Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00446/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01016/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1016 del 2025, proposto da:
GI GI, HI NT, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Vetrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Forino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Stornaiuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota del 17.4.2025 (doc.1) con la quale il Responsabile dell'Area Ambiente e Territorio -S.U.E. del Comune di Forino ha comunicato l'esito negativo dell'istruttoria n.6 del 14.4.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Forino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa GA RE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono proprietari di un suolo ricadente nella zona omogenea B/3 del vigente PRG del Comune di Forino, catastalmente identificato al foglio 14, particelle 1224 e 1225, sul quale i coniugi hanno realizzato la propria abitazione familiare in virtù del permesso di costruire rilasciato in data 11.6.2019.
Con istanza del 13.1.2025, chiedevano il rilascio del permesso di costruire, per la realizzazione di un deposito a servizio del fabbricato per civile abitazione, sulla particella 1224 del foglio 14.
Con nota del 17.4.2025, il Responsabile dell’Area Ambiente e Territorio–S.U.E. del Comune di Forino comunicava l’esito negativo dell’istruttoria n.6 del 14.4.2025 svolta dal suddetto Ufficio sull’istanza de qua, affermando che: a) il citato deposito non rispetta la distanza minima di ml. 6.00 dalla strada di progetto prevista nel PRG e ora confermata dal PUC adottato dal Comune; b) una parte del deposito ricade addirittura sulla sede stradale prevista dal PUC.
Con delibera di G.C., n. 100 del 30.06.2023 il Comune riproponeva la medesima strada di collegamento tra Via Roma e Via Mazzei, reiterando il vincolo anche sulla porzione di fondo dei ricorrenti e comprimendone le facoltà edificatorie.
Avverso la nota del 17.4.2025, unitamente al PUC, insorgono i ricorrenti epigrafati, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso, così di seguito sintetizzati:
VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 10, COMMA 2, L.R. 16/2004). ECCESSO DI POTERE (ARBITRARIETÀ – MOTIVAZIONE OMESSA - ISTRUTTORIA DIFETTOSA)
Secondo l’assunto attoreo, l’atto impugnato sarebbe stato adottato in violazione dell’art. 10, comma 2, della L.R. 16/2004, ai sensi del quale il termine di efficacia delle norme di salvaguardia è 12 mesi che decorrono dall’adozione del PUC. Il nuovo P.U.C., infatti, risulta essere stato adottato con delibera di Giunta Comunale n. 100 del 30.6.2023, sicché la sospensione legata alle norme di salvaguardia avrebbe perso efficacia a far data dal 30/06/2024.
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 11, 42 E 117 COST. DELL’ART.1 DEL PROTOCOLLO N. 1 C.E.D.U. ECCESSO DI POTERE (ARBITRARIETÀ - DIFETTO ED ERRONEITÀ NEI PRESUPPOSTI – MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE - IRRAGIONEVOLEZZA)
Secondo i ricorrenti, la previsione urbanistica si atteggia come una forma occulta ed indiretta di illegittima espropriazione di fatto e cioè come un espediente volto a svuotare del tutto, sine die e senza indennizzo, il contenuto del diritto di proprietà dei ricorrenti. Il Comune, infatti, nella vigenza del PRG, non avrebbe adottato, a loro dire, alcun atto consequenziale alla previsione del PRG e prodromico alla realizzazione della strada; solo successivamente avrebbe reiterato la previsione della medesima strada (con i connessi vincoli sul terreno dei ricorrenti) senza contestualmente adottare alcun atto che possa assicurare l’effettiva attuazione delle reiterate disposizioni pianificatorie.
VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3, COMMA 1, L. 7.8.1990, N. 241). ECCESSO DI POTERE (ARBITRARIETÀ – PERPLESSITÀ - DIFETTO ED ERRONEITÀ NEI PRESUPPOSTI – MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE)
Secondo la prospettazione attorea, trattandosi di reiterazione del vincolo espropriativo, il provvedimento avrebbe dovuto essere motivato in ordine alla persistenza delle ragioni di diritto pubblico sottese alla necessità della reiterazione e ciò al fine di escludere un’inutile perpetuazione della situazione di compressione del diritto del privato. Difetterebbe, dunque, una motivazione rafforzata, trattandosi di un provvedimento che ha l’effetto di comprimere il diritto di proprietà.
Resiste in giudizio il Comune intimato, depositando documentazione e memoria difensiva, nella quale, controdeducendo alle avverse prospettazioni di parte ricorrente, deduce profili di inammissibilità e conclude per il rigetto del gravame.
Nell’udienza pubblica del 4 marzo 2026, la causa è introitata per la decisione.
Il gravame è in parte inammissibile ed in parte improcedibile.
E’ inammissibile avverso la nota del 17.4.2025, così formulata nella sua portata contenutistica:
“si esprime parere negativo alla realizzazione dell’intervento edilizio proposto in quanto il fabbricato ad uso deposito di progetto non rispetta la distanza minima di ml. 6.00 dalla strada di progetto prevista nel PRG e confermata dal PUC adottato dal Comune ed inoltre una parte del deposito ricade addirittura sull’area interessata dalla realizzazione della strada”.
Ed invero, è incontestabile che non si verte in una tipica manifestazione di giudizio, conclusiva di un subprocedimento di carattere consultivo, idoneo a definire l’iter procedimentale in termini di arresto, in ragione del suo contenuto negativo.
Trattasi, per contro, di un mero atto istruttorio, inserito in una sequenza procedimentale, che si atteggia alla stregua di una mera proposta di rigetto indirizzata all’organo competente.
La natura endoprocedimentale di questo atto impedisce l’insorgenza dell’interesse a ricorrere in capo al suo titolare e rende il gravame proposto inevitabilmente inammissibile, per carenza della condizione dell’azione.
Il gravame è improcedibile, limitatamente all’impugnazione della delibera di adozione del PUC, nella parte in cui prevede la realizzazione della strada finalizzata a collegare via Roma e via Mazzei.
Le misure di salvaguardia sono divenute inefficaci, in ragione del decorso del termine annuale.
Com’è noto, l’art. art. 10, comma 2, L.R. 16/2004 e gli artt. 3 n. 4, del Regolamento Regionale n. 5/2011 stabiliscono che le misure di salvaguardia decorrono dall’adozione da parte della Giunta comunale del PUC ed hanno durata annuale.
L’adozione del Piano comporta solo l’applicazione delle misure di salvaguardia.
L’art. 12 del TUED prevede che le misure de quibus scattano automaticamente dalla data di adozione del nuovo piano urbanistico, peraltro senza necessità che questo sia stato pubblicato e reso esecutivo, e si applicano a tutti i titoli edilizi non perfezionatisi, ivi inclusi quelli che si formano sulla scorta delle sole dichiarazioni dei privati, ossia la S.C.I.A. (Cons. Stato, Sez. IV, 20 aprile 2016, n. 1558; Id., 30 novembre 2020, n. 7516)
La mera adozione del piano non comporta, invece, l’operatività delle nuove previsioni urbanistiche, le quali entrano in vigore solo allorquando lo stesso diventa efficace, ovvero solo a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale ed alla successiva pubblicazione sul B.U.R.C. (T.a.r. Salerno, sez. II, 18.02.2026, n. 332).
Ed invero, traslando le coordinate ermeneutiche nella fattispecie in esame, è incontestabile che la delibera di adozione del PUC, oggetto della presente impugnativa in parte qua, risale al 2023 e, non essendosi concluso l’iter perfezionativo procedimentale, le misure di salvaguardia sono decadute e, perciò solo, divenute inefficaci.
Peraltro, l’interesse alla contestazione in sede giurisdizionale delle scelte urbanistiche in una fase ancora prodromica al perfezionamento dell'atto pianificatorio è connesso all’applicabilità delle scelte integrative della delibera di adozione e che in assenza delle stesse non sussiste un’immediata compressione delle potenzialità edificatorie dell'area e comunque degli interessi di cui sono portatori gli interessati” (T.a.r. Campania, Salerno, nn.1098/2025, 773/2025 e 786/2025).
Stanti queste premesse, il gravame è improcedibile in parte qua per sopravvenuto difetto di interesse.
Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte improcedibile.
Sussistono valide ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile ed in parte improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
GA RE, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GA RE | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO