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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 6819/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Tetamo Alberto Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6819/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SEMERARO Parte_1
ALESSANDRO DOMENICO che lo rappresenta e difende e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MACRI' ELISA che lo Parte_2 rappresenta e difende
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: non ha fatto pervenire le sue conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2
EB LY (Federazione Russa) il 10/04/2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 176 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
27.10.2023.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 12/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che l'attuale contributo di mantenimento verrà pagato fino alla pubblicazione della sentenza di divorzio.
DISPONE che a titolo di assegno c.d. divorzile una tantum ed in sostituzione di ogni qualsivoglia contributo al mantenimento, il sig. corrisponda alla sig.ra , in seguito alla pubblicazione Pt_2 Pt_1 della sentenza di divorzio ed entro 30 giorni, la somma di euro 10.000,00 (diecimila/00).
DÀ ATTO che con il puntuale adempimento delle pattuizioni precedenti, i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto economico-patrimoniale tra di loro intercorso in costanza di matrimonio, ivi compresi il garage e l'autovettura, tutti intestati al sig. e di non avere nulla a pretendere l'uno Pt_2 dall'altro. Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento. pagina 2 di 3 pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Tetamo Alberto Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6819/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SEMERARO Parte_1
ALESSANDRO DOMENICO che lo rappresenta e difende e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MACRI' ELISA che lo Parte_2 rappresenta e difende
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: non ha fatto pervenire le sue conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2
EB LY (Federazione Russa) il 10/04/2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 176 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
27.10.2023.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 12/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che l'attuale contributo di mantenimento verrà pagato fino alla pubblicazione della sentenza di divorzio.
DISPONE che a titolo di assegno c.d. divorzile una tantum ed in sostituzione di ogni qualsivoglia contributo al mantenimento, il sig. corrisponda alla sig.ra , in seguito alla pubblicazione Pt_2 Pt_1 della sentenza di divorzio ed entro 30 giorni, la somma di euro 10.000,00 (diecimila/00).
DÀ ATTO che con il puntuale adempimento delle pattuizioni precedenti, i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto economico-patrimoniale tra di loro intercorso in costanza di matrimonio, ivi compresi il garage e l'autovettura, tutti intestati al sig. e di non avere nulla a pretendere l'uno Pt_2 dall'altro. Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento. pagina 2 di 3 pagina 3 di 3