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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/12/2025, n. 2007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2007 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 184 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 09/12/2025 ad ore 11.15 innanzi al giudice, dott. RU GO, sono comparsi i procuratori delle parti, l'avv. Atzeni anche in sost. dell'avv. Puzzone, i quali precisano le conclusioni e si richiamano alle rispettive note conclusionali.
Si procede alla discussione orale e il Giudice, al termine, dà lettura del dispositivo e delle motivazioni di fatto e di diritto della decisione, come da pagine che seguono.
Il Giudice
dott. RU GO
Pagina 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE I
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RU GO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 184/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a [...], Parte_1 C.F._1 rappr.to e difeso dall'Avv. Gianraimondo Fodde, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Cagliari, alla via D. A. Azuni n. 50, giusta procura agli atti;
ATTORE contro
(C.F. , nata in [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Vercelli, rappresentata e difesa dall'avv. Cristian Puzzoni, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, alla via Donizetti n. 68, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA nonché contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], e (C.F. CP_2 C.F._3 Controparte_3
), nata a [...] l'[...], rappresentati e difesi dall'avv. Matteo Atzeni, ed C.F._4 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cagliari, alla via Garibaldi n. 105, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Nell'interesse di : Parte_1 si confida nell'accoglimento delle conclusioni assunte nella prima memoria integrativa ex art. 171 ter
c.p.c.
Pagina 2 (Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:
1) dichiarare la nullità e comunque la inefficacia e/o revoca ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. nei confronti del Signor dell'atto di cessione a titolo vitalizio stipulato il 5.08.2021 Parte_1 rep.29159, racc.13070 a rogito notaio trascritto il 11/8/2021 al n.20229 reg. part. e al Persona_1 numero 27394 reg. gen dell'ufficio Provinciale del Territorio di Cagliari, sia in relazione al trasferimento della nuda proprietà dell'immobile in capo a e che al CP_2 Controparte_3 diritto di usufrutto vita natural durante in capo a;
Controparte_1
2) con vittoria di spese e competenze.); ed in via meramente subordinata istruttoria si chiede la ammissione della prova per testi e che venga disposta CTU, cosi come dedotti nella seconda memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c..
Nell'interesse di : Controparte_1
Si insiste (…) affinché Codesto Illustrissimo Tribunale, disattesa ogni avversa istanza ed eccezione,
Voglia rigettare, siccome infondate, le difese, domande, deduzioni e conclusioni di cui all'avverso atto di citazione.
In subordine, si chiede ammissione per testi come da propri atti difensivi.
Con vittoria di spese e competenze professionali.
Nell'interesse di e : CP_2 Controparte_3
Si insiste pertanto affinché Codesto Illustrissimo Tribunale, disattesa ogni avversa istanza ed eccezione, Voglia rigettare, siccome infondate, le difese, domande, deduzioni e conclusioni di cui all'avverso atto di citazione.
Con vittoria di spese e competenze professionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio i sig.ri Parte_1 [...]
, e , esponendo che: Controparte_1 CP_2 Controparte_3
- con atto del 18.10.2013, rep. 788 гacc. 480, a rogito notaio dott. , aveva acquistato da Persona_2
l'immobile – da quest'ultima realizzato in economia (in forza della concessione Controparte_1 edilizia rilasciata dal Comune di Sarroch il 6.3.1987 e della concessione di variante del 31.7.1990 ed in conformità al progetto edilizio approvato) – sito al Comune di Sarroch località "Forada is Olias", distinto al Catasto Urbano al foglio 19 mappale 820, sub 1, per complessivi euro 183.714,00 (doc. n.
1);
- alcuni anni dopo la compravendita, sull'immobile erano emerse crepe sulle pareti, poi estese al pavimento e al soffitto, che avevano reso inagibile l'immobile, tant'è che il aveva incaricato alcuni Pt_1 periti per verificare lo stato del bene;
le perizie avevano dato atto di gravi vizi, quali il
Pagina 3 sottodimensionamento delle fondazioni della casa e fenomeni fessurativi nella struttura dell'edificio, nonché la difformità del bene – contrariamente a quanto asserito dalla venditrice – rispetto al titolo edilizio rilasciato dal Comune di Sarroch;
- il signor , previa denuncia alla venditrice con raccomandata a.r. del 3.7.2017, aveva convenuto la Pt_1 signora davanti al Tribunale di Cagliari (instaurando il procedimento iscritto al n. R.G. CP_1
11744/2017) per ottenere la declaratoria di nullità del contratto di compravendita, ovvero la risoluzione, e, in subordine, per l'accertamento della responsabilità della venditrice ai sensi dell'art. 1669 c.c., in ogni caso con conseguente condanna della convenuta al risarcimento del danno subito. Nel costituirsi in giudizio, la aveva contestato ogni avversa pretesa;
CP_1
- a seguito di espletamento di CTU, che aveva confermato la sussistenza delle problematiche strutturali lamentate dal , nonché la loro risolvibilità soltanto mediante demolizione e ricostruzione Pt_1 dell'immobile, il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 2375/2024 del 7.11.2024, ha dichiarato risolto il contratto di compravendita, con condanna della alla restituzione del prezzo e al risarcimento CP_1 del danno (doc. n. 9);
- da visure effettuate sul patrimonio della convenuta, si è avveduto che, con atto del 5.8.2021, rep. Pt_1
29159 racc. 13070, a rogito notaio dott. trascritto l'11.8.2021 al n. 20339 reg. part. e al Persona_1 numero 27394 reg. gen dell'Ufficio Provinciale del Territorio di Cagliari, ha ceduto – con riserva d'usufrutto vitalizio – al proprio nipote e alla moglie la nuda proprietà CP_2 Controparte_3 degli immobili alla medesima intestati in Comune di Sarroch, Località Forada Is Olias n. 6 (ed in specie: magazzino composto da cinque locali di sgombero, quattro ripostigli e cortile, censito nel
Catasto Fabbricati al Foglio 19 particella 699, Cat. C/2, Cl. 1, mq. 147, e i terreni pertinenziali circostanti al magazzino, censiti nel Catasto Terreni al Foglio 19, particelle: 252 di ha 00.15.76, 363 di
Ha: 00.17.20, 365 di Ha: 00.70.30, 697 di Ha: 01.67.16, 309 di Ha: 00.24.80, 994 di Ha: 01.64.58, 8 di
Ha: 00.43.76, 255 di Ha: 00.13.60, 340 di Ha 00.18.72, 364 di Ha: 00.45.20, 39 di Ha: 08.83.40, 7 di
Ha 00.37,34);
- all'art. 2, veniva convenuto che “quale corrispettivo della cessione la parte cessionaria si obbliga, per sé e i suoi eredi, in via solidale e indivisibile a corrispondere alla parte cedente, che accetta, tutto quanto alla medesima possa occorrere per necessità di vita, secondo le condizioni sociali ed economiche dei contraenti, e precisamente: - assistenza morale e materiale, in salute e malattia, pulizia personale e vitto, alloggio, cure mediche ed in genere tutto quanto possa occorrere per una decorosa esistenza, il tutto con sollecitudine filiale”, prevedendosi altresì che “la prestazione di mantenimento a favore della parte cedente deve essere adeguata alla sua attuale posizione sociale, pur prescindendo dall'esistenza di qualsiasi stato di bisogno”, precisandosi inoltre che laddove “la parte
Pagina 4 cessionaria si rendesse inadempiente alle obbligazioni da essa assunte nei confronti della parte cedente ed in particolare non prestasse la assistenza medica e sanitaria necessaria e/o non soddisfacesse le esigenze del beneficiario secondo i suoi bisogni ed il suo attuale tenore di vita, il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., si intenderà risolto di diritto qualora la parte creditrice comunichi alla parte debitrice l'intenzione di avvalersi di tale clausola” (doc. n. 10);
- il menzionato contratto di cessione a titolo di vitalizio è stato concluso tra le parti nelle more del processo tra il e la (R.G. 11744/2017), esattamente a meno di due mesi dalla richiesta di Pt_1 CP_1 integrazione delle operazioni peritali disposta dal giudice;
- la e il suo coniuge godono di ottima salute, sono autosufficienti e benestanti e non avevano CP_1 mai ricevuto alcun aiuto dai sig.ri e , successivamente alla stipula del contratto di cui alla CP_2 CP_3 presente lite.
Parte attrice ha, dunque, eccepito:
- la nullità del contratto per difetto di causa, stante l'assenza dell'alea che caratterizza il contratto di vitalizio;
- la strumentalità dell'atto dispositivo posto in essere dalla convenuta, nonché la fittizietà dell'obbligazione assunta dai beneficiari, stante il buono stato di salute (fisica ed economica) della
; CP_1
- la gratuità dell'atto dispositivo, stante l'assenza di una reale controprestazione, con conseguente revocabilità del medesimo ai sensi dell'art. 2901 c.c.; ciò in ragione dell'intento fraudolento della e della connivenza dei beneficiari e , anche al fine di evitare l'eventuale fruttuoso CP_1 CP_2 CP_3 esperimento di azioni esecutive da parte del . Pt_1
1.2 Si sono costituiti in giudizio , e , con Controparte_1 CP_2 Controparte_3 comparse sostanzialmente conformi, concludendo per il rigetto dell'avversa pretesa.
I convenuti hanno preliminarmente rilevato che la ha proposto appello avverso la Sentenza del CP_1
Tribunale Civile di Cagliari n. 2375/2024, incardinando il procedimento R.G. n. 409/2024 nanti la
Corte d'Appello di Cagliari, in ragione delle gravi carenze tecniche della CTU resa nel giudizio di primo grado, che avrebbero inciso negativamente sulle sorti della controversia.
I convenuti hanno evidenziato che:
- la necessita dell'assistenza dei convenuti e , poiché la stessa ha oltre CP_1 CP_2 CP_3 sessant'anni ed ha sofferto di patologie oncologiche (per le quali è ancora sotto osservazione), suo marito è ultrasettantenne, è priva di figli e di parenti sufficientemente giovani da poterla assistere, fatta eccezione per il (nipote in linea retta del marito); CP_2
Pagina 5 - i sig.ri e sarebbero strettamente legati alla e la assisterebbero ormai da anni, di CP_2 CP_3 CP_1 talché la prestazione di natura assistenziale dedotta nel contratto di cessione a titolo di vitalizio avrebbe carattere reale e concreto, qualificando il contratto in parola come oneroso.
Stante l'onerosità dell'atto dispositivo, i convenuti eccepiscono l'assenza dei presupposti necessari per la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c., ovvero:
- che la signora abbia dolosamente preordinato tale atto al fine di pregiudicare il CP_1 soddisfacimento dell'attore;
- che i terzi siano stati partecipi di tale dolosa preordinazione;
- che sia effettivamente diminuita, con l'atto dispositivo, la consistenza patrimoniale a danno dei
“potenziali” creditori.
1.3 La causa, senza ulteriore attività istruttoria, viene decisa con la presente sentenza, all'esito di discussione tra le parti.
2.1 La domanda della parte attrice merita accoglimento.
2.1.1 Occorre, in primo luogo, procedere a una qualificazione dell'atto di cessione a titolo di vitalizio del 5.8.2021 intercorso tra la sig.ra e i sig.ri e . CP_1 CP_2 CP_3
Lo stesso, a dispetto del nomen iuris, è qualificabile alla stregua di un contratto a titolo gratuito.
Dall'esame delle clausole contrattuali, si desume che alla cessione dei beni di proprietà della CP_1
(ovverosia del magazzino composto da cinque locali di sgombero, quattro ripostigli e cortile, e dei terreni pertinenziali circostanti al magazzino) in favore dei beneficiari e non fa da CP_2 CP_3 contraltare alcun concreto ed effettivo corrispettivo in capo ai cessionari.
L'indicazione degli obblighi gravanti in capo a questi ultimi risulta generica e oltremodo ampia, avendo invero le parti previsto in capo ai sig.ri l'obbligo di corrispondere, quale Parte_2 corrispettivo per la cessione, alla sig.ra “tutto quanto alla medesima possa occorrere per CP_1 necessità di vita, secondo le condizioni sociali ed economiche dei contraenti, e precisamente: - assistenza morale e materiale, in salute e malattia, pulizia personale e vitto, alloggio, cure mediche ed in genere tutto quanto possa occorrere per una decorosa esistenza, il tutto con sollecitudine filiale. A tal fine le parti precisano che l'elencazione deve ritenersi meramente esemplificativa, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1365 c.c.”, con l'ulteriore precisazione che “la prestazione di mantenimento a favore della parte cedente deve essere adeguata alla sua attuale posizione sociale, pur prescindendo dall'esistenza di qualsiasi stato di bisogno”.
Ebbene, nonostante l'ampia descrizione dei possibili obblighi in capo ai cessionari, nessuno di essi assume un carattere specifico e pregnante, tanto da poterlo qualificare quale effettivo corrispettivo del
Pagina 6 contratto di cessione, idoneo così a integrare il requisito della necessaria proporzione tra i beni ceduti a titolo di vitalizio e la controprestazione cui sono tenuti i beneficiari dell'atto dispositivo.
Si tratta, invero, di una pattuizione nella quale non è ravvisabile alcun nesso sinallagmatico tra il trasferimento degli immobili di proprietà della e gli obblighi previsti in capo ai cessionari CP_1 CP_2
e , non risultando il trasferimento in questione legato a un interesse concreto, attuale o futuro CP_3 della cedente idoneo a delineare la causa concreta del contratto di cessione a titolo di vitalizio.
Come da insegnamento della Suprema Corte di cassazione, che questo Giudice ritiene di condividere,
“ai fini della qualificazione giuridica di un contratto, ha rilievo, infatti, l'indagine sulla causa, oggettivamente intesa come funzione essenziale e caratterizzante del contratto medesimo, in relazione al risultato immediatamente perseguito dalle parti, e non anche la ricerca degli ulteriori fini soggettivi che abbiano spinto i contraenti a negoziare, ancorché inseriti in clausole accessorie dell'atto” (Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 28857 del 19/10/2021). Ne deriva che, nel caso di specie, il contratto controverso, alla luce dell'esegesi delle clausole in esso contenute, è da qualificarsi alla stregua di un atto a titolo gratuito, stante l'evidenziato difetto di sinallagmaticità tra la cessione dei beni immobili della e CP_1 le generiche prestazioni assistenziali cui sarebbero tenuti i cessionari.
Ad ogni buon conto, anche volendo superare la totale genericità e ampiezza delle prestazioni “dovute” dai beneficiari e dedotte in contratto, alcuna prova è stata fornita in ordine alla specificità di quelle effettivamente poste in essere, avente ad oggetto una (anche in questo caso) generica ed indeterminata
– anche temporalmente – assistenza familiare e morale, ovvero l'accompagnamento per imprecisate visite mediche per i postumi di una frattura.
2.1.2 Ciò posto, è bene evidenziare la sussistenza delle ragioni di credito vantate dal , nonostante Pt_1 sia ancora pendente il giudizio d'appello promosso dalla sig.ra avverso la sentenza del CP_1
Tribunale di Cagliari n. 2375/2024 del 7/11/2024.
Invero, la legittimazione attiva del creditore, rispetto alla domanda qui rassegnata, ricorre anche laddove il suo credito non sia certo, liquido ed esigibile (sul punto, cfr. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 4668 del 15/02/2023; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 524 del 11/01/2023) ed inoltre tale azione può essere proposta anche in caso di c.d. credito litigioso, purché il credito possa valutarsi come probabile, anche se ancora non definitivamente accertato (cfr. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 1414 del 18/01/2023; Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 4212 del 19/02/2020).
2.2.1 Venendo al caso di specie, il credito rivendicato dall'attore risulta cristallizzato in un titolo giudiziale, per quanto esso sia sottoposto a gravame ed occorre rilevare che il compimento di atti dispositivi sul proprio patrimonio da parte della debitrice in epoca successiva al sorgere del credito risulta pacifico – tenuto conto che per l'insorgenza di tale credito rileva non già la data di pronuncia
Pagina 7 della sentenza di condanna al risarcimento del danno, bensì quella di proposizione della domanda giudiziale, e considerato altresì l'effetto retroattivo della declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1458 comma 1 c.c..
A questo punto, occorre rammentare che l'art. 2901 c.c. al fine del proficuo esperimento dell'azione revocatoria richiede, anzitutto, il pericolo di danno per le ragioni del creditore, con ciò intendendosi non già un danno effettivo (c.d. eventus damni), ma un semplice pregiudizio di tali ragioni (c.d. periculum damni). Di conseguenza è revocabile un qualunque atto di disposizione che (semplicemente) renda più difficile o più onerosa la realizzazione del diritto (Cassazione 2971/99).
In secondo luogo, è richiesta la consapevolezza del debitore di cagionare una lesione alla garanzia del creditore, con il necessario corollario che, dovendo tale consapevolezza essere valutata in termini oggettivi alla luce delle circostanze di fatto, tale consapevolezza in caso di atto successivo al sorgere del credito, finirà sostanzialmente col discendere dall'esistenza del periculum damni.
2.2.2 Ebbene, appare del tutto evidente nel caso in esame, la sussistenza del pericolo di un pregiudizio alle ragioni del creditore, posto che a seguito della cessione a titolo di vitalizio effettuata dalla CP_1 in data 5/08/2021, non potrebbero essere più assoggettati ad esecuzione una pluralità di beni immobili di sicuro rilievo nel patrimonio della convenuta.
Sotto tale profilo l'atto negoziale di disposizione del quale l'attore chiede la revoca gli ha dunque arrecato in via immediata e diretta un sicuro pregiudizio, in concreto rappresentato dalla diminuzione della garanzia patrimoniale sulla quale lo stesso poteva contare.
Infatti, ai sensi dell'art. 2740 c.c., il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, e la convenuta, con il compimento dell'atto dispositivo revocando, ha leso la garanzia patrimoniale generica diminuendo sotto il profilo quantitativo e qualitativo il patrimonio sul quale l'odierno attore poteva fare affidamento per il soddisfacimento delle proprie ragioni di credito.
Ed è appena il caso di rimarcare che, all'esito della cessione dell'atto oggetto di giudizio, è residuato nel patrimonio della solo un terreno sito nel Comune di Sarroch (distinto in Catasto al foglio 35 CP_1 mappale 39), la cui effettiva “appetibilità” (a prescindere dal valore commerciale in astratto ad esso attribuibile) certamente non può rassicurare le ragioni del creditore sull'esito di un'azione esecutiva, che comunque rimarrebbe difficoltosa ed incerta.
2.2.3 Stante quanto sopra, deve altresì ritenersi sussistente la consapevolezza in capo alla convenuta che, con i suddetti atti dispositivi, avrebbe determinato una lesione della garanzia patrimoniale.
È evidente che la stessa ha disposto di tutti in suoi beni in favore dei sig.ri e nelle more CP_2 CP_3 del procedimento incardinato davanti al Tribunale di Cagliari dal contro di lei (R.G. 11744/2017), Pt_1 esattamente in una fase processuale in cui gli esiti della perizia tecnica disposta ad istruttoria della
Pagina 8 causa aveva evidenziato un assai probabile fumus di fondatezza (e conseguente accoglimento) della domanda avanzata dal . Pt_1
2.3 Quanto, infine, alla consapevolezza in capo ai terzi, occorre evidenziare che, trattandosi di un atto qualificabile a titolo gratuito non è necessario provarne la partecipatio fraudis.
Difatti, in un'ottica di bilanciamento tra l'interesse del creditore pregiudicato dall'atto dispositivo del debitore e l'interesse del terzo acquirente a titolo gratuito dal debitore, l'ordinamento preferisce accordare tutela al primo, in ragione del fatto che “l'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, il quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e, quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12045 del 17/05/2010).
Ad abundantiam, si rileva ad ogni modo che il rapporto di parentela tra le parti dell'atto revocando e il fatto che quest'ultimo sia stato concluso nelle more di un processo che mostrava (ed infatti così è stato, ferma restando l'attuale pendenza del giudizio d'appello) probabile la soccombenza della , CP_1 costituiscono elementi oggettivi che, in assenza di (seri) segni probatori inversi, inducono a presumere che i beneficiari dell'atto di cessione a titolo di vitalizio ( e ) avessero piena ed effettiva CP_2 CP_3 conoscenza della pendenza del processo tra il e la . Pt_1 CP_1
Alla luce delle considerazioni tutte sin qui svolte, deve allora ritenersi provato che la cessione a titolo gratuito da parte della degli immobili di sua proprietà (come individuati in epigrafe nelle CP_1 conclusioni dell'attrice) in favore dei sig.ri e ha costituito un atto di CP_2 Controparte_3 disposizione patrimoniale che ha arrecato, nella piena ed effettiva conoscenza da parte della debitrice, un concreto pregiudizio alle ragioni di credito all'epoca già esistenti dell'attore.
Sussistendone tutti i presupposti, detto atto dispositivo deve essere revocato ai sensi dell'art. 2901 c.c..
3. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in base al d.m. 55/2014, per lo scaglione di riferimento del giudizio (indeterminabile complessità bassa), tenuto conto della natura documentale della causa e della mera reiterazione degli argomenti difensivi nella fase decisionale (ciò che giustifica l'applicazione dei parametri minimi per le fasi istruttoria e decisionale).
Deve inoltre trovare applicazione l'art. 4 co 2 decreto ministeriale citato, alla luce della sostanziale omogeneità (se non identità) delle difese delle parti convenute, pur costituite formalmente con separati atti difensivi (cfr. Cassazione 16116/2024).
, e devono, pertanto, essere condannati al Controparte_1 CP_2 Controparte_3 pagamento, in solido, delle spese di lite sostenute da , che si liquidano in euro 6.839,30 Parte_1 oltre spese generali ed accessori di legge.
Pagina 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara inefficace nei confronti di Pt_1
l'atto di cessione a titolo vitalizio stipulato il 5.08.2021, rep. 29159 racc. 13070 a rogito
[...] notaio dott. trascritto l'11/8/2021 al n. 20339 reg. part. e al numero 27394 reg. Persona_1 gen dell'ufficio Provinciale del Territorio di Cagliari;
2. condanna i convenuti , e , in solido, alla Controparte_1 CP_2 Controparte_3 refusione delle spese di lite in favore di , che si liquidano in euro 6.839,30 oltre Parte_1 spese generali ed accessori.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Cagliari 09/12/2025
Il Giudice
RU GO
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Roberta Guainella,
MOT in tirocinio presso questo Ufficio dal 23.5.2025 al 19.7.2025
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TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 09/12/2025 ad ore 11.15 innanzi al giudice, dott. RU GO, sono comparsi i procuratori delle parti, l'avv. Atzeni anche in sost. dell'avv. Puzzone, i quali precisano le conclusioni e si richiamano alle rispettive note conclusionali.
Si procede alla discussione orale e il Giudice, al termine, dà lettura del dispositivo e delle motivazioni di fatto e di diritto della decisione, come da pagine che seguono.
Il Giudice
dott. RU GO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE I
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RU GO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 184/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a [...], Parte_1 C.F._1 rappr.to e difeso dall'Avv. Gianraimondo Fodde, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Cagliari, alla via D. A. Azuni n. 50, giusta procura agli atti;
ATTORE contro
(C.F. , nata in [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Vercelli, rappresentata e difesa dall'avv. Cristian Puzzoni, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, alla via Donizetti n. 68, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA nonché contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], e (C.F. CP_2 C.F._3 Controparte_3
), nata a [...] l'[...], rappresentati e difesi dall'avv. Matteo Atzeni, ed C.F._4 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cagliari, alla via Garibaldi n. 105, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Nell'interesse di : Parte_1 si confida nell'accoglimento delle conclusioni assunte nella prima memoria integrativa ex art. 171 ter
c.p.c.
Pagina 2 (Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:
1) dichiarare la nullità e comunque la inefficacia e/o revoca ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. nei confronti del Signor dell'atto di cessione a titolo vitalizio stipulato il 5.08.2021 Parte_1 rep.29159, racc.13070 a rogito notaio trascritto il 11/8/2021 al n.20229 reg. part. e al Persona_1 numero 27394 reg. gen dell'ufficio Provinciale del Territorio di Cagliari, sia in relazione al trasferimento della nuda proprietà dell'immobile in capo a e che al CP_2 Controparte_3 diritto di usufrutto vita natural durante in capo a;
Controparte_1
2) con vittoria di spese e competenze.); ed in via meramente subordinata istruttoria si chiede la ammissione della prova per testi e che venga disposta CTU, cosi come dedotti nella seconda memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c..
Nell'interesse di : Controparte_1
Si insiste (…) affinché Codesto Illustrissimo Tribunale, disattesa ogni avversa istanza ed eccezione,
Voglia rigettare, siccome infondate, le difese, domande, deduzioni e conclusioni di cui all'avverso atto di citazione.
In subordine, si chiede ammissione per testi come da propri atti difensivi.
Con vittoria di spese e competenze professionali.
Nell'interesse di e : CP_2 Controparte_3
Si insiste pertanto affinché Codesto Illustrissimo Tribunale, disattesa ogni avversa istanza ed eccezione, Voglia rigettare, siccome infondate, le difese, domande, deduzioni e conclusioni di cui all'avverso atto di citazione.
Con vittoria di spese e competenze professionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio i sig.ri Parte_1 [...]
, e , esponendo che: Controparte_1 CP_2 Controparte_3
- con atto del 18.10.2013, rep. 788 гacc. 480, a rogito notaio dott. , aveva acquistato da Persona_2
l'immobile – da quest'ultima realizzato in economia (in forza della concessione Controparte_1 edilizia rilasciata dal Comune di Sarroch il 6.3.1987 e della concessione di variante del 31.7.1990 ed in conformità al progetto edilizio approvato) – sito al Comune di Sarroch località "Forada is Olias", distinto al Catasto Urbano al foglio 19 mappale 820, sub 1, per complessivi euro 183.714,00 (doc. n.
1);
- alcuni anni dopo la compravendita, sull'immobile erano emerse crepe sulle pareti, poi estese al pavimento e al soffitto, che avevano reso inagibile l'immobile, tant'è che il aveva incaricato alcuni Pt_1 periti per verificare lo stato del bene;
le perizie avevano dato atto di gravi vizi, quali il
Pagina 3 sottodimensionamento delle fondazioni della casa e fenomeni fessurativi nella struttura dell'edificio, nonché la difformità del bene – contrariamente a quanto asserito dalla venditrice – rispetto al titolo edilizio rilasciato dal Comune di Sarroch;
- il signor , previa denuncia alla venditrice con raccomandata a.r. del 3.7.2017, aveva convenuto la Pt_1 signora davanti al Tribunale di Cagliari (instaurando il procedimento iscritto al n. R.G. CP_1
11744/2017) per ottenere la declaratoria di nullità del contratto di compravendita, ovvero la risoluzione, e, in subordine, per l'accertamento della responsabilità della venditrice ai sensi dell'art. 1669 c.c., in ogni caso con conseguente condanna della convenuta al risarcimento del danno subito. Nel costituirsi in giudizio, la aveva contestato ogni avversa pretesa;
CP_1
- a seguito di espletamento di CTU, che aveva confermato la sussistenza delle problematiche strutturali lamentate dal , nonché la loro risolvibilità soltanto mediante demolizione e ricostruzione Pt_1 dell'immobile, il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 2375/2024 del 7.11.2024, ha dichiarato risolto il contratto di compravendita, con condanna della alla restituzione del prezzo e al risarcimento CP_1 del danno (doc. n. 9);
- da visure effettuate sul patrimonio della convenuta, si è avveduto che, con atto del 5.8.2021, rep. Pt_1
29159 racc. 13070, a rogito notaio dott. trascritto l'11.8.2021 al n. 20339 reg. part. e al Persona_1 numero 27394 reg. gen dell'Ufficio Provinciale del Territorio di Cagliari, ha ceduto – con riserva d'usufrutto vitalizio – al proprio nipote e alla moglie la nuda proprietà CP_2 Controparte_3 degli immobili alla medesima intestati in Comune di Sarroch, Località Forada Is Olias n. 6 (ed in specie: magazzino composto da cinque locali di sgombero, quattro ripostigli e cortile, censito nel
Catasto Fabbricati al Foglio 19 particella 699, Cat. C/2, Cl. 1, mq. 147, e i terreni pertinenziali circostanti al magazzino, censiti nel Catasto Terreni al Foglio 19, particelle: 252 di ha 00.15.76, 363 di
Ha: 00.17.20, 365 di Ha: 00.70.30, 697 di Ha: 01.67.16, 309 di Ha: 00.24.80, 994 di Ha: 01.64.58, 8 di
Ha: 00.43.76, 255 di Ha: 00.13.60, 340 di Ha 00.18.72, 364 di Ha: 00.45.20, 39 di Ha: 08.83.40, 7 di
Ha 00.37,34);
- all'art. 2, veniva convenuto che “quale corrispettivo della cessione la parte cessionaria si obbliga, per sé e i suoi eredi, in via solidale e indivisibile a corrispondere alla parte cedente, che accetta, tutto quanto alla medesima possa occorrere per necessità di vita, secondo le condizioni sociali ed economiche dei contraenti, e precisamente: - assistenza morale e materiale, in salute e malattia, pulizia personale e vitto, alloggio, cure mediche ed in genere tutto quanto possa occorrere per una decorosa esistenza, il tutto con sollecitudine filiale”, prevedendosi altresì che “la prestazione di mantenimento a favore della parte cedente deve essere adeguata alla sua attuale posizione sociale, pur prescindendo dall'esistenza di qualsiasi stato di bisogno”, precisandosi inoltre che laddove “la parte
Pagina 4 cessionaria si rendesse inadempiente alle obbligazioni da essa assunte nei confronti della parte cedente ed in particolare non prestasse la assistenza medica e sanitaria necessaria e/o non soddisfacesse le esigenze del beneficiario secondo i suoi bisogni ed il suo attuale tenore di vita, il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., si intenderà risolto di diritto qualora la parte creditrice comunichi alla parte debitrice l'intenzione di avvalersi di tale clausola” (doc. n. 10);
- il menzionato contratto di cessione a titolo di vitalizio è stato concluso tra le parti nelle more del processo tra il e la (R.G. 11744/2017), esattamente a meno di due mesi dalla richiesta di Pt_1 CP_1 integrazione delle operazioni peritali disposta dal giudice;
- la e il suo coniuge godono di ottima salute, sono autosufficienti e benestanti e non avevano CP_1 mai ricevuto alcun aiuto dai sig.ri e , successivamente alla stipula del contratto di cui alla CP_2 CP_3 presente lite.
Parte attrice ha, dunque, eccepito:
- la nullità del contratto per difetto di causa, stante l'assenza dell'alea che caratterizza il contratto di vitalizio;
- la strumentalità dell'atto dispositivo posto in essere dalla convenuta, nonché la fittizietà dell'obbligazione assunta dai beneficiari, stante il buono stato di salute (fisica ed economica) della
; CP_1
- la gratuità dell'atto dispositivo, stante l'assenza di una reale controprestazione, con conseguente revocabilità del medesimo ai sensi dell'art. 2901 c.c.; ciò in ragione dell'intento fraudolento della e della connivenza dei beneficiari e , anche al fine di evitare l'eventuale fruttuoso CP_1 CP_2 CP_3 esperimento di azioni esecutive da parte del . Pt_1
1.2 Si sono costituiti in giudizio , e , con Controparte_1 CP_2 Controparte_3 comparse sostanzialmente conformi, concludendo per il rigetto dell'avversa pretesa.
I convenuti hanno preliminarmente rilevato che la ha proposto appello avverso la Sentenza del CP_1
Tribunale Civile di Cagliari n. 2375/2024, incardinando il procedimento R.G. n. 409/2024 nanti la
Corte d'Appello di Cagliari, in ragione delle gravi carenze tecniche della CTU resa nel giudizio di primo grado, che avrebbero inciso negativamente sulle sorti della controversia.
I convenuti hanno evidenziato che:
- la necessita dell'assistenza dei convenuti e , poiché la stessa ha oltre CP_1 CP_2 CP_3 sessant'anni ed ha sofferto di patologie oncologiche (per le quali è ancora sotto osservazione), suo marito è ultrasettantenne, è priva di figli e di parenti sufficientemente giovani da poterla assistere, fatta eccezione per il (nipote in linea retta del marito); CP_2
Pagina 5 - i sig.ri e sarebbero strettamente legati alla e la assisterebbero ormai da anni, di CP_2 CP_3 CP_1 talché la prestazione di natura assistenziale dedotta nel contratto di cessione a titolo di vitalizio avrebbe carattere reale e concreto, qualificando il contratto in parola come oneroso.
Stante l'onerosità dell'atto dispositivo, i convenuti eccepiscono l'assenza dei presupposti necessari per la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c., ovvero:
- che la signora abbia dolosamente preordinato tale atto al fine di pregiudicare il CP_1 soddisfacimento dell'attore;
- che i terzi siano stati partecipi di tale dolosa preordinazione;
- che sia effettivamente diminuita, con l'atto dispositivo, la consistenza patrimoniale a danno dei
“potenziali” creditori.
1.3 La causa, senza ulteriore attività istruttoria, viene decisa con la presente sentenza, all'esito di discussione tra le parti.
2.1 La domanda della parte attrice merita accoglimento.
2.1.1 Occorre, in primo luogo, procedere a una qualificazione dell'atto di cessione a titolo di vitalizio del 5.8.2021 intercorso tra la sig.ra e i sig.ri e . CP_1 CP_2 CP_3
Lo stesso, a dispetto del nomen iuris, è qualificabile alla stregua di un contratto a titolo gratuito.
Dall'esame delle clausole contrattuali, si desume che alla cessione dei beni di proprietà della CP_1
(ovverosia del magazzino composto da cinque locali di sgombero, quattro ripostigli e cortile, e dei terreni pertinenziali circostanti al magazzino) in favore dei beneficiari e non fa da CP_2 CP_3 contraltare alcun concreto ed effettivo corrispettivo in capo ai cessionari.
L'indicazione degli obblighi gravanti in capo a questi ultimi risulta generica e oltremodo ampia, avendo invero le parti previsto in capo ai sig.ri l'obbligo di corrispondere, quale Parte_2 corrispettivo per la cessione, alla sig.ra “tutto quanto alla medesima possa occorrere per CP_1 necessità di vita, secondo le condizioni sociali ed economiche dei contraenti, e precisamente: - assistenza morale e materiale, in salute e malattia, pulizia personale e vitto, alloggio, cure mediche ed in genere tutto quanto possa occorrere per una decorosa esistenza, il tutto con sollecitudine filiale. A tal fine le parti precisano che l'elencazione deve ritenersi meramente esemplificativa, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1365 c.c.”, con l'ulteriore precisazione che “la prestazione di mantenimento a favore della parte cedente deve essere adeguata alla sua attuale posizione sociale, pur prescindendo dall'esistenza di qualsiasi stato di bisogno”.
Ebbene, nonostante l'ampia descrizione dei possibili obblighi in capo ai cessionari, nessuno di essi assume un carattere specifico e pregnante, tanto da poterlo qualificare quale effettivo corrispettivo del
Pagina 6 contratto di cessione, idoneo così a integrare il requisito della necessaria proporzione tra i beni ceduti a titolo di vitalizio e la controprestazione cui sono tenuti i beneficiari dell'atto dispositivo.
Si tratta, invero, di una pattuizione nella quale non è ravvisabile alcun nesso sinallagmatico tra il trasferimento degli immobili di proprietà della e gli obblighi previsti in capo ai cessionari CP_1 CP_2
e , non risultando il trasferimento in questione legato a un interesse concreto, attuale o futuro CP_3 della cedente idoneo a delineare la causa concreta del contratto di cessione a titolo di vitalizio.
Come da insegnamento della Suprema Corte di cassazione, che questo Giudice ritiene di condividere,
“ai fini della qualificazione giuridica di un contratto, ha rilievo, infatti, l'indagine sulla causa, oggettivamente intesa come funzione essenziale e caratterizzante del contratto medesimo, in relazione al risultato immediatamente perseguito dalle parti, e non anche la ricerca degli ulteriori fini soggettivi che abbiano spinto i contraenti a negoziare, ancorché inseriti in clausole accessorie dell'atto” (Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 28857 del 19/10/2021). Ne deriva che, nel caso di specie, il contratto controverso, alla luce dell'esegesi delle clausole in esso contenute, è da qualificarsi alla stregua di un atto a titolo gratuito, stante l'evidenziato difetto di sinallagmaticità tra la cessione dei beni immobili della e CP_1 le generiche prestazioni assistenziali cui sarebbero tenuti i cessionari.
Ad ogni buon conto, anche volendo superare la totale genericità e ampiezza delle prestazioni “dovute” dai beneficiari e dedotte in contratto, alcuna prova è stata fornita in ordine alla specificità di quelle effettivamente poste in essere, avente ad oggetto una (anche in questo caso) generica ed indeterminata
– anche temporalmente – assistenza familiare e morale, ovvero l'accompagnamento per imprecisate visite mediche per i postumi di una frattura.
2.1.2 Ciò posto, è bene evidenziare la sussistenza delle ragioni di credito vantate dal , nonostante Pt_1 sia ancora pendente il giudizio d'appello promosso dalla sig.ra avverso la sentenza del CP_1
Tribunale di Cagliari n. 2375/2024 del 7/11/2024.
Invero, la legittimazione attiva del creditore, rispetto alla domanda qui rassegnata, ricorre anche laddove il suo credito non sia certo, liquido ed esigibile (sul punto, cfr. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 4668 del 15/02/2023; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 524 del 11/01/2023) ed inoltre tale azione può essere proposta anche in caso di c.d. credito litigioso, purché il credito possa valutarsi come probabile, anche se ancora non definitivamente accertato (cfr. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 1414 del 18/01/2023; Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 4212 del 19/02/2020).
2.2.1 Venendo al caso di specie, il credito rivendicato dall'attore risulta cristallizzato in un titolo giudiziale, per quanto esso sia sottoposto a gravame ed occorre rilevare che il compimento di atti dispositivi sul proprio patrimonio da parte della debitrice in epoca successiva al sorgere del credito risulta pacifico – tenuto conto che per l'insorgenza di tale credito rileva non già la data di pronuncia
Pagina 7 della sentenza di condanna al risarcimento del danno, bensì quella di proposizione della domanda giudiziale, e considerato altresì l'effetto retroattivo della declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1458 comma 1 c.c..
A questo punto, occorre rammentare che l'art. 2901 c.c. al fine del proficuo esperimento dell'azione revocatoria richiede, anzitutto, il pericolo di danno per le ragioni del creditore, con ciò intendendosi non già un danno effettivo (c.d. eventus damni), ma un semplice pregiudizio di tali ragioni (c.d. periculum damni). Di conseguenza è revocabile un qualunque atto di disposizione che (semplicemente) renda più difficile o più onerosa la realizzazione del diritto (Cassazione 2971/99).
In secondo luogo, è richiesta la consapevolezza del debitore di cagionare una lesione alla garanzia del creditore, con il necessario corollario che, dovendo tale consapevolezza essere valutata in termini oggettivi alla luce delle circostanze di fatto, tale consapevolezza in caso di atto successivo al sorgere del credito, finirà sostanzialmente col discendere dall'esistenza del periculum damni.
