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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 4579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4579 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
n. 253/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Sensale Presidente dott. Francesco Notaro Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 253/2020 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1769/2019 resa dal Tribunale di Napoli Nord in data 14.6.2019 nel procedimento n. 13869/2019 R.G. - vertente tra
(P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Roberto Boccagna, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Aversa, Via S.
d'Acquisto, n. 5;
appellante
e
(CF. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Rosario Schiano
Lomoriello, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Napoli,
Piazzetta Arenella, n. 1;
appellato
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da note di trattazione scritta;
Per parte appellata: come da note di trattazione scritta;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto spedito in data 5.12.2026, la conveniva in giudizio il Parte_2 [...] chiedendo: “accertare e dichiarare che ha svolto le Controparte_1 Parte_2 attività indicate e descritte per conto e nell'interesse del Comune di in CP_1 pagina 1 di 8 come sopra dettagliatamente rappresentato e specificato;
accertare e CP_1 dichiarare che tali attività hanno determinato un indebito arricchimento in favore del
ed in danno della che li ha eseguiti, ai Controparte_1 Parte_2 sensi e per l'effetto di cui all'art.2041 cod. civ., per le ragioni esposte;
per effetto condannare il a tenere indenne la nella Controparte_1 Pt_2 misura di euro 118.729,01, o comunque in quella maggiore o minore che sarà provata in corso di causa o quantificata secondo equità ai sensi dell'art.1226 cod. civ. o comunque a mezzo ctu”.
L'istante esponeva che: a) in data 3 giugno 2011, con comunicazione prot.
AD/FP/149/11, aveva trasmesso al una proposta di CP_1 Controparte_1 collaborazione, avente ad oggetto la fase della selezione dei rifiuti relativa al multi materiale leggero, nonché alla carta e al cartone;
b) per il multimateriale leggero si era offerto di eseguire il servizio a fronte di un compenso di euro 30,00 per ogni tonnellata di rifiuto conferito, nonché di accollarsi il rimborso del costo di frazione estranea selezionata e di smaltimento in discarica della stessa, stimato in euro 185,00 per ogni tonnellata;
c) per la selezione di carta e cartone, invece, la aveva Parte_2 offerto di non percepire alcun compenso, tranne il rimborso della frazione esterna, sempre stimato in euro 185,00 per ogni tonnellata;
d) con determina n.752 del
19.7.2011, il Responsabile dei Servizi Ambientali ed Ecologia del Comune di aveva proposto di approvare l'offerta di del 13.6.2011, CP_1 Parte_2 autorizzando il funzionario alla stipula della convenzione;
e) la sottoscrizione, benché Part costantemente richiesta dalla società, non era avvenuta, anche se la aveva comunque espletato l'attività; f) a fronte del lavoro svolto, per l'anno 2011 la Pt_2 aveva emesso fatture saldate dal e il rapporto era proseguito fino a tutto il CP_1 mese di febbraio 2013, senza però che il contratto venisse mai sottoscritto, nonostante le richieste della società; g) quest'ultima aveva poi emesso le fatture indicate in citazione, per un importo complessivo di euro 118.729,01.
Parte attrice, dunque, chiedeva la condanna al pagamento dell'importo predetto.
Si costituiva il contestando l'avverso dedotto. Controparte_1
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha rigettato la domanda.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto ammissibile la domanda ex art.2041 c.c., disattendendo l'eccezione del e ritenendo l'esistenza di copertura finanziaria, CP_1 come previsto nella determinazione n.752, e affermando, dunque, la titolarità passiva dell'Ente.
Il Tribunale, tuttavia, ha ritenuto non provata la domanda.
Avverso la pronuncia, con atto del 14.1.2020, la società ha proposto appello, costituendosi in data 21.1.2020 e deducendo: 1) la violazione e falsa applicazione dell'art.167 c.p.c. e la tardività della costituzione del 2) la violazione e CP_1 pagina 2 di 8 l'errata applicazione degli artt. 2041, 1226 e 2056 c.c., l'erronea valutazione degli elementi di prova, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727-2729 c.c.
Si è costituito l' contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto CP_2 dell'appello.
Il primo motivo è destituito di fondamento, posto che non si comprende quale possa essere la rilevanza dell'omessa valutazione della tardiva costituzione del sia CP_1 perché il Tribunale ha risolto le eccezioni di mancanza di copertura finanziaria in modo favorevole all'appellante, sia perché le questioni di nullità sono comunque rilevabili di ufficio.
Il secondo motivo si reputa invece fondato, seppure per quanto di ragione.
Per il Tribunale, la non ha fornito prova né del suo depauperamento per Parte_2 effetto dell'altrui arricchimento, né del vantaggio conseguito dall'Ente convenuto per effetto della prestazione svolta in favore di quest'ultimo.
Effettivamente, il ragionamento del Giudice di primo grado non convince il Collegio, almeno non completamente.
In via preliminare, vale riportare quanto allegato dall'originaria attrice e cioè lo svolgimento di due distinte attività per il quella di riciclo dei rifiuti da CP_1 reimmettere sul mercato e il conferimento in discarica della c.d. frazione estranea e cioè quella parte di rifiuto che non può essere oggetto di riciclo (sia per il multimateriale leggero, sia per la carta e il cartone).
Per queste attività, rispettivamente, venne previsto un compenso di euro 30,00 a tonnellata, nonché stimato un costo di euro 180,00, sempre a tonnellata.
Orbene, non può essere seriamente posto in contestazione lo svolgimento dell'attività, come si desume dalla produzione dei formulari, da cui si evince anche timbro del trasportatore a rifiuto e dell'ispettore della direzione ecologia del CP_1
.
[...]
E può quindi reputarsi acclarato il vantaggio patrimoniale dell'Ente, stante appunto il conferimento e la selezione dei rifiuti senza sacrificio economico.
Appare invece maggiormente ardua la prova sia del quantum, sia dell'effettivo depauperamento subito dalla società.
Sul punto, nondimeno, soccorre l'insegnamento della Suprema Corte, seppure espresso per regolare vicenda differente, secondo cui la diminuzione patrimoniale
("depauperatio") subita dall'autore di una prestazione d'opera in favore della P.A., in assenza di un contratto valido ed efficace, da compensare ai sensi dell'art. 2041 c.c., non può essere fatta coincidere con la misura del compenso calcolato mediante il parametro della tariffa professionale e nel rispetto dei fattori di importanza dell'opera e del decoro della professione (art. 2233 c.c.) ma, oltre ai costi ed esborsi sopportati
(danno emergente), deve comunque ricomprendere quanto necessario a ristorare il pagina 3 di 8 sacrificio di tempo, nonché di energie mentali e fisiche del professionista (lucro cessante), del cui valore si deve tener conto in termini economici, al netto della percentuale di guadagno. A causa della difficoltà di determinazione del suo preciso ammontare, l'indennizzo può formare oggetto di una valutazione di carattere equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c., anche officiosa (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
29/05/2019, n. 14670).
Il principio si reputa applicabile anche nella specie, attesa la ritenuta identità di ratio e per il principio generale che esprime (si veda, ad esempio, anche Cass. civ., III,
07/04/2025, n. 9135, che ha regolato vicenda in cui il fatto generatore dell'azione del direttore dei lavori verso il era stato rappresentato dalla condanna del primo CP_1 al pagamento, in favore di impresa, del compenso di alcuni lavori materialmente eseguiti e non previsti nel progetto principale, finalizzati al completamento dell'opera).
[... La ha prospettato che aveva inoltrato proposta economica al Parte_2 CP_1
per poter effettuare, per conto e nell'interesse dell'ente, le CP_1 CP_1 attività di selezione dei rifiuti da imballaggi da avviare al riciclo, e che, con la
Determina n.752 del 19.7.2011, il Responsabile dei Servizi Ambientali ed Ecologia del Comune di aveva proposto di approvare l'offerta di del CP_1 Parte_2
13.6.2011, autorizzando la stipula della convenzione.
Per doverosa completezza, va detto che non si scorge piena corrispondenza tra i numeri di protocollo indicati dall'appellante e tra le date, ma l'esistenza di determina dirigenziale e di proposta non è più oggetto di dibattito, sia per l'atteggiamento di non contestazione, da parte dell'Ente, quantomeno sullo specifico punto (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado), sia per l'accertamento comunque posto in essere dal Giudice di prime cure (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).
Inoltre, va pure doverosamente rilevato che nella delibera in questione si legge di approvazione della proposta, nella quale si indica “la come piattaforma per lo Pt_2 smaltimento della frazione “Multimateriale” sino al 30 agosto 2011”, a fronte delle prestazioni fatte valere dalla società per tutto l'anno 2012 e per l'inizio dell'anno
2013.
E tuttavia, si è già detto che il Tribunale ha superato le questioni inerenti alla copertura finanziaria [“ebbene, nel caso di specie, dalla lettura della determinazione
n. 752 del 19/07/2011 del Responsabile di Servizi Ambientali ed Ecologia del Comune
(allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. Controparte_1 depositata telematicamente da parte attrice) risulta chiaramente che la spesa per le prestazioni da svolgersi da parte dell'attrice nell'ambito del ciclo di smaltimento dei rifiuti dell' convenuto trovava copertura finanziaria, quantomeno per CP_2 la cifra di euro 22.000,00 IVA inclusa, sul competente capitolo di bilancio per l'anno pagina 4 di 8 2011. In questa prospettiva, quindi, non vi è alcuna prova che le prestazioni rese dall'attrice lo siano state in violazione degli obblighi più volte sopra ricordati, non potendosi, quindi, ritenere che la titolarità passiva del rapporto obbligatorio in questione possa essersi trasferita, ex lege, a carico del funzionario che ha consentito lo svolgimento di quella attività. Ne consegue che, data l'assenza della sola copertura contrattuale della prestazione in questione, l'azione di indebito arricchimento concretamente proposta da parte attrice nell'ambito del presente giudizio appare pienamente ammissibile”), per cui, in mancanza di univoca impugnazione incidentale, al Collegio non resta che valutare se l'appellante abbia o meno dimostrato i presupposti richiesti dall'art. 2041 cc, null'altro.
Ciò posto, a prescindere da ogni considerazione sull'effettiva ricezione, da parte del di buono contributo, come allegato dall'appellante, neppure può essere CP_1 sottaciuto che, con l'atto di citazione in primo grado, parte attrice ha dedotto, tra l'altro che:
• per gli imballaggi misti (multimateriale leggero) si era offerto il servizio a fronte di un compenso di euro 30,00 per ogni tonnellata nonché il rimborso del costo di euro 185,00 per ogni frazione estranea selezionata e lo smaltimento in discarica di quest'ultima, mentre per la selezione di carta e cartone la società aveva offerto di non percepire alcun compenso, tranne il rimborso della frazione estranea (sempre per 185 euro a tonnellata);
• i rifiuti della raccolta differenziata nel Comune di erano stati CP_1 conferiti presso la piattaforma di (pag. 3); Pt_2
• le prestazioni rese erano state fatturate (pag. 3).
Va aggiunto, conformemente a quanto sostenuto dall'appellante, che il Tribunale non ha tenuto conto della circostanza che il avendo avviato all'impianto di CP_1 Pt_2 le quantità di rifiuti come indicate nei FIR, non ha sopportato le spese, avendo di
[...] fatto conseguito un vantaggio patrimoniale.
Così come va ribadito che la società ha prodotto non solo le fatture ma anche i formulari.
Pertanto, ad avviso della Corte, seppure possa reputarsi concretamente presumibile il conferimento dei rifiuti, tenuto conto della visione combinata dei formulari, delle fatture e dei prospetti “elenco movimenti”, di difficile dimostrazione appare la quantità sia dell'attività di riciclo sia della gestione della frazione estranea.
Per quest'ultima, vi sono ulteriori elementi di disturbo, costituiti dalla mera previsione di stima contenuta nell'offerta, nonché dalla mancanza di prova univoca dell'attività di conferimento dei rifiuti destinati a discarica, come indicata nelle fatture che, in quanto documenti di matrice unilaterale, assumono valenza minima.
Pertanto, nella ritenuta mancanza di prova certa e tranquillizzante di avere sostenuto il pagina 5 di 8 costo inerente al conferimento “…dei quantitativi eccedenti di frazione estranea selezionata presso impianti autorizzati di recupero e/o di smaltimento” (cfr. offerta in atti parte appellante), questa voce non può essere conteggiata.
E non può essere recepito quanto sostenuto dall'appellante, almeno non integralmente, che “il Giudice ha ignorato completamente che risulta in atti da un lato una complessa attività svolta da in favore del che Parte_2 Controparte_1 consiste nell'aver selezionato i rifiuti, conferito quelli qualitativamente corretti ai consorzi di filiera e quelli privi di qualità in discarica e ciò risulta dai FIR depositati che attestano la quantità di rifiuti in entrata, nonché dalle fatture che contengono le quantità di rifiuti conferiti in discarica e quelli conferiti ai consorzi;
queste quantità non sono state contestate da controparte e, quindi, sono dati che risultano in giudizio in maniera definitiva” (pag. 13 della comparsa conclusionale).
Si è già detto della valenza probatoria delle fatture, mentre la contestazione dell'ente vi è stata con la comparsa di costituzione (cfr., ad esempio, pag. 5).
E tuttavia, seppure non sia possibile la suddetta quantificazione, né riconoscere il compenso di trenta euro a tonnellata asseritamente pattuito per il servizio inerente al multimateriale leggero, ad avviso della Corte la produzione dei formulari rende avvertiti del tempo impiegato da addetti della società e dei costi e delle energie necessariamente connessi all'espletamento del servizio.
Di contro, quindi, non può essere negato che l'espletamento dell'attività vi sia stato.
In tali casi trova senz'altro applicazione l'art. 1226 cc.
Pertanto, tenuto conto che, quantomeno per il conferimento, esiste certamente un arricchimento del e un depauperamento della Società, si reputa equo CP_1 riconoscere, appunto, in via meramente equitativa, un valore complessivo di euro
12,00 a tonnellata per l'attività di riciclo, pari a poco più del 30 % del compenso, che comprenda, cioè, secondo una valutazione presuntiva, i costi minimi e le energie connesse all'espletamento dell'attività posta in essere, tenuto conto, altresì, che, per logica previsione, una quantità minima da destinare al riciclo non può non essere stata selezionata.
In tale ottica va pure valorizzato il comportamento del che ha inizialmente CP_1 corrisposto il pagamento (cfr. documenti n. 3 e n. 4 della produzione di parte appellante).
Dunque, si può riconoscere euro 11.176,56 per l'attività, pari alla quantità di rifiuti -
981,38 orientativamente desumibile dalle fatture - x 12 euro.
Trattandosi di debito di valore (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 29/10/2024, n. 27938), la somma dovuta va rivalutata, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, sino al momento della presente decisione in considerazione della diminuzione del potere di acquisto della moneta. pagina 6 di 8 L'importo risultante è pari ad euro 13.568,34.
Quanto agli interessi, va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (v. Cass. 17.02.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) e le successive conformi, applicabile anche nella specie, secondo cui, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il
Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio. Sulla base di tali considerazioni, parte appellata dovrà corrispondere all'istante gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati rispettivamente sull'importo di euro 11.176,56 (importo corrispondente a quello risultante dalla "devalutazione", in base agli indici ISTAT, al
5.12.2016, data della citazione, nella ritenuta mancanza di altro dati a cui ancorare il valore), e, quindi, anno per anno, a partire dal 5.12.2017 e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisata, così come indicato in dispositivo.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle singole somme sopra liquidate all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
L'impugnazione va quindi accolta per quanto di ragione e il va Controparte_1 condannato al pagamento, in favore della società, delle somme indicate.
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia
(Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Le spese seguono quindi la soccombenza del doppio grado di giudizio, tenuto conto pagina 7 di 8 della somma riconosciuta, con applicazione della decurtazione massima, stante la non particolare complessità della causa;
trova applicazione il DM 55/14 e successive modifiche.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n. 1769/2019 resa dal Tribunale di Napoli Nord in data 14.6.2019 nel procedimento n. 13869/2019 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello per quanto di ragione e nei limiti indicati in parte motiva e – in riforma dell'impugnata sentenza – condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, della somma di euro 13.568,34, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di euro 11.176,56 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 5.12.2017 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
• condanna parte appellata al pagamento delle spese di giudizio sostenute da parte appellante, che liquida: a) per il primo grado, in euro 759,00 per spese ed euro 2.538,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
b) per il secondo grado, in euro 2.904,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge.
Così deciso, in Napoli, in data 16.9.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
Il Presidente dott. Giorgio Sensale
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Sensale Presidente dott. Francesco Notaro Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 253/2020 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1769/2019 resa dal Tribunale di Napoli Nord in data 14.6.2019 nel procedimento n. 13869/2019 R.G. - vertente tra
(P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Roberto Boccagna, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Aversa, Via S.
d'Acquisto, n. 5;
appellante
e
(CF. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Rosario Schiano
Lomoriello, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Napoli,
Piazzetta Arenella, n. 1;
appellato
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da note di trattazione scritta;
Per parte appellata: come da note di trattazione scritta;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto spedito in data 5.12.2026, la conveniva in giudizio il Parte_2 [...] chiedendo: “accertare e dichiarare che ha svolto le Controparte_1 Parte_2 attività indicate e descritte per conto e nell'interesse del Comune di in CP_1 pagina 1 di 8 come sopra dettagliatamente rappresentato e specificato;
accertare e CP_1 dichiarare che tali attività hanno determinato un indebito arricchimento in favore del
ed in danno della che li ha eseguiti, ai Controparte_1 Parte_2 sensi e per l'effetto di cui all'art.2041 cod. civ., per le ragioni esposte;
per effetto condannare il a tenere indenne la nella Controparte_1 Pt_2 misura di euro 118.729,01, o comunque in quella maggiore o minore che sarà provata in corso di causa o quantificata secondo equità ai sensi dell'art.1226 cod. civ. o comunque a mezzo ctu”.
L'istante esponeva che: a) in data 3 giugno 2011, con comunicazione prot.
AD/FP/149/11, aveva trasmesso al una proposta di CP_1 Controparte_1 collaborazione, avente ad oggetto la fase della selezione dei rifiuti relativa al multi materiale leggero, nonché alla carta e al cartone;
b) per il multimateriale leggero si era offerto di eseguire il servizio a fronte di un compenso di euro 30,00 per ogni tonnellata di rifiuto conferito, nonché di accollarsi il rimborso del costo di frazione estranea selezionata e di smaltimento in discarica della stessa, stimato in euro 185,00 per ogni tonnellata;
c) per la selezione di carta e cartone, invece, la aveva Parte_2 offerto di non percepire alcun compenso, tranne il rimborso della frazione esterna, sempre stimato in euro 185,00 per ogni tonnellata;
d) con determina n.752 del
19.7.2011, il Responsabile dei Servizi Ambientali ed Ecologia del Comune di aveva proposto di approvare l'offerta di del 13.6.2011, CP_1 Parte_2 autorizzando il funzionario alla stipula della convenzione;
e) la sottoscrizione, benché Part costantemente richiesta dalla società, non era avvenuta, anche se la aveva comunque espletato l'attività; f) a fronte del lavoro svolto, per l'anno 2011 la Pt_2 aveva emesso fatture saldate dal e il rapporto era proseguito fino a tutto il CP_1 mese di febbraio 2013, senza però che il contratto venisse mai sottoscritto, nonostante le richieste della società; g) quest'ultima aveva poi emesso le fatture indicate in citazione, per un importo complessivo di euro 118.729,01.
Parte attrice, dunque, chiedeva la condanna al pagamento dell'importo predetto.
Si costituiva il contestando l'avverso dedotto. Controparte_1
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha rigettato la domanda.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto ammissibile la domanda ex art.2041 c.c., disattendendo l'eccezione del e ritenendo l'esistenza di copertura finanziaria, CP_1 come previsto nella determinazione n.752, e affermando, dunque, la titolarità passiva dell'Ente.
Il Tribunale, tuttavia, ha ritenuto non provata la domanda.
Avverso la pronuncia, con atto del 14.1.2020, la società ha proposto appello, costituendosi in data 21.1.2020 e deducendo: 1) la violazione e falsa applicazione dell'art.167 c.p.c. e la tardività della costituzione del 2) la violazione e CP_1 pagina 2 di 8 l'errata applicazione degli artt. 2041, 1226 e 2056 c.c., l'erronea valutazione degli elementi di prova, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727-2729 c.c.
Si è costituito l' contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto CP_2 dell'appello.
Il primo motivo è destituito di fondamento, posto che non si comprende quale possa essere la rilevanza dell'omessa valutazione della tardiva costituzione del sia CP_1 perché il Tribunale ha risolto le eccezioni di mancanza di copertura finanziaria in modo favorevole all'appellante, sia perché le questioni di nullità sono comunque rilevabili di ufficio.
Il secondo motivo si reputa invece fondato, seppure per quanto di ragione.
Per il Tribunale, la non ha fornito prova né del suo depauperamento per Parte_2 effetto dell'altrui arricchimento, né del vantaggio conseguito dall'Ente convenuto per effetto della prestazione svolta in favore di quest'ultimo.
Effettivamente, il ragionamento del Giudice di primo grado non convince il Collegio, almeno non completamente.
In via preliminare, vale riportare quanto allegato dall'originaria attrice e cioè lo svolgimento di due distinte attività per il quella di riciclo dei rifiuti da CP_1 reimmettere sul mercato e il conferimento in discarica della c.d. frazione estranea e cioè quella parte di rifiuto che non può essere oggetto di riciclo (sia per il multimateriale leggero, sia per la carta e il cartone).
Per queste attività, rispettivamente, venne previsto un compenso di euro 30,00 a tonnellata, nonché stimato un costo di euro 180,00, sempre a tonnellata.
Orbene, non può essere seriamente posto in contestazione lo svolgimento dell'attività, come si desume dalla produzione dei formulari, da cui si evince anche timbro del trasportatore a rifiuto e dell'ispettore della direzione ecologia del CP_1
.
[...]
E può quindi reputarsi acclarato il vantaggio patrimoniale dell'Ente, stante appunto il conferimento e la selezione dei rifiuti senza sacrificio economico.
Appare invece maggiormente ardua la prova sia del quantum, sia dell'effettivo depauperamento subito dalla società.
Sul punto, nondimeno, soccorre l'insegnamento della Suprema Corte, seppure espresso per regolare vicenda differente, secondo cui la diminuzione patrimoniale
("depauperatio") subita dall'autore di una prestazione d'opera in favore della P.A., in assenza di un contratto valido ed efficace, da compensare ai sensi dell'art. 2041 c.c., non può essere fatta coincidere con la misura del compenso calcolato mediante il parametro della tariffa professionale e nel rispetto dei fattori di importanza dell'opera e del decoro della professione (art. 2233 c.c.) ma, oltre ai costi ed esborsi sopportati
(danno emergente), deve comunque ricomprendere quanto necessario a ristorare il pagina 3 di 8 sacrificio di tempo, nonché di energie mentali e fisiche del professionista (lucro cessante), del cui valore si deve tener conto in termini economici, al netto della percentuale di guadagno. A causa della difficoltà di determinazione del suo preciso ammontare, l'indennizzo può formare oggetto di una valutazione di carattere equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c., anche officiosa (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
29/05/2019, n. 14670).
Il principio si reputa applicabile anche nella specie, attesa la ritenuta identità di ratio e per il principio generale che esprime (si veda, ad esempio, anche Cass. civ., III,
07/04/2025, n. 9135, che ha regolato vicenda in cui il fatto generatore dell'azione del direttore dei lavori verso il era stato rappresentato dalla condanna del primo CP_1 al pagamento, in favore di impresa, del compenso di alcuni lavori materialmente eseguiti e non previsti nel progetto principale, finalizzati al completamento dell'opera).
[... La ha prospettato che aveva inoltrato proposta economica al Parte_2 CP_1
per poter effettuare, per conto e nell'interesse dell'ente, le CP_1 CP_1 attività di selezione dei rifiuti da imballaggi da avviare al riciclo, e che, con la
Determina n.752 del 19.7.2011, il Responsabile dei Servizi Ambientali ed Ecologia del Comune di aveva proposto di approvare l'offerta di del CP_1 Parte_2
13.6.2011, autorizzando la stipula della convenzione.
Per doverosa completezza, va detto che non si scorge piena corrispondenza tra i numeri di protocollo indicati dall'appellante e tra le date, ma l'esistenza di determina dirigenziale e di proposta non è più oggetto di dibattito, sia per l'atteggiamento di non contestazione, da parte dell'Ente, quantomeno sullo specifico punto (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado), sia per l'accertamento comunque posto in essere dal Giudice di prime cure (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).
Inoltre, va pure doverosamente rilevato che nella delibera in questione si legge di approvazione della proposta, nella quale si indica “la come piattaforma per lo Pt_2 smaltimento della frazione “Multimateriale” sino al 30 agosto 2011”, a fronte delle prestazioni fatte valere dalla società per tutto l'anno 2012 e per l'inizio dell'anno
2013.
E tuttavia, si è già detto che il Tribunale ha superato le questioni inerenti alla copertura finanziaria [“ebbene, nel caso di specie, dalla lettura della determinazione
n. 752 del 19/07/2011 del Responsabile di Servizi Ambientali ed Ecologia del Comune
(allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. Controparte_1 depositata telematicamente da parte attrice) risulta chiaramente che la spesa per le prestazioni da svolgersi da parte dell'attrice nell'ambito del ciclo di smaltimento dei rifiuti dell' convenuto trovava copertura finanziaria, quantomeno per CP_2 la cifra di euro 22.000,00 IVA inclusa, sul competente capitolo di bilancio per l'anno pagina 4 di 8 2011. In questa prospettiva, quindi, non vi è alcuna prova che le prestazioni rese dall'attrice lo siano state in violazione degli obblighi più volte sopra ricordati, non potendosi, quindi, ritenere che la titolarità passiva del rapporto obbligatorio in questione possa essersi trasferita, ex lege, a carico del funzionario che ha consentito lo svolgimento di quella attività. Ne consegue che, data l'assenza della sola copertura contrattuale della prestazione in questione, l'azione di indebito arricchimento concretamente proposta da parte attrice nell'ambito del presente giudizio appare pienamente ammissibile”), per cui, in mancanza di univoca impugnazione incidentale, al Collegio non resta che valutare se l'appellante abbia o meno dimostrato i presupposti richiesti dall'art. 2041 cc, null'altro.
Ciò posto, a prescindere da ogni considerazione sull'effettiva ricezione, da parte del di buono contributo, come allegato dall'appellante, neppure può essere CP_1 sottaciuto che, con l'atto di citazione in primo grado, parte attrice ha dedotto, tra l'altro che:
• per gli imballaggi misti (multimateriale leggero) si era offerto il servizio a fronte di un compenso di euro 30,00 per ogni tonnellata nonché il rimborso del costo di euro 185,00 per ogni frazione estranea selezionata e lo smaltimento in discarica di quest'ultima, mentre per la selezione di carta e cartone la società aveva offerto di non percepire alcun compenso, tranne il rimborso della frazione estranea (sempre per 185 euro a tonnellata);
• i rifiuti della raccolta differenziata nel Comune di erano stati CP_1 conferiti presso la piattaforma di (pag. 3); Pt_2
• le prestazioni rese erano state fatturate (pag. 3).
Va aggiunto, conformemente a quanto sostenuto dall'appellante, che il Tribunale non ha tenuto conto della circostanza che il avendo avviato all'impianto di CP_1 Pt_2 le quantità di rifiuti come indicate nei FIR, non ha sopportato le spese, avendo di
[...] fatto conseguito un vantaggio patrimoniale.
Così come va ribadito che la società ha prodotto non solo le fatture ma anche i formulari.
Pertanto, ad avviso della Corte, seppure possa reputarsi concretamente presumibile il conferimento dei rifiuti, tenuto conto della visione combinata dei formulari, delle fatture e dei prospetti “elenco movimenti”, di difficile dimostrazione appare la quantità sia dell'attività di riciclo sia della gestione della frazione estranea.
Per quest'ultima, vi sono ulteriori elementi di disturbo, costituiti dalla mera previsione di stima contenuta nell'offerta, nonché dalla mancanza di prova univoca dell'attività di conferimento dei rifiuti destinati a discarica, come indicata nelle fatture che, in quanto documenti di matrice unilaterale, assumono valenza minima.
Pertanto, nella ritenuta mancanza di prova certa e tranquillizzante di avere sostenuto il pagina 5 di 8 costo inerente al conferimento “…dei quantitativi eccedenti di frazione estranea selezionata presso impianti autorizzati di recupero e/o di smaltimento” (cfr. offerta in atti parte appellante), questa voce non può essere conteggiata.
E non può essere recepito quanto sostenuto dall'appellante, almeno non integralmente, che “il Giudice ha ignorato completamente che risulta in atti da un lato una complessa attività svolta da in favore del che Parte_2 Controparte_1 consiste nell'aver selezionato i rifiuti, conferito quelli qualitativamente corretti ai consorzi di filiera e quelli privi di qualità in discarica e ciò risulta dai FIR depositati che attestano la quantità di rifiuti in entrata, nonché dalle fatture che contengono le quantità di rifiuti conferiti in discarica e quelli conferiti ai consorzi;
queste quantità non sono state contestate da controparte e, quindi, sono dati che risultano in giudizio in maniera definitiva” (pag. 13 della comparsa conclusionale).
Si è già detto della valenza probatoria delle fatture, mentre la contestazione dell'ente vi è stata con la comparsa di costituzione (cfr., ad esempio, pag. 5).
E tuttavia, seppure non sia possibile la suddetta quantificazione, né riconoscere il compenso di trenta euro a tonnellata asseritamente pattuito per il servizio inerente al multimateriale leggero, ad avviso della Corte la produzione dei formulari rende avvertiti del tempo impiegato da addetti della società e dei costi e delle energie necessariamente connessi all'espletamento del servizio.
Di contro, quindi, non può essere negato che l'espletamento dell'attività vi sia stato.
In tali casi trova senz'altro applicazione l'art. 1226 cc.
Pertanto, tenuto conto che, quantomeno per il conferimento, esiste certamente un arricchimento del e un depauperamento della Società, si reputa equo CP_1 riconoscere, appunto, in via meramente equitativa, un valore complessivo di euro
12,00 a tonnellata per l'attività di riciclo, pari a poco più del 30 % del compenso, che comprenda, cioè, secondo una valutazione presuntiva, i costi minimi e le energie connesse all'espletamento dell'attività posta in essere, tenuto conto, altresì, che, per logica previsione, una quantità minima da destinare al riciclo non può non essere stata selezionata.
In tale ottica va pure valorizzato il comportamento del che ha inizialmente CP_1 corrisposto il pagamento (cfr. documenti n. 3 e n. 4 della produzione di parte appellante).
Dunque, si può riconoscere euro 11.176,56 per l'attività, pari alla quantità di rifiuti -
981,38 orientativamente desumibile dalle fatture - x 12 euro.
Trattandosi di debito di valore (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 29/10/2024, n. 27938), la somma dovuta va rivalutata, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, sino al momento della presente decisione in considerazione della diminuzione del potere di acquisto della moneta. pagina 6 di 8 L'importo risultante è pari ad euro 13.568,34.
Quanto agli interessi, va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (v. Cass. 17.02.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) e le successive conformi, applicabile anche nella specie, secondo cui, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il
Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio. Sulla base di tali considerazioni, parte appellata dovrà corrispondere all'istante gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati rispettivamente sull'importo di euro 11.176,56 (importo corrispondente a quello risultante dalla "devalutazione", in base agli indici ISTAT, al
5.12.2016, data della citazione, nella ritenuta mancanza di altro dati a cui ancorare il valore), e, quindi, anno per anno, a partire dal 5.12.2017 e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisata, così come indicato in dispositivo.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle singole somme sopra liquidate all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
L'impugnazione va quindi accolta per quanto di ragione e il va Controparte_1 condannato al pagamento, in favore della società, delle somme indicate.
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia
(Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Le spese seguono quindi la soccombenza del doppio grado di giudizio, tenuto conto pagina 7 di 8 della somma riconosciuta, con applicazione della decurtazione massima, stante la non particolare complessità della causa;
trova applicazione il DM 55/14 e successive modifiche.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n. 1769/2019 resa dal Tribunale di Napoli Nord in data 14.6.2019 nel procedimento n. 13869/2019 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello per quanto di ragione e nei limiti indicati in parte motiva e – in riforma dell'impugnata sentenza – condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, della somma di euro 13.568,34, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di euro 11.176,56 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 5.12.2017 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
• condanna parte appellata al pagamento delle spese di giudizio sostenute da parte appellante, che liquida: a) per il primo grado, in euro 759,00 per spese ed euro 2.538,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
b) per il secondo grado, in euro 2.904,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge.
Così deciso, in Napoli, in data 16.9.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
Il Presidente dott. Giorgio Sensale
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