CASS
Sentenza 29 luglio 2022
Sentenza 29 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/07/2022, n. 30247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30247 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL BO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/11/2021 del GIP TRIBUNALE di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
lette le conclusioni del P.G., d.ssa Mariaemanuela Guerra, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giuclizio, al Tribunale di Firenze;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30247 Anno 2022 Presidente: BONI MONICA Relatore: TALERICO PALMA Data Udienza: 18/05/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9 novembre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di PE IS, tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di cui alle seguenti sentenze: 1) sentenza del 18.4.2012 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Firenze, irrevocabile dal 19.3.2021;entenza del 14.4.2010 del Tribunale di Firenze, irrevocabile dal 17.11.2016. A ragione della decisione, rilevava che, pur trattandosi della medesima tipologia di reati, in un caso le condotte erano state realizzate dal solo PE, nell'altro caso, dallo stesso e anche da altri soggetti e, dunque, con moduli comporzamentali inevitabilmente condizionati dalle azioni di terzi;
che, inoltre, si trattava di gruppi di condotte commesse a cinque anni di distanza le une dalle altre e, se con riferimento alle condotte più risalenti erano stati rilevate anche attività di reclutamento e scambio di ragazze brasiliane con altri soggetti, per le condotte più recenti il PE si era limitato ad agevolare e sfruttare la prostituzione;
riteneva, quindi, che questi elementi di significativa diversità, nell'ampiezza e nella modalità di azione, assumessero significato particolarmente pregnante, in considerazione di un lasso di tempo non breve trascorso tra gli episodi decisi rispettivamente con l'una e con l'altra sentenza;
che, in buona sostanza, non poteva reputarsi che la manifestazione da parte del PE di un'inclinazione a commettere reati della stessa indole, anche ad anni di distanza, consentisse di individuare l'unicità del disegno criminoso nelle condotte oggetto dei due diversi provvedimenti;
che, in concreto la vicenda consumatasi tra il 2000 e il 2001, per il numero di soggetti e di ragazze convolti si connotava per una maggiore strutturazione e organizzazione, rispetto alla vicenda successiva, presupponendo tali prime condotte anche un'attività diretta a favorire l'ingresso e il trattenimento clandestino delle ragazze sfruttate sul territorio dello Stato;
e concludeva / affermando che non poteva ritenersi che la programmazione iniziale, da cui il PE era stato mosso a porre in essere con altri le condotte di reclutamento e sfruttamento della prostituzione più risalenti, fosse presente anche nel 2005/2007, ovvero quasi cinque anni dopo l'interruzione delle precedenti condotte. 2. Avverso detta ordinanza il difensore del condannato, avvocato Alberto Vanni, ha proposto ricorso per cassazione formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 81, comma 2, cod. pen. e illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine all'assenza dei presupposti applicativi (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.)". 2 Ha, in proposito, sostenuto che i due giudicati riguarderebbero fatti giuridicamente identici, posti in essere con le medesime modalità in danno delle stesse persone;
che gli stessi sarebbero lo scopo, la spinta a delinquere, i luoghi (l'appartamento in cui veniva favorita o sfruttata la prostituzione era il medesimo) dei diversi delitti;
che i fatti giudicati con la sentenza più recente sarebbero emersi durante l'istruttoria dibattimentale del primo processo;
che la motivazione sarebbe contraddittoria perché, pur elencando gli indici di unitarietà dell'azione del condannato, avrebbe poi escluso la disciplina della continuazione. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 81, comma 2, cod. pen. e illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione agli atti di seguito indicati (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.)". Ha, al riguardo, sostenuto che il ragionamento posto a base della decisione impugnata si fonderebbe "su un presupposto falso", atteso che la sentenza del 14 aprile 2010, riguardante i fatti commessi negli anni 2000 - 2001 aveva assolto il PE dai reati di cui al capo Al relativi al reclutamento e al favoreggiamento all'ingresso clandestino delle ragazze nel territorio dello Stato, condannandolo soltanto per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione in continuazione di cui ai capi B) ed F), in essi assorbita la condotta contestata al capo A riguardante lo scambio delle ragazze;
