Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Sovrano Ordine di Malta concernente i rapporti in materia sanitaria, fatto a Roma il 21 dicembre 2000.
Articolo 1 della Legge 9 giugno 2003, n. 157
Articolo 2
Articolo 1 della Legge 9 giugno 2003, n. 157
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5 luglio 2003
5 luglio 2003
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