TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 1737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1737 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice rel.-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3459 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura a margine del ricorso, dall'avv. DE CHIARA GENNARO presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. DE CHIARA GENNARO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/02/2025 e Parte_1 CP_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 25/07/2008, che CP_1 dall'unione coniugale erano nati i figli (nato a [...] il [...]) e Persona_1 [...]
( nato a [...] il [...]), rappresentavano la volontà di separarsi in quanto Per_2 vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc, all'udienza del 23.10.2025 le parti precisavano che le pattuizioni di cui al ricorso relative al trasferimento immobiliare erano da intendersi con valore meramente obbligatorio, a questo punto, raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ 1) La casa coniugale, di proprietà del 50% ciascuno dei coniugi, sita in Napoli, alla via alla via F. Gaeta n.10, resta assegnata alla signora , genitore collocatario, la quale vi continuerà a Controparte_1 vivere con i figli;
2) L'affido dei figli è condiviso tra i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le scelte riguardanti gli stessi;
3) Il padre eserciterà il diritto di visita con i figli, andandoli a prendere 4 pomeriggi a settimana intorno alle 17, compatibilmente con le esigenze di studio dei ragazzi, accompagnandoli a fare sport, e riportandoli a casa per ora di cena (ore 20);
Inoltre il padre, a settimane alterne, terrà con sé i figli dal venerdì alle 19.00 fino alla domenica alle ore 22.00 compreso il pernotto, quando li riaccompagnerà a casa della madre genitore collocatario;
4) nel periodo estivo, i figli trascorreranno almeno 15 giorni consecutivi con ciascun genitore, salvo miglior accordo tra le parti;
In particolare il padre comunicherà alla madre, entro il 15 giugno di ogni anno, i quindici giorni consecutivi che i ragazzi staranno con lui, tenendo cura di comunicare la struttura dove si recheranno, il tutto salvo miglior accordo tra le parti;
5) Nel periodo delle festività natalizie, gli anni dispari, il terrà con sé i figli dal 23 Pt_1 dicembre alle 10.00, al 28 dicembre alle 18.00, mentre gli anni pari, la terrà con sé CP_1
i figli dal 23 dicembre alle 10.00, al 28 dicembre alle 18.00; 6) Ancora gli anni dispari la terrà con sé i figli dalle 20.00 del 31 dicembre alle 10.00 del mattino del primo CP_1 gennaio, mentre negli anni pari il terrà i figli dalle 20.00 del 31 dicembre alle 10.00 del
Pt_1 mattino del primo gennaio;
7) La befana degli anni pari i figli staranno con il sig. , dal 5
Pt_1 gennaio sera, al 6 gennaio mattina, ed a pranzo con la madre, mentre per gli anni dispari il contrario;
8) Così come nel periodo pasquale i figli trascorreranno Pasqua e Pasquetta gli anni pari con la e gli anni dispari con il sig. ; 9) Per quel che concerne i CP_1 Pt_1 compleanni e gli onomastici, gli anni pari saranno festeggiati con la madre e quelli dispari con il padre;
10) Per quel che riguarda gli onomastici ed i compleanni dei genitori, la festa della mamma e la festa del papà, i figli resteranno con chi festeggia, nella ipotesi in cui dovesse coincidere con un sabato o domenica dell'altro genitore, è previsto il recupero;
11) Il sig.
Pt_1 contribuirà al mantenimento dei figli corrispondendo la somma di euro 500,00 al mese (250,00 euro a figlio) a titolo di mantenimento ordinario;
13) Tale somma verrà corrisposta dal
Pt_1
2 alla entro il quattro di ogni mese;
14) Tale somma sarà aggiornata di anno in CP_1 anno, secondo gli indici ISTAT;
15) Le spese di mantenimento straordinario verranno sopportate al 50% ciascuno;
16) I coniugi rinunciano al mantenimento reciproco essendo economicamente autosufficienti;
17) I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti, per la soluzione della crisi familiare, convengono altresì di ricomprendere tra le condizioni di separazione, il trasferimento della quota del 50% della casa coniugale sita in Napoli alla via F. Gaeta 10, dal marito alla moglie;
le parti hanno deciso liberamente che sarà la a pagare le rate del mutuo ancora gravanti sull'ex casa coniugale, di cui CP_1 acquisterà la piena proprietà; 18) , CF: nato a [...] C.F._1
Napoli il 26.06.1980, ed ivi residente a[...] quindi trasferisce a
CF nata a [...] il [...], ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente Via F. Gaeta n.10, che accetta ed acquista con ogni garanzia di legge la quota del 50% della proprietà del seguente immobile: appartamento sito nel Comune di Napoli alla via
Francesco Gaeta n. 10 (già via Filippo Maria Briganti n. 330), e precisamente:- appartamento posto al quinto piano (catastalmente quarto piano) della scala N, distinto con il numero interno
10 (dieci), della consistenza di 3,5 (tre virgola cinque) vani catastali, confinante con: detta via, con l'appartamento int. 9 e con proprietà o suoi aventi causa;
riportato nel Persona_3 catasto fabbricati del comune di Napoli come segue: -Sez. SCA, foglio 19, particella 574, sub 8, via Francesco Gaeta n. 10, scala N, int. 10, piano 4, z.c. 3, cat. A/3, classe 5, vani 3,5, superficie catastale totale mq. 71, escluse aree scoperte mq. 68 , R.C.Euro 442,86; 19) Le rate del mutuo gravante sull'immobile saranno pagate interamente da;
20) I coniugi Controparte_1 prestano il loro consenso al rilascio di tutti i documenti, passaporto compreso, senza necessità di ulteriore autorizzazione;
I coniugi si impegnano a portarsi reciproco rispetto.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(atto n.49 ,parte II , S. A, SEZ. J , reg. Atti Matrimonio anno 2008) ; CP_1
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Dott.ssa Immacolata Cozzolino
4