Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/04/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 548/2019
TRA
rappr. e dif. dall'avv. Luigi Russo, presso il cui studio elett. dom. in Maddaloni Parte_1 alla via Roma n. 43 giusta mandato a margine del ricorso
RICORRENTE
E
rappr. e dif., giusta Controparte_1 procura in atti, dall'avv. Walter Monaco presso il cui studio elett. dom. in Santa Maria Capua
Vetere alla via Errico Fardella
CONVENUTA
OGGETTO: riconoscimento lavoro subordinato – spettanze retributive – impugnativa di licenziamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.01.2019 e ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe esponeva:
a) di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 08.12.2016 al 16.11.2018, con le mansioni di operaia addetta alle pulizie, alla preparazione dei pasti nonché alla cura ed assistenza dei pazienti ospiti della struttura sanitaria socio assistenziale gestita dalla cooperativa convenuta;
b) che tali mansioni erano riconducibili alla categoria A, posizione economica 2 del C.C.N.L.
“Cooperative Sociali”;
c) di avere prestato la propria attività lavorativa osservando i turni analiticamente indicati in ricorso, percependo, a titolo di retribuzione, l'importo di euro 25,00 per ogni giorno di effettivo lavoro;
d) di avere, nell'esplicazione della propria attività lavorativa, posto le energie lavorative a favore della parte convenuta;
e) di essere stata licenziata oralmente in data 16.11.2018;
CCNL di categoria e comunque sperequata rispetto alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto ex art. 36 Cost.;
f) di non aver percepito alcunché a titolo di 13^ mensilità, TFR, ferie, permessi, lavoro straordinario ed indennità di mancato preavviso.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente chiedeva a questo giudice preliminarmente di accertare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nelle modalità di cui al ricorso, quindi chiedeva di dichiarare l'illegittimità e/o l'inefficacia del licenziamento intimato oralmente con conseguente condanna della convenuta alla reintegra ed al risarcimento dei danni subiti per effetto del licenziamento commisurati alla retribuzione dalla data del licenziamento alla reintegra. Chiedeva, infine, la condanna della società convenuta al pagamento della complessiva somma pari ad euro
18257,13 per le causali analiticamente indicate in ricorso, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Vinte le spese, con attribuzione.
Si costituiva in giudizio la società convenuta che contestava con articolate argomentazioni la ricostruzione dei fatti così come affermata nel ricorso introduttivo, negava la sussistenza di qualsivoglia rapporto di lavoro di natura subordinata intercorso con la ricorrente, concludendo per il rigetto della domanda. Con vittoria di spese.
Espletata la prova testimoniale, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
Nel ricorso introduttivo parte ricorrente asserisce di avere svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze della parte convenuta, in assenza di un contratto di lavoro, pertanto, senza un formale inquadramento.
Osserva, dunque, il giudicante come sia assolutamente preliminare, rispetto alle domande aventi ad oggetto le rivendicazioni economiche avanzate dalla ricorrente nonché l'impugnativa del licenziamento, l'accertamento della esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato svoltosi senza soluzione di continuità per l'intero periodo dedotto in ricorso.
Poiché il merito della vicenda investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
In base all'art. 2094 c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La lettera della legge illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Le regole imposte dagli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106 c.c. riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il lavoratore subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai suoi collaboratori dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa dall'obbligo di fedeltà e dalla soggezione al potere disciplinare.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr., ex multis, Cass., sez. lav., 09/03/2009, n. 5645; Cass., sez. lav., 24/02/2006, n. 4171).
Pochi dubbi sussistono qualora la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concretizzi nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Constatato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo - nel senso che la natura dell'attività svolta dal lavoratore deve indurre il giudice a ritenere la sussistenza della subordinazione non già in relazione all'oggetto della prestazione lavorativa, bensì in relazione agli elementi tipici della subordinazione - quando risulti difficile l'accertamento dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde (cfr. tra le altre, Cass, sez. lav.,
08/02/2010, n. 2728; Cass., sez. lav., 27/02/2007, n. 4500) .
Ed anche quando la prestazione dedotta in contratto sia elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione ed il criterio di qualificazione rappresentato dall'esistenza del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti significativo, occorre fare riferimento ai criteri sussidiari (Cass. lav. 5/5/2004, n. 8569).
Evidentemente, l'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto ed i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
assenza di rischio imprenditoriale;
obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
esclusività della prestazione;
infungibilità soggettiva della prestazione;
esercizio di mansioni meramente esecutive.
Ciò che deve negarsi è l'autonoma idoneità di ciascuno di questi, considerato singolarmente, a fondare l'accertamento della natura del rapporto, ma non anche la possibilità che in una valutazione globale essi vengano assunti come indizi gravi, precisi e concordanti, quindi rivelatori della sussistenza della subordinazione (Cass., Sez. un., 30/6/1999, n. 379).
Tutto quanto premesso, osserva il giudicante come il criterio di risoluzione della presente controversia vada ricercato nel principio della ripartizione dell'onere della prova, di cui all'art. 2697
c.c., in base al quale grava sull'attore la prova dei fatti costitutivi della pretesa i quali, per non essere stati implicitamente o esplicitamente ammessi dalla controparte, devono ritenersi contestati, e che consistono principalmente nella sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, nel periodo e con l'orario di lavoro indicato, nonché nello svolgimento di mansioni corrispondenti al livello di inquadramento richiesto, e nell'applicabilità in via diretta del ccnl indicato, ai fini del diritto agli istituti retributivi non aventi un fondamento legale.
Una volta provati i fatti costitutivi, graverà sul convenuto l'onere di dimostrare di avere a sua volta adempiuto agli obblighi connessi alla natura subordinata del rapporto.
Con l'ulteriore conseguenza che, ove all'esito della prova permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice. Infatti, qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (cfr., in tal senso, Cass., sez. lav., 28/09/2006, n. 21028).
Ciò premesso, alla luce di tali considerazioni, rileva questo Tribunale che, nel caso di specie,
l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato svoltosi con le modalità di cui al ricorso introduttivo non ha rinvenuto adeguati elementi di supporto nell'istruttoria espletata.
Verifichiamo le deposizioni testimoniali.
Il teste escusso all'udienza del 26 ottobre 2021, ha dichiarato: “…Sono stato Testimone_1 operatore volontario presso la dal 2015 al 2019. La cooperativa si Controparte_1 occupa della assistenza ai disabili psichiatrici, io come volontario andavo lì in determinati orari e giorni secondo dei turni che ci davamo stesso noi volontari. Non vi erano giorni o orari stabiliti, io ero presente con una frequenza di due /tre volte a settimana, a volte andavo di mattina altre volte di pomeriggio. In cooperativa eravamo solo volontari, non c'erano lavoratori dipendenti. Conosco la ricorrente, anche lei era volontaria presso la cooperativa strada facendo. Ricordo che la ricorrente
è arrivata agli inizi di settembre del 2017, ricordo che era agli inizi di settembre ma non ricordo di preciso il giorno. La ricorrente ha cessato la sua collaborazione come volontaria prima di me, se non erro nel 2018. La ricorrente veniva i giorni e agli orari che erano stabiliti stesso da noi operatori volontari secondo dei turni che venivano fatti sempre da noi ogni mese;
chi non poteva venire per problemi o motivi vari avvisava altri volontari e veniva sostituito da un altro volontario.
Qualche volta veniva il responsabile della cooperativa sig. , lui veniva Parte_2 saltuariamente non era sempre presente tutti i giorni. Era comunque lui che coordinava l'attività ed al quale riferivamo in caso di problematiche che insorgevano. Mi è capitato di fare dei turni insieme alla ricorrente, noi volontari stavamo vicino agli utenti che facevano tutte le occupazioni da soli in quanto psichiatrici lievi, cucinavano da soli e si sistemavano la stanza, insomma tutte le mansioni che si fanno in una casa, noi volontari intervenivamo solo in caso di difficoltà; erano gli utenti che si occupavano della pulizia. Io come tutti gli altri volontari venivano retribuiti con un rimborso spese, conservavamo gli scontrini e li davamo al responsabile. Gli scontrini venivano da noi conservati e dati a fine anno al responsabile sig. che poi ci rimborsava le spese Pt_2 effettuate. Anche la ricorrente veniva retribuita in tal modo perché era una modalità che riguardava tutti i volontari. So che vi è stato un utente che si è lamentato con la propria famiglia che veniva trattato male dalla ricorrente e so che la famiglia l'ha riferito al responsabile. Non so di preciso come sia cessato il rapporto se sia andata via la ricorrente o se sia stata una decisione del sig. però che io sappia il motivo era legato a questa situazione che si verificò con l'utente Pt_2 di cui ho parlato prima;
l'utente di chiamava . Vi sono state altre lamentele da parte CP_2 degli utenti che mi sono stati riferiti in ordine al comportamento tenuto dalla ricorrente che si rivolgeva in malo modo;
qualche utente è voluto andare via dalla struttura proprio per questo motivo;
non ricordo i nomi di questi utenti. Per ricordare i turni da noi concordati veniva fatto uno schema che ci scambiavamo via wasthapp, c'era chi lo stampava e chi lo conservava sul cellulare;
non veniva affisso nessun foglio presso la cooperativa. La ricorrente con me ha avuto delle discussioni che riguardavano sempre i servizi che dovevamo svolgere;
in qualche occasione ha avuto un tono offensivo legato però solo alla discussione del momento. Noi volontari avevamo libero accesso alla struttura indipendentemente dai turni. In occasione del comportamento avuto dalla ricorrente nei confronti dell'utente , i familiari si sono andati a lamentare con il CP_2
Presidente della Cooperativa, sig. ; ho sentito dire che il sig. ha chiesto Pt_2 Pt_2 chiarimenti alla ricorrente su questa vicenda;
io non ero presente al colloquio. Successivamente a tale episodio, non ho più visto la ricorrente presso la struttura. Nella struttura erano presenti circa
10/11 utenti;
gli utenti venivano per seguire un percorso che li aiutasse a riabilitarsi per la vita sociale;
arrivavano presso la struttura dal Comune o dall'Asl almeno così ho sentito dire dal responsabile;
c'erano delle carte che riguardavano gli utenti ma non ne conosco il contenuto in quanto riguardavano cose amministrative.
Nella struttura era presente il sig. che veniva saltuariamente, si occupava del Parte_3 lato amministrativa, non dava indicazioni a noi operatori. Gli utenti avevano il loro medico di base e facevano sempre riferimento al dipartimento di igiene mentale di Caserta;
se vi erano prescrizioni di farmaci o terapie da seguire, noi volontari li seguivamo per verificare che seguissero tali terapie. Gli utenti che stavano presso la cooperativa erano in parte autonomi in quanto non avevano patologie psichiatriche gravi. Gli utenti si recavano dal medico in autonomia così come andavano in farmacia per prendere i farmaci da soli. C'è nella struttura un salone mensa c'era un tavolo unico dove si mangiava;
c'era anche chi mangiava in cucina. Si cucinava lo stesso piatto per tutti;
cucinavano stesso gli utenti, anche loro si davano dei turni per chi doveva cucinare e chi doveva lavare i piatti;
noi all'occorrenza davamo una mano. Le camere delle donne si trovavano al terzo piano mentre le camere degli uomini al primo piano. Gli utenti provvedevano da soli alla pulizia delle camere. A parte noi volontari era presente qualche operatore, in particolare dopo un anno da volontario nel 2016 io sono stato assunto come operatore con regolare contratto di lavoro;
c'era anche un altro operatore, non ricordo il nome, l'ho visto solo due volte perché poi è andato via per motivi personali prima che io divenissi operatore. Dal 2016 ero solo io in struttura come operatore. Preciso che dal 2016, da quando sono diventato operatore, lavoravo tre, quattro giorni alla settimana dalle ore 8.00 alle ore 14.00 oppure con orario dalle
14.00 alle 20.00. Dal 2015 al 2016 invece in quanto volontario non ero tenuto ad osservare orari e giorni precisi così come ho riferito prima. Per la notte rimaneva in struttura qualche volontario, per la notte bastava un volontario;
si organizzavano sempre secondo dei turni”.
Il teste , escusso alla medesima udienza, ha affermato: “…Ho prestato Testimone_2 attività di volontariato presso la cooperativa dal 2018, ancora oggi presto attività CP_1 di volontariato presso la cooperativa. Conosco la ricorrente in quanto l'ho incontrata presso la cooperativa. Anche la ricorrente era come me una volontaria. Noi volontari ci occupavamo di vigilare sugli utenti che erano persone autonome, non avevamo compiti particolari. Ci occupavamo di verificare che gli utenti facevano tutte le loro attività. Noi volontari ci organizzavamo tra di noi sui giorni e sugli orari in cui prestavamo attività presso la cooperativa. Erano gli utenti a cucinare e a fare le pulizie. Anche la ricorrente non aveva un orario di lavoro. Io ho lavorato poche volte con la ricorrente. Non so come è finito il suo rapporto con la cooperativa, non ricordo di preciso quando la ricorrente non è più venuta alla cooperativa. Se non erro io ho iniziato ad aprile/maggio del 2018; se non erro non ho più visto la ricorrente alla cooperativa dopo poco tempo dall'inizio del mio rapporto. Non ricordo quanti turni ho fatto insieme alla ricorrente». C'era una cucina con soggiorno entrambi arredati, gli utenti mangiavano come volevano o in cucina o in soggiorno;
erano liberi di mangiare quando volevano, c'era una organizzazione per la quale si mangiava tutti insieme ad un orario però non sempre era rispettata perché comunque gli utenti erano liberi. Tra di loro decidevano un menu da cucinare;
cucinava una sola persona a turno si organizzavano loro, però c'era anche qualcuno che decideva di mangiare in autonomia qualcosa di diverso. Noi volontari non cucinavamo capitava che davamo una mano. A volte erano presenti presso la Pt_ struttura i direttori, sig. e sig. . Anche quando venivano in struttura tali direttori non Per_1 dicevano a noi volontari cosa dovevamo fare, noi non ci relazionavamo con loro. Quando sono arrivata io c'era come dipendente solo il sig. che svolgeva i nostri stessi compiti;
quando Tes_1
è andato via il sig. non vi sono stati altri dipendenti che io sappia. Dei profili Tes_1 Pt_ amministrativi se ne occupava il Presidente ed il responsabile, i signori e . Non so Per_1 perché la ricorrente non è più venuta presso la struttura, non so se vi sono stati diverbi con utenti, ho sentito solo delle voci ma non posso riferire nulla di preciso in quanto io non ho assistito ad alcun episodio. Io non ho mai avuto discussioni con la ricorrente, so, per avermelo riferito un volontario, che lei mi aveva attribuito un soprannome “la carcerata”, questo solo perché avevo dei tatuaggi;
al di là di questa cosa io non ho mai avuto discussioni dirette con la ricorrente. I turni li organizzavamo tra di noi facevamo un foglio che o tenevamo con noi o veniva lasciato in struttura;
ci vedevamo per stabilire i turni. Non venivo pagata per l'attività di volontariato. Avevamo un rimborso spese;
conservavamo gli scontrini delle spese, tipo pranzo, caffè, che davamo poi al direttore;
il rimborso avveniva a fine anno sulla base degli scontrini che noi man mano conservavamo e consegnavamo al direttore. Io non sono mai andata in struttura al di là dei giorni in cui prestavo attività di volontariato sulla base del turno. Di solito era presente un volontario la mattina, un volontario il pomeriggio;
non so se c'era qualcuno di notte, io non ho mai fatto un turno di notte. io non sono mai andata di domenica o nei giorni festivi. Era prevista la presenza di qualcuno la domenica sulla base dei turni;
a me non è mai capitato. Riconosco i documenti depositati nella produzione di parte ricorrente, indicati al n. 2 del foliario, che mi vengono mostrati: si tratta dei fogli dei turni che venivano organizzati da noi volontari. quando ci venivano dati i rimborsi spese ci veniva rilasciata la ricevuta;
a fine anno veniva rimborsata una quota che più o meno era di 500,00 euro;
dipendeva da quello che si spendeva, però era più o meno sempre di
500,00 euro;
non avevamo indicazioni s un tetto massimo di spesa. Al pagamento provvedeva il sig. Pt_
”.
Il teste escussa all'udienza del 16 febbraio 2023, ha dichiarato: “…Conosco la Testimone_3 ricorrente, l'ho vista alla cooperativa strada facendo quando ho accompagnato una mia sorella che aveva bisogno di essere accompagnata presso questa casa famiglia. Sono suora dal 1976, nel
2016 stavo nel convento delle Suore della Carità – asilo San Giuseppe sito in Maddaloni alla via
Roma n. 237; adesso non sono più in questa casa, da settembre del 2022 non sono più lì. Io ho accompagnato mia sorella presso la casa famiglia nel 2017/2018 se non erro, non ricordo di preciso quando;
io l'ho lasciata lì questa mia sorella per essere accudita in questa casa in quanto non era più autosufficiente ed autonoma. Mi sono recata a trovare mia sorella, , CP_3 una volta ogni dieci, quindici giorni, a seconda delle mie possibilità, da quando l'ho accompagnata fino ad adesso in quanto lei è ancora là. Io andavo presso la casa famiglia di mattina o di pomeriggio, a seconda degli impegni che avevo;
mi trattenevo mezz'ora oppure prendevo con me mia sorella e andavamo a fare una passeggiata o la portavo a casa di un'altra sorella nostra, e poi dopo la riaccompagnavo in casa famiglia. Non ricordo fino a quando ho visto la ricorrente presso la casa famiglia, ricordo che ad un certo punto non l'ho più vista, mi dissero che era andata via;
quando ho portato mia sorella, nel 2017/2018, la ricorrente già c'era, non posso dire di preciso se già c'era il giorno che ho portato mia sorella o se è arrivata subito dopo;
non ricordo per quanto tempo ho visto la ricorrente presso la casa famiglia. Quando andavo a trovare mia sorella, non ho sempre visto la ricorrente;
c'erano tanti volontari che davano la disponibilità; quando era presente la ricorrente, lei stava vicino a me ed a mia sorella, mia sorella mi diceva che l'aveva aiutata a farsi la doccia, la aiutava, si occupava della cura della persona quando ve ne era bisogno. Era mia sorella a raccontarmi cosa facesse la ricorrente in quanto quando io andavo mia sorella era già vestita, lavata, non ho visto io personalmente che la ricorrente facesse quanto descritto sopra. Non ho mai visto nessuno dare indicazioni alla ricorrente sul lavoro che doveva fare. Non so se la ricorrente dovesse osservare un orario di lavoro, né so quale fosse questo orario. Non so perché la ricorrente non è andata più presso la casa famiglia. Non ricordo se la ricorrente preparava il pranzo o era già pronto;
io non andavo mai nell'orario di pranzo, andavo o la mattina prima delle
12 oppure il pomeriggio. Non ho visto la ricorrente fare le pulizie della stanza perché io nella stanza ci andavo poco, o stavamo nel salone comune o uscivamo. Mi è capitato di vedere la ricorrente sia di mattina che di pomeriggio. Conosco i signori e Parte_2 [...]
, li conosco come responsabili della struttura, io con loro ho parlato per portare mia Persona_2 sorella lì; non li ho mai visti dare ordini”.
Infine, il teste , escusso alla udienza del 23.04.2024, ha affermato: “…Svolgo Testimone_4 attività di volontariato presso la da circa cinque anni;
ho conosciuto Controparte_1 la ricorrente perché lei mise un annuncio su un giornale, se non erro il giornale si chiamava
Passaparola; la ricorrente cercava lavoro, io ne parlai con il Presidente e lui contattò la ricorrente. Non ricordo se la ricorrente fece un colloquio, non ricordo se contattai io la ricorrente al telefono, ricordo però di aver detto sin dall'inizio alla ricorrente che si trattava di un'attività di volontariato e che venivano rimborsate solo le spese di viaggio o per il mangiare se ad esempio compriamo un panino. Io non avevo giorni e orari di lavoro, c'era un foglio e ognuno di noi scriveva quando poteva andare a fare l'attività di volontariato, decidevamo tra di noi in base alle disponibilità di ognuno. Ricordo che la ricorrente venne nel 2018/2019 se non erro, non ricordo di preciso. Oltre a me e alla ricorrente, come volontari c'era e Persona_3 Tes_1
Tutti i volontari venivano quando potevano, non c'erano giorni decisi dal Presidente
[...] della Cooperativa, il Presidente non c'era proprio e non ci ha mai detto di fare questa o quell'altra attività. Quando andavo presso la cooperativa, a volte facevo tre o quattro ore, altre volte portavo i ragazzi a fare le visite mediche, l'orario che facevo dipendeva dalla mia disponibilità e dai miei impegni;
ciò valeva anche per gli altri volontari. I ragazzi cucinavano loro, erano autonomi, noi volontari andavamo a fare la spesa, stavo vicino ai ragazzi quando cucinavano, per vedere se lo facevano bene, i ragazzi sistemavano le stanze, noi aiutavamo, qualche volta insieme ai ragazzi facevamo le pulizie;
anche la ricorrente svolgeva le mie stesse attività. I ragazzi della cooperativa avevano delle problematiche psichiatriche ma erano autonomi, facevano tutto da soli. Io non percepivo retribuzione per tale attività, ma solo un rimborso spese. Ancora oggi io mi reco presso la cooperativa per svolgere attività di volontariato. Ho saputo da voci che giravano che la ricorrente non è venuta più in cooperativa perché non aveva trattato bene un'ospite; erano voci che circolavano stesso tra i ragazzi;
ricordo che questo è successo 4 o 5 anni fa, non ricordo di preciso.
La ricorrente ha prestato attività di volontariato presso la cooperativa per circa un anno o poco più. Non mi ricordo di preciso quale anno, ricordo che quando è venuta io già svolgevo attività di volontariato presso la cooperativa;
non ricordo di preciso quando io ho iniziato a svolgere attività di volontariato per la cooperativa . Il Presidente veniva la mattina o CP_1 Parte_2 il pomeriggio per verificare che era tutto a posto con i ragazzi, che non fosse successo niente;
si tratteneva in cooperativa per circa un'oretta; per il resto in cooperativa c'erano solo i volontari ed i ragazzi;
tra noi volontari si facevano dei turni;
io ho sempre fatto il turno da sola, non erano presenti altri volontari;
non ho fatto mai il turno con la ricorrente, ci incontravamo in struttura allo smonto. Il sig. non ci dava indicazioni su quello che dovevamo fare, né sugli orari da Pt_2 svolgere. Conosco il Sig. , l'ho visto poche volte, veniva per vedere i ragazzi e Persona_2 Pt_ poi se ne andava;
non so di preciso di cosa si occupasse. Il Sig. non ci ha mai dato indicazioni sul lavoro da svolgere, nessuno ci ha detto mai niente. Non ci occupavamo di lavare e stirare gli abiti dei ragazzi della cooperativa;
qualche volta ci occupavamo della loro igiene nel senso che li aiutavamo se non riuscivano da soli. Non ci occupavamo di somministrare farmaci, controllavamo solo se i ragazzi prendessero le medicine che dovevano prendere. C'era un foglio del medico psichiatra con la terapia, e noi controllavamo che prendessero le medicine prescritte dal medico. I ragazzi della cooperativa erano pazienti con problemi psichiatrici che vivevano in cooperativa, era una casa famiglia. Oltre ai volontari ed ai pazienti non c'era nessun altro in cooperativa;
come già ho riferito c'era il Presidente che veniva o la mattina o il pomeriggio. I turni non avevano durata predeterminata, o erano di due ore di tre ore, di quattro ore, li decidevamo noi volontari, anche telefonicamente. C'era chi faceva la mattina e chi faceva il pomeriggio, i ragazzi non stavano mai soli, c'era sempre qualcuno. Io andavo in cooperativa tre o quattro volte a settimana perché accompagno anche i ragazzi a fare le visite mediche. Non mi ricordo la ricorrente quanti giorni a settimana si recasse in cooperativa. La cooperativa era sempre aperta, dal lunedì alla domenica.
C'era anche qualcuno che si offriva a stare lì di notte;
di solito la notte c'era sempre Tes_1
è capitato qualche volta anche a me di andare per la notte;
in quei casi stavo in
[...] cooperativa dalle 22.00 alle 07.00 del mattino. La ricorrente non ha mai fatto le notti, o veniva di mattina o di pomeriggio, di solito veniva per tre o quattro ore;
conosco questa circostanza perché la incontravo a volte giù verso le 13.00; di solito la mattina si andava in cooperativa per le
08.30/09.00. Il rimborso spese ammontava ad euro 500,00 mensile;
era un compenso fisso che veniva dato sulla base degli scontrini che presentavamo;
il rimborso era sempre di 500 euro. Ad agosto la struttura è aperta;
andavamo sempre noi volontari presso la cooperativa, sempre a seconda dei nostri impegni ed esigenze. I ragazzi della cooperativa possono uscire, escono da soli e tornano da soli”.
Orbene, rileva il Tribunale come il quadro istruttorio così delineato non rechi suffragio alla tesi di parte attrice. Gli elementi di prova desumibili dalle testimonianze in atti appaiono, infatti, troppo scarni e generici per fondare un solido convincimento dell'espletamento, da parte della ricorrente, di una prestazione lavorativa avente i caratteri della subordinazione, ininterrottamente svolta per l'intero periodo dedotto in ricorso, alle dipendenze della parte resistente. Orbene, rileva il Tribunale come dalle dichiarazioni testimoniali rese da tutti i testi escussi, non è emersa alcuna prova in ordine al potere direttivo ed organizzativo esercitato dalla parte convenuta, Pt_ in particolare, nelle persone dei SI e – come dedotto dalla ricorrente – potere che Pt_2 costituisce il tratto qualificante della subordinazione. Pt_ Sul punto i testi escussi hanno tutti concordemente dichiarato che i SI e erano Pt_2 presenti solo in via saltuaria presso la cooperativa e che, in ogni caso, si limitavano a svolgere un Pt_ ruolo di supervisione e coordinamento, il , mentre il sig. si occupava di svolgere Pt_2 attività amministrativa;
nessuno dei testi escussi ha, tuttavia, riferito che tali responsabili impartissero le direttive o comunque dessero indicazioni in ordine all'attività lavorativa da svolgere nei confronti della ricorrente e di nessun altro operatore volontario presente in struttura.
Dalle deposizioni rese dai testi non è, in ogni caso, emersa alcuna prova in ordine all'esercizio, da parte dei soggetti responsabili aziendali, di un potere di verifica e controllo sulle modalità di svolgimento della prestazione della Pt_1
Ed, infatti, nessuno dei testi escussi ha riferito che tali soggetti svolgessero un controllo né sulle concrete modalità di esecuzione della prestazione né sul rispetto dei turni di lavoro che, per come dichiarato dai testi, erano in sostanza rimessi ai medesimi operatori i quali sceglievano i giorni e gli orari coordinandosi tra loro.
Inoltre, dalle deposizioni testimoniali, non è neppure emerso che la ricorrente fosse tenuta a giustificare le proprie assenze né è emersa la prova in merito all'esercizio, da parte della convenuta, del potere disciplinare.
Non è emersa, dunque, alcuna prova, dalla istruttoria svolta, dell'elemento della etero-direzione e della etero-organizzazione che, della subordinazione, costituisce tratto indefettibile.
In conclusione, valutate le emergenze processuali in atti, non può ritenersi provato lo svolgimento del rapporto di lavoro intercorso con la società convenuta con modalità proprie della subordinazione non essendone emersi, per come su evidenziato, gli indefettibili tratti caratteristici.
Deve, dunque, ritenersi che la ricorrente non abbia assolto agli oneri probatori sulla stessa incombenti ai sensi dell'art. 2697 c.c.. Grava del resto sulla parte ricorrente il rischio della mancata prova dei fatti costitutivi dei diritti azionati.
Per le suesposte considerazioni, in mancanza di una prova certa in ordine all'esistenza del requisito della subordinazione e non emergendo dalle risultanze istruttorie alcuno dei criteri complementari che avrebbero consentito comunque, se unitariamente considerati, di giungere ad una tale conclusione, la domanda di riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato non può che essere rigettata.
Ne consegue il rigetto anche delle domande di dichiarazione di illegittimità del licenziamento, di condanna al pagamento di differenze retributive e del TFR, che presuppongono tale riconoscimento.
In considerazione della difficoltà degli accertamenti di fatto sottostanti alle questioni controverse, della qualità delle parti e della natura della causa, si ritiene sussistano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese.
Santa Maria Capua Vetere, 4 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni