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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/05/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2901-2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2901/2020 promossa da:
- rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Marchetti;
Parte_1
Contro
, già in persona del legale rappresentante p/t - rappresentata e difesa Controparte_1 Controparte_2
dall'avv. Francesco Cinque;
Oggetto: “Bancari…”;
LA CAUSA
IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA
La signora quale titolare dell'omonima farmacia ubicata in Fragagnano (Ta), con atto Parte_1
di citazione notificato in data 29-05-2020, conveniva in giudizio la Controparte_3
(in breve - poi con la incorporante .
[...] Controparte_2 Controparte_4
L'attrice affermava di aver stipulato un contratto di conto corrente ordinario n. 252, con (già CP_2
Cassa di Risparmio di Puglia del Salento, poi , quindi ed infine CP_5 CP_6 CP_7
nel periodo 31.12.1987 - 5.7.2019.
[...]
pagina 1 di 11 Sosteneva che fosse nulla la clausola che prevedeva l'anatocismo in quanto violava l'art. 1283 c.c.; inoltre lamentava che diverse forme di remunerazione del credito non fossero state pattuite: commissione di massimo scoperto, spese ed altri oneri bancari.
Chiedeva quindi che, accertata le dedotte nullità parziali, tramite opportuna TU, fosse rideterminato il saldo e condannata la convenuta al pagamento della somma di € 260.626,62, o in quella CP_2
maggiore o minore che dovesse risultare da espletanda CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio oltre oneri accessori come per legge.
LA DIFESA DELLA BANCA
La banca costituendosi eccepiva in primo luogo la prescrizione decennale dei crediti da indebito accampati, quindi l'inidoneità della documentazione contabile prodotta a provare il credito in quanto incompleta e comunque, per la asserita nullità ex art. 1283 c.c., il sopravvenuto adeguamento della banca alla delibera CICR in materia di anatocismo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO: LE ORDINANZE ISTRUTTORIE
Depositate le memorie istruttorie, il giudice adottava la seguente ordinanza istruttoria:
“Laddove non si riscontra continuità nella produzione degli estratti conto, non può darsi una ricostruzione del saldo attendibile.
Se così dovesse essere, solo dal 1-12-2009 si avrebbe la necessaria continuità degli estratti conto: si terrebbe fermo il saldo esistente al 30-11-2009; quindi, includendo questo dato, dall'1-12-2009 si potrebbe procedere ad una rideterminazione del saldo.
Occorre poi ricordare che anche per i contratti di affidamento, in quanto pur sempre di natura bancaria, occorre la prova scritta ad substantiam;
con la conseguenza che, in mancanza, tutti i versamenti assurgono a rimesse solutorie e quindi la prescrizione decennale decorrerebbe dal momento in cui i primi venivano posti in essere e non dalla chiusura del conto( fatta salva beninteso la diversa regola vigente per gli affidamenti intervenuti prima dell'introduzione del TUB( anche di quello del 1992 n. 154), per i quali non sarebbe stata necessaria la forma scritta.
Se si prende in considerazione il contratto del 1982, che è l'unico, a quanto sembra a risultare agli atti, si evince che l'interesse veniva determinato con il rinvio agli usi piazza;
come dire che troverebbero applicazione solo gli interessi legali ex art. 1284 c.c., con esclusione di ogni forma di remunerazione( spese, valute, CMS e capitalizzazione trimestrale comunque): come dire che il ricalcolo del saldo, in mancanza di un nuovo contratto che preveda nuove condizioni, dovrebbe
pagina 2 di 11 implicare la eliminazione di ogni forma di remunerazione, fatta eccezione per l'interesse legale ex art.
1224 c.c..
Allo stato, quindi, occorre acquisire la documentazione contabile mancante.
P.T.M.
Ordina ex art. 210 c.p.c. alla banca convenuta la produzione in giudizio degli estratti conto relativi ai seguenti periodi: 01/01/2003 – 31/3/2003, 01/05/2003 – 30/06/2003, 01/10/2004 – 31/10/2004,
01/10/2008 – 31/10/2008 e 1/11/2009 – 30/11/2009; produzione che deve avvenire 15 gironi prima della prossima udienza.
Fissa per l'acquisizione dei predetti documenti l'udienza del 06-04-2022, ore 10,50.
In data 14-12-2021 tuttavia con apposita nota l'attrice depositava la documentazione mancante, in modo da coprire tutto il periodo in contestazione, grazie ad una ricerca fatta nel proprio archivio in fascicoli concernenti rapporti bancari intrattenuti con altre banche.
All'udienza del 06-04-2022 la banca non solo non produceva la documentazione mancante ma si opponeva a quella prodotta da controparte, in quanto irrituale.
Seguiva la emissione dell'ordinanza dell'11-04-2022 che così risolveva il contrasto:
Dovendosi introdurre il noto distinguo tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, posto che non risulta la prova scritta di un affidamento o comunque di un affidamento di cui risulti chiaro il limite dell'affidamento ed il tasso pattuito, il rapporto di conto corrente può essere messo in discussione a far data dal 29-05-2010, ossia dai dieci anni addietro rispetto al primo atto interruttivo della prescrizione, da individuare con la citazione introduttiva di questo giudizio, datata 29-05-2020.
In altri termini la rideterminazione del saldo potrà avvenire solo dalla predetta data eliminando ogni forma di remunerazione ed applicando il solo interesse legale ex art. 1284 c.c., ma facendo salva la posta risultante al 28-05-2010.
Di conseguenza diventa superfluo decidere sull'ammissibilità della produzione tardiva degli estratti conto mancanti di cui si faceva parola nella precedente ordinanza istruttoria e che la parte attrice depositava in ritardo, sebbene sostituendosi alla banca che non ottemperava all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. grazie al sopravvenuto reperimento degli estratti conto mancanti.
P.T.M.
Dichiara superflui i documenti contabili antecedenti al 29-05-2010.
Ammette la CTU e nomina il dott. Persona_1
pagina 3 di 11 Pone il seguente quesito: ridetermini il saldo del conto corrente dalla data del 29-5-2010 escludendo ogni forma di remunerazione ed applicando i soli interessi legali ex art. 1284 c.c. …”.
Espletata TU e riservata la causa per la decisione, la causa tuttavia veniva rimessa sul ruolo con ordinanza del 5-03-2024, che così motivava:
Occorre chiarire che il termine di prescrizione decennale vale solo per le c.d. rimesse solutorie: come dire che va limitata a queste forme di pagamento indebito l'affermazione contenuta nella seconda ordinanza istruttoria secondo cui non sarebbe suscettibile di contestazione utile il periodo antecedente al 29-05-2010, ossia dai dieci anni addietro rispetto al primo atto interruttivo della prescrizione, da individuare con la citazione introduttiva di questo giudizio, datata 29-05-2020.
Viceversa, per le rimesse ripristinatorie, il dies a quo per la decorrenza dei dieci anni va individuato nella chiusura del rapporto di conto corrente, ossia in data 6-07-2019 e quindi non risulterebbero prescritte, posto che la citazione risale al 29-05-2020.
Quanto agli estratti conto mancanti, per i quali il correntista in ripetizione, chiedeva l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., deve ritenersi che la produzione degli stessi documenti, in luogo della banca inerte da parte dell'attore, che evidentemente riusciva a ritrovarli, sebbene fosse stato convinto di averli perduti, sia ammissibile. Alla fin fine diventa un equipollente di quanto avrebbe dovuto fare la banca convenuta, che peraltro non dimostrava di certo di non esserne più in possesso. Né si tratta di documentazione ultradecennale, posto che occorrerebbe aver riguardo, in questo caso, alla data di chiusura del rapporto.
Del resto, trattandosi di documenti che non afferiscono ai c.d. fatti principali, secondo la ricordata pronunzia della S.C. a S.U. del 01-02-2022, addirittura potrebbero anche essere acquisiti con la CTU
Se così dovesse essere, diventa suscettibile di essere preso in considerazione l'intera durata del rapporto, per la quale si ha ora anche la continuità documentale.
Quanto alla individuazione delle rimesse solutorie, il CTU dovrà sviluppare una duplice ipotesi di ricalcolo: una prima volta(A) considerando per validi gli affidamenti di fatto (per i quali la nullità potrebbe in questo caso non rilevare, trattandosi di nullità di protezione ex art. 127 co. 2 TUB), quali indicati anche dalla difesa della banca (vedi perizia di parte); una seconda volta (B), solo gli affidamenti per i quali ricorre la prova scritta, ma, beninteso, per quegli affidamenti di fatto successivi all'11-03-1992 (data di entrata in vigore della Legge 17/02/1992 n. 54, che contemplava per la prima volta la nullità in parola).
pagina 4 di 11 Sia in un caso che nell'altro dovrà però tenere conto dei contratti di affidamento scritti prodotti dalla banca: ovviamente per le rimesse successive.
Non solo, ma dovrà formulare una ulteriore doppia ipotesi di calcolo che implichi nel ricalcolo
l'esclusione delle rimesse indebite, perché nulle, secondo l'indirizzo giurisprudenziale ricordato dalla difesa attrice (A bis e B bis).
Restano fermi i quesiti già posti, dal momento che non risulta stipulato un contratto di conto corrente scritto successivo a quello iniziale e che fosse idoneo a sanare le possibili nullità formali evidenziate.
P.T.M.
Rimette la causa sul ruolo e dispone riconvocarsi il CTU per la nuova indagine indicata.
Fissa allo scopo l'udienza del 24-04-2024, ore 11,00.
Manda alla cancelleria per l'avviso al CTU.
Espletata la nuova TU, all'udienza del 22-01-2025 le parti precisavano le conclusioni ed il giudice si riservava la causa per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.-
MOTIVAZIONE
LE NULLITÀ ACCERTATE: LA NULLITÀ DELLA PATTUIZIONE DEL TASSO DI
INTERESSE CON IL CONTRATTO DEL 1982 E DELLE ALTRE FORME DI
REMUNERAZIONE DEL CREDITO
Come si accennava con la prima ordinanza, agli atti risulta acquisito il solo contratto del 1982, che contiene, quanto all'interesse pattuito, l'allora ricorrente clausola che fa rinvio agli usi piazza;
con la conseguenza che per la sua genericità la clausola va considerata nulla per indeterminabilità dell'oggetto; tanto applicando la normativa allora vigente e cioè le norme codicistiche e quindi la sostituzione del tasso pattuito con tasso legale;
tanto ai sensi dell'art. 1284, II co. – art. 1418 II co., ultimo periodo in combinato disposto con l'art. 1346.
Nel datato contratto acquisito al processo risultano poi assenti le pattuizioni relative alle altre forme di remunerazione del credito.
Si spiega così perché già con la prima ordinanza si chiedeva al TU di espungere dal ricalcolo del saldo di conto corrente ogni forma di remunerazione fatta salva l'applicazione dell'interesse legale (1284
c.c.).
LA VIOLAZIONE DELL'ART. 1283 C.C.
La violazione dell'art. 1283 deve ritenersi dimostrata, come ricordava la difesa attrice, dopo l'introduzione della delibera CICR del febbraio 2000, non potendosi ritenere sufficiente la pagina 5 di 11 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento alla citata delibera CICR del 2000 per rendere legittima la capitalizzazione trimestrale (per quanto reciproca) degli interessi;
infatti, secondo la più recente interpretazione della giurisprudenza di legittimità in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate;
sicché in tali contratti, perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.
A decorrere dal 01.01.2014, sulla base della nuova formulazione dell'art. 120 T.U.B., così come modificata con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 629, L. 27 dicembre 2013, n. 147, era vietata qualsiasi forma di anatocismo.
L'art. 17 bis comma 1 del D.L. n. 91/2016 convertito in L. n. 49/16 modificava il comma 2 dell'art. 120
TUB secondo cui il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nei rapporti di conto stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno;
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora,
e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo. Tale modifica normativa è entrata in vigore dal 15.4.2016 e quanto al regime transitorio il D.M. CICR del 3.8.2016 ha previsto che “I contratti in corso sono adeguati con
l'introduzione di clausole conformi all'art. 120, comma 2, del TUB e al presente decreto, ai sensi degli articoli 118 e 126-sexies del TUB. L'adeguamento costituisce giustificato motivo ai sensi dell'art. 118
pagina 6 di 11 del TUB”; stesso discorso, in merito alla autorizzazione di cui al punto 2 della lettera b del comma 2 dell'art. 120 TUB per il quale è previsto che “deve essere acquisito il consenso espresso del cliente, secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 1, del TUB”.
Adempimenti che comunque non è risultato che fossero stati effettuati dalla banca;
di qui la illiceità delle capitalizzazioni anche a seguito dell'ultima novella apportata all'art. 120 TUB.
LA DOCUMENTAZIONE CONTABILE: L'ART. 210 C.P.C. E L'EQUIPOLLENZA DELLA
PRODUZIONE MANCANTE AD OPERA DELLA STESSA ATTRICE
Come sopra si accennava, la parte attrice depositava prima dell'udienza fissata ex art. 210 c.p.c. gli estratti conti mancanti, poiché riusciva a rinvenirli casualmente nel proprio archivio.
Deve ribadirsi la già sottolineata equipollenza della produzione documentale operata dall'attrice rispetto a quanto avrebbe dovuto fare la banca.
Una volta esercitato il potere residuale ex art. 210, su tempestiva richiesta ad opera dell'attrice, deve presupporsi che i documenti di cui veniva ordinata l'esibizione divenivano necessari per il processo;
se poi la parte tenuta a farlo non adempiva, pur potendovi, non avendo anche solo allegato una ragione plausibile per ritenere che davvero non ne fosse in possesso, è in linea con il principio di lealtà processuale ex art. 88 c.p.c. ammettere la produzione dei documenti necessari anche quando vi provveda la parte attrice. Senza contare che limitare il diritto alla prova ex art. 210 per una qualche omissione non sancita sotto pena di decadenza da una espressa norma di legge non sembra conforme al pieno dispiegamento del diritto di difesa (art. 24 Cost.).
Si consideri, poi, che spesso le banche giustificano. Come avveniva nel caso in esame, la mancata produzione ordinata loro ex art. 210 sostenendo di non esservi tenute perché non richiesti prima del giudizio o perché trascorsi i dieci anni. Nella fattispecie in esame, però, la parte attrice risultava diligente nel richiederli, invano, prima del giudizio ex art. 119 Tub;
non solo ma il dies a quo per la decorrenza dei dieci anni non era neanche trascorso posto che deve ritenersi che esso debba coincidere con la cessazione del rapporto e non con la data più vetusta in cui il documento veniva formato.
Non va dimenticato, infatti, che il rapporto di conto corrente è unitario e quindi solo alla chiusura del rapporto le azioni sul pagamento del saldo da parte della banca od anche l'azione di ripetizione da parte del correntista possono essere fatte valere a pieno.
L'AFFIDAMENTO DI UN CONTO PUÒ ESSERE PROVATO ANCHE CON PRESUNZIONI
QUANDO NON VIENE FATTA VALERE LA NULLITÀ DI PROTEZIONE EX ART. 127 TUB
pagina 7 di 11 Occorre muovere dal disposto ex art. 127, co II, Tub:
2. Le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice.
La nullità allora per assenza della prova scritta – la regola vale solo dopo l'introduzione della forma scritta ad substantiam dal Tub e per gli affidamenti che sono assoggettati al suo vigore – degli affidamenti non può essere pronunziata, posto che il cliente mostrava di non avvalersene, in quanto l'affidamento di fatto veniva posto a fondamento del vantaggio che si riprometteva di conseguire nel far configurare le rimesse rilevanti come ripristinatorie e non solutorie.
Anche la S.C. di recente ha fatto applicazione di questo principio (Cassazione civile sez. I -
15/12/2023, n. 35189):
“In tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, nella vigenza del d.lg. n. 385 del 1993, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, può essere da questi fornita dando riscontro della conclusione del contratto di apertura di credito senza che operi il limite posto dall'art. 2725 c.c., ove il correntista stesso non abbia fatto valere la nullità del negozio.
In motivazione in modo ancora più eloquente sull'interpretazione preferita la stessa pronunzia così si esprime:
“…Ora, nella vigenza del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia del 1993, la nullità per il difetto di forma di cui all'art. 117, comma 1, t.u.b. è una nullità di protezione, potendo essa operare "soltanto a vantaggio del cliente" (art. 127, comma 2, t.u.b.): con la conseguenza che il mancato rispetto dell'obbligo di documentazione dell'accordo non può essere opposto al correntista.
Se la nullità opera "soltanto a vantaggio del cliente", l'obbligo di forma posto dal cit. art. 117, comma
1, la cui inosservanza è sanzionata con la nullità del contratto, non ha modo di operare ove la controparte della banca intenda avvalersi del contratto stesso, con ciò rinunciando ad invocare in giudizio il vizio che affligge il negozio. Ne' rileva che a norma dell'art. 127, comma 2, t.u.b. la nullità di protezione possa essere rilevata d'ufficio dal giudice. Infatti, se è vero che la rilevazione ex officio delle nullità negoziali, intesa come indicazione alle parti di tale vizio, è sempre obbligatoria, purché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata "ragione più liquida", la loro
"dichiarazione", ove sia mancata un'espressa domanda della parte pure all'esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa del medesimo vizio, previo suo accertamento: sempre che, però, non vengano in questione - come nel caso in esame - nullità speciali, le quali
pagina 8 di 11 presuppongono una manifestazione di interesse della parte (Cass. 12 dicembre 2014, nn. 26242 e
26243; in senso conforme, di recente, Cass. 13 dicembre 2021, n. 39437).
Se, poi, rientra nella disponibilità esclusiva del cliente della banca la scelta se far valere o meno in giudizio un contratto privo del requisito di forma, ciò significa, di riflesso, che al cliente che invochi il detto contratto non si possa opporre che di esso dovesse fornirsi la prova scritta…”.
Che poi gli affidamenti si siano configurati, per come poi considerati dal TU, emerge dalla perizia di parte convenuta oltre che da quanto lo stesso perito d'ufficio ha potuto riscontrare esaminando la documentazione acquisita al processo: applicazione del principio acquisitivo anche alla valutazione che il TU traeva contabilmente – ictu oculi - dall'esame di tutta la documentazione bancaria.
Si deve trattare naturalmente di fidi di cui si conosca l'importo in modo da consentire al TU di individuare i casi in cui si verta in tema di rimesse ripristinatorie da quelli in cui si configurano rimesse solutorie, oltre il limite del fido appunto.
L'AFFIDAMENTO NON PUÒ ESSERE QUELLO DI FATTO MA PRENDENDO IN
CONSIDERAZIONE LE POSTE DA RITENERSI ILLECITE
Sebbene vi sia il ricordato contrasto giurisprudenziale, per la individuazione delle rimesse solutorie suscettibili di essere ritenute prescritte il ricalcolo va effettuato previa rettifica dei saldi e non il muovendo dal c.d. saldo banca, in linea con quanto sembra propendere la giurisprudenza della S.C. più recente: in altri termini devono essere prima espunte dal TU, ai fini della determinazione del limite di affidamento, le rimesse illegittime: ad esempio pagamenti di interessi o anatocismo non dovuto. Questo comporta un aumento delle probabilità naturalmente che una rimessa sia qualificata come rispristinatoria anziché solutoria (le diverse ipotesi di ricalcolo sviluppate dal TU si giustificano per il diverso importo che le somme irripetibili perché prescritte a seconda che si prenda in considerazione l'affidamento come valido anche se non scritto o il saldo ricalcolato anziché oil c.d. saldo banca).
Questa diversa interpretazione sembra più coerente con la disciplina della nullità delle clausole da cui si originano le rimesse indebite, posto che così facendo si assicura la mancata produzione di ogni effetto contrattuale. In altri termini si è nell'ambito della individuazione degli effetti contrattuali da eliminare per la nullità delle rimesse, sebbene si è anche prossimi, per così dire, al confine con la diversa disciplina dell'azione di ripetizione e quindi con la prescrizione decennale contemplata in materia.
A ben vedere però trattandosi di individuare la natura della rimessa, propria di rapporto di conto corrente, se cioè solutoria o ripristinatoria, sembra più coerente escludere dal limite contrattuale pagina 9 di 11 dell'affidamento la rimessa che si identifica con un vero pagamento perché eseguito appunto in base ad un titolo nullo.
In materia rileva ad esempio Cassazione civile sez. I - 16/03/2023, n. 7721:
“Nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo "rettificato", si potrà procedere con
l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto. Pertanto, il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all'art. 2033 c.c., decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato”.
Una volta adottate le decisioni doverose sulle difficoltose questioni sollevate dalle parti, può individuarsi il saldo ricalcolato dovuto.
L'ESITO DELLA CTU DA PREFERIRE
Delle varie opzioni offerte dal TU sulla scorta dei confliggenti esiti che sarebbero potuti derivare dalle diverse questioni giuridiche poste, va preferita quella con conto affidato, in qualunque forma risultante, su saldo rettificato e considerando solutorie le sole rimesse extra fido, ossia la soluzione variante della c.d. A bis extrafido e di cui si discorre a pagina 22 dell'elaborato peritale.
Il saldo ricalcolato, escludendo le note forme di remunerazione, senza tenere conto per un momento della prescrizione, ossia delle somme c.d. irripetibili, è pari sempre nelle diverse ipotesi di calcolo ad euro + 238.399,29.
L'ammontare delle somme da ritenere irripetibili, in quanto identificabili con le rimesse solutorie extra fido su saldo ricalcolato, è invece pari ad euro 28.239,29; la differenza tra il saldo ricalcolato e l'ammontare complessivo delle somme irripetiili perché prescritte sarà allora pari ad euro 210.159.51.
Ragion per cui la banca va condannata al pagamento della somma di euro 210.159,51, oltre i soli interessi legali dalla messa in mora, ossia dal 29-05-2020, non ricorrendo la mala fede dell'accipiens ex art. 2033 c.c.
Le spese seguono giocoforza la soccombenza della banca convenuta e si liquidano, come da dispositivo, anche tenuto conto della effettiva attività svolta e del valore effettivo della causa.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Decidendo sulla domanda proposta dalla signora quale titolare dell'omonima farmacia Parte_1
ubicata in Fragagnano (Ta), con atto di citazione notificato in data 29-05-2020, nei confronti della
, già rigettata ogni altra Controparte_1 Controparte_3
domanda ed eccezione, così provvede: accoglie la domanda e dichiara la nullità parziale delle clausole relative agli interessi ed altre forme di remunerazione del credito e di cui al contratto di conto corrente dedotto in giudizio;
dichiara altresì la nullità della clausola che contempla gli interessi anatocistici;
condanna la banca convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 210.159,51, oltre i soli interessi legali dalla messa in mora, ossia dal 29-05-2020; condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali sopportate dall'attrice, che si liquidano, in suo favore, in euro 9.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (ed oltre al costo della
CTU ed integrazione, che pone a carico esclusivo della banca, oltre anche al contributo unificato e marca se pagati.
Taranto, 29-05-2025
Il Giudice – dott. Claudio Casarano
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2901/2020 promossa da:
- rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Marchetti;
Parte_1
Contro
, già in persona del legale rappresentante p/t - rappresentata e difesa Controparte_1 Controparte_2
dall'avv. Francesco Cinque;
Oggetto: “Bancari…”;
LA CAUSA
IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA
La signora quale titolare dell'omonima farmacia ubicata in Fragagnano (Ta), con atto Parte_1
di citazione notificato in data 29-05-2020, conveniva in giudizio la Controparte_3
(in breve - poi con la incorporante .
[...] Controparte_2 Controparte_4
L'attrice affermava di aver stipulato un contratto di conto corrente ordinario n. 252, con (già CP_2
Cassa di Risparmio di Puglia del Salento, poi , quindi ed infine CP_5 CP_6 CP_7
nel periodo 31.12.1987 - 5.7.2019.
[...]
pagina 1 di 11 Sosteneva che fosse nulla la clausola che prevedeva l'anatocismo in quanto violava l'art. 1283 c.c.; inoltre lamentava che diverse forme di remunerazione del credito non fossero state pattuite: commissione di massimo scoperto, spese ed altri oneri bancari.
Chiedeva quindi che, accertata le dedotte nullità parziali, tramite opportuna TU, fosse rideterminato il saldo e condannata la convenuta al pagamento della somma di € 260.626,62, o in quella CP_2
maggiore o minore che dovesse risultare da espletanda CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio oltre oneri accessori come per legge.
LA DIFESA DELLA BANCA
La banca costituendosi eccepiva in primo luogo la prescrizione decennale dei crediti da indebito accampati, quindi l'inidoneità della documentazione contabile prodotta a provare il credito in quanto incompleta e comunque, per la asserita nullità ex art. 1283 c.c., il sopravvenuto adeguamento della banca alla delibera CICR in materia di anatocismo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO: LE ORDINANZE ISTRUTTORIE
Depositate le memorie istruttorie, il giudice adottava la seguente ordinanza istruttoria:
“Laddove non si riscontra continuità nella produzione degli estratti conto, non può darsi una ricostruzione del saldo attendibile.
Se così dovesse essere, solo dal 1-12-2009 si avrebbe la necessaria continuità degli estratti conto: si terrebbe fermo il saldo esistente al 30-11-2009; quindi, includendo questo dato, dall'1-12-2009 si potrebbe procedere ad una rideterminazione del saldo.
Occorre poi ricordare che anche per i contratti di affidamento, in quanto pur sempre di natura bancaria, occorre la prova scritta ad substantiam;
con la conseguenza che, in mancanza, tutti i versamenti assurgono a rimesse solutorie e quindi la prescrizione decennale decorrerebbe dal momento in cui i primi venivano posti in essere e non dalla chiusura del conto( fatta salva beninteso la diversa regola vigente per gli affidamenti intervenuti prima dell'introduzione del TUB( anche di quello del 1992 n. 154), per i quali non sarebbe stata necessaria la forma scritta.
Se si prende in considerazione il contratto del 1982, che è l'unico, a quanto sembra a risultare agli atti, si evince che l'interesse veniva determinato con il rinvio agli usi piazza;
come dire che troverebbero applicazione solo gli interessi legali ex art. 1284 c.c., con esclusione di ogni forma di remunerazione( spese, valute, CMS e capitalizzazione trimestrale comunque): come dire che il ricalcolo del saldo, in mancanza di un nuovo contratto che preveda nuove condizioni, dovrebbe
pagina 2 di 11 implicare la eliminazione di ogni forma di remunerazione, fatta eccezione per l'interesse legale ex art.
1224 c.c..
Allo stato, quindi, occorre acquisire la documentazione contabile mancante.
P.T.M.
Ordina ex art. 210 c.p.c. alla banca convenuta la produzione in giudizio degli estratti conto relativi ai seguenti periodi: 01/01/2003 – 31/3/2003, 01/05/2003 – 30/06/2003, 01/10/2004 – 31/10/2004,
01/10/2008 – 31/10/2008 e 1/11/2009 – 30/11/2009; produzione che deve avvenire 15 gironi prima della prossima udienza.
Fissa per l'acquisizione dei predetti documenti l'udienza del 06-04-2022, ore 10,50.
In data 14-12-2021 tuttavia con apposita nota l'attrice depositava la documentazione mancante, in modo da coprire tutto il periodo in contestazione, grazie ad una ricerca fatta nel proprio archivio in fascicoli concernenti rapporti bancari intrattenuti con altre banche.
All'udienza del 06-04-2022 la banca non solo non produceva la documentazione mancante ma si opponeva a quella prodotta da controparte, in quanto irrituale.
Seguiva la emissione dell'ordinanza dell'11-04-2022 che così risolveva il contrasto:
Dovendosi introdurre il noto distinguo tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, posto che non risulta la prova scritta di un affidamento o comunque di un affidamento di cui risulti chiaro il limite dell'affidamento ed il tasso pattuito, il rapporto di conto corrente può essere messo in discussione a far data dal 29-05-2010, ossia dai dieci anni addietro rispetto al primo atto interruttivo della prescrizione, da individuare con la citazione introduttiva di questo giudizio, datata 29-05-2020.
In altri termini la rideterminazione del saldo potrà avvenire solo dalla predetta data eliminando ogni forma di remunerazione ed applicando il solo interesse legale ex art. 1284 c.c., ma facendo salva la posta risultante al 28-05-2010.
Di conseguenza diventa superfluo decidere sull'ammissibilità della produzione tardiva degli estratti conto mancanti di cui si faceva parola nella precedente ordinanza istruttoria e che la parte attrice depositava in ritardo, sebbene sostituendosi alla banca che non ottemperava all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. grazie al sopravvenuto reperimento degli estratti conto mancanti.
P.T.M.
Dichiara superflui i documenti contabili antecedenti al 29-05-2010.
Ammette la CTU e nomina il dott. Persona_1
pagina 3 di 11 Pone il seguente quesito: ridetermini il saldo del conto corrente dalla data del 29-5-2010 escludendo ogni forma di remunerazione ed applicando i soli interessi legali ex art. 1284 c.c. …”.
Espletata TU e riservata la causa per la decisione, la causa tuttavia veniva rimessa sul ruolo con ordinanza del 5-03-2024, che così motivava:
Occorre chiarire che il termine di prescrizione decennale vale solo per le c.d. rimesse solutorie: come dire che va limitata a queste forme di pagamento indebito l'affermazione contenuta nella seconda ordinanza istruttoria secondo cui non sarebbe suscettibile di contestazione utile il periodo antecedente al 29-05-2010, ossia dai dieci anni addietro rispetto al primo atto interruttivo della prescrizione, da individuare con la citazione introduttiva di questo giudizio, datata 29-05-2020.
Viceversa, per le rimesse ripristinatorie, il dies a quo per la decorrenza dei dieci anni va individuato nella chiusura del rapporto di conto corrente, ossia in data 6-07-2019 e quindi non risulterebbero prescritte, posto che la citazione risale al 29-05-2020.
Quanto agli estratti conto mancanti, per i quali il correntista in ripetizione, chiedeva l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., deve ritenersi che la produzione degli stessi documenti, in luogo della banca inerte da parte dell'attore, che evidentemente riusciva a ritrovarli, sebbene fosse stato convinto di averli perduti, sia ammissibile. Alla fin fine diventa un equipollente di quanto avrebbe dovuto fare la banca convenuta, che peraltro non dimostrava di certo di non esserne più in possesso. Né si tratta di documentazione ultradecennale, posto che occorrerebbe aver riguardo, in questo caso, alla data di chiusura del rapporto.
Del resto, trattandosi di documenti che non afferiscono ai c.d. fatti principali, secondo la ricordata pronunzia della S.C. a S.U. del 01-02-2022, addirittura potrebbero anche essere acquisiti con la CTU
Se così dovesse essere, diventa suscettibile di essere preso in considerazione l'intera durata del rapporto, per la quale si ha ora anche la continuità documentale.
Quanto alla individuazione delle rimesse solutorie, il CTU dovrà sviluppare una duplice ipotesi di ricalcolo: una prima volta(A) considerando per validi gli affidamenti di fatto (per i quali la nullità potrebbe in questo caso non rilevare, trattandosi di nullità di protezione ex art. 127 co. 2 TUB), quali indicati anche dalla difesa della banca (vedi perizia di parte); una seconda volta (B), solo gli affidamenti per i quali ricorre la prova scritta, ma, beninteso, per quegli affidamenti di fatto successivi all'11-03-1992 (data di entrata in vigore della Legge 17/02/1992 n. 54, che contemplava per la prima volta la nullità in parola).
pagina 4 di 11 Sia in un caso che nell'altro dovrà però tenere conto dei contratti di affidamento scritti prodotti dalla banca: ovviamente per le rimesse successive.
Non solo, ma dovrà formulare una ulteriore doppia ipotesi di calcolo che implichi nel ricalcolo
l'esclusione delle rimesse indebite, perché nulle, secondo l'indirizzo giurisprudenziale ricordato dalla difesa attrice (A bis e B bis).
Restano fermi i quesiti già posti, dal momento che non risulta stipulato un contratto di conto corrente scritto successivo a quello iniziale e che fosse idoneo a sanare le possibili nullità formali evidenziate.
P.T.M.
Rimette la causa sul ruolo e dispone riconvocarsi il CTU per la nuova indagine indicata.
Fissa allo scopo l'udienza del 24-04-2024, ore 11,00.
Manda alla cancelleria per l'avviso al CTU.
Espletata la nuova TU, all'udienza del 22-01-2025 le parti precisavano le conclusioni ed il giudice si riservava la causa per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.-
MOTIVAZIONE
LE NULLITÀ ACCERTATE: LA NULLITÀ DELLA PATTUIZIONE DEL TASSO DI
INTERESSE CON IL CONTRATTO DEL 1982 E DELLE ALTRE FORME DI
REMUNERAZIONE DEL CREDITO
Come si accennava con la prima ordinanza, agli atti risulta acquisito il solo contratto del 1982, che contiene, quanto all'interesse pattuito, l'allora ricorrente clausola che fa rinvio agli usi piazza;
con la conseguenza che per la sua genericità la clausola va considerata nulla per indeterminabilità dell'oggetto; tanto applicando la normativa allora vigente e cioè le norme codicistiche e quindi la sostituzione del tasso pattuito con tasso legale;
tanto ai sensi dell'art. 1284, II co. – art. 1418 II co., ultimo periodo in combinato disposto con l'art. 1346.
Nel datato contratto acquisito al processo risultano poi assenti le pattuizioni relative alle altre forme di remunerazione del credito.
Si spiega così perché già con la prima ordinanza si chiedeva al TU di espungere dal ricalcolo del saldo di conto corrente ogni forma di remunerazione fatta salva l'applicazione dell'interesse legale (1284
c.c.).
LA VIOLAZIONE DELL'ART. 1283 C.C.
La violazione dell'art. 1283 deve ritenersi dimostrata, come ricordava la difesa attrice, dopo l'introduzione della delibera CICR del febbraio 2000, non potendosi ritenere sufficiente la pagina 5 di 11 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento alla citata delibera CICR del 2000 per rendere legittima la capitalizzazione trimestrale (per quanto reciproca) degli interessi;
infatti, secondo la più recente interpretazione della giurisprudenza di legittimità in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate;
sicché in tali contratti, perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.
A decorrere dal 01.01.2014, sulla base della nuova formulazione dell'art. 120 T.U.B., così come modificata con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 629, L. 27 dicembre 2013, n. 147, era vietata qualsiasi forma di anatocismo.
L'art. 17 bis comma 1 del D.L. n. 91/2016 convertito in L. n. 49/16 modificava il comma 2 dell'art. 120
TUB secondo cui il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nei rapporti di conto stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno;
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora,
e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo. Tale modifica normativa è entrata in vigore dal 15.4.2016 e quanto al regime transitorio il D.M. CICR del 3.8.2016 ha previsto che “I contratti in corso sono adeguati con
l'introduzione di clausole conformi all'art. 120, comma 2, del TUB e al presente decreto, ai sensi degli articoli 118 e 126-sexies del TUB. L'adeguamento costituisce giustificato motivo ai sensi dell'art. 118
pagina 6 di 11 del TUB”; stesso discorso, in merito alla autorizzazione di cui al punto 2 della lettera b del comma 2 dell'art. 120 TUB per il quale è previsto che “deve essere acquisito il consenso espresso del cliente, secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 1, del TUB”.
Adempimenti che comunque non è risultato che fossero stati effettuati dalla banca;
di qui la illiceità delle capitalizzazioni anche a seguito dell'ultima novella apportata all'art. 120 TUB.
LA DOCUMENTAZIONE CONTABILE: L'ART. 210 C.P.C. E L'EQUIPOLLENZA DELLA
PRODUZIONE MANCANTE AD OPERA DELLA STESSA ATTRICE
Come sopra si accennava, la parte attrice depositava prima dell'udienza fissata ex art. 210 c.p.c. gli estratti conti mancanti, poiché riusciva a rinvenirli casualmente nel proprio archivio.
Deve ribadirsi la già sottolineata equipollenza della produzione documentale operata dall'attrice rispetto a quanto avrebbe dovuto fare la banca.
Una volta esercitato il potere residuale ex art. 210, su tempestiva richiesta ad opera dell'attrice, deve presupporsi che i documenti di cui veniva ordinata l'esibizione divenivano necessari per il processo;
se poi la parte tenuta a farlo non adempiva, pur potendovi, non avendo anche solo allegato una ragione plausibile per ritenere che davvero non ne fosse in possesso, è in linea con il principio di lealtà processuale ex art. 88 c.p.c. ammettere la produzione dei documenti necessari anche quando vi provveda la parte attrice. Senza contare che limitare il diritto alla prova ex art. 210 per una qualche omissione non sancita sotto pena di decadenza da una espressa norma di legge non sembra conforme al pieno dispiegamento del diritto di difesa (art. 24 Cost.).
Si consideri, poi, che spesso le banche giustificano. Come avveniva nel caso in esame, la mancata produzione ordinata loro ex art. 210 sostenendo di non esservi tenute perché non richiesti prima del giudizio o perché trascorsi i dieci anni. Nella fattispecie in esame, però, la parte attrice risultava diligente nel richiederli, invano, prima del giudizio ex art. 119 Tub;
non solo ma il dies a quo per la decorrenza dei dieci anni non era neanche trascorso posto che deve ritenersi che esso debba coincidere con la cessazione del rapporto e non con la data più vetusta in cui il documento veniva formato.
Non va dimenticato, infatti, che il rapporto di conto corrente è unitario e quindi solo alla chiusura del rapporto le azioni sul pagamento del saldo da parte della banca od anche l'azione di ripetizione da parte del correntista possono essere fatte valere a pieno.
L'AFFIDAMENTO DI UN CONTO PUÒ ESSERE PROVATO ANCHE CON PRESUNZIONI
QUANDO NON VIENE FATTA VALERE LA NULLITÀ DI PROTEZIONE EX ART. 127 TUB
pagina 7 di 11 Occorre muovere dal disposto ex art. 127, co II, Tub:
2. Le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice.
La nullità allora per assenza della prova scritta – la regola vale solo dopo l'introduzione della forma scritta ad substantiam dal Tub e per gli affidamenti che sono assoggettati al suo vigore – degli affidamenti non può essere pronunziata, posto che il cliente mostrava di non avvalersene, in quanto l'affidamento di fatto veniva posto a fondamento del vantaggio che si riprometteva di conseguire nel far configurare le rimesse rilevanti come ripristinatorie e non solutorie.
Anche la S.C. di recente ha fatto applicazione di questo principio (Cassazione civile sez. I -
15/12/2023, n. 35189):
“In tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, nella vigenza del d.lg. n. 385 del 1993, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, può essere da questi fornita dando riscontro della conclusione del contratto di apertura di credito senza che operi il limite posto dall'art. 2725 c.c., ove il correntista stesso non abbia fatto valere la nullità del negozio.
In motivazione in modo ancora più eloquente sull'interpretazione preferita la stessa pronunzia così si esprime:
“…Ora, nella vigenza del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia del 1993, la nullità per il difetto di forma di cui all'art. 117, comma 1, t.u.b. è una nullità di protezione, potendo essa operare "soltanto a vantaggio del cliente" (art. 127, comma 2, t.u.b.): con la conseguenza che il mancato rispetto dell'obbligo di documentazione dell'accordo non può essere opposto al correntista.
Se la nullità opera "soltanto a vantaggio del cliente", l'obbligo di forma posto dal cit. art. 117, comma
1, la cui inosservanza è sanzionata con la nullità del contratto, non ha modo di operare ove la controparte della banca intenda avvalersi del contratto stesso, con ciò rinunciando ad invocare in giudizio il vizio che affligge il negozio. Ne' rileva che a norma dell'art. 127, comma 2, t.u.b. la nullità di protezione possa essere rilevata d'ufficio dal giudice. Infatti, se è vero che la rilevazione ex officio delle nullità negoziali, intesa come indicazione alle parti di tale vizio, è sempre obbligatoria, purché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata "ragione più liquida", la loro
"dichiarazione", ove sia mancata un'espressa domanda della parte pure all'esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa del medesimo vizio, previo suo accertamento: sempre che, però, non vengano in questione - come nel caso in esame - nullità speciali, le quali
pagina 8 di 11 presuppongono una manifestazione di interesse della parte (Cass. 12 dicembre 2014, nn. 26242 e
26243; in senso conforme, di recente, Cass. 13 dicembre 2021, n. 39437).
Se, poi, rientra nella disponibilità esclusiva del cliente della banca la scelta se far valere o meno in giudizio un contratto privo del requisito di forma, ciò significa, di riflesso, che al cliente che invochi il detto contratto non si possa opporre che di esso dovesse fornirsi la prova scritta…”.
Che poi gli affidamenti si siano configurati, per come poi considerati dal TU, emerge dalla perizia di parte convenuta oltre che da quanto lo stesso perito d'ufficio ha potuto riscontrare esaminando la documentazione acquisita al processo: applicazione del principio acquisitivo anche alla valutazione che il TU traeva contabilmente – ictu oculi - dall'esame di tutta la documentazione bancaria.
Si deve trattare naturalmente di fidi di cui si conosca l'importo in modo da consentire al TU di individuare i casi in cui si verta in tema di rimesse ripristinatorie da quelli in cui si configurano rimesse solutorie, oltre il limite del fido appunto.
L'AFFIDAMENTO NON PUÒ ESSERE QUELLO DI FATTO MA PRENDENDO IN
CONSIDERAZIONE LE POSTE DA RITENERSI ILLECITE
Sebbene vi sia il ricordato contrasto giurisprudenziale, per la individuazione delle rimesse solutorie suscettibili di essere ritenute prescritte il ricalcolo va effettuato previa rettifica dei saldi e non il muovendo dal c.d. saldo banca, in linea con quanto sembra propendere la giurisprudenza della S.C. più recente: in altri termini devono essere prima espunte dal TU, ai fini della determinazione del limite di affidamento, le rimesse illegittime: ad esempio pagamenti di interessi o anatocismo non dovuto. Questo comporta un aumento delle probabilità naturalmente che una rimessa sia qualificata come rispristinatoria anziché solutoria (le diverse ipotesi di ricalcolo sviluppate dal TU si giustificano per il diverso importo che le somme irripetibili perché prescritte a seconda che si prenda in considerazione l'affidamento come valido anche se non scritto o il saldo ricalcolato anziché oil c.d. saldo banca).
Questa diversa interpretazione sembra più coerente con la disciplina della nullità delle clausole da cui si originano le rimesse indebite, posto che così facendo si assicura la mancata produzione di ogni effetto contrattuale. In altri termini si è nell'ambito della individuazione degli effetti contrattuali da eliminare per la nullità delle rimesse, sebbene si è anche prossimi, per così dire, al confine con la diversa disciplina dell'azione di ripetizione e quindi con la prescrizione decennale contemplata in materia.
A ben vedere però trattandosi di individuare la natura della rimessa, propria di rapporto di conto corrente, se cioè solutoria o ripristinatoria, sembra più coerente escludere dal limite contrattuale pagina 9 di 11 dell'affidamento la rimessa che si identifica con un vero pagamento perché eseguito appunto in base ad un titolo nullo.
In materia rileva ad esempio Cassazione civile sez. I - 16/03/2023, n. 7721:
“Nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo "rettificato", si potrà procedere con
l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto. Pertanto, il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all'art. 2033 c.c., decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato”.
Una volta adottate le decisioni doverose sulle difficoltose questioni sollevate dalle parti, può individuarsi il saldo ricalcolato dovuto.
L'ESITO DELLA CTU DA PREFERIRE
Delle varie opzioni offerte dal TU sulla scorta dei confliggenti esiti che sarebbero potuti derivare dalle diverse questioni giuridiche poste, va preferita quella con conto affidato, in qualunque forma risultante, su saldo rettificato e considerando solutorie le sole rimesse extra fido, ossia la soluzione variante della c.d. A bis extrafido e di cui si discorre a pagina 22 dell'elaborato peritale.
Il saldo ricalcolato, escludendo le note forme di remunerazione, senza tenere conto per un momento della prescrizione, ossia delle somme c.d. irripetibili, è pari sempre nelle diverse ipotesi di calcolo ad euro + 238.399,29.
L'ammontare delle somme da ritenere irripetibili, in quanto identificabili con le rimesse solutorie extra fido su saldo ricalcolato, è invece pari ad euro 28.239,29; la differenza tra il saldo ricalcolato e l'ammontare complessivo delle somme irripetiili perché prescritte sarà allora pari ad euro 210.159.51.
Ragion per cui la banca va condannata al pagamento della somma di euro 210.159,51, oltre i soli interessi legali dalla messa in mora, ossia dal 29-05-2020, non ricorrendo la mala fede dell'accipiens ex art. 2033 c.c.
Le spese seguono giocoforza la soccombenza della banca convenuta e si liquidano, come da dispositivo, anche tenuto conto della effettiva attività svolta e del valore effettivo della causa.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Decidendo sulla domanda proposta dalla signora quale titolare dell'omonima farmacia Parte_1
ubicata in Fragagnano (Ta), con atto di citazione notificato in data 29-05-2020, nei confronti della
, già rigettata ogni altra Controparte_1 Controparte_3
domanda ed eccezione, così provvede: accoglie la domanda e dichiara la nullità parziale delle clausole relative agli interessi ed altre forme di remunerazione del credito e di cui al contratto di conto corrente dedotto in giudizio;
dichiara altresì la nullità della clausola che contempla gli interessi anatocistici;
condanna la banca convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 210.159,51, oltre i soli interessi legali dalla messa in mora, ossia dal 29-05-2020; condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali sopportate dall'attrice, che si liquidano, in suo favore, in euro 9.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (ed oltre al costo della
CTU ed integrazione, che pone a carico esclusivo della banca, oltre anche al contributo unificato e marca se pagati.
Taranto, 29-05-2025
Il Giudice – dott. Claudio Casarano
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