Decreto cautelare 11 maggio 2024
Decreto cautelare 16 maggio 2024
Ordinanza cautelare 7 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 26/06/2025, n. 4773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4773 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 04773/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02267/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2267 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
CO IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Achille Buffardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castel Volturno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fortunata Remaggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio Antonio Sasso in Napoli, via Toledo n. 156;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) del Provvedimento di cui alla nota prot. 19877/2024 del 7 marzo 2024, mai notificato al ricorrente, con il quale Funzionario dell'Ufficio SUAP del Comune di Castel Volturno ha disposto l'improcedibilità della SCIA per l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande presentata dal signor IA CO e acquisita al prot. 83825 del 11.10.2023 con conseguente divieto di esercitare detta attività;
2) della nota prot. 86672 del 25 ottobre 2023, mai notificata al ricorrente, e richiamata nel provvedimento sub 1), con la quale il Funzionario dell'Ufficio SUAP del Comune di Castel Volturno, nel richiedere una integrazione documentale, ha sospeso l'efficacia giuridica della SCIA prot. 83825 del 11.10.2023 “nelle more di acquisire il parere relativo al soddisfacimento del requisito di sorvegliabilità da parte del personale del corpo di Polizia Municipale”;
3) della nota del Comando di Polizia Municipale prot. 1886 del 4 marzo 2024, mai comunicata al ricorrente, richiamata nel provvedimento sub 1), con cui è stato reso parere negativo circa la sorvegliabilità dei locali di cui al Decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992 n. 564;
4) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguenziale tra cui: a) il verbale di accertamento violazione n. 13/2024 del 23 aprile 2024; b) la nota del Funzionario Responsabile dell'Ufficio SUAP del Comune di Castel Volturno prot. 33886/2024 del 2 maggio 2024 nella parte in cui, nell'invitare e diffidare a produrre entro 10 giorni tutta la documentazione comprovante il rispetto della normativa in materia, afferma che “resta inteso che, allo stato attuale, permane il divieto di svolgere l’attività”.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 11 maggio 2024:
- dell’ordinanza n. 49 del 10 maggio 2024, con la quale il Funzionario Responsabile dell’Ufficio SUAP del Comune di Castel Volturno ha disposto la chiusura immediata e la cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande IMMUNE DRINK FOOD di CO IA;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Castel Volturno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo in esame il ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe con i quali il Comune di Castel Volturno ha dichiarato improcedibile la SCIA presentata in data 11 ottobre 2023 per l’avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande presso il locale sito alla via Lazio n. 2; segnatamente, l’amministrazione ha ritenuto che <<l’immobile da adibire a pubblico esercizio è ubicato in un viale privato e perciò non ha accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e pertanto non possiede i requisiti di sorvegliabilità come stabilito dal DM n. 564 del 1992>>.
Premette il ricorrente di aver presentato al SUAP in data 11 ottobre 2023 SCIA per l’avvio di attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande (ristorante) da svolgere nell’immobile di proprietà della moglie BR NA sito nel Comune di Castel Volturno alla Via Lazio n. 2 contraddistinto al catasto al foglio 49 p.lla 5003 sub. 6 – categoria C1 e per il quale il Comune di Castel Volturno aveva rilasciato il permesso di costruire n. 53 del 3 luglio 2023 per lavori finalizzati, tra gli altri, al cambio di destinazione d’uso da falegnameria a locale commerciale; evidenzia, inoltre, che
- in data 23 aprile 2024, con verbale n. 13/2023, il Comune gli contestava la violazione degli articoli 91 e 149 del TUC Campania e del d.lgs. 59/2010 per esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione in quanto la SCIA era stata archiviata e/o decaduta;
- in quella sede apprendeva che il Comune di Castel Volturno, con provvedimento prot. 19877/2024 del 7 marzo 2024, aveva disposto “l’improcedibilità della SCIA di somministrazione di alimenti e bevande, la quale [veniva]… archiviata, senza alcuna conformazione, agli atti di questo Ufficio” con l’avvertenza che “l’eventuale avvio dell’attività di cui trattasi, configura l’esercizio di un’attività abusiva e, come tale, sanzionabile secondo le vigenti disposizioni legislative”;
- in particolare, il provvedimento scaturiva dal parere negativo reso in data 4 marzo 2024 dalla Polizia Municipale per l’insussistenza dei requisiti di sorvegliabiltà di cui al DM 564/1992;
- sempre in quella sede veniva a conoscenza di una richiesta di integrazione documentale dell’amministrazione del 25 ottobre 2023 (mai ricevuta) e che aveva condotto alla sospensione della SCIA in parola.
A sostegno del gravame deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituito per resistere il Comune di Castel Volturno
Con ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato, deducendone l’illegittimità sotto vari profili, l’ordinanza n. 49 del 10 maggio 2024 con la quale il Comune di Castel Volturno ha disposto la chiusura immediata e la cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande sempre per insussistenza dei requisiti di sorvegliabilità dei locali ove essa viene esercitata.
La domanda di tutela cautelare è stata respinta con l’ordinanza n. 1164 del 7 giugno 2024 riformata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3193 del 30 agosto 2024.
Con memoria depositata in data 19 giugno 2025 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame.
Alla pubblica udienza del 19 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso e i successivi motivi aggiunti sono fondati e, pertanto, devono essere accolti.
Oggetto della presente controversia sono i provvedimenti con i quali il Comune di Castel Volturno in relazione alla SCIA presentata per l’avvio di un’attività di ristorazione ha ritenuto insussistenti i requisiti di sorvegliabilità del locale ove essa viene svolta; segnatamente, l’amministrazione ha ritenuto che <<l’immobile da adibire a pubblico esercizio è ubicato in un viale privato e perciò non ha accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e pertanto non possiede i requisiti di sorvegliabilità come stabilito dal DM n. 564 del 1992>>.
Al riguardo, come affermato dal Giudice di appello in riforma dell’ordinanza di questa Sezione, i provvedimenti adottati sono affetti da difetto di istruttoria non essendo stata compiuta da parte dell’amministrazione <<una valutazione della sorvegliabilità che tenga cono dell’uso della strada e non solo del profilo domenicale>>.
Sul punto parte ricorrente ha evidenziato in ricorso che pur essendo via Lazio privata è comunque una strada <<ad uso pubblico con dieci traverse, accessibile da parte di chiunque e che si immette, a sua volta, direttamente sulla SS Domitiana>>.
Effettivamente si tratta di aspetti questi non sufficientemente indagati dall’amministrazione.
Non vi è infatti dubbio che la normativa in materia di sorvegliabilità (art. 1 del D.M. 17 dicembre 1992, n. 564) si fonda sull'esigenza di impedire che le persone presenti all'interno dell'esercizio commerciale possano spostarsi in altri siti, recando così intralcio a eventuali ispezioni condotte dagli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, ragione per la quale i locali devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'uscita, onde evitare che persone ricercate dalle forze dell'ordine possano allontanarsi dai pubblici locali attraverso accessi non sorvegliabili (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13 giugno 2024, n. 5316; T.A.R. Piemonte, Sez. III, 20 novembre 2023, n. 914; T.A.R. Marche, Sez. I, 3 settembre 2018, n. 579). Pertanto, i locali in questione non devono essere collegati con locali a diversa destinazione, e ciò al fine di impedire ad eventuali avventori di allontanarsi recandosi in altri locali laterali, sottostanti o sovrastanti a quelli del pubblico esercizio e di questo non facenti parte e sottrarsi ai controlli di polizia (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 4 giugno 2024, n. 5002).
Nella fattispecie, come detto, l’amministrazione non ha preso in considerazione, come dedotto, le particolari caratteristiche della strada (privata ma ad uso pubblico) ove viene svolta l’attività.
Da tutto quanto precede il ricorso e i successivi motivi aggiunti devono essere accolti con conseguente annullamento degli atti impugnati salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione.
La particolarità in fatto della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
Luca Cestaro, Consigliere
Paola Palmarini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Palmarini | Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO