Articolo 4 della Legge 21 agosto 1939, n. 1241
Articolo 3Articolo 5
Versione
2 settembre 1939
Art. 4.

Coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana a norma della presente legge sono esenti dagli obblighi del servizio militare; ad essi, inoltre, non sono applicabili le disposizioni dell' art. 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555 .
Entrata in vigore il 2 settembre 1939