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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 15/02/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Monica Bighetti a seguito della discussione orale del 16 gennaio 2025 ha pronunciato ex art. 281 sexies comma terzo c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1779/2024, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Maria Riva e Giuseppe Del Campo entrambi del Foro di Como
ATTRICE contro
(P.IVA CP_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni per l'attrice ha formulato le seguenti conclusioni “L'avv. Bellettati precisa le Parte_1 conclusioni di cui punto 3 nel seguente modo: “per l'effetto di quanto alle domande di cui ai precedenti n.
1. e 2. condannare a risarcire alla medesima tutti i danni CP_1 patiti e patiendi da quantificarsi come segue: punto 3a. identico, 3b. identico e 3c. identico, con condanna alle spese anche della fase cautelare (non liquidate). L'Avv.
Bellettati si riporta agli atti difensivi e chiede l'accoglimento delle conclusioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Richiamati, quanto al fatto e allo svolgimento del processo, tutti gli atti e i verbali di causa, sulle conclusioni assunte all'udienza del 16 gennaio 2025 e nota di correzione errore materiale 20 gennaio 2025 all'esito della discussione orale, si osserva quanto segue. era proprietaria di una vettura Marca Ferrari (Tipo 308 GTSi) Parte_1 consegnata in data 22/09/2022 a – società avente ad oggetto la CP_1 compravendita all'ingrosso ed al dettaglio di autovetture- affinché venisse proposta in vendita a terzi (doc. 1- 3; doc.34).
1 Scaduto infruttuosamente il termine dell'accordo, in data 3/4/2023, le parti hanno concluso tra loro un contratto di compravendita della vettura Ferrari, con obbligo in capo alla di pagare ad il prezzo concordato in euro CP_1 Parte_1
70.000,00, mediante versamento di euro 10.000,00 al momento della sottoscrizione dell'accordo ed euro 60.000,00 in tre rate (30 aprile 2023, 30 maggio 2023 e 30 giugno
2023: doc. 4).
Nel contratto le parti davano atto che il veicolo era già stato consegnato a CP_1 munito di regolare documentazione a corredo.
Non essendo intervenuto alcun pagamento eccetto l'acconto di euro 10.000,00 (doc.5), con comunicazione del 5/7/2023 ha intimato alla società il Parte_1 CP_1 versamento dell'importo residuo di euro 60.000,00 (doc. 6) entro giorni 15, con avvertimento che decorso il termine il contratto doveva considerarsi risolto di diritto con obbligo di restituzione del veicolo (art.1454 c.c.).
In assenza di riscontro alla diffida consegnata via pec il 6 luglio 2023 ed alle ulteriori intimazioni del 16 e 27 febbraio 2024 (doc. 7, 8) ha promosso Parte_1 procedimento monitorio davanti al Tribunale di Ferrara (R.G. 649/2024, doc. 10) per la restituzione della vettura.
Il Tribunale di Ferrara, in data 28/2/2024 ha emesso decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 191/2024 ordinando la immediata restituzione del veicolo e dell'originale del Certificate of title State of California.
A seguito della notificazione del decreto ingiuntivo la vettura ed il certificato non venivano riconsegnati, di talché l'Ufficiale giudiziario, su richiesta dell'attrice, si era recato presso la sede della non rinvenendo la la quale, a detta di un CP_1 CP_2 socio presente sul posto, sarebbe stata venduta a terzi ai quali era stata consegnata unitamente al “certificate” (doc.11).
Con atto del 2-3/09/2024, è intervenuta nella procedura esecutiva Parte_1 mobiliare n. 529/2024 R.G.E.M. al fine di recuperare le spese sopportate in sede monitoria (doc. 12 e-15) ed ha azionato la procedura di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c. (doc. 16 – 25).
In data 1° luglio 2024, ha infine promosso ricorso ex art. 671 c.p.c. Parte_1
(doc. 26) davanti al Tribunale di Ferrara il quale, sul presupposto dell'inadempimento contrattuale di ha concesso il sequestro conservativo di mobili immobili e CP_1 crediti di fino alla concorrenza di €150.000,00 con onere di parte CP_1 ricorrente di introdurre il giudizio di merito entro sessanta giorni (doc. 26 – 28). ha quindi tempestivamente introdotto, con citazione regolarmente Parte_1 notificata, il presente procedimento.
2 §2. Parte attrice agisce quindi al fine di ottenere l'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto per mancato pagamento da parte di della somma di CP_1 euro 60.000 costituente il prezzo della compravendita di una vettura marca Ferrari. Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 1454 c.c., il contratto si considera risolto, decorso il termine per adempiere indicato nella diffida, purché tale termine, che non può essere inferiore a giorni 15, sia congruo.
È documentalmente provato che con comunicazione del 5 luglio 2023, Parte_1 ha intimato la ad adempiere all'integrale pagamento dell'importo residuo CP_1 della vendita pari ad euro 60.000, entro quindici giorni dal ricevimento della diffida, con avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il contratto si intende automaticamente risolto di diritto, con conseguente obbligo di restituzione del veicolo
(doc. 6).
Il termine di quindici giorni indicato dalla parte attrice deve ritenersi congruo ai sensi del secondo comma dell'art. 1454 c.c., essendo più che sufficiente per il pagamento del prezzo ed altresì per la restituzione della vettura. E' noto che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (…)” (Cass. Sez. U., 30/10/2001, n. 13533, Rv. 549956 - 01)
La società onerata della prova di avere adempiuto ai suoi obblighi, non lo CP_1 ha fatto, non essendosi nemmeno costituita in giudizio. Deve pertanto ritenersi provato l'inadempimento della convenuta.
La gravità dell'inadempimento è evidente non essendo stato versato il prezzo della vendita per un importo di €60.000,00 su €70.000 complessivi ed essendo nella sostanza irrecuperabile la vettura compravenduta.
Dato atto del mancato pagamento del termine indicato nella diffida, il contratto deve intendersi risolto di diritto.
§3. Parte attrice domanda la condanna della al risarcimento del danno patito CP_1 dalla stessa a seguito del mancato pagamento dell'intero importo pattuito.
Il danno subìto deve innanzitutto comprendere il valore della irrecuperabile vettura, da considerarsi pari al prezzo pattuito. A tale titolo la parte attrice richiede il congruo importo di €60.000 (sessantamila).
Ad devono altresì riconoscersi gli esborsi sostenuti in diretta Parte_1 conseguenza dell'inadempimento della convenuta.
3 In assenza di pagamento a seguito di diffida, ha dovuto sostenere: Parte_1
a) euro 7.969,65 (doc. 29, doc. 29a, doc. 29b, doc. 29c) quali spese sostenute per l'esecuzione del procedimento monitorio (onorari e spese vive) terminato con emissione del decreto ingiuntivo, divenuto definitivo, n. 191/2024 del
28/2/2024 da parte del Tribunale di Ferrara (R.G. 649/2024, doc. 10);
Al creditore, si precisa, non è precluso procurarsi un altro titolo esecutivo giudiziale, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, essendo invece necessario che l'azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del "ne bis in idem", sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo (Cass., ordinanza n. 21768 del 28 agosto 2019);
b) euro 330,52 per le anticipazioni sostenute per l'instaurazione del procedimento esecutivo mobiliare n. 541/2024 R.G.E.M. e per l'incarico all'U.N.E.P. di
Ferrara delle ricerche ex art. 492bis c.p.c. ed euro 166,00 per l'iscrizione a ruolo del pignoramento mobiliare presso terzi ex art. 492bis c.p.c. n. 792/2024
R.G.E.M. (doc. 30 e 31);
c) euro 1.485,93 per le anticipazioni sostenute per l'instaurazione del procedimento cautelare n. 1352/2024 R.G. e per l'esecuzione del provvedimento di accoglimento totale del sequestro (doc. 32);
d) euro 2620,56 (doc. 10) per compensi relativi agli interventi nelle procedure mobiliari, per un totale di €72.298,56.
§4. Le spese del presente procedimento, le quali debbono comprendere anche quelle del procedimento cautelare per sequestro conservativo, seguono la soccombenza ai sensi dell'art.91 c.p.c. e sono liquidate, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri previsti dal D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, aggiornati al D.M. del 13 agosto 2022 n. 147, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento. Segnatamente, per il procedimento per sequestro conservativo debbono essere liquidati € 6.462,40 - compresi 82,40 per ulteriori anticipazioni - calcolati sulla base del valore intermedio tra il minimo ed il medio, come richiesto dalla parte e ritenuto congruo dal giudice. Per la presente controversia di merito tenuto conto dei parametri medi, debbono essere liquidati €14.103,00 ossia euro 2.552,00 per fase di studio, euro 1.628,00 per fase introduttiva, euro 5.670,00 per la fase di trattazione ed euro 4.253,00 per fase decisoria, oltre spese generali e spese vive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c. sulla domanda proposta da nei confronti di ogni diversa istanza Parte_1 CP_1
4 ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta l'intervenuta risoluzione del contratto stipulato inter partes il 3 aprile
2023;
- per l'effetto, condanna a rifondere a il danno che CP_1 Parte_1 quantifica in € 72.298,56 oltre interessi legali dalla notificazione dell'atto di citazione al saldo;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite CP_1 Parte_1 della fase cautelare che liquida in complessivi 6.462,40 per compensi professionali ed anticipazioni, tributi e contributi compresi;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite CP_1 Parte_1 del presente procedimento che liquida in complessivi euro 759,00 per esborsi ed euro 14.103,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario per spese generali in €2115,45, IVA e c.p.a. e rimborso contributo unificato in € 786,00.
Ferrara, 15 febbraio 2025
Il Giudice
Monica Bighetti
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Monica Bighetti a seguito della discussione orale del 16 gennaio 2025 ha pronunciato ex art. 281 sexies comma terzo c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1779/2024, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Maria Riva e Giuseppe Del Campo entrambi del Foro di Como
ATTRICE contro
(P.IVA CP_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni per l'attrice ha formulato le seguenti conclusioni “L'avv. Bellettati precisa le Parte_1 conclusioni di cui punto 3 nel seguente modo: “per l'effetto di quanto alle domande di cui ai precedenti n.
1. e 2. condannare a risarcire alla medesima tutti i danni CP_1 patiti e patiendi da quantificarsi come segue: punto 3a. identico, 3b. identico e 3c. identico, con condanna alle spese anche della fase cautelare (non liquidate). L'Avv.
Bellettati si riporta agli atti difensivi e chiede l'accoglimento delle conclusioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Richiamati, quanto al fatto e allo svolgimento del processo, tutti gli atti e i verbali di causa, sulle conclusioni assunte all'udienza del 16 gennaio 2025 e nota di correzione errore materiale 20 gennaio 2025 all'esito della discussione orale, si osserva quanto segue. era proprietaria di una vettura Marca Ferrari (Tipo 308 GTSi) Parte_1 consegnata in data 22/09/2022 a – società avente ad oggetto la CP_1 compravendita all'ingrosso ed al dettaglio di autovetture- affinché venisse proposta in vendita a terzi (doc. 1- 3; doc.34).
1 Scaduto infruttuosamente il termine dell'accordo, in data 3/4/2023, le parti hanno concluso tra loro un contratto di compravendita della vettura Ferrari, con obbligo in capo alla di pagare ad il prezzo concordato in euro CP_1 Parte_1
70.000,00, mediante versamento di euro 10.000,00 al momento della sottoscrizione dell'accordo ed euro 60.000,00 in tre rate (30 aprile 2023, 30 maggio 2023 e 30 giugno
2023: doc. 4).
Nel contratto le parti davano atto che il veicolo era già stato consegnato a CP_1 munito di regolare documentazione a corredo.
Non essendo intervenuto alcun pagamento eccetto l'acconto di euro 10.000,00 (doc.5), con comunicazione del 5/7/2023 ha intimato alla società il Parte_1 CP_1 versamento dell'importo residuo di euro 60.000,00 (doc. 6) entro giorni 15, con avvertimento che decorso il termine il contratto doveva considerarsi risolto di diritto con obbligo di restituzione del veicolo (art.1454 c.c.).
In assenza di riscontro alla diffida consegnata via pec il 6 luglio 2023 ed alle ulteriori intimazioni del 16 e 27 febbraio 2024 (doc. 7, 8) ha promosso Parte_1 procedimento monitorio davanti al Tribunale di Ferrara (R.G. 649/2024, doc. 10) per la restituzione della vettura.
Il Tribunale di Ferrara, in data 28/2/2024 ha emesso decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 191/2024 ordinando la immediata restituzione del veicolo e dell'originale del Certificate of title State of California.
A seguito della notificazione del decreto ingiuntivo la vettura ed il certificato non venivano riconsegnati, di talché l'Ufficiale giudiziario, su richiesta dell'attrice, si era recato presso la sede della non rinvenendo la la quale, a detta di un CP_1 CP_2 socio presente sul posto, sarebbe stata venduta a terzi ai quali era stata consegnata unitamente al “certificate” (doc.11).
Con atto del 2-3/09/2024, è intervenuta nella procedura esecutiva Parte_1 mobiliare n. 529/2024 R.G.E.M. al fine di recuperare le spese sopportate in sede monitoria (doc. 12 e-15) ed ha azionato la procedura di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c. (doc. 16 – 25).
In data 1° luglio 2024, ha infine promosso ricorso ex art. 671 c.p.c. Parte_1
(doc. 26) davanti al Tribunale di Ferrara il quale, sul presupposto dell'inadempimento contrattuale di ha concesso il sequestro conservativo di mobili immobili e CP_1 crediti di fino alla concorrenza di €150.000,00 con onere di parte CP_1 ricorrente di introdurre il giudizio di merito entro sessanta giorni (doc. 26 – 28). ha quindi tempestivamente introdotto, con citazione regolarmente Parte_1 notificata, il presente procedimento.
2 §2. Parte attrice agisce quindi al fine di ottenere l'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto per mancato pagamento da parte di della somma di CP_1 euro 60.000 costituente il prezzo della compravendita di una vettura marca Ferrari. Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 1454 c.c., il contratto si considera risolto, decorso il termine per adempiere indicato nella diffida, purché tale termine, che non può essere inferiore a giorni 15, sia congruo.
È documentalmente provato che con comunicazione del 5 luglio 2023, Parte_1 ha intimato la ad adempiere all'integrale pagamento dell'importo residuo CP_1 della vendita pari ad euro 60.000, entro quindici giorni dal ricevimento della diffida, con avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il contratto si intende automaticamente risolto di diritto, con conseguente obbligo di restituzione del veicolo
(doc. 6).
Il termine di quindici giorni indicato dalla parte attrice deve ritenersi congruo ai sensi del secondo comma dell'art. 1454 c.c., essendo più che sufficiente per il pagamento del prezzo ed altresì per la restituzione della vettura. E' noto che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (…)” (Cass. Sez. U., 30/10/2001, n. 13533, Rv. 549956 - 01)
La società onerata della prova di avere adempiuto ai suoi obblighi, non lo CP_1 ha fatto, non essendosi nemmeno costituita in giudizio. Deve pertanto ritenersi provato l'inadempimento della convenuta.
La gravità dell'inadempimento è evidente non essendo stato versato il prezzo della vendita per un importo di €60.000,00 su €70.000 complessivi ed essendo nella sostanza irrecuperabile la vettura compravenduta.
Dato atto del mancato pagamento del termine indicato nella diffida, il contratto deve intendersi risolto di diritto.
§3. Parte attrice domanda la condanna della al risarcimento del danno patito CP_1 dalla stessa a seguito del mancato pagamento dell'intero importo pattuito.
Il danno subìto deve innanzitutto comprendere il valore della irrecuperabile vettura, da considerarsi pari al prezzo pattuito. A tale titolo la parte attrice richiede il congruo importo di €60.000 (sessantamila).
Ad devono altresì riconoscersi gli esborsi sostenuti in diretta Parte_1 conseguenza dell'inadempimento della convenuta.
3 In assenza di pagamento a seguito di diffida, ha dovuto sostenere: Parte_1
a) euro 7.969,65 (doc. 29, doc. 29a, doc. 29b, doc. 29c) quali spese sostenute per l'esecuzione del procedimento monitorio (onorari e spese vive) terminato con emissione del decreto ingiuntivo, divenuto definitivo, n. 191/2024 del
28/2/2024 da parte del Tribunale di Ferrara (R.G. 649/2024, doc. 10);
Al creditore, si precisa, non è precluso procurarsi un altro titolo esecutivo giudiziale, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, essendo invece necessario che l'azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del "ne bis in idem", sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo (Cass., ordinanza n. 21768 del 28 agosto 2019);
b) euro 330,52 per le anticipazioni sostenute per l'instaurazione del procedimento esecutivo mobiliare n. 541/2024 R.G.E.M. e per l'incarico all'U.N.E.P. di
Ferrara delle ricerche ex art. 492bis c.p.c. ed euro 166,00 per l'iscrizione a ruolo del pignoramento mobiliare presso terzi ex art. 492bis c.p.c. n. 792/2024
R.G.E.M. (doc. 30 e 31);
c) euro 1.485,93 per le anticipazioni sostenute per l'instaurazione del procedimento cautelare n. 1352/2024 R.G. e per l'esecuzione del provvedimento di accoglimento totale del sequestro (doc. 32);
d) euro 2620,56 (doc. 10) per compensi relativi agli interventi nelle procedure mobiliari, per un totale di €72.298,56.
§4. Le spese del presente procedimento, le quali debbono comprendere anche quelle del procedimento cautelare per sequestro conservativo, seguono la soccombenza ai sensi dell'art.91 c.p.c. e sono liquidate, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri previsti dal D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, aggiornati al D.M. del 13 agosto 2022 n. 147, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento. Segnatamente, per il procedimento per sequestro conservativo debbono essere liquidati € 6.462,40 - compresi 82,40 per ulteriori anticipazioni - calcolati sulla base del valore intermedio tra il minimo ed il medio, come richiesto dalla parte e ritenuto congruo dal giudice. Per la presente controversia di merito tenuto conto dei parametri medi, debbono essere liquidati €14.103,00 ossia euro 2.552,00 per fase di studio, euro 1.628,00 per fase introduttiva, euro 5.670,00 per la fase di trattazione ed euro 4.253,00 per fase decisoria, oltre spese generali e spese vive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c. sulla domanda proposta da nei confronti di ogni diversa istanza Parte_1 CP_1
4 ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta l'intervenuta risoluzione del contratto stipulato inter partes il 3 aprile
2023;
- per l'effetto, condanna a rifondere a il danno che CP_1 Parte_1 quantifica in € 72.298,56 oltre interessi legali dalla notificazione dell'atto di citazione al saldo;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite CP_1 Parte_1 della fase cautelare che liquida in complessivi 6.462,40 per compensi professionali ed anticipazioni, tributi e contributi compresi;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite CP_1 Parte_1 del presente procedimento che liquida in complessivi euro 759,00 per esborsi ed euro 14.103,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario per spese generali in €2115,45, IVA e c.p.a. e rimborso contributo unificato in € 786,00.
Ferrara, 15 febbraio 2025
Il Giudice
Monica Bighetti
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