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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/11/2025, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4790/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa ADA LUCCA Presidente
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Dott. CLAUDIA MERLINO Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]A. MEDICINA 112/14 16010 SERRA RICCO' ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. BEECROFT ALEXANDER (C.F.
), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
E
C.F. nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._3
residente in [...]A. MEDICINA 112/14 SERRA RICCO', elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. BEECROFT ALEXANDER (C.F. ), che lo C.F._2 rappresenta e lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 23/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che: a) i coniugi hanno contratto matrimonio in SANT'OLCESE il 12/06/2005 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
a) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
b) La sig.ra continuerà a vivere nella casa già coniugale sita in Serra Riccò Parte_1
(GE), via Medicina Antonio n. 112/14, di sua esclusiva proprietà, insieme al figlio;
Per_1
c) Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio , Controparte_1 Per_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente, versando alla madre, entro il giorno
5 di ogni mese, un assegno di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie da individuarsi e disciplinare secondo i criteri del
Documento di Orientamento Uniforme del Tribunale di Genova del 15.09.2016, che i coniugi dichiarano di conoscere e approvare;
d) Il sig. contribuirà al mantenimento della moglie, sig.ra Controparte_1 [...]
, tramite il versamento in suo favore, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma Pt_1 di € 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. I coniugi pattuiscono che il versamento di tale contributo cesserà e potrà essere rinegoziato al momento del pensionamento del sig. CP_1
e) I sig.ri e dichiarano, a fronte del puntuale e corretto Pt_1 CP_1
adempimento a tutto quanto sopra, di non avere altro a pretendere reciprocamente per alcuna ragione, titolo e/o motivo, avendo regolato separatamente ogni altra questione economica.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2005, Numero 15, Parte 2, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 21.11.2025 così deciso in Camera di Consiglio
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Merlino
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa ADA LUCCA Presidente
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Dott. CLAUDIA MERLINO Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]A. MEDICINA 112/14 16010 SERRA RICCO' ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. BEECROFT ALEXANDER (C.F.
), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
E
C.F. nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._3
residente in [...]A. MEDICINA 112/14 SERRA RICCO', elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. BEECROFT ALEXANDER (C.F. ), che lo C.F._2 rappresenta e lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 23/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che: a) i coniugi hanno contratto matrimonio in SANT'OLCESE il 12/06/2005 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
a) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
b) La sig.ra continuerà a vivere nella casa già coniugale sita in Serra Riccò Parte_1
(GE), via Medicina Antonio n. 112/14, di sua esclusiva proprietà, insieme al figlio;
Per_1
c) Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio , Controparte_1 Per_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente, versando alla madre, entro il giorno
5 di ogni mese, un assegno di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie da individuarsi e disciplinare secondo i criteri del
Documento di Orientamento Uniforme del Tribunale di Genova del 15.09.2016, che i coniugi dichiarano di conoscere e approvare;
d) Il sig. contribuirà al mantenimento della moglie, sig.ra Controparte_1 [...]
, tramite il versamento in suo favore, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma Pt_1 di € 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. I coniugi pattuiscono che il versamento di tale contributo cesserà e potrà essere rinegoziato al momento del pensionamento del sig. CP_1
e) I sig.ri e dichiarano, a fronte del puntuale e corretto Pt_1 CP_1
adempimento a tutto quanto sopra, di non avere altro a pretendere reciprocamente per alcuna ragione, titolo e/o motivo, avendo regolato separatamente ogni altra questione economica.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2005, Numero 15, Parte 2, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 21.11.2025 così deciso in Camera di Consiglio
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Merlino
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba