazione dell'immobile pignorato;
- che è stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, con esito negativo a causa della mancata partecipazione della parte chiamata;
ha concluso per l'accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità da parte di e in subordine per l'accertamento della sua qualità di erede ex art. CP_1
485 c.c.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.11.2024 si è costituita in giudizio la convenuta, esponendo, in sintesi:
- che ella e il defunto marito avevano optato per la poligamia, lecita in
Senegal e che il marito, aveva altra moglie in Senegal, CP_2
da cui aveva avuto dei figli (anche dopo il secondo Per_1
matrimonio), uno dei quali, era immigrato in Italia Persona_2
insieme al padre e alla seconda moglie di lui;
- che dal matrimonio tra il de cuius e la convenuta sono nati due figli,
nato il [...] a [...], e nata il [...] a CP_2 CP_3
Torino;
- che il de cuius è deceduto nel 2008 a causa di un infortunio sul lavoro e che per tale ragione l' ha erogato un indennizzo agli “aventi diritto”, CP_4
ossia agli orfani, sino al diciottesimo anno di età, e verosimilmente a una vedova, ma non alla vedova;
CP_1
3 - che i figli e vivono tuttora e hanno sempre vissuto CP_2 CP_3
senza interruzione nella casa paterna in Alpignano (TO), , Parte_1
dopo il decesso del padre, e anche dopo il raggiungimento della maggiore età, intervenuto per il primo nel 2020 e per la seconda nel 2022;
- che si pone la questione del se la convenuta debba essere annoverata tra i successibili ex art. 565 c.c. o se invece coniuge debba considerarsi la prima moglie Per_1
- che in particolare la prima moglie di è ancora in vita e il CP_2
suo matrimonio non è stato mai sciolto né annullato;
- che l'accettazione dell'eredità non può ritenersi accertata per la notifica del decreto ingiuntivo atteso che lo stesso non riguardava un debito ereditario ma un debito condominiale maturato successivamente alla morte del de cuius;
- che la liquidazione dell'indennità dell' alla prima moglie senegalese, CP_4
insieme ai figli italiani e senegalesi, aveva ingenerato nella convenuta il dubbio sul se la stessa avesse diritti successori;
- che il possesso dell'immobile da parte della coniuge corrispondeva per lo più a un diritto di abitazione e non a un possesso comportante l'accettazione tacita dell'eredità;
- che qualora il possesso dell'alloggio determini accettazione tacita dell'eredità, quest'ultima sarebbe stata accettata anche dai due figli e CP_2 CP_3
- che occorreva quindi chiamare in giudizio i predetti figli del de cuius;
e ha concluso per il rigetto delle domande attoree, in subordine per il riconoscimento della circostanza che il possesso era giustificato dal diritto di abitazione, in subordine per l'accertamento che la quota ad ella spettante era pari a un terzo con integrazione del contraddittorio nei confronti dei figli.
4 3. Alla prima udienza il Giudice, vista la richiesta di parte convenuta di chiamare in causa i figli del de cuius, e autorizzava la chiamata CP_2 CP_3
in causa dei terzi, invitando il ricorrente ad espletare anche nei loro confronti la procedura di mediazione.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.04.2025 si costituivano in giudizio e esponendo, in sintesi, di CP_2 CP_3
avere sempre vissuto nell'immobile caduto in successione e di riconoscere la loro qualità di eredi, e che il loro diritto di accettazione non si era prescritto, concludendo per l'accertamento della loro qualità di eredi per la quota di 1/3 insieme alla madre ex art. 581 c.c.
5. All'udienza dell'8.05.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo in sede di mediazione e parte attrice chiedeva in ogni caso pronunciarsi sentenza in quanto titolo per la trascrizione dell'accettazione dell'eredità.
Il Giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa e si riservava di pronunciare la sentenza.
*****
6. La circostanza che le parti abbiano raggiunto un accordo in sede di mediazione in forza del quale, tra l'altro, la convenuta e i terzi chiamati CP_1 [...]
e si siano impegnati a riconoscere la propria qualità di eredi CP_2 CP_3
del rispettivo marito e padre il giudicante dall'esame della CP_2
domanda attorea, atteso che l'attore ha dichiarato di avere interesse all'ottenimento di una sentenza di accertamento di tale qualità in quanto titolo trascrivibile, per cui al fine di ottenere la trascrizione permane l'interesse dell'attore all'ottenimento di una pronuncia di merito pur dopo l'accordo raggiunto in sede di mediazione.
7. Risulta dalla documentazione prodotta in causa che nei confronti di
[...]
è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 2144 del 13.02.2024 del Giudice di CP_1
Pace di Torino, con il quale all'odierna convenuta è stato ingiunto il pagamento
5 di una somma a titolo di oneri condominiali relativi all'immobile di Alpignano, via Delù n. 9, che era di proprietà del defunto Controparte_2
Nella parte narrativa del ricorso che ha condotto all'emissione di tale decreto ingiuntivo si è esposto che il debito ivi azionato graverebbe sulla proprio CP_1
in quanto proprietaria dell'immobile per successione del marito.
È pacifico che il decreto ingiuntivo, notificato a mani proprie, non sia stato opposto, derivandone che l'accertamento ivi contenuto circa la qualità di erede di in capo a che ha condotto alla sua emissione, deve CP_2 CP_1
ritenersi coperto dal giudicato.
Si richiama in proposito la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale:
- “In tema di debiti ereditari, il soggetto chiamato all'eredità e che non l'abbia accettata, se si trova nel possesso di beni ereditari (art. 486 cod. civ.), può stare in giudizio per rappresentare l'eredità, ma, siccome non è ancora succeduto all'ereditando, non è soggetto passivo delle obbligazioni già pertinenti al suo dante causa e dunque contro di lui non può essere rivolta una domanda di condanna al pagamento di un debito ereditario. Quando, però, detta domanda sia stata proposta nei suoi confronti, egli ha l'onere di resistere sostenendo
l'insussistenza della sua qualità di erede, al fine di conseguire il risultato di non essere condannato al pagamento del debito, in quanto, una volta che attraverso il giudicato sia stato accertato un diritto di una parte nei confronti di un'altra, tutte le questioni che avrebbero potuto essere fatte valere nel giudizio e che, se lo fossero state, avrebbero potuto condurre a negare quel diritto, non possono esserlo più e non possono, perciò, costituire oggetto di opposizione all'esecuzione, anche ai fini dell'allegazione della sopravvenuta rinuncia all'eredità (fattispecie in cui il chiamato all'eredità, nei cui confronti era stato emesso decreto ingiuntivo per il pagamento di quota di un debito ereditario, non aveva proposto opposizione e solo dopo la scadenza del termine dell'opposizione
6 stessa, aveva rinunziato all'eredità proponendo opposizione a precetto)” (Cass.
Sez. 3 n. 18534/2007);
- “Il decreto ingiuntivo emesso a carico di una persona in qualità di erede del debitore, o di rappresentante dell'eredità, contiene una implicita decisione sulla sussistenza di detta qualità, e, pertanto, conferisce all'ingiunto l'interesse a proporre opposizione, per far valere la propria veste di semplice chiamato all'eredità, non accettante e non possessore di beni ereditari, e, quindi, privo di legittimazione passiva nei confronti della domanda” (Cass. Sez. 1 n. 920/1977).
Da ciò discende che non è possibile in questa sede rivalutare la questione del se l'odierna convenuta sia o meno chiamata a succedere a Parte_4
trattandosi di questione coperta dal giudicato.
Considerato quanto sopra, e considerato che la convenuta ha CP_1
concluso perché si dichiari la sua qualità di erede di rilevato CP_2
altresì che l'accertamento contenuto nel decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di
Torino e passato in giudicato è di natura implicita, onde il decreto ingiuntivo in esame non costituisce titolo trascrivibile in relazione all'acquisto mortis causa e l'attore ha interesse all'ottenimento di un titolo trascrivibile, la domanda di accertamento della qualità di erede di in capo a CP_2 CP_1
deve essere accolta.
8. Anche la domanda svolta nei confronti di svolta nei confronti di
[...]
nato il [...], e può essere accolta, atteso che nella CP_2 CP_3
comparsa di costituzione in giudizio costoro hanno dichiarato di avere accettato l'eredità paterna e hanno aderito alle conclusioni formulate dall'attore nei loro confronti.
Quanto alle quote ereditarie, allo stato degli atti non risulta che gli ulteriori chiamati all'eredità di l'abbiano accettata, per cui le quote allo CP_2
stato possono determinarsi in capo agli odierni convenuti per 1/3 ciascuno a norma dell'art. 581 c.c., fermo restando che la presente sentenza non fa stato nei
7 confronti degli altri chiamati, che non sono litisconsorti nel presente giudizio, e che si tratta di determinazione allo stato degli atti, fisiologicamente passibile di revisione qualora gli stessi intendessero accettare l'eredità ove il loro diritto non sia prescritto.
9. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, avendo le stesse rassegnato conclusioni conformi, non essendo dunque ravvisabile una soccombenza, ed avendo le stesse richiesto la compensazione delle spese.
10. La trascrizione di quanto accertato con il presente provvedimento segue per legge, non essendo necessaria l'emissione di un ordine o di un'autorizzazione espressa in tal senso.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara che nata in [...] il [...] (c.f. CP_1
), nato a [...] il [...] (c.f. C.F._1 CP_2
, e nata a [...] il [...] (c.f. CodiceFiscale_2 CP_3
), sono eredi puri e semplici per la quota di 1/3 ciascuno C.F._3
di nato il [...] a [...]-Senegal, e deceduto in Cesana CP_2
Torinese (TO) il 13.11.2008;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torino il 6.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Nicoletta Aloj
8