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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 27/12/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. AT La LE, all'esito dell'udienza del 28 novembre 2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., lette le note di trattazione depositate da entrambe le parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 3603/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Bovalino, alla via G. Calfapetra 9, presso gli avvocato Antonia ROMEO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, p.e.c.: Email_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Locri, alla Via Margherita di CP_1
Savoia, sede rappresentato e difeso dall'avv. Antonio D'AGOSTINO, in virtù di CP_1 procura generale alle liti per atto del notaio di Catanzaro, repertorio n. Persona_1
47098, pec: Email_2
CONVENUTO
Oggetto: malattia professionale – indennizzo
ESPOSIZIONE DEI FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9 dicembre 2024, ha esposto che dal Parte_1
2011 è titolare di impresa artigiana, svolgendo attività di panettiere;
che il lavoro svolto si esplica, tra l'altro, nelle seguenti attività: sollevare carichi pesanti (quali sacchi di farina, teglie, etc.), impastare il pane, manipolare e sistemare gli strumenti di lavoro, taluni di notevole peso;
che tali movimenti interessano sempre i medesimi distretti anatomici;
che ciò
Pag. 1 a 6 ha determinato l'insorgenza di malattie professionali, quali: algia muscolo/articolare”, “Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti”, “Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di media o grave entità, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori”,“discoartrosipluridistrettuale, di grado severo… nei tratti cervicale e lombare”; che in data 17.10.2023 è stata presentata regolare denuncia all' allegando documentazione medica;
che rispetto alla pratica istruita l' ha CP_1 CP_1 stabilito “è stata accertata una menomazione dell'integrità psico-fisica che non dà diritto ad indennizzo in capitale né a costituzione di rendita perché non raggiunge il grado minimo indennizzabile previsto dal D.Lgs. 38 del 23.02.2000. La menomazione accertata è la seguente: ED L2-L3 con protrusioni L4-L5, grado accertato 005%”; che avverso tale provvedimento ha inutilmente proposto ricorso in opposizione allegando certificazione medica. Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “A) Dichiarare e ritenere che dall'attività lavorativa espletata è conseguita all'istante la malattia professionale denunciata, meritevole di tutela assicurativa per una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 12% o nell'esatta misura accertanda, previa C.T.U., e per l'effetto, B) condannare l' a corrispondere al ricorrente la relativa prestazione economica ex CP_1
Dlgs.38/2000, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo. C) Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Costituendosi in giudizio l ha eccepito l'infondatezza della pretesa ed ha CP_1 concluso chiedendo “Voglia l'On. Tribunale rigettare la domanda avversa, perchè infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa, disponendo sulle spese come per legge”.
La causa è stata istruita documentalmente ed all'esito dell'odierna udienza, lette le note di trattazione depositate dalle parti, la causa è stata decisa.
Il ricorrente agisce al fine di ottenere riconosciuta la sussistenza delle proprie malattie professionali, che sostiene essersi generate a causa dell'attività lavorativa svolta.
La domanda è infondata e, come tale, non può essere accolta.
È opportuno a tal fine riportare la disciplina applicabile al caso di specie, ovvero il d.lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie
Pag. 2 a 6 professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo CP_1 della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga
l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica
«tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita
«tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per
l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Per malattie professionali si intendono solo quelle inserite nelle nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura pubblicate nella G.U. n.169 del 21 luglio 2008, ne deriva che l'accertamento dell'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) comporta l'operatività della presunzione di eziologia professionale della patologia denunciata, con la conseguente inversione dell'onere probatorio a carico dell' , per la CP_1
dimostrazione di una diversa eziologia della malattia stessa e, in particolare, della dipendenza dell'infermità, nel caso concreto, da una causa extralavorativa oppure del fatto che la lavorazione, cui il lavoratore è stato addetto, non ha avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, “per escludere la tutela assicurativa deve risultare rigorosamente ed inequivocabilmente accertato che vi è stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, il
Pag. 3 a 6 quale, da solo o in misura prevalente, ha cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia”
(Cass. 14023/04; cfr. anche, ex multis, Cass. 23653/16; 20510/15; 8638/08; 13992/00).
Quanto all'onere della prova, in tema di cause per rendita o indennizzo da inabilità professionale il ricorrente deve allegare e provare, a norma degli artt. 2697 cod. civ. e 414 cod. proc. civ., i fatti generatori del diritto preteso, cioè le caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, tenuto conto che le attuali tabelle sono formulate indicando, per alcune malattie, la tradizionale lavorazione costituita da mansione tipica e per altre, onde ampliare la tutela del lavoratore e in relazione alla continua evoluzione delle tecnologie produttive, indicando l'agente patogeno e, genericamente, tutte le lavorazioni che espongono all'azione di tale fattore. Spetta dunque al lavoratore l'onere di allegazione e prova, avente ad oggetto l'esecuzione di quelle mansioni tipiche, così assolvendo gli oneri di allegazione e probatori.
La malattia professionale dà diritto alla rendita ovvero all'indennità per equivalente da parte dell quando la patologia sia contratta "nell'esercizio e a causa" dell'attività CP_1 lavorativa. Per il calcolo di tale rendita, soccorrono le tabelle di cui al D.M. 09.04.2008.
Presupposto logico di tale concatenazione è dunque l'assolvimento dell'onere della prova da parte del ricorrente.
Ne consegue che questi avrebbe dovuto allegare, e provare, l'espletamento di determinate mansioni da cui evincere la sopravvenienza di malattie professionali. La parte ha percorso tale criterio logico solo sommariamente.
Ed invero, questi allega e sostiene che svolge attività di panetterie da circa 13 anni.
Tuttavia, va rilevato che, per quanto di maggiore pregnanza, dall'esame dell'estratto contributivo si apprende che per 7 di essi la contribuzione non si riferisce ai dodici mesi, limitandosi ad un periodo lavorativo sempre inferiore, e che dunque l'attività reclamata è stata eseguita con costanza per appena sei anni (cfr. doc. parte ricorrente).
Di fronte a tale assorbente considerazione consegue che la denuncia delle patologie indicate appare generica e, in ultimo, infondata. Inoltre, dall'esame di tale documentazione non risultano evidenze che indichino l'origine professionale di patologie diverse da quelle oggetto di riconoscimento amministrativo, né elementi tali da ipotizzare una possibile modifica della percentuale di invalidità del 5% già oggetto di riconoscimento da parte dell'Istituto.
Pag. 4 a 6 Di talchè, ed in assenza di ulteriori riscontri, la documentazione in atti appare certamente incapace di assurgere a prova fondante le pretese attoree.
In tal senso, la parte ricorrente non ha neppure formulato istanze istruttorie, quali, ad esempio, la prova per testimoni, da cui evincere quantomeno l'intensità del lavoro svolto per i periodi, invero limitati, in cui esso è stato svolto.
Il ricorrente ha dunque omesso di allegare e specificare l'esposizione al rischio, né ha esposto, offrendo di fornire adeguata prova, le condizioni di lavoro asseritamente determinanti l'insorgenza delle patologie. Con maggiore precisione, non ha allegato di essere stato sottoposto ad orari defatiganti o a turni particolari o ancora a sovraccarico di lavoro, circostanze peraltro tutte smentite dal predetto estratto contributivo.
Pertanto, a fronte del necessario assolvimento dell'onere della prova, ha solo genericamente indicato la propria attività lavorativa di panettiere, limitandosi ad elencare genericamente le mansioni svolte.
Rispetto a tali criteri non può sopperire l'espletamento della invocata CTU, la quale ha la finalità di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze. Il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi, legittimante negato dal giudice qualora la stessa tenga, con esso, a supplire alla lacuna delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati, e non può dunque farvisi ricorso per supplire all'inosservanza dell'onere probatorio gravante sulla parte (cfr. ex multis: Cass. Civ. sez. II, ord. 17.4.2019 n. 10747; Cass. Civ., sez. VI, 07.06.2019 n. 15521).
Va infatti escluso che le carenze probatorie possano essere sanate con una consulenza medico-legale.
La perizia infatti, lungi dall'essere un mezzo istruttorio, ha la funzione di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti al processo per mezzo delle produzioni documentali o dell'attività istruttoria svolta sulla base delle allegazioni delle parti, e non può in alcun modo essere mezzo attraverso il quale esonerare la parte interessata dall'onere della prova: “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di
Pag. 5 a 6 indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provate” (Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza 8 febbraio 2011, n.3130; Cass.Civ. Sez. Lav., 5 luglio 2007, n. 15219; Cass. Civ.
Sez. III, 14 febbraio 2006 n. 3191; Cass. Civ. Sez. II 11 gennaio 2006 n.212; Cass. Civ. Sez.
Lav., Sez. III 6 aprile 2005; Cass. Civ. Sez. V, 6 giugno 2003 n.9060).
Per tutte le ragioni sopra esposte, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Attesa la valida dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.- rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
2.- nulla per le spese.
Locri, 27 dicembre 2025
Il Giudice
AT La LE
Pag. 6 a 6