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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 15/09/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 499/2023 R.G. promossa da
DA
(C.F. ), anche quale titolare quale titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima impresa individuale – Recupero materiale ferroso, rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Luca Tiezzi e dall'Avv. Lucilla Del Pianta, elettivamente domiciliato come in atti;
- attore-
NEI CONFRONTI DI
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Mauro Cordella e dall'Avv. Francesco Rondello, elettivamente domiciliata come in atti;
- convenuta –
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da verbale del 28.5.2025
Per parte convenuta: come da verbale del 28.5.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio deducendo: Parte_1 CP_1
- di aver acquistato dalla convenuta, per lo svolgimento della propria attività di recupero, raccolta e trasporti di materiale ferroso, una gru semovente dotata di braccio articolato, collegato a torretta girevole, munita di “polipo”, a fronte di un prezzo di 241.194,00 euro, con collaudo eseguito dall'officina autorizzata Interdiesel Service in data 1.7.2021;
1 - che in data 23.7.2021, a seguito del verificarsi della perdita di olio dal circuito idraulico del sollevatore dopo appena tredici ore di lavoro dal collaudo, si è reso necessario l'intervento in garanzia da parte del centro autorizzato CP_1
- che, in ragione della persistenza di numerosi problemi di funzionamento, il centro di assistenza della società venditrice ha realizzato ulteriori interventi in garanzia, provvedendo alla “riparazione spinotti bobine distributore rotazione”, alla “pulitura spola distributore comando benna” ed effettuando varie prove per verificare il lamentato malfunzionamento del primo braccio del sollevatore, sino a richiedere il trasferimento del sollevatore alla casa madre per le opportune verifiche;
- che, pertanto, con comunicazione pec del 29.9.2021, il ha provveduto a contestare Pt_1 formalmente i vizi al venditore, chiedendo altresì la proroga della garanzia di tre anni;
- che la società venditrice ha dato riscontro a tale richiesta concedendo l'estensione a sei mesi della garanzia per i soli componenti relativi al circuito idraulico;
- che, tuttavia, dal 13.1.2022 al 29.3.2022 si sono resi necessari numerosi altri interventi di manutenzione per asseriti problemi di malfunzionamento del sollevatore;
- che, pertanto, ha provveduto ad inviare, per il tramite del proprio difensore, formale comunicazione di messa in mora del venditore, rendendosi disponibile ad una soluzione bonaria della vicenda chiedendo, infruttuosamente, la sostituzione del caricatore acquistato con un modello CP_1 qualitativamente superiore.
Per tutti questi motivi, parte attrice ha invocato l'azione di garanzia per i vizi, evidenziando di aver rispettato il termine di decadenza e prescrizione stabilito per l'esperimento della stessa ex art. 1495 c.c., in ragione del riconoscimento dei vizi per facta concludentia da parte del venditore, e di avere interrotto la prescrizione con comunicazione di messa in mora del 24.3.2022; ha, inoltre, rilevato che, in ogni caso, il rispetto dei termini di decadenza e prescrizione poteva desumersi dalla novazione del rapporto obbligatorio occorsa in seguito all'estensione della garanzia concessa dal venditore.
L'attrice ha, dunque, domandato la restituzione dell'esborso sostenuto per l'acquisto del sollevatore, nonché la condanna della controparte al risarcimento del danno patrimoniale nella misura di 81.516,50 euro, e al ritiro del mezzo dalla rispettiva proprietà con fissazione ex art. 614 bis c.p.c. della somma di
100,00 euro per ogni giorno di ritardo o inosservanza del provvedimento.
Con comparsa di risposta depositata il 12.5.2023, la ha eccepito in via preliminare l'intervenuta CP_1 decadenza del diritto alla garanzia per vizi, nonché la prescrizione dell'azione ex art. 1495 c.c.; nel merito ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, con condanna della controparte ai sensi dell'art
96, comma 3, c.p.c..
2 A sostegno dell'eccezione di decadenza, la convenuta ha dedotto il mancato rispetto della controparte dei termini per la denuncia dei vizi stabiliti dall'art. 1495, comma 1, c.c., negando di aver mai riconosciuto l'esistenza dei difetti lamentati dal sostenendo piuttosto che solo per puro spirito Pt_1 conciliativo si era offerta di eseguire alcune prove di funzionamento presso la propria sede, senza tuttavia mai riscontrare alcun difetto strutturale del mezzo venduto all'attrice.
Con riferimento alla prescrizione, ha evidenziato che sarebbe da considerarsi decorso il termine annuale per l'esperimento dell'azione dalla data di consegna del bene, non potendo qualificarsi come atto interruttivo della prescrizione la comunicazione del 24.3.2022, inviata a mezzo pec dal Pt_1 con cui quest'ultimo ha chiesto la sostituzione del mezzo acquistato con uno qualitativamente superiore.
Quanto al merito delle contestazioni formulate dall'attore, la convenuta ha dedotto che non vi sarebbe alcun riscontro dei vizi dedotti dal compratore né dai rapporti di intervento eseguiti dalla Intediesel, né dai fogli di lavoro elaborati dai tecnici CP_1
In modo analogo, ad avviso della convenuta, anche la pretesa risarcitoria risulterebbe non provata, con riferimento sia ai danni patiti che alla loro riferibilità all'asserito difetto di funzionamento del mezzo acquistato dall'attore.
Assegnati alle parti termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. la causa è stata istruita mediante il deposito di una consulenza tecnica d'ufficio, disposta dal giudice con decreto del
26.3.2024.
2. In via del tutto preliminare, occorre esaminare le eccezioni di decadenza e di prescrizione dell'azione sollevate dalla convenuta.
In proposito occorre rilevare che l'art. 1495 c.c. prevede che il compratore decade dal diritto di garanzia se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, stabilendo tuttavia, al secondo comma che, tale denunzia “non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato”.
Al fine di non incorrere nel termine decadenziale stabilito dalla disposizione in esame, parte attrice ha dedotto che i numerosi interventi di riparazione e manutenzione posti in essere dall'officina autorizzata nonché dai tecnici della stessa società venditrice, comproverebbero un riconoscimento in via CP_1 di fatto dei vizi da parte di quest'ultima.
A tal fine, il ha prodotto numerosi rapporti di intervento dell'officina Interdiesel Service (Cfr. Pt_1 doc. 6 del 23.07.2021; doc. 7 del 10.09.2021; doc. 8 del 23.09.2021; doc. 9 del 28.09.2021; doc. 11 dell'8.10.2021) e della stessa società convenuta (Cfr. doc 15 del 13.01.2022 e doc. 20 del 10.03.2022).
3 Costituisce ius receptum il principio per il quale la denuncia da parte del compratore al venditore dei vizi della cosa acquistata non richiede speciali formalità, né una specifica istanza di verifica dei vizi stessi, ma è sufficiente che contenga una generica indicazione dell'esistenza di essi, che valga a mettere sull'avviso il venditore (Cfr. Cass. n. 25027/2015), tanto che la denuncia può essere fatta anche verbalmente o per telefono (Cfr. Cass. n. 539/1986).
Orbene, giova richiamare l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale “in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, il riconoscimento da parte del venditore, che esclude la necessità della denuncia da parte del compratore, concerne la materiale esistenza del vizio (nella specie, lo sfaldamento delle tegole antichizzate oggetto della fornitura), non essendo necessaria un'ammissione di responsabilità del venditore medesimo” (Cass. Civ. Sez. 2, sent. 18050 del 25.7.2013).
In ogni caso, in tema di garanzia per vizi nella compravendita, il riconoscimento dei difetti che, ai sensi dell'art. 1495, comma 2, esonera il compratore dall'onere della tempestiva denuncia, consiste in una manifestazione di scienza circa la sussistenza della situazione lamentata dall'acquirente, la quale, pur non richiedendo un'assunzione di responsabilità né forme particolari, deve essere univoca, convincente e provenire dal venditore (Cfr. Cass. n. 8420/2016).
Orbene, nella fattispecie in esame, dalla documentazione prodotta dall'attore in ordine ai numerosi interventi posti in essere dall'officina autorizzata oltre che dalla stessa venditrice, è desumibile CP_1 non l'ammissione di responsabilità in capo alla convenuta, quanto piuttosto la circostanza che il venditore, reso edotto degli asseriti malfunzionamenti del caricatore non appena riscontrati dall'attrice, avesse offerto piena disponibilità ad accertare le condizioni del bene venduto, anche per il tramite del centro di assistenza preposto.
In particolare, risulta pacifico che a mezzo messaggio di posta elettronica certificata del CP_1
26.11.2021 abbia dato riscontro alle richieste del unitamente alla contestazione dei Parte_2 vizi in data 29.09.2021, dichiarandosi disponibile a concedere un'estensione della garanzia di sei mesi o ulteriori 1000 ore di lavoro su tutti i componenti del circuito idraulico (Cfr. fasc. parte attrice doc.
14).
Ebbene, la condotta posta in essere dalla convenuta, se, è doveroso precisare, nulla dimostra in ordine alla sussistenza di una responsabilità in capo alla stessa ovvero ad un difetto strutturale del mezzo venduto, costituisce tuttavia una univoca manifestazione di scienza della situazione lamentata dall'attore.
Dunque, l'eccezione di decadenza è infondata.
4 2.1. Quanto all'eccezione di prescrizione dell'azione sollevata dalla convenuta, parte attrice ha dedotto che il termine annuale per l'esercizio dell'azione di garanzia ex art. 1495, comma terzo, c.c. sarebbe stato interrotto dalla comunicazione di messa in mora a mezzo pec del 24.03.2022 (Cfr. doc. 22 di parte attrice), oltre che dall'implicito riconoscimento dei vizi della a fronte dei numerosi interventi di CP_1 riparazione effettuati.
Inoltre, a giudizio dell'attrice, l'estensione della garanzia concessa da con la missiva del CP_1
26.11.2021 avrebbe determinato in ogni caso la costituzione di un nuovo rapporto obbligatorio, sottostante all'ordinario termine decennale di prescrizione per l'esercizio dell'azione.
Da quanto riportato, risulta dirimente l'individuazione degli atti idonei ad interrompere la prescrizione di cui all'art. 1495, comma 3, c.c., ai sensi degli art. 2943 e ss. c.c.
Orbene, la questione è stata affrontata dalla Suprema Corte a sezioni unite con la pronuncia n.
18672/2019 dell'11.07.2019, di cui è opportuno evidenziare alcuni passaggi argomentativi.
Nello specifico, la Suprema Corte ha chiarito che “la prescrizione della garanzia per vizi è interrotta dalla comunicazione al venditore della volontà del compratore di esercitarla benché questi riservi ad un momento successivo la scelta del tipo di tutela, dovendosi escludere che la riserva concerna un diritto diverso da quello in relazione al quale si interrompe la prescrizione […]”, osservando in particolare che “non solo le domande giudiziali ma anche gli atti di costituzione in mora (ai sensi dell'appena citato articolo 2943 c.c., comma 4, che si concretano – in relazione al disposto di cui all'articolo 1219 c.c., comma 1, – in qualsiasi dichiarazione formale che, in generale, esprima univocamente la pretesa del creditore all'adempimento) da parte del compratore costituiscono cause idonee di interruzione della prescrizione: l'effetto che ne deriva è che, una volta che si faccia ricorso a tali atti entro l'anno dalla consegna, inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione di un anno
(ai sensi della norma generale di cui all'articolo 2945 c.c., comma 1) e l'idoneità interruttiva di tali atti persegue, come già evidenziato, anche lo scopo – in presenza, peraltro, di un termine così breve – di favorire una risoluzione (stragiudiziale) preventiva della possibile controversia rispetto all'opzione,
a tutela delle ragioni del compratore, per la scelta di vedersi riconosciuto il diritto alla garanzia (e di ottenere uno degli effetti giuridici favorevoli previsti dalla legge) solo mediante l'esercizio dell'azione in via giudiziale”.
Posti tali principi, si osserva che la società convenuta ha dedotto che, al fine di determinare efficacemente l'interruzione della prescrizione, la prestazione richiesta nella costituzione in mora ex art. 1219 c.c. debba corrispondere a quella oggetto della domanda giudiziale.
5 Ciò premesso, e tanto appare dirimente, va rilevato che nel capoverso conclusivo della missiva inviata dal patrocinio dell'attore all'indirizzo di posta elettronica certificata “ in data Email_1
24.3.2022 si legge: “Pertanto il sig. , visto il grave danno economico arrecatogli dal Parte_1
Vostro inadempimento prima di inviare formale risoluzione del contratto con conseguente risarcimento danni è disposto a valutare una soluzione alternativa che comporti il ritiro del bene in oggetto viziato e sostituzione del medesimo con modello superiore tipo EXP5035 compreso di 16 metri di braccio e corredata con tutti gli accessori presenti in questa e impianto calamita oltre alle spese per il montaggio dello strumento per il recupero accise, in mancanza di quanto richiesto entro 10 giorni dal ricevimento della presente, verranno adite le competenti autorità giudiziarie…”.
Ebbene, alla stregua dei principi sopra richiamati, questo giudicante reputa che la formulazione della detta missiva possa efficacemente essere considerato quale atto stragiudiziale di costituzione in mora ex art. 1219 c.c., dal momento che l'acquirente può validamente riservarsi di individuare il tipo di tutela scelto in un momento successivo alla costituzione in mora del debitore, sì da determinare l'interruzione del termine annuale di prescrizione stabilito dall'art. 1495, comma 3, c.c.
Peraltro, l'attore ha chiaramente espresso la volontà, in assenza di una diversa soluzione del problema da parte del venditore, di ottenere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni patiti, preannunciando anche che avrebbe esercitato l'azione giudiziale.
Pertanto, premesso che la consegna del sollevatore al sia pacificamente avvenuta il 30.6.2021 Pt_1
(Cfr. doc. 3 di parte convenuta), il termine di prescrizione deve considerarsi interrotto dalla comunicazione pec del 24.3.2022, essendo quest'ultima intervenuta prima della scadenza del termine annuale di prescrizione ex art. 1495, comma 3, c.c..
Successivamente, parte attrice ha tempestivamente instaurato il presente giudizio, in quanto la notifica dell'atto di citazione risale al 22.2.2023, allorquando non era ancora decorso il termine di prescrizione.
3. Nel merito, si osserva quanto segue.
Parte attrice, lamentando la presenza di vizi e difetti nel “caricatore EXP5030”, ha formulato CP_1 domanda di risoluzione del contratto con condanna della controparte alla restituzione del prezzo versato alla convenuta (euro 241.194,00 euro).
Come noto, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c., è gravato dall'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (Cass. Civ. Sez. U. – sent. n. 11748 del
3.05.2019).
6 E ancora, in tema di compravendita, l'obbligo di garanzia per vizi della cosa venduta dà luogo ad una responsabilità speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita, che pone il venditore in situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l'esperimento, rispettivamente, della “actio quanti minoris” o della “actio redhibitoria”. Ne consegue che essendo dette azioni fondate sul solo dato obiettivo dell'esistenza dei vizi, indipendentemente da ogni giudizio di colpevolezza, l'onere della relativa prova grava sul compratore, non trovando applicazione i principi relativi all'inesatto adempimento nelle ordinarie azioni di risoluzione e risarcimento danno (Cass. Civ.
Sez. 2, Ord. n. 9960 del 28.3.2022).
Inoltre, con riferimento alla tipologia di vizi idonei a legittimare l'azione, vengono in considerazione solo quelli che comportino una diminuzione apprezzabile del valore della cosa oppure che siano tali da rendere la cosa stessa inidonea all'uso cui è destinata, avendo riguardo alla sua funzione economico sociale o alla particolare funzione prevista nel contratto.
Ciò posto, è opportuno porre in rilievo che, dalla disamina dell'atto introduttivo, l'attore ha sostanzialmente dedotto l'esistenza dei seguenti vizi:
- vizio costruttivo determinato da residui di lavorazione entrati in circolo nel circuito idraulico (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione).
3.1 Alla luce di tali principi, è sufficiente evidenziare che la copiosa documentazione, fornita dall'attore in ordine agli interventi di manutenzione eseguiti dall'officina Interdiesel e in parte anche dalla stessa convenuta, non comprovano in maniera oggettiva l'esistenza di vizi o difetti di funzionamento del sollevatore venduto dall'odierna convenuta.
In proposito, giova richiamare anche il contenuto dell'elaborato peritale, depositato l'11.11.2024, a firma dell'ing. Persona_1
In particolare, il consulente incaricato, nel rispondere al quesito sottopostogli, ha constatato, pur nell'impossibilità di svolgere prove di funzionamento sotto carico per un lasso temporale più ampio, che “i vizi lamentati dalla parte attrice non si sono presentati durante le attività peritali” (Cfr. bozza peritale depositata l'11.11.2024, pag. 12).
Invero, il C.t.u., nella analitica ricostruzione degli interventi eseguiti sul macchinario acquistato dal ha evidenziato che gli asseriti malfunzionamenti di volta in volta evidenziati erano stati per Pt_1 lo più risolti con semplici interventi di manutenzione, riscontrabili nei diversi rapporti di intervento del centro autorizzato (a titolo di esempio “sostituzione o-ring e tappo”; “riparato spinotti bobine CP_1
7 distributore rotazione”; “pulitura spola distributore comando benna” effettuato a seguito del riscontro di residuo ferroso nel circuito idraulico).
Parimenti, anche dai rapporti di intervento del 13.1.2022 e del 28.3.2022, a firma dei tecnici CP_1 non è ricavabile il riscontro degli asseriti malfunzionamenti: “Verifica anomalia blocco braccio I°.
Provato a smontare asta I° e asta II° senza riscontrare ne impurità ne segni interni distributore e su asta. Fatto lavorare macchina ma il problema non si è mai verificato. Prova pressione macchina Ok.
Controllo filtri olio idraulico OK”; “Smontaggio distributore principale e sostituzione portato in temperatura olio a 50°C e fatto pressioni e tarature litri. Sostituzione valvola idraulica sotto piastra.
Tarata 150 bar. Lavaggio macchina e rabbocco olio idraulico. Sostituito staffe passapareti braccio I°
e pulsanti su manipolatori. Provato la macchina per circa un paio d'ore e non dà segni di problemi”.
E ancora, non possono essere trascurati ulteriori elementi riscontrati dall'ausiliario durante l'espletamento delle operazioni peritali.
In particolare, il C.T.U. ha dato atto che “Dalle prove eseguite non si evidenziavano i vizi lamentati dalla parte attrice e descritti nel fascicolo di causa;
tuttavia si riscontravano i seguenti malfunzionamenti / guasti:
1. blocco degli stabilizzatori anteriori risolto mediante sblocco della relativa valvola oleodinamica;
2. guasto dell'alternatore;
3. guasto ad un pistone del ragno”.
Tali malfunzionamenti, per vero non strettamente corrispondenti a quelli lamentati dalla parte attrice, risultano comunque, secondo il principio del “più probabile che non”, riconducibili a condotte tenute proprio dall'attore e, non già, a vizi del macchinario imputabili alla società convenuta.
Sul punto, è sufficiente riportare quanto posto in rilievo dal C.T.U.:
- “I dati scaricati dai log del computer di bordo del sollevatore iniziano dalla data del 14 settembre
2022. Da una analisi dei suddetti dati e possibile verificare che il sollevatore è stato utilizzato più volte fino alla data del 02 aprile 2024 quando si è manifestato il guasto dell'alternatore.
Alla data dell'ultimo intervento di manutenzione eseguito dalla in data 10 marzo 2022 il CP_2 sollevatore aveva lavorato un numero di ore paria a 349 ore
Durante le attività peritali le ore lavorate dal sollevatore erano pari a 626 ore” (Cfr. elaborato peritale depositato l'11.11.2024, pag. 5 e 6);
- “Il ragno è stato rinvenuto a terra con i denti in posizione aperta;
le superfici esterne delle canne dei pistoni del dispositivo presentavano segni di parziale ossidazione, indicativi di un prolungato periodo
8 di inattività e di esposizione agli agenti atmosferici” (Cfr. elaborato peritale depositato l'11.11.2024, pag. 10);
- “[…] Il CTU sostiene che 277 ore di funzionamento non siano affatto trascurabili, soprattutto se si considera che l'apparecchiatura è stata utilizzata senza la manutenzione preventiva richiesta. Inoltre,
l'analisi dei log scaricati dal computer di bordo della macchina operatrice evidenzia numerose segnalazioni di allarme, indicando che la macchina è stata operata in condizioni non ottimali e potenzialmente dannose per il suo corretto funzionamento. Questi allarmi sono sintomatici di problemi che, se non affrontati tempestivamente attraverso adeguate operazioni di manutenzione, possono aggravare lo stato dell'apparecchiatura e portare a guasti significativi” (Cfr. risposta alle osservazioni di parte attrice allegate all'elaborato peritale depositato l'11.11.2024).
3.2 Ad ogni buon conto, l'ausiliario ha anche provveduto allo smontaggio del così detto “ragno”, al fine di individuare con maggiore precisione le ragioni del malfunzionamento del pistone, astrattamente riconducibile ad un vizio del sistema idraulico, comunque dedotto dalla parte attrice.
Dunque, il C.T.U. ha reso le seguenti condivisibili considerazioni: “All'interno del pistone si è riscontrata la presenza di un potenziale residuo di lavorazione e la rottura di un segmento elastico di tenuta del pistone. La superfice interna della canna del cilindro (foto 22 allegato 1) risultava in condizioni perfette, priva di rigature. Il residuo di lavorazione riscontrato nel fondo della canna del cilindro (fig. 16 allegato 1) si presentava come un truciolo di lavorazione di forma conica ripiegato su sé stesso. Le dimensioni del residuo erano: larghezza massima 7 mm;
lunghezza 9 mm e 7 decimi. Con una lieve pressione il residuo si è spezzato in due parti (foto 17 allegato 1). Il C.T.U. ritiene che la presenza del residuo sopra descritto possa interferire con le normali indagini di diagnosi dei vizi lamentati da parte attrice, poiché la potenziale presenza del residuo (vista la sua fragilità al tatto) risulta incompatibile con le pressioni idrauliche all'interno del pistone (circa 300 bar) e le dimensioni sono tali da renderne difficile (se non impossibile) la circolazione nei circuiti oleodinamici del sollevatore (foto 18 allegato 1). La testa del pistone presentava una scheggiatura sul profilo esterno
(foto 25-26, allegato 1). In relazione alla parziale rottura di un anello di tenuta del pistone
(guarnizioni di testa) (foto 23-24, allegato 1), esso risulta essere metallico e di tipologia fragile
(probabilmente in ghisa). Considerato che il forte rumore del pistone idraulico, segnalato durante le attività peritali del 12 giugno 2024, non risulta essere stato indicato come difetto lamentato dalla parte attrice, è più probabile che la rottura dell'anello si sia verificata durante le prove effettuate sul dispositivo il 12 giugno 2024, dopo un lungo periodo di inattività del sollevatore” (Cfr. elaborato peritale depositato l'11.11.2024, pag. 8).
9 3.3 Per completezza, vale evidenziare che l'ausiliario ha rappresentato l'opportunità di eseguire specifiche prove a carico del sollevatore, una volta sostituiti taluni componenti, formulando istanza ex art. 92 disp. att. c.p.c..
Fissata apposita udienza per esaminare le questioni poste dall'ausiliario, tenuto conto dei non trascurabili costi relativi alla sostituzione dei componenti individuati dal C.T.U., nonché della possibilità che tale operazione potesse finanche modificare lo stato del macchinario esaminato, questo giudicante ha così provveduto: “dispone che il C.t.u.: - prosegua nell'attività peritale, secondo quanto indicato nel quesito;
- qualora ritenuto necessario ai fini delle valutazioni tecniche da compiersi in relazione all'oggetto dell'indagine peritale e dei vizi lamentati da parte attrice, verifichi lo stato del pistone in questione;
- solo nell'ipotesi in cui tutte le parti siano concordi in ordine alla sostituzione di componenti, alla ripartizione dei necessari costi, e qualora l'ausiliare ritenga indispensabile e qualora sia possibile l'intervento ai fini della risposta da rendere, effettui la prova di funzionamento a carico”
(cfr. verbale dell'udienza del 3.7.2024).
Dunque, l'ausiliario ha preso atto del mancato accordo delle parti sul punto e ha provveduto all'ulteriore verifica relativa al pistone del ragno, come sopra già descritta.
Tale precisazione appare opportuna, in quanto nelle osservazioni alla C.T.U. svolte dalla parte attrice, è stato posto in rilievo come gli stabilizzatori, mossi dal sistema idraulico, sono risultati non funzionanti anche durante le prove eseguite;
tuttavia, non può l'attore, peraltro onerato della prova in tal senso, dolersi dell'impossibilità di individuare le ragioni di tale malfunzionamento, posto che lo stesso si è opposto all'esecuzione delle specifiche prove di carico proposte dal C.T.U. (Cfr. risposta alle osservazioni di parte attrice allegate all'elaborato peritale depositato l'11.11.2024).
Nondimeno, si osserva che l'ausiliario ha anche precisato come le anomalie riscontrate nel corso delle operazioni peritali non siano state specificamente dedotte dalla parte attrice e risultano essere verosimile conseguenza del periodo di inutilizzo del macchinario e dell'uso poi fattone durante le attività peritali: “Il vizio riscontrato nel ragno durante le attività peritali è stato causato dalla rottura dell'anello di tenuta. Non è possibile stabilire se l'anello si fosse rotto prima dell'atto di citazione da parte attrice. Il fatto che lo strano rumore del pistone non sia stato segnalato nell'atto di citazione rende più probabile che la rottura dell'anello si sia verificata durante le prove effettuate sul dispositivo il 12 giugno 2024, dopo un lungo periodo di inattività del sollevatore. Stessa conclusione vale per il blocco degli stabilizzatori” (Cfr. risposta alle osservazioni di parte attrice allegate all'elaborato peritale depositato l'11.11.2024).
10 Dunque, all'esito delle operazioni peritali, il C.T.U., con condivisibile iter logico-argomentativo, ha così concluso: “Il CTU, non avendo riscontrato la presenza dei vizi denunciati da parte attrice e non essendo sato in grado di effettuare ulteriori approfondimenti sul sollevatore mediante altre prove, non ha potuto determinare le cause che potrebbero aver dato origine agli eventuali difetti lamentati.
Pertanto, il CTU non è in grado di stabilire se tali vizi pregiudichino l'idoneità all'uso del sollevatore.
Inoltre, risulta impossibile quantificare il decremento di valore o di funzionalità del mezzo conseguente alla presunta riduzione di idoneità” (Cfr. elaborato peritale depositato l'11.11.2024, pag. 8).
3.4 Peraltro, come ben evidenziato dall'ausiliario, i vizi lamentati dall'attrice sono essenzialmente riconducibili alla dedotta presenza di residui di lavorazione nel circuito idraulico ed al difetto di funzionamento del primo braccio del sollevatore.
Tuttavia, come detto, tali presunti difetti non sono stati riscontrati nelle prove eseguite dal C.T.U..
In particolare, l'ausiliario ha evidenziato che l'ispezione visiva dei filtri dell'olio idraulico ha consentito di escludere la presenza di residui contaminanti;
parimenti, le prove condotte sul mezzo in funzione hanno consentito di escludere una qualsiasi anomalia riguardante il funzionamento del braccio del sollevatore (Cfr. bozza peritale, pag. 12).
3.5 Per completezza, si rende ulteriormente necessario dar conto di quanto lamentato dalla difesa dell'attore in occasione dell'udienza del 19.11.2024 e nelle osservazioni all'elaborato peritale, ossia che le modalità di svolgimento delle operazioni peritali del 17.9.2024 avrebbero cagionato la nullità dell'intera C.T.U., dal momento che l'ausiliario avrebbe dato avvio allo smontaggio del pistone in assenza del tecnico di parte ed in anticipo rispetto all'orario prefissato.
A tal proposito, deve osservarsi tuttavia che nell'allegato 4 depositato unitamente all'elaborato peritale, il C.t.u., rispetto alle osservazioni mosse dal consulente incaricato dall'attrice, ha chiarito: “Purtroppo, causa errore involontario del CTU le prove peritali sono iniziate alle 10,00. Alle ore 10,20 è arrivato
L'Ing, (CTP di parte convenuta); mentre alle ore 10,30 è arrivato Ing. Persona_2 Per_3
(CTP di parte attrice). Nonostante tale disguido l0 smontaggio del pistone e la sua apertura è
[...] avventa alla presenza di entrambi i C.T.P” (Cfr. All. 4 bozza peritale, pagg 3-4).
Tanto premesso, si osserva che, secondo consolidati principi della Suprema Corte, il consulente tecnico, ai sensi dell'art. 194, comma 2, c.p.c. e dell'art. 90, comma 1, disp. att. c.p.c., deve dare comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre analogo obbligo di comunicazione non sussiste quanto alle indagini successive, incombendo sulle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi (Cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22615 del
16/10/2020).
11 In particolare, si opina che tale principio vada interpretato nel senso che, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli artt. 194, comma 2, c.p.c. e 90, comma 1, disp. att. c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, senza che l'omissione (anche di una) di simili comunicazioni sia, di per sé, ragione di nullità della consulenza stessa, che si realizza soltanto quando, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, ne sia derivato un pregiudizio del diritto di difesa per non essere state le parti poste in grado di intervenire alle operazioni, pregiudizio che non ricorre ove risulti che le parti, con avviso anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state egualmente in grado di assistere all'indagine o di esplicare in essa le attività ritenute convenienti (Cfr.
Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 3047 del 10/02/2020).
Nella specie, è pacifico che le parti fossero a conoscenza della circostanza per cui per il giorno
17.9.2024, ore 10:30, erano state fissate le operazioni peritali e che il C.t.u., erroneamente inteso l'orario di inizio in precedenza stabilito, ha dato avvio allo smontaggio del macchinario alle ore 10, in assenza di tutte le parti e di tutti i C.t.p..
Nel verbale del 17.9.2024, peraltro depositato dalla stessa parte attrice (cfr. doc. depositati il
19.11.2024), è stato precisato che:
- alle ore 10 erano presenti ossia l'attore, il C.t.u. e , titolare di impresa Parte_1 Persona_4 individuale specializzata;
- alle ore 10, “identificato il pistone del ragno oggetto di esame si è provveduto alle operazioni di smontaggio dello stesso”;
- alle ore 10.20 è sopraggiunto il C.t.p. della società convenuta ed alle 10.30 il C.t.p. dell'attore;
- “L'apertura del pistone è avvenuta alla presenza di tutte le parti”.
Ciò posto, è sufficiente evidenziare che, all'esito delle attività del 17.9.2025, il C.t.p. dell'attore non ha formulato alcuna osservazione relativa a quanto eseguito dal C.t.u., anzi, a dolersi del mancato rispetto dell'orario è stato esclusivamente il C.t.p. della società convenuta.
Inoltre, e tanto appare dirimente, anche nelle osservazioni fatte pervenire al C.t.u., parte attrice si è limitata ad evidenziare il mancato rispetto dell'orario di inizio prestabilito, senza tuttavia in alcun modo argomentare in ordine al concreto pregiudizio del diritto di difesa derivante dall'assenza del C.t.p. al momento dell'inizio delle operazioni di smontaggio, posto che, in ogni caso, l'apertura del pistone è comunque avvenuta in presenza di tutte le parti.
12 Sul punto deve, poi, osservarsi che il C.t.u., quale ausiliario del giudice, agisce in qualità di pubblico ufficiale, con la conseguenza che il verbale dallo stesso redatto fa fede, fino a querela di falso, quanto agli atti ed ai fatti dallo stesso compiuti o accertati in sua presenza (Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.
12086 del 2007).
Ne consegue quindi che non può, in questa sede, validamente essere posto in discussione quanto verbalizzato dal C.t.u., con particolare riferimento alla scansione temporale delle attività peritali, nonché alla consistenza delle stesse, come descritte nei verbali dallo stesso redatti.
3.6 Tutto ciò premesso, il Tribunale ritiene pertanto di aderire alle complessive risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, la quale risulta immune da vizi logici e giuridici, ed esente da contraddizioni, ritenendole condivisibili ai fini della presente decisione.
Nondimeno, è d'uopo precisare che il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante.” (Cfr. Cass. civ., sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 1257).
Pertanto, il mancato assolvimento da parte dell'odierno attore dell'onere probatorio circa l'esistenza degli asseriti vizi e/o difetti del bene acquistato e le risultanze emerse dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio giustificano il rigetto della domanda di risoluzione del contratto e di restituzione del prezzo.
3.7 Il rigetto di tale pretesa, in assenza di qualsivoglia prova in ordine al dedotto inadempimento, risulta assorbente anche rispetto alla domanda di risarcimento del danno formulata dall'attore.
4. Per quanto concerne la domanda svolta dalla convenuta di condanna della controparte ex art. 96, comma 3, c.p.c., si osserva che, come noto, tale richiesta, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cfr. Cass. Civ., Sez. VI, n. 20018 del 24.9.2020).
Nel caso in esame, non appare riscontrabile un comportamento pretestuoso da parte dell'attore, né è stata accertata una sua colpa grave nell'agire in giudizio;
invero, pur essendo le domanda risultate infondate, lo strumento processuale non è stato abusivamente attivato dal medesimo ovvero distorto rispetto alla sua finalità propria.
13 Infatti, diversamente argomentando, si giungerebbe a ritenere configurabili i presupposti ex art. 96
c.p.c., ogni qual volta si perviene ad una pronuncia di rigetto o di accoglimento totale della domanda.
Ai fini della valutazione circa la soccombenza, si ritiene di aderire più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il rigetto della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (Cass., ord., 12/04/2017, n. 9532; Cassazione civile sez. VI, 15/05/2018, Cassazione civile sez. II, 13/09/2019, n.22952).
Ed invero, stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 c.p.c., rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza (domanda che presuppone, quale condizione necessaria, anche se non sufficiente, per il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della soccombenza integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale), nel caso - come quello all'esame - di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., proposta dell'opponente e di accoglimento della domanda riconvenzionale della stessa non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M.
n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa, dell'attività in concreto svolta e delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
5.1. Anche le spese di C.t.p. sostenute dalla convenuta vanno poste a carico dell'attore, atteso che le spese della consulenza di parte vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (si veda Cass. Civ. S.U., sent. del 16990 del 10/7/2017).
Ebbene, non può ritenersi la superfluità o l'eccessività delle spese sostenute dalla convenuta per il c.t.p., in quanto resa necessaria dall'iniziativa giudiziaria dell'odierno attore e, in ogni caso, opportuna, attesa la natura eminentemente tecnica dei vizi contestati dal dunque volta a svolgere una Pt_1 compiuta attività difensiva.
Pertanto, la l'attore va condannata anche al pagamento delle somme corrisposte dal convenuto per il
C.T.P., nei limiti di quanto documentato e di quanto richiesto nella nota spese depositata (5.200,00 euro) (cfr. doc. depositati dalla convenuta in data 26.5.2025).
5.2. In ossequio al principio di soccombenza e di causalità, anche le spese della C.T.U., liquidate come da separato decreto del 29.11.2024, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
14
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, nel procedimento n. 499/2023 R.G. così provvede:
• rigetta le domande formulate dall'attore;
• rigetta la domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c. formulata dalla convenuta;
• condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.200,00 euro per spese vive ed euro 18.206,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15 %, I.V.A. e C.p.a. come per legge, se dovute;
• pone le spese di C.T.U., liquidate come da decreto del 29.11.2024, definitivamente a carico di parte attrice.
Rovigo, 15.9.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Del Vecchio
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 499/2023 R.G. promossa da
DA
(C.F. ), anche quale titolare quale titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima impresa individuale – Recupero materiale ferroso, rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Luca Tiezzi e dall'Avv. Lucilla Del Pianta, elettivamente domiciliato come in atti;
- attore-
NEI CONFRONTI DI
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Mauro Cordella e dall'Avv. Francesco Rondello, elettivamente domiciliata come in atti;
- convenuta –
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da verbale del 28.5.2025
Per parte convenuta: come da verbale del 28.5.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio deducendo: Parte_1 CP_1
- di aver acquistato dalla convenuta, per lo svolgimento della propria attività di recupero, raccolta e trasporti di materiale ferroso, una gru semovente dotata di braccio articolato, collegato a torretta girevole, munita di “polipo”, a fronte di un prezzo di 241.194,00 euro, con collaudo eseguito dall'officina autorizzata Interdiesel Service in data 1.7.2021;
1 - che in data 23.7.2021, a seguito del verificarsi della perdita di olio dal circuito idraulico del sollevatore dopo appena tredici ore di lavoro dal collaudo, si è reso necessario l'intervento in garanzia da parte del centro autorizzato CP_1
- che, in ragione della persistenza di numerosi problemi di funzionamento, il centro di assistenza della società venditrice ha realizzato ulteriori interventi in garanzia, provvedendo alla “riparazione spinotti bobine distributore rotazione”, alla “pulitura spola distributore comando benna” ed effettuando varie prove per verificare il lamentato malfunzionamento del primo braccio del sollevatore, sino a richiedere il trasferimento del sollevatore alla casa madre per le opportune verifiche;
- che, pertanto, con comunicazione pec del 29.9.2021, il ha provveduto a contestare Pt_1 formalmente i vizi al venditore, chiedendo altresì la proroga della garanzia di tre anni;
- che la società venditrice ha dato riscontro a tale richiesta concedendo l'estensione a sei mesi della garanzia per i soli componenti relativi al circuito idraulico;
- che, tuttavia, dal 13.1.2022 al 29.3.2022 si sono resi necessari numerosi altri interventi di manutenzione per asseriti problemi di malfunzionamento del sollevatore;
- che, pertanto, ha provveduto ad inviare, per il tramite del proprio difensore, formale comunicazione di messa in mora del venditore, rendendosi disponibile ad una soluzione bonaria della vicenda chiedendo, infruttuosamente, la sostituzione del caricatore acquistato con un modello CP_1 qualitativamente superiore.
Per tutti questi motivi, parte attrice ha invocato l'azione di garanzia per i vizi, evidenziando di aver rispettato il termine di decadenza e prescrizione stabilito per l'esperimento della stessa ex art. 1495 c.c., in ragione del riconoscimento dei vizi per facta concludentia da parte del venditore, e di avere interrotto la prescrizione con comunicazione di messa in mora del 24.3.2022; ha, inoltre, rilevato che, in ogni caso, il rispetto dei termini di decadenza e prescrizione poteva desumersi dalla novazione del rapporto obbligatorio occorsa in seguito all'estensione della garanzia concessa dal venditore.
L'attrice ha, dunque, domandato la restituzione dell'esborso sostenuto per l'acquisto del sollevatore, nonché la condanna della controparte al risarcimento del danno patrimoniale nella misura di 81.516,50 euro, e al ritiro del mezzo dalla rispettiva proprietà con fissazione ex art. 614 bis c.p.c. della somma di
100,00 euro per ogni giorno di ritardo o inosservanza del provvedimento.
Con comparsa di risposta depositata il 12.5.2023, la ha eccepito in via preliminare l'intervenuta CP_1 decadenza del diritto alla garanzia per vizi, nonché la prescrizione dell'azione ex art. 1495 c.c.; nel merito ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, con condanna della controparte ai sensi dell'art
96, comma 3, c.p.c..
2 A sostegno dell'eccezione di decadenza, la convenuta ha dedotto il mancato rispetto della controparte dei termini per la denuncia dei vizi stabiliti dall'art. 1495, comma 1, c.c., negando di aver mai riconosciuto l'esistenza dei difetti lamentati dal sostenendo piuttosto che solo per puro spirito Pt_1 conciliativo si era offerta di eseguire alcune prove di funzionamento presso la propria sede, senza tuttavia mai riscontrare alcun difetto strutturale del mezzo venduto all'attrice.
Con riferimento alla prescrizione, ha evidenziato che sarebbe da considerarsi decorso il termine annuale per l'esperimento dell'azione dalla data di consegna del bene, non potendo qualificarsi come atto interruttivo della prescrizione la comunicazione del 24.3.2022, inviata a mezzo pec dal Pt_1 con cui quest'ultimo ha chiesto la sostituzione del mezzo acquistato con uno qualitativamente superiore.
Quanto al merito delle contestazioni formulate dall'attore, la convenuta ha dedotto che non vi sarebbe alcun riscontro dei vizi dedotti dal compratore né dai rapporti di intervento eseguiti dalla Intediesel, né dai fogli di lavoro elaborati dai tecnici CP_1
In modo analogo, ad avviso della convenuta, anche la pretesa risarcitoria risulterebbe non provata, con riferimento sia ai danni patiti che alla loro riferibilità all'asserito difetto di funzionamento del mezzo acquistato dall'attore.
Assegnati alle parti termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. la causa è stata istruita mediante il deposito di una consulenza tecnica d'ufficio, disposta dal giudice con decreto del
26.3.2024.
2. In via del tutto preliminare, occorre esaminare le eccezioni di decadenza e di prescrizione dell'azione sollevate dalla convenuta.
In proposito occorre rilevare che l'art. 1495 c.c. prevede che il compratore decade dal diritto di garanzia se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, stabilendo tuttavia, al secondo comma che, tale denunzia “non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato”.
Al fine di non incorrere nel termine decadenziale stabilito dalla disposizione in esame, parte attrice ha dedotto che i numerosi interventi di riparazione e manutenzione posti in essere dall'officina autorizzata nonché dai tecnici della stessa società venditrice, comproverebbero un riconoscimento in via CP_1 di fatto dei vizi da parte di quest'ultima.
A tal fine, il ha prodotto numerosi rapporti di intervento dell'officina Interdiesel Service (Cfr. Pt_1 doc. 6 del 23.07.2021; doc. 7 del 10.09.2021; doc. 8 del 23.09.2021; doc. 9 del 28.09.2021; doc. 11 dell'8.10.2021) e della stessa società convenuta (Cfr. doc 15 del 13.01.2022 e doc. 20 del 10.03.2022).
3 Costituisce ius receptum il principio per il quale la denuncia da parte del compratore al venditore dei vizi della cosa acquistata non richiede speciali formalità, né una specifica istanza di verifica dei vizi stessi, ma è sufficiente che contenga una generica indicazione dell'esistenza di essi, che valga a mettere sull'avviso il venditore (Cfr. Cass. n. 25027/2015), tanto che la denuncia può essere fatta anche verbalmente o per telefono (Cfr. Cass. n. 539/1986).
Orbene, giova richiamare l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale “in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, il riconoscimento da parte del venditore, che esclude la necessità della denuncia da parte del compratore, concerne la materiale esistenza del vizio (nella specie, lo sfaldamento delle tegole antichizzate oggetto della fornitura), non essendo necessaria un'ammissione di responsabilità del venditore medesimo” (Cass. Civ. Sez. 2, sent. 18050 del 25.7.2013).
In ogni caso, in tema di garanzia per vizi nella compravendita, il riconoscimento dei difetti che, ai sensi dell'art. 1495, comma 2, esonera il compratore dall'onere della tempestiva denuncia, consiste in una manifestazione di scienza circa la sussistenza della situazione lamentata dall'acquirente, la quale, pur non richiedendo un'assunzione di responsabilità né forme particolari, deve essere univoca, convincente e provenire dal venditore (Cfr. Cass. n. 8420/2016).
Orbene, nella fattispecie in esame, dalla documentazione prodotta dall'attore in ordine ai numerosi interventi posti in essere dall'officina autorizzata oltre che dalla stessa venditrice, è desumibile CP_1 non l'ammissione di responsabilità in capo alla convenuta, quanto piuttosto la circostanza che il venditore, reso edotto degli asseriti malfunzionamenti del caricatore non appena riscontrati dall'attrice, avesse offerto piena disponibilità ad accertare le condizioni del bene venduto, anche per il tramite del centro di assistenza preposto.
In particolare, risulta pacifico che a mezzo messaggio di posta elettronica certificata del CP_1
26.11.2021 abbia dato riscontro alle richieste del unitamente alla contestazione dei Parte_2 vizi in data 29.09.2021, dichiarandosi disponibile a concedere un'estensione della garanzia di sei mesi o ulteriori 1000 ore di lavoro su tutti i componenti del circuito idraulico (Cfr. fasc. parte attrice doc.
14).
Ebbene, la condotta posta in essere dalla convenuta, se, è doveroso precisare, nulla dimostra in ordine alla sussistenza di una responsabilità in capo alla stessa ovvero ad un difetto strutturale del mezzo venduto, costituisce tuttavia una univoca manifestazione di scienza della situazione lamentata dall'attore.
Dunque, l'eccezione di decadenza è infondata.
4 2.1. Quanto all'eccezione di prescrizione dell'azione sollevata dalla convenuta, parte attrice ha dedotto che il termine annuale per l'esercizio dell'azione di garanzia ex art. 1495, comma terzo, c.c. sarebbe stato interrotto dalla comunicazione di messa in mora a mezzo pec del 24.03.2022 (Cfr. doc. 22 di parte attrice), oltre che dall'implicito riconoscimento dei vizi della a fronte dei numerosi interventi di CP_1 riparazione effettuati.
Inoltre, a giudizio dell'attrice, l'estensione della garanzia concessa da con la missiva del CP_1
26.11.2021 avrebbe determinato in ogni caso la costituzione di un nuovo rapporto obbligatorio, sottostante all'ordinario termine decennale di prescrizione per l'esercizio dell'azione.
Da quanto riportato, risulta dirimente l'individuazione degli atti idonei ad interrompere la prescrizione di cui all'art. 1495, comma 3, c.c., ai sensi degli art. 2943 e ss. c.c.
Orbene, la questione è stata affrontata dalla Suprema Corte a sezioni unite con la pronuncia n.
18672/2019 dell'11.07.2019, di cui è opportuno evidenziare alcuni passaggi argomentativi.
Nello specifico, la Suprema Corte ha chiarito che “la prescrizione della garanzia per vizi è interrotta dalla comunicazione al venditore della volontà del compratore di esercitarla benché questi riservi ad un momento successivo la scelta del tipo di tutela, dovendosi escludere che la riserva concerna un diritto diverso da quello in relazione al quale si interrompe la prescrizione […]”, osservando in particolare che “non solo le domande giudiziali ma anche gli atti di costituzione in mora (ai sensi dell'appena citato articolo 2943 c.c., comma 4, che si concretano – in relazione al disposto di cui all'articolo 1219 c.c., comma 1, – in qualsiasi dichiarazione formale che, in generale, esprima univocamente la pretesa del creditore all'adempimento) da parte del compratore costituiscono cause idonee di interruzione della prescrizione: l'effetto che ne deriva è che, una volta che si faccia ricorso a tali atti entro l'anno dalla consegna, inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione di un anno
(ai sensi della norma generale di cui all'articolo 2945 c.c., comma 1) e l'idoneità interruttiva di tali atti persegue, come già evidenziato, anche lo scopo – in presenza, peraltro, di un termine così breve – di favorire una risoluzione (stragiudiziale) preventiva della possibile controversia rispetto all'opzione,
a tutela delle ragioni del compratore, per la scelta di vedersi riconosciuto il diritto alla garanzia (e di ottenere uno degli effetti giuridici favorevoli previsti dalla legge) solo mediante l'esercizio dell'azione in via giudiziale”.
Posti tali principi, si osserva che la società convenuta ha dedotto che, al fine di determinare efficacemente l'interruzione della prescrizione, la prestazione richiesta nella costituzione in mora ex art. 1219 c.c. debba corrispondere a quella oggetto della domanda giudiziale.
5 Ciò premesso, e tanto appare dirimente, va rilevato che nel capoverso conclusivo della missiva inviata dal patrocinio dell'attore all'indirizzo di posta elettronica certificata “ in data Email_1
24.3.2022 si legge: “Pertanto il sig. , visto il grave danno economico arrecatogli dal Parte_1
Vostro inadempimento prima di inviare formale risoluzione del contratto con conseguente risarcimento danni è disposto a valutare una soluzione alternativa che comporti il ritiro del bene in oggetto viziato e sostituzione del medesimo con modello superiore tipo EXP5035 compreso di 16 metri di braccio e corredata con tutti gli accessori presenti in questa e impianto calamita oltre alle spese per il montaggio dello strumento per il recupero accise, in mancanza di quanto richiesto entro 10 giorni dal ricevimento della presente, verranno adite le competenti autorità giudiziarie…”.
Ebbene, alla stregua dei principi sopra richiamati, questo giudicante reputa che la formulazione della detta missiva possa efficacemente essere considerato quale atto stragiudiziale di costituzione in mora ex art. 1219 c.c., dal momento che l'acquirente può validamente riservarsi di individuare il tipo di tutela scelto in un momento successivo alla costituzione in mora del debitore, sì da determinare l'interruzione del termine annuale di prescrizione stabilito dall'art. 1495, comma 3, c.c.
Peraltro, l'attore ha chiaramente espresso la volontà, in assenza di una diversa soluzione del problema da parte del venditore, di ottenere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni patiti, preannunciando anche che avrebbe esercitato l'azione giudiziale.
Pertanto, premesso che la consegna del sollevatore al sia pacificamente avvenuta il 30.6.2021 Pt_1
(Cfr. doc. 3 di parte convenuta), il termine di prescrizione deve considerarsi interrotto dalla comunicazione pec del 24.3.2022, essendo quest'ultima intervenuta prima della scadenza del termine annuale di prescrizione ex art. 1495, comma 3, c.c..
Successivamente, parte attrice ha tempestivamente instaurato il presente giudizio, in quanto la notifica dell'atto di citazione risale al 22.2.2023, allorquando non era ancora decorso il termine di prescrizione.
3. Nel merito, si osserva quanto segue.
Parte attrice, lamentando la presenza di vizi e difetti nel “caricatore EXP5030”, ha formulato CP_1 domanda di risoluzione del contratto con condanna della controparte alla restituzione del prezzo versato alla convenuta (euro 241.194,00 euro).
Come noto, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c., è gravato dall'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (Cass. Civ. Sez. U. – sent. n. 11748 del
3.05.2019).
6 E ancora, in tema di compravendita, l'obbligo di garanzia per vizi della cosa venduta dà luogo ad una responsabilità speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita, che pone il venditore in situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l'esperimento, rispettivamente, della “actio quanti minoris” o della “actio redhibitoria”. Ne consegue che essendo dette azioni fondate sul solo dato obiettivo dell'esistenza dei vizi, indipendentemente da ogni giudizio di colpevolezza, l'onere della relativa prova grava sul compratore, non trovando applicazione i principi relativi all'inesatto adempimento nelle ordinarie azioni di risoluzione e risarcimento danno (Cass. Civ.
Sez. 2, Ord. n. 9960 del 28.3.2022).
Inoltre, con riferimento alla tipologia di vizi idonei a legittimare l'azione, vengono in considerazione solo quelli che comportino una diminuzione apprezzabile del valore della cosa oppure che siano tali da rendere la cosa stessa inidonea all'uso cui è destinata, avendo riguardo alla sua funzione economico sociale o alla particolare funzione prevista nel contratto.
Ciò posto, è opportuno porre in rilievo che, dalla disamina dell'atto introduttivo, l'attore ha sostanzialmente dedotto l'esistenza dei seguenti vizi:
- vizio costruttivo determinato da residui di lavorazione entrati in circolo nel circuito idraulico (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione).
3.1 Alla luce di tali principi, è sufficiente evidenziare che la copiosa documentazione, fornita dall'attore in ordine agli interventi di manutenzione eseguiti dall'officina Interdiesel e in parte anche dalla stessa convenuta, non comprovano in maniera oggettiva l'esistenza di vizi o difetti di funzionamento del sollevatore venduto dall'odierna convenuta.
In proposito, giova richiamare anche il contenuto dell'elaborato peritale, depositato l'11.11.2024, a firma dell'ing. Persona_1
In particolare, il consulente incaricato, nel rispondere al quesito sottopostogli, ha constatato, pur nell'impossibilità di svolgere prove di funzionamento sotto carico per un lasso temporale più ampio, che “i vizi lamentati dalla parte attrice non si sono presentati durante le attività peritali” (Cfr. bozza peritale depositata l'11.11.2024, pag. 12).
Invero, il C.t.u., nella analitica ricostruzione degli interventi eseguiti sul macchinario acquistato dal ha evidenziato che gli asseriti malfunzionamenti di volta in volta evidenziati erano stati per Pt_1 lo più risolti con semplici interventi di manutenzione, riscontrabili nei diversi rapporti di intervento del centro autorizzato (a titolo di esempio “sostituzione o-ring e tappo”; “riparato spinotti bobine CP_1
7 distributore rotazione”; “pulitura spola distributore comando benna” effettuato a seguito del riscontro di residuo ferroso nel circuito idraulico).
Parimenti, anche dai rapporti di intervento del 13.1.2022 e del 28.3.2022, a firma dei tecnici CP_1 non è ricavabile il riscontro degli asseriti malfunzionamenti: “Verifica anomalia blocco braccio I°.
Provato a smontare asta I° e asta II° senza riscontrare ne impurità ne segni interni distributore e su asta. Fatto lavorare macchina ma il problema non si è mai verificato. Prova pressione macchina Ok.
Controllo filtri olio idraulico OK”; “Smontaggio distributore principale e sostituzione portato in temperatura olio a 50°C e fatto pressioni e tarature litri. Sostituzione valvola idraulica sotto piastra.
Tarata 150 bar. Lavaggio macchina e rabbocco olio idraulico. Sostituito staffe passapareti braccio I°
e pulsanti su manipolatori. Provato la macchina per circa un paio d'ore e non dà segni di problemi”.
E ancora, non possono essere trascurati ulteriori elementi riscontrati dall'ausiliario durante l'espletamento delle operazioni peritali.
In particolare, il C.T.U. ha dato atto che “Dalle prove eseguite non si evidenziavano i vizi lamentati dalla parte attrice e descritti nel fascicolo di causa;
tuttavia si riscontravano i seguenti malfunzionamenti / guasti:
1. blocco degli stabilizzatori anteriori risolto mediante sblocco della relativa valvola oleodinamica;
2. guasto dell'alternatore;
3. guasto ad un pistone del ragno”.
Tali malfunzionamenti, per vero non strettamente corrispondenti a quelli lamentati dalla parte attrice, risultano comunque, secondo il principio del “più probabile che non”, riconducibili a condotte tenute proprio dall'attore e, non già, a vizi del macchinario imputabili alla società convenuta.
Sul punto, è sufficiente riportare quanto posto in rilievo dal C.T.U.:
- “I dati scaricati dai log del computer di bordo del sollevatore iniziano dalla data del 14 settembre
2022. Da una analisi dei suddetti dati e possibile verificare che il sollevatore è stato utilizzato più volte fino alla data del 02 aprile 2024 quando si è manifestato il guasto dell'alternatore.
Alla data dell'ultimo intervento di manutenzione eseguito dalla in data 10 marzo 2022 il CP_2 sollevatore aveva lavorato un numero di ore paria a 349 ore
Durante le attività peritali le ore lavorate dal sollevatore erano pari a 626 ore” (Cfr. elaborato peritale depositato l'11.11.2024, pag. 5 e 6);
- “Il ragno è stato rinvenuto a terra con i denti in posizione aperta;
le superfici esterne delle canne dei pistoni del dispositivo presentavano segni di parziale ossidazione, indicativi di un prolungato periodo
8 di inattività e di esposizione agli agenti atmosferici” (Cfr. elaborato peritale depositato l'11.11.2024, pag. 10);
- “[…] Il CTU sostiene che 277 ore di funzionamento non siano affatto trascurabili, soprattutto se si considera che l'apparecchiatura è stata utilizzata senza la manutenzione preventiva richiesta. Inoltre,
l'analisi dei log scaricati dal computer di bordo della macchina operatrice evidenzia numerose segnalazioni di allarme, indicando che la macchina è stata operata in condizioni non ottimali e potenzialmente dannose per il suo corretto funzionamento. Questi allarmi sono sintomatici di problemi che, se non affrontati tempestivamente attraverso adeguate operazioni di manutenzione, possono aggravare lo stato dell'apparecchiatura e portare a guasti significativi” (Cfr. risposta alle osservazioni di parte attrice allegate all'elaborato peritale depositato l'11.11.2024).
3.2 Ad ogni buon conto, l'ausiliario ha anche provveduto allo smontaggio del così detto “ragno”, al fine di individuare con maggiore precisione le ragioni del malfunzionamento del pistone, astrattamente riconducibile ad un vizio del sistema idraulico, comunque dedotto dalla parte attrice.
Dunque, il C.T.U. ha reso le seguenti condivisibili considerazioni: “All'interno del pistone si è riscontrata la presenza di un potenziale residuo di lavorazione e la rottura di un segmento elastico di tenuta del pistone. La superfice interna della canna del cilindro (foto 22 allegato 1) risultava in condizioni perfette, priva di rigature. Il residuo di lavorazione riscontrato nel fondo della canna del cilindro (fig. 16 allegato 1) si presentava come un truciolo di lavorazione di forma conica ripiegato su sé stesso. Le dimensioni del residuo erano: larghezza massima 7 mm;
lunghezza 9 mm e 7 decimi. Con una lieve pressione il residuo si è spezzato in due parti (foto 17 allegato 1). Il C.T.U. ritiene che la presenza del residuo sopra descritto possa interferire con le normali indagini di diagnosi dei vizi lamentati da parte attrice, poiché la potenziale presenza del residuo (vista la sua fragilità al tatto) risulta incompatibile con le pressioni idrauliche all'interno del pistone (circa 300 bar) e le dimensioni sono tali da renderne difficile (se non impossibile) la circolazione nei circuiti oleodinamici del sollevatore (foto 18 allegato 1). La testa del pistone presentava una scheggiatura sul profilo esterno
(foto 25-26, allegato 1). In relazione alla parziale rottura di un anello di tenuta del pistone
(guarnizioni di testa) (foto 23-24, allegato 1), esso risulta essere metallico e di tipologia fragile
(probabilmente in ghisa). Considerato che il forte rumore del pistone idraulico, segnalato durante le attività peritali del 12 giugno 2024, non risulta essere stato indicato come difetto lamentato dalla parte attrice, è più probabile che la rottura dell'anello si sia verificata durante le prove effettuate sul dispositivo il 12 giugno 2024, dopo un lungo periodo di inattività del sollevatore” (Cfr. elaborato peritale depositato l'11.11.2024, pag. 8).
9 3.3 Per completezza, vale evidenziare che l'ausiliario ha rappresentato l'opportunità di eseguire specifiche prove a carico del sollevatore, una volta sostituiti taluni componenti, formulando istanza ex art. 92 disp. att. c.p.c..
Fissata apposita udienza per esaminare le questioni poste dall'ausiliario, tenuto conto dei non trascurabili costi relativi alla sostituzione dei componenti individuati dal C.T.U., nonché della possibilità che tale operazione potesse finanche modificare lo stato del macchinario esaminato, questo giudicante ha così provveduto: “dispone che il C.t.u.: - prosegua nell'attività peritale, secondo quanto indicato nel quesito;
- qualora ritenuto necessario ai fini delle valutazioni tecniche da compiersi in relazione all'oggetto dell'indagine peritale e dei vizi lamentati da parte attrice, verifichi lo stato del pistone in questione;
- solo nell'ipotesi in cui tutte le parti siano concordi in ordine alla sostituzione di componenti, alla ripartizione dei necessari costi, e qualora l'ausiliare ritenga indispensabile e qualora sia possibile l'intervento ai fini della risposta da rendere, effettui la prova di funzionamento a carico”
(cfr. verbale dell'udienza del 3.7.2024).
Dunque, l'ausiliario ha preso atto del mancato accordo delle parti sul punto e ha provveduto all'ulteriore verifica relativa al pistone del ragno, come sopra già descritta.
Tale precisazione appare opportuna, in quanto nelle osservazioni alla C.T.U. svolte dalla parte attrice, è stato posto in rilievo come gli stabilizzatori, mossi dal sistema idraulico, sono risultati non funzionanti anche durante le prove eseguite;
tuttavia, non può l'attore, peraltro onerato della prova in tal senso, dolersi dell'impossibilità di individuare le ragioni di tale malfunzionamento, posto che lo stesso si è opposto all'esecuzione delle specifiche prove di carico proposte dal C.T.U. (Cfr. risposta alle osservazioni di parte attrice allegate all'elaborato peritale depositato l'11.11.2024).
Nondimeno, si osserva che l'ausiliario ha anche precisato come le anomalie riscontrate nel corso delle operazioni peritali non siano state specificamente dedotte dalla parte attrice e risultano essere verosimile conseguenza del periodo di inutilizzo del macchinario e dell'uso poi fattone durante le attività peritali: “Il vizio riscontrato nel ragno durante le attività peritali è stato causato dalla rottura dell'anello di tenuta. Non è possibile stabilire se l'anello si fosse rotto prima dell'atto di citazione da parte attrice. Il fatto che lo strano rumore del pistone non sia stato segnalato nell'atto di citazione rende più probabile che la rottura dell'anello si sia verificata durante le prove effettuate sul dispositivo il 12 giugno 2024, dopo un lungo periodo di inattività del sollevatore. Stessa conclusione vale per il blocco degli stabilizzatori” (Cfr. risposta alle osservazioni di parte attrice allegate all'elaborato peritale depositato l'11.11.2024).
10 Dunque, all'esito delle operazioni peritali, il C.T.U., con condivisibile iter logico-argomentativo, ha così concluso: “Il CTU, non avendo riscontrato la presenza dei vizi denunciati da parte attrice e non essendo sato in grado di effettuare ulteriori approfondimenti sul sollevatore mediante altre prove, non ha potuto determinare le cause che potrebbero aver dato origine agli eventuali difetti lamentati.
Pertanto, il CTU non è in grado di stabilire se tali vizi pregiudichino l'idoneità all'uso del sollevatore.
Inoltre, risulta impossibile quantificare il decremento di valore o di funzionalità del mezzo conseguente alla presunta riduzione di idoneità” (Cfr. elaborato peritale depositato l'11.11.2024, pag. 8).
3.4 Peraltro, come ben evidenziato dall'ausiliario, i vizi lamentati dall'attrice sono essenzialmente riconducibili alla dedotta presenza di residui di lavorazione nel circuito idraulico ed al difetto di funzionamento del primo braccio del sollevatore.
Tuttavia, come detto, tali presunti difetti non sono stati riscontrati nelle prove eseguite dal C.T.U..
In particolare, l'ausiliario ha evidenziato che l'ispezione visiva dei filtri dell'olio idraulico ha consentito di escludere la presenza di residui contaminanti;
parimenti, le prove condotte sul mezzo in funzione hanno consentito di escludere una qualsiasi anomalia riguardante il funzionamento del braccio del sollevatore (Cfr. bozza peritale, pag. 12).
3.5 Per completezza, si rende ulteriormente necessario dar conto di quanto lamentato dalla difesa dell'attore in occasione dell'udienza del 19.11.2024 e nelle osservazioni all'elaborato peritale, ossia che le modalità di svolgimento delle operazioni peritali del 17.9.2024 avrebbero cagionato la nullità dell'intera C.T.U., dal momento che l'ausiliario avrebbe dato avvio allo smontaggio del pistone in assenza del tecnico di parte ed in anticipo rispetto all'orario prefissato.
A tal proposito, deve osservarsi tuttavia che nell'allegato 4 depositato unitamente all'elaborato peritale, il C.t.u., rispetto alle osservazioni mosse dal consulente incaricato dall'attrice, ha chiarito: “Purtroppo, causa errore involontario del CTU le prove peritali sono iniziate alle 10,00. Alle ore 10,20 è arrivato
L'Ing, (CTP di parte convenuta); mentre alle ore 10,30 è arrivato Ing. Persona_2 Per_3
(CTP di parte attrice). Nonostante tale disguido l0 smontaggio del pistone e la sua apertura è
[...] avventa alla presenza di entrambi i C.T.P” (Cfr. All. 4 bozza peritale, pagg 3-4).
Tanto premesso, si osserva che, secondo consolidati principi della Suprema Corte, il consulente tecnico, ai sensi dell'art. 194, comma 2, c.p.c. e dell'art. 90, comma 1, disp. att. c.p.c., deve dare comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre analogo obbligo di comunicazione non sussiste quanto alle indagini successive, incombendo sulle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi (Cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22615 del
16/10/2020).
11 In particolare, si opina che tale principio vada interpretato nel senso che, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli artt. 194, comma 2, c.p.c. e 90, comma 1, disp. att. c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, senza che l'omissione (anche di una) di simili comunicazioni sia, di per sé, ragione di nullità della consulenza stessa, che si realizza soltanto quando, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, ne sia derivato un pregiudizio del diritto di difesa per non essere state le parti poste in grado di intervenire alle operazioni, pregiudizio che non ricorre ove risulti che le parti, con avviso anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state egualmente in grado di assistere all'indagine o di esplicare in essa le attività ritenute convenienti (Cfr.
Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 3047 del 10/02/2020).
Nella specie, è pacifico che le parti fossero a conoscenza della circostanza per cui per il giorno
17.9.2024, ore 10:30, erano state fissate le operazioni peritali e che il C.t.u., erroneamente inteso l'orario di inizio in precedenza stabilito, ha dato avvio allo smontaggio del macchinario alle ore 10, in assenza di tutte le parti e di tutti i C.t.p..
Nel verbale del 17.9.2024, peraltro depositato dalla stessa parte attrice (cfr. doc. depositati il
19.11.2024), è stato precisato che:
- alle ore 10 erano presenti ossia l'attore, il C.t.u. e , titolare di impresa Parte_1 Persona_4 individuale specializzata;
- alle ore 10, “identificato il pistone del ragno oggetto di esame si è provveduto alle operazioni di smontaggio dello stesso”;
- alle ore 10.20 è sopraggiunto il C.t.p. della società convenuta ed alle 10.30 il C.t.p. dell'attore;
- “L'apertura del pistone è avvenuta alla presenza di tutte le parti”.
Ciò posto, è sufficiente evidenziare che, all'esito delle attività del 17.9.2025, il C.t.p. dell'attore non ha formulato alcuna osservazione relativa a quanto eseguito dal C.t.u., anzi, a dolersi del mancato rispetto dell'orario è stato esclusivamente il C.t.p. della società convenuta.
Inoltre, e tanto appare dirimente, anche nelle osservazioni fatte pervenire al C.t.u., parte attrice si è limitata ad evidenziare il mancato rispetto dell'orario di inizio prestabilito, senza tuttavia in alcun modo argomentare in ordine al concreto pregiudizio del diritto di difesa derivante dall'assenza del C.t.p. al momento dell'inizio delle operazioni di smontaggio, posto che, in ogni caso, l'apertura del pistone è comunque avvenuta in presenza di tutte le parti.
12 Sul punto deve, poi, osservarsi che il C.t.u., quale ausiliario del giudice, agisce in qualità di pubblico ufficiale, con la conseguenza che il verbale dallo stesso redatto fa fede, fino a querela di falso, quanto agli atti ed ai fatti dallo stesso compiuti o accertati in sua presenza (Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.
12086 del 2007).
Ne consegue quindi che non può, in questa sede, validamente essere posto in discussione quanto verbalizzato dal C.t.u., con particolare riferimento alla scansione temporale delle attività peritali, nonché alla consistenza delle stesse, come descritte nei verbali dallo stesso redatti.
3.6 Tutto ciò premesso, il Tribunale ritiene pertanto di aderire alle complessive risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, la quale risulta immune da vizi logici e giuridici, ed esente da contraddizioni, ritenendole condivisibili ai fini della presente decisione.
Nondimeno, è d'uopo precisare che il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante.” (Cfr. Cass. civ., sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 1257).
Pertanto, il mancato assolvimento da parte dell'odierno attore dell'onere probatorio circa l'esistenza degli asseriti vizi e/o difetti del bene acquistato e le risultanze emerse dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio giustificano il rigetto della domanda di risoluzione del contratto e di restituzione del prezzo.
3.7 Il rigetto di tale pretesa, in assenza di qualsivoglia prova in ordine al dedotto inadempimento, risulta assorbente anche rispetto alla domanda di risarcimento del danno formulata dall'attore.
4. Per quanto concerne la domanda svolta dalla convenuta di condanna della controparte ex art. 96, comma 3, c.p.c., si osserva che, come noto, tale richiesta, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cfr. Cass. Civ., Sez. VI, n. 20018 del 24.9.2020).
Nel caso in esame, non appare riscontrabile un comportamento pretestuoso da parte dell'attore, né è stata accertata una sua colpa grave nell'agire in giudizio;
invero, pur essendo le domanda risultate infondate, lo strumento processuale non è stato abusivamente attivato dal medesimo ovvero distorto rispetto alla sua finalità propria.
13 Infatti, diversamente argomentando, si giungerebbe a ritenere configurabili i presupposti ex art. 96
c.p.c., ogni qual volta si perviene ad una pronuncia di rigetto o di accoglimento totale della domanda.
Ai fini della valutazione circa la soccombenza, si ritiene di aderire più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il rigetto della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (Cass., ord., 12/04/2017, n. 9532; Cassazione civile sez. VI, 15/05/2018, Cassazione civile sez. II, 13/09/2019, n.22952).
Ed invero, stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 c.p.c., rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza (domanda che presuppone, quale condizione necessaria, anche se non sufficiente, per il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della soccombenza integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale), nel caso - come quello all'esame - di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., proposta dell'opponente e di accoglimento della domanda riconvenzionale della stessa non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M.
n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa, dell'attività in concreto svolta e delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
5.1. Anche le spese di C.t.p. sostenute dalla convenuta vanno poste a carico dell'attore, atteso che le spese della consulenza di parte vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (si veda Cass. Civ. S.U., sent. del 16990 del 10/7/2017).
Ebbene, non può ritenersi la superfluità o l'eccessività delle spese sostenute dalla convenuta per il c.t.p., in quanto resa necessaria dall'iniziativa giudiziaria dell'odierno attore e, in ogni caso, opportuna, attesa la natura eminentemente tecnica dei vizi contestati dal dunque volta a svolgere una Pt_1 compiuta attività difensiva.
Pertanto, la l'attore va condannata anche al pagamento delle somme corrisposte dal convenuto per il
C.T.P., nei limiti di quanto documentato e di quanto richiesto nella nota spese depositata (5.200,00 euro) (cfr. doc. depositati dalla convenuta in data 26.5.2025).
5.2. In ossequio al principio di soccombenza e di causalità, anche le spese della C.T.U., liquidate come da separato decreto del 29.11.2024, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, nel procedimento n. 499/2023 R.G. così provvede:
• rigetta le domande formulate dall'attore;
• rigetta la domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c. formulata dalla convenuta;
• condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.200,00 euro per spese vive ed euro 18.206,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15 %, I.V.A. e C.p.a. come per legge, se dovute;
• pone le spese di C.T.U., liquidate come da decreto del 29.11.2024, definitivamente a carico di parte attrice.
Rovigo, 15.9.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Del Vecchio
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