Articolo 10 della Legge 7 agosto 1985, n. 428
Articolo 9Articolo 11
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5 settembre 1985
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1 gennaio 1998
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26 marzo 1998
Art. 10. Istituzione di un consiglio di esperti presso la direzione generale del Tesoro. Incarichi ad esperti estranei all'Amministrazione. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 FEBBRAIO 1998, N. 38))
Il consiglio degli esperti e' composto di dieci membri, nominati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del direttore generale del Tesoro; essi restano in carica quattro anni e possono essere confermati. Su mandato del direttore generale del Tesoro, i singoli esperti possono rappresentare l'Amministrazione in organismi nazionali ed internazionali e adempiere compiti specifici.
I compensi degli esperti sono fissati, anche in deroga a disposizioni di legge, con decreto del Ministro del tesoro. I singoli membri, se appartenenti ad altre amministrazioni o ad enti pubblici, all'atto della nomina sono posti di diritto nella posizione di fuori ruolo.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 FEBBRAIO 1998, N. 38))
Il Ministro del tesoro e' autorizzato, per il raggiungimento di finalita' specifiche inerenti ai compiti del suo dicastero, su proposta delle direzioni generali con responsabilita' economiche e finanziarie o della Ragioneria generale dello Stato, a stipulare, ove necessario, contratti di consulenza con esperti di chiara fama, enti o societa' specializzate.
Entrata in vigore il 26 marzo 1998