Ordinanza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, ordinanza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
n. 342/2024 RGAC CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Consigliere istruttore: dott. Augusto SABATINI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 342/2024 RGAC, in esito all'udienza del giorno 3.4.2025 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter
C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
; Parte_1 codice fiscale: CodiceFiscale_1
; Parte_2 codice fiscale: ; CodiceFiscale_2 parti rappresentate e difese per procura in atti dall'avv. FLORAMO Domenico del foro di Barcellona Pozzo di Gotto ed elettivamente domiciliate presso lo studio professionale del medesimo in Barcellona Pozzo di Gotto (via Roma n. 167); pec: ; Email_1
APPELLANTI
E
n.q. di procuratrice di in persona del Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore; p. IVA: P.IVA_1
APPELLATO–CONTUMACE
NONCHÉ
(già , e per essa (già Controparte_3 Controparte_3 Controparte_4
, quale cessionaria pro soluto da in persona del legale CP_5 Controparte_2 rappresentante pro tempore;
p. IVA: P.IVA_2 pate rappresentata e difesa per procura in atti dagli avvocati CASAMORATA Carlotta e VANDINI
Marina del foro di Ravenna ed elettivamente domiciliate presso lo studio professionale delle medesime in Ravenna (via A. Baccarini n. 72); pec: ; Email_2 pec: ; Email_3
E
(in esito a scissione) da in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore; p. IVA: P.IVA_3 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. ZURLO Mario del foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Milano (corso di Porta
Vittoria n. 28); pec: ; Email_4
APPELLATA–APPELLANTE INCIDENTALE
avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615 comma 2 C.P.C.).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 10.4.2024 ed iscritto a ruolo in data 19.4.2024 le parti appellanti come in epigrafe individuate convenivano in giudizio davanti a questa Corte
n.q. di procuratrice di riproponendo le Controparte_1 Controparte_2 domande, eccezioni e difese disattese dal Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di Gotto–Ufficio del Giudice Unico in persona del GOT con sentenza n. 13 del 8.1.2024 nel procedimento iscritto al n. 172210/2015 RGAC.
Le parti appellate, eccezion fatta per (che rimaneva contumace) e quella Controparte_1 intervenuta, si costituivano chiedendo il rigetto dell'impugnazione principale e, CP_6
n.q., instando per l'accoglimento di quella incidentale.
Dato atto:
- della ritualità dell'instaurazione del contraddittorio mediante comunicazione dell'ordinanza in rito già emessa da questo Ufficio in data 8.1.2025, eseguita dalla competente Cancelleria in modalità telematica in pari data, ore 11:52) rispetto alla superiore data di “trattazione scritta” del 3.4.2025;
- del mancato deposito – entro i termini assegnati dal citato decreto – di istanze e note di trattazione scritta ad iniziativa di tutte le parti costituite (silenti successivamente al
19.12.2024);
visto l'art. 348 commi 2 e 3 C.P.C., a mente del quale:
“… Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio. L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza. Davanti alla Corte di appello l'istruttore, se nominato, provvede con ordinanza reclamabile nelle forme e nei termini previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 178, e il collegio procede ai sensi dell'articolo 308, secondo comma …”;
e ritenuto che – essendo l'omesso tempestivo deposito di note di trattazione scritta assimilabile alla mancata comparizione della parte, come si evince (per interpretazione analogica) dal disposto del comma 4 dell' art. 127 ter C.P.C. – occorre provvedere come in dispositivo;
rilevato che nulla va statuito per le spese di lite;
dato atto, ancora, che:
occorre provvedere a termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, “… della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta). E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020
(ribaditi dalla Sez. VI–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
“… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_3 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …”;
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Consigliere istruttore: pronunciando sull'appello proposto con atto notificato in data 10.4.2024 ed iscritto a ruolo in data 19.4.2024 al n. 342/2024 RGAC nei confronti della sentenza emessa al n. 13 in data 8.1.2024 nel procedimento già iscritto al n. 172210/2015 RGAC presso il Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di Gotto–Ufficio del Giudice Unico, così provvede: 1) dichiara improcedibile l'appello;
2) nulla per le spese;
3) dà atto che la parte appellante principale nonché quella appellante incidentale, in quanto soccombenti ut supra, sono tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …“ della presente pronuncia.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile in data 4.4.2025
Il Consigliere Istruttore (dott. Augusto SABATINI)