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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 24/04/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2265 / 2024 promossa tra le parti:
RICORRENTE
, c.f. , con l'avv. LUCIANO MARIO LENZI, Controparte_1 C.F._1
presso il cui Studio ha eletto domicilio
CONVENUTA
c.f. , con l'avv. PAOLA BECONI, presso il cui Studio CP_2 C.F._2
ha eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente e per parte convenuta congiuntamente: “chiedono che il Tribunale adito accolga le seguenti CONCLUSIONI 1. Il figlio , sarà affidato ad entrambi i genitori, in regime Per_1
di affidamento condiviso in modo che questi possano continuare a partecipare in modo paritario alla cura ed all'educazione dello stesso prendendo insieme le decisioni di maggior interesse e rilievo. 2.
Il Figlio avrà la propria collocazione prevalente presso la madre in Poggio a Caiano via Per_1
Pratese 40, nell'immobile dalla medesima condotto in locazione abitativa con decorrenza 1.4.2025,
1 presso cui sarà trasferita la residenza di entrambi.
3- Salvo diverse esigenze e/o accordo tra i genitori, si recherà e tornerà da scuola con il pulmino della scuola, con fermata presso Per_1
l'abitazione del padre di v. D. Alighieri 7 sempre a Poggio a Caiano, dove è garantita la presenza del padre e/o dei nonni paterni che vi abitano;
pertanto, la madre la mattina, per esigenze di lavoro proprie, porterà il figlio presso il padre per prendere il pulmino e si recherà ivi a riprenderlo quando non se ne occuperà il padre. - Fatti salvi eventuali diversi accordi tra i genitori, tenuto di conto degli attuali impegni del figlio, che il lunedì ed il mercoledì ha l'allenamento di calcio, il martedì la piscina, la domenica mattina il catechismo, nonché delle esigenze di lavoro dei genitori, il padre frequenterà
come segue: - a week end alterni dal venerdì pomeriggio, dall'uscita da scuola al lunedì Per_1
mattina sino al rientro a scuola;
- ogni mercoledì pomeriggio, dall'uscita da scuola, accompagnandolo a calcio (anche avvalendosi dell'aiuto del nonno paterno, al bisogno) sino al giovedì mattina curando il rientro a scuola;
- Nei residui giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì
(quando non starà con il padre) la madre si recherà a riprenderlo dai nonni paterni entro pochi minuti dall'uscita della scuola. Per quanto riguarda le festività natalizie, a partire dal corrente anno
e per i successivi, trascorrerà con la madre il giorno di Natale e Santo TE con il padre Per_1
ad anni alterni e per le feste successive, sempre ad anni alterni, starà con la madre il 31 dicembre e con il padre il 1° gennaio, trascorrerà il giorno di NI con il padre ed il 7 gennaio con la madre.
• Per le festività di Pasqua, ad anni alterni trascorrerà Pasqua con il padre e PA con la madre.
trascorrerà indicativamente i giorni festivi del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno con il genitore Per_1
con cui si troverà come da calendarizzazione, salvo diverso accordo tra le parti. Per le vacanze estive
starà con ciascuno dei genitori una o due settimane, anche non consecutive, periodi che i Per_1 comparenti dovranno concordare entro il 31 maggio di ogni anno consentendo all'altro genitore di visitarlo previo avviso. Gli orari ed i giorni sopra indicativamente detti, dovranno essere subordinati al fatto che il bambino ancora piccolo ed abituato a stare con la madre, accetti volentieri soprattutto di dormire con il padre, altrimenti dovranno essere fissati orari più graduali per la permanenza presso il padre stesso.
4. La SI lascerà la casa familiare al Signor di CP_1 CP_2
proprietà dei di lui genitori, per recarsi in quella locata con decorrenza 1.4.25 sempre in Poggio a
Caiano via Pratese 40. 5. I genitori si impegnano, nell'interesse primario del figlio minore, e fatto salvo loro diverso accordo, a non convivere, alla presenza di , con terze persone con le quali i Per_1
medesimi andranno eventualmente ad instaurare relazioni sentimentali, finché non compirà Per_1
14 anni.
6. Per quanto riguarda i mobili e le suppellettili della casa familiare le parti convengono che la sig.ra porterà con sé, oltre ai propri effetti personali, la TV e l'asciugatrice, Controparte_1
macchinetta del caffè, friggitrice ad aria ed altre piccole suppellettili, oltre ed al corredo.
7. Il Signor
corrisponderà alla SI con decorrenza 1.4.25 le seguenti CP_2 Controparte_1
2 somme: € 400,00= mensili per contribuire al mantenimento ordinario del figlio entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabili annualmente in base agli indici Istat in modo automatico senza necessità di preventiva richiesta. € 400,00= mensili per contribuire al pagamento del canone di locazione della abitazione stabilito in € 850,00= mensili (di cui € 800 di canone ed € 50 per oneri condominiali) sempre entro il 10 di ogni mese. - L'assegno unico per il figlio dovrà essere percepito dalla SI
nella misura del 100%:
8. Le spese straordinarie saranno a carico di ciascun genitore CP_1
nella misura del 50% ciascuno;
il genitore che provvederà al pagamento della spesa concordata dovrà ricevere dall'altro anticipatamente la quota di sua spettanza e documentare l'avvenuto pagamento. Per quello che riguarda l'elenco delle spese in ordinarie, straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori e straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione, le parti si rifanno in toto a quanto previsto nel protocollo del Tribunale di Prato.
9. Il Signor CP_2
provvederà anche a corrispondere il deposito cauzionale che sarà richiesto dalla proprietà dell'appartamento locato alla SI . Al termine della locazione il deposito cauzionale CP_1
sarà restituito direttamente al Signor Si impegna altresì a corrispondere, per i prossimi CP_2
quattro anni con decorrenza 1.4.25, futuri depositi cauzionali qualora fosse necessario cambiare abitazione per motivi non imputabili alla SI ”. CP_1
Per il Pubblico Ministero: “Visto in data 10.04.2025”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 18/11/2024 e ritualmente notificato, ha Controparte_1 chiesto al Tribunale adito di pronunciarsi sull'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore , nato in data [...], dalla relazione sentimentale more uxorio intrattenuta con Per_1
CP_2
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto: (1) che da anni la relazione sentimentale con ha incontrato problemi determinati dall'indifferenza del compagno, e dalle CP_2
interferenze nella vita familiare da parte dei genitori del convenuto che abitano al piano terra del fabbricato di proprietà condiviso con il nucleo familiare;
(2) che non vi è stato alcun supporto né morale né materiale da parte del compagno neppure in occasione di recenti problemi di salute della ricorrente;
(3) di percepire un reddito mensile di circa € 1.200,00 a fronte dello stipendio percepito dal resistente, di circa € 1.800,00 mensili;
(4) che non è stato possibile addivenire ad un accordo con il padre riguardo il contributo da versare a titolo di mantenimento del figlio minore.
Ha chiesto pertanto l'affidamento condiviso del figlio , con collocamento prevalente presso la Per_1 madre, con la quale rimarrà a vivere presso l'abitazione familiare o in altra abitazione di cui è proprietario così da consentire l'allontanamento dai genitori del resistente, con CP_2 3 diritto di visita del padre come indicato in ricorso;
di porre a carico del padre un contributo a titolo di mantenimento del figlio nella misura che sarà ritenuta giusta ed equa, tenuto conto del superiore reddito del padre;
di porre a carico del convenuto il pagamento delle bollette per i consumi della casa familiare o, in ipotesi, di aumentare l'assegno di mantenimento da porre a carico del padre, con diritto della ricorrente a percepire integralmente l'assegno unico finora percepito dalla controparte.
In data 13.01.2025, i è costituito in giudizio, contestando la ricostruzione dei CP_2 fatti offerta dalla ricorrente;
in particolare ha dedotto: (1) che la scelta di abitare nell'abitazione messa a disposizione dai genitori del medesimo è stata presa di comune accordo;
(2) che i propri genitori hanno recato il minor disturbo possibile alla coppia ed anzi sono stati preziosi nella gestione e nell'accudimento del figlio;
(3) che la condivisione dell'immobile con i suoceri non ha creato Per_1
problema alcuno fino a quando la ricorrente non ha deciso di interrompere i rapporti con il convenuto, forse anche a seguito di una relazione sentimentale che ha determinato o accelerato la rottura;
(4) che in ogni caso la ricorrente non è mai stata sfruttata o trattata da estranea ed anzi ha ricevuto aiuti anche economici dal compagno e dai suoceri;
(5) che ogni onere economico della famiglia è stato sostenuto dal medesimo e dalla famiglia di questi, tanto che la ricorrente ha potuto destinare l'intero suo stipendio alle esigenze personali, eccetto qualche piccola spesa alimentare per la famiglia;
(6) che l'assegno unico è stato, ogni anno, integralmente rimborsato alla ricorrente;
(7) che le domande proposte dalla ricorrente sull'assegnazione della casa familiare sono impraticabili.
Ha quindi chiesto: di affidare il figlio in modalità condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso il padre presso l'attuale abitazione familiare, con diritto di visita della madre secondo lo schema indicato in comparsa di costituzione;
di prevedere che i genitori provvedano al mantenimento diretto del figlio per il tempo in cui si trova presso ciascuno di Per_1
loro, con spese straordinarie integralmente a carico del padre;
in denegata ipotesi di collocamento del figlio presso la madre in abitazione diversa da quella familiare, ha chiesto di vedere il figlio anche tutti giorni presso i nonni paterni con pernottamento presso di lui due giorni infrasettimanali e a week- end alternati;
in ulteriore denegata ipotesi di assegnazione della casa familiare alla ricorrente, ha chiesto di porre a carico del padre l'integrale mantenimento ordinario e straordinario di e di Per_1
disporre a carico della ricorrente l'obbligo di versare al resistente la somma di € 350,00 a titolo di rimborso pro-quota per utenze e manutenzione ordinaria dell'abitazione familiare.
All'udienza di comparizione personale delle parti del 12.02.2025, esperito il tentativo di conciliazione tra le parti, il Giudice relatore ha disposto il rinvio della causa, avendone le parti fatto richiesta, dopo ampia discussione. Con note ex art. 127-ter c.p.c. depositate nel termine assegnato, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo.
4 All'udienza di trattazione scritta del 09.04.2025, le parti hanno depositato le conclusioni congiunte indicate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni come indicate in epigrafe, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Affidamento del figlio minore, diritto di visita del genitore non collocatario– Il Tribunale ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti circa le modalità di affidamento del figlio minore sia condivisibile, non soltanto perché costituisce la regola dettata dal legislatore, da derogare soltanto in presenza di particolari situazioni contrarie all'interesse della prole, ma anche perché, nel caso concreto, non sono emerse circostanze tali da far desumere la inidoneità dell'affidamento condiviso per il corretto sviluppo psico-fisico del figlio modalità peraltro domandata fin da principio da entrambe le Per_2
parti - con collocamento prevalente presso la madre.
Pertanto, il Collegio ritiene di disporre l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, Per_1
con collocamento prevalente presso la madre.
Il Collegio evidenzia, altresì, la congruità dei patti raggiunti in ordine alle modalità di svolgimento del regime di frequentazione padre/figlio.
Mantenimento della prole - Il Collegio ritiene che le modalità di mantenimento del figlio pattuite tra le parti siano adeguate, tenuto conto delle esigenze legate alla età di , del tempo di permanenza Per_1
presso ciascun genitore, nonché dei redditi dichiarati dalle parti.
Non vi sono perciò ostacoli a che il Collegio faccia proprio tale accordo inglobandolo nel dispositivo dell'odierna pronuncia.
Ulteriori pattuizioni – il Tribunale prende infine atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti, di natura patrimoniale, specificando che sulle stesse non vi sarà pronuncia giurisdizionale trattandosi di accordi di natura privata rientranti nella libertà negoziale delle parti.
Spese processuali
Le spese di lite, avendo le parti raggiunto un accordo, sono da dichiararsi integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- omologa l'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni che seguito si riportano:
1. Il figlio , sarà affidato ad entrambi i genitori, in regime di affidamento condiviso in modo Per_1
che questi possano continuare a partecipare in modo paritario alla cura ed all'educazione dello stesso prendendo insieme le decisioni di maggior interesse e rilievo.
2. Il Figlio avrà la propria collocazione prevalente presso la madre in Poggio a Caiano via Per_1
Pratese 40, nell'immobile dalla medesima condotto in locazione abitativa con decorrenza 1.4.2025, presso cui sarà trasferita la residenza di entrambi.
5 3- Salvo diverse esigenze e/o accordo tra i genitori, si recherà e tornerà da scuola con il pulmino Per_1
della scuola, con fermata presso l'abitazione del padre di v. D. Alighieri 7 sempre a Poggio a Caiano, dove è garantita la presenza del padre e/o dei nonni paterni che vi abitano;
pertanto, la madre la mattina, per esigenze di lavoro proprie, porterà il figlio presso il padre per prendere il pulmino e si recherà ivi a riprenderlo quando non se ne occuperà il padre.
- Fatti salvi eventuali diversi accordi tra i genitori, tenuto di conto degli attuali impegni del figlio, che il lunedì ed il mercoledì ha l'allenamento di calcio, il martedì la piscina, la domenica mattina il catechismo, nonché delle esigenze di lavoro dei genitori, il padre frequenterà come segue: Per_1
- a week end alterni dal venerdì pomeriggio, dall'uscita da scuola al lunedì mattina sino al rientro a scuola;
- ogni mercoledì pomeriggio, dall'uscita da scuola, accompagnandolo a calcio (anche avvalendosi dell'aiuto del nonno paterno, al bisogno) sino al giovedì mattina curando il rientro a scuola;
- Nei residui giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì (quando non starà con il padre) la madre si recherà a riprenderlo dai nonni paterni entro pochi minuti dall'uscita della scuola.
Per quanto riguarda le festività natalizie, a partire dal corrente anno e per i successivi, Per_1
trascorrerà con la madre il giorno di Natale e Santo TE con il padre ad anni alterni e per le feste successive, sempre ad anni alterni, starà con la madre il 31 dicembre e con il padre il 1° gennaio, trascorrerà il giorno di NI con il padre ed il 7 gennaio con la madre.
Per le festività di Pasqua, ad anni alterni trascorrerà Pasqua con il padre e PA con la madre.
trascorrerà indicativamente i giorni festivi del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno con il genitore Per_1
con cui si troverà come da calendarizzazione, salvo diverso accordo tra le parti.
Per le vacanze estive starà con ciascuno dei genitori una o due settimane, anche non Per_1
consecutive, periodi che i comparenti dovranno concordare entro il 31 maggio di ogni anno consentendo all'altro genitore di visitarlo previo avviso. Gli orari ed i giorni sopra indicativamente detti, dovranno essere subordinati al fatto che il bambino ancora piccolo ed abituato a stare con la madre, accetti volentieri soprattutto di dormire con il padre, altrimenti dovranno essere fissati orari più graduali per la permanenza presso il padre stesso.
4. La SI lascerà la casa familiare al Signor di proprietà dei di lui genitori, per CP_1 CP_2
recarsi in quella locata con decorrenza 1.4.25 sempre in Poggio a Caiano via Pratese 40.
5. I genitori si impegnano, nell'interesse primario del figlio minore, e fatto salvo loro diverso accordo,
a non convivere, alla presenza di , con terze persone con le quali i medesimi andranno Per_1
eventualmente ad instaurare relazioni sentimentali, finché non compirà 14 anni. Per_1
7. Il Signor corrisponderà alla SI con decorrenza 1.4.25 le CP_2 Controparte_1
seguenti somme:
6 € 400,00= mensili per contribuire al mantenimento ordinario del figlio entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabili annualmente in base agli indici Istat in modo automatico senza necessità di preventiva richiesta.
- L'assegno unico per il figlio dovrà essere percepito dalla SI nella misura del 100%: CP_1
8. Le spese straordinarie saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
il genitore che provvederà al pagamento della spesa concordata dovrà ricevere dall'altro anticipatamente la quota di sua spettanza e documentare l'avvenuto pagamento.
Per quello che riguarda l'elenco delle spese in ordinarie, straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori e straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione, le parti si rifanno in toto a quanto previsto nel protocollo del Tribunale di Prato.
- prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni che di seguito si trascrivono:
6. Per quanto riguarda i mobili e le suppellettili della casa familiare le parti convengono che la sig.ra porterà con sé, oltre ai propri effetti personali, la TV e l'asciugatrice, macchinetta Controparte_1
del caffè, friggitrice ad aria ed altre piccole suppellettili, oltre ed al corredo.
7. Il Signor corrisponderà alla SI con decorrenza 1.4.25 le CP_2 Controparte_1
seguenti somme:
€ 400,00= mensili per contribuire al pagamento del canone di locazione della abitazione stabilito in
€ 850,00= mensili (di cui € 800 di canone ed € 50 per oneri condominiali) sempre entro il 10 di ogni mese.
9. Il Signor provvederà anche a corrispondere il deposito cauzionale che sarà richiesto dalla CP_2 proprietà dell'appartamento locato alla SI . Al termine della locazione il deposito CP_1
cauzionale sarà restituito direttamente al Signor Si impegna altresì a corrispondere, per i CP_2
prossimi quattro anni con decorrenza 1.4.25, futuri depositi cauzionali qualora fosse necessario cambiare abitazione per motivi non imputabili alla SI . CP_1
Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 23/04/2025.
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
Il Giudice est. dott. Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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