che, peraltro, la stessa sentenza avrebbe espressamente sottolineato che successivamente ai fatti per cui era processo il PE aveva continuato la stessa condotta criminosa. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa Mariaemanuela Guerra, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. Il Giudice dell'esecuzione, invero, non ha eluso l'obbligo motivazionale né errato nell'interpretazione delle norme giuridiche rilevanti nel caso di specie, poiché, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle regole della logica e del diritto, ha ritenuto che tra i reati di cui alle sentenze in comparazione non ricorressero i presupposti per l'applicabilità della disciplina della continuazione. In particolare -come evidenziato nella prima parte della presente decisione - ha attribuito rilievo determinante alla distanza temporale di circa cinque anni tra le prime condotte delittuose e le successive, nonché alle diverse modalità delle stesse, realizzate, in un caso, dal solo PE e, nell'altro in concorso con altri soggetti. 3 2. Tale valutazione, che ha correttamente distinto la deliberazione criminosa unitaria, postulata dal reato continuato, dalla scelta di vita deviante con le singole violazioni determinate da fatti o circostanze occasionali ovvero da bisogni contingenti, resiste alle censure difensive, contenute nei due distinti motivi di impugnazione. 3. Quanto al primo motivo, del tutto irrilevante è la circostanza che i fatti giudicati successivamente fossero emersi nel corso dell'istruttoria del processo relativo alle condotte risalenti al 2000 - 2001, atteso che tale elemento non è, all'evidenza, indice sintomatico di una originaria deliberazione criminosa da parte del PE. 4. Quanto al secondo motivo, ritiene il Collegio che l'inesatto riferimento contenuto nell'ordinanza impugnata anche alla condotta di reclutamento e al favoreggiamento all'ingresso clandestino delle ragazze nel territorio dello Stato non influisce sulla tenuta logica della motivazione, che si fonda - come già evidenziato - sul dato temporale, ritenuto assolutamente dirimente;
allo stesso modo non è idonee, a scardinare il ragionamento del Giudice dell'esecuzione l'ulteriore osservazione difensiva secondo la quale già i giudici di merito nella sentenza di condanna avevano affermato che il PE avesse continuato a svolgere la stessa attività criminosa. Ebbene, tale espressione non ha nulla che fare con la deliberazione originaria e unitaria che l'istituto della continuazione presuppone ai fini del riconoscimento della relativa disciplina. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 18 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del P.G., d.ssa Mariaemanuela Guerra, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giuclizio, al Tribunale di Firenze;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30247 Anno 2022 Presidente: BONI MONICA Relatore: TALERICO PALMA Data Udienza: 18/05/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9 novembre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di PE IS, tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di cui alle seguenti sentenze: 1) sentenza del 18.4.2012 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Firenze, irrevocabile dal 19.3.2021;entenza del 14.4.2010 del Tribunale di Firenze, irrevocabile dal 17.11.2016. A ragione della decisione, rilevava che, pur trattandosi della medesima tipologia di reati, in un caso le condotte erano state realizzate dal solo PE, nell'altro caso, dallo stesso e anche da altri soggetti e, dunque, con moduli comporzamentali inevitabilmente condizionati dalle azioni di terzi;
che, inoltre, si trattava di gruppi di condotte commesse a cinque anni di distanza le une dalle altre e, se con riferimento alle condotte più risalenti erano stati rilevate anche attività di reclutamento e scambio di ragazze brasiliane con altri soggetti, per le condotte più recenti il PE si era limitato ad agevolare e sfruttare la prostituzione;
riteneva, quindi, che questi elementi di significativa diversità, nell'ampiezza e nella modalità di azione, assumessero significato particolarmente pregnante, in considerazione di un lasso di tempo non breve trascorso tra gli episodi decisi rispettivamente con l'una e con l'altra sentenza;
che, in buona sostanza, non poteva reputarsi che la manifestazione da parte del PE di un'inclinazione a commettere reati della stessa indole, anche ad anni di distanza, consentisse di individuare l'unicità del disegno criminoso nelle condotte oggetto dei due diversi provvedimenti;
che, in concreto la vicenda consumatasi tra il 2000 e il 2001, per il numero di soggetti e di ragazze convolti si connotava per una maggiore strutturazione e organizzazione, rispetto alla vicenda successiva, presupponendo tali prime condotte anche un'attività diretta a favorire l'ingresso e il trattenimento clandestino delle ragazze sfruttate sul territorio dello Stato;
e concludeva / affermando che non poteva ritenersi che la programmazione iniziale, da cui il PE era stato mosso a porre in essere con altri le condotte di reclutamento e sfruttamento della prostituzione più risalenti, fosse presente anche nel 2005/2007, ovvero quasi cinque anni dopo l'interruzione delle precedenti condotte. 2. Avverso detta ordinanza il difensore del condannato, avvocato Alberto Vanni, ha proposto ricorso per cassazione formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 81, comma 2, cod. pen. e illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine all'assenza dei presupposti applicativi (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.)". 2 Ha, in proposito, sostenuto che i due giudicati riguarderebbero fatti giuridicamente identici, posti in essere con le medesime modalità in danno delle stesse persone;
che gli stessi sarebbero lo scopo, la spinta a delinquere, i luoghi (l'appartamento in cui veniva favorita o sfruttata la prostituzione era il medesimo) dei diversi delitti;
che i fatti giudicati con la sentenza più recente sarebbero emersi durante l'istruttoria dibattimentale del primo processo;
che la motivazione sarebbe contraddittoria perché, pur elencando gli indici di unitarietà dell'azione del condannato, avrebbe poi escluso la disciplina della continuazione. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 81, comma 2, cod. pen. e illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione agli atti di seguito indicati (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.)". Ha, al riguardo, sostenuto che il ragionamento posto a base della decisione impugnata si fonderebbe "su un presupposto falso", atteso che la sentenza del 14 aprile 2010, riguardante i fatti commessi negli anni 2000 - 2001 aveva assolto il PE dai reati di cui al capo Al relativi al reclutamento e al favoreggiamento all'ingresso clandestino delle ragazze nel territorio dello Stato, condannandolo soltanto per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione in continuazione di cui ai capi B) ed F), in essi assorbita la condotta contestata al capo A riguardante lo scambio delle ragazze;
che, peraltro, la stessa sentenza avrebbe espressamente sottolineato che successivamente ai fatti per cui era processo il PE aveva continuato la stessa condotta criminosa. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa Mariaemanuela Guerra, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. Il Giudice dell'esecuzione, invero, non ha eluso l'obbligo motivazionale né errato nell'interpretazione delle norme giuridiche rilevanti nel caso di specie, poiché, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle regole della logica e del diritto, ha ritenuto che tra i reati di cui alle sentenze in comparazione non ricorressero i presupposti per l'applicabilità della disciplina della continuazione. In particolare -come evidenziato nella prima parte della presente decisione - ha attribuito rilievo determinante alla distanza temporale di circa cinque anni tra le prime condotte delittuose e le successive, nonché alle diverse modalità delle stesse, realizzate, in un caso, dal solo PE e, nell'altro in concorso con altri soggetti. 3 2. Tale valutazione, che ha correttamente distinto la deliberazione criminosa unitaria, postulata dal reato continuato, dalla scelta di vita deviante con le singole violazioni determinate da fatti o circostanze occasionali ovvero da bisogni contingenti, resiste alle censure difensive, contenute nei due distinti motivi di impugnazione. 3. Quanto al primo motivo, del tutto irrilevante è la circostanza che i fatti giudicati successivamente fossero emersi nel corso dell'istruttoria del processo relativo alle condotte risalenti al 2000 - 2001, atteso che tale elemento non è, all'evidenza, indice sintomatico di una originaria deliberazione criminosa da parte del PE. 4. Quanto al secondo motivo, ritiene il Collegio che l'inesatto riferimento contenuto nell'ordinanza impugnata anche alla condotta di reclutamento e al favoreggiamento all'ingresso clandestino delle ragazze nel territorio dello Stato non influisce sulla tenuta logica della motivazione, che si fonda - come già evidenziato - sul dato temporale, ritenuto assolutamente dirimente;
allo stesso modo non è idonee, a scardinare il ragionamento del Giudice dell'esecuzione l'ulteriore osservazione difensiva secondo la quale già i giudici di merito nella sentenza di condanna avevano affermato che il PE avesse continuato a svolgere la stessa attività criminosa. Ebbene, tale espressione non ha nulla che fare con la deliberazione originaria e unitaria che l'istituto della continuazione presuppone ai fini del riconoscimento della relativa disciplina. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 18 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente