Ordinanza cautelare 18 luglio 2018
Sentenza 27 dicembre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 27/12/2022, n. 2042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2042 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/12/2022
N. 02042/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00772/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 772 del 2018, proposto da
AL ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Eleonora Gaetani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Corigliano d'Otranto, in persona del Sindaco rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Aventaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 3536, emessa dal Comune di Corigliano D'Otranto - “Ufficio Urbanistica - Gestione del P.U.G. - S.U.A.P., Commercio e Patrimonio” in data 16 aprile 2018, avente ad oggetto “Determina n. 377 del 16/04/2018 di provvedimento di decadenza/revoca dell'autorizzazione di attività di noleggio con conducente n. 1/2014”;
- della suddetta determinazione dirigenziale del Comune di Corigliano d'Otranto n. 337 del 16 aprile 2018, avente ad oggetto “Provvedimento di decadenza/revoca licenza NCC n. 1/2014 intestata a ON AL”;
- del Regolamento per il servizio di noleggio veicoli con conducente, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Corigliano d'Otranto n. 7/2014 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 15/2016, all’art. 11. (“La rimessa deve essere situata, esclusivamente, nel territorio del comune. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse”) e all’art. 39, comma 3, comma 1 e 3 (“Il dirigente del Settore Sviluppo Locale o suo delegato dispone la revoca dell'autorizzazione (…) dopo due accertamenti di violazioni amministrative qualora sia accertato che l'attività non venga svolta con rientro abituale nelle sede della rimessa sita in questo comune”);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Corigliano d'Otranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 novembre 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.E’ impugnato il provvedimento n. 377 del 16.4.2018 con il quale il Comune di Corigliano d’Otranto ha revocato l’autorizzazione n. 1 dell’11.9.2014 all’esercizio di noleggio da rimessa per l’autovettura Daimler Chrysler Viano targata CL331MS, unitamente a tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, con particolare riferimento al regolamento comunale in materia di noleggio con conducente.
1.1.A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
-ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
-VIOLAZIONE ARTT 3 E 8 L. N. 21/1992.
- ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN FATTO. CARENZA ISTRUTTORIA.
- VIOLAZIONE ART. 11, L. N. 21/1990.
1.2.Il 13 luglio 2018 si è costituito in giudizio il Comune di Corigliano d’Otranto eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Con ordinanza collegiale n.377/2018, pronunciata in esito all’udienza in camera di consiglio del 17 luglio 2018, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
Successivamente le parti hanno ulteriormente ribadito e illustrato le rispettive posizioni.
All’udienza di smaltimento del 24 novembre 2022 svolta mediante collegamento da remoto in videoconferenza tramite applicativo Microsoft Teams la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto.
2.1. Ritiene, invero, il Tribunale di confermare integralmente il contenuto della citata ordinanza cautelare (il cui contenuto viene in questa sede integralmente riprodotto) con la quale si rilevava l’infondatezza del gravame in quanto “(a prescindere da ogni valutazione in ordine alle eccezioni di inammissibilità formulate dal Comune resistente, da un lato, per la ritenuta acquiescenza - in particolare, in considerazione del chiesto, ed ottenuto, passaggio del nulla osta dell’utilizzo dell’autovettura ad uso privato - e, dall’altro, per la segnalata omessa tempestiva impugnazione del Regolamento Comunale): appare dirimente (per le ragioni espresse con le pronunce, tuttora condivisibili, rese in subiecta materia dal Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 8 novembre 2017, n. 5150, 5154 e 5155 - cfr. anche, in termini, le sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 23 giugno 2016, n. 2806 e della Cassazione Civile, Sezione Seconda, 19 maggio 2017, n. 12679) l’attuale operatività della disciplina (immediatamente precettiva e direttamente conformatrice/regolatrice dell’attività di noleggio con conducente, in quanto tale non necessitante di disposizioni attuative) dettata dagli artt. 3 e 11 della Legge nazionale 15 gennaio 1992, n. 21 (“Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”) e successive modifiche e integrazioni; sembra, quindi, legittimo (e doveroso, sicchè, comunque, ex art. 21 octies, comma 2 della Legge n. 241/1990, non appare condivisibile neppure la censura inerente alla mancata puntuale confutazione delle osservazioni presentate dal ricorrente) il provvedimento impugnato, con particolare riferimento all’obbligo (che sembra violato dal ricorrente, come risultante dai puntuali e reiterati accertamenti della Polizia Municipale) di utilizzare - effettivamente ed esclusivamente -la rimessa ubicata nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente (indicata nell’autorizzazione medesima);obbligo coessenziale alla natura stessa dell’attività da espletare, atteso che il servizio di cui trattasi deve necessariamente rivestire (art. 1 della citata Legge nazionale n. 21/1992) funzione integrativa e complementare rispetto ai trasporti pubblici di linea e che l’ambito territoriale ottimale individuato dalla legge (art. 4, comma 2 della medesima Legge) è quello degli Enti locali, proprio al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, pur essendo consentito lo svolgimento del servizio anche in territorio esterno al Comune che ha proceduto al rilascio dell’autorizzazione; non sembra ravvisabile il dedotto difetto di motivazione, in ragione del rinvio per relationem di cui al gravato provvedimento ”.
2.2. A tanto vi solo da aggiungere quanto segue.
In particolare, assumono valore dirimente le ragioni poste alla base del provvedimento impugnato (“ VISTA la nota prot. 10975/H-2/P-M. del'7.12.2015 con la quale la Polizia Municipale del Comune, all'esito della verifica dei requisiti dei titolari per il servizio di noleggio, ha accertato che nella rimessa di via Atene n. 64, peraltro sempre chiusa, non è presente nessun elemento che riconduca all'attività in essere; VISTA la nota prot. 10276 de125.10.2017 con la quale la Polizia Municipale di questo Comune, all'esito della verifica dei requisiti dei titolari per il servizio di noleggio, ha accertato che il Sig. AL ON non ha la effettiva disponibilità del box auto sito in Via Atene di questo Comune, né si hanno elementi tali da consentire la conoscenza di alta allocazione per lo svolgimento dell'attività che non esercita presso il Comune di Corigliano. RILEVATO che, la Polizia Municipale del Comune di Corigliano d'Otranto ha effettuato plurimi controlli presso la rimessa mai rinvenendo il veicolo oggetto del noleggio e/o il titolare della licenz4 in particolare sono stati effettuati, tra gli altri, i seguenti accessi: 5.12.2017 dalle ore 9,00 alle ore 10,00, 6.122017 dalle ore 16,30 alle ore 17,30, 8.12.201'7 dalle ore 8,00 alle ore 9,00, 12.12.207'7 dalle orc 8,00 alle ore 9,00, 15.12.2017 dalle ore 8,00 alle ore 9,00, 22.12-2017 dalle ore 8,00 alle ore 9,00, 23.12.2017 dalle ore 8,00 alle ore 9,00, 29.12.207'7 dalle ore 8,00 alle ore 9,00, 30.12.2017 dalle ore 8,00 alle ore 9,00; CONSIDERATO, come da accertamenti agli atti, che il Sig. AL ON non risulta nella effettiva disponibilità di idonea rimessa per lo stazionamento delle autovetture”) all’obbligo (che sembra violato dal ricorrente, come risultante dai puntuali e reiterati accertamenti della Polizia Municipale) di utilizzare - effettivamente ed esclusivamente -la rimessa ubicata nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente (indicata nell’autorizzazione medesima )”.
2.3. Osserva il Tribunale che l’assenza di una reale rimessa (concretamente utilizzata) nel territorio di Corigliano d’Otranto e la mancanza di un effettivo esercizio dell’attività nel medesimo territorio (come risulta dagli accertamenti in loco citati) configura la rilevata violazione dell'art. 8. comma 3. della L. n. 21 15.1.1992, a tenore del quale " per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situato nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione ", oltre che dell'art. 1, comma 3, del Regolamento per il servizio di noleggio veicoli conducente del Comune di Corigliano d'Otranto "lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all’interno delle rimesse" .
Di recente, la Corte Costituzionale con sentenza del 26/03/2020, n. 56 ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale, sottolineando, per quanto qui rileva, che "il legislatore statale, nell'esercizio della sua discrezionalità, ha così individuato nel territorio provinciale la dimensione organizzativa ottimale del servizio di NCC, tenendo conto della sua vocazione locale che giustifica la correlata introduzione di limiti al libero esercizio dell'attività di trasporto. Tale servizio - pur potendo essere svolto senza vincoli territoriali di prelevamento e di arrivo a destinazione dell'utente (art. 11, comma 4, terzo periodo, della legge n. 21 del 1992, come sostituito dall'art. 10-bis, comma 1, lettera e) - mira infatti a soddisfare, in via complementare e integrativa (art. 1, comma 1, della legge n. 21 del 1992), le esigenze di trasporto delle singole comunità, alla cui tutela è preposto il comune che rilascia l'autorizzazione”.
In questa prospettiva, come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza 23 giugno 2016, n. 2807), con riferimento alla dedotta illegittimità dei limiti e degli obblighi territoriali di cui agli artt. 3, 8 e 11 della L. 21/1992 per contrasto con il prevalente diritto dell’Unione europea in materia di buon funzionamento del mercato e di libera circolazione dei servizi, gli stessi costituiscono invece un limite intrinseco alla stessa natura del servizio, che peraltro il legislatore del 2018 ha temperato consentendo la localizzazione sul territorio provinciale di più rimesse e superando con ciò il vincolo di ubicazione di un'unica rimessa in ambito esclusivamente comunale, in precedenza dettato dall'art. 29, comma 1-quater, del d-l. n. 207 del 2008".
Ne consegue che la lettera e) del comma 1 dell’art. 10-bis, nel sostituire il comma 4 dell’art. 11 della legge n. 21 del 1992, già sostituito dall’art. 29, comma 1-quater, del d.l. n. 207 del 2008, continua a stabilire (in linea con il disposto dell’art. 3, comma 1) che «le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici» (primo periodo).
Alla luce delle disposizioni citate si può, dunque, affermare che "l'attività di N.C.C. non è un'attività liberalizzata, ma soggetta ad autorizzazione (come, in generale, l'attività di servizio di trasporto pubblico non di linea, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 31 maggio 2017, n. 2626), per la necessità, propria di ogni caso di definizione legislativa dei soggetti abilitati a offrire talune tipologie di servizi, di configurazione di un determinato settore di attività economica" (così Consiglio di Stato, V, n. 5481/2020).
2.4. Nella presente controversia, il ricorrente non ha affatto dimostrato la titolarità di una rimessa attiva ed operante per l’espletamento del servizio e, del resto, il contratto di locazione depositato dallo stesso depositato risulta scaduto e, comunque, gli accertamenti eseguiti dalla P.M. hanno rilevato, mediante atti fidefacenti, che lo stesso non è mai stato nella disponibilità del ricorrente.
Non risulta, pertanto, neppure dimostrato l’assunto secondo il quale l’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente sarebbe avvenuto nella rimessa indicata.
3.In conclusione, i provvedimenti impugnati resistono alle censure rassegnate nel ricorso il quale deve, conseguentemente, essere respinto.
Sussistono nondimeno giustificati motivi (fra cui la peculiarità della controversia) per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO