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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 31/03/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2330/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Terni, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2330 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(codice fiscale n. ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 nel presente procedimento dagli avv.ti CLAUDIO BARTOLUCCI e LA BELLA FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrice
E
(C.F. ), titolare della Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, con sede in Terni, Via Bazzani n. 3, (P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv.
[...] P.IVA_1
GIOCONDI ARNALDO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuto
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni delle parti: Le parti hanno rassegnato le conclusioni come da memorie conclusionali ex art. 189 cpc, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I)Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
l' , in personale del titolare omonimo, proponendo opposizione Controparte_2
all'atto di precetto notificato con cui le veniva intimato, quale condomina morosa, il pagamento della complessiva somma di € 1.385,99, in relazione al Decreto ingiuntivo n. 1668/2023 esecutivo emesso dal Giudice di Pace di Terni nel procedimento rubricato al RGN 2093/2023 nei confronti del
, domandando la declaratoria di nullità/inefficacia parziale del Controparte_3
precetto, ovvero l'inefficacia parziale del titolo esecutivo.
A fondamento della domanda assumeva: che il signor ha ottenuto un decreto ingiuntivo CP_2
esecutivo nei confronti del;
che con atto l'atto di precetto Controparte_3
notificato ha intimato il pagamento di una somma che comprende una parte della sorte portata CP_2
1 nel decreto ingiuntivo ottenuto verso il condominio e la totalità delle spese legali ed accessorie liquidate nel provvedimento monitorio;
che tale intimazione si fonda sulla comunicazione inoltrata dall'amministrazione condominiale ex art. 63, comma 1 disposizioni attuative cc, dalla quale emerge la morosità della opponente;
che il precetto è stato notificato in violazione dell'art. 475 cpc in quanto è
stata notificata la copia del titolo, con attestazione di conformità della stessa alla copia autentica del titolo esecutivo rilasciata dalla cancelleria;
che il precetto viola l'art. 480 cpc in quanto l'intimazione è
rivolta alla SI ai sensi dell'art. 63 comma 1 disp. att. cc, ovvero in virtù di Parte_1
una asserita comunicazione della morosità inviata al creditore procedente da parte dell'amministrazione condominiale, mentre nell'atto di precetto i condòmini individuati dall'amministrazione condominiale come morosi sarebbero altri, ossia i signori e Parte_2
; che l'errata indicazione del debitore esecutato comporta la nullità dell'atto opposto non Parte_3
permettendo alla intimata una adeguata difesa nel merito della pretesa creditoria avanzata;
che è errato il conteggio posto a fondamento del precetto sia con riferimento alla sorte che alle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo, impropriamente richieste per l'intero e non pro quota.
Si costituiva in giudizio , titolare della omonima impresa individuale, eccependo, in Controparte_2
via principale, l'incompetenza per valore del Tribunale adito per essere competente il Giudice di Pace
e domandando il rigetto nel merito della opposizione.
A fondamento della difese esponeva: che l'attestazione di conformità avvenuta ad “ogni altro effetto di legge” è regolare;
che non è errata l'attestazione di conformità di una copia alla copia autentica di un atto giudiziario;
che la mancata spedizione del titolo in forma esecutiva non determina l'inammissibilità del precetto laddove la lamentela in ordine alla irregolarità formale del titolo non sia supportata dalla indicazione del concreto pregiudizio al diritto di difesa dell'intimato; che l'indicazione del nome di altri condomini morosi solo nel corpo dell'atto di precetto è frutto di un mero errore materiale, che non inficia la validità della intimazione, eseguita sulla base della dichiarazione dell'amministratore del resa al difensore dell'intimante; che l'intimazione CP_3
viene eseguita in relazione all'importo della morosità indicato dall'amministratore con riferimento alla condomina opponente;
che il conteggio è corretto sia con riferimento alla sorte che alle spese posto
2 che nel precetto è stato specificato “salva la rideterminazione delle spese del d.i. e delle spese di
registrazione in dipendenza dei pagamenti ricevuti”.
Le parti depositavano le memorie istruttorie previste dal rito e all'esito la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 189 cpc di cui le parti si avvalevano per lo scambio degli scritti conclusionali.
Parte opposta nei suddetti scritti difensivi rinunciava alla eccezione di incompetenza per valore del
Tribunale adito.
II)a)Preliminarmente e indipendentemente dalla rinuncia alla eccezione di parte deve essere affermata la competenza del Tribunale a decidere la odierna controversia in quanto gli opponenti hanno cumulato due domande, una di opposizione alla esecuzione ex art. 615, comma 1 cpc, che appartiene per valore alla competenza del Giudice di Pace di Terni, e una opposizione ex art. 617, comma 1 cpc che appartiene alla competenza per materia del Tribunale di Terni.
Il cumulo delle domande in un unico processo fonda la competenza dell'odierno Tribunale, nel cui circondario si trova il Giudice di pace che sarebbe competente per valore, in ragione della connessione soggettiva tra le domande, elemento che consente di affermare per vis attractiva la competenza del
Tribunale adito, competente per materia con riferimento ad una di esse, a conoscere anche la domanda che, per valore, sarebbe devoluta alla cognizione del Giudice di Pace (Cass.sez. 6 -
3, Ordinanza n. 1722 del 23/01/2017;sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22782 del 06/11/2015).
b)Con il primo motivo di opposizione ai sensi dell'art. 617 cpc gli attori lamentano che il creditore procedente ha notificato unitamente al precetto una copia del titolo esecutivo con attestazione di conformità alla copia conforme all'originale del decreto ingiuntivo rilasciata dalla Cancelleria, in violazione dell'art. 475 cpc, che impone al creditore, prima di intraprendere l'esecuzione forzata, di notificare il titolo “in copia attestata conforme all'originale”, unitamente al precetto.
Il Tribunale ritiene che quella lamentata sia una mera irregolarità nella notifica del titolo, che non ha impedito alla stessa di raggiungere il suo scopo, ossia far conoscere alla intimata che un terzo vanta un credito verso il , cristallizzato in un decreto ingiuntivo esecutivo, astrattamente azionabile CP_3
pro quota nei confronti dei singoli condomini, peraltro in totale assenza di contestazioni in ordine alla effettiva conformità della copia all'originale del titolo.
3 In ogni caso, anche a voler ritenere che vi sia un vizio formale occorre richiamare costante giurisprudenza di legittimità secondo cui è inammissibile una censura con cui si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito;
infatti, la facoltà di denunciare vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (per tutte, ove riferimenti: Cass. ord. 29/05/2023, n. 15045; Cass. Sez. U. 09/08/2018, n.
20685, soprattutto punti 26 e 27 delle ragioni della decisione): così, di norma, esigendosi dalla parte,
che denunci il vizio da violazione di regole processuali, il rispetto dell'onere di allegare anche il pregiudizio che gliene sia in concreto derivato al suo diritto di difesa, a pena di inammissibilità della censura (Cass. 27424/2023 in motivazione e conformi)
Parte opponente non ha assolto l'onere di specificare il pregiudizio che sarebbe derivato al suo diritto di difesa, in totale assenza di allegazione di difformità tra la copia notificata e l'originale, con la conseguenza che la censura deve ritenersi inammissibile.
c)Parte opponente assume che il precetto viola l'art. 480 cpc che prevede a pena di nullità
l'indicazione delle parti, mentre nel caso di specie vi è una discrasia tra quanto indicato nella parte narrativa che riporta il nominativo di altri condomini e l'intimazione che invece è effettivamente rivolta alla SI . Parte_1
Parte opposta ha ammesso che si è trattato di un mero errore materiale e che l'importo di cui alla intimazione ed i millesimi riferiti alla SI derivano dalla dichiarazione relativa ai condomini morosi resa dall'amministratore del prima della notifica del precetto, prodotta nel CP_3
giudizio di opposizione (all. 2 e 3 alla comparsa).
Il Tribunale ritiene che l'intimata sia stata sufficientemente indicata nel precetto, nel quale si fa espresso riferimento al decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore procedente nei confronti del
Condominio di cui fa parte la intimata qualificata nel precetto come morosa sulla base della dichiarazione dell'amministratore del Condominio: non rilevano quindi i nomi errati riportati nella parte narrativa dell'atto, perché il precetto notificato unitamente al titolo ha consentito alla intimata di
4 conoscere le ragioni della intimazione, non sussistendo alcuna effettiva incertezza nella indicazione della parte debitrice ed in assenza di un effettivo pregiudizio al diritto di difesa allegato in modo del tutto generico.
Il Tribunale ritiene che non possa essere dichiarata la nullità del precetto in quanto l'atto ha raggiunto il suo scopo.
Con la proposizione della opposizione parte opponente da un lato non ha chiarito il pregiudizio patito per effetto dell'errore contenuto nella narrativa del precetto e soprattutto non ha contestato la qualità di condomina, la morosità e i millesimi riportati nel precetto, che il creditore procedente ha tratto dalla comunicazione dell'amministratore del condominio.
Il Tribunale, in linea con la prevalente giurisprudenza, ritiene che la mancanza o l'incertezza dei requisiti formali non comporta automaticamente l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui chiede conto e quale il titolo che lo sorregge tutti elementi perfettamente chiari alla intimata, alla luce delle stesse difese svolte nella opposizione,
non pregiudicate dall'errore materiale contenuto nella sola parte narrativa dell'atto di precetto (arg. ex
Cass. ez. 3 - , Sentenza n. 1928 del 28/01/2020).
La finalità del precetto, infatti, è quella di invitare il debitore ad adempiere e di renderlo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno, l'opposizione di merito,
proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito, costituisce prova evidente che la suddetta finalità è stata raggiunta, con la conseguenza che, in tale ipotesi, la nullità per vizi meramente formali deve ritenersi sanata per l'avvenuto raggiungimento dello scopo (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 15378 del 06/07/2006 ).
d)Parte opponente ai sensi dell'art. 615, comma 1 cpc ha contestato il diritto del di procedere CP_2
in via esecutiva per la somma eccedente la quota di competenza in quanto l'opponente è titolare di
169,47 millesimi di proprietà condominiale (all. 2 alla opposizione) e la quota parte della sorte liquidata nel decreto ingiuntivo emesso nei confronti del Condominio che avrebbe dovuto esserle imputata avrebbe dovuto essere pari al minor importo di € 429,76 e non invece € 620,00, come riportato nell'atto di precetto, mentre per le spese processuali la quota parte delle spese legali ed
5 accessorie liquidate nel decreto ingiuntivo imputabile alla intimante sarebbe pari ad € 101,42, con la conseguenza che il corretto importo dell'atto di precetto imputabile alla opponente sarebbe pari, in ipotesi, alla minor somma di € 711,53 (al lordo delle spese accessorie, del compenso per l'atto di precetto e dell'i.v.a.) e non la somma precettata di € 1.385,99.
Il motivo è parzialmente fondato nei termini che di seguito si esporranno.
Occorre premettere in fatto che in base alla dichiarazione dell'amministratore del resa ai CP_3
sensi dell'art. 63 bis disp. att. cpc al mese di ottobre 2023 la morosità della SI ammontava ad euro 620,00 (all. 2 fascicolo di parte opposta) e l'intimata, che vi era onerata, non ha contestato la morosità e non l'ha riferita a debiti maturati dal nei confronti di altri creditori, con la CP_3
conseguenza che deve ritenersi fondata l'intimazione per l'intero importo indicato nel precetto riferito alla sorte.
Sul tema è utile richiamare la giurisprudenza di legittimità che dopo aver delineato la nozione di
“condomino moroso” di cui all'art. 63 disp. att. c.p.c., espressione che indica i condòmini che non hanno versato all'amministratore del condominio la loro quota della provvista necessaria al pagamento del terzo creditore e che non abbiano neanche estinto autonomamente la propria quota dell'obbligazione condominiale, pagando direttamente a quest'ultimo, afferma che “….l'onere di
preventiva escussione dei condòmini “morosi” di cui all'art. 63 disp. att. c.c. non può che riguardare
l'intero importo della loro “morosità”, nel senso fin qui chiarito. È, pertanto, infondata la censura in
diritto posta con il motivo di ricorso in esame dalle ricorrenti, secondo le quali la loro responsabilità,
in virtù della natura parziaria delle obbligazioni condominiali, dovrebbe intendersi limitata alla
rispettiva quota millesimale di partecipazione al condominio, in relazione al solo importo residuo
dell'obbligazione originaria, consacrato nel titolo esecutivo azionato.” (Cass. sent. n. 34220/2023).
Il Tribunale ritiene che le spese processuali liquidate nel titolo esecutivo non possano essere addebitate integralmente alla intimata, come operato nel precetto, a nulla rilevando la frase contenuta nello stesso in ordine alla rideterminazione del credito all'esito dell'incameramento di quanto dovuto, atteso che alla luce dei conteggi riportati nel precetto è certo che il creditore procedente abbia agito per l'intero debito a fronte di una obbligazione parziaria che invece si ripartisce tra i condomini in base alle quote
6 millesimali: l'importo dovuto è dunque pari ad euro 101,42 invece della maggior somma indicata nel precetto opposto.
Il Tribunale ritiene corrette le spese dell'atto di precetto, non contestate dalla opponente nei conteggi dalla stessa eseguiti nella seconda memoria istruttoria, che ammontano ad euro 180,17 (ossia le spese di precetto pari ad euro 142,00, oltre iva al 22% e cap al 4%).
Alla luce delle argomentazioni che precedono si ritiene che la opposta abbia diritto di agire in via esecutiva nei confronti di parte opponente per la somma di euro 901,59, oltre interessi dal dovuto al saldo.
In ragione del parziale accoglimento della opposizione sussistono fondati motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1)dichiara inammissibili e infondati i motivi di opposizione ex art. 617, comma 1 cpc;
2)in parziale accoglimento del motivo di opposizione ex art. 615, comma 1 cpc, accerta che la parte opposta ha il diritto di agire in via esecutiva nei confronti degli opponenti limitamente alla somma di euro 901,59, oltre interessi dal dovuto al saldo;
3)Spese compensate.
Terni, 30/03/2025
Il giudice
(dott.ssa Dorita Fratini)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Terni, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2330 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(codice fiscale n. ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 nel presente procedimento dagli avv.ti CLAUDIO BARTOLUCCI e LA BELLA FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrice
E
(C.F. ), titolare della Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, con sede in Terni, Via Bazzani n. 3, (P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv.
[...] P.IVA_1
GIOCONDI ARNALDO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuto
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni delle parti: Le parti hanno rassegnato le conclusioni come da memorie conclusionali ex art. 189 cpc, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I)Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
l' , in personale del titolare omonimo, proponendo opposizione Controparte_2
all'atto di precetto notificato con cui le veniva intimato, quale condomina morosa, il pagamento della complessiva somma di € 1.385,99, in relazione al Decreto ingiuntivo n. 1668/2023 esecutivo emesso dal Giudice di Pace di Terni nel procedimento rubricato al RGN 2093/2023 nei confronti del
, domandando la declaratoria di nullità/inefficacia parziale del Controparte_3
precetto, ovvero l'inefficacia parziale del titolo esecutivo.
A fondamento della domanda assumeva: che il signor ha ottenuto un decreto ingiuntivo CP_2
esecutivo nei confronti del;
che con atto l'atto di precetto Controparte_3
notificato ha intimato il pagamento di una somma che comprende una parte della sorte portata CP_2
1 nel decreto ingiuntivo ottenuto verso il condominio e la totalità delle spese legali ed accessorie liquidate nel provvedimento monitorio;
che tale intimazione si fonda sulla comunicazione inoltrata dall'amministrazione condominiale ex art. 63, comma 1 disposizioni attuative cc, dalla quale emerge la morosità della opponente;
che il precetto è stato notificato in violazione dell'art. 475 cpc in quanto è
stata notificata la copia del titolo, con attestazione di conformità della stessa alla copia autentica del titolo esecutivo rilasciata dalla cancelleria;
che il precetto viola l'art. 480 cpc in quanto l'intimazione è
rivolta alla SI ai sensi dell'art. 63 comma 1 disp. att. cc, ovvero in virtù di Parte_1
una asserita comunicazione della morosità inviata al creditore procedente da parte dell'amministrazione condominiale, mentre nell'atto di precetto i condòmini individuati dall'amministrazione condominiale come morosi sarebbero altri, ossia i signori e Parte_2
; che l'errata indicazione del debitore esecutato comporta la nullità dell'atto opposto non Parte_3
permettendo alla intimata una adeguata difesa nel merito della pretesa creditoria avanzata;
che è errato il conteggio posto a fondamento del precetto sia con riferimento alla sorte che alle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo, impropriamente richieste per l'intero e non pro quota.
Si costituiva in giudizio , titolare della omonima impresa individuale, eccependo, in Controparte_2
via principale, l'incompetenza per valore del Tribunale adito per essere competente il Giudice di Pace
e domandando il rigetto nel merito della opposizione.
A fondamento della difese esponeva: che l'attestazione di conformità avvenuta ad “ogni altro effetto di legge” è regolare;
che non è errata l'attestazione di conformità di una copia alla copia autentica di un atto giudiziario;
che la mancata spedizione del titolo in forma esecutiva non determina l'inammissibilità del precetto laddove la lamentela in ordine alla irregolarità formale del titolo non sia supportata dalla indicazione del concreto pregiudizio al diritto di difesa dell'intimato; che l'indicazione del nome di altri condomini morosi solo nel corpo dell'atto di precetto è frutto di un mero errore materiale, che non inficia la validità della intimazione, eseguita sulla base della dichiarazione dell'amministratore del resa al difensore dell'intimante; che l'intimazione CP_3
viene eseguita in relazione all'importo della morosità indicato dall'amministratore con riferimento alla condomina opponente;
che il conteggio è corretto sia con riferimento alla sorte che alle spese posto
2 che nel precetto è stato specificato “salva la rideterminazione delle spese del d.i. e delle spese di
registrazione in dipendenza dei pagamenti ricevuti”.
Le parti depositavano le memorie istruttorie previste dal rito e all'esito la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 189 cpc di cui le parti si avvalevano per lo scambio degli scritti conclusionali.
Parte opposta nei suddetti scritti difensivi rinunciava alla eccezione di incompetenza per valore del
Tribunale adito.
II)a)Preliminarmente e indipendentemente dalla rinuncia alla eccezione di parte deve essere affermata la competenza del Tribunale a decidere la odierna controversia in quanto gli opponenti hanno cumulato due domande, una di opposizione alla esecuzione ex art. 615, comma 1 cpc, che appartiene per valore alla competenza del Giudice di Pace di Terni, e una opposizione ex art. 617, comma 1 cpc che appartiene alla competenza per materia del Tribunale di Terni.
Il cumulo delle domande in un unico processo fonda la competenza dell'odierno Tribunale, nel cui circondario si trova il Giudice di pace che sarebbe competente per valore, in ragione della connessione soggettiva tra le domande, elemento che consente di affermare per vis attractiva la competenza del
Tribunale adito, competente per materia con riferimento ad una di esse, a conoscere anche la domanda che, per valore, sarebbe devoluta alla cognizione del Giudice di Pace (Cass.sez. 6 -
3, Ordinanza n. 1722 del 23/01/2017;sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22782 del 06/11/2015).
b)Con il primo motivo di opposizione ai sensi dell'art. 617 cpc gli attori lamentano che il creditore procedente ha notificato unitamente al precetto una copia del titolo esecutivo con attestazione di conformità alla copia conforme all'originale del decreto ingiuntivo rilasciata dalla Cancelleria, in violazione dell'art. 475 cpc, che impone al creditore, prima di intraprendere l'esecuzione forzata, di notificare il titolo “in copia attestata conforme all'originale”, unitamente al precetto.
Il Tribunale ritiene che quella lamentata sia una mera irregolarità nella notifica del titolo, che non ha impedito alla stessa di raggiungere il suo scopo, ossia far conoscere alla intimata che un terzo vanta un credito verso il , cristallizzato in un decreto ingiuntivo esecutivo, astrattamente azionabile CP_3
pro quota nei confronti dei singoli condomini, peraltro in totale assenza di contestazioni in ordine alla effettiva conformità della copia all'originale del titolo.
3 In ogni caso, anche a voler ritenere che vi sia un vizio formale occorre richiamare costante giurisprudenza di legittimità secondo cui è inammissibile una censura con cui si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito;
infatti, la facoltà di denunciare vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (per tutte, ove riferimenti: Cass. ord. 29/05/2023, n. 15045; Cass. Sez. U. 09/08/2018, n.
20685, soprattutto punti 26 e 27 delle ragioni della decisione): così, di norma, esigendosi dalla parte,
che denunci il vizio da violazione di regole processuali, il rispetto dell'onere di allegare anche il pregiudizio che gliene sia in concreto derivato al suo diritto di difesa, a pena di inammissibilità della censura (Cass. 27424/2023 in motivazione e conformi)
Parte opponente non ha assolto l'onere di specificare il pregiudizio che sarebbe derivato al suo diritto di difesa, in totale assenza di allegazione di difformità tra la copia notificata e l'originale, con la conseguenza che la censura deve ritenersi inammissibile.
c)Parte opponente assume che il precetto viola l'art. 480 cpc che prevede a pena di nullità
l'indicazione delle parti, mentre nel caso di specie vi è una discrasia tra quanto indicato nella parte narrativa che riporta il nominativo di altri condomini e l'intimazione che invece è effettivamente rivolta alla SI . Parte_1
Parte opposta ha ammesso che si è trattato di un mero errore materiale e che l'importo di cui alla intimazione ed i millesimi riferiti alla SI derivano dalla dichiarazione relativa ai condomini morosi resa dall'amministratore del prima della notifica del precetto, prodotta nel CP_3
giudizio di opposizione (all. 2 e 3 alla comparsa).
Il Tribunale ritiene che l'intimata sia stata sufficientemente indicata nel precetto, nel quale si fa espresso riferimento al decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore procedente nei confronti del
Condominio di cui fa parte la intimata qualificata nel precetto come morosa sulla base della dichiarazione dell'amministratore del Condominio: non rilevano quindi i nomi errati riportati nella parte narrativa dell'atto, perché il precetto notificato unitamente al titolo ha consentito alla intimata di
4 conoscere le ragioni della intimazione, non sussistendo alcuna effettiva incertezza nella indicazione della parte debitrice ed in assenza di un effettivo pregiudizio al diritto di difesa allegato in modo del tutto generico.
Il Tribunale ritiene che non possa essere dichiarata la nullità del precetto in quanto l'atto ha raggiunto il suo scopo.
Con la proposizione della opposizione parte opponente da un lato non ha chiarito il pregiudizio patito per effetto dell'errore contenuto nella narrativa del precetto e soprattutto non ha contestato la qualità di condomina, la morosità e i millesimi riportati nel precetto, che il creditore procedente ha tratto dalla comunicazione dell'amministratore del condominio.
Il Tribunale, in linea con la prevalente giurisprudenza, ritiene che la mancanza o l'incertezza dei requisiti formali non comporta automaticamente l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui chiede conto e quale il titolo che lo sorregge tutti elementi perfettamente chiari alla intimata, alla luce delle stesse difese svolte nella opposizione,
non pregiudicate dall'errore materiale contenuto nella sola parte narrativa dell'atto di precetto (arg. ex
Cass. ez. 3 - , Sentenza n. 1928 del 28/01/2020).
La finalità del precetto, infatti, è quella di invitare il debitore ad adempiere e di renderlo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno, l'opposizione di merito,
proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito, costituisce prova evidente che la suddetta finalità è stata raggiunta, con la conseguenza che, in tale ipotesi, la nullità per vizi meramente formali deve ritenersi sanata per l'avvenuto raggiungimento dello scopo (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 15378 del 06/07/2006 ).
d)Parte opponente ai sensi dell'art. 615, comma 1 cpc ha contestato il diritto del di procedere CP_2
in via esecutiva per la somma eccedente la quota di competenza in quanto l'opponente è titolare di
169,47 millesimi di proprietà condominiale (all. 2 alla opposizione) e la quota parte della sorte liquidata nel decreto ingiuntivo emesso nei confronti del Condominio che avrebbe dovuto esserle imputata avrebbe dovuto essere pari al minor importo di € 429,76 e non invece € 620,00, come riportato nell'atto di precetto, mentre per le spese processuali la quota parte delle spese legali ed
5 accessorie liquidate nel decreto ingiuntivo imputabile alla intimante sarebbe pari ad € 101,42, con la conseguenza che il corretto importo dell'atto di precetto imputabile alla opponente sarebbe pari, in ipotesi, alla minor somma di € 711,53 (al lordo delle spese accessorie, del compenso per l'atto di precetto e dell'i.v.a.) e non la somma precettata di € 1.385,99.
Il motivo è parzialmente fondato nei termini che di seguito si esporranno.
Occorre premettere in fatto che in base alla dichiarazione dell'amministratore del resa ai CP_3
sensi dell'art. 63 bis disp. att. cpc al mese di ottobre 2023 la morosità della SI ammontava ad euro 620,00 (all. 2 fascicolo di parte opposta) e l'intimata, che vi era onerata, non ha contestato la morosità e non l'ha riferita a debiti maturati dal nei confronti di altri creditori, con la CP_3
conseguenza che deve ritenersi fondata l'intimazione per l'intero importo indicato nel precetto riferito alla sorte.
Sul tema è utile richiamare la giurisprudenza di legittimità che dopo aver delineato la nozione di
“condomino moroso” di cui all'art. 63 disp. att. c.p.c., espressione che indica i condòmini che non hanno versato all'amministratore del condominio la loro quota della provvista necessaria al pagamento del terzo creditore e che non abbiano neanche estinto autonomamente la propria quota dell'obbligazione condominiale, pagando direttamente a quest'ultimo, afferma che “….l'onere di
preventiva escussione dei condòmini “morosi” di cui all'art. 63 disp. att. c.c. non può che riguardare
l'intero importo della loro “morosità”, nel senso fin qui chiarito. È, pertanto, infondata la censura in
diritto posta con il motivo di ricorso in esame dalle ricorrenti, secondo le quali la loro responsabilità,
in virtù della natura parziaria delle obbligazioni condominiali, dovrebbe intendersi limitata alla
rispettiva quota millesimale di partecipazione al condominio, in relazione al solo importo residuo
dell'obbligazione originaria, consacrato nel titolo esecutivo azionato.” (Cass. sent. n. 34220/2023).
Il Tribunale ritiene che le spese processuali liquidate nel titolo esecutivo non possano essere addebitate integralmente alla intimata, come operato nel precetto, a nulla rilevando la frase contenuta nello stesso in ordine alla rideterminazione del credito all'esito dell'incameramento di quanto dovuto, atteso che alla luce dei conteggi riportati nel precetto è certo che il creditore procedente abbia agito per l'intero debito a fronte di una obbligazione parziaria che invece si ripartisce tra i condomini in base alle quote
6 millesimali: l'importo dovuto è dunque pari ad euro 101,42 invece della maggior somma indicata nel precetto opposto.
Il Tribunale ritiene corrette le spese dell'atto di precetto, non contestate dalla opponente nei conteggi dalla stessa eseguiti nella seconda memoria istruttoria, che ammontano ad euro 180,17 (ossia le spese di precetto pari ad euro 142,00, oltre iva al 22% e cap al 4%).
Alla luce delle argomentazioni che precedono si ritiene che la opposta abbia diritto di agire in via esecutiva nei confronti di parte opponente per la somma di euro 901,59, oltre interessi dal dovuto al saldo.
In ragione del parziale accoglimento della opposizione sussistono fondati motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1)dichiara inammissibili e infondati i motivi di opposizione ex art. 617, comma 1 cpc;
2)in parziale accoglimento del motivo di opposizione ex art. 615, comma 1 cpc, accerta che la parte opposta ha il diritto di agire in via esecutiva nei confronti degli opponenti limitamente alla somma di euro 901,59, oltre interessi dal dovuto al saldo;
3)Spese compensate.
Terni, 30/03/2025
Il giudice
(dott.ssa Dorita Fratini)
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