2.2.2 Ebbene, appare del tutto evidente nel caso in esame, la sussistenza del pericolo di un pregiudizio alle ragioni del creditore, posto che a seguito della cessione a titolo di vitalizio effettuata dalla CP_1 in data 5/08/2021, non potrebbero essere più assoggettati ad esecuzione una pluralità di beni immobili di sicuro rilievo nel patrimonio della convenuta.
Sotto tale profilo l'atto negoziale di disposizione del quale l'attore chiede la revoca gli ha dunque arrecato in via immediata e diretta un sicuro pregiudizio, in concreto rappresentato dalla diminuzione della garanzia patrimoniale sulla quale lo stesso poteva contare.
Infatti, ai sensi dell'art. 2740 c.c., il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, e la convenuta, con il compimento dell'atto dispositivo revocando, ha leso la garanzia patrimoniale generica diminuendo sotto il profilo quantitativo e qualitativo il patrimonio sul quale l'odierno attore poteva fare affidamento per il soddisfacimento delle proprie ragioni di credito.
Ed è appena il caso di rimarcare che, all'esito della cessione dell'atto oggetto di giudizio, è residuato nel patrimonio della solo un terreno sito nel Comune di Sarroch (distinto in Catasto al foglio 35 CP_1 mappale 39), la cui effettiva “appetibilità” (a prescindere dal valore commerciale in astratto ad esso attribuibile) certamente non può rassicurare le ragioni del creditore sull'esito di un'azione esecutiva, che comunque rimarrebbe difficoltosa ed incerta.
2.2.3 Stante quanto sopra, deve altresì ritenersi sussistente la consapevolezza in capo alla convenuta che, con i suddetti atti dispositivi, avrebbe determinato una lesione della garanzia patrimoniale.
È evidente che la stessa ha disposto di tutti in suoi beni in favore dei sig.ri e nelle more CP_2 CP_3 del procedimento incardinato davanti al Tribunale di Cagliari dal contro di lei (R.G. 11744/2017), Pt_1 esattamente in una fase processuale in cui gli esiti della perizia tecnica disposta ad istruttoria della
Pagina 8 causa aveva evidenziato un assai probabile fumus di fondatezza (e conseguente accoglimento) della domanda avanzata dal . Pt_1
2.3 Quanto, infine, alla consapevolezza in capo ai terzi, occorre evidenziare che, trattandosi di un atto qualificabile a titolo gratuito non è necessario provarne la partecipatio fraudis.
Difatti, in un'ottica di bilanciamento tra l'interesse del creditore pregiudicato dall'atto dispositivo del debitore e l'interesse del terzo acquirente a titolo gratuito dal debitore, l'ordinamento preferisce accordare tutela al primo, in ragione del fatto che “l'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, il quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e, quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12045 del 17/05/2010).
Ad abundantiam, si rileva ad ogni modo che il rapporto di parentela tra le parti dell'atto revocando e il fatto che quest'ultimo sia stato concluso nelle more di un processo che mostrava (ed infatti così è stato, ferma restando l'attuale pendenza del giudizio d'appello) probabile la soccombenza della , CP_1 costituiscono elementi oggettivi che, in assenza di (seri) segni probatori inversi, inducono a presumere che i beneficiari dell'atto di cessione a titolo di vitalizio ( e ) avessero piena ed effettiva CP_2 CP_3 conoscenza della pendenza del processo tra il e la . Pt_1 CP_1
Alla luce delle considerazioni tutte sin qui svolte, deve allora ritenersi provato che la cessione a titolo gratuito da parte della degli immobili di sua proprietà (come individuati in epigrafe nelle CP_1 conclusioni dell'attrice) in favore dei sig.ri e ha costituito un atto di CP_2 Controparte_3 disposizione patrimoniale che ha arrecato, nella piena ed effettiva conoscenza da parte della debitrice, un concreto pregiudizio alle ragioni di credito all'epoca già esistenti dell'attore.
Sussistendone tutti i presupposti, detto atto dispositivo deve essere revocato ai sensi dell'art. 2901 c.c..
3. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in base al d.m. 55/2014, per lo scaglione di riferimento del giudizio (indeterminabile complessità bassa), tenuto conto della natura documentale della causa e della mera reiterazione degli argomenti difensivi nella fase decisionale (ciò che giustifica l'applicazione dei parametri minimi per le fasi istruttoria e decisionale).
Deve inoltre trovare applicazione l'art. 4 co 2 decreto ministeriale citato, alla luce della sostanziale omogeneità (se non identità) delle difese delle parti convenute, pur costituite formalmente con separati atti difensivi (cfr. Cassazione 16116/2024).
, e devono, pertanto, essere condannati al Controparte_1 CP_2 Controparte_3 pagamento, in solido, delle spese di lite sostenute da , che si liquidano in euro 6.839,30 Parte_1 oltre spese generali ed accessori di legge.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara inefficace nei confronti di Pt_1
l'atto di cessione a titolo vitalizio stipulato il 5.08.2021, rep. 29159 racc. 13070 a rogito
[...] notaio dott. trascritto l'11/8/2021 al n. 20339 reg. part. e al numero 27394 reg. Persona_1 gen dell'ufficio Provinciale del Territorio di Cagliari;
2. condanna i convenuti , e , in solido, alla Controparte_1 CP_2 Controparte_3 refusione delle spese di lite in favore di , che si liquidano in euro 6.839,30 oltre Parte_1 spese generali ed accessori.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Cagliari 09/12/2025
Il Giudice
RU GO
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Roberta Guainella,
MOT in tirocinio presso questo Ufficio dal 23.5.2025 al 19.7.2025
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