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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 05/06/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2472 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 12/12/2023,
DA cf: ) nato a [...] il [...] rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall' avv. AROLDI SIMONETTA , elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. TRIO ERIKA elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
*
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE CON ISTANZA
CONGIUNTA IN ATTI :
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Cremona, in parziale modifica delle condizioni poste a fondamento della sentenza (sent. n. 253/2021- n. 308/2021 Div- n. Cronol. 2141) di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la signora e il sig. , così disporre: CP_1 Parte_1 a) in merito alla gestione dell'affido condiviso e ad integrazione di quanto già indicato al punto 4 della sentenza di divorzio, il Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli minori ogni Parte_1
martedì, compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi, indicativamente dalle ore 17,30 alle ore 19,30 ed inoltre per due weekend al mese dal sabato alle 14 alla domenica alle 19,30, stabilendo che le relative date verranno concordate di volta in volta direttamente dalle parti;
b) in merito al concorso nel mantenimento dei figli minori, a modifica di quanto indicato ai punti 5
e 6 della sentenza di divorzio, il Sig. provvederà a versare mensilmente alla Sig.ra Parte_1
, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora (già noto) CP_1 CP_1
entro il giorno 20 di ogni mese la somma di euro 500,00 (di cui euro 250,00 per ogni figlio), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al
Protocollo in uso presso il Tribunale di Cremona, con esclusione del rimborso delle spese per attività extrascolastiche e ludiche e della mensa scolastica (a prescindere dall'importo) da intendersi già comprese nel mantenimento ordinario come su specificato;
c) a modifica del punto 7 della sentenza di divorzio, la signora percepirà interamente CP_1
l'assegno unico per i figli, mentre le detrazioni fiscali per i figli a carico verranno fruite in maniera pari al 50% ciascuno;
d) parte ricorrente rinuncia alla domanda di ammonimento formulata nell'atto introduttivo;
e) spese di lite integralmente compensate tra le parti.”
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 12/12/2023, premesso di aver divorziato dalla moglie Parte_1
con sentenza n. 253/2021 - n. 308/2021 Div- n. Cronol. 2141, resa dal Tribunale di CP_1
Cremona in data 15/04/2021 (pubblicata il 24/05/2021), domandava la modifica delle condizioni ivi stabilite in punto di frequentazione dei figli minori (nato il [...]) e (nato il Per_1 Per_2
16.07.2014) con il genitore non collocatario, come meglio precisato in ricorso.
Con comparsa depositata il 12/02/2024, si costituiva in giudizio , formulando, in via CP_1
riconvenzionale, richiesta di modifica delle condizioni divorzili in punto di frequentazione paterna e mantenimento della prole.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., le parti, unitamente ai difensori, comparivano all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 28/03/2024 e, con l'ausilio del Giudice, raggiungevano un accordo temporaneo, in attesa dell'evoluzione della situazione fattuale.
All'udienza del 2/10/2024, sentite nuovamente le parti, dato atto della persistente conflittualità, il
Giudice assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti opportuni e ordinava alle parti l'integrazione della documentazione economica e reddituale.
Alla successiva udienza del 21/01/2025, la parte resistente formulava una proposta conciliativa e il
Giudice concedeva termine alla parte ricorrente per valutare l'adesione.
Con istanza congiunta del 9/03/2025, i difensori delle parti dichiaravano che le parti avevano raggiunto un accordo complessivo e, pertanto, chiedevano al Tribunale di revocare l'udienza già fissata e conseguentemente di fissare udienza di precisazione delle conclusioni congiunte con richiesta di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e rinuncia ai termini per il deposito degli scritti conclusionali.
In data 7/05/2025, il Giudice, dato atto del raggiungimento di un pieno accordo per la definizione del presente procedimento come da conclusioni congiunte sopra trascritte, rimetteva subito la decisione al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 23/05/2025.
*
La modifica delle condizioni di frequentazione con il genitore non collocatario
Osserva preliminarmente il Tribunale che il materiale agli atti consente a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio e in particolare in punto di esercizio della responsabilità genitoriale, a tutela del percorso di crescita della prole, non ritenendosi in alcun modo necessario l'ascolto dei minori, tenuto conto del pieno accordo tra le parti, secondo il dettato dell'art. 473 bis.4, ult. co. C.p.c..
Ciò posto, nel merito, giova premettere che, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, la sentenza di divorzio n. 253/2021 resa dal Tribunale di Cremona in data 15/04/2021 ha affidato i minori (nato il [...]) e (nato il [...]) a entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento degli stessi presso la madre e regolamentazione della frequentazione paterna.
Ebbene, il ricorrente, fin dagli atti introduttivi del presente giudizio, ha domandato la revisione delle condizioni ivi stabilite esponendo di aver cambiato occupazione lavorativa e, conseguentemente, orari, emergendo per lui l'esigenza , oltre che la possibilità, di vedere e tenere con sé più spesso i minori.
, da parte sua, ha fin da subito sottolineato e valorizzato le esigenze di stabilità dei CP_1
figli e, in particolare di affetto da disturbo dello spettro autistico. Per_1
Orbene, all'esito del giudizio, sentiti ampiamente i genitori, ritiene il Collegio che questo aspetto possa essere regolamentato secondo quanto concordato dalle parti, tenendo conto dell'età e delle caratteristiche dei minori, delle loro esigenze e della necessità di salvaguardare le loro abitudini di vita, nel rispetto degli impegni lavorativi dei genitori, elementi che non consentono una diversa modulazione del diritto di visita. Si provvede pertanto come in dispositivo, secondo quanto condiviso dalle parti. Infatti, ribadendo la prognosi favorevole formulata in sede di divorzio in ordine alla capacità delle parti di gestire in modo sereno la genitorialità condivisa, il Collegio ritiene che le condizioni dell'accordo siano in grado di assicurare alla prole un sano percorso di crescita, garantendo ai minori una continuativa frequentazione con ciascun genitore, nel pieno rispetto dei bisogni emotivi ed affettivi della prole.
* Le statuizioni economiche e le ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti
Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento alle condizioni economiche accessorie pattuite, il Tribunale, alla luce dei dati offerti, ritiene di poterne recepire integralmente il contenuto, non presentando essi profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, risultando i profili economici dell'accordo idonei ad assicurare ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle attuali rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali delle parti, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze, ciò tenuto conto di quanto offerto e documentato dalle parti.
Infatti, emerge agli atti che in data 15/04/2024 ha instaurato un rapporto di lavoro Parte_1
con Intercoop società cooperativa a r.l., rapporto in seguito trasformato in contratto a tempo indeterminato;
dalle buste paga versate in atti si evince che egli percepisce uno stipendio mensile di circa € 1200 euro.
Alla luce dei dati offerti, il contributo al mantenimento a carico del padre, quantificato in € 500 complessivi mensili (€ 250 per ciascuna figlio), appare pienamente sostenibile e proporzionato alla situazione patrimoniale dei genitori, così come rappresentata e valutata dalle parti stesse, nonché adeguato alle esigenze attuali dei minori e ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, tenendo, altresì, conto che rinunciando alla sua quota dell'assegno unico, contribuisce Parte_1
ulteriormente al sostentamento della prole.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può dunque trovare integrale accoglimento anche per le restanti pattuizioni negoziali che danno atto di un integrale accordo tra le parti e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme e/o comunque dare atto delle pattuizioni negoziali come raggiunte.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
* le spese di lite
Stante il pieno accordo tra le parti, le spese di lite devono essere compensate per intero, come richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ANCHE IN
ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE SOPRA RIPORTATE, a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Cremona n. 253/2021- n. 308/2021 Div- n. Cronol. 2141 del 15/04/2021
(pubblicata il 24/05/2021), così statuisce:
1) DISPONE che, ad integrazione di quanto già indicato al punto 4 della sentenza di divorzio, otrà vedere e tenere con sé i figli minori ogni martedì, compatibilmente Parte_1
con gli impegni scolastici degli stessi, indicativamente dalle ore 17,30 alle ore 19,30 ed inoltre per due weekend al mese dal sabato alle 14 alla domenica alle 19,30, stabilendo che le relative date verranno concordate di volta in volta direttamente dalle parti;
2) PONE a carico di a modifica di quanto indicato ai punti 5 e 6 della sentenza Parte_1
di divorzio) l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante versamento a
, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente a lei intestato (già noto), entro CP_1
il giorno 20 di ogni mese, della somma di euro 500,00 mensili (di cui euro 250,00 per ogni figlio), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Cremona, con esclusione del rimborso delle spese per attività extrascolastiche e ludiche e della mensa scolastica (a prescindere dall'importo) da intendersi già comprese nel mantenimento ordinario come su specificato;
3) DISPONE, a modifica del punto 7 della sentenza di divorzio, che percepisca CP_1 interamente l'assegno unico per i figli, mentre le detrazioni fiscali per i figli a carico verranno fruite in maniera pari al 50% ciascuno;
4) DÀ ATTO che la parte ricorrente dichiara di rinunciare alla domanda di ammonimento formulata nell'atto introduttivo;
5) CONFERMA nel resto per quanto di ragione;
5) DICHIARA compensate integralmente tra le parti le spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 23/05/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 12/12/2023,
DA cf: ) nato a [...] il [...] rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall' avv. AROLDI SIMONETTA , elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. TRIO ERIKA elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
*
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE CON ISTANZA
CONGIUNTA IN ATTI :
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Cremona, in parziale modifica delle condizioni poste a fondamento della sentenza (sent. n. 253/2021- n. 308/2021 Div- n. Cronol. 2141) di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la signora e il sig. , così disporre: CP_1 Parte_1 a) in merito alla gestione dell'affido condiviso e ad integrazione di quanto già indicato al punto 4 della sentenza di divorzio, il Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli minori ogni Parte_1
martedì, compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi, indicativamente dalle ore 17,30 alle ore 19,30 ed inoltre per due weekend al mese dal sabato alle 14 alla domenica alle 19,30, stabilendo che le relative date verranno concordate di volta in volta direttamente dalle parti;
b) in merito al concorso nel mantenimento dei figli minori, a modifica di quanto indicato ai punti 5
e 6 della sentenza di divorzio, il Sig. provvederà a versare mensilmente alla Sig.ra Parte_1
, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora (già noto) CP_1 CP_1
entro il giorno 20 di ogni mese la somma di euro 500,00 (di cui euro 250,00 per ogni figlio), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al
Protocollo in uso presso il Tribunale di Cremona, con esclusione del rimborso delle spese per attività extrascolastiche e ludiche e della mensa scolastica (a prescindere dall'importo) da intendersi già comprese nel mantenimento ordinario come su specificato;
c) a modifica del punto 7 della sentenza di divorzio, la signora percepirà interamente CP_1
l'assegno unico per i figli, mentre le detrazioni fiscali per i figli a carico verranno fruite in maniera pari al 50% ciascuno;
d) parte ricorrente rinuncia alla domanda di ammonimento formulata nell'atto introduttivo;
e) spese di lite integralmente compensate tra le parti.”
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 12/12/2023, premesso di aver divorziato dalla moglie Parte_1
con sentenza n. 253/2021 - n. 308/2021 Div- n. Cronol. 2141, resa dal Tribunale di CP_1
Cremona in data 15/04/2021 (pubblicata il 24/05/2021), domandava la modifica delle condizioni ivi stabilite in punto di frequentazione dei figli minori (nato il [...]) e (nato il Per_1 Per_2
16.07.2014) con il genitore non collocatario, come meglio precisato in ricorso.
Con comparsa depositata il 12/02/2024, si costituiva in giudizio , formulando, in via CP_1
riconvenzionale, richiesta di modifica delle condizioni divorzili in punto di frequentazione paterna e mantenimento della prole.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., le parti, unitamente ai difensori, comparivano all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 28/03/2024 e, con l'ausilio del Giudice, raggiungevano un accordo temporaneo, in attesa dell'evoluzione della situazione fattuale.
All'udienza del 2/10/2024, sentite nuovamente le parti, dato atto della persistente conflittualità, il
Giudice assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti opportuni e ordinava alle parti l'integrazione della documentazione economica e reddituale.
Alla successiva udienza del 21/01/2025, la parte resistente formulava una proposta conciliativa e il
Giudice concedeva termine alla parte ricorrente per valutare l'adesione.
Con istanza congiunta del 9/03/2025, i difensori delle parti dichiaravano che le parti avevano raggiunto un accordo complessivo e, pertanto, chiedevano al Tribunale di revocare l'udienza già fissata e conseguentemente di fissare udienza di precisazione delle conclusioni congiunte con richiesta di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e rinuncia ai termini per il deposito degli scritti conclusionali.
In data 7/05/2025, il Giudice, dato atto del raggiungimento di un pieno accordo per la definizione del presente procedimento come da conclusioni congiunte sopra trascritte, rimetteva subito la decisione al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 23/05/2025.
*
La modifica delle condizioni di frequentazione con il genitore non collocatario
Osserva preliminarmente il Tribunale che il materiale agli atti consente a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio e in particolare in punto di esercizio della responsabilità genitoriale, a tutela del percorso di crescita della prole, non ritenendosi in alcun modo necessario l'ascolto dei minori, tenuto conto del pieno accordo tra le parti, secondo il dettato dell'art. 473 bis.4, ult. co. C.p.c..
Ciò posto, nel merito, giova premettere che, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, la sentenza di divorzio n. 253/2021 resa dal Tribunale di Cremona in data 15/04/2021 ha affidato i minori (nato il [...]) e (nato il [...]) a entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento degli stessi presso la madre e regolamentazione della frequentazione paterna.
Ebbene, il ricorrente, fin dagli atti introduttivi del presente giudizio, ha domandato la revisione delle condizioni ivi stabilite esponendo di aver cambiato occupazione lavorativa e, conseguentemente, orari, emergendo per lui l'esigenza , oltre che la possibilità, di vedere e tenere con sé più spesso i minori.
, da parte sua, ha fin da subito sottolineato e valorizzato le esigenze di stabilità dei CP_1
figli e, in particolare di affetto da disturbo dello spettro autistico. Per_1
Orbene, all'esito del giudizio, sentiti ampiamente i genitori, ritiene il Collegio che questo aspetto possa essere regolamentato secondo quanto concordato dalle parti, tenendo conto dell'età e delle caratteristiche dei minori, delle loro esigenze e della necessità di salvaguardare le loro abitudini di vita, nel rispetto degli impegni lavorativi dei genitori, elementi che non consentono una diversa modulazione del diritto di visita. Si provvede pertanto come in dispositivo, secondo quanto condiviso dalle parti. Infatti, ribadendo la prognosi favorevole formulata in sede di divorzio in ordine alla capacità delle parti di gestire in modo sereno la genitorialità condivisa, il Collegio ritiene che le condizioni dell'accordo siano in grado di assicurare alla prole un sano percorso di crescita, garantendo ai minori una continuativa frequentazione con ciascun genitore, nel pieno rispetto dei bisogni emotivi ed affettivi della prole.
* Le statuizioni economiche e le ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti
Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento alle condizioni economiche accessorie pattuite, il Tribunale, alla luce dei dati offerti, ritiene di poterne recepire integralmente il contenuto, non presentando essi profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, risultando i profili economici dell'accordo idonei ad assicurare ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle attuali rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali delle parti, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze, ciò tenuto conto di quanto offerto e documentato dalle parti.
Infatti, emerge agli atti che in data 15/04/2024 ha instaurato un rapporto di lavoro Parte_1
con Intercoop società cooperativa a r.l., rapporto in seguito trasformato in contratto a tempo indeterminato;
dalle buste paga versate in atti si evince che egli percepisce uno stipendio mensile di circa € 1200 euro.
Alla luce dei dati offerti, il contributo al mantenimento a carico del padre, quantificato in € 500 complessivi mensili (€ 250 per ciascuna figlio), appare pienamente sostenibile e proporzionato alla situazione patrimoniale dei genitori, così come rappresentata e valutata dalle parti stesse, nonché adeguato alle esigenze attuali dei minori e ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, tenendo, altresì, conto che rinunciando alla sua quota dell'assegno unico, contribuisce Parte_1
ulteriormente al sostentamento della prole.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può dunque trovare integrale accoglimento anche per le restanti pattuizioni negoziali che danno atto di un integrale accordo tra le parti e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme e/o comunque dare atto delle pattuizioni negoziali come raggiunte.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
* le spese di lite
Stante il pieno accordo tra le parti, le spese di lite devono essere compensate per intero, come richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ANCHE IN
ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE SOPRA RIPORTATE, a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Cremona n. 253/2021- n. 308/2021 Div- n. Cronol. 2141 del 15/04/2021
(pubblicata il 24/05/2021), così statuisce:
1) DISPONE che, ad integrazione di quanto già indicato al punto 4 della sentenza di divorzio, otrà vedere e tenere con sé i figli minori ogni martedì, compatibilmente Parte_1
con gli impegni scolastici degli stessi, indicativamente dalle ore 17,30 alle ore 19,30 ed inoltre per due weekend al mese dal sabato alle 14 alla domenica alle 19,30, stabilendo che le relative date verranno concordate di volta in volta direttamente dalle parti;
2) PONE a carico di a modifica di quanto indicato ai punti 5 e 6 della sentenza Parte_1
di divorzio) l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante versamento a
, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente a lei intestato (già noto), entro CP_1
il giorno 20 di ogni mese, della somma di euro 500,00 mensili (di cui euro 250,00 per ogni figlio), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Cremona, con esclusione del rimborso delle spese per attività extrascolastiche e ludiche e della mensa scolastica (a prescindere dall'importo) da intendersi già comprese nel mantenimento ordinario come su specificato;
3) DISPONE, a modifica del punto 7 della sentenza di divorzio, che percepisca CP_1 interamente l'assegno unico per i figli, mentre le detrazioni fiscali per i figli a carico verranno fruite in maniera pari al 50% ciascuno;
4) DÀ ATTO che la parte ricorrente dichiara di rinunciare alla domanda di ammonimento formulata nell'atto introduttivo;
5) CONFERMA nel resto per quanto di ragione;
5) DICHIARA compensate integralmente tra le parti le spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 23/05/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato