Art. 4.
Coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana a norma della presente legge sono esenti dagli obblighi del servizio militare; ad essi, inoltre, non sono applicabili le disposizioni dell' art. 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555 .
Coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana a norma della presente legge sono esenti dagli obblighi del servizio militare; ad essi, inoltre, non sono applicabili le disposizioni dell' art. 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555 .