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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/10/2025, n. 4964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4964 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 11947/2025 R.G.
Oggi 23/10/2025 innanzi al dott. GI BR sono comparsi, nelle forme ex art. 127-bis c.p.c., collegamento regolarmente funzionante, l'Avv. SP RO, oggi sostituito dall'Avv. LIZZA MARIA CRISTINA, parte ricorrente difeso in proprio;
nessuno per la resistente Amministrazione, che viene dichiarata contumace, stante la regolarità della notifica.
L'Avv. Lizza si richiama al ricorso, di cui chiede l'accoglimento.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexie c.p.c.
ORDINA che le parti precisino le conclusioni e discutano oralmente la causa.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa come in atti.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
dr. GI BR
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 11947/2025
Il Tribunale ordinario di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott.
GI BR ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 11947/2025 R.G. promossa da
SP RO (C.F. ), difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. , contumace Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali sulle seguenti conclusioni per il ricorrente
“in riforma del gravato provvedimento, liquidare in favore del sottoscritto difensore, per l'attività svolta nell'interesse del sig. nell'ambito del procedimento penale CP_2
n. 9670/2021 R.G.N.R. – n. 1890/2024 R.G.DIB., l'ulteriore somma di euro 284,00, oltre accessori di legge – spese generali del 15% e C.P.A. del 4% – a titolo di liquidazione della fase introduttiva”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/04/2025 l'avv. Speranzoni ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi di data 26/03/2025, depositato in data 27/03/2025, notificato in pari data, relativo al procedimento penale N. 9670/2021 pagina 2 di 5 R.G.N.R. – N. 1890/2024 R.G.DIB., con il quale il Tribunale penale monocratico di Venezia aveva liquidato all'istante, per l'attività difensiva prestata quale difensore d'ufficio dell'imputato la somma di € 237 per la fase di studio ed € 709 per la fase CP_2 decisoria, oltre ad accessori di legge, da ridursi di 1/3 ex art 106-bis D.P.R. n. 115/2002.
L'Avv. Speranzoni ha censurato, in particolare, l'omessa liquidazione della fase introduttiva del giudizio.
Il Ministero della Giustizia, notificato con PEC dd. 06/05/2025 recapitata all'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Venezia, è rimasto contumace.
All'udienza del 23/10/2025 il Giudice ha pronunciato sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
***
L'opposizione è fondata.
Il ricorrente ha assistito in sede penale il sig. tratto a giudizio con CP_2 decreto ex art. 550 c.p.c. dd. 09/02/2024, e nell'interesse dell'imputato è stato presente, come da verbali d'udienza in atti (cfr. doc. 2 e 3), alle udienze del 24/09/2024 e del 25/02/2025. In esito alla prima udienza il Giudice, rilevato che l'imputato non era a conoscenza del procedimento, ha rinviato la trattazione, disponendo la notifica a mani del prevenuto. In esito alla seconda udienza, sul riscontro delle vane ricerche effettuate e su concorde richiesta delle parti, è stata pronunziata sentenza di NDP ex art 420-quater c.p.p. (cfr. doc. 4), stante l'irreperibilità dell'imputato.
Il ricorrente si duole per la mancata liquidazione della fase introduttiva, corrispondente alla partecipazione alle due udienze richiamate in premessa e ne ha chiesto la liquidazione per €
284,00, corrispondente ai minimi tabellari.
Ciò posto, si consideri che ai sensi dell'art. 12 co. 3 lett. b) D.M. 55/2014 sono ricompresi nella fase introduttiva del giudizio penale “gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile”.
A tale proposito la Cassazione (cfr. Cass. Civ. n. 4539/2025) ha stabilito che “la partecipazione ad udienze di mero rinvio non incide sull'esistenza del diritto al compenso, comunque dovuto ai sensi del terzo comma dell'art. 12 d.m. n. 55 del 2014, ma semmai sulla pagina 3 di 5 sola quantificazione dello stesso, in uno con gli ulteriori criteri meglio specificati nel comma 1 della predetta disposizione”, aggiungendo che “il tempo necessario per lo svolgimento della prestazione professionale rileva unicamente ai fini della quantificazione del compenso conseguentemente maturato, ma non può in alcun modo comportare che, in ragione della asserita brevità temporale di esecuzione della stessa, il compenso relativo possa essere addirittura negato”. Nel caso affrontato dalla Cassazione, dunque, il giudice di merito aveva errato “nel rigettare la pretesa liquidazione sul presupposto che le quattro udienze alle quali aveva partecipato il difensore fossero di mero rinvio, non soltanto perché non ha considerato che, nel processo penale, l'assistenza del difensore è sempre obbligatoria e che questi svolge attività anche solo con la sua necessaria presenza, ma anche perché, nella specie, i rinvii si erano resi necessari al fine di svolgere le ricerche dell'imputato irreperibile e attenevano, perciò, alla fase introduttiva del giudizio”.
La fattispecie esaminata dalla Cassazione è analoga al caso odierno. Pertanto, va riconosciuta la fase introduttiva nell'importo minimo, come da richiesta, poiché il ricorrente è stato presente all'udienza del 24/09/2024, nel cui contesto è stata rilevata la mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato ed è stato disposto il rinvio dell'udienza al fine di consentire ulteriori ricerche del sig. CP_2
In definitiva vanno riconosciute in favore del ricorrente: fase studio € 237,00; fase introduttiva € 284,00; fase decisionale € 709,00; oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge;
liquidate nei minimi come da richiesta, per complessivi € 1.230. Su detta somma va applicata la riduzione di un terzo a mente dell'art. 106-bis D.P.R. 115/2002, trattandosi di difesa d'ufficio.
Le spese del procedimento vengono liquidate in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, scaglione sino ad € 1.100, valori minimi per l'assenza di istruttoria orale, per l'assenza di questioni di diritto complesse e tenuto conto della contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così decide:
pagina 4 di 5 − LIQUIDA in favore dell'Avv. SP RO per l'attività prestata nel procedimento penale N. 9670/2021 R.G.N.R. – N. 1890/2024 R.G.DIB.
Tribunale penale di Venezia, la complessiva somma di € 820,00 per compensi;
15% spese generali;
iva e cpa se ed in quanto dovuti
− CONDANNA parte resistente alla rifusione Controparte_1
delle spese di costituzione e patrocinio sostenute dal ricorrente, liquidate in € 332 per compensi;
€ 125 per esborsi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge
Venezia, così deciso il 23/10/2025
Il Giudice
dr. GI BR
[Provvedimento redatto con la collaborazione del dr. Agatino Di Blasi, Funzionario UPP]
pagina 5 di 5
VERBALE DELLA CAUSA N. 11947/2025 R.G.
Oggi 23/10/2025 innanzi al dott. GI BR sono comparsi, nelle forme ex art. 127-bis c.p.c., collegamento regolarmente funzionante, l'Avv. SP RO, oggi sostituito dall'Avv. LIZZA MARIA CRISTINA, parte ricorrente difeso in proprio;
nessuno per la resistente Amministrazione, che viene dichiarata contumace, stante la regolarità della notifica.
L'Avv. Lizza si richiama al ricorso, di cui chiede l'accoglimento.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexie c.p.c.
ORDINA che le parti precisino le conclusioni e discutano oralmente la causa.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa come in atti.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
dr. GI BR
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 11947/2025
Il Tribunale ordinario di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott.
GI BR ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 11947/2025 R.G. promossa da
SP RO (C.F. ), difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. , contumace Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali sulle seguenti conclusioni per il ricorrente
“in riforma del gravato provvedimento, liquidare in favore del sottoscritto difensore, per l'attività svolta nell'interesse del sig. nell'ambito del procedimento penale CP_2
n. 9670/2021 R.G.N.R. – n. 1890/2024 R.G.DIB., l'ulteriore somma di euro 284,00, oltre accessori di legge – spese generali del 15% e C.P.A. del 4% – a titolo di liquidazione della fase introduttiva”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/04/2025 l'avv. Speranzoni ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi di data 26/03/2025, depositato in data 27/03/2025, notificato in pari data, relativo al procedimento penale N. 9670/2021 pagina 2 di 5 R.G.N.R. – N. 1890/2024 R.G.DIB., con il quale il Tribunale penale monocratico di Venezia aveva liquidato all'istante, per l'attività difensiva prestata quale difensore d'ufficio dell'imputato la somma di € 237 per la fase di studio ed € 709 per la fase CP_2 decisoria, oltre ad accessori di legge, da ridursi di 1/3 ex art 106-bis D.P.R. n. 115/2002.
L'Avv. Speranzoni ha censurato, in particolare, l'omessa liquidazione della fase introduttiva del giudizio.
Il Ministero della Giustizia, notificato con PEC dd. 06/05/2025 recapitata all'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Venezia, è rimasto contumace.
All'udienza del 23/10/2025 il Giudice ha pronunciato sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
***
L'opposizione è fondata.
Il ricorrente ha assistito in sede penale il sig. tratto a giudizio con CP_2 decreto ex art. 550 c.p.c. dd. 09/02/2024, e nell'interesse dell'imputato è stato presente, come da verbali d'udienza in atti (cfr. doc. 2 e 3), alle udienze del 24/09/2024 e del 25/02/2025. In esito alla prima udienza il Giudice, rilevato che l'imputato non era a conoscenza del procedimento, ha rinviato la trattazione, disponendo la notifica a mani del prevenuto. In esito alla seconda udienza, sul riscontro delle vane ricerche effettuate e su concorde richiesta delle parti, è stata pronunziata sentenza di NDP ex art 420-quater c.p.p. (cfr. doc. 4), stante l'irreperibilità dell'imputato.
Il ricorrente si duole per la mancata liquidazione della fase introduttiva, corrispondente alla partecipazione alle due udienze richiamate in premessa e ne ha chiesto la liquidazione per €
284,00, corrispondente ai minimi tabellari.
Ciò posto, si consideri che ai sensi dell'art. 12 co. 3 lett. b) D.M. 55/2014 sono ricompresi nella fase introduttiva del giudizio penale “gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile”.
A tale proposito la Cassazione (cfr. Cass. Civ. n. 4539/2025) ha stabilito che “la partecipazione ad udienze di mero rinvio non incide sull'esistenza del diritto al compenso, comunque dovuto ai sensi del terzo comma dell'art. 12 d.m. n. 55 del 2014, ma semmai sulla pagina 3 di 5 sola quantificazione dello stesso, in uno con gli ulteriori criteri meglio specificati nel comma 1 della predetta disposizione”, aggiungendo che “il tempo necessario per lo svolgimento della prestazione professionale rileva unicamente ai fini della quantificazione del compenso conseguentemente maturato, ma non può in alcun modo comportare che, in ragione della asserita brevità temporale di esecuzione della stessa, il compenso relativo possa essere addirittura negato”. Nel caso affrontato dalla Cassazione, dunque, il giudice di merito aveva errato “nel rigettare la pretesa liquidazione sul presupposto che le quattro udienze alle quali aveva partecipato il difensore fossero di mero rinvio, non soltanto perché non ha considerato che, nel processo penale, l'assistenza del difensore è sempre obbligatoria e che questi svolge attività anche solo con la sua necessaria presenza, ma anche perché, nella specie, i rinvii si erano resi necessari al fine di svolgere le ricerche dell'imputato irreperibile e attenevano, perciò, alla fase introduttiva del giudizio”.
La fattispecie esaminata dalla Cassazione è analoga al caso odierno. Pertanto, va riconosciuta la fase introduttiva nell'importo minimo, come da richiesta, poiché il ricorrente è stato presente all'udienza del 24/09/2024, nel cui contesto è stata rilevata la mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato ed è stato disposto il rinvio dell'udienza al fine di consentire ulteriori ricerche del sig. CP_2
In definitiva vanno riconosciute in favore del ricorrente: fase studio € 237,00; fase introduttiva € 284,00; fase decisionale € 709,00; oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge;
liquidate nei minimi come da richiesta, per complessivi € 1.230. Su detta somma va applicata la riduzione di un terzo a mente dell'art. 106-bis D.P.R. 115/2002, trattandosi di difesa d'ufficio.
Le spese del procedimento vengono liquidate in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, scaglione sino ad € 1.100, valori minimi per l'assenza di istruttoria orale, per l'assenza di questioni di diritto complesse e tenuto conto della contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così decide:
pagina 4 di 5 − LIQUIDA in favore dell'Avv. SP RO per l'attività prestata nel procedimento penale N. 9670/2021 R.G.N.R. – N. 1890/2024 R.G.DIB.
Tribunale penale di Venezia, la complessiva somma di € 820,00 per compensi;
15% spese generali;
iva e cpa se ed in quanto dovuti
− CONDANNA parte resistente alla rifusione Controparte_1
delle spese di costituzione e patrocinio sostenute dal ricorrente, liquidate in € 332 per compensi;
€ 125 per esborsi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge
Venezia, così deciso il 23/10/2025
Il Giudice
dr. GI BR
[Provvedimento redatto con la collaborazione del dr. Agatino Di Blasi, Funzionario UPP]
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