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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/10/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2101/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2101/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federica UR e
SE UR;
appellante
e
(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. NO RA;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1802/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 18.08.2018, avente ad oggetto pagamento somme
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “nel riportarsi a tutto quanto già dedotto, prodotto, eccepito e richiesto negli scritti difensivi precisa le conclusioni riportandosi a quelle di cui all'atto di appello e, per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, si chiede condannarsi la sig.ra al pagamento della somma di € 5.000 oltre Controparte_1
Iva. In via gradata e subordinata, si chiede la condanna della appellata al
1 pagamento della somma non contestata di € 3.000.00 oltre Iva come per legge. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata: “si precisano le conclusioni reiterando quelle già precedentemente rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze di causa con distrazione ex art. 93 c.p.c.”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Cosenza la sig.ra al Controparte_1 fine di ottenere la condanna della stessa al pagamento della somma di euro 5.000,00, quale corrispettivo dei lavori eseguiti sul bagno dell'appartamento sito in Cosenza alla Via Sabotino 49, oltre al risarcimento dei danni morali da quantificarsi in via equitativa;
con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva la sig.ra impugnando e contestando la domanda. Controparte_1
Deduceva di aver corrisposto, per l'esecuzione dei predetti lavori, la somma di
€3.000,00 pur non avendo ricevuto la relativa fattura;
contestava all'impresa di aver impiegato, per la realizzazione dei lavori, personale non qualificato, di non aver svolto alcun lavoro di idraulica, di non aver provveduto allo smaltimento dei materiali di risulta;
eccepiva ancora che i predetti lavori non risultavano eseguiti a regola d'arte, e, concludeva, quindi, per il rigetto della domanda attrice.
Istruita la causa a mezzo prova testimoniale, con sentenza n. 1808/2018 il
Tribunale rigettava la domanda e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite.
In particolare il giudice di prime cure riteneva che gli esiti dell'istruttoria orale non avessero confermato il tipo di lavori eseguiti e il mancato pagamento.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione del 18.11.2018, la denunciando: 1) erroneità della sentenza nella parte in cui Parte_1 aveva ritenuto provato il pagamento;
erroneità della sentenza per omessa esatta valutazione delle allegazioni probatorie;
omessa imparziale valutazione dell'istruttoria in ragione degli oneri probatori incombenti su ciascuna delle parti;
violazione dell'art. 2697 c.c.; istruttoria compiuta in violazione dell'art. 2721 c.c. stante il divieto di prova testimoniale per i pagamenti. Rilevava l'appellante che in atti non era stato versato alcun documento (quietanza, assegno, ricevuta di
2 pagamento) che comprovasse l'intervenuto parziale pagamento dei lavori per come preventivati. Lamentava poi che il giudice di prime cure avesse errato nell'applicazione del principio dell'onere della prova laddove aveva affermato che
“L'istruttoria non conferma il tipo di lavori eseguiti ed il mancato pagamento” atteso che il pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione attivata con l'azione giudiziaria, doveva essere provato da chi lo eccepiva. Inoltre erroneamente il Giudice aveva fondato il rigetto della domanda sul presupposto che l'istruttoria non avesse provato i lavori eseguiti. Ad avviso dell'appellante la convenuta innanzitutto non aveva in alcun modo nè disconosciuto nè contestato il preventivo prodotto, limitandosi a dedurree che la somma pattuita per i lavori era di € 3.000,00 e che la stessa era stata pagata e che comunque i lavori non erano stati eseguiti correttamente e che, anzi, molte lavorazioni (quelle di idraulica e di pitturazione) non erano state eseguite dalla che invero il preventivo in discussione Parte_1 indicava solo lavorazioni di muratura, sicchè le eccezioni della convenuta, circa la non esecuzione, da parte della delle lavorazioni idrauliche, Parte_1 elettriche e di pitturazione del bagno erano del tutto infondate ed inutile era stata l'istruttoria svolta sul punto. Il giudice di prime cure aveva completamente omesso di valutare la documentazione allegata da parte attrice (preventivo) nonché le risultanze della prova testimoniale;
tutti i testi escussi avevano dichiarato che le lavorazioni eseguite erano quelle di cui al preventivo confermando, una per una, le voci del preventivo stesso, nonché il tempo di esecuzione dei lavori e tutti avevano correttamente confermato che sia i lavori idraulici sia quelli elettrici che quelli di pitturazione non erano stati eseguiti dalla (deposizione dei testi Parte_1
, , escussi all'udienza del Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
30.11.2015); se quanto all'importo pattuito vi era un preventivo allegato all'atto di citazione, quanto alla prova che tutte le lavorazioni in esso indicate erano state eseguite vi erano le deposizioni concordi di tutti i testi che avevano affermativamente risposto ai capitoli di prova indicati nella memora istruttoria depositata da parte attrice. L'appellante denunciava poi l'inattendibilità del teste marito Tes_4 della deducendo che le sue dichiarazioni erano smentite dalla CP_1 documentazione in atti nonché da quanto riferito da altro teste di parte convenuta;
eccepiva inoltre la violazione del divieto di cui all'art. 2721 c.c. con riferimento all'ammissione della prova testimoniale del pagamento di €3.000,00; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c.; vizio di ultrapetizione;
omessa corretta valutazione delle prove in ordine alla quantità e qualità dei lavori eseguiti in relazione sia al principio della
3 domanda che al principio dell'onere della prova. Secondo l'appellante il Giudice, sindacando il quantum dei lavori eseguiti, era andato al di là delle domande e delle eccezioni proposte dalle parti;
la pretesa economica della si Parte_1 fondava su un preventivo in cui erano comprese le sole lavorazioni di muratura, assolutamente confermate da tutti i testi di parte attrice, e, pertanto, l'aver rigettato la domanda sul presupposto che alcune lavorazioni non erano state eseguite dalla in assenza, non solo di prova ma, soprattutto, di una specifica Parte_1 domanda di parte convenuta, inficiava la validità della sentenza;
mai la Pt_1 aveva assunto l'obbligazione di rifacimento dell'impianto idraulico, Parte_1 elettrico e della pitturazione. Per ciò che atteneva, invece, all'obbligazione di smaltimento del materiale di risulta, il Giudice aveva commesso un ulteriore grave errore di valutazione di quanto emerso dall'istruttoria nell'affermare che “il trasposto del materiale di risulta non veniva effettuato dalla ditta attrice e che anche per tale incombenza la sig.ra incaricò terze manovalanze nelle persone dei CP_1 sig.ri , e ”; detta circostanza Persona_1 Persona_2 Persona_3 era stata infatti riferita solo dal marito della ( ), mentre tutti i testi CP_1 Tes_4 di parte attrice avevano confermato l'intervenuto smaltimento, da parte della
[...]
dei materiali di risulta;
del tutto illogica era poi la successiva Parte_1 affermazione del Tribunale secondo cui la circostanza che il trasporto del materiale di risulta non veniva effettuato dalla ditta attrice trovava conferma con quanto riferito dagli stessi testi di parte attrice: “ , operaio della Ditta Santise Testimone_5 riferisce sul punto: “i predetti lavori sono stati realizzati dalla ditta , i lavori Pt_1 successivi, riguardanti l'impianto idrico ed elettrico no;
riferiva: Testimone_1 abbiamo eseguito solo i lavori di muratura per come già detto. Non abbiamo eseguito i lavori idraulici ed elettrici”, non essendo dato comprendere cosa c'entrassero le deposizioni dei predetti testi circa la non esecuzione dei lavori idraulici ed elettrici con l'eccepito mancato smaltimento dei materiali di risulta. Ad avviso dell'appellante, poi, era ancora più sconcertante il successivo periodo in cui il Giudice scriveva “il teste sig. di parte attrice confermava, Testimone_6 altresì, la circostanza che la sig.ra aveva acquistato presso il suo negozio il CP_1 materiale edile necessario per i lavori di ripristino di un bagno di proprietà della stessa così dunque confermando che la sig.ra aveva dovuto sostenere, oltre CP_1 all'esborso in favore della ditta Santise di €. 3.000,00 anche le ulteriori spese di acquisto del materiale per l'esecuzione del lavoro, come emergente dai documenti”.
Tale affermazione, oltre ad essere affetta da vizio di ultrapetizione, era assolutamente
4 fuori da ogni logica giuridica, non solo perché dava per provato l'esborso di €.
3.000,00 da parte della ma, soprattutto, perché nel preventivo stilato dalla CP_1 non vi era certo la fornitura dei materiali che, come di Parte_1 consueto, restava a carico della committente. Ai punti 5 e 6 del predetto preventivo, infatti, l'impresa offriva la realizzazione del nuovo rivestimento delle quattro pareti del bagno a scelta della committente così come la realizzazione del nuovo pavimento scelto sempre dalla committente;
nel preventivo, dunque, non vi era la fornitura né delle piastrelle per il rivestimento delle pareti del bagno né di quelle per il pavimento.
Lamentava ancora l'appellante che i documenti cui si riferiva il Giudice, ferma la loro inutilità ai fini di causa, erano stati valutati con grave superficialità; le fatture depositate in atti, infatti, erano per lo più intestate a e non Controparte_2 già alla sig.ra , per come avrebbe dovuto essere dato che i lavori Controparte_1 avevano riguardato il bagno di un appartamento privato. Gravemente erronea era, poi, la sentenza nella parte in cui il Giudice aveva “ritenuto provato che i lavori de quo venivano eseguiti dalla ditta attrice in pochi giorni e con manovalanza non qualificata”. Osservava l'appellante che in corso di causa i dipendenti della
[...] avevano confermato che i lavori erano iniziati il 29.11.2011 e Parte_1 terminati il 22.12.2011; solo il teste (marito della convenuta) aveva affermato Tes_4 che i lavori erano stati eseguiti in quattro giorni, affermazione sconfessata da altro teste, sempre di parte attrice, che aveva riferito che nel periodo di Natale i lavori non erano ancora terminati. L'appellante formulava quindi le seguenti conclusioni:
“Voglia la Corte d'Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza impugnata n.
1802/2018, depositata dal Tribunale di Cosenza, nella persona della Dott.ssa
Erminia Ceci, in data 18.08.2018, notificata al procuratore di parte attrice in data
19.10.2018: Accogliere la domanda di parte attrice, per tutti i motivi esposti nel corpo del presente atto di appello e, per l'effetto, condannare la sig.ra CP_1
al pagamento della somma di €.
5.000.00 oltre Iva come per legge in favore
[...] della oltre interessi e rivalutazione monetaria. In via Parte_1 subordinata e gradata, nella inimmaginabile ipotesi in cui la Corte non ritenesse provato il quantum pattuito tra le parti in ordine alla esecuzione dei lavori di cui al preventivo in atti, si chiede la condanna della convenuta al pagamento della somma non contestata di €.
3.000.00 oltre accessori di legge ed interessi legali. In riforma della sentenza di primo grado che ha condannato la al Parte_1 pagamento delle spese legali del primo grado in virtù della (ingiusta) soccombenza,
5 condannare la sig.ra al pagamento delle spese e degli onorari del Controparte_1 doppio grado di giudizio”.
Con comparsa depositata all'udienza del 12.03.2019 si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto del gravame. Deduceva, in particolare, che nessuna valenza poteva avere un preventivo inviato a mezzo mail e mai accettato dalla committente e che le emergenze istruttorie deponevano inconfutabilmente per la infondatezza della domanda avanzata dall'appellante.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, la Corte fissava l'udienza del
12.10.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano ulteriori rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 12.06.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 30.09.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato pur dovendosi correggere la motivazione del primo Giudice nei termini di cui appresso.
Giova premettere che, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato sull'interpretazione dell'art. 2697 c.c., “il creditore dovrà provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, e non anche l'inadempimento, mentre il debitore dovrà eccepire e dimostrare il fatto estintivo dell'adempimento” (in termini
Cass. Sez. Unite 30.10.2001 n. 13533). Alla luce di tale orientamento, gravava quindi anzitutto sulla comprovare il rapporto contrattuale Parte_1 intercorso con la nei termini esposti in citazione (importo etc.), l'esecuzione CP_1 delle prestazioni nonché il credito come indicato.
Ciò posto, osserva, innanzitutto, la Corte che l'odierna appellante ha agito in giudizio al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo dei soli lavori di muratura
6 realizzati nel bagno di proprietà della convenuta. Invero nell'atto di citazione in primo grado nessun riferimento vi è ad altri lavori idraulici, elettrici, di imbiancatura.
La realizzazione dei lavori di muratura è pacifica e comunque dimostrata dalle prove testimoniali assunte.
L'oggetto della controversia, quale prospettata dalle parti, chiamava il giudice ad esaminare due aspetti essenziali: la quantificazione del dovuto per le opere realizzate e l'avvenuto pagamento.
Orbene, con riferimento alla prima questione, nessuna valenza probatoria può essere attribuita al preventivo del 28.11.2011 (peraltro indicante un importo di
€5.500 oltre iva), in mancanza di accettazione da parte della committente. Né può accedersi alla tesi dell'appellante secondo cui la non avrebbe mai contestato CP_1
o disconosciuto il preventivo depositato in atti. Invero preme intanto evidenziare come l'odierna appellante solo in questa sede abbia invocato il citato preventivo quale fonte del suo diritto al pagamento. Ed infatti, il citato documento, benchè prodotto unitamente all'atto di citazione, non ha mai formato oggetto delle allegazioni dell'attrice in primo grado, sicchè rispetto ad esso non vi era alcun onere di contestazione ('l'onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi
è soltanto l'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214
c.p.c. o di proporre - ove occorra - querela di falso, restando in ogni momento la loro significatività o valenza probatoria oggetto di discussione tra le parti e suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice' (cfr. Cass. n. 6606 del
06/04/2016; in senso conforme Cass. n. 12748 del 21/06/2016, Cass. n. 3306 del
11/02/2020). In ogni caso l'impianto difensivo della convenuta, incentrato sulla avvenuta pattuizione di un corrispettivo di €3.000,00, impediva di ritenere pacifico il fatto rappresentato nel preventivo. Oltretutto deve evidenziarsi che il documento in questione risulta inviato a mezzo mail (all'indirizzo: in Email_1 data 27.12.2011, e dunque dopo l'ultimazione dei lavori che per stessa ammissione della parte appellante sarebbe avvenuta il 22.12.2011.
Passando all'esame delle risultanze della prova orale, i testi addotti da parte attrice nulla hanno saputo riferire circa i termini dell'accordo sul prezzo dell'appalto. Di contro i testi di parte convenuta hanno dichiarato di essere a conoscenza della pattuizione del corrispettivo nella misura di €3.000,00. In particolare, Tes_7 ha riferito: “posso affermare che ero presente in un'occasione quando il
[...]
ebbe a riferire alla sig.ra che gli aveva chiesto se per la Pt_1 CP_1
7 ristrutturazione di un bagno bastavano 4.000-5.000 €, lo stesso confermò che la somma indicata era abbondante comprensiva di tutto. Poi seppi successivamente che avevano pattuito la somma di €3.000”. ha dichiarato: “Ero presente quando la sig.ra ebbe Tes_4 Controparte_1
a concordare col signor la somma necessaria per l'esecuzione dei Parte_2 lavori di ristrutturazione di un bagno. Nell'occasione il dopo aver visionato Pt_1 dei documenti, ebbe a confermare che avrebbe eseguito i lavori per una cifra di
€3.000”.
Infine ha riferito: “..frequentando la sig,ra ed il marito Testimone_8 CP_1
ero a venuto a conoscenza che stavano eseguendo la ristrutturazione di un Pt_3 bagno, curata dalla ditta Santise per un ammontare di 3.000 €”.
Ritiene la Corte che con riferimento alla deposizione di non colgano Tes_4 nel segno le censure di inattendibilità sollevate dall'appellante.
Premesso che in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247
c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità (ex multis Cass. n. 6001/23), deduce parte appellante che
“L'inattendibilità del teste, peraltro facilmente desumibile per la qualità rivestita, ossia per essere il marito della convenuta, emerge chiaramente dalla semplice lettura del preventivo dei lavori (che si ribadisce la difesa della convenuta non ha mai contestato) ove non vi è indicato alcun lavoro di idraulica. Ha affermato (solo lui) che il materiale di risulta è stato trasportato dagli idraulici estranei alla ditta
Santise confermando altresì che la pitturazione del bagno è stata eseguita dai sig.ri
e , estranei alla Ditta Santise. La falsità delle Persona_4 Controparte_3 dichiarazioni rese dal Teste emerge, vieppiù, dalla testimonianza di altro Tes_4 teste, sempre di parte convenuta certo sig. , escusso all'udienza del Testimone_8
30.11.2015, che ha riferito che la sig.ra gli riferì che i lavori proseguivano CP_1
a rilento e che lui personalmente era stato sui luoghi dei lavori nel dicembre del
2011 e nell'occasione non trovarono gli operai al lavoro ed i lavori erano fermi.
Eppur il sig. aveva riferito che le lavorazioni della Ditta Santise si erano Tes_4 svolte in sole 4 giornate!” (pag. 7 dell'atto di appello).
8 Orbene, il riferimento al preventivo del 28.11.2011 è privo di rilievo essendosi esclusa qualsivoglia valenza probatoria del documento in questione. Non è poi ravvisabile il denunciato contrasto con la deposizione del teste Quest'ultimo Tes_8 ha riferito che nel mese di dicembre 2011 era stato sui luoghi dei lavori con la sig,ra e che in quell'occasione non trovarono gli operai e i lavori erano fermi. Ora, CP_1 detta circostanza non appare affatto inconciliabile con quanto dichiarato dal Tes_4 circa il fatto che “la ditta ebbe complessivamente a lavorare all'interno Pt_1 dell'appartamento della sig.ra per soli 4 giorni”, con ciò intendendo dire che CP_1 le giornate di lavoro effettivo, al netto delle sospensioni quale quella riscontrata dal
Tenuta, erano state quattro. Quanto al trasporto del materiale di risulta, l'avere gli operai della ditta confermato di avervi provveduto non vale ad inficiare la Pt_1 complessiva attendibilità del teste . Tes_4
Sulla scorta delle illustrate emergenze deve concludersi che è rimasta del tutto sfornita di prova l'allegazione di parte attrice circa la determinazione di un corrispettivo di €5.000,00, risultando di contro dimostrata la pattuizione di un compenso di €3.000,00, cifra che appare del tutto congrua in relazione alla tipologia dei lavori eseguiti quale emersa dall'istruttoria ed in mancanza di un computo metrico estimativo.
2.2. Quanto alla prova dell'avvenuto pagamento, ad avviso dell'appellante il
Tribunale sarebbe incorso innanzitutto nella violazione del limite imposto dall'art. 2721 cc., che stabilisce il divieto della prova testimoniale per la dimostrazione di pagamenti superiori ad €2,58.
La doglianza è inammissibile.
Se si muove, infatti, dalla premessa che i limiti di ammissibilità della prova testimoniale, ex art. 2721 c.c., non attengono all'ordine pubblico, ma sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private, con la conseguenza che la prova deve ritenersi ritualmente acquisita, ove la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l'inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva
(Cass. n. 3956/18; n. 18971/22), costituiva onere dell'odierna appellante dimostrare
- ciò che, nella specie, non risulta avvenuto - di aver formulato l'eccezione senza ritardo;
di talché, in assenza di tale dimostrazione, il motivo va ritenuto inammissibile.
Affermata l'utilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali, i testi e Tes_7 Tes_4 hanno concordemente riferito circa l'avvenuta consegna al della somma di Pt_1
€3.000,00 in contanti avvenuta presso il e di consegna CP_4 CP_5 CP_6
9 curata personalmente dal accompagnato nell'occasione dal La Tes_4 Tes_7 circostanza che il non abbia rilasciato fattura non vale di per sé ad escludere Pt_1 la valenza della prova espletata la cui funzione è proprio quella di supplire alla mancanza di quietanza.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato.
3. Le spese processuali
3.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate.
Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Paola n. 1802/2018 pubblicata Controparte_1 in data 18.08.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellata, liquidandole in €1.458,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
NO RA dichiaratosi antistatario.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
10 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2101/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federica UR e
SE UR;
appellante
e
(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. NO RA;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1802/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 18.08.2018, avente ad oggetto pagamento somme
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “nel riportarsi a tutto quanto già dedotto, prodotto, eccepito e richiesto negli scritti difensivi precisa le conclusioni riportandosi a quelle di cui all'atto di appello e, per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, si chiede condannarsi la sig.ra al pagamento della somma di € 5.000 oltre Controparte_1
Iva. In via gradata e subordinata, si chiede la condanna della appellata al
1 pagamento della somma non contestata di € 3.000.00 oltre Iva come per legge. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata: “si precisano le conclusioni reiterando quelle già precedentemente rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze di causa con distrazione ex art. 93 c.p.c.”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Cosenza la sig.ra al Controparte_1 fine di ottenere la condanna della stessa al pagamento della somma di euro 5.000,00, quale corrispettivo dei lavori eseguiti sul bagno dell'appartamento sito in Cosenza alla Via Sabotino 49, oltre al risarcimento dei danni morali da quantificarsi in via equitativa;
con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva la sig.ra impugnando e contestando la domanda. Controparte_1
Deduceva di aver corrisposto, per l'esecuzione dei predetti lavori, la somma di
€3.000,00 pur non avendo ricevuto la relativa fattura;
contestava all'impresa di aver impiegato, per la realizzazione dei lavori, personale non qualificato, di non aver svolto alcun lavoro di idraulica, di non aver provveduto allo smaltimento dei materiali di risulta;
eccepiva ancora che i predetti lavori non risultavano eseguiti a regola d'arte, e, concludeva, quindi, per il rigetto della domanda attrice.
Istruita la causa a mezzo prova testimoniale, con sentenza n. 1808/2018 il
Tribunale rigettava la domanda e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite.
In particolare il giudice di prime cure riteneva che gli esiti dell'istruttoria orale non avessero confermato il tipo di lavori eseguiti e il mancato pagamento.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione del 18.11.2018, la denunciando: 1) erroneità della sentenza nella parte in cui Parte_1 aveva ritenuto provato il pagamento;
erroneità della sentenza per omessa esatta valutazione delle allegazioni probatorie;
omessa imparziale valutazione dell'istruttoria in ragione degli oneri probatori incombenti su ciascuna delle parti;
violazione dell'art. 2697 c.c.; istruttoria compiuta in violazione dell'art. 2721 c.c. stante il divieto di prova testimoniale per i pagamenti. Rilevava l'appellante che in atti non era stato versato alcun documento (quietanza, assegno, ricevuta di
2 pagamento) che comprovasse l'intervenuto parziale pagamento dei lavori per come preventivati. Lamentava poi che il giudice di prime cure avesse errato nell'applicazione del principio dell'onere della prova laddove aveva affermato che
“L'istruttoria non conferma il tipo di lavori eseguiti ed il mancato pagamento” atteso che il pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione attivata con l'azione giudiziaria, doveva essere provato da chi lo eccepiva. Inoltre erroneamente il Giudice aveva fondato il rigetto della domanda sul presupposto che l'istruttoria non avesse provato i lavori eseguiti. Ad avviso dell'appellante la convenuta innanzitutto non aveva in alcun modo nè disconosciuto nè contestato il preventivo prodotto, limitandosi a dedurree che la somma pattuita per i lavori era di € 3.000,00 e che la stessa era stata pagata e che comunque i lavori non erano stati eseguiti correttamente e che, anzi, molte lavorazioni (quelle di idraulica e di pitturazione) non erano state eseguite dalla che invero il preventivo in discussione Parte_1 indicava solo lavorazioni di muratura, sicchè le eccezioni della convenuta, circa la non esecuzione, da parte della delle lavorazioni idrauliche, Parte_1 elettriche e di pitturazione del bagno erano del tutto infondate ed inutile era stata l'istruttoria svolta sul punto. Il giudice di prime cure aveva completamente omesso di valutare la documentazione allegata da parte attrice (preventivo) nonché le risultanze della prova testimoniale;
tutti i testi escussi avevano dichiarato che le lavorazioni eseguite erano quelle di cui al preventivo confermando, una per una, le voci del preventivo stesso, nonché il tempo di esecuzione dei lavori e tutti avevano correttamente confermato che sia i lavori idraulici sia quelli elettrici che quelli di pitturazione non erano stati eseguiti dalla (deposizione dei testi Parte_1
, , escussi all'udienza del Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
30.11.2015); se quanto all'importo pattuito vi era un preventivo allegato all'atto di citazione, quanto alla prova che tutte le lavorazioni in esso indicate erano state eseguite vi erano le deposizioni concordi di tutti i testi che avevano affermativamente risposto ai capitoli di prova indicati nella memora istruttoria depositata da parte attrice. L'appellante denunciava poi l'inattendibilità del teste marito Tes_4 della deducendo che le sue dichiarazioni erano smentite dalla CP_1 documentazione in atti nonché da quanto riferito da altro teste di parte convenuta;
eccepiva inoltre la violazione del divieto di cui all'art. 2721 c.c. con riferimento all'ammissione della prova testimoniale del pagamento di €3.000,00; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c.; vizio di ultrapetizione;
omessa corretta valutazione delle prove in ordine alla quantità e qualità dei lavori eseguiti in relazione sia al principio della
3 domanda che al principio dell'onere della prova. Secondo l'appellante il Giudice, sindacando il quantum dei lavori eseguiti, era andato al di là delle domande e delle eccezioni proposte dalle parti;
la pretesa economica della si Parte_1 fondava su un preventivo in cui erano comprese le sole lavorazioni di muratura, assolutamente confermate da tutti i testi di parte attrice, e, pertanto, l'aver rigettato la domanda sul presupposto che alcune lavorazioni non erano state eseguite dalla in assenza, non solo di prova ma, soprattutto, di una specifica Parte_1 domanda di parte convenuta, inficiava la validità della sentenza;
mai la Pt_1 aveva assunto l'obbligazione di rifacimento dell'impianto idraulico, Parte_1 elettrico e della pitturazione. Per ciò che atteneva, invece, all'obbligazione di smaltimento del materiale di risulta, il Giudice aveva commesso un ulteriore grave errore di valutazione di quanto emerso dall'istruttoria nell'affermare che “il trasposto del materiale di risulta non veniva effettuato dalla ditta attrice e che anche per tale incombenza la sig.ra incaricò terze manovalanze nelle persone dei CP_1 sig.ri , e ”; detta circostanza Persona_1 Persona_2 Persona_3 era stata infatti riferita solo dal marito della ( ), mentre tutti i testi CP_1 Tes_4 di parte attrice avevano confermato l'intervenuto smaltimento, da parte della
[...]
dei materiali di risulta;
del tutto illogica era poi la successiva Parte_1 affermazione del Tribunale secondo cui la circostanza che il trasporto del materiale di risulta non veniva effettuato dalla ditta attrice trovava conferma con quanto riferito dagli stessi testi di parte attrice: “ , operaio della Ditta Santise Testimone_5 riferisce sul punto: “i predetti lavori sono stati realizzati dalla ditta , i lavori Pt_1 successivi, riguardanti l'impianto idrico ed elettrico no;
riferiva: Testimone_1 abbiamo eseguito solo i lavori di muratura per come già detto. Non abbiamo eseguito i lavori idraulici ed elettrici”, non essendo dato comprendere cosa c'entrassero le deposizioni dei predetti testi circa la non esecuzione dei lavori idraulici ed elettrici con l'eccepito mancato smaltimento dei materiali di risulta. Ad avviso dell'appellante, poi, era ancora più sconcertante il successivo periodo in cui il Giudice scriveva “il teste sig. di parte attrice confermava, Testimone_6 altresì, la circostanza che la sig.ra aveva acquistato presso il suo negozio il CP_1 materiale edile necessario per i lavori di ripristino di un bagno di proprietà della stessa così dunque confermando che la sig.ra aveva dovuto sostenere, oltre CP_1 all'esborso in favore della ditta Santise di €. 3.000,00 anche le ulteriori spese di acquisto del materiale per l'esecuzione del lavoro, come emergente dai documenti”.
Tale affermazione, oltre ad essere affetta da vizio di ultrapetizione, era assolutamente
4 fuori da ogni logica giuridica, non solo perché dava per provato l'esborso di €.
3.000,00 da parte della ma, soprattutto, perché nel preventivo stilato dalla CP_1 non vi era certo la fornitura dei materiali che, come di Parte_1 consueto, restava a carico della committente. Ai punti 5 e 6 del predetto preventivo, infatti, l'impresa offriva la realizzazione del nuovo rivestimento delle quattro pareti del bagno a scelta della committente così come la realizzazione del nuovo pavimento scelto sempre dalla committente;
nel preventivo, dunque, non vi era la fornitura né delle piastrelle per il rivestimento delle pareti del bagno né di quelle per il pavimento.
Lamentava ancora l'appellante che i documenti cui si riferiva il Giudice, ferma la loro inutilità ai fini di causa, erano stati valutati con grave superficialità; le fatture depositate in atti, infatti, erano per lo più intestate a e non Controparte_2 già alla sig.ra , per come avrebbe dovuto essere dato che i lavori Controparte_1 avevano riguardato il bagno di un appartamento privato. Gravemente erronea era, poi, la sentenza nella parte in cui il Giudice aveva “ritenuto provato che i lavori de quo venivano eseguiti dalla ditta attrice in pochi giorni e con manovalanza non qualificata”. Osservava l'appellante che in corso di causa i dipendenti della
[...] avevano confermato che i lavori erano iniziati il 29.11.2011 e Parte_1 terminati il 22.12.2011; solo il teste (marito della convenuta) aveva affermato Tes_4 che i lavori erano stati eseguiti in quattro giorni, affermazione sconfessata da altro teste, sempre di parte attrice, che aveva riferito che nel periodo di Natale i lavori non erano ancora terminati. L'appellante formulava quindi le seguenti conclusioni:
“Voglia la Corte d'Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza impugnata n.
1802/2018, depositata dal Tribunale di Cosenza, nella persona della Dott.ssa
Erminia Ceci, in data 18.08.2018, notificata al procuratore di parte attrice in data
19.10.2018: Accogliere la domanda di parte attrice, per tutti i motivi esposti nel corpo del presente atto di appello e, per l'effetto, condannare la sig.ra CP_1
al pagamento della somma di €.
5.000.00 oltre Iva come per legge in favore
[...] della oltre interessi e rivalutazione monetaria. In via Parte_1 subordinata e gradata, nella inimmaginabile ipotesi in cui la Corte non ritenesse provato il quantum pattuito tra le parti in ordine alla esecuzione dei lavori di cui al preventivo in atti, si chiede la condanna della convenuta al pagamento della somma non contestata di €.
3.000.00 oltre accessori di legge ed interessi legali. In riforma della sentenza di primo grado che ha condannato la al Parte_1 pagamento delle spese legali del primo grado in virtù della (ingiusta) soccombenza,
5 condannare la sig.ra al pagamento delle spese e degli onorari del Controparte_1 doppio grado di giudizio”.
Con comparsa depositata all'udienza del 12.03.2019 si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto del gravame. Deduceva, in particolare, che nessuna valenza poteva avere un preventivo inviato a mezzo mail e mai accettato dalla committente e che le emergenze istruttorie deponevano inconfutabilmente per la infondatezza della domanda avanzata dall'appellante.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, la Corte fissava l'udienza del
12.10.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano ulteriori rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 12.06.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 30.09.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato pur dovendosi correggere la motivazione del primo Giudice nei termini di cui appresso.
Giova premettere che, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato sull'interpretazione dell'art. 2697 c.c., “il creditore dovrà provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, e non anche l'inadempimento, mentre il debitore dovrà eccepire e dimostrare il fatto estintivo dell'adempimento” (in termini
Cass. Sez. Unite 30.10.2001 n. 13533). Alla luce di tale orientamento, gravava quindi anzitutto sulla comprovare il rapporto contrattuale Parte_1 intercorso con la nei termini esposti in citazione (importo etc.), l'esecuzione CP_1 delle prestazioni nonché il credito come indicato.
Ciò posto, osserva, innanzitutto, la Corte che l'odierna appellante ha agito in giudizio al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo dei soli lavori di muratura
6 realizzati nel bagno di proprietà della convenuta. Invero nell'atto di citazione in primo grado nessun riferimento vi è ad altri lavori idraulici, elettrici, di imbiancatura.
La realizzazione dei lavori di muratura è pacifica e comunque dimostrata dalle prove testimoniali assunte.
L'oggetto della controversia, quale prospettata dalle parti, chiamava il giudice ad esaminare due aspetti essenziali: la quantificazione del dovuto per le opere realizzate e l'avvenuto pagamento.
Orbene, con riferimento alla prima questione, nessuna valenza probatoria può essere attribuita al preventivo del 28.11.2011 (peraltro indicante un importo di
€5.500 oltre iva), in mancanza di accettazione da parte della committente. Né può accedersi alla tesi dell'appellante secondo cui la non avrebbe mai contestato CP_1
o disconosciuto il preventivo depositato in atti. Invero preme intanto evidenziare come l'odierna appellante solo in questa sede abbia invocato il citato preventivo quale fonte del suo diritto al pagamento. Ed infatti, il citato documento, benchè prodotto unitamente all'atto di citazione, non ha mai formato oggetto delle allegazioni dell'attrice in primo grado, sicchè rispetto ad esso non vi era alcun onere di contestazione ('l'onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi
è soltanto l'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214
c.p.c. o di proporre - ove occorra - querela di falso, restando in ogni momento la loro significatività o valenza probatoria oggetto di discussione tra le parti e suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice' (cfr. Cass. n. 6606 del
06/04/2016; in senso conforme Cass. n. 12748 del 21/06/2016, Cass. n. 3306 del
11/02/2020). In ogni caso l'impianto difensivo della convenuta, incentrato sulla avvenuta pattuizione di un corrispettivo di €3.000,00, impediva di ritenere pacifico il fatto rappresentato nel preventivo. Oltretutto deve evidenziarsi che il documento in questione risulta inviato a mezzo mail (all'indirizzo: in Email_1 data 27.12.2011, e dunque dopo l'ultimazione dei lavori che per stessa ammissione della parte appellante sarebbe avvenuta il 22.12.2011.
Passando all'esame delle risultanze della prova orale, i testi addotti da parte attrice nulla hanno saputo riferire circa i termini dell'accordo sul prezzo dell'appalto. Di contro i testi di parte convenuta hanno dichiarato di essere a conoscenza della pattuizione del corrispettivo nella misura di €3.000,00. In particolare, Tes_7 ha riferito: “posso affermare che ero presente in un'occasione quando il
[...]
ebbe a riferire alla sig.ra che gli aveva chiesto se per la Pt_1 CP_1
7 ristrutturazione di un bagno bastavano 4.000-5.000 €, lo stesso confermò che la somma indicata era abbondante comprensiva di tutto. Poi seppi successivamente che avevano pattuito la somma di €3.000”. ha dichiarato: “Ero presente quando la sig.ra ebbe Tes_4 Controparte_1
a concordare col signor la somma necessaria per l'esecuzione dei Parte_2 lavori di ristrutturazione di un bagno. Nell'occasione il dopo aver visionato Pt_1 dei documenti, ebbe a confermare che avrebbe eseguito i lavori per una cifra di
€3.000”.
Infine ha riferito: “..frequentando la sig,ra ed il marito Testimone_8 CP_1
ero a venuto a conoscenza che stavano eseguendo la ristrutturazione di un Pt_3 bagno, curata dalla ditta Santise per un ammontare di 3.000 €”.
Ritiene la Corte che con riferimento alla deposizione di non colgano Tes_4 nel segno le censure di inattendibilità sollevate dall'appellante.
Premesso che in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247
c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità (ex multis Cass. n. 6001/23), deduce parte appellante che
“L'inattendibilità del teste, peraltro facilmente desumibile per la qualità rivestita, ossia per essere il marito della convenuta, emerge chiaramente dalla semplice lettura del preventivo dei lavori (che si ribadisce la difesa della convenuta non ha mai contestato) ove non vi è indicato alcun lavoro di idraulica. Ha affermato (solo lui) che il materiale di risulta è stato trasportato dagli idraulici estranei alla ditta
Santise confermando altresì che la pitturazione del bagno è stata eseguita dai sig.ri
e , estranei alla Ditta Santise. La falsità delle Persona_4 Controparte_3 dichiarazioni rese dal Teste emerge, vieppiù, dalla testimonianza di altro Tes_4 teste, sempre di parte convenuta certo sig. , escusso all'udienza del Testimone_8
30.11.2015, che ha riferito che la sig.ra gli riferì che i lavori proseguivano CP_1
a rilento e che lui personalmente era stato sui luoghi dei lavori nel dicembre del
2011 e nell'occasione non trovarono gli operai al lavoro ed i lavori erano fermi.
Eppur il sig. aveva riferito che le lavorazioni della Ditta Santise si erano Tes_4 svolte in sole 4 giornate!” (pag. 7 dell'atto di appello).
8 Orbene, il riferimento al preventivo del 28.11.2011 è privo di rilievo essendosi esclusa qualsivoglia valenza probatoria del documento in questione. Non è poi ravvisabile il denunciato contrasto con la deposizione del teste Quest'ultimo Tes_8 ha riferito che nel mese di dicembre 2011 era stato sui luoghi dei lavori con la sig,ra e che in quell'occasione non trovarono gli operai e i lavori erano fermi. Ora, CP_1 detta circostanza non appare affatto inconciliabile con quanto dichiarato dal Tes_4 circa il fatto che “la ditta ebbe complessivamente a lavorare all'interno Pt_1 dell'appartamento della sig.ra per soli 4 giorni”, con ciò intendendo dire che CP_1 le giornate di lavoro effettivo, al netto delle sospensioni quale quella riscontrata dal
Tenuta, erano state quattro. Quanto al trasporto del materiale di risulta, l'avere gli operai della ditta confermato di avervi provveduto non vale ad inficiare la Pt_1 complessiva attendibilità del teste . Tes_4
Sulla scorta delle illustrate emergenze deve concludersi che è rimasta del tutto sfornita di prova l'allegazione di parte attrice circa la determinazione di un corrispettivo di €5.000,00, risultando di contro dimostrata la pattuizione di un compenso di €3.000,00, cifra che appare del tutto congrua in relazione alla tipologia dei lavori eseguiti quale emersa dall'istruttoria ed in mancanza di un computo metrico estimativo.
2.2. Quanto alla prova dell'avvenuto pagamento, ad avviso dell'appellante il
Tribunale sarebbe incorso innanzitutto nella violazione del limite imposto dall'art. 2721 cc., che stabilisce il divieto della prova testimoniale per la dimostrazione di pagamenti superiori ad €2,58.
La doglianza è inammissibile.
Se si muove, infatti, dalla premessa che i limiti di ammissibilità della prova testimoniale, ex art. 2721 c.c., non attengono all'ordine pubblico, ma sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private, con la conseguenza che la prova deve ritenersi ritualmente acquisita, ove la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l'inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva
(Cass. n. 3956/18; n. 18971/22), costituiva onere dell'odierna appellante dimostrare
- ciò che, nella specie, non risulta avvenuto - di aver formulato l'eccezione senza ritardo;
di talché, in assenza di tale dimostrazione, il motivo va ritenuto inammissibile.
Affermata l'utilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali, i testi e Tes_7 Tes_4 hanno concordemente riferito circa l'avvenuta consegna al della somma di Pt_1
€3.000,00 in contanti avvenuta presso il e di consegna CP_4 CP_5 CP_6
9 curata personalmente dal accompagnato nell'occasione dal La Tes_4 Tes_7 circostanza che il non abbia rilasciato fattura non vale di per sé ad escludere Pt_1 la valenza della prova espletata la cui funzione è proprio quella di supplire alla mancanza di quietanza.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato.
3. Le spese processuali
3.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate.
Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Paola n. 1802/2018 pubblicata Controparte_1 in data 18.08.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellata, liquidandole in €1.458,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
NO RA dichiaratosi antistatario.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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